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Decisione

32.2006.192

Stato di salute dell'assicurato non sufficientemente approfondito, con riferimento alla patologia reumatologica. Atti rinviati all'UAI per complemento istruttorio. ((Ricorso al TF inammissibile - 9C_8

22 ottobre 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Nella concreta evenienza

dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di

ritenere l’assicurato in grado di svolgere, nella misura dell’80%, la sua

precedente attività di parchettista e al 100% altre attività adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali, é stata presa fondandosi,

essenzialmente, sulle risultanze di una perizia elaborata il 13 febbraio 2006

dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

Il perito

dell'amministrazione ha personalmente visitato l’assicurato il 26 gennaio 2006,

ponendo le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale su iniziali alterazioni

degenerative a livello del segmento L4/L5 e L5/S1; gonalgia a destra e

condropatia della patella; stato dopo stiramento del legamento collaterale

mediale e del legamento crociato anteriore al ginocchio destro nell’anno 2003 (doc.

21-5).

Questa la

sua valutazione della situazione reumatologica:

"

(...)

Questo paziente presenta per quanto riguarda

l'apparato muscolo-scheletrico, in particolar modo dei disturbi a livello della

colonna lombare riferibili ad una sindrome lombo-vertebrale su una minima discopatia a livello L4/L5 e L5/S1 con alla

RM delle protrusioni discali ed una fessura a livello dell'anulus fibroso.

Clinicamente non avevo sostanziali limitazioni della mobilità della colonna

vertebrale, ma dei dolori in particolar modo alla flessione e all'estensione

della stessa, nonché dei disturbi alla palpazione della muscolatura

para-vertebrale soprattutto sul lato sinistro. Nessun segno per un'instabilità

lombosacrale dal punto di vista clinico.

Nessun segno irritativo di tipo radicolare alle

estremità inferiori. Le radiografie da me eseguite attualmente non mostrano

patologie di sorta a livello dei segmenti vertebrali analizzati. Accanto a

questa problematica principale, il paziente presenta uno stato dopo distorsione

del ginocchio di destra, con presenza di una condropatia retro-patellare,

nonché uno stato dopo stiramento del legamento collaterale mediale e del legamento

crociato anteriore. All'esame clinico attuale nessun versamento, nessun segno

di artrosi rilevante e nessun sospetto per un'instabilità significativa del ginocchio o per una lesione del menisco.” (Doc. 21-6)

Quanto alla capacità lavorativa, il perito ha

rilevato:

"

(…)

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA

DEL DANNO ALLA SALUTE

Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,

che ritengo dal punto di vista clinico e radiologico molto limitati, ritengo

che il paziente non presenti alcuna limitazione nell'attività lavorativa

attualmente svolta che è quella di tipo amministrativo presso la sua ditta di

parchettista. In un'attività di tipo prettamente amministrativo, egli presenta

una capacità lavorativa totale. Attualmente lavora solo al 40% visto la mole di

lavoro attualmente presente.

Per quanto riguarda l'attività antecedentemente

svolta e cioè quella di parchettista, anche in quest'attività professionale,

ritengo che non vi siano sostanziali limitazioni, tenendo in considerazione i

reperti oggettivabili attualmente.

Ritengo pertanto che il paziente presenti al

massimo un'incapacità lavorativa del 20% nell'attività professionale svolta di

parchettista e questo pensato su un'attività lavorativa della durata di 8 ore e

mezzo giornaliere.

Ritengo poi che con un'adeguata terapia, in

particolar modo con una fisioterapia appropriata, con della ginnastica di

rinforzo muscolare eventualmente eseguita in modo autonomo e frequentando una

palestra in cui il paziente possa rinforzare la muscolatura lombosacrale, con

degli esercizi a carattere isometrico ed isotonico, i

disturbi del paziente potrebbero ulteriormente

migliorare e quindi anche la limitazione della capacità lavorativa quale

parchettista.

Le alterazioni a livello del ginocchio destro non

sono limitanti per l'attività professionale del paziente." (Doc. AI 21-6+7)

A detta

del perito, l’assicurato presenta quindi una piena capacità lavorativa in

relazione alle mansioni amministrative e d’ufficio, mentre con riferimento

all’attività di parchettista egli è da ritenere, sulla base dei reperti

oggettivabili, inabile al lavoro al massimo al 20% (doc. 21-6).

Nel suo rapporto medico del 28 giugno 2006 il dr.

__________ del SMR, poste le diagnosi principali di “sindrome lombovertebrale

su iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento L4-L5 e L5-S1;

gonalgia a destra e condropatia della patella; stato dopo stiramento del

legamento collaterale mediale e del legamento crociato anteriore al ginocchio

destro nell’anno 2003”, ha

osservato:

"

Il 21 marzo 2003 l’assicurato è vittima di un

incidente con gli sci, procurandosi una distorsione del ginocchio destro, con

conseguente attuale discreta instabilità anteriore del ginocchio destro, in esiti

di lesione del legamento crociato anteriore e del legamento laterale mediale.

Per questo evento l’assicurato è stato al

beneficio di prestazioni __________ e sono stati ritenuti i periodi di IL

seguenti, che possiamo ugualmente prendere in considerazione:

IL del 100% dal 21.03.2003

IL del 80% dal 17.07.2003

IL del 50% dal 18.08.2003

IL del 80% dal 25.08.2003

IL del 25% dal 27.10.2003

IL del 0% dal 05.01.2004

Per quanto concerne i disturbi a livello della

colonna lombare, l’assicurato è stato sottoposto a perizia reumatologica presso

il dr. __________, in data 26 gennaio 2006.

Lo specialista ha ritenuto la diagnosi di

sindrome lombo-vertebrale su una minima discopatia a livello L4-L5 e L5-S1 con

alla RM delle protrusioni discali ed una fessura a livello dell’anulus fibroso.

Clinicamente non sono state rilevate sostanziali limitazioni della mobilità

della colonna vertebrale, ma dei dolori in particolar modo alla flessione e

all’estensione della stessa, nonché dei disturbi alla palpazione della muscolatura

paravertebrale soprattutto sul lato sinistro. Nessun segno per un’instabilità

lombosacrale dal punto di vista clinico. Nessun segno irritativo di tipo

radicolare alle estremità inferiori. Le indagini radiologiche non mostrano

patologie di sorta dei segmenti vertebrali analizzati.

Accanto a questa problematica principale,

l’assicurato presenta uno stato dopo distorsione del ginocchio destro, con

presenza di una condropatia retro-patellare, nonché uno stato dopo stiramento

del legamento collaterale mediale e del legamento crociato anteriore. All’esame

clinico attuale, nessun versamento, nessun segno di artrosi rilevante e nessun

sospetto per un’instabilità significativa del ginocchio o per una lesione del

menisco.

Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,

lo specialista ritiene che l’assicurato non presenti alcuna limitazione

nell’attività lavorativa attualmente svolta, che è quella di tipo

amministrativo presso la sua ditta di parchettista.

In un’attività di tipo prettamente

amministrativo, egli presenta una CL totale.

Per quanto riguarda l’attività antecedentemente

svolta e cioè quella di parchettista, non vi sono sostanziali limitazioni,

tenendo in considerazione i reperti oggettivabili attualmente.

L’assicurato presenta dunque al massimo una IL globale

del 20% nell’attività svolta di parchettista e questo pensato su un’attività

lavorativa della durata di 8 ore e mezza al giorno, a decorrere dal momento

della perizia (26.01.2006).

La leggera diminuzione della CL quale

parchettista si giustifica nel senso che la posizione accovacciata o

inginocchiata come anche la flessione ripetuta delle ginocchia è lievemente

ridotta.

Il MC, dr. __________, (04.04.2005) ha

certificato le IL seguenti:

IL del 100% dal 25.02.2004

IL del 60% dal 21.06.2004.” (Doc. 35)

2.4. In sede

ricorsuale l’assicurato ha contestato tali conclusioni, producendo un

certificato medico del dr. __________ del 28 novembre 2006, del seguente

tenore:

"

Certifico di avere in cura il Signor RI 1 del __________

di __________ dal 22.04.2002.

Il Signor RI 1 ha presentato per la prima volta

nel 2002 una sindrome lombo-vertebrale prolungata su turbe statiche e

degenerative che è scomparsa completamente con delle cure conservative.

Considerandi

II 25.02.04 il Signor RI 1 ha presentato

nuovamente una sindrome lombo-vertebrale acuta che finora ha risposto solo

minimamente a diverse cure conservative prescritte.

Un consulto neurochirurgico presso il Dr. __________

ha rilevato una sindrome lombo-vertebrale nell'ambito di una discopatia con

lesione dell'anulo fibroso ai livelli L4/L5 e L5/S1 e ha consigliato della

ginnastica e rinforzo muscolare regolare e ha consigliato di procedere ad un

intervento specialistico solo in caso estremo.

Il Signor RI 1 lavora quale parchettista e

possiede una ditta propria.

Prima dei disturbi lavorava circa all'80% quale

parchettista e per il resto eseguiva dei lavori amministrativi. Il lavoro quale

parchettista è un lavoro pesante che necessita circa 85% al 90% la posizione

inginocchiata e con degli sforzi con le braccia e la schiena in questa

posizione.

Dopo l'inizio della sindrome lombo-vertebrale

cronica nel 2004 non ha più potuto fare il suo lavoro quale parchettista, prova

ogni tanto e riesce al massimo a lavorare da due a tre ore con delle pause in

tra mezzo (lavora 20 min. e poi deve riposarsi). Dopo una tale giornata ha

sempre dei forti dolori e deve subito sdraiarsi. Dice che qualsiasi sforzo con

la schiena gli provoca dei dolori, riesce a stare seduto tranquillamente due

ore e dopo deve alzarsi e camminare. L'intensità dei dolori è variabile secondo

la giornata e secondo gli sforzi.

All'esame clinico la mobilità della colonna

cervicale e lombare sono normali, la distanza dita suolo fino a 7 cm indolente e poi con dei dolori fino a 2 cm. Dolori alla palpazione delle articolazioni

ileo-sacrali e dei processi spinosi L3/S1. Inoltre dolori alla palpazione della

muscolatura para-vertebrale lombare e indurimento più pronunciato a sinistra.

BMI 29.

Esegue tutte le sere della ginnastica della

durata di 20 minuti ed ogni tanto aggiunge in seguito degli esercizi con degli

attrezzi.

I disturbi e le lamentele del Signor RI 1 sono

credibili tanto più che è proprietario di una ditta e avrebbe tutto l'interesse

di poter lavorare al 100% nel suo lavoro.

Finora il Signor RI 1 ha lavorato al 40% facendo

soprattutto dei lavori amministrativi tralasciando il lavoro quale

parchettista.

Un lavoro quale parchettista con questa

sintomatologia che è spiegabile con le alterazioni sopraccitate non è possibile

in modo totale in quanto la posizione inginocchiata e lo sforzo sono

controindicati con questa sintomatologia. Esigibile nella misura di 2 a 3 ore al giorno con diverse pause

intramezzo." (Doc. VI/bis)

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue

annotazioni dell’8 gennaio 2007 ha osservato:

"

Perizia reumatologica dr. __________ del

26.1

:

Diagnosi:

sindrome lombo-vertebrale su iniziali alterazioni

degenerative a livello del segmento L4/L5 e L5/S1

gonalgia a destra e condropatia della patella

stato dopo stiramento del legamento collaterale mediale

e del legamento crociato anteriore al ginocchio destro nell'anno 2003

conclusioni: abile al 100% in attività adatta,

abile all’80% quale parchettista

decisione UAI del 26.9.2006: nessun diritto a

rendita

attualmente in sede di ricorso viene presentato

un rapporto del dr. __________ del 28.11.2006.

Da questo rapporto non risulta una modifica

sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della

valutazione peritale. La descrizione dello status clinico è in pratica

sovrapponibile a quello riscontrato dal dr. __________ (dolori alla palpazione

e nella fase finale della flessione).

conclusione: assenza di modifica dello stato di

salute rispetto alla valutazione peritale che va quindi confermata." (Doc.

VIII/bis)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli lo

scritto del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a

modificare le sue conclusioni peritali (XII).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 31 agosto 2007:

"

(…)

Ho visualizzato la lettera scritta dal medico

curante, dr. __________, in data 28.11.2006. Per quanto riguarda le valutazioni

obiettive del collega, in particolar modo l’esame clinico, vedo come egli

segnali una buona e normale mobilità sia della colonna cervicale, che della

colonna lombare, con dei disturbi piuttosto soggettivi nella fase finale dei

movimenti. Non ho riscontrato che siano state eseguite nel decorso ulteriori

indagini di tipo radiologico, né delle radiografie convenzionali, né

un’ulteriore nuova RM.

Tenendo quindi in considerazione la descrizione

dei reperti clinici ed il fatto che non siano state eseguite nuove indagini di

tipo radiologico in questo periodo, ritengo che sostanziali modifiche rispetto

alla mia valutazione peritale del 26.01.2006 non siano subentrate. Non posso

che ribadire quanto da me determinato nella mia valutazione di allora.” (Doc.

XIII)

Con scritto del 17 settembre 2007 indirizzato al

patrocinatore il dr. __________ ha osservato:

"

Gli ultimi accertamenti radiologici sono stati

effettuati il 10 maggio 2004, seguiti poi da un consulto neurochirurgico presso

il dott. __________ il 26 luglio 2004 con la diagnosi di sindrome

lombo-vertebrale nell’ambito di una discopatia con lesione dell’anulo fibroso ai

livelli L4/L5 e L5/S1.

Il 24 settembre 2007 verrà eseguita una nuova

risonanza magnetica a livello lombare per avere un confronto con quella del 2004. A causa dell’assenza del signor RI 1

l’appuntamento non è potuto essere realizzato prima.” (Doc. G)

Con scritto del 26 settembre 2007 indirizzato al

patrocinatore dell’assicurato il dr. __________ ha rilevato quanto segue:

"

In allegato le mando la copia del referto di

risonanza magnetica effettuata il 24 settembre 2007.

Si rileva un peggioramento della situazione in

quanto vi è anche una patologia a livello L3-L4 non presente nella risonanza

magnetica del 2004.” (Doc.

XIX/2)

Nel referto del 24 settembre 2007 concernente

l’esame di RM della colonna lombare del 24 settembre 2007 il dr. __________ del

Servizio di radiologia dell’__________ ha posto le seguenti conclusioni:

"

Reperto di una protrusione discale mediana

paramediana verso destra a livello L3-L4, non menzionato nei riferimenti

anamnestici, quindi eventualmente di nuova insorgenza rispetto al precedente

del 2004 di cui non abbiamo le immagini.

Protrusione discale lieve a livello L4-L5 senza

evidenti conflitti.

Protrusione discale mediana paramediana destra

L5-S1 con possibile conflitto S1 a destra.” (Doc. XIX/1)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i certificati del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Il

TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que

c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.6

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, deve concludere che la perizia reumatologica

del dr. __________, sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle

prestazioni, difetta della necessaria forza probante e

non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si

proceda ad un complemento istruttorio.

Il dr. __________

ha infatti espressamente indicato di avere reso il suo parere peritale del 13

febbario 2006 basandosi, tra l’altro, sull’esame di RM della colonna lombare

eseguita presso l’__________ di __________ in data 10 maggio 2004 dal

dr. __________ (cfr. doc. 21-5, sottolineatura della redattrice).

Da tale esame emerge come l’assicurato presenta

una “moderata discopatia con protrusioni discali e fessure a livello

dell’anulus fibrosus spazi L4-5 e L5-S1, ma non evidenza di compromissione

radicolare” (doc. 2-9 inc. cassa malati).

Sulla

base dei suoi accertamenti e delle risultanze della RM citata, il perito ha ritenuto

che l’interessato presenti in particolare “dei disturbi a livello della

colonna lombare riferibili ad una sindrome lombo-vertebrale su una minima discopatia a livello L4/L5 e L5/S1 con

alla RM delle protrusioni discali ed una fessura a livello dell'anulus

fibroso”, evidenziando che le radiografie da lui eseguite

non mostrano patologie di sorta a livello dei segmenti vertebrali analizzati. Egli ha poi indicato che accanto a questa

problematica principale, il paziente presenta anche uno stato dopo distorsione

del ginocchio destro, con presenza di una condropatia retro-patellare, nonché

uno stato dopo stiramento del legamento collaterale mediale e del legamento

crociato anteriore, senza tuttavia alcun versamento, nè segni di artrosi e

senza alcun sospetto per un'instabilità significativa del ginocchio o per una lesione del menisco (doc. 21-6, sottolineatura della redattrice).

Il perito

ha quindi concluso che, tenendo in considerazione tali aspetti, che dal punto

di vista clinico e radiologico sono molto limitati, l’interessato è da ritenere

abile al lavoro all’80% nella sua attività di parchettista (con riferimento ad

un impiego a tempo pieno, per otto ore e mezza al giorno), ma pienamente abile

al lavoro in attività di tipo prettamente amministrativo, quale quella svolta

(al 40% viste le dimensioni dell’attività) nella sua ditta (doc. 21-6). Il dr. __________

ha inoltre aggiunto che, tramite un’adeguata terapia (in particolare una

fisioterapia appropriata con della ginnastica di rinforzo muscolare della

muscolatura lombosacrale), i disturbi del paziente potrebbero ulteriormente

migliorare, così come pure la limitazione della sua capacità lavorativa quale

parchettista (doc. 21-7).

L’assicurato ha contestato queste conclusioni,

producendo il certificato medico del dr. __________, il quale ha considerato

l’attività di parchettista, che comporta il mantenimento della posizione

inginocchiata per lungo tempo, non più esigibile al 100%, ma solo nella misura

di due-tre ore al giorno (doc. VI/bis).

Il dr. __________, chiamato dal TCA ad esprimersi

in merito al certificato medico del curante prodotto pendente causa, con

scritto del 23 agosto 2007, ha

rilevato che il dr. __________, nelle sue valutazioni obiettive, ha segnalato

una buona e normale mobilità sia della colonna cervicale, sia della colonna

lombare, indicando la presenza di disturbi piuttosto soggettivi nella fase

finale dei movimenti. Il dr. __________ ha poi evidenziato che, sulla base dei

reperti clinici e tenuto conto del fatto che non sono state eseguite nel

frattempo nuove indagini di tipo radiologico, né delle radiografie

convenzionali, né un’ulteriore nuova RM, a suo parere non sono intervenute

sostanziali modifiche rispetto alla sua valutazione peritale del 26 gennaio

2006, ribadendo quindi totalmente quanto già apprezzato in sede peritale (doc.

XIII, sottolineature della redatrice).

Tali conclusioni relative all’assenza di modifiche

delle condizioni di salute dell’interessato, in mancanza di nuove indagini

radiologiche, sono tuttavia state smentite a distanza di poco tempo. Dalla

documentazione agli atti, infatti, emerge che un nuovo esame di RM è stato

effettuato dal dr. __________ in data 24 settembre 2007 e che dallo stesso è

emerso un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, così

come attestato dal dr. __________ nel suo scritto del 26 settembre 2007 (doc.

XIX/2, sottolineatura della redattrice).

Dall’esame di RM della colonna lombare del 24

settembre 2007 risulta infatti la presenza di un “reperto di una

protrusione discale mediana paramediana verso destra a livello L3-L4, non

menzionato nei riferimenti anamnestici, quindi eventualmente di nuova

insorgenza rispetto al precedente del 2004 di cui non abbiamo le immagini. Protrusione

discale lieve a livello L4-L5 senza evidenti conflitti. Protrusione discale

mediana paramediana destra L5-S1 con possibile conflitto S1 a destra” (doc.

XIX/1, sottolineatura della redattrice).

Al riguardo,

l’amministrazione, nelle osservazioni del 15 ottobre 2007, ha indicato che il presunto peggioramento della situazione non ha motivo di essere preso in

considerazione, in quanto successivo alla decisione impugnata che delimita il

potere cognitivo del giudice, evidenziando che eventuali comprovati e duraturi

peggioramenti dello stato di salute dovranno venire presi in considerazione

nell’ambito di una nuova procedura assicurativa (doc. XXI).

A tal proposito, va

rilevato che per consolidata giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è

stata resa, salvo che si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del 26 settembre 2007 del dr. __________, attestante il

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, così come l’esame di

RM della colonna lombare del 24 settembre 2007, sono posteriori alla decisione

impugnata. Tuttavia, occorre porre l’accento sul fatto che il radiologo ha

evidenziato che la nuova protrusione discale

mediana paramediana verso destra a livello L3-L4, rilevata dalla RM del 2007, non

era menzionata nei riferimenti anamnestici ed è quindi di nuova insorgenza

rispetto alla precedente RM del 2004 (doc. XIX/1, sottolineature della

redattrice).

Questi

nuovi riscontri a livello radiologico emersi nel 2007, che dimostrano un

peggioramento delle patologie dell’interessato rispetto al 2004, senza tuttavia

accertare a partire da quale momento sono subentrati, possono quindi essere

presi in considerazione da parte di questo Tribunale, in quanto possono

permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al

provvedimento contestato.

Pertanto

il referto del dr. __________ del 26 settembre 2007, accompagnato dall’esame di

RM della colonna lombare del 24 settembre 2007, sono rilevanti ai fini del

presente giudizio, essendo suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 26

settembre 2006 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Alla luce

di tutto quanto esposto e in particolare del dimostrato peggioramento delle

patologie dell’interessato a livello lombare, questa Corte ritiene che la

fattispecie, per quanto riguarda il giudizio sulle patologie e sull'incapacità

al lavoro dell’assicurato, non è stata adeguatamente e compiutamente indagata.

Ciò

soprattutto in ragione del fatto che il perito, dr. __________, interpellato

dal TCA al fine di valutare se le sue conclusioni possano essere influenzate

dallo scritto del curante, ha confermato le sue conclusioni peritali,

evidenziando che a suo parere non siano intervenute sostanziali modifiche

rispetto alla valutazione peritale del 26 gennaio 2006 e questo sulla base dei

reperti clinici e tenuto conto del fatto che non siano state eseguite nel

frattempo nuove indagini di tipo radiologico (né delle radiografie convenzionali,

né un’ulteriore nuova RM) (doc. XIII). Tale conclusione, tuttavia, come visto,

è stata smentita dalla nuova RM del 24 settembre 2007, che ha per contro

evidenziato un peggioramento delle affezioni lombari rispetto al 2004, senza

ulteriori specificazioni, in particolare circa il momento di insorgenza delle

nuove affezioni lombari a livello L3-L4.

Essendo

tale questione tutt’altro che secondaria, ben potendo la nuova protrusione

discale paramediana verso destra a livello L3-L4 essere insorta ben prima della

decisione impugnata, ma essere stata evidenziata solo in occasione della RM del

24.

settembre 2007, si rende quindi necessario, al fine di giungere ad un chiaro

ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue

effettive ripercussioni invalidanti, procedere ad un'accurata valutazione

reumatologica. Spetterà quindi all’amministrazione, cui gli atti vengono

rinviati per un complemento istruttorio, approfondire le patologie di cui è

affetto l’assicurato, stabilire la tempistica dell’insorgenza della nuova

protrusione discale mediana paramediana ed esprimersi sull’influenza dei vari

disturbi lombari sull’abilità lavorativa del ricorrente.

La

considerazione dell’amministrazione circa il fatto che il peggioramento della

sintomatologia è successivo alla decisione impugnata, essendo stato “scoperto”

tramite il nuovo esame radiologico del settembre 2007, non è tale da sovvertire

la conclusione a cui è giunta questa Corte.

In

effetti, visto che il raffronto, per concludere circa l’insorgenza di una nuova

patologia lombare, è stato fatto tra la RM della colonna lombare del 24

settembre 2007 e la precedente, del 10 maggio 2004, non è possibile,

come fatto in maniera semplicistica dall’amministrazione, concludere che il

peggioramento sia successivo alla decisione impugnata, ben potendo essere

intervenuto antecedentemente.

In tale

contesto va segnalato che in una recente sentenza I 556/06 del 13 settembre

2007.

il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale questo

Tribunale aveva rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad

ulteriori accertamenti.

In questa

sentenza la nostra Massima Istanza ha criticato l’operato dell’amministrazione, che tramite il proprio

medico aveva ritenuto che non fosse possibile, nel corso di quella procedura,

procedere, alla luce di un rapporto medico successivo alla decisione impugnata,

all’esame del danno alla salute dell’interessato, e l'aveva invitato a ripresentare

una nuova domanda di prestazioni AI per adulti alla fine della cura di

disintossicazione in atto.

Al riguardo l'Alta Corte

ha rilevato:

"

(…)

In simili circostanze risulta difficile

comprendere i motivi per i quali l’UAI, tramite il proprio medico, sostenga che

un esame del danno alla salute e del suo carattere invalidante non possa essere

effettuato nell’ambito della presente procedura. Come precisato dal Tribunale

cantonale, il rapporto del Servizio psico-sociale del 9 settembre 2005 attesta

fatti rilevanti per il giudizio in quanto il soggiorno presso Villa Argentina è

iniziato nel febbraio 2005, immediatamente dopo la dimissione dalla CPC, mentre

la decisione impugnata è datata 21 luglio 2005. Dal ricovero in CPC dell’11

dicembre 2004 alla pronuncia della decisione impugnata sono quindi trascorsi

oltre sette mesi.

Al riguardo va ancora evidenziato che per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta sì di

principio la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata; ciò

non toglie tuttavia che i fatti verificatisi ulteriormente possano

eventualmente imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa (v. DTF 99 V 98 consid. 4 pag. 102).

Ne consegue che il rapporto del 9 settembre 2005,

oltre ad attestare fatti rilevanti per il giudizio, indica pure che l’astinenza

si è consolidata, confermandone la rilevanza ai fini dell’esame dello stato di

salute psichico dell’assicurato e delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

(…)” (sentenza citata, pag. 8)

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti, come

dimostrato dall’esame di RM lombare del 2007, che ha evidenziato un

peggioramento delle patologie dell’interessato rispetto al precedente esame di

RM lombare del 2004.

Si giustifica, pertanto, l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una

perizia medica volta a determinare quando è insorta la nuova

protrusione discale paramediana verso destra a livello L3-L4, la

relativa evoluzione e le conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’insorgente, tenuto conto anche della protrusione discale

lieve a livello L4-L5 senza evidenti conflitti e della protrusione discale

mediana paramediana destra L5-S1 con possibile conflitto S1 a destra, si

pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

2.8

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per

ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per

complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 26 settembre 2006 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’UAI

verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’500.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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