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Decisione

32.2006.188

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR

2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27

dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa

F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24

febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,

I 299/03).

2.4. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla

salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK

1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10

consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"

(STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.

2a con riferimenti).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di

ritenere l’assicurata in grado di svolgere, nella misura del 50% la sua

precedente attività di traduttrice e al 70% altre attività adeguate, per le

quali non sia necessaria una qualifica professionale, é stata presa fondandosi,

essenzialmente, sulle risultanze di una perizia elaborata il 24 novembre 2005

dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Il perito

dell'amministrazione ha personalmente visitato l’assicurata il 19 settembre

2005, ponendo le diagnosi con ripercussioni sull’abilità lavorativa di sindrome

depressiva ricorrente (ICD-10:F33.01) episodio attuale lieve con sindrome

biologica esistente dal 1983 e di disturbo di personalità emotivamente

instabile di tipo Borderline (ICD-10:F60.31) esistente già da diversi anni (doc.

24-7).

Questa la

sua valutazione della situazione psichiatrica:

"

(...)

Come già accennato nell'anamnesi, essa ha avuto

un'infanzia molto difficile caratterizzata dai conflitti con la madre ed il

divorzio dei genitori ed i problemi che sono sorti già nei primi anni di

adolescenza e che sono sfociati con gravi stati depressivi anche verso i 20

anni con ricoveri ospedalieri nel Canton __________ e la presa a carico

specialistica già dal 1982-83.

E' da sottolineare la sua difficoltà a gestire le

relazioni, in particolar modo quelle affettive ed ogni volta che vi è una

rottura essa scompensa e presenta dei gravi stati depressivi con idee suicidali ed in realtà

ha già fatto vari tentamen

suicidali che necessitavano di una presa a carico

importante ed una psicoterapia di cui essa sta beneficiando da più di 25 anni.

Come già noto nella sua anamnesi personale-famigliare,

essa ha passato dei periodi difficilissimi presentando importanti stati

depressivi e disturbi di personalità con vari diagnosi differenziali ed alla

fine i criteri che ha presentato sono a favore di un disturbo di personalità

emotivamente instabile che è caratterizzato da una chiara tendenza ad agire

impulsivamente senza considerare a volte le conseguenze ed un'affettività

imprevedibile, capricciosa ed incapacità di controllare le esclusioni

comportamentali oltre che tendenza ad un comportamento litigioso che facilmente

entra in conflitto con gli altri.

Le sue relazioni interpersonali quasi sempre sono

state instabili con tendenza anche ad un comportamento autolesionistico con

tentativi di suicidio.

(…)

Attualmente è inabile nella misura del 75% da più

di un anno ed essa aveva deciso di cambiare radicalmente mestiere licenziandosi

con accordo bilaterale e si è impegnata a fare un corso per la toilettatura dei

cani e vorrebbe portare avanti un progetto presso il suo domicilio ma, che

purtroppo ha riscontrato disaccordo dei vicini che hanno fatto dei ricorsi e

non ha ancora potuto avere i documenti e le autorizzazioni per poter svolgere

questa attività a cui tiene molto.

Attualmente la sua inabilità lavorativa nella

misura del 75% è giustificata ma comunque lei stessa mi riferisce che avrebbe

intenzione di riprendere la sua attività lavorativa con il progetto nuovo anche

nella misura completa ed in questo senso verrà sostenuta dalla Dr.ssa __________

che la conosce da diversi anni e che sicuramente la seguirà dal punto di vista

psichiatrico ed in particolar modo, un sostegno oltre che prescrizione dei

farmaci antidepressivi che essa attualmente è al beneficio (Efexor, Temesta e

Tranxilium) oltre che terapia ormonale Premens per i suoi periodi premestruali.

Personalmente non sono d'accordo che essa non

svolga più la sua attività di tipo traduttrice che aveva svolto per diversi

anni e ritengo, eventualmente appena può di riprendere questa attività magari in un settore differente, in una

città come __________ già nella misura del 50% dal 1 gennaio 2006 e poi

eventualmente combinare con l'attività che essa ha in progetto.

Dunque la sua prognosi a medio-lungo termine

rimane favorevole vista la sua età relativamente giovane ma a breve termine è

molto difficile da prevedere. (...)" (Doc. AI 24-7+8+9)

A detta

del perito, quindi, l’assicurata, affetta da disturbi psichici (importante

sindrome depressiva ricorrente) da lungo tempo, per i quali beneficia da oltre

25 anni di una psicoterapia, presenta una capacità lavorativa del 50% nella sua

attività di traduttrice e del 50%-70% in altre attività adeguate, che non richiedano

qualifiche professionali (cfr. doc. 24/8).

L’assicurata ha contestato tali conclusioni,

producendo il certificato medico del 16 dicembre 2006 della dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale emerge che:

"

Lo stato di salute della sig.ra RI 1 si è

progressivamente deteriorato a partire da aprile 2005, in relazione al grave

conflitto con i vicini di casa.

Nell'ultimo anno, intensificandosi la tensione

con i vicini, lo stato psichico è peggiorato a tal punto che la sig.ra RI 1 ha

chiesto l'assistenza di un curatore.

Il drastico deterioramento della salute psichica

della sig.ra RI 1 è una chiara conseguenza del comportamento dei vicini nei

suoi confronti." (Doc. B1)

Nelle sue annotazioni 11 gennaio 2007 il dr. __________,

attivo presso il Servizio medico regionale (SMR) dell’UAI, ha osservato:

"

Rimando alla valutazione

SMR del 21.6.2006.

L'attuale documento

presentato in sede di ricorso (certificato medico del 16.12.2006) non permette

di oggettivare una modifica dello stato di salute psichico dell'assicurata

rispetto al momento della perizia __________.

Dal punto di vista medico riconfermo la

valutazione (e l'esigibilità) che l'assicurata potrebbe svolgere la sua

attività abituale di traduttrice venendo a cadere quindi la problematica

destabilizzante con i suoi vicini." (Doc. XIII1)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli se il

contenuto del certificato medico del 16 dicembre 2006 della curante, dr.ssa __________,

è atto a modificare le conclusioni della sua perizia (XV).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 17 luglio 2007:

"

(...)

Quanto ho sottolineato nella mia perizia del

19.09.2005, la peritanda presentava un’importante sindrome depressiva

ricorrente che in tale data, la sua incapacità lavorativa non superava la

misura del 50%, ragion per la quale avevo previsto nel caso di un’evoluzione

positiva un suo miglioramento fino al 70% nella professione di traduttrice.

Visto che la peritanda soffre anche di un

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline (ICD-10

Considerandi

F60.31) proprio a causa di questo disturbo di personalità un cambiamento, a

volte anche minimo, potrebbe peggiorare la sua situazione, causando anche

periodi di inabilità lavorativa importante.

Perciò credo che la dr.ssa __________ che l'ha in

cura ormai già da diversi anni, abbia ragione a confermare una sua inabilità

lavorativa completa attualmente, ciò che mi sembra assolutamente possibile.

Visto l'insieme delle circostanze e la

polipatologia della peritanda, propongo un periodo almeno di 1 anno di

inabilità lavorativa completa e poi eventualmente bisognerà rivalutare la

situazione, nel caso che essa non recuperasse la sua abilità lavorativa.

Nel frattempo è assolutamente importante che essa

sia seguita regolarmente dalla Dr.ssa __________ che mi legge in copia." (Doc. XVI)

L’opinione

del dr. __________ è così stata commentata dal dr. __________ del SMR:

"

Non posso che confermare le precedenti prese di

posizione SMR, che la documentazione presentata in sede di opposizione e

ricorso non sono sufficienti per comprovare una modifica sostanziale dello

stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione peritale.

La presa di posizione del dr. __________

indirizzata al tribunale non può quindi essere condivisa dal punto di vista

formale, valutazione che non si basa su informazioni sufficienti." (Doc. XX/bis)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti allestiti dal medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

TCA non può, per i motivi che seguono, confermare l’operato

dell’amministrazione. Infatti la problematica psichica non è sufficientemente chiarita.

Nell’incarto

figurano infatti, da un canto, le certificazioni della dr.ssa __________ -

medico che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in sua cura

l’assicurata – che attestano una piena inabilità al lavoro e, d'altro canto, la

perizia amministrativa dello specialista dr. __________, fatta propria dal

medico del SMR, dr. __________, che giudica l’assicurata inabile al lavoro al

75% quale traduttrice fino al mese di novembre 2005 e poi abile al 50%.

Ora, pur

tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va

riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. = AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353

consid. 3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa a più riprese dalla dr.ssa

__________ circa la completa inabilità al lavoro dell’interessata è stata poi

condivisa dallo stesso perito, dr. __________, interpellato pendente causa da

questo Tribunale.

Il

dr. __________, infatti, rispondendo ad un’esplicita domanda in tal senso del

TCA, dopo aver ricordato di avere indicato nella sua perizia che l’assicurata

era inabile al lavoro al 50% e che in caso di evoluzione positiva della

patologia ella avrebbe potuto migliorare la sua capacità lavorativa

nell’attività di traduttrice, fino ad arrivare ad un grado di abilità

lavorativa del 70%, ha ricono-sciuto che nel caso dell’interessata, affetta da

un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline, basta un

cambiamento anche minimo per peggiorare la sua situazione e causare periodi di

inabilità lavorativa importante. Per questi motivi, nel suo scritto 16 luglio

2007, il dr. __________ ha affermato di considerare assolutamente possibile che

l’assicurata sia inabile al lavoro in maniera totale, così come attestato dalla

specialista curante (doc. XVI: “perciò credo che la dr.ssa __________, che

l’ha in cura ormai già da diversi anni, abbia ragione a confermare una sua

inabilità lavorativa completa attualmente, ciò che mi sembra assolutamente

possibile”), proponendo, in considerazione delle circostanze e della

polipatologia, di riconoscere un periodo di inabilità lavorativa totale almeno

di un anno, da rivalutare poi nel caso in cui l’assicurata non riuscisse a

recuperare la sua abilità lavorativa (doc. XVI).

A

fronte di tali considerazioni espresse dal perito, che confermano la

valutazione della curante, questo Tribunale ritiene che al referto peritale del

dr. __________ – posto a fondamento della decisione impugnata, con la quale

l’amministrazione, dopo aver assegnato all’assicurata

un quarto di rendita dal 1° maggio 2003 e tre quarti di rendita dal 1° giugno

2004, le ha attribuito una mezza rendita a decorrere dal 1° marzo 2006 (ossia

tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute attestato dal perito, dr. __________,

che l’ha ritenuta, dopo un periodo di inabilità al 75%, abile al lavoro al 50%

come traduttrice a partire dal mese di dicembre 2005) – non possa essere riconosciuto un pieno valore probatorio.

In

particolare, non si può ritenere, senza procedere ad ulteriori accertamenti

medici, che lo stato di salute dell’assicurata abbia subito un miglioramento

tale da giustificare una sua ripresa lavorativa, nella misura del 50%, in

qualità di traduttrice, come ritenuto in un primo tempo dal dr. __________ nel

suo referto peritale 24 novembre 2005.

Del

resto la specialista curante ha addirittura attestato un peggioramento dello

stato psichico dell’assicurata, giustificante una piena inabilità lavorativa.

Questa valutazione è stata ritenuta possibile dal perito.

A

nulla valgono a tal proposito le osservazioni espresse dal dr. __________, a

mente del quale la presa di posizione del dr. __________, indirizzata al

Tribunale, non può essere condivisa in quanto basata su informazioni

insufficienti.

Al riguardo, occorre rilevare innanzitutto che il dr. __________,

specialista in psichiatria, ha sottoposto l’assicurata ad un esame peritale:

non si può quindi affermare, come vorrebbe il medico SMR, che il suo parere sia

inaffidabile e basato su elementi insufficienti.

Pertanto,

visto il lungo tempo trascorso dal momento in cui è stata effettuata la perizia

(visita del 19 settembre 2005) alla data determinante di emanazione

della decisione impugnata (ritenuto che, per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 12 ottobre 2006

– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)) e alla luce dei certificati medici della dr.ssa __________ e delle

considerazioni espresse dal perito, dr. __________, in risposta alle domande

del TCA, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

disponga l’esecuzione di nuovi accertamenti di natura medica psichiatrica.

2.9

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 12

ottobre 2006 è annullata.

§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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