32.2006.191
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7 agosto 2007Italiano39 min
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Numero d'incarto:
32.2006.191
Data decisione, Autorità:
07.08.2007, TCA
Titolo:
A giusta ragione UAI ha attribuito all'assicurata una rendita d'invalidità solo per un certo periodo,dato che successivamente,come stabilito dalla perizia psichiatrica,il suo stato di salute è migliorato ed ella risulta abile al lavoro al 70% sia nella sua professione,sia in altre attività adeguate.
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 88a cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.191
cr/DC/sc
Lugano
7 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, da ultimo attiva quale cameriera, nel febbraio 2003 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “stato depressivo e dolori
generalizzati” (doc. 2/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 12 ottobre 2006, ha
assegnato all’assicurata una rendita intera (grado di invalidità del 100%) limitatamente
al periodo compreso fra il 1° febbraio 2002 (trascorso l’anno di carenza a norma
dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) e il 31 agosto 2002 (tre mesi dopo il
miglioramento delle sue condizioni di salute ex art. 88 OAI).
Successivamente,
essendo nuovamente abile al lavoro al 70% a partire dal 1° giugno 2002 nella
sua precedente attività di cameriera, l’amministrazione ha ritenuto che l'assicurata
non ha diritto ad ulteriori prestazioni (doc. B).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 15 novembre 2006, l’assicurata, rappresentata dalla RA 1,
ha contestato sia la perizia del dr. __________ - il quale non avrebbe avuto la
possibilità di diagnosticare compiutamente tutte le patologie dell’interessata
- sia la perizia del dr. __________ - ritenuta lacunosa e priva di valenza
probatoria - chiedendo che l’amministrazione proceda a nuovi accertamenti
medici e professionali e renda una nuova decisione (I).
Ella ha
inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (II).
Sostanzialmente la ricorrente ritiene che non
possa essere ritenuta completa e sufficiente la perizia redatta dal dr. __________,
il quale ha espressamente indicato di non aver potuto definire con certezza
tutte le patologie dell’assicurata e di ritenere più adeguata una valutazione a
lungo termine in un ambito protetto. Nemmeno si può, a mente della ricorrente,
attribuire valore probatorio alla perizia del dr. __________, imprecisa ed
incompleta, in quanto resa senza disporre di tutti gli elementi necessari, in
particolare senza avere conoscenza di tutti i rapporti di osservazione redatti
dalla __________ (visto il periodo di osservazione, in ambito protetto, cui è
stata sottoposta l’interessata, dapprima presso il __________ e, poi, presso il
__________).
A causa di tale mancanza, secondo l’assicurata,
il perito non ha quindi potuto valutare il peggioramento delle sue condizioni
di salute, evidenziato nei rapporti 18 aprile 2005 e 6 ottobre 2005 della
consulente IP e poi attestato con certificato medico del 3 novembre 2006 del
dr. __________ e della dr.ssa __________ del __________ di __________ (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
Alla
richiesta del TCA di verificare la tempestività del ricorso, accertando presso
la Posta la data esatta in cui l’interessata ha ricevuto la decisione
impugnata, l’UAI ha risposto di lasciare valutare al Tribunale eventuali
violazioni d’ordine formale, peraltro mai sollevate (V).
1.5. Con scritto 13
dicembre 2006 l’assicurata, dopo aver rilevato che la decisione impugnata è
stata intimata alla sua curatrice, tramite posta B, il 13 ottobre 2006 e
notificata in data 17 ottobre 2006, motivo per il quale il ricorso spedito il
15 novembre 2006 è da ritenere tempestivo, ha nuovamente ribadito le sue
contestazioni in merito alle perizie del dr. __________ e del dr. __________ (VII).
Tali osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione
(VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Il
presupposto della tempestività del ricorso, non contestata dall’UAI, è considerato
adempiuto da parte di questo TCA, ritenuto che, come osservato dall’assicurata
(VII) e non oggetto di critica da parte dell’amministrazione, la decisione
impugnata è stata intimata all’assicurata tramite posta B, ricevuta il 17
ottobre 2006. Il ricorso 15 novembre 2006 é pertanto tempestivo e, quindi,
ricevibile.
Nel
merito
2.3. Il
TCA è chiamato a stabilire se a ragione l'UAI ha attribuito all'assicurata una
rendita d'invalidità soltanto per un breve periodo.
La
ricorrente contesta di avere ritrovato una capacità lavorativa del 70% nella
sua professione di cameriera dal
1°
giugno 2002.
2.4. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10
gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa
A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14
aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I
528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche
di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. Secondo l’art.
4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.7. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)." (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.8. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica, affidata al
dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Dal
referto 15 settembre 2003 risulta che il perito, sulla base delle risultanze
degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in
occasione delle visite del 14 agosto e del 19 agosto 2003, dopo aver esposto
dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di entità
lieve (ICD F32.0) e stato dopo gastrite antrale da Helicobacter, ora guarito,
mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato
quella di eventuale componente socio-fobica, attualmente non verificabile (doc.
16-8).
In merito
alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, il perito
ha evidenziato:
"
(...)
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato?
La peritanda ha
cessato di lavorare nel mese di gennaio del 2001, ha ricevuto indennità per
perdita di guadagno, come previsto dalla legge, e attualmente vive di quanto ha
risparmiato, dell'eredità dei suoi genitori e di contributi da parte dei
parenti.
2.2 L'attività attuale è ancora
praticabile?
In modo teorico
l'attività eseguita prima, ossia quella di cameriera, dal punto di vista
psichico, dovrebbe ancora essere esigibile.
2.3 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Probabilmente,
tenendo conto delle lamentele della peritanda, in modo leggermente ridotto,
magari attorno al 70%-80%, ossia circa sei-sette ore al giorno.
2.4 È constatabile una diminuzione della
capacità di lavoro?
De facto la
peritanda non lavora più dal mese di gennaio del 2001, ma la sua inattività non
sembra, almeno dal mese di dicembre del 2002, più giustificabile attraverso le
diagnosi psichiatriche sopra esposte.
2.5 Se sì, in che misura?
La diminuzione della capacità di lavoro
è, al massimo, del 30%.
(...)" (Doc. AI 16/11)
L’assicurata è quindi stata posta al beneficio di
un periodo di osservazione in ambito protetto dapprima presso il __________
della __________ (__________ di __________), nel settore cucina-servizio (doc.
38) e poi, visti i buoni risultati raggiunti, si è cercato di aumentare le
esigenze lavorative, per arrivare ad una situazione il più vicino possibile a
quella di mercato, inserendola presso il __________. Qui l’assicurata, pur
lavorando bene, ha rifiutato di svolgere l’attività di cameriera a contatto con
la clientela, limitandosi a preparare i tavoli e a lavorare in lavanderia (doc.
49).
Con rapporto medico 8 giugno 2005 il dr. __________,
medico psichiatra caposervizio del __________ di __________ e la dr.ssa __________,
medico assistente, hanno posto le diagnosi di disturbo distimico e disturbo
d’ansia generalizzato accompagnato da somatizzazione, rilevando la necessità
che ella venga seguita dal profilo psicologico e assuma un trattamento
psicofarmacologico. Quanto alla capacità lavorativa, i medici del __________
hanno ritenuto che l’assicurata, nel suo lavoro di cameriera, presenti un
notevole rallentamento psicomotorio con delle difficoltà importanti e senso di
sfiducia e che la possibilità di continuare a svolgere tale professione sia “da
valutare” (doc. 53/1-4).
A fronte del parere espresso dalla consulente IP nel
rapporto intermedio del 6 ottobre 2005 - nel quale ha proposto che l’assicurata
sia sottoposta ad un’ultima e definitiva perizia al fine di valutare le sue
possibilità reintegrative quale cameriera e la reale esigibilità lavorativa,
considerato che la curante, dr.ssa __________, non era stata in grado di
esprimersi circa la possibilità di attuazione di un progetto di reinserimento
professionale quale cameriera presso una casa per anziani, al servizio pasti,
dopo un breve periodo presso il __________ (non conoscendo ancora abbastanza
bene la paziente e non avendo stabilito con lei “un’alleanza terapeutica”), (doc.
62) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Nel suo
rapporto del 25 febbraio 2006 il perito, sulla base delle risultanze degli atti
contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione
della visita del 25 febbraio 2006, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi
e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) di lieve entità
nel quadro di un disturbo di somatizzazione (ICD10-F45.0) reattivo al contesto
socio-professionale esistente da dicembre 2002, mentre quale diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa quella di stato dopo gastrite antrale da Helicobacter
a gennaio 2002 (doc. 70-5).
Il perito ha rilevato che quanto oggettivato in
occasione della sua visita peritale non fa altro che confermare quanto già
valutato nel 2003 da parte del dr. __________, osservando:
"
(...)
È stato infatti constatato un quadro
ansioso-depressivo di lieve gravità e un disturbo di somatizzazione, senza
segni deponenti per un disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica
maggiore. Se il primo è da mettere in relazione con la ferita narcisistica
subita in ambito lavorativo e non ancora del tutto rimarginata, nella genesi
del disturbo algico giocano certamente un ruolo fattori culturali, ha una
funzione eminentemente appellativa e rivendicativa e c'è la tendenza
all'aggravamento dei sintomi da beneficio secondario.
In conclusione, in base alle attuali
constatazioni obiettive, non è stata evidenziata alcuna patologia psichiatrica
maggiore, nessuna sintomatologia depressiva grave e nessun disturbo di
personalità clinicamente significativo e tale da compromettere il funzionamento
lucrativo della peritanda in misura completa. Da un punto di vista psichiatrico
non ci sono pertanto elementi clinici tali da limitare la sua capacità
lavorativa in misura superiore al 30%, se non nei periodi indicati dalla dr.ssa
__________ nell'ambito delle proprie valutazioni fiduciarie per la __________
(dicembre 2001). (...)" (Doc. AI 70-5+6)
Quanto alla capacità lavorativa, il perito ha
rilevato:
"
(...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
A livello psicologico e mentale è presente una
sindrome ansioso-depressiva di lieve entità con somatizzazioni, reattive ad un
contesto socio-professionale sfavorevole, ma senza alcun segno clinicamente
rilevante deponente per un disturbo psichiatrico maggiore o per un deficit
personologico. Le menomazioni qualitative e quantitative sono legate alla
sintomatologia ansioso-depressiva che tuttavia non è tale da compromettere, da
un punto di vista psichiatrico, in misura superiore al 30%, l'attività abituale
di cameriera esercitata dalla peritanda.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Sulla base di quanto precedentemente esposto, non
è necessario procedere a provvedimenti d'integrazione." (Doc. AI 70-6)
Pertanto, tenuto conto della valutazione peritale
del dr. __________, che concorda con quanto valutato precedentemente dal dr. __________,
il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico 16 marzo 2006, ha ritenuto che l’assicurata va
considerata inabile al lavoro al 30% nella sua attività di cameriera a partire
dal mese di giugno 2002, così come in altre attività. Egli ha pure indicato che
“un ulteriore riallenamento professionale non è motivabile dal punto di
vista medico e psichiatrico” (doc. 72-3+4).
Nel rapporto finale 23 marzo 2006 la consulente
IP, sulla base delle indicazioni del perito, dr. __________, e del medico SMR –
che non ritengono indicate misure di riallenamento professionale – ha quindi proceduto
alla chiusura del caso, operando il calcolo della capacità di guadagno residua,
giungendo ad una percentuale del 64%. La consulente ha comunque indicato che
qualora lo desiderasse e su sua esplicita richiesta, l’interessata potrebbe
sempre beneficiare di un aiuto al collocamento da parte del Servizio di
collocamento dell’UAI (doc. 79).
2.9. In sede
ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione,
facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, attestato dal
certificato medico del 3 novembre 2006 del __________ di __________,
sottoscritto dal dr. __________ e dal medico assistente dr.ssa __________, del
seguente tenore:
"
Si certifica che la signora RI 1, nata il
05.06.1957 e domiciliata a __________, è seguita presso il __________ di __________
dal 30.11.2004 su segnalazione da parte del Dr. med. __________, specialista
FMH in Chirurgia di __________, a causa di un disturbo depressivo.
La paziente, affetta da una Sindrome depressiva
ricorrente, tipo prevalente di media gravità (ICD-10 F33.1), è seguita
regolarmente con colloqui di sostegno e terapia psicofarmacologica
antidepressiva (inizialmente con Saroten retard 25 mg cp 1-0-1-0, attualmente
con Saroten retard 75 mg cp 0-0-1-0).
Nel corso di questi mesi si è assistito al
progressivo peggioramento dello stato psichico della paziente, attualmente
caratterizzato da deflessione timica, apatia, abulia, anedonia, astenia,
ansietà, disturbi del sonno, somatizzazioni, motivo per cui si è reso
necessario il potenziamento della terapia psicofarmacologica antidepressiva.
A causa del disturbo da cui è affetta, con
prognosi negativa, la paziente è a tutt'oggi inabile al lavoro al 100%, e a
lungo termine non è prevedibile né un miglioramento del suo stato psichico, né
un aumento della capacità lavorativa." (Doc. C)
2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 e S., U 330/01; STFA 18 marzo
2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V
160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123;
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
Considerandi
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Il
TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra
il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad
una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.11
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale ritiene che la perizia psichiatrica del dr. __________
è dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali appena
ricordati (cfr. consid. 2.10.). Tale perizia può quindi validamente costituire
da supporto probatorio al presente giudizio.
Questa perizia conferma
peraltro le precedenti valutazioni del dottor __________. Nel suo referto
peritale 15 settembre 2003 il primo perito aveva infatti ritenuto che
l’interessata fosse affetta da un episodio depressivo di entità lieve, che
limitava la sua capacità lavorativa nella misura del 20%-30% a partire dal mese
di dicembre 2002. Il perito aveva inoltre osservato di non poter escludere del
tutto la presenza di altre patologie psichiche (componente psicotica), per la
valutazione delle quali sarebbe stato necessario un contatto più durevole e
intenso, evidenziando comunque che l’assicurata non presentava né deliri, né
allucinazioni (cfr. doc. 16-9, “in modo teorico, ci potrebbe essere anche
qualche psicopatologia non esposta sopra, che potrebbe andare nella direzione
di qualcosa di psicotico, cosa che però non sono riuscito a stabilire con
sicurezza e cosa che, molto probabilmente, solo un ulteriore decorso potrebbe
dimostrare”, sottolineature della redattrice). Il dr. __________ ha inoltre
aggiunto che si farebbe un torto all’assicurata qualora le si attribuisse una
rendita d’invalidità intera o parziale, poiché così facendo ella si fisserebbe
nel suo stato psichico poco descrivibile, mentre al contrario ella avrebbe
bisogno di essere reintegrata nel mondo professionale (doc. 16-9).
La successiva valutazione peritale del 25
febbraio 2006 del dr. __________ - avvenuta a distanza di due anni e mezzo e
che ha quindi potuto tener conto del decorso delle patologie, così come
indicato dal dr. __________ - ha poi escluso l’eventuale presenza di altre
psicopatologie, in particolare di un disturbo psicotico. Nel suo rapporto del
25.
febbraio 2006 il dr. __________ ha infatti evidenziato che, concordando al
riguardo con la valutazione peritale del dr. __________ dell’agosto 2003,
l’assicurata è affetta da un quadro ansioso-depressivo di lieve entità e
da un disturbo di somatizzazione reattivo ad un contesto socio-professionale
sfavorevole, ma senza segni clinicamente rilevanti deponenti per un
disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica maggiore.
Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni 28
novembre 2006, ha rilevato che
il lungo tempo trascorso dalla valutazione peritale del dr. __________
“permette con alta probabilità di escludere la presenza di una psicopatologia
“nascosta” che nel frattempo si sarebbe manifestata” (doc. V/1). Il dr. __________
ha inoltre rilevato che nemmeno lo stesso __________ ha riscontrato una
psicopatologia maggiore (doc. V/1).
Sulla base delle sue constatazioni, il dr. __________
ha quindi ritenuto che da un punto di vista psichiatrico non vi sono elementi
clinici tali da limitare la capacità lavorativa dell’interessata in misura
superiore al 30%, salvo che nei periodi indicati dalla dr.ssa __________
nell’ambito delle proprie valutazioni fiduciarie (dicembre 2001) per conto
della __________ (doc. 70-6, sottolineature della redattrice).
Riguardo a quest’ultima osservazione del perito,
va rilevato che dalla documentazione presente nell’incarto dell’assicuratore
malattia emerge che l’interessata è stata seguita, su segnalazione del medico
curante (dr. __________, che ha attestato una totale incapacità lavorativa, a
causa di depressione nervosa, dal 3 febbraio 2001, cfr. doc. 1-19), dal dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, a partire dall’8 marzo 2001, a causa di disturbi di somatizzazione
con marcati tratti conversivi, che la rendevano totalmente inabile al lavoro a
partire dal 5 marzo 2001 (cfr. rapporto 26 marzo 2001, doc. 1-34).
Successivamente, con rapporti 29 maggio 2001 (doc. 1-32) e 12 settembre 2001
(doc. 1-28), il dr. __________ ha ribadito la totale incapacità lavorativa
dell’assicurata, sempre affetta in modo eccessivo da problemi di
somatizzazione, con la necessità di prosecuzione del trattamento, sia
ambulatoriale che stazionario. Il dr. __________ ha ancora attestato un’inabilità
lavorativa del 100% dell’assicurata nel suo scritto 17 ottobre 2001, nel quale
ha evidenziato che ella soffre di un’importante sintomatologia depressiva
accompagnata da un disturbo d’ansia generalizzato con fobia sociale, senso di
debolezza, ansia e inappetenza, ritenendo improponibile la ripresa della sua
attività di cameriera e di qualsiasi altra attività (doc. 1-26).
La gravità della patologia dell’interessata è poi
stata confermata anche dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, incaricata di effettuare una visita medico-fiduciaria da parte
dell’assicuratore malattia: nel suo rapporto 4 dicembre 2001 la specialista ha
diagnosticato un episodio depressivo grave, con sindrome biologica (ICD-10
F32.2) in fase di miglioramento, ritenendo la prognosi a medio termine non
sfavorevole e considerando l’assicurata inabile al lavoro al 100% ancora per un
periodo di quattro settimane, con successivamente una graduale ripresa della
stessa (doc. 1-24, sottolineatura della redattrice).
In seguito, con rapporto di visita
medico-fiduciaria dell’8 maggio 2002 (doc. 1-18), confermato poi con scritto 31
agosto 2002 (doc. 1/8-9), la dr.ssa __________ ha rilevato un miglioramento
delle condizioni psichiatriche, ponendo la diagnosi di episodio depressivo lieve
in remissione (ICD-10 F32.0) e epigastralgia, giudicando l’assicurata, da un
profilo strettamente psichiatrico, totalmente abile al lavoro a partire dal 1°
giugno 2002 (sottolineatura della redattrice).
Alla luce di quanto appena esposto questo
Tribunale ritiene che, a giusta ragione l’UAI ha considerato l’assicurata
inabile al lavoro al 100% fino al 31 maggio 2002 (così come attestato dalla
dr.ssa __________) e, in seguito, abile al 70%, come da valutazione peritale
del dr. __________.
Il
TCA non ignora che il dr. __________ e la dr.ssa __________ del __________,
dopo aver ricordato che l’interessata è in cura presso tale servizio sin dal 30
novembre 2004, hanno attestato, in data 3 novembre 2006, una sua totale inabilità
lavorativa a causa del disturbo di cui è affetta, definito come sindrome
depressiva ricorrente, tipo prevalente di media gravità (doc. C).
A tal
proposito, va ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa –
in concreto il 12 ottobre 2006 – quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
Nel caso concreto, il
certificato dei medici del __________, che fa riferimento ad un non meglio precisato
progressivo peggioramento dello stato psichico dell’assicurata “nel
corso di questi mesi”, potrebbe riferirsi ad una situazione di
fatto antecedente alla decisione qui contestata che segna il limite temporale
per la valutazione giudiziale.
Anche volendo ammettere
una tale ipotesi, questa certificazione, priva di motivazione quanto alla
valutazione della capacità lavorativa, non appare tuttavia suscettibile di
scalfire il valore probatorio delle perizie allestite dagli psichiatri
interpellati dall’amministrazione. Il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno
infatti attestato un peggioramento progressivo dello stato psichico
dell’assicurata, caratterizzato da deflessione timica, apatia, abulia,
anedonia, astenia, ansietà, disturbi del sonno, somatizzazioni, caratteristiche
queste già presenti al momento della perizia del dr. __________ e di quella del
dr. __________, senza ulteriori motivazioni.
Del resto, occorre rilevare che già nel rapporto medico del __________
all’attenzione dell’Ufficio AI redatto in data 8 giugno 2005 (e quindi prima
dell’esame peritale da parte del dr. __________) il dr. __________ e il medico
assistente dr.ssa __________ avevano indicato che l’assicurata era inabile al
lavoro al 100%, rilevando che ella stava attraversando un periodo di crisi
accompagnato da abulia, sfiducia, assenza d’iniziativa, con delle espressioni
piuttosto somatiche dei propri conflitti emotivi, ritenendo necessario un
trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico (doc. 53-3).
In tale contesto va peraltro sottolineato che
secondo la giurisprudenza federale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid.
2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Infine, la critica ricorsuale inerente la mancata
forza probante del referto del dr. __________, poiché lo stesso non avrebbe
potuto tener conto dei vari rapporti d’osservazione della __________, non può
essere accolta.
Nel rapporto intermedio del 6 agosto 2005 la consulente IP, infatti, rilevato che durante il
periodo di osservazione presso il __________ l’assicurata si era rifiutata di
affrontare lavori che la ponessero a contatto con la clientela, dedicandosi
unicamente alla preparazione dei tavoli e ai lavori di lavanderia e in
considerazione del fatto che non era stato possibile ottenere un aggiornamento
medico relativo allo stato di salute e alla sua capacità lavorativa, aveva
richiesto, proprio al fine di verificare una volta per tutte la proponibilità
di un riallenamento alla professione di cameriera e l’esigibilità lavorativa
generica, “un’ultima e definitiva perizia medica” (doc. 62/2+3).
È a tale scopo che l’amministrazione ha quindi
ordinato l’esecuzione di una nuova perizia psichiatrica, affidata (visto il
rifiuto da parte del dr. __________) al dr. __________, il quale, dopo
approfondito esame dell’interessata e dell’incarto, è giunto alla conclusione
che ella presenti una residua abilità lavorativa del 70% nella sua precedente
attività di cameriera.
Non si può quindi affermare, come preteso
dall’assicurata, che la mancata conoscenza dei rapporti di osservazione possa
avere avuto un influsso sulle conclusioni peritali cui è pervenuto il dr. __________,
incaricato espressamente di esprimersi in merito alle affezioni dell’interessata
e alla sua capacità lavorativa.
Anche la contestazione relativa al fatto che il dr. __________ non
avrebbe potuto valutare il presunto peggioramento delle condizioni di salute
dell’assicurata, già segnalato dalla consulente IP nei rapporti del 18 aprile
2005.
e del 6 ottobre 2005, poiché non a conoscenza di tali scritti (peggioramento
poi certificato dal __________) non ha nessuna ragione d’essere. A prescindere
infatti dalla valenza probatoria del referto del __________ del 3 novembre 2006
esposta in precedenza, occorre rilevare che è compito del medico e non del
consulente in integrazione valutare le patologie di cui un assicurato è affetto
e le conseguenze delle stesse sulla sua capacità lavorativa.
In
conclusione, poiché il referto specialistico del dr. __________rispecchia tutti
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.10.), allo stesso può esser fatto riferimento.
Pertanto,
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b), che dal 1° giugno 2002 e almeno fino al momento dell'emanazione
della decisione su opposizione impugnata l'assicurata presentava una capacità
lavorativa del 70% nella sua professione di cameriera e in qualsiasi altra
attività.
In simili condizioni, poiché
l’assicurata è ancora capace di esercitare la sua vecchia
professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale
(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto
2006.
nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p.
154).
Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire
mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del
reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che il dr. __________
ha attestato un’incapacità lavorativa del 30%.
Dal 1°
giugno 2002 l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 30%.
A ragione
l'UAI ha dunque soppresso la rendita d'invalidità dal 1° agosto 2002, tre mesi
dopo l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata
(cfr. art. 88 OAI).
2.12
Con la propria impugnativa
l’assicurata ha chiesto che venga esperita una nuova valutazione peritale.
A tal
proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la
valutazione del perito medico, motivo per cui non appare necessario procedere
all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.14).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita
(con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati,
come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.14
L’assicurata ha pure chiesto
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio (II).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Nella specie, la domanda
d’assistenza giudiziaria va accolta.
Infatti, la ricorrente si
trova nel bisogno – quale unica entrata ella dispone di una prestazione
assistenziale di fr. 2'217.00 mensili (cfr. certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, doc. I e i documenti allegati) –
inoltre l’assicurata non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per
cui l’intervento di un rappresentante, in casu l’avv. __________ della RA 1,
appare senz’altro giustificato e le argomentazioni ricorsuali non apparivano
palesemente destituite di fondamento.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.
Il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,
consid. 6).
L'assicurata è pure per il
momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e
STF I 885/06 del 20 giugno 2007)
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’assicurata. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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