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Decisione

32.2006.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata;

- nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia

di valore probatorio di rapporti medici, questo TCA non intravede ragioni che

gli impediscano di fare proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________

sulla base delle attestazioni specialistiche del dr. __________.

Infatti,

nel suo scritto 30 settembre 2004, il dr. __________, evidenziati, da una parte,

la difficoltà a pronunciarsi sull’attuale capacità lavorativa in un ambito non

protetto vista la sua assenza pluriennale dal lavoro e, dall’altra, l’impegno

competente dell’assi-curata nell’assistenza di familiari bisognosi di cure, ha

concluso che “(…) Der Referent vermutet eine mindestens 50%ige

Arbeitsfähigkeit in nicht geschützter Umgebung, sofern die Behandlung

fortegesetzt wird (…) e, circa la prognosi concer-nente la capacità di lavoro, si

è così espresso: “(…) Günstig betreffend Teilarbeitsfähigkeit (rund 50%), auch

eine höher-gradige Arbeitsfähigkeit ist, gemäss Einschätzung des Referenten,

für di Zukunft nicht auszuschliessen (…)“ (doc. AI 46/3-4).

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per un miglioramento

Considerandi

valetudinario dell’assicurata a contare dal mese di agosto 2004;

- sulla

sola base degli atti di causa non è tuttavia possibile concludere che il miglioramento

dello stato di salute dell’assicurata sia stato duraturo.

Infatti,

l’assicurata è stata nuovamente ricoverata presso la Clinica __________ dal 13

al 26 novembre 2004 e per quel periodo è attestata un’inabile al lavoro del

100% (doc. AI 68/7 e 64/4). Dal breve rapporto d’uscita risulta solo che la

diagnosi principale è quella di “Rezidievierende depressive Störung, gegenwärtig

mittelgradige Episode F33.1” e che “(…) Der Austritt erfolgte auf Wunsch der Patientin.

Diese möchte bei ihrem Hausartz gerne eine Untersuchung

durchführen lassen, weil sie sich derzeit müde und schwach fühle (…)” (doc.

AI 68/7).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, ha attestato una totale incapacità al

lavoro dell’assicurata dal 26 novembre 2004 al 31 gennaio 2005 (doc. AI 64/3 e

65/2). Lo stesso medico, nel rapporto 13 maggio 2005, posta la diagnosi, con

influsso sulla capacità lavorativa, di “sindrome depressivo-agitata cronica recidivante

– disturbi della personalità – dipendenza medicamentosa” e, senza influsso

sulla capacità lavorativa, di “insufficienza renale cronica – pollinosi”, ha

osservato che “(…) seguo la paziente saltuariamente quale medico di casa,

soprattutto per bagattelle. Durante gli ultimi 10 anni la paziente ha

presentato un peggioramento dello stato psichico è stata regolarmente in cura

psichiatrica in __________ e alla Clinica __________ (vedi allegati, non altri

rapporti al riguardo). In questo contesto ho rilevato un importante abuso

medicamentoso, che ha condizionato ripetuti ricoveri. Al momento la paziente

presenta una dipendenza medicamentosa soprattutto a diuretici, che è probabilmente

la causa dell’insufficienza renale cronica. Questo circolo vizioso non ha

potuto essere interrotto finora. In complesso la situazione psichica della

paziente è stabile durante gli ultimi anni, sicuramente non è migliorata.

L’insufficienza renale è però suscettibile di peggioramento, con spec.

ripercussioni sulla salute della paziente (…)” (doc. AI 68/4).

In

una lettera 21 novembre 2005 all’Ufficio Collocamento, il dr. __________ ha poi

certificato che “(…) RI 1 è stata dichiarata inabile al lavoro per anni a causa

di motivi psichiatrici (IV 100%). Ora credo si stia tentando un collocamento

lavorativo al 50%. In questo contesto credo sia importante tener conto dell’instabilità

psichica della paziente, tuttora purtroppo ancora sotto massiccia terapia (Surmontil

100mg x1, Limbitrol x4, Imovane, Climavita, Torem 100mg) e della dipendenza da

una struttura di sostegno (attualmente, nel contesto famigliare, dal servizio Spitex

+ Officina protetta “__________”). Per quanto possibile sarebbe quindi utile

cercare un collocamento in un ambito in qualche modo protetto oppure seguito da

un appoggio psicosociale adeguato (…)” (doc. AI 79/1).

Infine,

anche senza produrre documentazione al proposito – la qual cosa va qui

stigmatizzata –, il rappresentante della ricorrente ha affermato che “(…) nel

dicembre 2005 l’assicurata è stata nuovamente ricoverata presso la clinica di __________

(…)” (doc. V, pag. 6);

- ne

consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché, verificato in cosa sono consistiti i susummenzionati ricoveri

in clinica psichiatrica dell’assicurata e se gli stessi hanno o meno mutato le

valutazioni espresse dal dr. __________ il 30 settembre 2004, si pronunci

nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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