32.2006.192
Stato di salute dell'assicurato non sufficientemente approfondito, con riferimento alla patologia reumatologica. Atti rinviati all'UAI per complemento istruttorio. ((Ricorso al TF inammissibile - 9C_8
22 ottobre 2007Italiano39 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.192
Data decisione, Autorità:
22.10.2007, TCA
Titolo:
Stato di salute dell'assicurato non sufficientemente approfondito, con riferimento alla patologia reumatologica. Atti rinviati all'UAI per complemento istruttorio. ((Ricorso al TF inammissibile -9C_837/2007))
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
agg. 4 cf. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.192
cr/DC/sc
Lugano
22 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 settembre 2006
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
marzo 2005 RI 1, nato nel __________, di professione parchettista, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da
problemi alla schiena (doc. 1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 26 settembre 2006, ha negato il diritto alla rendita di invalidità, in quanto l’assicurato
presenta un grado di invalidità inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. doc.
45).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 15 novembre 2006, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità.
L’insorgente
ha sostanzialmente contestato la perizia del dr. __________ che, contrariamente
al suo curante, dr. __________, che lo ritiene inabile al lavoro al 60% dal 21
giugno 2004, lo ha considerato inabile al 20% nella sua attività di parchettista,
osservando:
"
(...)
Il Signor RI 1, di formazione parchettista,
esercitava questa professione prima del sopraggiungere della malattia al 60%. Egli esercitava tale
professione in proprio con un socio; insieme detengono nella misura di ½ ciascuno il capitale sociale della __________.
Le patologie alla schiena si ripercuotono
inevitabilmente sulla sua capacità lavorativa. Riportando le parole del suo
medico curante in occasione del rapporto medico all'Autorità AI, si ribadisce
che il qui ricorrente "non riesce a lavorare inginocchiato e non può
alzare pesi (...) la muscolatura è indolente, leggermente insufficiente e non indurita. La mobilità è
particolarmente ridotta in inclinazione con una distanza dita suolo di 30 cm". Inutile aggiungere che l'attività di
parchettista comporta l'esigenza costante di rimanere chino verso il suolo
anche per più ore ininterrottamente.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che il
ricorrente ha ancora una capacità lavorativa per la parte amministrativa della
sua attività (40%), mentre che è completamente inabile per la parte
"fisica" della sua attività (60%).
Si chiede quindi che venga considerata
un'incapacità lavorativa complessiva del 60%, che dà diritto ad una mezza
rendita di invalidità.
Occorre rilevare, come detto, che non è pensabile
un incremento della parte amministrativa nell'ambito dell'attuale impiego del
ricorrente, né risulta esigibile un riciclo in attività amministrative altrove,
ritenuto che il ricorrente non ha alcuna formazione amministrativa e che,
pertanto, è in grado di svolgere tali mansioni unicamente nella sua ditta. Si
tratta di semplici attività ripetitive che nessun altro datore di lavoro può
offrirgli.
Per quanto attiene alla sua formazione si
riprende l'anamnesi sociale attestata nell'ambito della perizia del Dott. __________
commissionata dall'Autorità AI: "frequenta le scuole dell'obbligo fino
alla V elementare. Raggiunge poi i genitori che nel frattempo erano immigrati
in Svizzera a __________ nel 1972. Frequenta quindi tre anni di scuola maggiore
in lingua tedesca. Segue una formazione come meccanico d'auto senza concluderla
con un diploma. Non ha mai lavorato in quest'attività professionale. Ha
intrapreso subito l'attività professionale di pavimentista parchettista che non
ha più abbandonato". Ciò dimostra come il qui ricorrente, avendo
sempre esercitato la stessa attività di parchettista, non sia collocabile in
altri ambiti non avendone la formazione necessaria.
Un incremento della parte amministrativa è
inoltre impensabile in quanto il Signor RI 1, a seguito della patologia
descritta, lamenta forti dolori alla schiena anche dopo due ore di "posizione
seduta". Tale situazione potrà essere confermata nell'ambito di un
nuovo referto di cui si chiede l'edizione. Il Dott. __________ ha confermato
tale circostanza in occasione del referto richiesto dall'Autorità AI: "Dolori
anche quando sta per troppo tempo seduto".
Inspiegabilmente, il Dott. __________, dopo aver
preliminarmente constatato che il "paziente presenta dei disturbi con
dolori alla zona lombare e lombosacrale, in particolar modo al piegarsi in
avanti. Dolori anche quando sta per troppo tempo seduto" e dopo aver
diagnosticato una "sindrome lombo-vertebrale su iniziali alterazioni
degenerative a livello del segmento L4/L5 e L5/S1 oltre a una gonalgia a destra e condropatia della patella", conclude che "per quanto riguarda l'attività
antecedentemente svolta e cioè quella di parchettista, anche in quest'attività
professionale, ritengo che non vi siano sostanziali limitazioni, tenendo in
considerazione i reperti oggettivabili attualmente. Ritengo pertanto che il
paziente presenti al massimo un'incapacità lavorativa del 20% nell'attività
professionale svolta di parchettista e questo pensato su un'attività lavorativa
della durata di 8 ore e mezzo giornaliere".
Sulla base delle considerazioni e delle
valutazioni mediche sopra riportate, si contesta tale conclusione e si chiede
un nuovo referto medico specialistico. (...)."
(Doc. I)
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 19
dicembre 2006 il patrocinatore ha trasmesso al Tribunale un nuovo referto
medico del dr. __________ e ha ribadito la richiesta di sottoporre
l’interessato ad una nuova valutazione specialistica (VI).
1.6. Con
osservazioni 10 gennaio 2007 l’UAI ha comunicato di avere sottoposto il referto
del dr. __________ prodotto pendente causa al vaglio del SMR, il quale ha
potuto verificare l’assenza di una modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione peritale del dr. __________, ribadendo la richiesta di reiezione
del ricorso (VIII).
1.7. Con scritto
22 gennaio 2007 il patrocinatore ha contestato il parere del SMR in merito al
certificato del dr. __________, chiedendo nuovamente che l’assicurato sia
sottoposto ad un nuovo esame peritale (X).
Tale documento è stato trasmesso
all’amministrazione (XI), per conoscenza.
1.8. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato
invitato a valutare se il certificato medico del dr. __________, prodotto
dall’assicurato, è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XII).
La
risposta del perito è datata 23 agosto 2007 (XIII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 10 settembre 2007 (XV) e
l’assicurato il 18 settembre 2007 (XVI).
1.9. In data 1°
ottobre 2007 il patrocinatore ha trasmesso al TCA copia di una nuova risonanza
magnetica eseguita il 24 settembre 2007 unitamente al referto del 26 settembre
2007 del dr. __________, attestante un peggioramento dello stato di salute
dell’interessato (XIX).
1.10. Con scritto
del 15 ottobre 2007 l’UAI, dopo avere ribadito che il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata, ha osservato che eventuali comprovati e duraturi
peggioramenti dello stato di salute dovranno venire presi in considerazione
esclusivamente nel corso di una nuova procedura, ha nuovamente chiesto di
respingere il ricorso (XXI).
Tale scritto è stato trasmesso al ricorrente
(XXII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nella concreta evenienza
dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di
ritenere l’assicurato in grado di svolgere, nella misura dell’80%, la sua
precedente attività di parchettista e al 100% altre attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali, é stata presa fondandosi,
essenzialmente, sulle risultanze di una perizia elaborata il 13 febbraio 2006
dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.
Il perito
dell'amministrazione ha personalmente visitato l’assicurato il 26 gennaio 2006,
ponendo le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale su iniziali alterazioni
degenerative a livello del segmento L4/L5 e L5/S1; gonalgia a destra e
condropatia della patella; stato dopo stiramento del legamento collaterale
mediale e del legamento crociato anteriore al ginocchio destro nell’anno 2003 (doc.
21-5).
Questa la
sua valutazione della situazione reumatologica:
"
(...)
Questo paziente presenta per quanto riguarda
l'apparato muscolo-scheletrico, in particolar modo dei disturbi a livello della
colonna lombare riferibili ad una sindrome lombo-vertebrale su una minima discopatia a livello L4/L5 e L5/S1 con alla
RM delle protrusioni discali ed una fessura a livello dell'anulus fibroso.
Clinicamente non avevo sostanziali limitazioni della mobilità della colonna
vertebrale, ma dei dolori in particolar modo alla flessione e all'estensione
della stessa, nonché dei disturbi alla palpazione della muscolatura
para-vertebrale soprattutto sul lato sinistro. Nessun segno per un'instabilità
lombosacrale dal punto di vista clinico.
Nessun segno irritativo di tipo radicolare alle
estremità inferiori. Le radiografie da me eseguite attualmente non mostrano
patologie di sorta a livello dei segmenti vertebrali analizzati. Accanto a
questa problematica principale, il paziente presenta uno stato dopo distorsione
del ginocchio di destra, con presenza di una condropatia retro-patellare,
nonché uno stato dopo stiramento del legamento collaterale mediale e del legamento
crociato anteriore. All'esame clinico attuale nessun versamento, nessun segno
di artrosi rilevante e nessun sospetto per un'instabilità significativa del ginocchio o per una lesione del menisco.” (Doc. 21-6)
Quanto alla capacità lavorativa, il perito ha
rilevato:
"
(…)
5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA
DEL DANNO ALLA SALUTE
Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,
che ritengo dal punto di vista clinico e radiologico molto limitati, ritengo
che il paziente non presenti alcuna limitazione nell'attività lavorativa
attualmente svolta che è quella di tipo amministrativo presso la sua ditta di
parchettista. In un'attività di tipo prettamente amministrativo, egli presenta
una capacità lavorativa totale. Attualmente lavora solo al 40% visto la mole di
lavoro attualmente presente.
Per quanto riguarda l'attività antecedentemente
svolta e cioè quella di parchettista, anche in quest'attività professionale,
ritengo che non vi siano sostanziali limitazioni, tenendo in considerazione i
reperti oggettivabili attualmente.
Ritengo pertanto che il paziente presenti al
massimo un'incapacità lavorativa del 20% nell'attività professionale svolta di
parchettista e questo pensato su un'attività lavorativa della durata di 8 ore e
mezzo giornaliere.
Ritengo poi che con un'adeguata terapia, in
particolar modo con una fisioterapia appropriata, con della ginnastica di
rinforzo muscolare eventualmente eseguita in modo autonomo e frequentando una
palestra in cui il paziente possa rinforzare la muscolatura lombosacrale, con
degli esercizi a carattere isometrico ed isotonico, i
disturbi del paziente potrebbero ulteriormente
migliorare e quindi anche la limitazione della capacità lavorativa quale
parchettista.
Le alterazioni a livello del ginocchio destro non
sono limitanti per l'attività professionale del paziente." (Doc. AI 21-6+7)
A detta
del perito, l’assicurato presenta quindi una piena capacità lavorativa in
relazione alle mansioni amministrative e d’ufficio, mentre con riferimento
all’attività di parchettista egli è da ritenere, sulla base dei reperti
oggettivabili, inabile al lavoro al massimo al 20% (doc. 21-6).
Nel suo rapporto medico del 28 giugno 2006 il dr.
__________ del SMR, poste le diagnosi principali di “sindrome lombovertebrale
su iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento L4-L5 e L5-S1;
gonalgia a destra e condropatia della patella; stato dopo stiramento del
legamento collaterale mediale e del legamento crociato anteriore al ginocchio
destro nell’anno 2003”, ha
osservato:
"
Il 21 marzo 2003 l’assicurato è vittima di un
incidente con gli sci, procurandosi una distorsione del ginocchio destro, con
conseguente attuale discreta instabilità anteriore del ginocchio destro, in esiti
di lesione del legamento crociato anteriore e del legamento laterale mediale.
Per questo evento l’assicurato è stato al
beneficio di prestazioni __________ e sono stati ritenuti i periodi di IL
seguenti, che possiamo ugualmente prendere in considerazione:
IL del 100% dal 21.03.2003
IL del 80% dal 17.07.2003
IL del 50% dal 18.08.2003
IL del 80% dal 25.08.2003
IL del 25% dal 27.10.2003
IL del 0% dal 05.01.2004
Per quanto concerne i disturbi a livello della
colonna lombare, l’assicurato è stato sottoposto a perizia reumatologica presso
il dr. __________, in data 26 gennaio 2006.
Lo specialista ha ritenuto la diagnosi di
sindrome lombo-vertebrale su una minima discopatia a livello L4-L5 e L5-S1 con
alla RM delle protrusioni discali ed una fessura a livello dell’anulus fibroso.
Clinicamente non sono state rilevate sostanziali limitazioni della mobilità
della colonna vertebrale, ma dei dolori in particolar modo alla flessione e
all’estensione della stessa, nonché dei disturbi alla palpazione della muscolatura
paravertebrale soprattutto sul lato sinistro. Nessun segno per un’instabilità
lombosacrale dal punto di vista clinico. Nessun segno irritativo di tipo
radicolare alle estremità inferiori. Le indagini radiologiche non mostrano
patologie di sorta dei segmenti vertebrali analizzati.
Accanto a questa problematica principale,
l’assicurato presenta uno stato dopo distorsione del ginocchio destro, con
presenza di una condropatia retro-patellare, nonché uno stato dopo stiramento
del legamento collaterale mediale e del legamento crociato anteriore. All’esame
clinico attuale, nessun versamento, nessun segno di artrosi rilevante e nessun
sospetto per un’instabilità significativa del ginocchio o per una lesione del
menisco.
Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,
lo specialista ritiene che l’assicurato non presenti alcuna limitazione
nell’attività lavorativa attualmente svolta, che è quella di tipo
amministrativo presso la sua ditta di parchettista.
In un’attività di tipo prettamente
amministrativo, egli presenta una CL totale.
Per quanto riguarda l’attività antecedentemente
svolta e cioè quella di parchettista, non vi sono sostanziali limitazioni,
tenendo in considerazione i reperti oggettivabili attualmente.
L’assicurato presenta dunque al massimo una IL globale
del 20% nell’attività svolta di parchettista e questo pensato su un’attività
lavorativa della durata di 8 ore e mezza al giorno, a decorrere dal momento
della perizia (26.01.2006).
La leggera diminuzione della CL quale
parchettista si giustifica nel senso che la posizione accovacciata o
inginocchiata come anche la flessione ripetuta delle ginocchia è lievemente
ridotta.
Il MC, dr. __________, (04.04.2005) ha
certificato le IL seguenti:
IL del 100% dal 25.02.2004
IL del 60% dal 21.06.2004.” (Doc. 35)
2.4. In sede
ricorsuale l’assicurato ha contestato tali conclusioni, producendo un
certificato medico del dr. __________ del 28 novembre 2006, del seguente
tenore:
"
Certifico di avere in cura il Signor RI 1 del __________
di __________ dal 22.04.2002.
Il Signor RI 1 ha presentato per la prima volta
nel 2002 una sindrome lombo-vertebrale prolungata su turbe statiche e
degenerative che è scomparsa completamente con delle cure conservative.
Considerandi
II 25.02.04 il Signor RI 1 ha presentato
nuovamente una sindrome lombo-vertebrale acuta che finora ha risposto solo
minimamente a diverse cure conservative prescritte.
Un consulto neurochirurgico presso il Dr. __________
ha rilevato una sindrome lombo-vertebrale nell'ambito di una discopatia con
lesione dell'anulo fibroso ai livelli L4/L5 e L5/S1 e ha consigliato della
ginnastica e rinforzo muscolare regolare e ha consigliato di procedere ad un
intervento specialistico solo in caso estremo.
Il Signor RI 1 lavora quale parchettista e
possiede una ditta propria.
Prima dei disturbi lavorava circa all'80% quale
parchettista e per il resto eseguiva dei lavori amministrativi. Il lavoro quale
parchettista è un lavoro pesante che necessita circa 85% al 90% la posizione
inginocchiata e con degli sforzi con le braccia e la schiena in questa
posizione.
Dopo l'inizio della sindrome lombo-vertebrale
cronica nel 2004 non ha più potuto fare il suo lavoro quale parchettista, prova
ogni tanto e riesce al massimo a lavorare da due a tre ore con delle pause in
tra mezzo (lavora 20 min. e poi deve riposarsi). Dopo una tale giornata ha
sempre dei forti dolori e deve subito sdraiarsi. Dice che qualsiasi sforzo con
la schiena gli provoca dei dolori, riesce a stare seduto tranquillamente due
ore e dopo deve alzarsi e camminare. L'intensità dei dolori è variabile secondo
la giornata e secondo gli sforzi.
All'esame clinico la mobilità della colonna
cervicale e lombare sono normali, la distanza dita suolo fino a 7 cm indolente e poi con dei dolori fino a 2 cm. Dolori alla palpazione delle articolazioni
ileo-sacrali e dei processi spinosi L3/S1. Inoltre dolori alla palpazione della
muscolatura para-vertebrale lombare e indurimento più pronunciato a sinistra.
BMI 29.
Esegue tutte le sere della ginnastica della
durata di 20 minuti ed ogni tanto aggiunge in seguito degli esercizi con degli
attrezzi.
I disturbi e le lamentele del Signor RI 1 sono
credibili tanto più che è proprietario di una ditta e avrebbe tutto l'interesse
di poter lavorare al 100% nel suo lavoro.
Finora il Signor RI 1 ha lavorato al 40% facendo
soprattutto dei lavori amministrativi tralasciando il lavoro quale
parchettista.
Un lavoro quale parchettista con questa
sintomatologia che è spiegabile con le alterazioni sopraccitate non è possibile
in modo totale in quanto la posizione inginocchiata e lo sforzo sono
controindicati con questa sintomatologia. Esigibile nella misura di 2 a 3 ore al giorno con diverse pause
intramezzo." (Doc. VI/bis)
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue
annotazioni dell’8 gennaio 2007 ha osservato:
"
Perizia reumatologica dr. __________ del
26.1
:
Diagnosi:
sindrome lombo-vertebrale su iniziali alterazioni
degenerative a livello del segmento L4/L5 e L5/S1
gonalgia a destra e condropatia della patella
stato dopo stiramento del legamento collaterale mediale
e del legamento crociato anteriore al ginocchio destro nell'anno 2003
conclusioni: abile al 100% in attività adatta,
abile all’80% quale parchettista
decisione UAI del 26.9.2006: nessun diritto a
rendita
attualmente in sede di ricorso viene presentato
un rapporto del dr. __________ del 28.11.2006.
Da questo rapporto non risulta una modifica
sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della
valutazione peritale. La descrizione dello status clinico è in pratica
sovrapponibile a quello riscontrato dal dr. __________ (dolori alla palpazione
e nella fase finale della flessione).
conclusione: assenza di modifica dello stato di
salute rispetto alla valutazione peritale che va quindi confermata." (Doc.
VIII/bis)
In corso
di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli lo
scritto del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a
modificare le sue conclusioni peritali (XII).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 31 agosto 2007:
"
(…)
Ho visualizzato la lettera scritta dal medico
curante, dr. __________, in data 28.11.2006. Per quanto riguarda le valutazioni
obiettive del collega, in particolar modo l’esame clinico, vedo come egli
segnali una buona e normale mobilità sia della colonna cervicale, che della
colonna lombare, con dei disturbi piuttosto soggettivi nella fase finale dei
movimenti. Non ho riscontrato che siano state eseguite nel decorso ulteriori
indagini di tipo radiologico, né delle radiografie convenzionali, né
un’ulteriore nuova RM.
Tenendo quindi in considerazione la descrizione
dei reperti clinici ed il fatto che non siano state eseguite nuove indagini di
tipo radiologico in questo periodo, ritengo che sostanziali modifiche rispetto
alla mia valutazione peritale del 26.01.2006 non siano subentrate. Non posso
che ribadire quanto da me determinato nella mia valutazione di allora.” (Doc.
XIII)
Con scritto del 17 settembre 2007 indirizzato al
patrocinatore il dr. __________ ha osservato:
"
Gli ultimi accertamenti radiologici sono stati
effettuati il 10 maggio 2004, seguiti poi da un consulto neurochirurgico presso
il dott. __________ il 26 luglio 2004 con la diagnosi di sindrome
lombo-vertebrale nell’ambito di una discopatia con lesione dell’anulo fibroso ai
livelli L4/L5 e L5/S1.
Il 24 settembre 2007 verrà eseguita una nuova
risonanza magnetica a livello lombare per avere un confronto con quella del 2004. A causa dell’assenza del signor RI 1
l’appuntamento non è potuto essere realizzato prima.” (Doc. G)
Con scritto del 26 settembre 2007 indirizzato al
patrocinatore dell’assicurato il dr. __________ ha rilevato quanto segue:
"
In allegato le mando la copia del referto di
risonanza magnetica effettuata il 24 settembre 2007.
Si rileva un peggioramento della situazione in
quanto vi è anche una patologia a livello L3-L4 non presente nella risonanza
magnetica del 2004.” (Doc.
XIX/2)
Nel referto del 24 settembre 2007 concernente
l’esame di RM della colonna lombare del 24 settembre 2007 il dr. __________ del
Servizio di radiologia dell’__________ ha posto le seguenti conclusioni:
"
Reperto di una protrusione discale mediana
paramediana verso destra a livello L3-L4, non menzionato nei riferimenti
anamnestici, quindi eventualmente di nuova insorgenza rispetto al precedente
del 2004 di cui non abbiamo le immagini.
Protrusione discale lieve a livello L4-L5 senza
evidenti conflitti.
Protrusione discale mediana paramediana destra
L5-S1 con possibile conflitto S1 a destra.” (Doc. XIX/1)
2.5
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i certificati del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Il
TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que
c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.6
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, deve concludere che la perizia reumatologica
del dr. __________, sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle
prestazioni, difetta della necessaria forza probante e
non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si
proceda ad un complemento istruttorio.
Il dr. __________
ha infatti espressamente indicato di avere reso il suo parere peritale del 13
febbario 2006 basandosi, tra l’altro, sull’esame di RM della colonna lombare
eseguita presso l’__________ di __________ in data 10 maggio 2004 dal
dr. __________ (cfr. doc. 21-5, sottolineatura della redattrice).
Da tale esame emerge come l’assicurato presenta
una “moderata discopatia con protrusioni discali e fessure a livello
dell’anulus fibrosus spazi L4-5 e L5-S1, ma non evidenza di compromissione
radicolare” (doc. 2-9 inc. cassa malati).
Sulla
base dei suoi accertamenti e delle risultanze della RM citata, il perito ha ritenuto
che l’interessato presenti in particolare “dei disturbi a livello della
colonna lombare riferibili ad una sindrome lombo-vertebrale su una minima discopatia a livello L4/L5 e L5/S1 con
alla RM delle protrusioni discali ed una fessura a livello dell'anulus
fibroso”, evidenziando che le radiografie da lui eseguite
non mostrano patologie di sorta a livello dei segmenti vertebrali analizzati. Egli ha poi indicato che accanto a questa
problematica principale, il paziente presenta anche uno stato dopo distorsione
del ginocchio destro, con presenza di una condropatia retro-patellare, nonché
uno stato dopo stiramento del legamento collaterale mediale e del legamento
crociato anteriore, senza tuttavia alcun versamento, nè segni di artrosi e
senza alcun sospetto per un'instabilità significativa del ginocchio o per una lesione del menisco (doc. 21-6, sottolineatura della redattrice).
Il perito
ha quindi concluso che, tenendo in considerazione tali aspetti, che dal punto
di vista clinico e radiologico sono molto limitati, l’interessato è da ritenere
abile al lavoro all’80% nella sua attività di parchettista (con riferimento ad
un impiego a tempo pieno, per otto ore e mezza al giorno), ma pienamente abile
al lavoro in attività di tipo prettamente amministrativo, quale quella svolta
(al 40% viste le dimensioni dell’attività) nella sua ditta (doc. 21-6). Il dr. __________
ha inoltre aggiunto che, tramite un’adeguata terapia (in particolare una
fisioterapia appropriata con della ginnastica di rinforzo muscolare della
muscolatura lombosacrale), i disturbi del paziente potrebbero ulteriormente
migliorare, così come pure la limitazione della sua capacità lavorativa quale
parchettista (doc. 21-7).
L’assicurato ha contestato queste conclusioni,
producendo il certificato medico del dr. __________, il quale ha considerato
l’attività di parchettista, che comporta il mantenimento della posizione
inginocchiata per lungo tempo, non più esigibile al 100%, ma solo nella misura
di due-tre ore al giorno (doc. VI/bis).
Il dr. __________, chiamato dal TCA ad esprimersi
in merito al certificato medico del curante prodotto pendente causa, con
scritto del 23 agosto 2007, ha
rilevato che il dr. __________, nelle sue valutazioni obiettive, ha segnalato
una buona e normale mobilità sia della colonna cervicale, sia della colonna
lombare, indicando la presenza di disturbi piuttosto soggettivi nella fase
finale dei movimenti. Il dr. __________ ha poi evidenziato che, sulla base dei
reperti clinici e tenuto conto del fatto che non sono state eseguite nel
frattempo nuove indagini di tipo radiologico, né delle radiografie
convenzionali, né un’ulteriore nuova RM, a suo parere non sono intervenute
sostanziali modifiche rispetto alla sua valutazione peritale del 26 gennaio
2006, ribadendo quindi totalmente quanto già apprezzato in sede peritale (doc.
XIII, sottolineature della redatrice).
Tali conclusioni relative all’assenza di modifiche
delle condizioni di salute dell’interessato, in mancanza di nuove indagini
radiologiche, sono tuttavia state smentite a distanza di poco tempo. Dalla
documentazione agli atti, infatti, emerge che un nuovo esame di RM è stato
effettuato dal dr. __________ in data 24 settembre 2007 e che dallo stesso è
emerso un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, così
come attestato dal dr. __________ nel suo scritto del 26 settembre 2007 (doc.
XIX/2, sottolineatura della redattrice).
Dall’esame di RM della colonna lombare del 24
settembre 2007 risulta infatti la presenza di un “reperto di una
protrusione discale mediana paramediana verso destra a livello L3-L4, non
menzionato nei riferimenti anamnestici, quindi eventualmente di nuova
insorgenza rispetto al precedente del 2004 di cui non abbiamo le immagini. Protrusione
discale lieve a livello L4-L5 senza evidenti conflitti. Protrusione discale
mediana paramediana destra L5-S1 con possibile conflitto S1 a destra” (doc.
XIX/1, sottolineatura della redattrice).
Al riguardo,
l’amministrazione, nelle osservazioni del 15 ottobre 2007, ha indicato che il presunto peggioramento della situazione non ha motivo di essere preso in
considerazione, in quanto successivo alla decisione impugnata che delimita il
potere cognitivo del giudice, evidenziando che eventuali comprovati e duraturi
peggioramenti dello stato di salute dovranno venire presi in considerazione
nell’ambito di una nuova procedura assicurativa (doc. XXI).
A tal proposito, va
rilevato che per consolidata giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa, salvo che si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, il referto del 26 settembre 2007 del dr. __________, attestante il
peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, così come l’esame di
RM della colonna lombare del 24 settembre 2007, sono posteriori alla decisione
impugnata. Tuttavia, occorre porre l’accento sul fatto che il radiologo ha
evidenziato che la nuova protrusione discale
mediana paramediana verso destra a livello L3-L4, rilevata dalla RM del 2007, non
era menzionata nei riferimenti anamnestici ed è quindi di nuova insorgenza
rispetto alla precedente RM del 2004 (doc. XIX/1, sottolineature della
redattrice).
Questi
nuovi riscontri a livello radiologico emersi nel 2007, che dimostrano un
peggioramento delle patologie dell’interessato rispetto al 2004, senza tuttavia
accertare a partire da quale momento sono subentrati, possono quindi essere
presi in considerazione da parte di questo Tribunale, in quanto possono
permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al
provvedimento contestato.
Pertanto
il referto del dr. __________ del 26 settembre 2007, accompagnato dall’esame di
RM della colonna lombare del 24 settembre 2007, sono rilevanti ai fini del
presente giudizio, essendo suscettibili di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 26
settembre 2006 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Alla luce
di tutto quanto esposto e in particolare del dimostrato peggioramento delle
patologie dell’interessato a livello lombare, questa Corte ritiene che la
fattispecie, per quanto riguarda il giudizio sulle patologie e sull'incapacità
al lavoro dell’assicurato, non è stata adeguatamente e compiutamente indagata.
Ciò
soprattutto in ragione del fatto che il perito, dr. __________, interpellato
dal TCA al fine di valutare se le sue conclusioni possano essere influenzate
dallo scritto del curante, ha confermato le sue conclusioni peritali,
evidenziando che a suo parere non siano intervenute sostanziali modifiche
rispetto alla valutazione peritale del 26 gennaio 2006 e questo sulla base dei
reperti clinici e tenuto conto del fatto che non siano state eseguite nel
frattempo nuove indagini di tipo radiologico (né delle radiografie convenzionali,
né un’ulteriore nuova RM) (doc. XIII). Tale conclusione, tuttavia, come visto,
è stata smentita dalla nuova RM del 24 settembre 2007, che ha per contro
evidenziato un peggioramento delle affezioni lombari rispetto al 2004, senza
ulteriori specificazioni, in particolare circa il momento di insorgenza delle
nuove affezioni lombari a livello L3-L4.
Essendo
tale questione tutt’altro che secondaria, ben potendo la nuova protrusione
discale paramediana verso destra a livello L3-L4 essere insorta ben prima della
decisione impugnata, ma essere stata evidenziata solo in occasione della RM del
24.
settembre 2007, si rende quindi necessario, al fine di giungere ad un chiaro
ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue
effettive ripercussioni invalidanti, procedere ad un'accurata valutazione
reumatologica. Spetterà quindi all’amministrazione, cui gli atti vengono
rinviati per un complemento istruttorio, approfondire le patologie di cui è
affetto l’assicurato, stabilire la tempistica dell’insorgenza della nuova
protrusione discale mediana paramediana ed esprimersi sull’influenza dei vari
disturbi lombari sull’abilità lavorativa del ricorrente.
La
considerazione dell’amministrazione circa il fatto che il peggioramento della
sintomatologia è successivo alla decisione impugnata, essendo stato “scoperto”
tramite il nuovo esame radiologico del settembre 2007, non è tale da sovvertire
la conclusione a cui è giunta questa Corte.
In
effetti, visto che il raffronto, per concludere circa l’insorgenza di una nuova
patologia lombare, è stato fatto tra la RM della colonna lombare del 24
settembre 2007 e la precedente, del 10 maggio 2004, non è possibile,
come fatto in maniera semplicistica dall’amministrazione, concludere che il
peggioramento sia successivo alla decisione impugnata, ben potendo essere
intervenuto antecedentemente.
In tale
contesto va segnalato che in una recente sentenza I 556/06 del 13 settembre
2007.
il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale questo
Tribunale aveva rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad
ulteriori accertamenti.
In questa
sentenza la nostra Massima Istanza ha criticato l’operato dell’amministrazione, che tramite il proprio
medico aveva ritenuto che non fosse possibile, nel corso di quella procedura,
procedere, alla luce di un rapporto medico successivo alla decisione impugnata,
all’esame del danno alla salute dell’interessato, e l'aveva invitato a ripresentare
una nuova domanda di prestazioni AI per adulti alla fine della cura di
disintossicazione in atto.
Al riguardo l'Alta Corte
ha rilevato:
"
(…)
In simili circostanze risulta difficile
comprendere i motivi per i quali l’UAI, tramite il proprio medico, sostenga che
un esame del danno alla salute e del suo carattere invalidante non possa essere
effettuato nell’ambito della presente procedura. Come precisato dal Tribunale
cantonale, il rapporto del Servizio psico-sociale del 9 settembre 2005 attesta
fatti rilevanti per il giudizio in quanto il soggiorno presso Villa Argentina è
iniziato nel febbraio 2005, immediatamente dopo la dimissione dalla CPC, mentre
la decisione impugnata è datata 21 luglio 2005. Dal ricovero in CPC dell’11
dicembre 2004 alla pronuncia della decisione impugnata sono quindi trascorsi
oltre sette mesi.
Al riguardo va ancora evidenziato che per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta sì di
principio la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata; ciò
non toglie tuttavia che i fatti verificatisi ulteriormente possano
eventualmente imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione resa (v. DTF 99 V 98 consid. 4 pag. 102).
Ne consegue che il rapporto del 9 settembre 2005,
oltre ad attestare fatti rilevanti per il giudizio, indica pure che l’astinenza
si è consolidata, confermandone la rilevanza ai fini dell’esame dello stato di
salute psichico dell’assicurato e delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
(…)” (sentenza citata, pag. 8)
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti, come
dimostrato dall’esame di RM lombare del 2007, che ha evidenziato un
peggioramento delle patologie dell’interessato rispetto al precedente esame di
RM lombare del 2004.
Si giustifica, pertanto, l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una
perizia medica volta a determinare quando è insorta la nuova
protrusione discale paramediana verso destra a livello L3-L4, la
relativa evoluzione e le conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa
dell’insorgente, tenuto conto anche della protrusione discale
lieve a livello L4-L5 senza evidenti conflitti e della protrusione discale
mediana paramediana destra L5-S1 con possibile conflitto S1 a destra, si
pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
2.8
Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per
ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per
complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 26 settembre 2006 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’UAI
verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’500.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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