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Decisione

32.2006.183

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 maggio 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

2.7.

2.7.1. In

merito alle ripercussione economiche del danno alla salute, con rapporto 3 luglio

2006 la consulente in integrazione professionale ha individuato le seguenti

professioni esigibili:

"

In considerazione del curricolo

formativo del signor RI 1 e delle precedenti esperienze lavorative ritengo

tutt'ora esigibile l'attività di impiegato di commercio. Si tratta infatti di

un'attività in cui l'A. ha un'esperienza decennale per cui ha potuto acquisire

delle competenze e conoscenze tali da essere valorizzate sul mercato del

lavoro. Si tratta inoltre di un'attività che rispetta integralmente le

limitazioni indicate in sede medica. Oltre a questa attività a titolo

indicativo l'assicurato potrebbe trovare un impiego nel settore industriale e

in una certa misura quello artigianale possono invece offrire un apprezzabile

campo di impiego, sia in attività di produzione (segnatamente nella lavorazione

di prodotti semifiniti), sia in attività d'esercizio (condizionamento e

gestione del prodotto finito), sia in mansioni principali o subalterne di

servizio (analoghe a quelle presenti nel terziario) con l'eventuale ausilio di

accorgimenti per migliorare l'ergonomia del posto di lavoro. Concretamente l'A.

potrebbe svolgere mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,

controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di

sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura. Inoltre l'A. potrebbe lavorare

come venditore/consulente senza qualifica, serviceman" (portare le auto al

collaudo, trasporto/recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione

dei clienti, rispondere al telefono,...), collaboratore (tuttofare) nel settore

alberghiero,...." (Doc. AI 37)

Escludendo

l’eventualità di una riformazione professionale (l’assicurato possiede già un

diploma commerciale), la consulente ha proceduto alla determinazione del grado

d’invalidità nel modo seguente:

"

Salario da valido:

Come responsabile vendite presso la ditta __________

nel 2006 avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 72'000.- (Fr.

6'000 mensili x 12 mensilità).

Salario da invalido:

Come aiuto vendite presso lo stesso datore di lavoro l'A. potrebbe

percepire (attualmente è ancora a beneficio delle indennità perdita di

guadagno) Fr. 36'000.­-

In altre attività

adeguate:

Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere

nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche,

semplici e ripetitive, mi sono riferita alle tabelle RSS (TA1). Oltre alle

limitazioni espresse in sede medica ritengo opportuno effettuare una riduzione

del 10% a causa della particolare situazione personale e professionale. A mio

avviso l'A. non può mettere completamente a frutto la sua capacità residua, pertanto

un'ulteriore riduzione è giustificata poiché è presumibile che il signor RI 1

non riesce a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato.

Propongo dunque le seguenti limitazioni:

- 5% per l'età (a 61 anni è presumibile che la capacità

di adattamento a una nuova attività professionale sia limitata)

- 5 % per lavori leggeri

In considerazione della capacità di lavoro residua del

100% espressa in sede medica ed applicando un'ulteriore riduzione del 10% per i

motivi sopra elencati, risulta un reddito da invalido di Fr. 51'532­.-

Come impiegato di commercio:

Sulla base delle raccomandazione salariali della SIC

con adeguamento al Canton Ticino (-9%) il salario medio per una persona con una

formazione biennale nel campo del commercio sopra i 60 anni è di Fr. 57'843.-

Considerandi

Calcolo del grado d'invalidità:

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi marg.

1048.

CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto

possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le

mansioni consuete. In questo caso l'attività che permette all'assicurato di

sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua risulta essere quella

di impiegato di commercio al 100% piuttosto che di quella di responsabile delle

vendite nella misura del 50%.

72000.

- 57'843 x 100 =

20%

72'000

Il signor __________ presenta una capacità di guadagno

residua dell'80% ed un grado d'invalidità del 20%." (Doc. AI 37)

Quindi,

al fine del calcolo dell’incapacità al guadagno, il consulente ha raffrontato

il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire presso la ditta __________ nel

2006.

senza il danno alla salute (fr. 72'000) con il reddito conseguibile quale

impiegato di commercio (fr. 57'843).

2.7.2

Occorre

ora chiedersi se per l’assicurato, 61 enne al momento dell’emissione della

decisione contestata, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, può essere

ritenuto esigibile, nel mercato equilibrato del lavoro, lo svolgimento

dell’attività di impiegato d’ufficio rispettivamente di commercio.

Al riguardo va evidenziato che il concetto d’invalidità è riferito

ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali

appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995.

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

poi ricordato che la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di

precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato

prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale

della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado

di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

Quindi,

indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo

di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di

lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto

delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale

come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002

nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003

nella causa S., I 617/02).

A mente del TCA, al succitato quesito va data risposta positiva. Infatti,

come ben evidenziato dal consulente in integrazione professionale, il

ricorrente possiede il diploma di commercio ed ha accumulato un’esperienza

pluridecennale quale responsabile delle vendite, competenze e conoscenze che,

malgrado la sua età, possono essere ancora valorizzate in un mercato

equilibrato del lavoro. Va poi ricordato che l’affezione invalidante cui l’assicurato

è portatore non costituisce un ostacolo all’esercizio di un’attività sedentaria

come quella d’impiegato d’ufficio.

Prestando

quindi adesione al succitato calcolo del grado d’incapacità al guadagno

effettuato dal consulente, il ricorrente non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

Ne

consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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