Lexipedia

Decisione

32.2006.193

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 agosto 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella

TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Nel

caso di specie, come visto, la consulente in integrazione, nel rapporto finale 8

settembre 2006 (doc. AI 43), ha rilevato che nell’attuale impiego quale operaia,

nel 2004, lavorando a tempo pieno, l’assicurata avrebbe potuto percepire un salario

annuo di fr. 29’893.--. Invece, in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione

corretta della tabella TA1, la ricorrente, svolgendo nel 2004

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40

ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893. Riportando questo dato su 41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4’049 mensili oppure a

fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4’049 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a). Il guadagno ipotetico da invalida sarebbe stato, nel 2004, pari a

fr. 48'588.--.

Il

TCA rileva che il reddito ipotetico da invalida di fr. 48'588.-- supera il reddito che la ricorrente avrebbe conseguito senza la

malattia continuando a svolgere l’attività precedente, ciò che giustifica,

secondo la giurisprudenza (cfr. AHI 1999, pag. 329 consid. 1; ZAK 1989, pag.

458s. consid. 3b; STFA del 26 gennaio 2006 nella causa M., I 379/05, consid.

Considerandi

2.5

; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e STFA

del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3), una riduzione del

reddito da invalido.

Il

reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno ammonta di

conseguenza a fr. 29’893.-- (per altri casi in cui il

TCA ha operato in questo modo vedi le STCA del 17 aprile 2007 nella causa C.

[32.2006.51], STCA del 28 febbraio 2007 nella causa R. [35.2006.61] e STCA del

15.

novembre 2006 nella causa G. [36.2005.144]).

Raffrontando

il reddito da valida (2004) di fr. 29’893.-- con il reddito

ipotetico da invalida in attività adeguate esigibili al 70%, tenuto conto di

una riduzione del 10%, di fr. 18'832,60, (29’893 x 70% = 20'925,10;

20'925,10 x 90%) risulta un grado d’invalidità non

pensionabile del 37% (29'893 – 18'832,60 x 100 : 29'893). Alla medesima conclusione

(grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza

anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno

dell’emissione della decisione contestata.

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster