32.2006.188
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27 agosto 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2006.188
Data decisione, Autorità:
27.08.2007, TCA
Titolo:
La problematica psichica dell'interessata non è stata sufficientemente approfondita dall'amministrazione prima dell'emanazione della decisione impugnata:gli atti vanno quindi rinviati all'UAI per l'esecuzione di nuovi accertamenti di natura psichiatrica.
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.188
cr/DC/sc
Lugano
27 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
giugno 2004 RI 1, nata nel __________, attiva in qualità di traduttrice, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 3).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 12 ottobre 2006, ha
assegnato all’assicurata un quarto di rendita (grado di invalidità del 40%) dal
1° maggio 2003 (vista la tardività della domanda); tre quarti di rendita (grado
di invalidità del 75%) dal 1° giugno 2004 (tre mesi dopo il peggioramento delle
sue condizioni di salute) e una mezza rendita (grado di invalidità del 50%) a
decorrere dal 1° marzo 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute) (doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 novembre 2006, l’assicurata, personalmente, ha
postulato il riconoscimento di una rendita intera.
Sostanzialmente
l’insorgente ha contestato la perizia del dr. __________ che l’ha considerata
inabile al 50% nella sua precedente attività di traduttrice e al 30% in
attività generiche che non richiedano una qualifica professionale, rilevando di
non poter lavorare a causa dei suoi notevoli disturbi (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. Con scritto 29
novembre 2006 l’assicurata ha comunicato al Tribunale di avere richiesto alla
Commissione tutoria regionale, a causa delle sue patologie psichiatriche che ne
ostacolano l’autonomia, l’aiuto di un curatore amministrativo (V e VII).
In data
19 dicembre 2006 lo studio legale RA 1 ha informato il Tribunale di avere
assunto il patrocinio dell’assicurata (VIII).
1.6. Con scritto
29 dicembre 2006 la patrocinatrice ha ribadito la richiesta ricorsuale di una
rendita intera, ritenuto che il medico curante, dr.ssa __________, ancora con
certificato medico del 16 dicembre 2006 ha attestato una completa inabilità
lavorativa dell’interessata, a causa del suo stato depressivo che si è
progressivamente aggravato a partire dal mese di aprile 2005 in seguito al grave conflitto con i
vicini di casa. La patrocinatrice ha riassunto la storia dell’assicurata,
ricordando che lo stato depressivo che la affligge è presente da lungo tempo e
che lo stesso, che sembrava essere migliorato a seguito del progetto di
apertura di un salone per cani al domicilio dell’assicurata, si è poi
nuovamente aggravato a causa del comportamento dei vicini, che hanno fatto
opposizione e ricorso, facendo arenare tale proposito, con conseguente
insorgenza nell’assicurata di un sentimento di frustrazione, impotenza e
sfiducia in se stessa. La patrocinatrice ha quindi chiesto che l’assicurata sia
sottoposta ad una nuova valutazione peritale e che il TCA proceda all’audizione
della dr.ssa __________ e della stessa ricorrente (XI).
1.7. Con
osservazioni 15 gennaio 2007 l’UAI ha rilevato di avere sottoposto il
certificato medico della dr.ssa __________ prodotto dalla ricorrente al vaglio
del SMR, il quale ha ritenuto che tale referto non permette di oggettivare una
modifica dello stato psichico dell’assicurata rispetto al momento della perizia
psichiatrica del dr. __________, riconfermando quindi l’esigibilità, al 50%,
dell’attività di traduttrice (XIII).
1.8. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato
invitato a valutare se il certificato medico della dr.ssa __________, prodotto
dall’assicurata, è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XV).
La sua
risposta è datata 16 luglio 2007 (XVI).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo in data 8 agosto 2007 (XX + bis),
mentre l’assicurata il 20 luglio 2007 (XVIII).
Tali osservazioni sono state trasmesse alla
rispettiva controparte, per conoscenza (XIX e XXI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire il grado di invalidità dell’assicurata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR
2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27
dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa
F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24
febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,
I 299/03).
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10
consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di
ritenere l’assicurata in grado di svolgere, nella misura del 50% la sua
precedente attività di traduttrice e al 70% altre attività adeguate, per le
quali non sia necessaria una qualifica professionale, é stata presa fondandosi,
essenzialmente, sulle risultanze di una perizia elaborata il 24 novembre 2005
dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il perito
dell'amministrazione ha personalmente visitato l’assicurata il 19 settembre
2005, ponendo le diagnosi con ripercussioni sull’abilità lavorativa di sindrome
depressiva ricorrente (ICD-10:F33.01) episodio attuale lieve con sindrome
biologica esistente dal 1983 e di disturbo di personalità emotivamente
instabile di tipo Borderline (ICD-10:F60.31) esistente già da diversi anni (doc.
24-7).
Questa la
sua valutazione della situazione psichiatrica:
"
(...)
Come già accennato nell'anamnesi, essa ha avuto
un'infanzia molto difficile caratterizzata dai conflitti con la madre ed il
divorzio dei genitori ed i problemi che sono sorti già nei primi anni di
adolescenza e che sono sfociati con gravi stati depressivi anche verso i 20
anni con ricoveri ospedalieri nel Canton __________ e la presa a carico
specialistica già dal 1982-83.
E' da sottolineare la sua difficoltà a gestire le
relazioni, in particolar modo quelle affettive ed ogni volta che vi è una
rottura essa scompensa e presenta dei gravi stati depressivi con idee suicidali ed in realtà
ha già fatto vari tentamen
suicidali che necessitavano di una presa a carico
importante ed una psicoterapia di cui essa sta beneficiando da più di 25 anni.
Come già noto nella sua anamnesi personale-famigliare,
essa ha passato dei periodi difficilissimi presentando importanti stati
depressivi e disturbi di personalità con vari diagnosi differenziali ed alla
fine i criteri che ha presentato sono a favore di un disturbo di personalità
emotivamente instabile che è caratterizzato da una chiara tendenza ad agire
impulsivamente senza considerare a volte le conseguenze ed un'affettività
imprevedibile, capricciosa ed incapacità di controllare le esclusioni
comportamentali oltre che tendenza ad un comportamento litigioso che facilmente
entra in conflitto con gli altri.
Le sue relazioni interpersonali quasi sempre sono
state instabili con tendenza anche ad un comportamento autolesionistico con
tentativi di suicidio.
(…)
Attualmente è inabile nella misura del 75% da più
di un anno ed essa aveva deciso di cambiare radicalmente mestiere licenziandosi
con accordo bilaterale e si è impegnata a fare un corso per la toilettatura dei
cani e vorrebbe portare avanti un progetto presso il suo domicilio ma, che
purtroppo ha riscontrato disaccordo dei vicini che hanno fatto dei ricorsi e
non ha ancora potuto avere i documenti e le autorizzazioni per poter svolgere
questa attività a cui tiene molto.
Attualmente la sua inabilità lavorativa nella
misura del 75% è giustificata ma comunque lei stessa mi riferisce che avrebbe
intenzione di riprendere la sua attività lavorativa con il progetto nuovo anche
nella misura completa ed in questo senso verrà sostenuta dalla Dr.ssa __________
che la conosce da diversi anni e che sicuramente la seguirà dal punto di vista
psichiatrico ed in particolar modo, un sostegno oltre che prescrizione dei
farmaci antidepressivi che essa attualmente è al beneficio (Efexor, Temesta e
Tranxilium) oltre che terapia ormonale Premens per i suoi periodi premestruali.
Personalmente non sono d'accordo che essa non
svolga più la sua attività di tipo traduttrice che aveva svolto per diversi
anni e ritengo, eventualmente appena può di riprendere questa attività magari in un settore differente, in una
città come __________ già nella misura del 50% dal 1 gennaio 2006 e poi
eventualmente combinare con l'attività che essa ha in progetto.
Dunque la sua prognosi a medio-lungo termine
rimane favorevole vista la sua età relativamente giovane ma a breve termine è
molto difficile da prevedere. (...)" (Doc. AI 24-7+8+9)
A detta
del perito, quindi, l’assicurata, affetta da disturbi psichici (importante
sindrome depressiva ricorrente) da lungo tempo, per i quali beneficia da oltre
25 anni di una psicoterapia, presenta una capacità lavorativa del 50% nella sua
attività di traduttrice e del 50%-70% in altre attività adeguate, che non richiedano
qualifiche professionali (cfr. doc. 24/8).
L’assicurata ha contestato tali conclusioni,
producendo il certificato medico del 16 dicembre 2006 della dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale emerge che:
"
Lo stato di salute della sig.ra RI 1 si è
progressivamente deteriorato a partire da aprile 2005, in relazione al grave
conflitto con i vicini di casa.
Nell'ultimo anno, intensificandosi la tensione
con i vicini, lo stato psichico è peggiorato a tal punto che la sig.ra RI 1 ha
chiesto l'assistenza di un curatore.
Il drastico deterioramento della salute psichica
della sig.ra RI 1 è una chiara conseguenza del comportamento dei vicini nei
suoi confronti." (Doc. B1)
Nelle sue annotazioni 11 gennaio 2007 il dr. __________,
attivo presso il Servizio medico regionale (SMR) dell’UAI, ha osservato:
"
Rimando alla valutazione
SMR del 21.6.2006.
L'attuale documento
presentato in sede di ricorso (certificato medico del 16.12.2006) non permette
di oggettivare una modifica dello stato di salute psichico dell'assicurata
rispetto al momento della perizia __________.
Dal punto di vista medico riconfermo la
valutazione (e l'esigibilità) che l'assicurata potrebbe svolgere la sua
attività abituale di traduttrice venendo a cadere quindi la problematica
destabilizzante con i suoi vicini." (Doc. XIII1)
In corso
di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli se il
contenuto del certificato medico del 16 dicembre 2006 della curante, dr.ssa __________,
è atto a modificare le conclusioni della sua perizia (XV).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 17 luglio 2007:
"
(...)
Quanto ho sottolineato nella mia perizia del
19.09.2005, la peritanda presentava un’importante sindrome depressiva
ricorrente che in tale data, la sua incapacità lavorativa non superava la
misura del 50%, ragion per la quale avevo previsto nel caso di un’evoluzione
positiva un suo miglioramento fino al 70% nella professione di traduttrice.
Visto che la peritanda soffre anche di un
disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline (ICD-10
Considerandi
F60.31) proprio a causa di questo disturbo di personalità un cambiamento, a
volte anche minimo, potrebbe peggiorare la sua situazione, causando anche
periodi di inabilità lavorativa importante.
Perciò credo che la dr.ssa __________ che l'ha in
cura ormai già da diversi anni, abbia ragione a confermare una sua inabilità
lavorativa completa attualmente, ciò che mi sembra assolutamente possibile.
Visto l'insieme delle circostanze e la
polipatologia della peritanda, propongo un periodo almeno di 1 anno di
inabilità lavorativa completa e poi eventualmente bisognerà rivalutare la
situazione, nel caso che essa non recuperasse la sua abilità lavorativa.
Nel frattempo è assolutamente importante che essa
sia seguita regolarmente dalla Dr.ssa __________ che mi legge in copia." (Doc. XVI)
L’opinione
del dr. __________ è così stata commentata dal dr. __________ del SMR:
"
Non posso che confermare le precedenti prese di
posizione SMR, che la documentazione presentata in sede di opposizione e
ricorso non sono sufficienti per comprovare una modifica sostanziale dello
stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione peritale.
La presa di posizione del dr. __________
indirizzata al tribunale non può quindi essere condivisa dal punto di vista
formale, valutazione che non si basa su informazioni sufficienti." (Doc. XX/bis)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti allestiti dal medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8
Nella
concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
TCA non può, per i motivi che seguono, confermare l’operato
dell’amministrazione. Infatti la problematica psichica non è sufficientemente chiarita.
Nell’incarto
figurano infatti, da un canto, le certificazioni della dr.ssa __________ -
medico che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in sua cura
l’assicurata – che attestano una piena inabilità al lavoro e, d'altro canto, la
perizia amministrativa dello specialista dr. __________, fatta propria dal
medico del SMR, dr. __________, che giudica l’assicurata inabile al lavoro al
75% quale traduttrice fino al mese di novembre 2005 e poi abile al 50%.
Ora, pur
tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va
riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. = AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353
consid. 3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa a più riprese dalla dr.ssa
__________ circa la completa inabilità al lavoro dell’interessata è stata poi
condivisa dallo stesso perito, dr. __________, interpellato pendente causa da
questo Tribunale.
Il
dr. __________, infatti, rispondendo ad un’esplicita domanda in tal senso del
TCA, dopo aver ricordato di avere indicato nella sua perizia che l’assicurata
era inabile al lavoro al 50% e che in caso di evoluzione positiva della
patologia ella avrebbe potuto migliorare la sua capacità lavorativa
nell’attività di traduttrice, fino ad arrivare ad un grado di abilità
lavorativa del 70%, ha ricono-sciuto che nel caso dell’interessata, affetta da
un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline, basta un
cambiamento anche minimo per peggiorare la sua situazione e causare periodi di
inabilità lavorativa importante. Per questi motivi, nel suo scritto 16 luglio
2007, il dr. __________ ha affermato di considerare assolutamente possibile che
l’assicurata sia inabile al lavoro in maniera totale, così come attestato dalla
specialista curante (doc. XVI: “perciò credo che la dr.ssa __________, che
l’ha in cura ormai già da diversi anni, abbia ragione a confermare una sua
inabilità lavorativa completa attualmente, ciò che mi sembra assolutamente
possibile”), proponendo, in considerazione delle circostanze e della
polipatologia, di riconoscere un periodo di inabilità lavorativa totale almeno
di un anno, da rivalutare poi nel caso in cui l’assicurata non riuscisse a
recuperare la sua abilità lavorativa (doc. XVI).
A
fronte di tali considerazioni espresse dal perito, che confermano la
valutazione della curante, questo Tribunale ritiene che al referto peritale del
dr. __________ – posto a fondamento della decisione impugnata, con la quale
l’amministrazione, dopo aver assegnato all’assicurata
un quarto di rendita dal 1° maggio 2003 e tre quarti di rendita dal 1° giugno
2004, le ha attribuito una mezza rendita a decorrere dal 1° marzo 2006 (ossia
tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute attestato dal perito, dr. __________,
che l’ha ritenuta, dopo un periodo di inabilità al 75%, abile al lavoro al 50%
come traduttrice a partire dal mese di dicembre 2005) – non possa essere riconosciuto un pieno valore probatorio.
In
particolare, non si può ritenere, senza procedere ad ulteriori accertamenti
medici, che lo stato di salute dell’assicurata abbia subito un miglioramento
tale da giustificare una sua ripresa lavorativa, nella misura del 50%, in
qualità di traduttrice, come ritenuto in un primo tempo dal dr. __________ nel
suo referto peritale 24 novembre 2005.
Del
resto la specialista curante ha addirittura attestato un peggioramento dello
stato psichico dell’assicurata, giustificante una piena inabilità lavorativa.
Questa valutazione è stata ritenuta possibile dal perito.
A
nulla valgono a tal proposito le osservazioni espresse dal dr. __________, a
mente del quale la presa di posizione del dr. __________, indirizzata al
Tribunale, non può essere condivisa in quanto basata su informazioni
insufficienti.
Al riguardo, occorre rilevare innanzitutto che il dr. __________,
specialista in psichiatria, ha sottoposto l’assicurata ad un esame peritale:
non si può quindi affermare, come vorrebbe il medico SMR, che il suo parere sia
inaffidabile e basato su elementi insufficienti.
Pertanto,
visto il lungo tempo trascorso dal momento in cui è stata effettuata la perizia
(visita del 19 settembre 2005) alla data determinante di emanazione
della decisione impugnata (ritenuto che, per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 12 ottobre 2006
– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali
elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.
, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)) e alla luce dei certificati medici della dr.ssa __________ e delle
considerazioni espresse dal perito, dr. __________, in risposta alle domande
del TCA, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
disponga l’esecuzione di nuovi accertamenti di natura medica psichiatrica.
2.9
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 12
ottobre 2006 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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