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Decisione

32.2006.209

Riconsiderazione di una decisione di rendita. La differente valutazione di un consulente in integrazione professionale non costituisce un errore manifesto.

13 settembre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia

della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

L'istituto

del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica

iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una

valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell

rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).

Gli errori in cui è incorsa

l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF

102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

Un

errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario

alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione

errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi

fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110

V 179; ZAK 1991 pag. 137).

Secondo

il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va

considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c).

Non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento

della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

Più

di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05,

consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione

formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una

mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione

di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente

riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto

esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando

un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua.

Va

qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con

le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello

stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio,

Droit et pratique de l’assurance invalidité, pag. 267).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza

hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119

V 184 consid. 3b).

Ritenuto

che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di

una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda

(DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle

prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare

in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; 110 V

296 consid. 3c).

2.4 Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha motivato la riconsiderazione della rendita, sostenendo

come manifestamente errata la valutazione operata il 16 giugno 2003 dall’allora

consulente __________ in merito alla non esigibilità dell’assicurata in attività

adeguate. In particolare, quest’ultimo aveva rilevato:

"

(…)

Nel caso all'esame, il danno alla salute, le

lamentele soggettive credibili, gli impedimenti relativi nella loro

interazione, associati all'età con le relative conseguenze sulla dinamica della

personalità, senza dimenticare le esigenze del ciclo produttivo e in particolare

la puntualità, la regolarità di presenza, la capacità produttiva a confronto

con il sano, costituiscono elementi che non consentono di configurare

un'attività adeguata, normalmente presente nel nostro mondo del lavoro da non

apparire occasione sporadica e fortunata, ancora ragionevolmente esigibile

dall'assicurata, siccome atta a migliorare sostanzialmente il guadagno

perso." (doc. AI 18-1-2)

Preso

atto che l’assicurata, pienamente inabile nella propria professione, non poteva

attuare in concreto la sua residua capacità lavorativa nemmeno in attività

adeguate, con la decisione 13 novembre 2003 l’amministrazione aveva di conseguenza

riconosciuto il diritto ad una rendita intera.

Nel

rapporto 3 luglio 2006 la consulente __________, con riferimento alla succitata

valutazione, ha invece sostenuto:

"

(…)

Nel caso concreto si ritiene che sia stata

effettuata una valutazione manifestamente errata. Va infatti rilevato che sulla

base delle informazioni mediche presenti a suo tempo non è oggettivamente possibile

concordare con una non reintegrabilità dell'assicurata nel ciclo produttivo. I

limiti funzionali presentati allora permettono di identificare della attività

professionali esigibili nella misura del 50% come indicato in sede medica:

attività leggere nell'ambito del secondario tramite ad esempio lavori di

produzione, assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del

funzionamento e della qualità, etichettatura in settori produttivi con

materiali leggeri (orologeria, mircromeccanica, industria farmaceutica o

alimentare, componenti elettroniche). L'A. potrebbe inoltre ricoprire il lavoro

di collaboratrice in alberghi/ristoranti, svolgendo lavori in lavanderia, di

servizio, di accoglienza dei clienti. Anche l'attività di venditrice non

qualificata può ritenersi adeguata a condizione che si tratti di un negozio con

merce non troppo pesante (es. abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir,

gioielleria, alimentari,…) e che consenta l'alternanza della postura.

Sulla base di queste considerazioni si può

quindi ritenere che il mercato del lavoro in questione si sufficientemente

ampio da considerare l'A. collocabile nel normale ciclo produttivo; condizione

presente anche all'epoca della precedente valutazione del CIP. (…)." (doc.

AI 37-1/2)

Di

conseguenza, essa ha ritenuto siccome esigibile un’attività adeguata al 50%,

apportando un riduzione del 15% per la particolare situazione professionale

dell’assicurata (10% per lavori leggeri e 5% per il lungo periodo di inattività

e l’età che possono causare difficoltà di adattamento ad una nuova attività

lavorativa).

2.5 Occorre qui ricordare che compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Va poi rilevato che

il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta

cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o

perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid.

3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

2.6 Dopo

attento esame della documentazione agli atti, non è dato di ritenere la decisione

13 novembre 2003 manifestamente erronea e questo per i motivi che seguono.

Se

la valutazione 16 giugno 2003 dell’allora consulente può essere ritenuta opinabile,

discutibile, ciò non vuol dire che la stessa è da considerare manifestamente

erronea ai sensi della succitata giurisprudenza.

Lo

stesso consulente aveva comunque descritto in generale le condizioni per ritenere

esigibile le attività di tipo industriale leggere, non qualificate e ripetitive

per poi sostenere, una volta tenuto conto delle peculiarità dell’assicurata, che

le stesse in casu non erano esigibili. In particolare egli evidenziava:

"

Le attività di tipo

industriale leggere, non qualificate, ripetitive, generalmente, ma non

esclusivamente, riservate a mano d'opera femminile, sono caratterizzate da

posizioni di lavoro non liberamente adattabili ai bisogni personali, ritmi di

lavoro e norme di rendimento che richiedono all'operaia/o abilità manuale

(rapidità, precisione e coordinamento), considerevole resistenza nervosa alla

monotonia della funzione ed ai tempi di esecuzione e quindi disposizione

personale, motivazione, preparazione ed allenamento, qualità non riscontrabili

normalmente in soggetto con gli impedimenti descritti)."

(doc. AI 18-2)

Inoltre, seppur non avendo escluso di principio la possibilità di

un’attività adeguata a tempo parziale (“Inoltre non si può dimenticare che

la gestione economica dell'azienda, in perfetta sintonia con la ricerca del

rendimento ottimale del suo ciclo produttivo, controindica l'attribuzione di

posti, soprattutto se costosi, a collaboratori con diminuita capacità di

rendimento o con maggior rischio di assenza. Questo atteggiamento non esclude

l'occupazione a tempo parziale, ne riduce solo la frequenza in modo

considerevole e limita le opportunità al metà tempo con rendimento normale,

mentre per quanto riguarda il lavoro a tempo pieno con rendimento parziale ci

si trova spesso in situazioni produttive insostenibili; produzione disturbata,

lavoro incompiuto… “), nel caso in esame il consulente __________ aveva

individuato delle difficoltà che rendevano problematico un simile reinserimento,

dovute al fatto che dall’assicurata “… si possono ancora temere frequenti e

prolungate assenze per le fasi di dolore intenso e le cure necessarie (…)"

(doc. AI 18-2). Tenuto conto del ciclo produttivo economico, egli aveva di

conseguenza ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurata non

trovava un riscontro pratico in qualsiasi attività lucrativa.

In definitiva, il consulente aveva proceduto ad una diversa, anche

se, come detto, discutibile valutazione rispetto a quella ora resa della

consulente __________. Egli si è comunque confrontato con la fattispecie in

esame e, visto quanto sopra, non si trattava di una valutazione inconciliabile

con le disposizioni legali, derivante da una visione errata o incompleta dello

stato di fatto.

In

assenza di un errore manifesto, la riconsiderazione della decisione 13 novembre

2003 non è giustificata. Non è pertanto necessario esaminare la correttezza del

grado d’incapacità al guadagno eseguito dall’Ufficio AI con la decisione contestata.

Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, l’assicurata ha

diritto alla rendita intera anche dopo il 1° dicembre 2006 (art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI).

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

RI 1 ha diritto ad una rendita intera anche dopo il 1° dicembre 2006.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso ufficio

verserà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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