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Decisione

32.2006.208

Assicurato con problematica cardiaca. Chieste delucidazioni al perito cardiaco. Conferma della decisione di diniego di prestazioni; assistenza giudiziaria accolta

5 ottobre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i valori nazionali (tabella TA1) e non più quelli regionali (tabella

TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Nel

caso di specie, il consulente ha fatto riferimento ai dati

salariali statistici riferiti alle grandi regioni (tabella TA13), oramai non più

utilizzabili e quindi la determinazione del reddito da invalido va corretta con

l’ausilio dei dati salariali nazionali (tabella TA 1).

Il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con

orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.

4’557.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’750 mensili

oppure a fr. 57’000 per l'intero anno (fr. 4’750 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Riguardo

alla riduzione del reddito da invalido per motivi personali e professionali, il

consulente l’ha quantificata in ragione del 16%. Il ricorrente, ritenuta l’età

ed la sua scarsa scolarizzazione, propende invece per una riduzione del 25%.

Tale questione può rimanere aperta, perché pur volendo applicare la riduzione

massima consentita dalla giurisprudenza, l’assicurato non presenterebbe un

grado d’invalidità pensionabile.

Infatti,

raffrontando il reddito da valido di fr. 61’313.-- con il

reddito ipotetico da invalido di fr. 42750 (75% di 57'000) risulta un grado d’invalidità del 30% (61’313 – 42750 x 100 : 61’313). Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza

anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno

dell’emissione della decisione contestata.

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

Considerandi

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.

2.6

Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

In

casu, il ricorrente si trova nel bisogno. Egli dispone, quale unica

entrata, di una prestazione complementare a favore della moglie (cfr. doc. A).

L’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non

pareva essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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