32.2006.19
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5 dicembre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2006.19
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, TCA
Titolo:
Senza ulteriori accertamenti non é possibile concludere che il miglioramento dello stato di salute dell'assicurata sia duraturo. Rinvio atti perché, appurato in cosa sono consistiti i ricoveri in clinica psichiatrica e se la precedente valutazione medica é mutata, l'Ufficio AI si pronunci nuovamente
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.19
FS
Lugano
5 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
- RI
1, classe __________ – da ultimo attiva quale ausiliaria ai servizi generali
presso il __________ fino al 12 febbraio 1998 e quale assistente familiare
presso la famiglia __________ di __________ (doc. AI 13/1 e doc. 1/14-16
incarto disoccupazione) – dal 1° luglio 1999 beneficiava di una rendita intera per
un grado d’invalidità del 100% (decisione 14 giugno 2002, doc. AI 35/1-3 e
34/1-2), riconosciuta per motivi psichiatrici (cfr. perizia 1 gennaio 2002 del
dr. __________, doc. AI 27/1-8);
- a
conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel giugno 2004 (doc. AI 43/1-2,
44/1-3, 45/1, 46/1-4 e 47/1), con decisione 29 ottobre 2004 (doc. AI 55/1-2),
confermata con decisione su opposizione 14 dicembre 2005 (doc. AI 81/1-5),
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita a contare dal 1°
dicembre 2004;
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postula, in
via principale, il riconoscimento di una rendita intera e, in via subordinata,
il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed
economici;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando
che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di
opposizione e non produce ulteriori mezzi di prova;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è la valutazione medica operata dall’Uffi-cio AI che, ritenuto
il miglioramento dello stato valetudinario, ha riconosciuto all’assicurata il
diritto a una mezza rendita a contare dal 1° dicembre 2004;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,
è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado
d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per
grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Giusta
l’art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione;
- nell’ambito
della richiesta di prestazioni AI per adulti 28 gennaio 2000, l’assicurata era
stata riconosciuta totalmente inabile nella sua professione. Nella perizia 1°
gennaio 2002 il dr __________, direttore dell’__________, – poste le seguenti diagnosi
con ripercussioni sulla capacità di lavoro: “sindrome di dipendenza da sedativi
e ipnotici (ICD 10: F 13.2) con complicazioni comportamentali – sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD 10: F 41.2) di media gravità – disturbo di personalità
evitante e dipendente (F 60.6 e F 60.7)” (doc. AI 27/5) – si era infatti così espresso
circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione
dell’assicurata:
" (…)
Le
menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono
dovute essenzialmente al disturbo di personalità evitante e dipendente sulla
cui base si è sviluppata una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive e
una marcata sindrome ansioso-depressiva perdurante da diversi anni e costellata
da numerose ricadute. Per questi motivi la paz. é attualmente inabile al lavoro
al 100% nell’attività abitualmente svolta di ausiliaria o cameriera. Questa
situazione sussiste dal 1997. Da allora non si sono potuti constatare dei
miglioramenti sostanziali a livello clinico, anzi sembra che al momento attuale
si manifesti un peggioramento della sintomatologia.
(…)
Al
momento attuale non sono proponibili, a causa dei motivi sopra descritti, delle
misure di integrazione in una “normale” attività lavorativa. La paz. necessita
di un periodo di almeno due anni di riabilitazione sociale e lavorativa in
ambito protetto. La clinica __________ le ha proposto un programma in tal senso
e la paz. sembra perlomeno non opporsi attivamente, anche se manca una sua vera
motivazione personale. La prognosi rimane comunque alquanto sfavorevole ed il
rischio di ricadute molto alto. (…)” (doc. AI 27/7)
Nel
rapporto di decorso 29 luglio 2004, il dr. __________, capo clinica della __________,
ha attestato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata e la
possibilità di intraprendere dei provvedimenti professionali (doc. AI 44/1). Lo
stesso medico, riferendosi allo stato psichiatrico al 25 agosto 2004, circa la
capacità lavorativa dell’assicurata in un ambito non protetto e la sua prognosi
si è così espresso:
" (…)
● aktuelle Arbeitsfähigkeit in nicht geschützter
Umgebungen (in Stunden pro Tag), normale oder eingeschränkte Leistungsfähigkeit
während diesel Zeit
Diese Frage lässt sich nicht schlüssig beantworten, da
die Patientin seit zahlreichen Jahren nicht mehr beruflich tätig war.
Andererseits, die engagiert und höchstwahrscheindlich kompetent wahrgenommene Betreung
der behinderten Familienmitglieder in Zusammenarbeit mit der Ufficina protetta
in __________ lässt eine höhe Leistungsfähigkeit vermuten. Der Referent
vermutet eine mindestens 50%ige Arbeitsfähigkeit in nicht geschützter Umgebung,
sofern die Behandlung fortgesetzt wird (Gefahr eines Rezidives betreff Gebrauch
psychotroper Substanzen, ungeklärte Situation betreff der Depression [Status
nach vorwiegenden depressiven Symptomen im Rahmen der Störung durch Sedativa,
Hypnotika und Alkohol versus Dysthymie versus rezidivierende depressive
Störung]). Im Einverständnis mit der Patientin (wurde mehrfach vorbesprochen),
empfiehlt der Referent zwecks zuverlässiger Einschätzung der Arbeitsfähigkeit
entsprechend Abklärungsschritte (Berufsberatung, eventuell Abklärungswerkstätte
z. B. __________ etc.) einzuleiten.
● Prognose betreffend Arbeitsfähigkeit
Günstig betreffend Teilarbeitsfähigkeit (rund 50%),
auch eine höhegradige Arbeits-fähigkeit ist, gemäss Einschätzung des
Referenten, für die Zukunft nicht auszu-schliessen.
(…)”
(doc. AI 46/3-4)
Sulla
base di questi dati il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 5 ottobre 2005,
ha formulato la seguente raccomandazione: “(…) Secondo l’attuale rapporto del
psichiatra curante dr. __________ la situazione psichiatrica dell’assicurata si
è stabilizzata e secondo la sua valutazione attualmente è presente un IL del
50%. In considerazione del pregresso abuso etilico un’attività di inserviente o
gerente è sconsigliata mentre dal punto di vista medico non dovrebbero
sussistere limitazioni particolari per svolgere nuovamente una attività di
aiuto-domiciliare, attività svolta fino nel 1998. In considerazione della lunga
assenza dal mondo del lavoro un aiuto all’inserimento sicuramente è indicato.
L’attuale capacità lavorativa è presente da agosto 2004, data visita psichiatrica
curante attestante una capacità lavorativa del 50%. Possibile un ulteriore
aumento della capacità lavorativa dopo inserimento favorevole (…)” (doc. AI
47/1);
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante
che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su
degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del
28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata;
- nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia
di valore probatorio di rapporti medici, questo TCA non intravede ragioni che
gli impediscano di fare proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________
sulla base delle attestazioni specialistiche del dr. __________.
Infatti,
nel suo scritto 30 settembre 2004, il dr. __________, evidenziati, da una parte,
la difficoltà a pronunciarsi sull’attuale capacità lavorativa in un ambito non
protetto vista la sua assenza pluriennale dal lavoro e, dall’altra, l’impegno
competente dell’assi-curata nell’assistenza di familiari bisognosi di cure, ha
concluso che “(…) Der Referent vermutet eine mindestens 50%ige
Arbeitsfähigkeit in nicht geschützter Umgebung, sofern die Behandlung
fortegesetzt wird (…) e, circa la prognosi concer-nente la capacità di lavoro, si
è così espresso: “(…) Günstig betreffend Teilarbeitsfähigkeit (rund 50%), auch
eine höher-gradige Arbeitsfähigkeit ist, gemäss Einschätzung des Referenten,
für di Zukunft nicht auszuschliessen (…)“ (doc. AI 46/3-4).
E’
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per un miglioramento
Considerandi
valetudinario dell’assicurata a contare dal mese di agosto 2004;
- sulla
sola base degli atti di causa non è tuttavia possibile concludere che il miglioramento
dello stato di salute dell’assicurata sia stato duraturo.
Infatti,
l’assicurata è stata nuovamente ricoverata presso la Clinica __________ dal 13
al 26 novembre 2004 e per quel periodo è attestata un’inabile al lavoro del
100% (doc. AI 68/7 e 64/4). Dal breve rapporto d’uscita risulta solo che la
diagnosi principale è quella di “Rezidievierende depressive Störung, gegenwärtig
mittelgradige Episode F33.1” e che “(…) Der Austritt erfolgte auf Wunsch der Patientin.
Diese möchte bei ihrem Hausartz gerne eine Untersuchung
durchführen lassen, weil sie sich derzeit müde und schwach fühle (…)” (doc.
AI 68/7).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, ha attestato una totale incapacità al
lavoro dell’assicurata dal 26 novembre 2004 al 31 gennaio 2005 (doc. AI 64/3 e
65/2). Lo stesso medico, nel rapporto 13 maggio 2005, posta la diagnosi, con
influsso sulla capacità lavorativa, di “sindrome depressivo-agitata cronica recidivante
– disturbi della personalità – dipendenza medicamentosa” e, senza influsso
sulla capacità lavorativa, di “insufficienza renale cronica – pollinosi”, ha
osservato che “(…) seguo la paziente saltuariamente quale medico di casa,
soprattutto per bagattelle. Durante gli ultimi 10 anni la paziente ha
presentato un peggioramento dello stato psichico è stata regolarmente in cura
psichiatrica in __________ e alla Clinica __________ (vedi allegati, non altri
rapporti al riguardo). In questo contesto ho rilevato un importante abuso
medicamentoso, che ha condizionato ripetuti ricoveri. Al momento la paziente
presenta una dipendenza medicamentosa soprattutto a diuretici, che è probabilmente
la causa dell’insufficienza renale cronica. Questo circolo vizioso non ha
potuto essere interrotto finora. In complesso la situazione psichica della
paziente è stabile durante gli ultimi anni, sicuramente non è migliorata.
L’insufficienza renale è però suscettibile di peggioramento, con spec.
ripercussioni sulla salute della paziente (…)” (doc. AI 68/4).
In
una lettera 21 novembre 2005 all’Ufficio Collocamento, il dr. __________ ha poi
certificato che “(…) RI 1 è stata dichiarata inabile al lavoro per anni a causa
di motivi psichiatrici (IV 100%). Ora credo si stia tentando un collocamento
lavorativo al 50%. In questo contesto credo sia importante tener conto dell’instabilità
psichica della paziente, tuttora purtroppo ancora sotto massiccia terapia (Surmontil
100mg x1, Limbitrol x4, Imovane, Climavita, Torem 100mg) e della dipendenza da
una struttura di sostegno (attualmente, nel contesto famigliare, dal servizio Spitex
+ Officina protetta “__________”). Per quanto possibile sarebbe quindi utile
cercare un collocamento in un ambito in qualche modo protetto oppure seguito da
un appoggio psicosociale adeguato (…)” (doc. AI 79/1).
Infine,
anche senza produrre documentazione al proposito – la qual cosa va qui
stigmatizzata –, il rappresentante della ricorrente ha affermato che “(…) nel
dicembre 2005 l’assicurata è stata nuovamente ricoverata presso la clinica di __________
(…)” (doc. V, pag. 6);
- ne
consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI perché, verificato in cosa sono consistiti i susummenzionati ricoveri
in clinica psichiatrica dell’assicurata e se gli stessi hanno o meno mutato le
valutazioni espresse dal dr. __________ il 30 settembre 2004, si pronunci
nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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