32.2006.183
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30 maggio 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2006.183
Data decisione, Autorità:
30.05.2007, TCA
Titolo:
Assicurato 61enne che inoltra una seconda domanda AI. Dagli accertamenti medici ed economici risulta esigibile un'attività adeguata e dal raffronto dei redditi non risulta alcuna invalidità. Un eventuale peggioramento è da far valere mediante nuova domanda AI.
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.183
BS/td
Lugano
30 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1945, responsabile delle vendite presso la __________, nel
mese di novembre 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in
quanto affetto da sindrome di Menière e labirintite (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 13 giugno 2000 l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazione in quanto:
"
Dall'esame della
documentazione medico-economica acquisita agli atti si rileva che il danno alla
salute di cui il richiedente è portatore, non comporta delle controindicazioni
per l'esercizio della sua attività di responsabile delle vendite per la __________
di __________. Risulta inoltre che i periodi di inabilità al lavoro presentati
nel corso del 1998 e 1999, sono stati di durata limitata, senza raggiungere i
presupposti della malattia di lunga durata previsti dall'art. 29 LAI."
(Doc. AI 19)
1.2. Il
6 marzo 2006 l’assicurato ha introdotto una seconda domanda di prestazioni
(doc. AI 20).
Con
rapporto 15 marzo 2003 il suo medico curante, dr. __________, ha diagnosticato:
gonartrosi tricompartimentale al ginocchio destro con deformazione in varo,
stato dopo ricostruzione legamento crociato anteriore e plastica dei legamenti
laterali destri, protesi totale del ginocchio destro (intervento del
15.02.2005). Il dr. __________ ha di conseguenza attestato un’incapacità lavorativa
del 50% nell’attività esercitata dal suo paziente, questo a decorrere dal 18
luglio 2005, (doc. AI 24).
Dopo
aver acquisito ulteriore documentazione, tra cui il referto 3 febbraio 2006 del
dr. __________, attivo presso la Clinica ortopedica __________ di __________
(doc. AI 28-5), con rapporto 14 giugno 2006 il dr. __________ del SMR (Servizio
medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nella sua
professione tuttora svolta, ma pienamente abile in attività adeguate di tipo
leggero, sedentario con cambio regolare della postura (doc. AI 35-3).
Con
rapporto 3 luglio 2006 il consulente in integrazione professionale, procedendo
al consueto raffronto dei redditi (fr. 72'000 di reddito da valido; fr. 57'843
di reddito da invalido), ha determinato un grado d’invalidità del 20% (doc. AI
37).
1.3. Con
progetto di decisione 3 agosto 2006 (doc. AI 39), confermato con decisione
formale 10 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha di conseguenza negato il diritto alla
rendita.
A
motivazione del provvedimento preso, nella succitata decisione è stato fatto
presente quanto segue:
"
A seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisione del 3
agosto 2006 l'Ufficio Al ritiene doveroso fare le seguenti considerazioni:
Il Servizio medico regionale Al (SMR) non ha ritenuto
opportuno sottoporla ad un esame peritale ortopedico in quanto agli atti vi è
la documentazione richiesta al Dr. __________, spec. FMH in ortopedia, il quale
ha attestato una totale capacità lavorativa in attività adeguate al suo stato
di salute.
Contrariamente a quanto da lei indicato, il suo medico
curante Dr. __________ è stato interpellato tramite rapporto medico ufficiale
inviato il 10 marzo 2006 e ritornato al nostro ufficio dallo stesso medico il
21 marzo 2006.
Per quanto attiene all'aspetto medico il dossier è
stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del SMR. Quest'ultimo ha
potuto evidenziare che malgrado l'infortunio del maggio 1982 al ginocchio
destro e malgrado il riconoscimento di un indennizzo da parte della __________ assicurazioni,
fino al gennaio 2005 ha potuto continuare a lavorare al 100% nella sua
attività, senza diminuzione né di rendimento né della capacità di guadagno.
Malgrado l'insorgenza della grave artrosi
tricompartimentale che ha necessitato un intervento con impianto di protesi al
ginocchio destro, con relativa diminuzione del 50% della capacità lavorativa nella
sua attività (da svolgersi prevalentemente in posizione eretta), come visto
sopra, la valutazione specialistica ortopedica del Dr. __________ ha potuto
indicare una totale capacità lavorativa ("pieno rendimento per tutta la
giornata") in attività leggera e adatta.
L'infortunio del 1982 al ginocchio destro non è quindi
da valutare quale ulteriore patologia aggiuntiva a quella attualmente presente,
per cui dal punto di vista medico non è motivabile una diminuzione del
rendimento in attività leggera e prevalentemente da svolgere in posizione
seduta.
In sostanza le argomentazioni mediche avanzate tramite
scritto del 30 agosto 2006 e colloquio del 4 settembre 2006 non sono tali da
mettere in dubbio gli accertamenti medici eseguiti ed in particolare la totale
capacità lavorativa in attività adeguata.
In caso di peggioramento dello stato di salute potrà
essere inoltrata una nuova domanda, dietro presentazione di nuova
documentazione medica dettagliata." (Doc. AI 49)
1.4. Contro
la decisione 10 ottobre 2006 l’assicurato ha inoltrato il presente tempestivo
ricorso.
Postulando
l’erogazione di una rendita d’invalidità del 50%, egli ha in particolare
contestato la valutazione del SMR di ritenerlo idoneo a lavorare al 100%, rimarcando
inoltre:
"
Desidero puntualizzare a
quanto affermato alla pagina 4 della adesione AI il 10.10.2006, … per competenza
al vaglio del SMR …" ho potuto continuare a lavorare al 100% senza
diminuzione né di rendimento né della capacità di guadagno". Ebbene nel
periodo post-operatorio a causa di continui dolori alla gamba dovevo assentarmi
speso dal lavoro per periodi più o meno lunghi ma senza ricorrere
all'indennità per perdita di guadagno. Inoltre essendo un azionista della
ditta "dovevo per necessità finanziarie e organizzative essere presente
sul posto di lavoro il più possibile.
Dopo l'intervento chirurgico del mese di febbraio 2005
presso la clinica __________ di __________, la situazione è migliorata ma non
totalmente.
Devo ricorrere spesso ai farmaci contro i dolori
effettuare a scadenze regolari sedute di fisioterapia, ginnastica, nuoto, ecc.
Lo prova il fatto che a tutt'oggi sono sempre ancora
inabile al lavoro in misura del 50%." (Doc. I)
1.5. Mediante
la risposta di causa 13 novembre 2006, l’Ufficio AI ha invece proposto di
respingere il gravame e di confermare la decisione contestata.
1.6. Con
scritto 24 novembre 2006 il ricorrente ha evidenziato come l’amministrazione
abbia deciso sul suo stato di salute unicamente in sede d’ufficio, senza
un’opportuna visita medica.
1.7. In
data 5 aprile 2007 il TCA ha chiesto al dr. __________ delle delucidazioni in
merito all’esigibilità in attività adeguate, ricevendo riscontro il 23 aprile
2007 (VIIbis). Le risposte sono state direttamente trasmesse dall’assicurato
con scritto 27 aprile 2007, in cui egli ha anche sostenuto un peggioramento dei
dolori alla gamba destra (VII).
Su
richiesta dello scrivente Tribunale, in data 15 maggio 2007 l’Ufficio AI ha preso
posizione in merito all’accertamento medico eseguito (X).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Dal
1° luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag.
2003).
La
previgente procedura di opposizione è stata abolita, sostituita dal mezzo del
preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già
assegnata (nuovo art. 57 a prima frase LAI).
La
successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi
al Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69
cpv. 1 lett. a LAI).
Le
decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa
Corte (art. 1 lett. m LPTCA).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se, rispetto alla decisione di rifiuto 13 giugno 2000,
la situazione valetudinaria è cambiata in modo da giustificare l’erogazione di
una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (Pratique
VSI 1999 pag. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentli- chungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità
del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 17 LPGA).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.6. Nel
caso in esame, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha ritenuto
l’assicurato inabile al 50% nella sua professione di rappresentante
commerciale, ma pienamente abile in attività adeguate.
Riguardo
all’esigibilità nella professione svolta dall’assicurato, con rapporto 3
febbraio 2006 il dr. __________ ha attestato quanto segue:
"
Discussione e
proposta:
E' trascorso ora 1 anno dopo l'operazione di rimpiazzo
protetico del ginocchio dx, su un ginocchio in varo con un st. d. ricostruzione
dell'apparato legamentare esterno. Il paziente è soddisfatto nonostante i
problemi che restano, quali la lassità laterale su una insufficienza del
legamento collaterale esterno dopo la ricostruzione e dei versamenti vesperali.
Il problema essenziale è la ripresa del lavoro al 100%
che non è mai stata raggiunta.
Dal punto di vista ortopedico consiglio l'uso di calze
di compressione, adattate fino al polpaccio. Crioterapia e una medicazione
secondo necessità.
Non vedo alcuna indicazione operatoria. La lassità
obiettiva all'esame clinico non è risentita in modo massiccio dal paziente.
Mantenimento di un training individuale per rinforzo e mantenimento della
muscolatura quadricipitale quale stabilizzatore dinamico.
Dal punto di vista professionale non ritengo possibile
aumentare l'attività professionale al 100%. La situazione attuale di
un'attività durante tutta la giornata, ma con un rendimento al 50%, provocato
dall'impossibilità di rimanere a lungo in piedi, deve rimanere a lungo termine."
(Doc. AI 28)
Lo
specialista in chirurgia ortopedica, nel successivo rapporto 23 marzo 2006
all’AI, ha poi precisato che l’assicurato è da ritenere in grado di svolgere
altre attività di tipo d’ufficio, sedentario con cambio regolare della
posizione e senza carico superiore ai 10-15 chili (doc. AI 28-4).
In
risposta alle domande poste dal TCA, in data 23 aprile 2007 il dr. __________
ha scritto:
"
1. Limitazioni
fisiche del succitato assicurato:
Sulla base della documentazione medica in mio possesso
il paziente presenta uno status dopo protesi totale del ginocchio dx con
lassità laterale su insufficienza legamento collaterale esterno post-traumatico
(15.02.2005), status dopo gonartrosi tricompartimentale dolorosa ginocchio dx
con dermoazione in varo, status dopo ricostruzione LCA, plastica d'aumento
legamento collaterale laterale dx. In quest'ambito il paziente presenta una
sintomatologia dolorosa postero-laterale e leggermente anteriore, senza avere
segni di fenomeni d'instabilità. Nella sua professione quale commerciante con
delle attività amministrative ma anche di lavoro esterno nell'ambito
termo-elettrico, la problematica residua di lassità laterale con conseguenti
dolori postero-laterali, impediscono lo svolgimento di attività più pesanti,
deambulazione prolungata, porto di pesi e attività in posizione accovacciata prolungata."
2. Tipologia di un'attività adeguata e
relativo grado di attività lavorativa:
In questo ambito un'attività più sedentaria con cambio
di posizione regolare, senza porto di pesi, paragonabile ad un'attività di
ufficio o amministrativa, potrebbe essere a corto-medio-lungo termine sufficiente
per ottenere una capacità lavorativa superiore al 50%. Nella sua attività
abituale combinata è più indicata un'attività globalmente valutabile al 50%
(attività durante tutta la giornata ma adattata con un rendimento al
50%)." (Doc. VIIbis)
Con
nota 14 maggio 2007 il dr. __________ del SMR in merito al succitato rapporto
ha evidenziato:
"
Egli ritiene che
l'attività abituale è ancora esigibile al 50% mentre un'attività adatta risulta
esigibile in misura superiore al 50%. Da notare che nel suo rapporto del
23.3.2006 il dr. __________ attestava una piena capacità lavorativa per
attività adatte (attività d'ufficio, seduto con cambio posizione regolare,
nessun carico superiore ai 10-15 kg).
Limiti funzionali: attività pesanti, deambulazione
prolungata, porto di pesi e attività in posizione accovacciata prolungata.
In conclusione l'attuale rapporto conferma che l'unica patologia
limitante è localizzata a livello del ginocchio. Medicalmente non vi sono
ragioni plausibili perché un'attività senza sollecitazioni del ginocchio
operato non possa essere svolte in misura del 100% in considerazione anche del
fatto che un'attività con sollecitazioni del ginocchio sia praticamente
esigibile al 50%." (Doc. X1)
Orbene,
questo TCA concorda con la presa di posizione del SMR.
Se
da un lato, nello scritto 23 aprile 2007 il dr. __________ ha ritenuto
esigibile un’attività adeguata “in misura superiore al 50%”, dall’altro,
il 23 marzo 2006 egli aveva attestato una piena capacità lavorativa in
professioni idonee allo stato di salute del ricorrente. Va poi evidenziato che
la documentazione medica agli atti attesta che la sola patologia invalidante è da
localizzare al ginocchio destro. Pertanto, dal punto di vista medico, non vi
sono plausibili motivi per non ritenere l’assicurato pienamente abile in quelle
professioni rispettose dei limiti funzionali evidenziati dal succitato
specialista, vale a dire attività d’ufficio, sedentarie, senza prolungata deambulazione
e porto di pesi, nonché assunzione di posizione accovacciata prolungata.
Certo
che sino al 16 gennaio 2005 il ricorrente ha lavorato presso la __________, di
cui egli è azionista (cfr. ricorso; consid. 1.4), quale responsabile delle
vendite, attività che lo obbligava a stare tutto il giorno in piedi. Trattandosi
d’attività incompatibile con la problematica al ginocchio destro, negli ultimi
anni egli è stato impiegato nella misura del 50% (cfr. questionario 21 marzo
2006 del datore di lavoro; doc. AI 27-1).
Va
tuttavia ricordato che, conformemente ad un principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo
di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). In questo contesto, nella fattispecie l’assicurato
può ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa, almeno sino
all’emanazione della decisione contestata (10 ottobre 2006) in tutte quelle
professioni adeguate al suo stato di salute.
Eventuali
peggioramenti delle condizioni fisiche, debitamente comprovati dalla necessaria
documentazione medica, subentrati successivamente alla decisione qui impugnata,
possono essere fatti valere dall’assicurato mediante introduzione di
un’ulteriore domanda di prestazioni. Infatti, secondo costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella
causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C
43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000
nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Fatti
2.7.
2.7.1. In
merito alle ripercussione economiche del danno alla salute, con rapporto 3 luglio
2006 la consulente in integrazione professionale ha individuato le seguenti
professioni esigibili:
"
In considerazione del curricolo
formativo del signor RI 1 e delle precedenti esperienze lavorative ritengo
tutt'ora esigibile l'attività di impiegato di commercio. Si tratta infatti di
un'attività in cui l'A. ha un'esperienza decennale per cui ha potuto acquisire
delle competenze e conoscenze tali da essere valorizzate sul mercato del
lavoro. Si tratta inoltre di un'attività che rispetta integralmente le
limitazioni indicate in sede medica. Oltre a questa attività a titolo
indicativo l'assicurato potrebbe trovare un impiego nel settore industriale e
in una certa misura quello artigianale possono invece offrire un apprezzabile
campo di impiego, sia in attività di produzione (segnatamente nella lavorazione
di prodotti semifiniti), sia in attività d'esercizio (condizionamento e
gestione del prodotto finito), sia in mansioni principali o subalterne di
servizio (analoghe a quelle presenti nel terziario) con l'eventuale ausilio di
accorgimenti per migliorare l'ergonomia del posto di lavoro. Concretamente l'A.
potrebbe svolgere mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,
controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di
sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura. Inoltre l'A. potrebbe lavorare
come venditore/consulente senza qualifica, serviceman" (portare le auto al
collaudo, trasporto/recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione
dei clienti, rispondere al telefono,...), collaboratore (tuttofare) nel settore
alberghiero,...." (Doc. AI 37)
Escludendo
l’eventualità di una riformazione professionale (l’assicurato possiede già un
diploma commerciale), la consulente ha proceduto alla determinazione del grado
d’invalidità nel modo seguente:
"
Salario da valido:
Come responsabile vendite presso la ditta __________
nel 2006 avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 72'000.- (Fr.
6'000 mensili x 12 mensilità).
Salario da invalido:
Come aiuto vendite presso lo stesso datore di lavoro l'A. potrebbe
percepire (attualmente è ancora a beneficio delle indennità perdita di
guadagno) Fr. 36'000.-
In altre attività
adeguate:
Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere
nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche,
semplici e ripetitive, mi sono riferita alle tabelle RSS (TA1). Oltre alle
limitazioni espresse in sede medica ritengo opportuno effettuare una riduzione
del 10% a causa della particolare situazione personale e professionale. A mio
avviso l'A. non può mettere completamente a frutto la sua capacità residua, pertanto
un'ulteriore riduzione è giustificata poiché è presumibile che il signor RI 1
non riesce a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato.
Propongo dunque le seguenti limitazioni:
- 5% per l'età (a 61 anni è presumibile che la capacità
di adattamento a una nuova attività professionale sia limitata)
- 5 % per lavori leggeri
In considerazione della capacità di lavoro residua del
100% espressa in sede medica ed applicando un'ulteriore riduzione del 10% per i
motivi sopra elencati, risulta un reddito da invalido di Fr. 51'532.-
Come impiegato di commercio:
Sulla base delle raccomandazione salariali della SIC
con adeguamento al Canton Ticino (-9%) il salario medio per una persona con una
formazione biennale nel campo del commercio sopra i 60 anni è di Fr. 57'843.-
Considerandi
Calcolo del grado d'invalidità:
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi marg.
1048.
CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto
possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le
mansioni consuete. In questo caso l'attività che permette all'assicurato di
sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua risulta essere quella
di impiegato di commercio al 100% piuttosto che di quella di responsabile delle
vendite nella misura del 50%.
72000.
- 57'843 x 100 =
20%
72'000
Il signor __________ presenta una capacità di guadagno
residua dell'80% ed un grado d'invalidità del 20%." (Doc. AI 37)
Quindi,
al fine del calcolo dell’incapacità al guadagno, il consulente ha raffrontato
il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire presso la ditta __________ nel
2006.
senza il danno alla salute (fr. 72'000) con il reddito conseguibile quale
impiegato di commercio (fr. 57'843).
2.7.2
Occorre
ora chiedersi se per l’assicurato, 61 enne al momento dell’emissione della
decisione contestata, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, può essere
ritenuto esigibile, nel mercato equilibrato del lavoro, lo svolgimento
dell’attività di impiegato d’ufficio rispettivamente di commercio.
Al riguardo va evidenziato che il concetto d’invalidità è riferito
ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità
dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali
appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276
consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer
1995.
no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va
poi ricordato che la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di
precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato
prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale
della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado
di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
Quindi,
indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo
di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di
lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto
delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,
dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale
e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo
impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale
come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002
nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003
nella causa S., I 617/02).
A mente del TCA, al succitato quesito va data risposta positiva. Infatti,
come ben evidenziato dal consulente in integrazione professionale, il
ricorrente possiede il diploma di commercio ed ha accumulato un’esperienza
pluridecennale quale responsabile delle vendite, competenze e conoscenze che,
malgrado la sua età, possono essere ancora valorizzate in un mercato
equilibrato del lavoro. Va poi ricordato che l’affezione invalidante cui l’assicurato
è portatore non costituisce un ostacolo all’esercizio di un’attività sedentaria
come quella d’impiegato d’ufficio.
Prestando
quindi adesione al succitato calcolo del grado d’incapacità al guadagno
effettuato dal consulente, il ricorrente non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
Ne
consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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