32.2006.2
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9 ottobre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2006.2
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, TCA
Titolo:
Opposizione a decisione formale dichiarata tardiva. Decisione formale spedita per posta semplice, di modo che - in assenza di indizi contrari- determinante é quanto dichiarato dall'assicurato in merito a data notifica. Opposizione tempestiva. Rinvio della causa all'amministrazione per esame merito.
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OPPOSIZIONE
TRASMISSIONE ATTI
art. 38 cpv. 1 + 3 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.2
mm/DC/td
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
febbraio 2005, RI 1 ha chiesto il riconoscimento di prestazioni AI per adulti
(doc. 1/1).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di
una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico di __________
(SAM), l’UAI, con decisione formale del 20 settembre 2005, ha negato il diritto
a una rendita di invalidità (doc. 27).
1.3. Il 15
novembre 2005, l’assicurata ha interposto opposizione contro la decisione formale
appena citata (doc. 29).
1.4. Con la
decisione su opposizione del 12 dicembre 2005, l’amministrazione ha dichiarato
l’opposizione irricevibile siccome tardiva (doc. 33).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 4 gennaio 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e la condanna dell’UAI a entrare nel merito della sua
opposizione del 15 novembre 2005, argomentando:
"
In data 21 ottobre 2005 alla ricorrente è stata
notificata la decisione emessa dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino su richiesta di rendita di invalidità presentata dalla signora RI
1 in data 4 febbraio 2005 (Doc. B).
(…)
Detta decisione è datata 20 settembre 2005 ma è
pervenuta alla ricorrente in data 21 ottobre 2005, ragione per la quale la data
di emissione è presumibilmente quella del 20 ottobre 2005, come dalla
reclamante indicato nella sua opposizione 15 novembre 2005 inviata all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, per raccomandata, in data 16
novembre 2005 (Doc. C).
(…)
In ogni caso, poiché alla ricorrente la suddetta
decisione emessa dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino
è pervenuta solo in data 21 ottobre 2005, il ricorso 15 novembre 2005 inoltrato
dalla signora RI 1 per raccomandata in data 16 novembre 2005, e quindi entro i
30 giorni prescritti, deve essere considerato nei termini e quindi
perfettamente ricevibile."
(I)
1.6. L’autorità
amministrativa, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa sulla scorta delle considerazioni seguenti:
"
Quale premessa si segnala che la decisione
dell'Ufficio AI del 20 settembre 2005 non è stata inoltrata tramite
raccomandata all'assicurata, bensì tramite posta prioritaria (A). In copia, la
medesima decisione è stata trasmessa al Servizio Regresso di __________ e alla
spettabile __________ di __________, che hanno confermato allo scrivente
Ufficio di avere ricevuto predetta decisione il giorno successivo, quindi il
21.09.2005 (e non il mese successivo).
L'onere della prova circa l'atto e il momento
della notifica incombe di principio all'autorità che intende trarne conseguenze
giuridiche. Per quanto attiene in particolare alla notifica di una decisione di
una comunicazione dell'amministrazione, essa deve essere determinata almeno con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali. L'autorità sopporta le conseguenze dell'assenza di prova
(o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la
notifica o la relativa data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi
a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'insieme delle circostanze.
Nella fattispecie, l'amministrazione ha inoltrato
la decisione 20 settembre 2005 all'attenzione di parte ricorrente alla data di
emissione della decisione. Quest'ultima ha dimostrato di avere ricevuto la
decisione citata, ritenuto che ha presentato opposizione avverso la medesima
con raccomandata del 16.11.2005. Tuttavia ha affermato di avere ricevuto la
decisione 20 settembre 2005 unicamente un mese dopo, ovvero il 21 ottobre 2005.
Tale affermazione è contestata dallo scrivente Ufficio, che considera
l'opposizione irricevibile in quanto tardiva osservando che, in merito, parte
ricorrente avrebbe potuto facilmente dimostrare quanto asserito producendo la
busta contenente la decisione inoltrata dall'Ufficio AI recante il timbro
postale del 20 ottobre 2005. Detto documento non è però stato esibito a
comprova di quanto affermato.
Ne consegue che lo scrivente Ufficio non
considera che parte ricorrente abbia reso verosimile di avere ricevuto la
decisione datata 20 settembre 2005 un mese dopo il suo inoltro."
(III)
1.7. In replica,
l’assicurata si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni,
osservando in particolare quanto segue:
"
Il problema che si pone è che la ricorrente ha
ricevuto la predetta decisione solo in data 21 ottobre 2005 e conseguentemente
ha sollevato opposizione nel termine utile di 30 giorni e precisamente in data
15 novembre 2005.
D'altra parte l'onere della prova circa la data
dell'avvenuta notifica incombe all'Autorità che intende trarne le conseguenze
giuridiche come ammesso dall'Amministrazione resistente e non si vede come a
ciò possa essere supplito diversamente con un grado di verosimiglianza
preponderante se nel caso attuale basta un semplice disguido postale per
vanificare tale assunto.
Per quanto concerne la presentazione di ulteriori
mezzi di prova si osserva quanto segue.
La busta contenente la decisione, proprio perché
non trattavasi di un invio per lettera raccomandata non è stata conservata, ma
comunque anche qualora fosse possibile produrla nulla di concludente potrebbe
derivarne, in quanto sulla busta delle lettere inviate per posta semplice
ancorché per posta veloce A, vi è il timbro postale recante al data di partenza
ma non trattandosi di lettera iscritta sicuramente non quello della consegna.
Per tutto quanto sopra si chiede che codesto
Tribunale voglia confermare quanto richiesto nel ricorso 4 gennaio 2006."
(V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Questa Corte
deve, in primo luogo, esaminare se l’UAI ha correttamente dichiarato
irricevibile l’opposizione interposta dall’assicurata il 15 novembre 2005
oppure no.
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, nonché dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso (cpv. 4).
2.4. Nella
concreta evenienza, la ricorrente fa valere di avere ricevuto la decisione
formale datata 20 settembre 2005 soltanto il 21 ottobre 2005, ragione per la
quale l’opposizione da lei inoltrata il 16 novembre 2005 sarebbe da ritenere
tempestiva (cfr. I).
Da parte
sua, l’amministrazione riconosce di avere intimato la decisione formale appena
citata per posta semplice.
L’UAI
ritiene comunque che l’insorgente avrebbe potuto dimostrare di aver effettivamente
ricevuto l’atto in questione soltanto il 21 ottobre 2005, citiamo: “…
producendo la busta contenente la decisione inoltrata dall’Ufficio AI recante
il timbro postale del 20 ottobre 2005.” (III, p. 2).
L’autorità
amministrativa sostiene inoltre che il __________ e __________, ai quali era
stata trasmessa copia della decisione formale, hanno confermato di averla ricevuta
già il 21 settembre 2005 (III, p. 1).
Secondo
la giurisprudenza, l’autorità sopporta le conseguenze dell’assenza di prove nel
senso che se la notifica di un atto trasmesso per posta semplice oppure
la sua data sono contestate e che esiste un dubbio al riguardo, ci si
deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario della comunicazione (DTF 124
V 402 consid. 2).
In una
recente sentenza del 16 gennaio 2006 nella causa W., B 119/04, consid. 3.1.2,
riguardante un assicurato che aveva rimproverato al Tribunale cantonale di non
avergli notificato la risposta di causa presentata dalla controparte, allegato
che era stato inviato per posta semplice, il TFA ha statuito in questi termini:
"
En l’espèce, la copie de la réponse de la défenderesse
a été envoyée sous pli simple au mandataire du demandeur et il n’existe pas
d’indice permettant d’inférer que la notification a eu lieu effectivement.
Cela étant, on doit considérer que l’assuré n’a pas
eu connaissance de la prise de position de la défenderesse, ce qui l’a privé de
la possibilità de répliquer.”
Per
quanto riguarda gli indizi in relazione alla prova della notifica di un atto,
in DLA 2000 p. 118, l’Alta Corte si è così espressa:
"
L’envoi sous pli simple ne permet en général pas
d’établir que la communication est parvenu eau destinatarie et la seule
présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré
de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par
son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinatarie (ATF 101 Ia 8 consid.
1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices
ou de l’ensemble des circostances, en particulier de la correspondance échangée
ou de l’absence de protestation de la part d’une persone qui reçoit des rappels
(cf. ATF 105 III 46 consid. 3).”
(il
corsivo è del redattore)
Ora, preso
atto che la decisione formale del 20 settembre 2005 è stata inviata per posta
semplice e che l’assicurata ne contesta la data di notifica, vista l’assenza di
indizi ai sensi della giurisprudenza federale appena citata, questo Tribunale,
in ossequio ai suddetti principi giurisprudenziali, ritiene che ci si debba
basare su quanto dichiarato da quest’ultima e, quindi, ammettere che l’atto in
Considerandi
questione le è stato notificato soltanto il 21 ottobre 2005.
Per
quanto concerne l’affermazione, contenuta nell’allegato di risposta, secondo
cui la ricorrente potrebbe facilmente dimostrare quanto da lei preteso
producendo la busta contenente la decisione, il TCA fa presente che l’onere
della prova, in questo caso, incombe all’UAI e non all’assicurata e, d’altra
parte, preso atto che la busta è stata nel frattempo distrutta (cfr. V), che
non si può, citiamo: “… imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte
le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione
di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine.” (E. Catenazzi, Le
insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT,
N. 3 Anno VII, p. 66 e giurisprudenza ivi citata).
Non
soccorre l’amministrazione neppure il fatto che il __________ e __________
avrebbero confermato di avere ricevuto la decisione formale già il 21 settembre
2005, poiché tale circostanza, rimasta invero indimostrata, ancora non significherebbe
che anche a RI 1 l’invio è stato recapitato alla medesima data.
Poiché la
notifica è avvenuta in data 21 ottobre 2005, in applicazione dell’art. 38 cpv.
1.
LPGA, il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a
decorrere il 22 ottobre 2005 ed è giunto a scadenza il 21 novembre 2005 (il 20
novembre 2005 era una domenica, ragione per cui, in base all’art. 38 cpv. 3
LPGA, il termine è scaduto il lunedì successivo).
Inoltrata
il 16 novembre 2005 (cfr. doc. 37-14), l’opposizione va pertanto considerata
tempestiva.
È quindi
a torto che l’UAI non ha esaminato nel merito l’opposizione interposta da RI 1.
2.5
A questo
punto, si pone la questione di sapere se il TCA può statuire direttamente nel
merito della lite oppure se la causa debba piuttosto essere rinviata
all’amministrazione affinché esamini gli argomenti sollevati da RI 1 in sede di
opposizione e renda quindi una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA.
In questo
contesto, occorre tenere presente che l’Alta Corte federale ha più volte
sottolineato l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire alla
procedura di opposizione.
Ad
esempio, in una sentenza del 15 settembre 2005 nella causa A., C 119/05,
consid. 3.3, il TFA si è così espresso:
"
Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren
vorgelagerte Rechtsmittel der Einsprache erhält die verfügende Stelle die
Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die
bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das
Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des
Verfügungsverfahrens dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls
weitere Abklärungen vorzunehmen und aufgrund des vervollständigten Sachverhalts
die eigenen Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und 1c, SVR
2005.
AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, je mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).
Dabei ist es nach Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls
erforderlich und im Übrigen auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als
die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu
lassen (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, mit Hinweisen auf Judikatur und
Literatur). Im Einspracheentscheid hat gemäss dem auch dort geltenden Anspruch
auf rechtliches Gehör eine Auseinandersetzung mit den Vorbringen des
Einsprechers oder der Einsprecherin zu erfolgen. Die Begründung darf sich nicht
in einer wörtlichen Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten
erschöpfen. Das zum Verwaltungsverfahren zählende Rechtsmittel der Einsprache soll
letztlich der Entlastung der Gerichte dienen (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw.
1.3
, mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).“
Proprio
in considerazione di quanto precede e allo scopo di evitare di privare la
ricorrente di un grado d’impugnazione, la causa va retrocessa
all’amministrazione affinché, esaminati nel merito gli argomenti fatti valere dall’assicurata
in sede di opposizione, proceda al più presto all’emanazione della decisione di
sua competenza.
A titolo abbondanziale, il
TCA constata che, a prima vista, la documentazione medica agli atti appare
sufficientemente completa e chiara (cfr., in particolare, la perizia 22.8.2005
del reumatologo dott. __________ e quella, datata 5 settembre 2005, dello
psichiatra dott. __________).
Inoltre, per quanto
riguarda il rapporto tra perizie amministrative (in particolare, quelle
allestite da un Servizio di accertamento medico dell’AI) e certificazioni del
medico curante, vedi DTF 123 V 175 e DTF 125 V 351.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’UAI affinché proceda ai sensi del consid. 2.5.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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