32.2006.193
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3 agosto 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2006.193
Data decisione, Autorità:
03.08.2007, TCA
Titolo:
Assicurata affetta da diverse patologie somatiche. Reformatio in peius durante la procedura di opposizione. Conferma della perizia multidisciplinare in merito alla residua capacità lavorativa in attività adeguate. Conferma della soppressione della rendita temporanea.
GRADO DI INVALIDITÀ
REFORMATIO IN PEIUS
art. 29 cpv. 2 COST
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.193
BS/ll
Lugano
3 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attiva quale operaia, nel mese di gennaio
2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti per problemi alla
schiena (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto
il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2002 ed una mezza rendita dal
1° ottobre 2003, sulla base delle seguenti motivazioni:
"
Esito degli
accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente di carattere medico-teorico, è giustificato riconoscere che lo
stato di salute dell'assicurata le ha impedito di svolgere una normale attività
lavorativa dal mese di ottobre del 2001.
A far capo dal mese di luglio del 2003, data della
perizia medica a cui è stata da noi sottoposta, vi è da considerare un
miglioramento dello stato di salute, il quale le avrebbe permesso di riprendere
l'attività abituale nella misura del 50% o in altre attività cosiddette leggere
nel rispetto delle seguenti limitazioni funzionali elencate:
non può eseguire eccessivi movimenti con il braccio
sinistro, lavorare oltre l'orizzontale, portare o sollevare ripetutamente pesi
superiori i 10 kg.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere
del nostro consulente in integrazione professionale, il quale con il rapporto
finale del 13.08.2004 considera quanto segue:
nella precedente attività di operaia di fabbrica
avrebbe potuto ricavare un salario annuo lordo di fr. 26'420.-
(stato 2002), mentre che in attività adeguata come descritto dal profilo medico
(attività leggera, non qualificata con un rendimento del 50%), potrebbe
ricavare un reddito annuo di fr. 12'060.- (stato 2002).
Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal
danno alla salute pari ad un tasso del 54%.
Decisione:
Possiamo pertanto accordare alla Signora RI 1, dapprima
un grado Al del 100% dal 01.10.2002, ossia dopo 1 anno di attesa ininterrotto
d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv 1 lett. b LAI), ed in seguito, un grado Al
del 54% con diritto ad una mezza rendita a partire dal 01.10.2003, ossia dopo 3
mesi del perdurare del miglioramento (art. 88 a OAI). (…)." (doc. AI 20-1)
1.2. A
seguito dell’opposizione 22 ottobre 2004 presentata dall’assicurata, rappresentata
dal RA 1 (doc. AI 24-1), l’Ufficio AI ha riesaminato la fattispecie, rilevando
di aver determinato in modo errato il reddito da invalido.
Di
conseguenza, con scritto 17 ottobre 2005 l’amministrazione ha informato
l’assicurata di una possibile reformatio in pejus, poiché, utilizzando i dati
statistici salariali corretti, essa non presenterebbe più un grado d’invalidità
pensionabile (dal raffronto del reddito da valida di fr 29'221 con quello da
invalida di fr. 20'473, ne risultava infatti un grado d’incapacità al guadagno
del 30%) e quindi non avrebbe avuto più il diritto ad una rendita. Nel medesimo
scritto, l’amministrazione ha assegnato un termine per la presentazione di
osservazioni, con possibilità di ritirare l’opposizione (doc. AI 33-2).
1.3. Con
lettera 28 ottobre 2005 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso all’Ufficio
AI un recente certificato dell’oncologo curante, manifestando in questo modo la
volontà di continuare la procedura (doc. AI 34.-1).
Ritenuta
la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, l’amministrazione ha
incaricato il Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM) di eseguire una perizia
multidisciplinare.
Mediante
rapporto 27 giugno 2006 i periti hanno concluso per un’abilità lavorativa del
70% (presenza durante il giorno, ma con rendimento ridotto) come operaia ed in
attività adeguate (doc. AI 38).
Trasmessi
gli atti alla consulente in integrazione professionale, con rapporto 8 settembre
2006 essa, ritenendo nel caso concreto esigibili al 70% tutte quelle attività
non qualificate semplici e ripetitive, ha fissato il reddito da valida, tenendo
conto delle indicazioni del datore di lavoro, in fr. 28'893. Basandosi sulla
recente giurisprudenza del TFA (applicazione dei dati statistici nazionali), la
consulente ha determinato in fr. 26'966 il reddito da invalida. Dal raffronto
tra i due redditi, n’è scaturita un’incapacità al guadagno del 10% (doc. AI
43).
Tenuto
conto delle risultanze mediche ed economiche, con decisione 18 settembre 2006,
respinta l’opposizione, l’Ufficio AI ha di conseguenza statuito la soppressione
della mezza rendita con effetto, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 OAI,
dal primo giorno del secondo mese susseguente la notifica della decisione. Esso
ha anche tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 44).
1.4. Con
tempestivo ricorso, in seguito completato, l’assicurata, sempre rappresentata
dal RA 1, ha contestato la decisione amministrativa, chiedendone l’annullamento
ed il riconoscimento di un’incapacità al guadando del 70%.
In
particolare essa contesta le conclusioni della perizia SAM, allegando al proposito
il rapporto 22 settembre 2006 dell’oncologo curante.
Il
patrocinatore ha fatto inoltre presente che “a seguito dell’intervento
chirurgico per malattia tumorale al seno con svuotamento ascellare, contrasta
il dolore, il gonfiore, e la formazione di liquidi che si ricreano, con
costante terapia di linfodrenaggio e medicamentosa. La signora RI 1 ha avuto un
recente ricovero ospedaliero, dal 27 settembre al 3, per infezione al braccio
leso”.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la correttezza della propria decisione,
ha invece chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che il nuovo certificato
medico non evidenzia una modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto
alla valutazione del SAM.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L'assicuratore
che nell'ambito della procedura di opposizione intende modificare la decisione
a sfavore dell'assicurato, deve annunciare a quest'ultimo la prevista
reformatio in peius e dargli la possibilità di ritirare l'opposizione (art. 12
cpv. 2 OPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, art. 52 marg. 23, DTF
122 V 166).
Come
accennato al consid. 1.2, durante la procedura di opposizione con lettera 17
ottobre 2005 l’amministrazione ha informato l’assicurata circa la possibilità che la decisione 13 ottobre 2004 poteva essere
modificata a suo sfavore (soppressione della mezza rendita), concedendole al
riguardo un adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare la propria
opposizione, in modo tale da evitare la prospettata reformatio in pejus (doc.
AI 33-1).
Non
avendo ritirato l’opposizione, l’Ufficio AI ha continuato con l’istruzione
della causa, ordinando una perizia SAM.
Infine,
con la decisione contestata, l’amministrazione ha soppresso l’erogazione della
mezza rendita, il cui diritto era stato fatto decorrere, mediante decisione 13
ottobre 2004, dal 1° ottobre 2003.
Avendo
di conseguenza la convenuta rispettato la succitata procedura, rispettivamente il diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di
natura formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della
decisione impugnata, cfr., al proposito, STFA del 20 aprile 2005 nella causa
Z., K 24/04; DTF 127 V 431, consid. 3d/aa, pag. 437-438; DTF 126 V 130, consid.
2b, pag. 132 e le sentenze ivi citate) dell’assicurata, il TCA può
entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello
ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il
SAM. Dal referto 27 giugno 2006 (doc. Al 38) risulta che i periti, dopo aver
esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) ed
oncologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti
specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome cervicovertebrale con/su:
· componente
cervicobrachiale a ds.,
· alterazioni
degenerative osteocondrotiche C6-C7.
Periartropatia omeroscapolare tendinotica bilat.,
soprattutto a sin.
Pregresso carcinoma duttale invasivo della mammella sin al quadrante
superoesterno con/su:
· stadio iniziale pT1 c NO MO G2,
· ricettori estrogenici e progestinici positivi,
Ki-67 22%,
· pregressa quadrantectomia sin. e svuotamento
ascellare omalat. il 16.10.2001,
· pregressa terapia attinica adjuvante (dose totale 60,6 Gy, gennaio-febbraio 2002),
· pregressa ormonoterapia adiuvante con Zoladex
mensilmente, febbraio 2002-giugno 2005,
· ormonoterapia adjuvante con Tamoxifen (20 mg al dì) dal febbraio 2002, prevista per cinque anni,
· linfedema a livello dell'arto sup. sin.,
· tumore escisso in tessuto sano.
Fibromialgia.
Sindrome depressiva ricorrente, attualmente in
remissione F 33.4.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Ipertensione arteriosa (sotto trattamento) sostituzione
ormonale in atto con/su:
· pregressa tiroidectomia per struma nodoso
(1980 ca.).
Osteopenia.
Anemia (con indici eritrocitari normali agli esami del
13.04.2006).
(…). "(doc. AI 38-10)
In
merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i periti del SAM hanno
ritenuto l’assicura abile al 70% nella sua attività di operaia ed in attività
leggere.
Sulle
conseguenze relative alle capacità lavorativa ed all’integrazione essi hanno
evidenziato:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’
LAVORATIVA
Nel campo lavorativo l'A. è limitata dai problemi alla
schiena ed all'arto sup. sin. ed in minor misura /dal problema psichiatrico.
Tenendo conto di tutte le patologie l'A. presenta una capacità
lavorativa del
70% come operaia (nell'attività da ultimo svolta) ed in attività leggere in cui non debba eseguire movimenti
ripetitivi delle
braccia contro resistenza, in cui non debba usare le braccia al disopra dei 90°, in cui possa alternare la posizione
di lavoro da seduta a quella in piedi. Questa capacità lavorativa è presente dal maggio 2006 (soggiorno
presso il SAM) e continua.
Non si può attestare un peggioramento rispetto alla
decisione UAI del periodo agosto - ottobre 2004.
Si sconsigliano attività medie e pesanti.
E' importante che l'A. continui le cure in atto. Ciò
nonostante non è da prevedere un miglioramento della capacità lavorativa dell'A.
(doc. AI 38-11)
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D’INTEGRAZIONE
In attività leggere, come descritte al nostro
precedente punto, l'A. presenta
una capacità
lavorativa del
70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal maggio 2006 (soggiorno presso il SAM) e continua.
Pure come casalinga l’A. presenta una capacità
lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto).
Non possiamo confermare un peggioramento rispetto
alla decisione UAI del periodo agosto - ottobre 2004.
" (doc. AI 38-12)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.;
STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa
S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso
che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6.
2.6.1. Dopo
attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è affetta,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la limitata
incapacità lavorativa (30%) quale operaia ed in attività leggere adeguate.
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta le valutazioni del del SAM, facendo
riferimento al certificato 22 settembre 2006 dell’oncologo curante, dr. __________,
avente il seguente tenore:
"
Ho preso atto di una
decisione negativa per rendita di invalidità per la mia paziente, conseguente
ad una valutazione del servizio accertamento medico di Bellinzona che valutava
la paziente abile al lavoro al 70%.
Considerando lo stato clinico della paziente e il
decorso da me osservato in questi anni, la valutazione dell'accertamento
medico, sulla quale si è basata la vostra decisione, non è adeguata.
La paziente ha sempre sofferto infatti di dolori
ingravescenti a livello dell'asse cervicobrachiale sinistro, di compromissione
avanzata dell'uso dell'arto sinistro, colpito da linfedema, come pure la parete
toracica.
Nonostante i massimi tentativi fisioterapici e
farmacologici, non è stato possibile in questi anni migliorare la situazione
dolorosa e invalidante dell'arto.
Non credo che questa situazione patologica possa
migliorare, e comunque, generando dolori praticamente continui, configura
secondo me un'inabilità lavorativa sicuramente superiore al 70%, quindi
diametralmente opposta a quella considerata dall'accertamento medico.
Queste situazioni dolorose non rappresentano sintomi di
una malattia tumorale attiva, ma sono esiti delle terapie chirurgiche e
radianti della terapia tumorale trattata nel 2001.
In caso di controversia, è importante chiedere con
tempestività una contro-perizia che dovrebbe essere affidata ad un esperto di
situazioni dolorose o reumatologiche, oppure ad un esperto di fisiatria." (doc.
D3)
Orbene,
come rettamente evidenziato nella nota 12 dicembre 2006 da parte del SMR, il
rapporto del dr. __________ non evidenzia una modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione del SAM. In particolare, gli aspetti reumatologici
sono stati esaurientemente e dettagliatamente valutati dal dr. __________ nel
suo rapporto 22 maggio 2006. Egli ha fra l’altro accertato la presenza una sintomatologia
diffusa di una sindrome a carattere fibromialgico, tenendo conto anche della
problematica di linfidema a livello del braccio sinistro. Lo specialista in
reumatologia, dopo la valutazione, ha concluso che la paziente è da ritenere abile
al 70% in attività senza movimenti ripetitivi delle braccia o utilizzazione
delle braccia sopra i 90°, con possibilità di alternare la posizione seduta a
quella in piedi (doc. AI 38-22). A livello oncologico, nel rapporto 22 maggio
2005 il dr. __________, non ha evidenziato una ripresa locale o sisistematica
della neoplasia, facendo presente che le limitazioni a livello dell’arto
superiore sinistro precludono la possibilità di un recupero di un’attività
lavorativa a tempo pieno, ritenendo comunque possibile un’attività a tempo
parziale tenendo conto delle limitazioni funzionali (doc. AI 38-25). Infine, il
dr. __________, con rapporto 22 maggio 2006, ha accertato un sindrome
depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD-10 F33.4) che causa
un’inabilità lavorativa al massimo nella misura del 10 al 15% (doc. AI 38-29). I
periti del SAM, preso atto dei rapporti resi dagli specialisti coinvolti, hanno
infine proceduto ad una valutazione globale dell’incapacità lavorativa priva di
contraddizioni.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6.2. Con
il ricorso l’assicurata ha fatto presente di essere stata degente in ospedale
dal 27 settembre al 3 ottobre 2006 per infezione al braccio leso, degenza avvenuta
successivamente alla decisione contestata resa il 18 settembre 2006.
Orbene,
va fatto presente che eventuali peggioramenti dello stato di salute risultanti
dal succitato ricovero, debitamente comprovati dalla necessaria documentazione
medica, subentrati successivamente alla decisione qui impugnata, possono essere
fatti valere dall’assicurata mediante introduzione di una nuova domanda.
Infatti, secondo costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130
V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.;
STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001
nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella
causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121
V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
2.6.3. In
conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia
del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.
1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al lavoro del
70% sia nella sua originaria attività lucrativa che in attività adeguate.
2.7. Accertata
dunque una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, con
rapporto 8 giugno 2006 la consulente in integrazione professionale ha proceduto
al consueto raffronto dei redditi:
"
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito da valido
Se avesse continuato a svolgere la sua attività
abituale avrebbe potuto percepire Fr. 29'893
Reddito da invalido
Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con
riduzione del 10% età, scarsa formazione, lungo periodo d'inattività, risulta
un reddito da invalido di Fr. 26'966
Calcolo CGR
29'893 - 26'966 x 100 = 9,7 %
29'893
L'A. ha una capacità di guadagno residua del 90% e un grado
di invalidità del 10%.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
L'età, la scolarizzazione e l'anamnesi professionale non consentono d'
promuovere alcun progetto formativo.
Non ritengo che ci siano altri provvedimenti
professionali da applicare.
Sotto espressa richiesta dell'A. si rimane a
disposizione per valutare la possibilità di un aiuto al collocamento.
Per questi motivi ritengo concluso il mio
mandato inerente questa pratica.
(doc. AI 43-2)
Questa
Corte non ha nulla da eccepire circa la validità del succitato calcolo del
grado d’invalidità, in particolare per quel che concerne la determinazione del
reddito da valida, che in precedenza l’Ufficio AI ha rettamente dovuto
correggere.
Al
riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito
da invalido è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Recentemente,
l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12
ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, pubblicata in SVR 2007 UVG nr. 17 e del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
Fatti
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella
TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Nel
caso di specie, come visto, la consulente in integrazione, nel rapporto finale 8
settembre 2006 (doc. AI 43), ha rilevato che nell’attuale impiego quale operaia,
nel 2004, lavorando a tempo pieno, l’assicurata avrebbe potuto percepire un salario
annuo di fr. 29’893.--. Invece, in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione
corretta della tabella TA1, la ricorrente, svolgendo nel 2004
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),
avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40
ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893. Riportando questo dato su 41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4’049 mensili oppure a
fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4’049 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5
consid. 3a). Il guadagno ipotetico da invalida sarebbe stato, nel 2004, pari a
fr. 48'588.--.
Il
TCA rileva che il reddito ipotetico da invalida di fr. 48'588.-- supera il reddito che la ricorrente avrebbe conseguito senza la
malattia continuando a svolgere l’attività precedente, ciò che giustifica,
secondo la giurisprudenza (cfr. AHI 1999, pag. 329 consid. 1; ZAK 1989, pag.
458s. consid. 3b; STFA del 26 gennaio 2006 nella causa M., I 379/05, consid.
Considerandi
2.5
; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e STFA
del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3), una riduzione del
reddito da invalido.
Il
reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno ammonta di
conseguenza a fr. 29’893.-- (per altri casi in cui il
TCA ha operato in questo modo vedi le STCA del 17 aprile 2007 nella causa C.
[32.2006.51], STCA del 28 febbraio 2007 nella causa R. [35.2006.61] e STCA del
15.
novembre 2006 nella causa G. [36.2005.144]).
Raffrontando
il reddito da valida (2004) di fr. 29’893.-- con il reddito
ipotetico da invalida in attività adeguate esigibili al 70%, tenuto conto di
una riduzione del 10%, di fr. 18'832,60, (29’893 x 70% = 20'925,10;
20'925,10 x 90%) risulta un grado d’invalidità non
pensionabile del 37% (29'893 – 18'832,60 x 100 : 29'893). Alla medesima conclusione
(grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza
anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno
dell’emissione della decisione contestata.
Tenuto
conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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