32.2006.184
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 luglio 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.184
Data decisione, Autorità:
18.07.2007, TCA
Titolo:
Assicurata affetta da fibromialgia. Conferma della perizia multidisciplinare in merito alla residua capacità lavorativa in attività adeguate al suo stato di salute. Conferma del raffronto dei redditi e del grado d'invalidità, non pensionabile
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.184
BS/ll
Lugano
18 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, operaia agricola, nell’aprile 2004 ha inoltrato una richiesta
di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da disturbi e dolori lombari e
cervicali agli arti superiori ed inferiori (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con
decisione 19 giugno 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla
base delle seguenti motivazioni:
"
Dalla documentazione
medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica
interdisciplinare avvenuta durante il mese di gennaio del 2006 presso il
Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, risulta che il danno alla salute,
di cui l'assicurata è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro
e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 17%.
Più esplicitamente, secondo il parere medico la Signora
RI 1 è stata ritenuta inabile nella misura del 70% nella sua abituale attività
di operaia agricola, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni
fisiche dettate dal danno alla salute, la stessa risulta abile nella misura del
85%.
Ciò nonostante confrontando il guadagno che la stessa
avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute, ossia Fr. 35'043 annui,
con quello che può raggiungere in attività adatte, vale a dire Fr. 29'160
all'anno, si ottiene un grado AI massimo del 17%.
Il calcolo di cui si è detto sopra è riportato qui di
seguito.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
35'043.00
con invalidità CHF
29'160.00
Perdita di guadagno CHF
5'883.00 = Grado d'invalidità 17%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
(…)." (doc. AI 23-2)
1.2. A
seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, l’Ufficio AI ha raccolto
ulteriore documentazione medica (in particolare una RMI della colonna vertebrale
eseguita il 7 agosto 2006), sottoposta all’esame del proprio servizio medico
(SMR).
Con
decisione su opposizione 6 ottobre 2006 l’amministrazione ha confermato il
diniego di prestazioni, rilevando quanto segue:
"
(…)
In sede d'opposizione, spetta all'assicurato presentare
delle prove atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze.
Ora, la nuova documentazione medica è stata sottoposta
(con quanto già agli atti) al giudizio del SMR, presso il quale il 5 settembre
2006 s'è constatato che nello scritto 21 luglio 2006 della Dott.ssa __________
"non vi sono elementi nuovi tali da modificare le (…) prese di
posizione anteriori. (…) il certificato (…) non apporta dati clinici né
rapporti di visite specialistiche o strumentali. In assenza di tali indagini,
non abbiamo fatti concreti per potere modificare il grado di IL"
Avendo il medico curante segnalato come fossero in
corso "accertamenti tramite RM", il 20 settembre 2006 è stata
richiesta la trasmissione di eventuali referti.
Fatti
I risultati delle indagini radiologiche (RM della
colonna cervicale 7 agosto 2006 e RM della spalla destra 9 agosto 2006) hanno
premesso al SMR di trarre le seguenti conclusioni: "si può notare un peggioramento
(…) che si ripercuote a livello clinico sulla capacità lavorativa dell'A
nell'attività pesante di operaia agricola (…). In attività adeguate, valgono
tuttora i limiti funzionali descritti all'occasione della perizia SAM,
confermando (…) l'A è abile nella misura del 50%. Un'attività leggera e adatta
(…) è possibile nella misura dell'85%". (…)." (doc. AI 38-3)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata ha introdotto al TCA il
presente tempestivo ricorso, postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
l’espletamento di ulteriori accertamenti.
In
particolare essa sostiene che la decisione contestata, ritenuta non motivata,
non apporta le diagnosi e si riferisce unicamente alla problematica relativa
all’insufficienza venosa alle gambe con importante varicosi bilaterale.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, contestando che la decisione impugnata
difetti di motivazione, chiede invece la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L’assicurata
sostiene che la decisione impugnata non sia motivata in quanto nella stessa si
fa riferimento solo alla problematica dell’insufficienza venosa e non sono
state integralmente riportate le affezioni di cui soffre.
Occorre
qui rilevare che, conformemente la giurisprudenza del TFA, la pretesa di
ottenere una decisione motivata rientra nella nozione del
diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed.. Riguardo
all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. si applica, senza eccezione alcuna, la
giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 Cost. fed. (cfr.
Pratique VSI 2001 pag. 114 segg. = SVR 2001 IV Nr. 16; DTF 126 V 130 = SVR 2001
ALV Nr. 12 pag. 37).
La
pretesa di un provvedimento motivato impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 2 novembre 2004 nella
causa M., I 458/03; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03; DTF 126
V 80 consid. 5b/dd; Albertini, Der verfas- sungsmässige Anspruch
auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000,
pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
In
concreto, con la risposta di causa rettamente l’Ufficio AI fa presente che la decisione
contestata menziona esplicitamente la perizia SAM e più in particolare la
valutazione reumatologica del dr. __________, motivo per cui non è corretto affermare
che la pronunzia si riferisce unicamente alla problematica dell’insufficienza
venosa.
Va
poi evidenziato che l’assicurata era anche a conoscenza degli atti componenti
l’inserto, tra cui anche la nota perizia multidisciplinare, in quanto trasmessi
dall’amministrazione nel luglio 2006 (doc. AI 25-5).
Inoltre,
il ricorso dimostra che l’assicurata ha potuto comprendere la portata della
decisione su opposizione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto.
In
queste circostanze non può essere ravvisata una violazione del diritto di essere
sentito.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il
SAM. Dal referto 31 gennaio 2006 (doc. Al 16) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne:
psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica
(dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti
specialistici, nonché di quello internistico eseguito durante il soggiorno
dell’interessata presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Fibromialgia.
Sindrome lombospondilogena cronica con:
- avanzata osteocondrosi L4-L5 con
bulging a base larga senza neurocompressione.
Sindrome dorsospondilogena cronica con :
-
incipienti alterazioni
degenerative cervicali e dorsali.
Modiche alterazioni statiche e dorsali.
Modica periartropatia omeroscapolare tendinotica
bilaterale.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale con:
- EMNG patologico a sin. nell'agosto 2003.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Ipotireosi subclinica nel 2003, attualmente sostituita
con:
- assenza di autoanticorpi;
- scintigrafia normale;
- clinicamente assenza di gozzo;
- TSH e FT3 e FT4 nella norma.
Moderata sindrome del tunnel carpale a sin., lieve a
ds..
Varicosi bilaterale per cui è indicato un trattamento
chirurgico.
Ipercolesterolemia importante.
Cefalea tensiva." (Doc. AI 16-11)
In
merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale i periti del SAM hanno
ritenuto l’assicura abile al 30% nella sua attività (pesante) di operaia
agricola ed in altri lavori di pari impegno.
Sulle
conseguenze relative alle capacità lavorativa ed all’integrazione essi hanno
evidenziato:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’
LAVORATIVA
Predominante appare la patologia reumatologica
caratterizzata da alterazioni degenerative a livello lombare soprattutto ed in
minor misura a livello cervicale e dorsale, associate a fibromialgia e ad una
modica periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale. La patologia
reumatologica impedisce all'A. attività lavorative pesanti. Da un punto di
vista reumatologico, in un'attività mediamente pesante, ma adatta, che eviti
cioè movimenti ripetitivi di flessione / estensione o rotazione del tronco, che
permetta il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena, che possa evitare
posizioni statiche eccessivamente prolungate, che eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale, inoltre
che impedisca all'A. di rimanere in posizione seduta o in posizione eretta, che
permetta all'A. pause per sgranchire le gambe, l'A. è inabile al lavoro nella
misura del 50%. In un'attività leggera che rispetti i criteri summenzionati,
l'A. è inabile al lavoro nella misura del 15%.
La patologia neurologica e quella psichica non
concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A..
La problematica flebologica, caratterizzata da
importante varicosi, che potrebbe però beneficiare di interventi chirurgici bilateralmente,
impedisce all'A. di restare a lungo in posizione eretta, ferma o in posizione seduta,
senza potersi sgranchirsi le gambe con pause di 5 min. ogni ora.
Lo stato di salute dell'A. è da considerare ridotto,
così come sopra descritto a partire dall'8.04.2003 in avanti. È sconsigliabile
che la problematica di tunnel carpale venga presa a carico dal punto di vista
chirurgico, in quanto nei pazienti fibromialgici solitamente dopo un tale
approccio non si assiste ad un miglioramento clinico.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D’INTEGRAZIONE
In un'attività mediamente pesante e che rispetti i
criteri posti dal nostro consulente dr. __________ e che tenga in
considerazione la problematica di insufficienza venosa con varicosi importante bilateralmente,
la quale necessita di pause ogni ora per potersi sgranchire le gambe e
impedisca all'A. di rimanere in posizione eretta a lungo, o in posizione seduta
pure a lungo, l'A. è abile nella misura del 50%.
Un'attività leggera e adatta, che rispetti i criteri
sopra esposti, è possibile per l'A. nella misura dell'85%.
Come casalinga l'A. è abile al lavoro nella misura
dell'85%." (Doc. AI 16)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6. Dopo
attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è affetta,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la limitata
capacità lavorativa (30%) quale operaia agricola, ma abile all’85% in attività
leggere adeguate.
In
tal senso, la scarna attestazione 21 luglio 2006 della dr.ssa __________, che
ritiene la sua paziente abile al 50% in lavori molto leggeri (portinaia,
venditrice in un chiosco, telefonista ecc..), non è sufficiente per mettere in
dubbio le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.
Nemmeno
gli esisti delle risonanze magnetiche alla colonna vertebrale ed alla spalla
permettono di evidenziare un rilevante peggioramento della problematica
ortopedica. Al riguardo, con nota 21 settembre 2006 il dr. __________ del SMR
ha pertinentemente evidenziato:
" Dopo
la perizia SAM di gennaio 2006, l'A. è stata sottoposta a nuovi accertamenti radiologici:
In
data 07.08.2006 è stata praticata una RMI della colonna cervicale che ha
mostrato due piccole ernie centrali segnatamente ai livelli C4-C5, C5-C6 con
sfioramento del midollo spinale e già liscia indentazione sulle sequenze
ponderate T2 (che accentuano sempre l'indentazione). A livello C4-C5 l'ernia è
centrale ma vi è anche una componente foraminale destra. A livello C5-C6
l'ernia è più paramediana sinistra.
In
data 09.08.2006 è stata praticata una RMI della spalla destra che ha
messo in evidenza osteoartriti dell'articolazione acromio-clavicolare,
piuttosto di natura meccanica, ad es. instabilità oppure artriti focali a causa di una deformazione
anatomica. Ripercussione sulla cuffia assai limitata. Se il reperto dovesse
corrispondere al punto di dolore localmente si consiglia una infiltrazione.
Alla
luce delle recenti indagini radiologiche (RMI colonna cervicale e RMI spalla
dx), si può notare un peggioramento della situazione a livello sia della
colonna cervicale che della spalla destra, peggioramento che si ripercuote a
livello clinico sulla capacità lavorativa dell'A nell'attività pesante di operaia
agricola, dove l'IL può attualmente essere ritenuta totale. All'occasione della
perizia SAM, la CL era stata definita presupponendo l'assenza di reperti significativi
alla RMI cervicale.
In
attività adeguate, valgono tuttora i limiti funzionali descritti all'occasione
della perizia SAM, confermando
dunque in attività mediamente pesante, che rispetti i criteri posti dal Dr. __________
e che tenga in considerazione la problematica di insufficienza venosa con
varicosi importante bilateralmente, la quale necessita di pause ogni ora per
potersi sgranchire le gambe e impedisca all'A di rimanere in posizione eretta a
lungo, o in posizione seduta pure a lungo, l'A è abile nella misura del 50 %.
Un'attività
leggera e adatta, che rispetti i criteri sopraesposti, è possibile per l'A nella misura dell'85 %." (Doc. AI
35-1)
Del
resto, con rapporto 12 luglio 2006 alla __________ il reumatologo curante, dr. __________,
ha attestato che all’assicurata è ragionevolmente proponibile un altro lavoro
confacente, senza specificare alcun grado d’inabilità (doc. 33-3).
In
conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia
del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.
1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al lavoro
dell’85% in attività leggere adeguate.
2.7. Accertata
dunque una capacità lavorativa dell’85% in attività adeguate, con rapporto 12
giugno 2006 la consulente in integrazione professionale ha proceduto al
consueto raffronto dei redditi:
" Calcolo
CGR - senza (ri)formazione specifica
Salario da valida:
Come
operaia agricola, il salario annuo nel 2004 sarebbe stato di Fr. 35'043.--.
Salario da invalida:
In
conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da
invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici
ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini
del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il
reddito da invalida si deve partire da un salario di Fr. 40'360.- (settore
privato, categoria 4, Canton Ticino,
donne, valore mediano aggiornato al 2004).
A
questa cifra, per gli assicurati che a causa della particolare situazione
personale o professionale non possono mettere completamento a frutto la loro
capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei
salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo
del 25%. Considerando che il medico indica una CL dell'85% in attività adeguata
leggera, ritengo indicata una riduzione del 5% per attività leggera. Inoltre,
l'esperienza lavorativa dell'A. è sempre stata unicamente nel settore agricolo
e considerando che non ci sono attività adeguate in questo campo, l'esperienza
professionale accumulata negli anni non può essere facilmente sfruttabile in
altre attività. Questo, unito alle forti difficoltà linguistiche, implica necessariamente
una maggiore difficoltà di apprendimento in nuove mansioni. Ritengo dunque
indicata un'ulteriore diminuzione del salario teorico statistico del 10%.
Considerandi
un reddito ipotetico di Fr. 40'360.- ed applicando le suddette riduzioni, risulta
un reddito da invalida di Fr. 29160.
Grado di invalidità:
35043- 29160 x 100= 17%
35043.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
La
presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e
confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo
produttivo.
Su
tale base ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica." (Doc.
AI 20-2)
Questa
Corte non ha nulla da eccepire circa la validità del succitato calcolo del
grado d’invalidità, tranne che rilevare come per la determinazione del reddito
da invalido l’Ufficio AI si sia basato sui dati statistici salariali regionali.
Conformemente
ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre
2006.
nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come
sin’ora confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado
d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla
tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque
essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe, con ogni verosimiglianza, anche volendo
aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emissione della
decisione contestata.
Tenuto
conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster