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Decisione

32.2006.184

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18 luglio 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I risultati delle indagini radiologiche (RM della

colonna cervicale 7 agosto 2006 e RM della spalla destra 9 agosto 2006) hanno

premesso al SMR di trarre le seguenti conclusioni: "si può notare un peggioramento

(…) che si ripercuote a livello clinico sulla capacità lavorativa dell'A

nell'attività pesante di operaia agricola (…). In attività adeguate, valgono

tuttora i limiti funzionali descritti all'occasione della perizia SAM,

confermando (…) l'A è abile nella misura del 50%. Un'attività leggera e adatta

(…) è possibile nella misura dell'85%". (…)." (doc. AI 38-3)

1.3. Avverso

la succitata decisione amministrativa l’assicurata ha introdotto al TCA il

presente tempestivo ricorso, postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per

l’espletamento di ulteriori accertamenti.

In

particolare essa sostiene che la decisione contestata, ritenuta non motivata,

non apporta le diagnosi e si riferisce unicamente alla problematica relativa

all’insufficienza venosa alle gambe con importante varicosi bilaterale.

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione, contestando che la decisione impugnata

difetti di motivazione, chiede invece la reiezione del ricorso.

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. L’assicurata

sostiene che la decisione impugnata non sia motivata in quanto nella stessa si

fa riferimento solo alla problematica dell’insufficienza venosa e non sono

state integralmente riportate le affezioni di cui soffre.

Occorre

qui rilevare che, conformemente la giurisprudenza del TFA, la pretesa di

ottenere una decisione motivata rientra nella nozione del

diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed.. Riguardo

all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. si applica, senza eccezione alcuna, la

giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 Cost. fed. (cfr.

Pratique VSI 2001 pag. 114 segg. = SVR 2001 IV Nr. 16; DTF 126 V 130 = SVR 2001

ALV Nr. 12 pag. 37).

La

pretesa di un provvedimento motivato impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 2 novembre 2004 nella

causa M., I 458/03; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03; DTF 126

V 80 consid. 5b/dd; Albertini, Der verfas- sungsmässige Anspruch

auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000,

pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

In

concreto, con la risposta di causa rettamente l’Ufficio AI fa presente che la decisione

contestata menziona esplicitamente la perizia SAM e più in particolare la

valutazione reumatologica del dr. __________, motivo per cui non è corretto affermare

che la pronunzia si riferisce unicamente alla problematica dell’insufficienza

venosa.

Va

poi evidenziato che l’assicurata era anche a conoscenza degli atti componenti

l’inserto, tra cui anche la nota perizia multidisciplinare, in quanto trasmessi

dall’amministrazione nel luglio 2006 (doc. AI 25-5).

Inoltre,

il ricorso dimostra che l’assicurata ha potuto comprendere la portata della

decisione su opposizione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto.

In

queste circostanze non può essere ravvisata una violazione del diritto di essere

sentito.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il

SAM. Dal referto 31 gennaio 2006 (doc. Al 16) risulta che i periti, dopo aver esposto

dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne:

psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica

(dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti

specialistici, nonché di quello internistico eseguito durante il soggiorno

dell’interessata presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Fibromialgia.

Sindrome lombospondilogena cronica con:

- avanzata osteocondrosi L4-L5 con

bulging a base larga senza neurocompressione.

Sindrome dorsospondilogena cronica con :

-

incipienti alterazioni

degenerative cervicali e dorsali.

Modiche alterazioni statiche e dorsali.

Modica periartropatia omeroscapolare tendinotica

bilaterale.

Sindrome del tunnel carpale bilaterale con:

- EMNG patologico a sin. nell'agosto 2003.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Ipotireosi subclinica nel 2003, attualmente sostituita

con:

- assenza di autoanticorpi;

- scintigrafia normale;

- clinicamente assenza di gozzo;

- TSH e FT3 e FT4 nella norma.

Moderata sindrome del tunnel carpale a sin., lieve a

ds..

Varicosi bilaterale per cui è indicato un trattamento

chirurgico.

Ipercolesterolemia importante.

Cefalea tensiva." (Doc. AI 16-11)

In

merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale i periti del SAM hanno

ritenuto l’assicura abile al 30% nella sua attività (pesante) di operaia

agricola ed in altri lavori di pari impegno.

Sulle

conseguenze relative alle capacità lavorativa ed all’integrazione essi hanno

evidenziato:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’

LAVORATIVA

Predominante appare la patologia reumatologica

caratterizzata da alterazioni degenerative a livello lombare soprattutto ed in

minor misura a livello cervicale e dorsale, associate a fibromialgia e ad una

modica periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale. La patologia

reumatologica impedisce all'A. attività lavorative pesanti. Da un punto di

vista reumatologico, in un'attività mediamente pesante, ma adatta, che eviti

cioè movimenti ripetitivi di flessione / estensione o rotazione del tronco, che

permetta il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena, che possa evitare

posizioni statiche eccessivamente prolungate, che eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale, inoltre

che impedisca all'A. di rimanere in posizione seduta o in posizione eretta, che

permetta all'A. pause per sgranchire le gambe, l'A. è inabile al lavoro nella

misura del 50%. In un'attività leggera che rispetti i criteri summenzionati,

l'A. è inabile al lavoro nella misura del 15%.

La patologia neurologica e quella psichica non

concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A..

La problematica flebologica, caratterizzata da

importante varicosi, che potrebbe però beneficiare di interventi chirurgici bilateralmente,

impedisce all'A. di restare a lungo in posizione eretta, ferma o in posizione seduta,

senza potersi sgranchirsi le gambe con pause di 5 min. ogni ora.

Lo stato di salute dell'A. è da considerare ridotto,

così come sopra descritto a partire dall'8.04.2003 in avanti. È sconsigliabile

che la problematica di tunnel carpale venga presa a carico dal punto di vista

chirurgico, in quanto nei pazienti fibromialgici solitamente dopo un tale

approccio non si assiste ad un miglioramento clinico.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D’INTEGRAZIONE

In un'attività mediamente pesante e che rispetti i

criteri posti dal nostro consulente dr. __________ e che tenga in

considerazione la problematica di insufficienza venosa con varicosi importante bilateralmente,

la quale necessita di pause ogni ora per potersi sgranchire le gambe e

impedisca all'A. di rimanere in posizione eretta a lungo, o in posizione seduta

pure a lungo, l'A. è abile nella misura del 50%.

Un'attività leggera e adatta, che rispetti i criteri

sopra esposti, è possibile per l'A. nella misura dell'85%.

Come casalinga l'A. è abile al lavoro nella misura

dell'85%." (Doc. AI 16)

2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.6. Dopo

attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi

per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno

debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è affetta,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la limitata

capacità lavorativa (30%) quale operaia agricola, ma abile all’85% in attività

leggere adeguate.

In

tal senso, la scarna attestazione 21 luglio 2006 della dr.ssa __________, che

ritiene la sua paziente abile al 50% in lavori molto leggeri (portinaia,

venditrice in un chiosco, telefonista ecc..), non è sufficiente per mettere in

dubbio le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

Nemmeno

gli esisti delle risonanze magnetiche alla colonna vertebrale ed alla spalla

permettono di evidenziare un rilevante peggioramento della problematica

ortopedica. Al riguardo, con nota 21 settembre 2006 il dr. __________ del SMR

ha pertinentemente evidenziato:

" Dopo

la perizia SAM di gennaio 2006, l'A. è stata sottoposta a nuovi accertamenti radiologici:

In

data 07.08.2006 è stata praticata una RMI della colonna cervicale che ha

mostrato due piccole ernie centrali segnatamente ai livelli C4-C5, C5-C6 con

sfioramento del midollo spinale e già liscia indentazione sulle sequenze

ponderate T2 (che accentuano sempre l'indentazione). A livello C4-C5 l'ernia è

centrale ma vi è anche una componente foraminale destra. A livello C5-C6

l'ernia è più paramediana sinistra.

In

data 09.08.2006 è stata praticata una RMI della spalla destra che ha

messo in evidenza osteoartriti dell'articolazione acromio-clavicolare,

piuttosto di natura meccanica, ad es. instabilità oppure artriti focali a causa di una deformazione

anatomica. Ripercussione sulla cuffia assai limitata. Se il reperto dovesse

corrispondere al punto di dolore localmente si consiglia una infiltrazione.

Alla

luce delle recenti indagini radiologiche (RMI colonna cervicale e RMI spalla

dx), si può notare un peggioramento della situazione a livello sia della

colonna cervicale che della spalla destra, peggioramento che si ripercuote a

livello clinico sulla capacità lavorativa dell'A nell'attività pesante di operaia

agricola, dove l'IL può attualmente essere ritenuta totale. All'occasione della

perizia SAM, la CL era stata definita presupponendo l'assenza di reperti significativi

alla RMI cervicale.

In

attività adeguate, valgono tuttora i limiti funzionali descritti all'occasione

della perizia SAM, confermando

dunque in attività mediamente pesante, che rispetti i criteri posti dal Dr. __________

e che tenga in considerazione la problematica di insufficienza venosa con

varicosi importante bilateralmente, la quale necessita di pause ogni ora per

potersi sgranchire le gambe e impedisca all'A di rimanere in posizione eretta a

lungo, o in posizione seduta pure a lungo, l'A è abile nella misura del 50 %.

Un'attività

leggera e adatta, che rispetti i criteri sopraesposti, è possibile per l'A nella misura dell'85 %." (Doc. AI

35-1)

Del

resto, con rapporto 12 luglio 2006 alla __________ il reumatologo curante, dr. __________,

ha attestato che all’assicurata è ragionevolmente proponibile un altro lavoro

confacente, senza specificare alcun grado d’inabilità (doc. 33-3).

In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia

del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.

1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al lavoro

dell’85% in attività leggere adeguate.

2.7. Accertata

dunque una capacità lavorativa dell’85% in attività adeguate, con rapporto 12

giugno 2006 la consulente in integrazione professionale ha proceduto al

consueto raffronto dei redditi:

" Calcolo

CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario da valida:

Come

operaia agricola, il salario annuo nel 2004 sarebbe stato di Fr. 35'043.--.

Salario da invalida:

In

conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da

invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici

ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini

del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il

reddito da invalida si deve partire da un salario di Fr. 40'360.- (settore

privato, categoria 4, Canton Ticino,

donne, valore mediano aggiornato al 2004).

A

questa cifra, per gli assicurati che a causa della particolare situazione

personale o professionale non possono mettere completamento a frutto la loro

capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei

salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo

del 25%. Considerando che il medico indica una CL dell'85% in attività adeguata

leggera, ritengo indicata una riduzione del 5% per attività leggera. Inoltre,

l'esperienza lavorativa dell'A. è sempre stata unicamente nel settore agricolo

e considerando che non ci sono attività adeguate in questo campo, l'esperienza

professionale accumulata negli anni non può essere facilmente sfruttabile in

altre attività. Questo, unito alle forti difficoltà linguistiche, implica necessariamente

una maggiore difficoltà di apprendimento in nuove mansioni. Ritengo dunque

indicata un'ulteriore diminuzione del salario teorico statistico del 10%.

Considerandi

un reddito ipotetico di Fr. 40'360.- ed applicando le suddette riduzioni, risulta

un reddito da invalida di Fr. 29160.­

Grado di invalidità:

35043- 29160 x 100= 17%

35043.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

La

presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e

confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo

produttivo.

Su

tale base ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica." (Doc.

AI 20-2)

Questa

Corte non ha nulla da eccepire circa la validità del succitato calcolo del

grado d’invalidità, tranne che rilevare come per la determinazione del reddito

da invalido l’Ufficio AI si sia basato sui dati statistici salariali regionali.

Conformemente

ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque

essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe, con ogni verosimiglianza, anche volendo

aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emissione della

decisione contestata.

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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