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Decisione

32.2006.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, nonché dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso (cpv. 4).

2.4. Nella

concreta evenienza, la ricorrente fa valere di avere ricevuto la decisione

formale datata 20 settembre 2005 soltanto il 21 ottobre 2005, ragione per la

quale l’opposizione da lei inoltrata il 16 novembre 2005 sarebbe da ritenere

tempestiva (cfr. I).

Da parte

sua, l’amministrazione riconosce di avere intimato la decisione formale appena

citata per posta semplice.

L’UAI

ritiene comunque che l’insorgente avrebbe potuto dimostrare di aver effettivamente

ricevuto l’atto in questione soltanto il 21 ottobre 2005, citiamo: “…

producendo la busta contenente la decisione inoltrata dall’Ufficio AI recante

il timbro postale del 20 ottobre 2005.” (III, p. 2).

L’autorità

amministrativa sostiene inoltre che il __________ e __________, ai quali era

stata trasmessa copia della decisione formale, hanno confermato di averla ricevuta

già il 21 settembre 2005 (III, p. 1).

Secondo

la giurisprudenza, l’autorità sopporta le conseguenze dell’assenza di prove nel

senso che se la notifica di un atto trasmesso per posta semplice oppure

la sua data sono contestate e che esiste un dubbio al riguardo, ci si

deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario della comunicazione (DTF 124

V 402 consid. 2).

In una

recente sentenza del 16 gennaio 2006 nella causa W., B 119/04, consid. 3.1.2,

riguardante un assicurato che aveva rimproverato al Tribunale cantonale di non

avergli notificato la risposta di causa presentata dalla controparte, allegato

che era stato inviato per posta semplice, il TFA ha statuito in questi termini:

"

En l’espèce, la copie de la réponse de la défenderesse

a été envoyée sous pli simple au mandataire du demandeur et il n’existe pas

d’indice permettant d’inférer que la notification a eu lieu effectivement.

Cela étant, on doit considérer que l’assuré n’a pas

eu connaissance de la prise de position de la défenderesse, ce qui l’a privé de

la possibilità de répliquer.”

Per

quanto riguarda gli indizi in relazione alla prova della notifica di un atto,

in DLA 2000 p. 118, l’Alta Corte si è così espressa:

"

L’envoi sous pli simple ne permet en général pas

d’établir que la communication est parvenu eau destinatarie et la seule

présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré

de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par

son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinatarie (ATF 101 Ia 8 consid.

1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices

ou de l’ensemble des circostances, en particulier de la correspondance échangée

ou de l’absence de protestation de la part d’une persone qui reçoit des rappels

(cf. ATF 105 III 46 consid. 3).”

(il

corsivo è del redattore)

Ora, preso

atto che la decisione formale del 20 settembre 2005 è stata inviata per posta

semplice e che l’assicurata ne contesta la data di notifica, vista l’assenza di

indizi ai sensi della giurisprudenza federale appena citata, questo Tribunale,

in ossequio ai suddetti principi giurisprudenziali, ritiene che ci si debba

basare su quanto dichiarato da quest’ultima e, quindi, ammettere che l’atto in

Considerandi

questione le è stato notificato soltanto il 21 ottobre 2005.

Per

quanto concerne l’affermazione, contenuta nell’allegato di risposta, secondo

cui la ricorrente potrebbe facilmente dimostrare quanto da lei preteso

producendo la busta contenente la decisione, il TCA fa presente che l’onere

della prova, in questo caso, incombe all’UAI e non all’assicurata e, d’altra

parte, preso atto che la busta è stata nel frattempo distrutta (cfr. V), che

non si può, citiamo: “… imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte

le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione

di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine.” (E. Catenazzi, Le

insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT,

N. 3 Anno VII, p. 66 e giurisprudenza ivi citata).

Non

soccorre l’amministrazione neppure il fatto che il __________ e __________

avrebbero confermato di avere ricevuto la decisione formale già il 21 settembre

2005, poiché tale circostanza, rimasta invero indimostrata, ancora non significherebbe

che anche a RI 1 l’invio è stato recapitato alla medesima data.

Poiché la

notifica è avvenuta in data 21 ottobre 2005, in applicazione dell’art. 38 cpv.

1.

LPGA, il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a

decorrere il 22 ottobre 2005 ed è giunto a scadenza il 21 novembre 2005 (il 20

novembre 2005 era una domenica, ragione per cui, in base all’art. 38 cpv. 3

LPGA, il termine è scaduto il lunedì successivo).

Inoltrata

il 16 novembre 2005 (cfr. doc. 37-14), l’opposizione va pertanto considerata

tempestiva.

È quindi

a torto che l’UAI non ha esaminato nel merito l’opposizione interposta da RI 1.

2.5

A questo

punto, si pone la questione di sapere se il TCA può statuire direttamente nel

merito della lite oppure se la causa debba piuttosto essere rinviata

all’amministrazione affinché esamini gli argomenti sollevati da RI 1 in sede di

opposizione e renda quindi una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA.

In questo

contesto, occorre tenere presente che l’Alta Corte federale ha più volte

sottolineato l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire alla

procedura di opposizione.

Ad

esempio, in una sentenza del 15 settembre 2005 nella causa A., C 119/05,

consid. 3.3, il TFA si è così espresso:

"

Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren

vorgelagerte Rechtsmittel der Einsprache erhält die verfügende Stelle die

Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die

bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das

Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des

Verfügungsverfahrens dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls

weitere Abklärungen vorzunehmen und aufgrund des vervollständigten Sachverhalts

die eigenen Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und 1c, SVR

2005.

AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, je mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).

Dabei ist es nach Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls

erforderlich und im Übrigen auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als

die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu

lassen (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, mit Hinweisen auf Judikatur und

Literatur). Im Einspracheentscheid hat gemäss dem auch dort geltenden Anspruch

auf rechtliches Gehör eine Auseinandersetzung mit den Vorbringen des

Einsprechers oder der Einsprecherin zu erfolgen. Die Begründung darf sich nicht

in einer wörtlichen Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten

erschöpfen. Das zum Verwaltungsverfahren zählende Rechtsmittel der Einsprache soll

letztlich der Entlastung der Gerichte dienen (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw.

1.3

, mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).“

Proprio

in considerazione di quanto precede e allo scopo di evitare di privare la

ricorrente di un grado d’impugnazione, la causa va retrocessa

all’amministrazione affinché, esaminati nel merito gli argomenti fatti valere dall’assicurata

in sede di opposizione, proceda al più presto all’emanazione della decisione di

sua competenza.

A titolo abbondanziale, il

TCA constata che, a prima vista, la documentazione medica agli atti appare

sufficientemente completa e chiara (cfr., in particolare, la perizia 22.8.2005

del reumatologo dott. __________ e quella, datata 5 settembre 2005, dello

psichiatra dott. __________).

Inoltre, per quanto

riguarda il rapporto tra perizie amministrative (in particolare, quelle

allestite da un Servizio di accertamento medico dell’AI) e certificazioni del

medico curante, vedi DTF 123 V 175 e DTF 125 V 351.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’UAI affinché proceda ai sensi del consid. 2.5.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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