32.2006.189
Affezioni dell'assicurato vagliate tramite due perizie indipendenti fra loro.Rinvio atti per esperimento di una perizia pluridisciplinare e per valutazione delle ripercussioni dei vari impedimenti nel
6 agosto 2007Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.189
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, TCA
Titolo:
Affezioni dell'assicurato vagliate tramite due perizie indipendenti fra loro.Rinvio atti per esperimento di una perizia pluridisciplinare e per valutazione delle ripercussioni dei vari impedimenti nelle diverse mansioni sulla capacità di guadagno prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute.
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.189
cr/DC/sc
Lugano
6 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 ottobre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
settembre 2005 RI 1, nato nel __________, attivo in qualità di gerente e
gestore di un bar, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. 1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale dell’11 ottobre 2006, ha negato il diritto alla rendita di invalidità, presentando
l’assicurato un grado di invalidità inferiore alla soglia minima del 40% (cfr.
doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 novembre 2006, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato il riconoscimento di almeno un quarto di rendita.
Sostanzialmente
l’insorgente ha contestato il fatto di non essere stato sottoposto ad una
valutazione peritale, nonché le conclusioni risultanti dall’inchiesta economica
per indipendenti, in particolare con riferimento agli impedimenti nelle
attività di “cantina, spesa, commissioni” in cui è stato ritenuto inabile al
30%.
La
sua patrocinatrice ha in particolare rilevato:
"
(...)
Il signor RI 1 è gerente e gestore di un Bar a __________.
Nell'ambito della propria attività egli non può limitarsi a svolgere unicamente
mansioni dirigenziali ed amministrative, che, del resto, anche l'Ufficio AI ha
valutato in una quota parte del 10% rispetto all'attività lavorativa che il
ricorrente normalmente dovrebbe svolgere.
Con riferimento alla tabella riportata a pag. 2
della sentenza in oggetto il ricorrente contesta che il proprio impedimento
nello svolgere il servizio al bar ed ai tavoli sia stato qualificato soltanto
nella misura del 30%. Già dai rapporti medici, di cui all'incarto AI, risulta
che egli è effettivamente impedito in una misura maggiore, sia nelle attività
pesanti, quali il rifornimento della cantina, spesa, pulizie, ecc., che
nell'attività propria di cameriere; in ogni caso, almeno in una misura del 50%.
Si veda al proposito, il rapporto del Dr. med. __________
(doc. 4) dal quale risulta inequivocabilmente che diversi, fra i medici e gli
specialisti interpellati, hanno quantificato l'incapacità lavorativa del signor
RI 1 in una misura del 50%. In concreto, alla fine della degenza presso la
clinica riabilitativa di __________, avvenuta durante il mese di gennaio 2005,
Fatti
i medici curanti, Dr. __________, risp. Dr. __________, osservavano:
" continuazione
dell'inabilità lavorativa al 50% fino ad ulteriore valutazione medica." Pure il reumatologo Dr. __________ confermava le stesse diagnosi,
osservando che l'assicurato "... ha tentato una ripresa lavorativa
nella forma parziale, cercando di aumentare progredientemente il suo pensum
lavorativo quale gerente di bar. A questo punto sono prontamente peggiorati
nuovamente i disturbi del paziente, in particolar modo a livello della colonna
lombare e delle gambe ... Da segnalare che egli è sì gerente di un bar, ma
deve anche svolgere l'attività di cameriere. I disturbi particolari li ha
nell'alzare dei pesi come possono essere le casse di bibite, ma anche nel
rimanere sempre in piedi durante tutta la giornata e nel lavorare alle volte in
posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale. Anche per quanto riguarda
i dolori a livello delle anche, vi è un peggioramento dato dalle condizioni di
lavoro."
(cfr. doc. 4; la sottolineatura è nostra)
Dai rapporti medici allestiti in seguito dal Dr.
med. __________ e dallo specialista in reumatologia Dr. med. __________ risulta
che non vi sono stati miglioramenti nello stato di salute del ricorrente.
Addirittura, secondo il Dr. __________ è presumibile un peggioramento (cfr.
doc. 5 e 6).
Appare evidente che i disturbi di cui soffre il
ricorrente sono tali da impedirgli di svolgere le proprie mansioni in una
misura sicuramente maggiore rispetto a quanto calcolato dall'Ufficio AI. Si
ritiene infatti che, anche per quanto attiene ai lavori di pulizia,
approvvigionamento cantina, spesa e commissioni varie, l'impedimento del signor
RI 1 debba essere quantificato in una misura almeno del 50%.
Proprio a causa della propria incapacità
lavorativa il ricorrente ha dovuto assumere una nuova dipendente, che possa
svolgere le mansioni lavorative che il ricorrente non è più in grado di
effettuare, con un evidente pregiudizio economico.
Per tali motivi si chiede che la decisione 11
ottobre 2006 emessa dall'Ufficio AI del Cantone Ticino venga annullata e che al
ricorrente venga riconosciuto un grado di invalidità almeno del 40% con
conseguente diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità." (Doc. I)
1.4. In data 27
novembre 2006 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del
dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione (III).
1.5. L’UAI, in
risposta - dopo aver rilevato che il medico SMR, cui è stato sottoposto il
nuovo certificato medico del dr. __________ prodotto pendente causa, ha
ritenuto che lo stesso rende verosimile un peggioramento dello stato di salute
dell’interessato rispetto alla valutazione peritale specialistica del giugno
2005, ma solo a decorrere dal 6 novembre 2006 e quindi successivamente alla decisione
impugnata - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII).
1.6. Con scritto 10
gennaio 2007 la patrocinatrice ha ribadito quanto già esposto con il ricorso,
contestando che il peggioramento delle condizioni di salute attestato dal dr. __________
sia da far risalire solo al 6 novembre 2006, come preteso dall’amministrazione,
ed ha richiesto che il suo assistito venga sottoposto ad una valutazione
peritale (IX).
Il doc. IX è stato trasmesso all’amministrazione
(X), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio
di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei
dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto
procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nei
casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la
graduazione dell’invalidità deve essere eccezionalmente effettuata utilizzando
il metodo straordinario, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI).
Ciò avviene in particolare
nel caso di indipendenti, quando un calcolo sufficientemente preciso dei
redditi da porre a confronto è escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR
1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V
137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss
consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va infine
ricordato che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di
graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.
28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004
nella causa T., I 540/02).
Infine, secondo
giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC
1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto
non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27
agosto 2004 in re I., I 543/03,
consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.4. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili
che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze
personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di
domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I., I 543/03, consid. 4.3 e del
22 ottobre 2001 in re W., I
224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono
computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività
lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
2.5. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di
ritenere l’assicurato abile al 75% in qualità di gerente, ma in grado di
svolgere, nella misura del 100%, un’attività leggera da un profilo dell’impegno
fisico, rispettosa dei suoi limiti funzionali, é stata presa fondandosi,
essenzialmente, sul parere del medico SMR, dr. __________ (cfr. Doc. AI 15-2), che
a sua volta si è basato sul contenuto di due perizie ordinate dall’assicuratore
malattia, una reumatologica, affidata al dr. __________ e l’altra ortopedica
svolta dal dr. __________.
Nel suo referto peritale 28 aprile 2005 per conto
dell’assicuratore malattia il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha
posto le diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica recidivante in moderate
alterazioni degenerative del rachide lombare e disturbi statici della colonna
vertebrale/decondizionamento muscolare; coxartrosi bilaterale prevalentemente a
destra; gonartrosi a destra; periartropatia omeroscapolare tendopatica a destra;
rizartrosi bilaterale; obesità (doc. 11-5). Lo specialista in reumatologia ha
poi indicato che per diminuire il carico sulle articolazioni delle estremità
inferiori, evitando un peggioramento delle alterazioni degenerative già
esistenti e per facilitare il ricondizionamento necessario della muscolatura è
assolutamente necessario un calo ponderale.
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro nella misura del 40% nella sua
attività di gerente di un bar, con funzione di cameriere, barista, magazziniere
a causa dei limiti di carico e delle posizioni di lavoro parzialmente inadatte.
Lo specialista ha per contro valutato l’assicurato pienamente abile al lavoro
in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali.
Da notare che il dr. __________ ha consigliato
all’assicuratore malattia di sottoporre l’interessato anche ad una valutazione
ortopedica, al fine di ponderare la necessità di un eventuale impianto di
protesi all’anca destra (doc. 11-8).
L’assicuratore malattia ha quindi ordinato una
perizia ortopedica, affidata al dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale ha avuto modo di visitare l’interessato in data 6 giugno
2005 e 23 giugno 2005. Nel rapporto 24 giugno 2005 lo specialista ha
evidenziato che l’interessato soffre di una coxartrosi bilaterale, di una lieve
gonartrosi e di alterazioni degenerative dovute a una scoliosi destro-convessa,
precisando che a suo parere la componente principale del dolore proviene dalla
colonna vertebrale. Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurato abile al
lavoro al 75% quale gerente di un bar, senza dover sollevare pesi superiori a 15 kg e senza dover trasportare pesi
superiori a 7-8 kg e abile al
lavoro al 100% in un’attività che non comporti tali sollecitazioni (doc.
11-14). Il dr. __________ ha poi rilevato che un intervento di protetizzazione
di una o delle due anche non porterebbe, a suo giudizio, ad un aumento della
capacità lavorativa, consigliando per contro all’interessato di rinforzare la
muscolatura paraspinale addominale e lombare e di perdere peso (doc. 11-15).
Al fine di stabilire il
grado d’invalidità dell’interessato, gerente di un bar, l’amministrazione ha
applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3).
A tale scopo l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 6 giugno 2006.
Nel relativo rapporto dell'8
giugno 2006 figurano in particolare le seguenti considerazioni:
" (...)
5. Confronto fra le varie attività
(Per facilitare l'applicazione dei
N. 2142 e segg. delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)
5.1 Attività da eseguire
A:
Quota-parte
B:
Impedimenti
C:
Invalidità
1.
Direzione dell'azien-da (amministrativo, contatto fornitori, diretti- ve al
personale, intrat- tenimento clienti, ecc.)
10 %
0 %
0
%
2. Servizio
al bar ed ai tavoli
70 %
30 %
21
%
3.
Cantina, spesa, commissioni
10 %
40 %
04
%
4. Lavori
di pulizia, mansioni generali
10 %
40 %
04
%
5.
6.
7.
Impedimenti
lavorativi
pratici
complessivi
100
%
29 %
A = Percentuale di ogni singola attività rispetto
all'insieme dei lavori
consueti
dell'assicurato/a (senza danno alla salute)
B = Impedimenti dopo l'insorgenza del danno
alla salute, valutato dalla
persona incaricata dell'inchiesta (p.es. ancora
completa = alla percentuale di A, ancora metà = ½
percentuale di A)
C = Valutazione suppletive
5.2 Valutazioni suppletive
Il signor RI 1 può ancora occuparsi normalmente della parte
dirigenziale. Per il servizio al bar ed ai tavoli, vedi osservazioni al punto
2.3 - In questo ambito, a parte i momenti di punta, il suo apporto risulta poi
diluito, più blando, concedendosi i momenti di intrattenimento con la clientela. Vi è quindi un rendimento diminuito che si può verosimilmente quantificare del
20-30% circa.
Per quanto riguarda il punto 3, si precisa che le forniture di
vino e birra vengono sistemate in cantina direttamente dai fornitori.
L'assicurato si occupava invece del rifornimento al bar con la collaborazione
del personale, rispettivamente della sistemazione di vuoti e del riordino.
Mansioni queste ora eseguite principalmente dal personale e dalla
moglie. Per altre commissioni - vedi acquisti del latte, super alcolici, specialine
ecc., esegue le ordinazioni alla __________, che provvede poi direttamente alla
consegna. Difficoltà sono presenti per le spese all'ingrosso (Vedi
supermercati). Comunque, fatta eccezione per il grosso delle forniture, al
signor RI 1 risultano esigibili gran parte delle mansioni correnti di riordino,
sistemazione vuoti, rifornimento del bar occasionale. Impedimento complessivo
40%.
L'assicurato ha sempre collaborato anche in mansioni generali di
pulizia, riordino, sistemazione giornaliera dei tavoli e sedie esterne
(quest'ultime ritirate ogni sera). Anche in questo ambito ha delegato in buona
parte le mansioni al personale, limitandosi ad aiutare, coadiuvare lo stesso
con il suo ritmo (impedimenti 40%).
Tenuto conto delle indicazioni mediche acquisite agli atti, in
particolare dei limiti funzionali evidenziati e di quanto emerso in sede di
colloquio con l'interessato, si ritiene che le limitazioni lavorative pratiche
possano essere quantificate nella misura del 29%."
Il punto 2.3 del Rapporto è così formulato:
"2.3 Osservazioni
suppletive
Dal profilo pratico il signor RI 1 riferisce una presenza
nell'esercizio, dopo l'insorgenza dei problemi di salute, di poco ridotta.
Inizia il lavoro verso le 09.30 a risulta attivo al banco del bar dalle
10/10.30 in avanti, sin verso mezzogiorno. Presente specialmente nei momenti di
punta (aperitivi). Per principio non si occupa più del servizio ai tavoli (solo
sporadicamente se il cameriere è impegnato), in quanto gli risulta oneroso dal
profilo fisico (oltre alla stazione eretta prolungata, per continui
spostamenti). Per questa ragione predilige il servizio al bar, con la
preparazione dei vassoi per il cameriere ed il servizio diretto al cliente. In
questo modo vi è quindi almeno in parte un recupero della sua potenzialità
lavorativa.
Dopo la pausa pranzo, si riposa sin verso le 15.00/15.30. La
ripresa del lavoro si protrae poi sino alla chiusura che, a partire da inizio
2006, è stata fissata alle ore 20.00 da gennaio a giugno e alle ore 24.00 da
luglio a dicembre.
La riduzione dell'apertura serale è dovuta comunque principalmente
a motivi economici, carenza di clientela.
In serata il lavoro risulta meno impegnativo in ragione di un
afflusso di clientela più contenuto."
(Doc. AI 24-5+6)
2.6. Con la
propria impugnativa, l’assicurato ha contestato le conclusioni del SMR,
producendo un certificato medico del 17 novembre 2006 del dr. __________, spec.
FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale ha in particolare osservato:
"
(...)
Valutazione:
Questo paziente presenta un ulteriore
peggioramento della sua sintomatologia a livello soprattutto dell'anca destra
dove vi è una notevole limitazione della mobilità dell'articolazione, nonché
dal punto di vista radiologico una progressione del reperto in particolar modo una ulteriore
riduzione dello spazio articolare a livello dell'articolazione coxo-femorale di
destra se si confrontano le radiografie attualmente eseguite in data 06.11.2006 con quelle antecedenti e da riferire al
15.06.2005.
Persistono poi le problematiche a livello della
colonna lombare nell'ambito di una sindrome lombo-vertebrale sulle alterazioni
statiche conosciute e le alterazioni degenerative in particolar modo a livello
L3/L4. Di recente insorgenza è un dolore a livello dell'articolazione trapezio
metacarpale I a sinistra nell'ambito di una forma iniziale di rizartrosi.
Procedere:
Per quanto riguarda la terapia insisterei con
delle terapie medicamentose anti-dolorifiche nonché la somministrazione di
Condrosulf 800 una pastiglia al giorno quale anti-artrosico.
Considerandi
II paziente può senz'altro approfittare di
fisioterapie ambulatoriali con applicazioni di pèloidi calde per quanto
riguarda la colonna lombare ed a livello dell'anca di destra. L'evoluzione è
verso comunque una coxartrosi progrediente e invalidante per il paziente. A mio
modo di vedere bisognerebbe rivedere la situazione dal punto di vista
ortopedico, in merito all'intervento di una protesi totale a livello dell'anca
di destra. Si potrebbe addirittura in questo paziente discutere l'impianto di
una miniprotesi a livello dell'anca di destra. Per quanto riguarda la
problematica dell'incapacità lavorativa, il paziente è stato ritenuto inabile
al lavoro nella forma del 29% da una valutazione dell'assicurazione invalidità.
A mio modo di vedere rispetto alla mia valutazione antecedente, nonché alle
documentazioni radiologiche esistenti prima della mia visita, vi è un
peggioramento per quanto riguarda l'anca destra sia nella mobilità come pure
per quanto riguarda il reperto radiologico. Vi è una progressione della
riduzione della rima articolare alle radiografie da me eseguite se confrontate
con quelle dell'anno 2005.
Per quanto riguarda quindi l'attività
professionale svolta, ritengo che soprattutto nell'ambito di lavori in cui il
paziente deve rimanere in piedi per un periodo prolungato oppure spostarsi
continuamente oppure eseguire dei movimenti di piegamento del tronco o assumere
delle posizioni poco ergonomiche con la colonna vertebrale, eventualmente
piegando anche le ginocchia e
l'anca di destra, vi sia una limitazione superiore al 30%-40% determinata dal
perito. Il paziente è inoltre limitato nell'alzare dei pesi e nel salire e
scendere le scale. Mi sembra quindi che una rivalutazione di questa
problematica nell'ambito anche delle nuove indagini radiologiche eseguite
attualmente, sia giustificabile.
D'altra parte bisogna tenere in considerazione
anche un altro aspetto, che è quello, che con un intervento protetico
nell'ambito di pochi mesi, il paziente potrebbe ritornare ad una capacità
lavorativa anche normale nelle attività svolte finora." (Doc. III/bis)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni dell’11 dicembre 2006, ha rilevato:
"
(...)
In sede di ricorso viene presentato rapporto
dr. __________ del 17.11.2006 (visita del 6.11.2006):
- viene indicato un peggioramento rispetto a marzo 2005 in
particolare a livello dell'anca destra (progressione radiologica rispetto a
6.
).
- viene attestato in particolare un impedimento nelle
mansioni di cameriere mentre attività amministrative non sono ostacolate
- stato di salute migliorabile con
impianto di protesi.
In seguito all'operazione di ernia inguinale era
stata certificata una IL del 100% dal 26.4.2006 fino al 21.5.2006.
Valutazione: l'attuale
rapporto del dr. __________ rende verosimile un peggioramento dello stato
di salute rispetto alla valutazione peritale di 6.2005 sulla quale si basa
principalmente la decisione UAI. Il peggioramento risulta documentato a partire dal 6.11.2006, data della
visita del dr. __________ che non aveva più rivisto l'assicurato dal 23.5.2005.
Per il periodo precedente si conferma la
decisione UAI basata su inchiesta per indipendenti." (Doc. VII/1)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.8
Nel caso di
specie, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, constata innanzitutto che le
affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate mediante due perizie
indipendenti tra loro, e non nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare. Inoltre, il grado di inabilità lavorativa globale dell’assicurato
non è stato stabilito dopo “ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati”.
Al
proposito va ricordato che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D.,
(I 338/01), pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del
19.
agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per
determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato
che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e
se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione.
Questo
Tribunale rileva che in un certificato del 4 novembre 2005 il dr. __________, a
fronte dei pareri medici discordanti dei curanti e dei periti, ha chiesto espressamente
all’amministrazione di esperire una perizia (doc. A5). In un successivo
rapporto medico 11 novembre 2005 del dr. __________, curante, spec. FMH in
medicina interna, che attestava la presenza di uno stato di salute suscettibile
di peggioramento, rilevando che l’attività dell’interessato, a causa dell’impossibilità
di lavorare tutto il giorno, era esigibile solo a metà tempo (doc. A4).
Anche l’assicurato, rispondendo alle domande
postegli dall’Ufficio AI in data 5 ottobre 2005 (doc. 9), ha indicato che le
sue condizioni di salute “vanno sempre peggiorando” (doc. 9-16).
Il TCA
constata poi che nel suo rapporto del 17 novembre 2006 il Dottor __________ ha
attestato un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato con
incidenza sulla sua capacità lavorativa. Egli ha in particolare evidenziato che,
rispetto alla precedente consultazione del marzo 2005, vi è stato un
peggioramento della sintomatologia a livello soprattutto dell’anca destra, con
ulteriore riduzione dello spazio articolare a livello dell’articolazione
coxo-femorale destra, come emerge in maniera chiara dal raffronto delle
radiografie del 15 giugno 2005 con quelle del 6 novembre 2006 (doc. III/bis).
Il dr. __________
ha indicato nel suo referto di ritenere l’interessato inabile al lavoro in
misura superiore al 30%-40% stabilita dal perito, soprattutto nell’ambito di
lavori in cui il paziente deve rimanere in piedi per un periodo prolungato
oppure spostarsi continuamente oppure eseguire dei movimenti di piegamento del tronco
o assumere delle posizioni poco ergonomiche con la colonna vertebrale,
eventualmente piegando anche le ginocchia e l’anca destra. Il dr. __________ ha
poi aggiunto di ritenere importante una rivalutazione del caso dal punto di
vista ortopedico, con riferimento ad un eventuale intervento di protesi totale
o di impianto di una miniprotesi all’anca destra, intervento che potrebbe
aumentare la capacità lavorativa dell’interessato (doc. III/bis).
Anche il
dr. __________ del SMR ha ammesso il peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessato. Egli fa tuttavia risalire l’aggravamento al momento di
effettuazione delle radiografie, ossia a partire dal 6 novembre 2006 e quindi
successivamente all’emanazione della decisione impugnata (doc. VII/1).
Secondo
questo Tribunale la circostanza che dalle radiografie del 6 novembre 2006
emerga una riduzione dello spazio articolare a livello dell’articolazione
coxo-femorale destra rispetto alle radiografie del 15 giugno 2005 non è
sufficiente per ritenere, come preteso dal SMR, che tale peggioramento sia da
far risalire solo al 6 novembre 2006. Lo stesso potrebbe in effetti essere
sopravvenuto ben prima. Tale aspetto necessita quindi di un approfondimento.
Inoltre,
così come indicato dal dr. __________ (doc. III/bis), vista l’evoluzione verso
una coxartrosi progrediente ed invalidante, occorre procedere ad una
rivalutazione delle condizioni dell’assicurato anche dal punto di vista
ortopedico, al fine di verificare l’evoluzione delle patologie e il loro influsso
sulla capacità lavorativa, nonché l’opportunità di un intervento di protesi
all’anca.
Va al riguardo osservato
come per consolidata giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che il succitato atto medico del 17 novembre 2006 del
dr. __________, che certifica l’esistenza di un peggioramento della
sintomatologia all’anca destra, senza precisare il momento a partire dal quale
si è verificata l’esacerbazione della patologia, ma evidenziando che la stessa
emerge dal raffronto delle radiografie del maggio 2005 con quelle del 6
novembre 2006, può essere presa in considerazione, poiché non fa altro che
confermare la possibilità di un peggioramento delle condizioni di salute già
paventata dal dr. __________ nel novembre 2005 e quindi in un periodo
antecedente alla decisione contestata dell’11 ottobre 2006.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, sia per
l'assenza di una perizia pluridisciplinare, sia per non avere considerato
adeguatamente tutta la documentazione medica a disposizione.
In simili condizioni si
giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che valuti sia la patologia ortopedica, con riferimento all’eventuale necessità di un
intervento di protesi all’anca destra, sia quella reumatologica, relativamente
al momento a partire dal quale si è verificato il peggioramento della
sintomatologia a livello dell’anca destra, come attestato dal dr. __________ e
riconosciuto anche dal dr. __________.
2.9
Il rinvio
degli atti all’amministrazione si giustifica anche con riferimento all’aspetto
economico.
L’UAI,
come visto (cfr. consid. 2.5. in fine) ha fissato al 10% le mansioni di direzione dell’azienda, al 70% quelle relative al servizio al bar e
ai tavoli, al 10% quelle necessarie per la cantina, la spesa e le commissioni e
al 10% quelle relative ai lavori di pulizia e altre mansioni generali.
Stante tale ripartizione e in considerazione
delle percentuali di impedimento dal punto di vista medico del 30% nella
mansione di servizio al bar e ai tavoli, rispettivamente del 40% in quelle di cantina,
spesa e commissioni, così come in quelle di pulizia e altre mansioni generali,
l’UAI è giunto ad un grado di invalidità del 29% (doc. A).
Va al riguardo rilevato che in una sentenza I
540/02 del 12 maggio 2004 il TFA ha accolto il ricorso di diritto
amministrativo inoltrato da un assicurato contro la decisione del TCA dell’11
giugno 2002 - con la quale questo Tribunale aveva tutelato il provvedimento
dell’amministrazione che, stante un'inabilità lavorativa del 50% per le
attività di garagista fisicamente impegnative, e partendo da una ripartizione
del 50% fra funzioni amministrative dirigenziali e lavori di riparazione e di
manutenzione, aveva fissato al 25% il grado
d'invalidità dell'interessato, quindi chiaramente
al di sotto del livello pensionabile del 40% giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (inc.
32.2002
). In particolare l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:
"
(…) 4.
4.1
Già si è detto, al consid. 2.1, che qualora
non sia possibile determinare con esattezza i due redditi da comparare
conformemente all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi dal metodo
specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa, al
confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza
della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La
differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo
specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e
27.
cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente
sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento
cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le
ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa
diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una
persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha
necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone
attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle
attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di
assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di
guadagno (cfr. di nuovo DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998
pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).
4.2
Ora, nell'evenienza concreta le istanze
inferiori, dopo aver correttamente valutato l'impedimento causato al ricorrente
dai postumi infortunistici al braccio sinistro, non si sono poi pronunciate
sulle ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno.
Nell'inserto della causa mancano apprezzamenti riguardanti il reddito
dell'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. Gli atti
devono pertanto essere ritornati all'amministrazione per ovviare a questa
omissione.”
Stante quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie l’Ufficio AI
non si è pronunciato sulle ripercussioni dei vari impedimenti
nelle diverse mansioni sulla capacità di guadagno dell'assicurato prima e dopo
l'insorgenza del danno alla salute, a mente del TCA si giustifica il
rinvio degli atti all’amministrazione per ovviare a tale omissione.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà
inoltre versare all’assicurato la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.8. e 2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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