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32.2006.207

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno evidenziato quanto segue:

" 8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze

sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie reumatologiche e in

misura minore da patologie psichiatriche.

Dal

punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione le diagnosi riassunte

al

capitolo

5 e la loro discussione descritta al capitolo 6, il nostro consulente ritiene

che vi sia una progressione dei reperti clinici e radiologici oggettivabili

rispetto alle indagini antecedentemente eseguite, in particolar modo le

valutazioni che nell’anno 2001 e 2002 hanno portato all’assegnazione di un’incapacità

lavorativa del 50% come ausiliaria di pulizie. Il nostro consulente ritiene

pertanto che in quest’attività professionale l’A raggiunga ancora una capacità

lavorativa nella misura del 40%. Le limitazioni riguardano la posizione seduta a

quella in piedi e alla deambulazione, che non debba alzare pesi superiori ai 5

Kg, non debba lavorare in posizioni statiche con la parte superiore del corpo

leggermente piegata in avanti, non debba eseguire dei movimenti non ergonomici

con la colonna vertebrale, non debba svolgere lavori con ripetute flessioni del

tronco, nonché con rotazione dello stesso.

Dal

punto di vista psichiatrico, il nostro consulente diagnostica una sindrome da disadattamento

con reazioni mista ansiosodepressiva che comporta un’inabilità lavorativa

attualmente nella misura del 10 – 20%. Si ricorda che a partire da giugno 2004

l’A. è in cura specialistica psichiatrica, fino ad oggi con evoluzione

piuttosto positiva ed un certo miglioramento.

Riassumendo,

per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il

grado di capacità lavorativa globale nell’attività da ultimo esercitata come

ausiliaria di pulizie nella misura del 40%.

Per

quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione delle capacità

lavorative, ricordiamo che con decisione del 13.02.2003 l’UAI del Ct. Ticino ha

erogato all’A. una mezza rendita AI con grado del 56% a decorrere dal 01.02.2001.

Da allora, l’A. ha continuato a lavorare come ausiliaria di pulizia al 50%

presso l’Ospedale __________ di __________. Verso la fine del 2003 un

peggioramento delle condizioni di salute portano all’attestazione di

un’incapacità lavorativa totale dal 19.02.2004 (vedasi atto 30.11.2004) Da

allora l’A. non è mai più stata in grado di riprendere l’attività lucrativa.

Una certa progressione dei reperti clinici e radiologici (come descritto nei

capitoli 6 e 8) è oggettivabile, per cui riteniamo che complessivamente la

capacità lavorativa sia progressivamente e lentamente diminuita (anamnesticamente

a partire da febbraio 2004, quando era ancora al 50%) fino ad arrivare alla

capacità lavorativa del 40%, sancita dall’attuale esame peritale. Non

escludiamo che vi siano stati dei momenti con incapacità lavorativa maggiore,

ma non riteniamo che si sia trattato di periodi prolungati.”

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L’A.

è ritenuta in grado di poter esercitare un’attività lavorativa più leggera ed

ergonomicamente più adatta, con una capacità lavorativa globale valutata nella

misura del 60%. Dovrebbe trattarsi di un’attività professionale in cui l’A.

possa alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, non

debba alzare pesi superiori ai 5 Kg, non debba lavorare in posizione statica

con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti, non debba

mantenere delle posizioni statiche con la colonna cervicale. Non riteniamo

indicato un provvedimento di riqualifica o riformazione professionale.

Nell’attività di casalinga, la capacità lavorativa globale è valutata nella

misura del 70 – 80%, tenendo in considerazione il fatto che può essere aiutata

dalla madre e che l’economia domestica è ridotta con in effetti una sola

persona a carico (il figlio). (...)"

Considerato

che dal punto di vista medico-teorico l’assicurata presenta una capacità

lavorativa del 60%, con rapporto 9 giugno 2006 il consulente ha proceduto alla

determinazione del grado d’invalidità:

" Paragone dei redditi

Nella

sua attività di ausiliaria di pulizia: capacità di guadagno 40%

In

attività maggiormente adeguate al danno alla salute: considerando un reddito ipotetico

di fr. 56'095.- (4'315 per 13 mensilità nel 2004 secondo il questionario per il

datore di lavoro), una capacità di lavoro residua del 60%,e praticando una

riduzione del 20% (in considerazione delle importanti limitazioni definite in

sede medica e delle diminuite flessibilità ed adattabilità dovute alla non più

giovane età) risulta una capacità di guadagno residua del 34.54% (il reddito da

invalido è di fr. 19'373.-). Il grado di invalidità è quindi del 65.46%.

L’A.

raggiunge quindi la migliore capacità di guadagno nella precedente attività di

ausiliaria di pulizia. Il grado di’invalidità risulta essere del 60% (il

peggioramento medico-teorico è oggettivato anche dal punto di vista e

economico). (...)"

Di

conseguenza, accertato un peggioramento della capacità di guadagno, con la

decisione contestata l’Ufficio AI ha aumentato, in via di revisione, la rendita

a tre quarti.

2.5. Con

il presente ricorso, l’assicurata, sulla base di nuova documentazione medica,

sostiene invece un peggioramento delle condizioni di salute tale da escludere

l’esigibilità in qualsiasi attività, anche in quelle adeguate.

In

particolare:

- rapporto 6 novembre

2006 del dr. __________, rematologo curante, il quale pone sostanzialmente le

medesime affezioni diagnosticate dal SAM, tranne che “ probabile debuttante gonartrosi

bilaterale” (doc. B).

- certificato 7 novembre

2006 dello psichiatra curante, dr. __________:

"

Il medico Sottoscritto

certifica che la Signora RI 1, 1954, è in sua cura dal 16.8.2004.

La stessa soffre di un disturbo depressivo

caratterizzato da gravi somatizzazioni fibromialgiche.

Dal mio ultimo certificato del 17.7.2006,

inavvertitamente non datato, non si sono verificati importanti evoluzioni

cliniche.

La mia paziente non po’ più esercitare, causa i

disturbi di cui è portatrice, alcuna attività professionale, nemmeno

parzialmente.

La compromissione del suo stato di salute è tale da

necessitare di un aiuto anche per le faccende domestiche."

-

certificato 8 novembre 2006 del dr. __________,

medico curante, avente il seguente tenore:

"

Con il presente

certifico che la paziente a margine è in cura presso il mio studio dal 1996 e

dal 19.02.2004 risulta completamente inabile nella sua professione di

ausiliaria delle pulizie presso l’Ospedale __________ di __________.

La signora RI 1 presenta da un lato una patologia a

carico dell’apparato locomotorio con sindrome somatoforme da dolore

persistente, fibromialgia con lombalgie e cervicalgie croniche con insufficienza

muscolare e lombare irradianti agli arti inferiori e superiori prevalentemente

a destra, discopatia a carico di tutti i segmenti della colonna lombare in

modo particolare L4/L5 con spondilartrosi, iperlordosi lombare, scogliosi,

gonartrosi bilaterale, artrosi delle dita. D’altro canto la paziente presenta

anche una problematica psicopatologica con uno stato ansioso-depressivo

trattato con Anafranil e Frusol per la quale viene seguita da dottor __________,

psichiatra di __________. Da segnalare pure un’incipiente broncopatia cronica

ostruttiva su tabagismo e un’adipositas con 90 chili per 153 cm (BMI 38).

Tenendo conto delle patologie sopra descritte a mio

avviso la paziente risulta completamente inabile nella professione finora

esercitata.”

2.6. Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

Considerandi

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Pertanto,

in conclusione, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori

privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

Va

poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V

294.

e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann in

"Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten" in

SZS 1999 pag. 105 ss..

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto

di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7

Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno

debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 60% in attività leggere

adeguate al suo stato di salute.

La

documentazione medica prodotta in sede di ricorso, non permette di evidenziare

un peggioramento rispetto alla perizia multidisciplinare del 24 agosto 2005 e

questo per i motivi che seguono.

Per

quel che concerne la problematica psichiatrica, nell’ambito dell’accertamento peritale

l’assicurata è stata visitata dal dr. __________. Nel rapporto 24 giugno 2005

lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato una sindrome da

disadattamento (ICD F43.22), con reazione mista ansioso depressiva, provocante

un’inabilità lavorativa dal 10 al 20%. Il perito ha dettagliatamente esposto la

valutazione psichiatrica, facendo presente che in casu si tratta di un

malessere soggettivo e di disturbi emozionali che interferiscono con il

funzionamento e le prestazioni sociali del lavoro e che il fattore stressante è

proprio la perdita di lavoro, motivo per cui ha auspicato che l’assicurata possa

riprenderlo almeno nella misura del 50% (doc. 37-21). Certo che già con

rapporto 17 dicembre 2004 lo psichiatra curante, dr. __________, aveva

attestato una piena incapacità lavorativa dal 19 febbraio 2004, chiedendo

tuttavia una valutazione multidisciplinare (doc. AI 29-3), ciò che è avvenuto.

Inoltre,

questo TCA concorda con quanto scritto dal SMR nella nota 11 dicembre 2006,

ossia che nel certificato 7 novembre 2006, prodotto con il ricorso, il dr. __________

ha confermato la piena incapacità lavorativa senza tuttavia aver rimarcato un oggettivo

peggioramento, in particolare avendo in sostanza confermato le diagnosi già

esposte in sede di perizia multidisciplinare.

Alla

dettagliata e motivata perizia del dr. __________ va quindi conferito valore

probatorio pieno.

Riguardo

la patologia somatica, nella già menzionata nota 11 dicembre 2006 il SMR ha

riscontrato quale nuova patologia, rispetto alla perizia SAM, una probabile

debuttante gonartrosi bilaterale, giudicandola compatibile con i limiti

funzionali esposti dal SAM. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è

stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo

(cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti). Pertanto, nella misura in cui l’iniziale

gonartrosi bilaterale, attestata la prima volta dal dr. __________ nel rapporto

6.

novembre 2006, quindi successivamente alla decisione impugnata del 25 ottobre

2006, dovesse peggiorare nel senso di compromettere in modo rilevante la

residua capacità lavorativa, l’assicurata potrà inoltrare una nuova domanda di

revisione facendo valere l’eventuale peggioramento mediante la pertinente documentazione.

Infine,

nemmeno il certificato 8 novembre 2006 del dr. __________ è idoneo a modificare

l’esito della vertenza, in quanto si tratta di una diversa valutazione della capacità

lavorativa attestata dai periti nel dettagliato e esauriente referto multidisciplinare.

Nella nota 11 dicembre 2006 il dr. __________ del SMR ha poi evidenziato, quale

nuova affezione, una incipiente broncopatia cronica dovuta a tabagismo, sostenendo

che tale affezione non riduce la capacità lavorativa. L’assicurata non ha del

resto prodotto alcun certificato di specialista che attesti un’eventuale

incapacità lavorativa dovuta alla broncopatia. Comunque già nella perizia SAM

il tabagismo cronico era stato annoverato tra le diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa (doc. AI 37-7). Del resto, va fatto presente che, in

applicazione del principio di riduzione del danno (cfr. vedi sotto), il SMR ha

ritenuto esigibile che “l’assicurata riduca o sospenda il persistente

tabagismo con conseguente miglioramento della patologia” (doc. III).

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Pertanto,

sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla

quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), ritenuto che non è

subentrato un peggioramento dello stato valetudinario sino all’emanazione della

querelata decisione, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è

da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al

lavoro del 60% in attività adeguate.

Accertata

dunque una capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate, con

rapporto 9 giugno 2006 il consulente in integrazione professionale ha proceduto

al consueto raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 60%

(doc. AI 42).

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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