Lexipedia

Decisione

32.2006.189

Affezioni dell'assicurato vagliate tramite due perizie indipendenti fra loro.Rinvio atti per esperimento di una perizia pluridisciplinare e per valutazione delle ripercussioni dei vari impedimenti nel

6 agosto 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i medici curanti, Dr. __________, risp. Dr. __________, osservavano:

" continuazione

dell'inabilità lavorativa al 50% fino ad ulteriore valutazione medica." Pure il reumatologo Dr. __________ confermava le stesse diagnosi,

osservando che l'assicurato "... ha tentato una ripresa lavorativa

nella forma parziale, cercando di aumentare progredientemente il suo pensum

lavorativo quale gerente di bar. A questo punto sono prontamente peggiorati

nuovamente i disturbi del paziente, in particolar modo a livello della colonna

lombare e delle gambe ... Da segnalare che egli è sì gerente di un bar, ma

deve anche svolgere l'attività di cameriere. I disturbi particolari li ha

nell'alzare dei pesi come possono essere le casse di bibite, ma anche nel

rimanere sempre in piedi durante tutta la giornata e nel lavorare alle volte in

posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale. Anche per quanto riguarda

i dolori a livello delle anche, vi è un peggioramento dato dalle condizioni di

lavoro."

(cfr. doc. 4; la sottolineatura è nostra)

Dai rapporti medici allestiti in seguito dal Dr.

med. __________ e dallo specialista in reumatologia Dr. med. __________ risulta

che non vi sono stati miglioramenti nello stato di salute del ricorrente.

Addirittura, secondo il Dr. __________ è presumibile un peggioramento (cfr.

doc. 5 e 6).

Appare evidente che i disturbi di cui soffre il

ricorrente sono tali da impedirgli di svolgere le proprie mansioni in una

misura sicuramente maggiore rispetto a quanto calcolato dall'Ufficio AI. Si

ritiene infatti che, anche per quanto attiene ai lavori di pulizia,

approvvigionamento cantina, spesa e commissioni varie, l'impedimento del signor

RI 1 debba essere quantificato in una misura almeno del 50%.

Proprio a causa della propria incapacità

lavorativa il ricorrente ha dovuto assumere una nuova dipendente, che possa

svolgere le mansioni lavorative che il ricorrente non è più in grado di

effettuare, con un evidente pregiudizio economico.

Per tali motivi si chiede che la decisione 11

ottobre 2006 emessa dall'Ufficio AI del Cantone Ticino venga annullata e che al

ricorrente venga riconosciuto un grado di invalidità almeno del 40% con

conseguente diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità." (Doc. I)

1.4. In data 27

novembre 2006 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del

dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione (III).

1.5. L’UAI, in

risposta - dopo aver rilevato che il medico SMR, cui è stato sottoposto il

nuovo certificato medico del dr. __________ prodotto pendente causa, ha

ritenuto che lo stesso rende verosimile un peggioramento dello stato di salute

dell’interessato rispetto alla valutazione peritale specialistica del giugno

2005, ma solo a decorrere dal 6 novembre 2006 e quindi successivamente alla decisione

impugnata - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII).

1.6. Con scritto 10

gennaio 2007 la patrocinatrice ha ribadito quanto già esposto con il ricorso,

contestando che il peggioramento delle condizioni di salute attestato dal dr. __________

sia da far risalire solo al 6 novembre 2006, come preteso dall’amministrazione,

ed ha richiesto che il suo assistito venga sottoposto ad una valutazione

peritale (IX).

Il doc. IX è stato trasmesso all’amministrazione

(X), con facoltà di presentare osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare

all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Nella DTF

107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi

sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio

di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei

dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto

procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Nei

casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la

graduazione dell’invalidità deve essere eccezionalmente effettuata utilizzando

il metodo straordinario, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla

persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI).

Ciò avviene in particolare

nel caso di indipendenti, quando un calcolo sufficientemente preciso dei

redditi da porre a confronto è escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR

1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V

137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss

consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In tal

caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.

74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Va infine

ricordato che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di

graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.

28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è

graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti

dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo

successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla

capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di

rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito

economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul

risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio

legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004

nella causa T., I 540/02).

Infine, secondo

giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC

1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto

non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27

agosto 2004 in re I., I 543/03,

consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

2.4. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I., I 543/03, consid. 4.3 e del

22 ottobre 2001 in re W., I

224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono

computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività

lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

2.5. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di

ritenere l’assicurato abile al 75% in qualità di gerente, ma in grado di

svolgere, nella misura del 100%, un’attività leggera da un profilo dell’impegno

fisico, rispettosa dei suoi limiti funzionali, é stata presa fondandosi,

essenzialmente, sul parere del medico SMR, dr. __________ (cfr. Doc. AI 15-2), che

a sua volta si è basato sul contenuto di due perizie ordinate dall’assicuratore

malattia, una reumatologica, affidata al dr. __________ e l’altra ortopedica

svolta dal dr. __________.

Nel suo referto peritale 28 aprile 2005 per conto

dell’assicuratore malattia il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha

posto le diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica recidivante in moderate

alterazioni degenerative del rachide lombare e disturbi statici della colonna

vertebrale/decondizionamento muscolare; coxartrosi bilaterale prevalentemente a

destra; gonartrosi a destra; periartropatia omeroscapolare tendopatica a destra;

rizartrosi bilaterale; obesità (doc. 11-5). Lo specialista in reumatologia ha

poi indicato che per diminuire il carico sulle articolazioni delle estremità

inferiori, evitando un peggioramento delle alterazioni degenerative già

esistenti e per facilitare il ricondizionamento necessario della muscolatura è

assolutamente necessario un calo ponderale.

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro nella misura del 40% nella sua

attività di gerente di un bar, con funzione di cameriere, barista, magazziniere

a causa dei limiti di carico e delle posizioni di lavoro parzialmente inadatte.

Lo specialista ha per contro valutato l’assicurato pienamente abile al lavoro

in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali.

Da notare che il dr. __________ ha consigliato

all’assicuratore malattia di sottoporre l’interessato anche ad una valutazione

ortopedica, al fine di ponderare la necessità di un eventuale impianto di

protesi all’anca destra (doc. 11-8).

L’assicuratore malattia ha quindi ordinato una

perizia ortopedica, affidata al dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, il quale ha avuto modo di visitare l’interessato in data 6 giugno

2005 e 23 giugno 2005. Nel rapporto 24 giugno 2005 lo specialista ha

evidenziato che l’interessato soffre di una coxartrosi bilaterale, di una lieve

gonartrosi e di alterazioni degenerative dovute a una scoliosi destro-convessa,

precisando che a suo parere la componente principale del dolore proviene dalla

colonna vertebrale. Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurato abile al

lavoro al 75% quale gerente di un bar, senza dover sollevare pesi superiori a 15 kg e senza dover trasportare pesi

superiori a 7-8 kg e abile al

lavoro al 100% in un’attività che non comporti tali sollecitazioni (doc.

11-14). Il dr. __________ ha poi rilevato che un intervento di protetizzazione

di una o delle due anche non porterebbe, a suo giudizio, ad un aumento della

capacità lavorativa, consigliando per contro all’interessato di rinforzare la

muscolatura paraspinale addominale e lombare e di perdere peso (doc. 11-15).

Al fine di stabilire il

grado d’invalidità dell’interessato, gerente di un bar, l’amministrazione ha

applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3).

A tale scopo l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta

economica per indipendenti eseguita il 6 giugno 2006.

Nel relativo rapporto dell'8

giugno 2006 figurano in particolare le seguenti considerazioni:

" (...)

5. Confronto fra le varie attività

(Per facilitare l'applicazione dei

N. 2142 e segg. delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

5.1 Attività da eseguire

A:

Quota-parte

B:

Impedimenti

C:

Invalidità

1.

Direzione dell'azien-da (amministrativo, contatto fornitori, diretti- ve al

personale, intrat- tenimento clienti, ecc.)

10 %

0 %

0

%

2. Servizio

al bar ed ai tavoli

70 %

30 %

21

%

3.

Cantina, spesa, commissioni

10 %

40 %

04

%

4. Lavori

di pulizia, mansioni generali

10 %

40 %

04

%

5.

6.

7.

Impedimenti

lavorativi

pratici

complessivi

100

%

29 %

A = Percentuale di ogni singola attività rispetto

all'insieme dei lavori

consueti

dell'assicurato/a (senza danno alla salute)

B = Impedimenti dopo l'insorgenza del danno

alla salute, valutato dalla

persona incaricata dell'inchiesta (p.es. ancora

completa = alla percentuale di A, ancora metà = ½

percentuale di A)

C = Valutazione suppletive

5.2 Valutazioni suppletive

Il signor RI 1 può ancora occuparsi normalmente della parte

dirigenziale. Per il servizio al bar ed ai tavoli, vedi osservazioni al punto

2.3 - In questo ambito, a parte i momenti di punta, il suo apporto risulta poi

diluito, più blando, concedendosi i momenti di intrattenimento con la clientela. Vi è quindi un rendimento diminuito che si può verosimilmente quantificare del

20-30% circa.

Per quanto riguarda il punto 3, si precisa che le forniture di

vino e birra vengono sistemate in cantina direttamente dai fornitori.

L'assicurato si occupava invece del rifornimento al bar con la collaborazione

del personale, rispettivamente della sistemazione di vuoti e del riordino.

Mansioni queste ora eseguite principalmente dal personale e dalla

moglie. Per altre commissioni - vedi acquisti del latte, super alcolici, specialine

ecc., esegue le ordinazioni alla __________, che provvede poi direttamente alla

consegna. Difficoltà sono presenti per le spese all'ingrosso (Vedi

supermercati). Comunque, fatta eccezione per il grosso delle forniture, al

signor RI 1 risultano esigibili gran parte delle mansioni correnti di riordino,

sistemazione vuoti, rifornimento del bar occasionale. Impedimento complessivo

40%.

L'assicurato ha sempre collaborato anche in mansioni generali di

pulizia, riordino, sistemazione giornaliera dei tavoli e sedie esterne

(quest'ultime ritirate ogni sera). Anche in questo ambito ha delegato in buona

parte le mansioni al personale, limitandosi ad aiutare, coadiuvare lo stesso

con il suo ritmo (impedimenti 40%).

Tenuto conto delle indicazioni mediche acquisite agli atti, in

particolare dei limiti funzionali evidenziati e di quanto emerso in sede di

colloquio con l'interessato, si ritiene che le limitazioni lavorative pratiche

possano essere quantificate nella misura del 29%."

Il punto 2.3 del Rapporto è così formulato:

"2.3 Osservazioni

suppletive

Dal profilo pratico il signor RI 1 riferisce una presenza

nell'esercizio, dopo l'insorgenza dei problemi di salute, di poco ridotta.

Inizia il lavoro verso le 09.30 a risulta attivo al banco del bar dalle

10/10.30 in avanti, sin verso mezzogiorno. Presente specialmente nei momenti di

punta (aperitivi). Per principio non si occupa più del servizio ai tavoli (solo

sporadicamente se il cameriere è impegnato), in quanto gli risulta oneroso dal

profilo fisico (oltre alla stazione eretta prolungata, per continui

spostamenti). Per questa ragione predilige il servizio al bar, con la

preparazione dei vassoi per il cameriere ed il servizio diretto al cliente. In

questo modo vi è quindi almeno in parte un recupero della sua potenzialità

lavorativa.

Dopo la pausa pranzo, si riposa sin verso le 15.00/15.30. La

ripresa del lavoro si protrae poi sino alla chiusura che, a partire da inizio

2006, è stata fissata alle ore 20.00 da gennaio a giugno e alle ore 24.00 da

luglio a dicembre.

La riduzione dell'apertura serale è dovuta comunque principalmente

a motivi economici, carenza di clientela.

In serata il lavoro risulta meno impegnativo in ragione di un

afflusso di clientela più contenuto."

(Doc. AI 24-5+6)

2.6. Con la

propria impugnativa, l’assicurato ha contestato le conclusioni del SMR,

producendo un certificato medico del 17 novembre 2006 del dr. __________, spec.

FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale ha in particolare osservato:

"

(...)

Valutazione:

Questo paziente presenta un ulteriore

peggioramento della sua sintomatologia a livello soprattutto dell'anca destra

dove vi è una notevole limitazione della mobilità dell'articolazione, nonché

dal punto di vista radiologico una progressione del reperto in particolar modo una ulteriore

riduzione dello spazio articolare a livello dell'articolazione coxo-femorale di

destra se si confrontano le radiografie attualmente eseguite in data 06.11.2006 con quelle antecedenti e da riferire al

15.06.2005.

Persistono poi le problematiche a livello della

colonna lombare nell'ambito di una sindrome lombo-vertebrale sulle alterazioni

statiche conosciute e le alterazioni degenerative in particolar modo a livello

L3/L4. Di recente insorgenza è un dolore a livello dell'articolazione trapezio

metacarpale I a sinistra nell'ambito di una forma iniziale di rizartrosi.

Procedere:

Per quanto riguarda la terapia insisterei con

delle terapie medicamentose anti-dolorifiche nonché la somministrazione di

Condrosulf 800 una pastiglia al giorno quale anti-artrosico.

Considerandi

II paziente può senz'altro approfittare di

fisioterapie ambulatoriali con applicazioni di pèloidi calde per quanto

riguarda la colonna lombare ed a livello dell'anca di destra. L'evoluzione è

verso comunque una coxartrosi progrediente e invalidante per il paziente. A mio

modo di vedere bisognerebbe rivedere la situazione dal punto di vista

ortopedico, in merito all'intervento di una protesi totale a livello dell'anca

di destra. Si potrebbe addirittura in questo paziente discutere l'impianto di

una miniprotesi a livello dell'anca di destra. Per quanto riguarda la

problematica dell'incapacità lavorativa, il paziente è stato ritenuto inabile

al lavoro nella forma del 29% da una valutazione dell'assicurazione invalidità.

A mio modo di vedere rispetto alla mia valutazione antecedente, nonché alle

documentazioni radiologiche esistenti prima della mia visita, vi è un

peggioramento per quanto riguarda l'anca destra sia nella mobilità come pure

per quanto riguarda il reperto radiologico. Vi è una progressione della

riduzione della rima articolare alle radiografie da me eseguite se confrontate

con quelle dell'anno 2005.

Per quanto riguarda quindi l'attività

professionale svolta, ritengo che soprattutto nell'ambito di lavori in cui il

paziente deve rimanere in piedi per un periodo prolungato oppure spostarsi

continuamente oppure eseguire dei movimenti di piegamento del tronco o assumere

delle posizioni poco ergonomiche con la colonna vertebrale, eventualmente

piegando anche le ginocchia e

l'anca di destra, vi sia una limitazione superiore al 30%-40% determinata dal

perito. Il paziente è inoltre limitato nell'alzare dei pesi e nel salire e

scendere le scale. Mi sembra quindi che una rivalutazione di questa

problematica nell'ambito anche delle nuove indagini radiologiche eseguite

attualmente, sia giustificabile.

D'altra parte bisogna tenere in considerazione

anche un altro aspetto, che è quello, che con un intervento protetico

nell'ambito di pochi mesi, il paziente potrebbe ritornare ad una capacità

lavorativa anche normale nelle attività svolte finora." (Doc. III/bis)

Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni dell’11 dicembre 2006, ha rilevato:

"

(...)

In sede di ricorso viene presentato rapporto

dr. __________ del 17.11.2006 (visita del 6.11.2006):

- viene indicato un peggioramento rispetto a marzo 2005 in

particolare a livello dell'anca destra (progressione radiologica rispetto a

6.

).

- viene attestato in particolare un impedimento nelle

mansioni di cameriere mentre attività amministrative non sono ostacolate

- stato di salute migliorabile con

impianto di protesi.

In seguito all'operazione di ernia inguinale era

stata certificata una IL del 100% dal 26.4.2006 fino al 21.5.2006.

Valutazione: l'attuale

rapporto del dr. __________ rende verosimile un peggioramento dello stato

di salute rispetto alla valutazione peritale di 6.2005 sulla quale si basa

principalmente la decisione UAI. Il peggioramento risulta documentato a partire dal 6.11.2006, data della

visita del dr. __________ che non aveva più rivisto l'assicurato dal 23.5.2005.

Per il periodo precedente si conferma la

decisione UAI basata su inchiesta per indipendenti." (Doc. VII/1)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8

Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, constata innanzitutto che le

affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate mediante due perizie

indipendenti tra loro, e non nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare. Inoltre, il grado di inabilità lavorativa globale dell’assicurato

non è stato stabilito dopo “ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati”.

Al

proposito va ricordato che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D.,

(I 338/01), pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del

19.

agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per

determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato

che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e

se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione.

Questo

Tribunale rileva che in un certificato del 4 novembre 2005 il dr. __________, a

fronte dei pareri medici discordanti dei curanti e dei periti, ha chiesto espressamente

all’amministrazione di esperire una perizia (doc. A5). In un successivo

rapporto medico 11 novembre 2005 del dr. __________, curante, spec. FMH in

medicina interna, che attestava la presenza di uno stato di salute suscettibile

di peggioramento, rilevando che l’attività dell’interessato, a causa dell’impossibilità

di lavorare tutto il giorno, era esigibile solo a metà tempo (doc. A4).

Anche l’assicurato, rispondendo alle domande

postegli dall’Ufficio AI in data 5 ottobre 2005 (doc. 9), ha indicato che le

sue condizioni di salute “vanno sempre peggiorando” (doc. 9-16).

Il TCA

constata poi che nel suo rapporto del 17 novembre 2006 il Dottor __________ ha

attestato un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato con

incidenza sulla sua capacità lavorativa. Egli ha in particolare evidenziato che,

rispetto alla precedente consultazione del marzo 2005, vi è stato un

peggioramento della sintomatologia a livello soprattutto dell’anca destra, con

ulteriore riduzione dello spazio articolare a livello dell’articolazione

coxo-femorale destra, come emerge in maniera chiara dal raffronto delle

radiografie del 15 giugno 2005 con quelle del 6 novembre 2006 (doc. III/bis).

Il dr. __________

ha indicato nel suo referto di ritenere l’interessato inabile al lavoro in

misura superiore al 30%-40% stabilita dal perito, soprattutto nell’ambito di

lavori in cui il paziente deve rimanere in piedi per un periodo prolungato

oppure spostarsi continuamente oppure eseguire dei movimenti di piegamento del tronco

o assumere delle posizioni poco ergonomiche con la colonna vertebrale,

eventualmente piegando anche le ginocchia e l’anca destra. Il dr. __________ ha

poi aggiunto di ritenere importante una rivalutazione del caso dal punto di

vista ortopedico, con riferimento ad un eventuale intervento di protesi totale

o di impianto di una miniprotesi all’anca destra, intervento che potrebbe

aumentare la capacità lavorativa dell’interessato (doc. III/bis).

Anche il

dr. __________ del SMR ha ammesso il peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessato. Egli fa tuttavia risalire l’aggravamento al momento di

effettuazione delle radiografie, ossia a partire dal 6 novembre 2006 e quindi

successivamente all’emanazione della decisione impugnata (doc. VII/1).

Secondo

questo Tribunale la circostanza che dalle radiografie del 6 novembre 2006

emerga una riduzione dello spazio articolare a livello dell’articolazione

coxo-femorale destra rispetto alle radiografie del 15 giugno 2005 non è

sufficiente per ritenere, come preteso dal SMR, che tale peggioramento sia da

far risalire solo al 6 novembre 2006. Lo stesso potrebbe in effetti essere

sopravvenuto ben prima. Tale aspetto necessita quindi di un approfondimento.

Inoltre,

così come indicato dal dr. __________ (doc. III/bis), vista l’evoluzione verso

una coxartrosi progrediente ed invalidante, occorre procedere ad una

rivalutazione delle condizioni dell’assicurato anche dal punto di vista

ortopedico, al fine di verificare l’evoluzione delle patologie e il loro influsso

sulla capacità lavorativa, nonché l’opportunità di un intervento di protesi

all’anca.

Va al riguardo osservato

come per consolidata giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è

stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Ne consegue che il succitato atto medico del 17 novembre 2006 del

dr. __________, che certifica l’esistenza di un peggioramento della

sintomatologia all’anca destra, senza precisare il momento a partire dal quale

si è verificata l’esacerbazione della patologia, ma evidenziando che la stessa

emerge dal raffronto delle radiografie del maggio 2005 con quelle del 6

novembre 2006, può essere presa in considerazione, poiché non fa altro che

confermare la possibilità di un peggioramento delle condizioni di salute già

paventata dal dr. __________ nel novembre 2005 e quindi in un periodo

antecedente alla decisione contestata dell’11 ottobre 2006.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, sia per

l'assenza di una perizia pluridisciplinare, sia per non avere considerato

adeguatamente tutta la documentazione medica a disposizione.

In simili condizioni si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che valuti sia la patologia ortopedica, con riferimento all’eventuale necessità di un

intervento di protesi all’anca destra, sia quella reumatologica, relativamente

al momento a partire dal quale si è verificato il peggioramento della

sintomatologia a livello dell’anca destra, come attestato dal dr. __________ e

riconosciuto anche dal dr. __________.

2.9

Il rinvio

degli atti all’amministrazione si giustifica anche con riferimento all’aspetto

economico.

L’UAI,

come visto (cfr. consid. 2.5. in fine) ha fissato al 10% le mansioni di direzione dell’azienda, al 70% quelle relative al servizio al bar e

ai tavoli, al 10% quelle necessarie per la cantina, la spesa e le commissioni e

al 10% quelle relative ai lavori di pulizia e altre mansioni generali.

Stante tale ripartizione e in considerazione

delle percentuali di impedimento dal punto di vista medico del 30% nella

mansione di servizio al bar e ai tavoli, rispettivamente del 40% in quelle di cantina,

spesa e commissioni, così come in quelle di pulizia e altre mansioni generali,

l’UAI è giunto ad un grado di invalidità del 29% (doc. A).

Va al riguardo rilevato che in una sentenza I

540/02 del 12 maggio 2004 il TFA ha accolto il ricorso di diritto

amministrativo inoltrato da un assicurato contro la decisione del TCA dell’11

giugno 2002 - con la quale questo Tribunale aveva tutelato il provvedimento

dell’amministrazione che, stante un'inabilità lavorativa del 50% per le

attività di garagista fisicamente impegnative, e partendo da una ripartizione

del 50% fra funzioni amministrative dirigenziali e lavori di riparazione e di

manutenzione, aveva fissato al 25% il grado

d'invalidità dell'interessato, quindi chiaramente

al di sotto del livello pensionabile del 40% giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (inc.

32.2002

). In particolare l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:

"

(…) 4.

4.1

Già si è detto, al consid. 2.1, che qualora

non sia possibile determinare con esattezza i due redditi da comparare

conformemente all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi dal metodo

specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa, al

confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza

della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La

differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo

specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e

27.

cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente

sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento

cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le

ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa

diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una

persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha

necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone

attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle

attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di

assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di

guadagno (cfr. di nuovo DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998

pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).

4.2

Ora, nell'evenienza concreta le istanze

inferiori, dopo aver correttamente valutato l'impedimento causato al ricorrente

dai postumi infortunistici al braccio sinistro, non si sono poi pronunciate

sulle ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno.

Nell'inserto della causa mancano apprezzamenti riguardanti il reddito

dell'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. Gli atti

devono pertanto essere ritornati all'amministrazione per ovviare a questa

omissione.”

Stante quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie l’Ufficio AI

non si è pronunciato sulle ripercussioni dei vari impedimenti

nelle diverse mansioni sulla capacità di guadagno dell'assicurato prima e dopo

l'insorgenza del danno alla salute, a mente del TCA si giustifica il

rinvio degli atti all’amministrazione per ovviare a tale omissione.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’amministrazione dovrà

inoltre versare all’assicurato la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.8. e 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster