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32.2006.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi possano regredire nel tempo, ritengo che la particolare professione

esponga il paziente ad un teorico (e costante) rischio di recidiva. Non mi

stupirebbe infatti che determinati mismatch vestibolo-oculari (e visivi)

possano rappresentare dei triggers sebbene il signor RI 1 sia abituato ad

essere esposto al vuoto.

In

questo senso la sua attività sui tetti andrebbe limitata in modo stabile ma

questo indurrebbe il paziente (come è il caso del resto attualmente) una

riduzione degli impegni lavorativi.

A

seconda quindi del grado di recupero durante i prossimi mesi il caso potrebbe essere

presentato all'AI.

(…)."

(Doc. 1/17-18 incarto cassa malati)

Nel

suo rapporto medico 6 giugno 2003 il dr. __________, posta la diagnosi di

“sindrome vertiginosa rotatoria. Esiti da probabili microinfarti cerebrali” ha

attestato un’inabilità lavorativa dell’assicu-rato all’80% dal 24 febbraio e al

75% dal 1° giugno 2003 (doc. 1/11 incarto cassa malati).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, medico fiduciario della assicurazione __________,

nel suo rapporto 20 agosto 2003 (doc. 1/7-9 incarto cassa malati), posta la

diagnosi di “sindrome vertiginosa con episodi parossistici di vertigine rotatoria

probabilmente nell’ambito di una vertigine posizionale benigna”, riguardo alla

capacità lavorativa dell’assicurato si è così espresso: “(…) in presenza di

persistenti disturbi vertiginosi dall’inizio di quest’anno il Signor RI 1

accusa una chiara difficoltà nell’esercizio della sua professione di

carpentiere, a causa dell’impossibilità di salire sui tetti. Nelle attuali

condizioni di salute, non sono esigibili lavori in alto (sui tetti ma anche sui

ponteggi o comunque in situazioni con pericolo di caduta dall’alto). A parte i

brevi episodi recidivanti di vertigine, il paziente si trova in buone

condizioni di salute: in particolare negli intervalli liberi non accusa nessun

disturbo dell’equilibrio. Per questo motivo non presenta nessuna

controindicazione per l’esercizio di tutte le attività lavorative al suolo, con

rendimento normale. Sarà compito dei Servizi amministrativi dell’Assicurazione

stabilire il grado di incapacità lavorativa, d’intesa con l’interessato, sulla

base delle limitazioni sopra esposte. Si dovrà pure valutare il coinvolgimento

dell’Assicurazione Invalidità, nell’eventualità di una riqualificazione

professionale (…)” (doc. 1/8-9 incarto cassa malati).

Il

dr. __________, nel suo allegato al rapporto medico 3 dicembre 2003 (doc. AI

9/3), ha certificato che, visti i rischi di cadute a causa delle vertigini

parossistiche, all’assicurato non può più essere proposta l’attività di

carpentiere e che nella stessa la diminuzione del rendimento è del 90%. Lo

stesso medico ha attestato che il ricorrente è in grado di svolgere altre

attività nella misura del 100% specificando che si potrebbe trattare di “(…)

attività simili alla sua professione ma a terra! Evitare scale, tetti, zone

sopraelevate (…)”.

Il

dr. __________, medico SMR, sulla base delle risultanze mediche sopra esposte,

nel suo rapporto medico 30 marzo 2004 (doc. AI 13/1-2), posta la diagnosi di

“vertigini ricorrenti benigne” e considerato quale limite funzionale

l’impossibilità di svolgere lavori sui tetti, impalcature, ponteggi e dove c’è

il pericolo di cadere, ha espresso le seguenti raccomandazioni: “(…) dal punto

di vista medico le indagini eseguite sono sufficienti (agli atti valutazioni di

2 neurologi e specialista ORL). Non necessita più di ulteriori indagini.

Trattasi di vertigini benigne, che insorgono per pochi minuti e con frequenza

ridotta, compromettono comunque l’attività di carpentiere e copritetti. Per

attività al suolo non ci sono limitazioni (…)”.

Nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni

ritenuto che la nuova documentazione medica presentata dall’assicurato non

permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di salute

e della relativa capacità lavorativa.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso nuovi certificati medici della __________

nei quali il dr. __________ ha attestato che l’assicurato è caduto nel mese di

novembre 2004 riportando una “contusione cuffia e AC spalla destra” e che,

posta la diagnosi di “rottura sopraspinato spalla dx”, nel mese di settembre

2005, egli è stato sottoposto ad una operazione di “artroscopia,

acromio-plastica, riparazione cuffia con refissazione transossa” (doc. B71 e

B/2). Lo stesso medico ha certificato i seguenti periodi di inabilità

lavorativa: 100% dal 19.11.04 al 23.01.05, 50% dal 24.01.05 fino

all’intervento, 100% dal 04.09.05 al 31.01.06 e 50% dal 01.02.06 al 13.03.06

poi secondo evoluzione (doc. A/2, A/3, A/4 e B/3).

Al

riguardo, nelle sue annotazioni 7 marzo 2003, il dr. __________, medico SMR, ha

rilevato:

" In fase di ricorso viene presentata documentazione

medica (dr. __________):

l’assicurato

sarebbe caduto in novembre 2004 con contusione cuffia e AC spalla destra.

viene

certificata una IL dal 19.11.2004

In

marzo 2005 viene eseguita una RM della spalla che mostra una rottura sopraspinato

spalla destra

Il

5.9.2005 viene sottoposto a artroscopia, acromio-plastica, riparazione cuffia

con refissazione transossea

Periodi di IL certificati dal dr. __________

100%

dal 19.11.2004 al 23.1.2005

50%

dal 24.1.2005 fino intervento del 5.9.2005

100%

dal 5.9.2005 al 31.1.2006

50%

dal 1.2.2006

Valutazione: per

quanto concerne la problematica vertiginosa si conferma la valutazione

precedente. La patologia risulta accertata e valutata in modo dettagliato ed esauriente

da vari specialisti. Le ripercussioni funzionali si limitano ad attività a

particolare rischio di caduta. (Da notare che un'attività lavorativa "a terra"

non comporta maggiori rischi che di stare in inattività).

A

partire dal 19.11.2004 si è confrontati con una nuova patologia che secondo

l'ortopedico curante ha portato ad una inabilità lavorativa almeno parziale di

lunga durata (purtroppo in fase di opposizione il rapporto del dr. __________

non riportava una IL e la funzionalità della spalla non pareva compromessa in

modo importante ("mobilità fisiologica, forza conservata").

Conclusione: a

partire dal 19.1.2004 l'assicurato presenta una inabilità lavorativa almeno

parziale per le attività ritenute esigibili per la problematica vertiginosa. Purtroppo

l'ortopedico curante non si esprime in modo dettagliato circa i limiti

funzionali, limiti che di solito hanno ripercussioni su attività da svolgere sopra

l'altezza piano tavolo (salvo per il periodo di IL 100% postoperatoria dal

5.9.2005 fino al 31.1.2006) mentre attività medio-leggere senza lavori sopra

l'altezza tavolo risultano esigibili in forma completa. A distanza di 6 mesi

dall'intervento normalmente tutte le attività sono esigibili in misura

completa. (…)” (doc. VII/Bis)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01

ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella

causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr.

1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la Corte federale ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Considerandi

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine va ricordato che, se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7

Dopo

attento esame degli atti, questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio il

rapporto medico 30 marzo 2004 del SMR. Il dr. __________, viste le valutazioni espresse

dai neurologi, dr. __________ e dr. __________, e dallo specialista ORL, dr. __________,

ha concluso che ulteriori indagini non fossero più necessarie e che

l’assicurato non aveva alcuna limitazione per attività da svolgere al suolo

(doc. AI 13/1-2).

In

sede di opposizione il dr. __________, nelle sue annotazioni 20 dicembre 2005,

ha ribadito che “(…) dal punto di vista medico il mio rapporto è “sommario”,

come dice la legale, ma perché in precedenza sono già stati eseguiti esami

approfonditi specialistici (neurologici e ORL). La diagnosi era chiara e i

limiti anche, quindi non c’era alcuna necessità di vedere l’assicurato né di ordinare

ulteriori perizie (…)” (doc. AI 28/1).

Per

quel che concerne alla problematica legata alle vertigini, nessuno degli

specialisti consultati ha attestato un’inabilità lavorativa dell’assicurato in

qualsiasi attività per questi motivi.

Il

dr. __________ ha certificato che “(…) in una tale situazione, il paziente

sarebbe abile al lavoro in quasi tutte le categorie professionali, a parte nel

genere di professioni molto pericolose, come copritetto o simili (…)” (doc.

1/25 incarto cassa malati).

Il

dr. __________, osservato come “(…) attualmente le sensazioni vertiginose sono in

netto decrescendo (…)” e che “(…) più importante è potere definire il reale

grado d’incapacità lavorativa di questo paziente (…)”, ha concluso che “(…)

benché i disturbi possano regredire nel tempo, ritengo che la particolare professione

esponga il paziente ad un teorico (e costante) rischio di recidiva. Non mi

stupirebbe infatti che determinati missmatch vestibolo-oculari (e visivi)

possano rappresentare dei triggers sebbene il signor RI 1 sia abituato ad

essere esposto al vuoto (…)” (doc. 1/18 incarto cassa malati).

Il

dr. __________, medico fiduciario della Assicurazione __________, ritenuto che

“(…) a causa di questi disturbi dell’equilibrio, il Signor RI 1 ha rinunciato

correttamente a salire sui tetti, a causa del pericolo di caduta. Ha invece

potuto continuare ad effettuare i lavori al suolo (…)”, a concluso che

l’assicurato “(…) non presenta nessuna controindicazione per l’esercizio di

tutte le attività lavorative al suolo, con rendimento normale (…)” (doc.

1/8-9).

Anche

il dr. __________, nel suo allegato al rapporto medico 3 dicembre 2003, ha

attestato che l’assicurato può svolgere altre attività nella misura del 100%,

in particolare attività simili alla sua professione ma a terra (doc. AI 9/3).

Dal

canto suo il dr. __________ non si è espresso circa i problemi legati

all’equilibrio ma sui danni alla spalla destra dell’assicurato dopo la caduta

del mese di novembre 2004 e l’operazione del mese di settembre 2005, nonché sui

relativi gradi di incapacità al lavoro ad essi riconducibili.

In

simili circostanze, ritenute le conclusioni a cui sono giunti gli specialisti

(neurologi e ORL) contattati e lo stesso dr. __________, suo curante, a cui va

riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata

(consid. 2.6), questo TCA deve concludere che, per lo meno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195;

DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), a ragione il dr. __________,

medico SMR, ha concluso che l’assicurato è abile totalmente per attività al

suolo.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che l’assicurato ha continuato

a svolgere la sua attività di custode di cimitero (doc. A/5) e che egli non ha

prodotto alcuna documentazione che possa mettere in dubbio la valutazione del

SMR fondata su pareri di diversi specialisti. Al riguardo

occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Per

quanto riguarda poi la censura secondo la quale il dr. __________, medico SMR,

non avrebbe visitato l’assicurato, va osservato che, in ambito LAINF, il

TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno

valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli

atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10

settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi

su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte,

bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il

paziente.

Va

qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute

sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

2.8

Per

quanto riguarda ai problemi alla spalla destra, il dr. __________ ha attestato

che l’assicurato è caduto nel mese di novembre 2004 e che nel mese di settembre

2005.

è stato sottoposto ad una operazione di “artroscopia, acromio-plastica,

riparazione cuffia con refissazione transossa” (doc. B71 e B/2). Lo stesso

medico ha certificato i seguenti periodi di inabilità lavorativa: 100% dal

19.11.04

al 23.01.05, 50% dal 24.01.05 fino all’intervento, 100% dal 04.09.05

al 31.01.06 e 50% dal 01.02.06 al 13.03.06 poi secondo evoluzione (doc. A/2,

A/3, A/4 e B/3).

Ora,

vista la genericità dei certificati medici sopra menzionati e ritenuto che,

fatto salvo il rapporto della visita PS del 19.11.2004 (dove il dr __________

non si è espresso sulla capacità lavorativa), questa documentazione è stata

prodotta solo in sede di ricorso, questo TCA ritiene giustificata la richiesta

dell’Ufficio AI di poter procedere ad un riesame dell’inabilità lavorativa

dell’assicurato dal mese di novembre 2004.

2.9

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute la consulente

in integrazione professionale, nel rapporto finale 10 novembre 2004 (doc. AI

16/1-2), ha evidenziato che “(…) prima del danno alla salute l’A lavorava quale

lattoniere/copritetti indipendente, e quale custode nel cimitero. Quale custode

di cimitero l’A guadagnava 25’290.- nel 2002, quale lattoniere/copritetti per

il 2002 il reddito ammontava a 35'000.- (cf elementi della tassazione

2001/2002). Considerando inoltre una capacità di lavoro medico-teorica in

attività adeguata al 100% e applicando una riduzione del 10% (per primo

impiego, per difficoltà di adattamento), secondo le statistiche RSS,

risulterebbe un reddito ipotetico di circa 47'309 e una capacità di guadagno

del 78,47% (…)”.

La

medesima consulente ha poi confermato l’aggiornamento dei dati salariali al

2004.

(reddito da valido fr. 63'579.-- e reddito da invalido fr. 47'513.--) e il

relativo grado d’invalidità del 25% (doc. AI 27/1).

Dal

punto di vista medico l’assicurato può svolgere senza limitazioni attività al

suolo (doc. AI 13/1-2). La consulente in integrazione, nel rapporto 10 novembre

2004, ha rilevato che “(…) l’A potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro

supposto in equilibrio, in diverse attività poco qualificate e confacenti con

il danno alla salute, ad esempio quale autista, aiuto magazziniere, addetto

alla sicurezza, sorveglianza e controllo. Peraltro, l’attività che l’A svolge

attualmente (custode in un cimitero) può essere considerata adeguata (…)” (doc.

AI 16/2). Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio

dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht zum IVG, Zurigo

1997, pag. 221).

Quanto

al reddito da valido, aggiornato al 2004, esso ammonta incontestatamente

a fr. 63'579.--.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

La

consulente in integrazione professionale, secondo le statistiche RSS,

considerata una capacità al lavoro totale in attività adeguate e applicando una

riduzione del 10%, ha determinato un reddito da invalido di

fr. 47'513.-- (doc. AI 27/1 e 16/1-2).

Ora,

va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Tale

circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i

valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.

Alla

medesima valutazione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche

volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) al 2005, ritenuto che

anche successivamente al 2004 con ogni verosimiglianza l’assicurato non

raggiungerebbe un grado d’invalidità del 40%.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto.

La decisione impugnata va annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI

affinché, esaminate le conseguenze della caduta del mese di novembre 2004 e

dell’operazione a cui è stato sottoposto nel mese di settembre 2005, valuti se

lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato e si pronunci nuovamente sul diritto

a prestazioni dopo quell’evento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata limitatamente al rifiuto

di prestazioni dopo il mese di ottobre 2004 va annullata e gli atti retrocessi

all’Ufficio AI affinché si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni

dell’assicurato dopo quel momento.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 700.-- a titolo di

ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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