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Decisione

32.2006.206

Assicurato con precedene attività indipendente. Conferma della perizia reumatologica. Determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo ordinario. Nessun diritto alla rendita.

20 agosto 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali sopra descritti (doc. AI 27-9/10).

Avendo

il ricorrente segnalato problemi di respirazione, l’amministrazione ha chiesto

un parere al pneumologo curante. Nel rapporto 28 agosto 2005 il dr. __________,

diagnosticata un’asma bronchiale e rinocongiuntivite con componente allergica,

ha ritenuto l’attuale attività di falegname controindicata a seguito del peggioramento

dei disturbi a livello delle vie aree superiori ed inferiori per via

dell’esposizione a polvere di legno. In attività che non implichino sforzi

fisici moderati/severi o esposizione a sostanze irritanti inalate, quale la

polvere di legno, l’esigibilità è completa (doc. AI 41-4).

Con

il ricorso, l’assicurato ha prodotto diversi atti medici, già trasmessi

all’Ufficio AI durante la procedura di opposizione (doc. 61-2/11). Al riguardo,

nella nota 23 maggio 2006 il dr. __________ del SMR ha rettamente fatto

presente come tali atti non apportano elementi che non siano già stati

considerati durante l’istruttoria (doc. AI 62-1).

Va

innanzitutto rilevato che nella valutazione peritale 11 febbraio 2005 il dr. __________

ha tenuto conto dell’esame artroscopico del luglio 2002 eseguito dal dr. __________

e del rapporto 4 settembre 2002 steso dal reumatologo curante.

Per

quanto riguarda la documentazione non trasmessa al perito, va detto quanto segue.

La problematica urica al ginocchio destro e sinistro, nonché la nefrolitiasi su

nefropatia urica oggetto del rapporto 25 agosto 2003 del dr. __________ alla

Cassa malati __________ non è idonea a modificare la valutazione conclusiva del

dr. __________ in merito alla capacità lavorativa del ricorrente in attività

adeguate. Da una parte, nello stesso rapporto il dr. __________, attestata una

capacità lavorativa dell’assicurato al 50% nell’attività di falegname, aveva

pronosticato una remissione della sintomatologia entro 6-12 mesi (doc. A6);

dall’altra, lo stesso perito ha potuto evidenziare che “le manifestazioni

articolari della iperricemia sono invece scomparse con l’assunzione regolare

dell’uricostatito che ha permesso la normalizzazione del tasso sierico

dell’acido urico” (doc. AI 27-8). Quindi, egli ha considerato la

problematica alle articolazioni, facendo presente che attualmente si tratta di “principalmente

di patologie meccaniche che causano disturbi ed una certa limitazione

funzionale… essi sono l’espressione di alterazioni degenerative “ (doc. AI

27-8). Per quel che concerne le diverticolosi del colon sinistro, accertata

mediante colonscopia del 7 ottobre 2003 dal dr. __________ (doc. A 7), è stata

considerata dal perito tra le “diagnosi internistiche”, ma non limitante la

capacità lavorativa.

Successiva

rispetto alla perizia 11 febbraio 2005 è l’ecografia della spalla destra

eseguita il 9 settembre 2005 presso la __________ a seguito di un trauma di tensione

con possibile rottura tendine del capolungo, i cui risultati (esiti da trauma

parcellare all’inserzione prossimale del tendine del capolungo del bicipite;

conservata integrità anatomica, alterazioni degenerative dei tendini della

cuffia rotatoria, alterazioni degenerative dell’articolazione scapolo-omerale)

(doc. A3) non sono idonei a mutare il giudizio peritale. Infatti, il dr. __________

aveva già individuato, fra le limitazioni funzionali, difficoltà

nell’effettuare lavori con le braccia sopra l’orizzontale. Determinante è che,

come sostenuto dal SMR, queste limitazioni non incidono sulla capacità lavorativa

in attività adeguate fisicamente leggere e rispettose dei limiti fisici e

pneumologici indicati nella decisione formale 9 marzo 2006.

In

conclusione, visto quanto sopra, l’Ufficio AI ha tenuto conto di tutte le

patologie di cui l’assicurato soffre, basandosi sulla perizia reumatologica del

dr. __________ e sul rapporto del dr. __________, ai quali va conferito valore

probatorio pieno. Al riguardo va fatto presente che, in merito alla valenza

probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,

che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert

ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo

2001, pag. 266).

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle citate affidabili e concludenti

valutazioni specialistiche, tenuto conto dell’assenza di un peggioramento, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b) che il riccorrente, sebbene la sua attività di falegname non è da considerare

esigibile, presenta comunque una piena abilità al lavoro in attività adeguate rispettose

dei limiti funzionali suesposti.

2.6.

2.6.1. Accertata

dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, con

rapporto 6 marzo 2006 la consulente in integrazione professionale ha proceduto

al consueto raffronto dei redditi:

" Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Situazione

del 2003

Considerandi

un reddito ipotetico di fr. 24'000.-, una capacità di lavoro residua del 100% e

applicando una riduzione del 5% per attività leggere e per la scarsa adattabilità

dovuta ai limiti reumatologici e pneumologici, secondo le statistiche RSS

teoriche (4° rango e 2° quartile) risulta un reddito da invalido di fr.

49'579.- e una capacità di guadagno residua del 100%.

Proposte

formative (eventuali) o di chiusura del caso

In

questa situazione non risulta esserci una perdita di guadagno e quindi non è giustificato

il diritto a provvedimenti professionali.”

2.6.2

Per

la determinazione dell’incapacità al guadagno la consulente ha pertanto utilizzato

il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito

senza il danno alla salute quale falegname indipendente (reddito da valido) con

quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai

salari statistici (reddito da invalido). Essa non

ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4), essendo

stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito

dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute

tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale

non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.

Al

riguardo occorre rilevare che il TFA ha già avuto modo di affermare

l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente

con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I

543/03 e riferimenti).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata), come in quello presente. In

effetti dagli atti fiscali risulta un reddito annuo imponibile medio di fr. 24'000

imposto nelle tassazioni 1997/98 – 2001/2002 (la giurisprudenza ritiene

adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi,

cfr. AJP 1999 p. 484), ciò che, come detto, corrisponde al reddito da valido.

2.6.3

Quando

al reddito da invalido, la consulente ha fatto riferimento ai dati

salariali statistici.

Occorre

qui ricordare che conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278.

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut- barkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

In

tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente

richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli

possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale

cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività

svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e

della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag.

256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con

riferimenti di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto

esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in

un’attività dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella

causa S., I 761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento

professionale da custode indipendente di diversi immobili).

Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche

il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo

reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività

indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e

del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per

stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe

percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla

salute.

Ritornando

al caso in esame, in merito alle attività esigibili, nel già citato rapporto,

la consulente ha evidenziato:

" Attività esigibili – senza (ri)formazione specifica

Tenuto

conto delle conseguenze fisico-funzionali dovute al danno alla salute e del

percorso socio professionale (esperienza specifica nella professione di

falegname), la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del

lavoro libero porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate, leggere e da

svolgersi in ambiente asettici, legate al settore industriale, dei trasporti,

della logistica, della sorveglianza-manutenzione e della vendita (per esempio

all’interno di un negozio-magazzino di mobili o di materiali connessi al

settore delle rifiniture, dove l’A. potrebbe sfruttare le conoscenze

professionali acquisite.”

Questo

TCA concorda con la succitata valutazione nell’ammettere che l’assicurato,

vista la sua formazione di falegname, può sfruttare al meglio la sua residua

capacità lavorativa in quelle attività indicate sopra.

Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Recentemente,

l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella

TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Nel

caso di specie, la consulente, partendo da un reddito statistico di riferimento secondo la

tabella statistica regionale (TA 13) quale dipendente di fr. 52’188, operata una

deduzione del 10%, ha ottenuto un reddito d’invalido in funzione della capacità

lavorativa residua effettivamente realizzabile di fr. 49'579.

Il

TCA rileva che il reddito ipotetico da invalido di fr. 49'579.-- supera il reddito che il

ricorrente avrebbe conseguito senza il danno alla salute continuando a svolgere

l’attività precedente, ciò che giustifica, secondo la giurisprudenza (cfr. AHI

1999, pag. 329 consid. 1; ZAK 1989, pag. 458s. consid. 3b; STFA del 26 gennaio

2006.

nella causa M., I 379/05, consid. 2.5.4; STFA del 5 dicembre 2003 nella

causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e STFA del 2 dicembre 2002 nella causa R., I

53/02, consid. 3.3), una riduzione del reddito da invalido. Tale reddito (reddito

ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno) ammonta dunque a

fr. 24’000.-- (per altri casi in cui il TCA ha operato

in questo modo vedi le STCA del 17 aprile 2007 nella causa C. [32.2006.51],

STCA del 28 febbraio 2007 nella causa R. [35.2006.61] e STCA del 15 novembre

2006.

nella causa G. [36.2005.144]).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 24’000.-- con il reddito ipotetico

da invalido in attività adeguate esigibili al 100%, tenuto conto di una

riduzione del 10%, risulta un grado d’invalidità non

pensionabile del 10% (24’000 – 21’600 x 100 : 24’000).

Alla

medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe prendendo

in considerazione i valori statististici nazionali (tabella TA 1), maggiori di

quelli regionali (Tabella TA 13), e volendo aggiornare i redditi di riferimento

fino al 2006, anno dell’emissione della decisione contestata.

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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