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32.2006.191

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 agosto 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Secondo l’art.

4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori

estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.7. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da

lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)." (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.8. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica, affidata al

dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Dal

referto 15 settembre 2003 risulta che il perito, sulla base delle risultanze

degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in

occasione delle visite del 14 agosto e del 19 agosto 2003, dopo aver esposto

dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di entità

lieve (ICD F32.0) e stato dopo gastrite antrale da Helicobacter, ora guarito,

mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato

quella di eventuale componente socio-fobica, attualmente non verificabile (doc.

16-8).

In merito

alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, il perito

ha evidenziato:

"

(...)

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

dell'assicurato?

La peritanda ha

cessato di lavorare nel mese di gennaio del 2001, ha ricevuto indennità per

perdita di guadagno, come previsto dalla legge, e attualmente vive di quanto ha

risparmiato, dell'eredità dei suoi genitori e di contributi da parte dei

parenti.

2.2 L'attività attuale è ancora

praticabile?

In modo teorico

l'attività eseguita prima, ossia quella di cameriera, dal punto di vista

psichico, dovrebbe ancora essere esigibile.

2.3 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

Probabilmente,

tenendo conto delle lamentele della peritanda, in modo leggermente ridotto,

magari attorno al 70%-80%, ossia circa sei-sette ore al giorno.

2.4 È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

De facto la

peritanda non lavora più dal mese di gennaio del 2001, ma la sua inattività non

sembra, almeno dal mese di dicembre del 2002, più giustificabile attraverso le

diagnosi psichiatriche sopra esposte.

2.5 Se sì, in che misura?

La diminuzione della capacità di lavoro

è, al massimo, del 30%.

(...)" (Doc. AI 16/11)

L’assicurata è quindi stata posta al beneficio di

un periodo di osservazione in ambito protetto dapprima presso il __________

della __________ (__________ di __________), nel settore cucina-servizio (doc.

38) e poi, visti i buoni risultati raggiunti, si è cercato di aumentare le

esigenze lavorative, per arrivare ad una situazione il più vicino possibile a

quella di mercato, inserendola presso il __________. Qui l’assicurata, pur

lavorando bene, ha rifiutato di svolgere l’attività di cameriera a contatto con

la clientela, limitandosi a preparare i tavoli e a lavorare in lavanderia (doc.

49).

Con rapporto medico 8 giugno 2005 il dr. __________,

medico psichiatra caposervizio del __________ di __________ e la dr.ssa __________,

medico assistente, hanno posto le diagnosi di disturbo distimico e disturbo

d’ansia generalizzato accompagnato da somatizzazione, rilevando la necessità

che ella venga seguita dal profilo psicologico e assuma un trattamento

psicofarmacologico. Quanto alla capacità lavorativa, i medici del __________

hanno ritenuto che l’assicurata, nel suo lavoro di cameriera, presenti un

notevole rallentamento psicomotorio con delle difficoltà importanti e senso di

sfiducia e che la possibilità di continuare a svolgere tale professione sia “da

valutare” (doc. 53/1-4).

A fronte del parere espresso dalla consulente IP nel

rapporto intermedio del 6 ottobre 2005 - nel quale ha proposto che l’assicurata

sia sottoposta ad un’ultima e definitiva perizia al fine di valutare le sue

possibilità reintegrative quale cameriera e la reale esigibilità lavorativa,

considerato che la curante, dr.ssa __________, non era stata in grado di

esprimersi circa la possibilità di attuazione di un progetto di reinserimento

professionale quale cameriera presso una casa per anziani, al servizio pasti,

dopo un breve periodo presso il __________ (non conoscendo ancora abbastanza

bene la paziente e non avendo stabilito con lei “un’alleanza terapeutica”), (doc.

62) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nel suo

rapporto del 25 febbraio 2006 il perito, sulla base delle risultanze degli atti

contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione

della visita del 25 febbraio 2006, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi

e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) di lieve entità

nel quadro di un disturbo di somatizzazione (ICD10-F45.0) reattivo al contesto

socio-professionale esistente da dicembre 2002, mentre quale diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa quella di stato dopo gastrite antrale da Helicobacter

a gennaio 2002 (doc. 70-5).

Il perito ha rilevato che quanto oggettivato in

occasione della sua visita peritale non fa altro che confermare quanto già

valutato nel 2003 da parte del dr. __________, osservando:

"

(...)

È stato infatti constatato un quadro

ansioso-depressivo di lieve gravità e un disturbo di somatizzazione, senza

segni deponenti per un disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica

maggiore. Se il primo è da mettere in relazione con la ferita narcisistica

subita in ambito lavorativo e non ancora del tutto rimarginata, nella genesi

del disturbo algico giocano certamente un ruolo fattori culturali, ha una

funzione eminentemente appellativa e rivendicativa e c'è la tendenza

all'aggravamento dei sintomi da beneficio secondario.

In conclusione, in base alle attuali

constatazioni obiettive, non è stata evidenziata alcuna patologia psichiatrica

maggiore, nessuna sintomatologia depressiva grave e nessun disturbo di

personalità clinicamente significativo e tale da compromettere il funzionamento

lucrativo della peritanda in misura completa. Da un punto di vista psichiatrico

non ci sono pertanto elementi clinici tali da limitare la sua capacità

lavorativa in misura superiore al 30%, se non nei periodi indicati dalla dr.ssa

__________ nell'ambito delle proprie valutazioni fiduciarie per la __________

(dicembre 2001). (...)" (Doc. AI 70-5+6)

Quanto alla capacità lavorativa, il perito ha

rilevato:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

A livello psicologico e mentale è presente una

sindrome ansioso-depressiva di lieve entità con somatizzazioni, reattive ad un

contesto socio-professionale sfavorevole, ma senza alcun segno clinicamente

rilevante deponente per un disturbo psichiatrico maggiore o per un deficit

personologico. Le menomazioni qualitative e quantitative sono legate alla

sintomatologia ansioso-depressiva che tuttavia non è tale da compromettere, da

un punto di vista psichiatrico, in misura superiore al 30%, l'attività abituale

di cameriera esercitata dalla peritanda.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Sulla base di quanto precedentemente esposto, non

è necessario procedere a provvedimenti d'integrazione." (Doc. AI 70-6)

Pertanto, tenuto conto della valutazione peritale

del dr. __________, che concorda con quanto valutato precedentemente dal dr. __________,

il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico 16 marzo 2006, ha ritenuto che l’assicurata va

considerata inabile al lavoro al 30% nella sua attività di cameriera a partire

dal mese di giugno 2002, così come in altre attività. Egli ha pure indicato che

“un ulteriore riallenamento professionale non è motivabile dal punto di

vista medico e psichiatrico” (doc. 72-3+4).

Nel rapporto finale 23 marzo 2006 la consulente

IP, sulla base delle indicazioni del perito, dr. __________, e del medico SMR –

che non ritengono indicate misure di riallenamento professionale – ha quindi proceduto

alla chiusura del caso, operando il calcolo della capacità di guadagno residua,

giungendo ad una percentuale del 64%. La consulente ha comunque indicato che

qualora lo desiderasse e su sua esplicita richiesta, l’interessata potrebbe

sempre beneficiare di un aiuto al collocamento da parte del Servizio di

collocamento dell’UAI (doc. 79).

2.9. In sede

ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione,

facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, attestato dal

certificato medico del 3 novembre 2006 del __________ di __________,

sottoscritto dal dr. __________ e dal medico assistente dr.ssa __________, del

seguente tenore:

"

Si certifica che la signora RI 1, nata il

05.06.1957 e domiciliata a __________, è seguita presso il __________ di __________

dal 30.11.2004 su segnalazione da parte del Dr. med. __________, specialista

FMH in Chirurgia di __________, a causa di un disturbo depressivo.

La paziente, affetta da una Sindrome depressiva

ricorrente, tipo prevalente di media gravità (ICD-10 F33.1), è seguita

regolarmente con colloqui di sostegno e terapia psicofarmacologica

antidepressiva (inizialmente con Saroten retard 25 mg cp 1-0-1-0, attualmente

con Saroten retard 75 mg cp 0-0-1-0).

Nel corso di questi mesi si è assistito al

progressivo peggioramento dello stato psichico della paziente, attualmente

caratterizzato da deflessione timica, apatia, abulia, anedonia, astenia,

ansietà, disturbi del sonno, somatizzazioni, motivo per cui si è reso

necessario il potenziamento della terapia psicofarmacologica antidepressiva.

A causa del disturbo da cui è affetta, con

prognosi negativa, la paziente è a tutt'oggi inabile al lavoro al 100%, e a

lungo termine non è prevedibile né un miglioramento del suo stato psichico, né

un aumento della capacità lavorativa." (Doc. C)

2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 e S., U 330/01; STFA 18 marzo

2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V

160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123;

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

Considerandi

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Il

TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra

il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad

una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.11

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale ritiene che la perizia psichiatrica del dr. __________

è dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali appena

ricordati (cfr. consid. 2.10.). Tale perizia può quindi validamente costituire

da supporto probatorio al presente giudizio.

Questa perizia conferma

peraltro le precedenti valutazioni del dottor __________. Nel suo referto

peritale 15 settembre 2003 il primo perito aveva infatti ritenuto che

l’interessata fosse affetta da un episodio depressivo di entità lieve, che

limitava la sua capacità lavorativa nella misura del 20%-30% a partire dal mese

di dicembre 2002. Il perito aveva inoltre osservato di non poter escludere del

tutto la presenza di altre patologie psichiche (componente psicotica), per la

valutazione delle quali sarebbe stato necessario un contatto più durevole e

intenso, evidenziando comunque che l’assicurata non presentava né deliri, né

allucinazioni (cfr. doc. 16-9, “in modo teorico, ci potrebbe essere anche

qualche psicopatologia non esposta sopra, che potrebbe andare nella direzione

di qualcosa di psicotico, cosa che però non sono riuscito a stabilire con

sicurezza e cosa che, molto probabilmente, solo un ulteriore decorso potrebbe

dimostrare”, sottolineature della redattrice). Il dr. __________ ha inoltre

aggiunto che si farebbe un torto all’assicurata qualora le si attribuisse una

rendita d’invalidità intera o parziale, poiché così facendo ella si fisserebbe

nel suo stato psichico poco descrivibile, mentre al contrario ella avrebbe

bisogno di essere reintegrata nel mondo professionale (doc. 16-9).

La successiva valutazione peritale del 25

febbraio 2006 del dr. __________ - avvenuta a distanza di due anni e mezzo e

che ha quindi potuto tener conto del decorso delle patologie, così come

indicato dal dr. __________ - ha poi escluso l’eventuale presenza di altre

psicopatologie, in particolare di un disturbo psicotico. Nel suo rapporto del

25.

febbraio 2006 il dr. __________ ha infatti evidenziato che, concordando al

riguardo con la valutazione peritale del dr. __________ dell’agosto 2003,

l’assicurata è affetta da un quadro ansioso-depressivo di lieve entità e

da un disturbo di somatizzazione reattivo ad un contesto socio-professionale

sfavorevole, ma senza segni clinicamente rilevanti deponenti per un

disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica maggiore.

Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni 28

novembre 2006, ha rilevato che

il lungo tempo trascorso dalla valutazione peritale del dr. __________

“permette con alta probabilità di escludere la presenza di una psicopatologia

“nascosta” che nel frattempo si sarebbe manifestata” (doc. V/1). Il dr. __________

ha inoltre rilevato che nemmeno lo stesso __________ ha riscontrato una

psicopatologia maggiore (doc. V/1).

Sulla base delle sue constatazioni, il dr. __________

ha quindi ritenuto che da un punto di vista psichiatrico non vi sono elementi

clinici tali da limitare la capacità lavorativa dell’interessata in misura

superiore al 30%, salvo che nei periodi indicati dalla dr.ssa __________

nell’ambito delle proprie valutazioni fiduciarie (dicembre 2001) per conto

della __________ (doc. 70-6, sottolineature della redattrice).

Riguardo a quest’ultima osservazione del perito,

va rilevato che dalla documentazione presente nell’incarto dell’assicuratore

malattia emerge che l’interessata è stata seguita, su segnalazione del medico

curante (dr. __________, che ha attestato una totale incapacità lavorativa, a

causa di depressione nervosa, dal 3 febbraio 2001, cfr. doc. 1-19), dal dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, a partire dall’8 marzo 2001, a causa di disturbi di somatizzazione

con marcati tratti conversivi, che la rendevano totalmente inabile al lavoro a

partire dal 5 marzo 2001 (cfr. rapporto 26 marzo 2001, doc. 1-34).

Successivamente, con rapporti 29 maggio 2001 (doc. 1-32) e 12 settembre 2001

(doc. 1-28), il dr. __________ ha ribadito la totale incapacità lavorativa

dell’assicurata, sempre affetta in modo eccessivo da problemi di

somatizzazione, con la necessità di prosecuzione del trattamento, sia

ambulatoriale che stazionario. Il dr. __________ ha ancora attestato un’inabilità

lavorativa del 100% dell’assicurata nel suo scritto 17 ottobre 2001, nel quale

ha evidenziato che ella soffre di un’importante sintomatologia depressiva

accompagnata da un disturbo d’ansia generalizzato con fobia sociale, senso di

debolezza, ansia e inappetenza, ritenendo improponibile la ripresa della sua

attività di cameriera e di qualsiasi altra attività (doc. 1-26).

La gravità della patologia dell’interessata è poi

stata confermata anche dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, incaricata di effettuare una visita medico-fiduciaria da parte

dell’assicuratore malattia: nel suo rapporto 4 dicembre 2001 la specialista ha

diagnosticato un episodio depressivo grave, con sindrome biologica (ICD-10

F32.2) in fase di miglioramento, ritenendo la prognosi a medio termine non

sfavorevole e considerando l’assicurata inabile al lavoro al 100% ancora per un

periodo di quattro settimane, con successivamente una graduale ripresa della

stessa (doc. 1-24, sottolineatura della redattrice).

In seguito, con rapporto di visita

medico-fiduciaria dell’8 maggio 2002 (doc. 1-18), confermato poi con scritto 31

agosto 2002 (doc. 1/8-9), la dr.ssa __________ ha rilevato un miglioramento

delle condizioni psichiatriche, ponendo la diagnosi di episodio depressivo lieve

in remissione (ICD-10 F32.0) e epigastralgia, giudicando l’assicurata, da un

profilo strettamente psichiatrico, totalmente abile al lavoro a partire dal 1°

giugno 2002 (sottolineatura della redattrice).

Alla luce di quanto appena esposto questo

Tribunale ritiene che, a giusta ragione l’UAI ha considerato l’assicurata

inabile al lavoro al 100% fino al 31 maggio 2002 (così come attestato dalla

dr.ssa __________) e, in seguito, abile al 70%, come da valutazione peritale

del dr. __________.

Il

TCA non ignora che il dr. __________ e la dr.ssa __________ del __________,

dopo aver ricordato che l’interessata è in cura presso tale servizio sin dal 30

novembre 2004, hanno attestato, in data 3 novembre 2006, una sua totale inabilità

lavorativa a causa del disturbo di cui è affetta, definito come sindrome

depressiva ricorrente, tipo prevalente di media gravità (doc. C).

A tal

proposito, va ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa –

in concreto il 12 ottobre 2006 – quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

Nel caso concreto, il

certificato dei medici del __________, che fa riferimento ad un non meglio precisato

progressivo peggioramento dello stato psichico dell’assicurata “nel

corso di questi mesi”, potrebbe riferirsi ad una situazione di

fatto antecedente alla decisione qui contestata che segna il limite temporale

per la valutazione giudiziale.

Anche volendo ammettere

una tale ipotesi, questa certificazione, priva di motivazione quanto alla

valutazione della capacità lavorativa, non appare tuttavia suscettibile di

scalfire il valore probatorio delle perizie allestite dagli psichiatri

interpellati dall’amministrazione. Il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno

infatti attestato un peggioramento progressivo dello stato psichico

dell’assicurata, caratterizzato da deflessione timica, apatia, abulia,

anedonia, astenia, ansietà, disturbi del sonno, somatizzazioni, caratteristiche

queste già presenti al momento della perizia del dr. __________ e di quella del

dr. __________, senza ulteriori motivazioni.

Del resto, occorre rilevare che già nel rapporto medico del __________

all’attenzione dell’Ufficio AI redatto in data 8 giugno 2005 (e quindi prima

dell’esame peritale da parte del dr. __________) il dr. __________ e il medico

assistente dr.ssa __________ avevano indicato che l’assicurata era inabile al

lavoro al 100%, rilevando che ella stava attraversando un periodo di crisi

accompagnato da abulia, sfiducia, assenza d’iniziativa, con delle espressioni

piuttosto somatiche dei propri conflitti emotivi, ritenendo necessario un

trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico (doc. 53-3).

In tale contesto va peraltro sottolineato che

secondo la giurisprudenza federale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Infine, la critica ricorsuale inerente la mancata

forza probante del referto del dr. __________, poiché lo stesso non avrebbe

potuto tener conto dei vari rapporti d’osservazione della __________, non può

essere accolta.

Nel rapporto intermedio del 6 agosto 2005 la consulente IP, infatti, rilevato che durante il

periodo di osservazione presso il __________ l’assicurata si era rifiutata di

affrontare lavori che la ponessero a contatto con la clientela, dedicandosi

unicamente alla preparazione dei tavoli e ai lavori di lavanderia e in

considerazione del fatto che non era stato possibile ottenere un aggiornamento

medico relativo allo stato di salute e alla sua capacità lavorativa, aveva

richiesto, proprio al fine di verificare una volta per tutte la proponibilità

di un riallenamento alla professione di cameriera e l’esigibilità lavorativa

generica, “un’ultima e definitiva perizia medica” (doc. 62/2+3).

È a tale scopo che l’amministrazione ha quindi

ordinato l’esecuzione di una nuova perizia psichiatrica, affidata (visto il

rifiuto da parte del dr. __________) al dr. __________, il quale, dopo

approfondito esame dell’interessata e dell’incarto, è giunto alla conclusione

che ella presenti una residua abilità lavorativa del 70% nella sua precedente

attività di cameriera.

Non si può quindi affermare, come preteso

dall’assicurata, che la mancata conoscenza dei rapporti di osservazione possa

avere avuto un influsso sulle conclusioni peritali cui è pervenuto il dr. __________,

incaricato espressamente di esprimersi in merito alle affezioni dell’interessata

e alla sua capacità lavorativa.

Anche la contestazione relativa al fatto che il dr. __________ non

avrebbe potuto valutare il presunto peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata, già segnalato dalla consulente IP nei rapporti del 18 aprile

2005.

e del 6 ottobre 2005, poiché non a conoscenza di tali scritti (peggioramento

poi certificato dal __________) non ha nessuna ragione d’essere. A prescindere

infatti dalla valenza probatoria del referto del __________ del 3 novembre 2006

esposta in precedenza, occorre rilevare che è compito del medico e non del

consulente in integrazione valutare le patologie di cui un assicurato è affetto

e le conseguenze delle stesse sulla sua capacità lavorativa.

In

conclusione, poiché il referto specialistico del dr. __________rispecchia tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.10.), allo stesso può esser fatto riferimento.

Pertanto,

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b), che dal 1° giugno 2002 e almeno fino al momento dell'emanazione

della decisione su opposizione impugnata l'assicurata presentava una capacità

lavorativa del 70% nella sua professione di cameriera e in qualsiasi altra

attività.

In simili condizioni, poiché

l’assicurata è ancora capace di esercitare la sua vecchia

professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale

(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto

2006.

nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p.

154).

Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del

reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che il dr. __________

ha attestato un’incapacità lavorativa del 30%.

Dal 1°

giugno 2002 l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 30%.

A ragione

l'UAI ha dunque soppresso la rendita d'invalidità dal 1° agosto 2002, tre mesi

dopo l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata

(cfr. art. 88 OAI).

2.12

Con la propria impugnativa

l’assicurata ha chiesto che venga esperita una nuova valutazione peritale.

A tal

proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la

valutazione del perito medico, motivo per cui non appare necessario procedere

all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.14).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita

(con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati,

come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.14

L’assicurata ha pure chiesto

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio (II).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,

2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella specie, la domanda

d’assistenza giudiziaria va accolta.

Infatti, la ricorrente si

trova nel bisogno – quale unica entrata ella dispone di una prestazione

assistenziale di fr. 2'217.00 mensili (cfr. certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, doc. I e i documenti allegati) –

inoltre l’assicurata non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per

cui l’intervento di un rappresentante, in casu l’avv. __________ della RA 1,

appare senz’altro giustificato e le argomentazioni ricorsuali non apparivano

palesemente destituite di fondamento.

Pertanto

il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

L'assicurata è pure per il

momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e

STF I 885/06 del 20 giugno 2007)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’assicurata. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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