32.2006.210
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 settembre 2007Italiano46 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.210
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, TCA
Titolo:
Revisione. Viste le risultanze mediche (inabile al 100% nella sua attività di ausiliaria di pulizie e abile al 75% in attività adeguate) a ragione l'Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita. Non provato un peggioramento dello stato di salute con effetto sul grado d'invalidità.
OBBLIGO DI COLLABORARE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.210
FS/td
Lugano
10 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco
Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel dicembre 1990 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1/1-6).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 13 novembre 1991 (doc. AI 17/1-2), confermata
da questo Tribunale e dal Tribunale federale delle assicurazioni (doc. AI
26/1-7 e 33/1-7), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza
rendita dal 1° novembre 1990.
Le
revisioni d’ufficio della rendita, avviate negli anni 1993, 1997 e 2000 (doc.
AI 35/1-2, 44/1-2 e 58/1-2), sono sfociate nelle rispettive comunicazioni con
le quali l’Ufficio AI ha confermato la rendita fino ad allora erogata (doc. AI
40/1-2, 51/1e 74/1).
1.2. Nel
maggio 2004 l’Ufficio AI ha avviato un’altra procedura di revisione della rendita
(doc. AI 78/1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del
dr. __________, con decisione 7 novembre 2005 (doc. AI 93/1-2), l’Ufficio AI ha
confermato il diritto a una mezza rendita non ravvisando un peggioramento delle
limitazioni funzionali da giustificare un adeguamento del grado d’invalidità.
1.3. A
seguito dell’opposizione, inoltrata tramite l’avv. __________ (doc. AI 94/1-6)
– con la quale ha contestato la valutazione medica producendo nuova documentazione
– sulla base delle annotazioni 3 ottobre 2006 del dr. __________ (doc. AI
103/1-3), medico SMR, e del rapporto finale 10 ottobre 2006 della consulente in
integrazione professionale (doc. AI 105/1-3), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione
25 ottobre 2006 (doc. AI 106/1-9), ha confermato il diritto alla mezza rendita
argomentando:
"
(…)
3. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, a causa
delle affezioni di cui è portatrice, ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
3.1. Nel caso concreto, per quanto attiene all'aspetto
medico, lo stato di salute dell'assicurata in questione è stato valutato
mediante un esame peritale approfondito.
Per quanto concerne il valore probatorio di tale esame,
si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161).
Per quanto attiene invece al medico di famiglia,
secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto
che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (cfr. DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
im Sozialversicherungsrecht, pag.
230).
In casu, la perizia reumatologica 21.2.2005 eseguita
dal Dr. __________ di __________ è completa, motivata, coerente e non offre
alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali
summenzionati.
3.2. Considerato come l'assicurata abbia tuttavia
prodotto ulteriore documentazione medica dopo la decisione del 7 novembre 2005
(cfr. in modo particolare i certificati medici 29.11.2005 e 6.12.2005 del Dr. __________
nonché il referto radiologico 6.12.2005 del Dr. __________), per un'adeguata valutazione
l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al
vaglio del Servizio medico regionale dell'Al (SMR).
Con annotazioni 3 ottobre 2006, il Dr. __________ del
SMR dell'AI ha osservato quanto segue: "[…] Valutazione: l'attuale
documentazione mostra quale patologia con possibile peggioramento da
dopo la perizia reumatologica la problematica al ginocchio destro. Le altre patologie
elencate dal dr. __________, in particolare la sindrome del tunnel carpale e
la rottura della cuffia dei rotatori sono patologie ben note e
debitamente prese in considerazione in ambito peritale. In considerazione della
problematica del ginocchio destro l'assicurata è da ritenersi inabile al 100%
nell'attività di ausiliaria di pulizia, questo a partire dal 16.3.2005,
data indicata dal dr. __________, trattandosi di attività da svolgere in
posizione eretta.
La problematica de! ginocchio permette però lo
svolgimento di attività prevalentemente sedentaria senza la posizione accovacciata
o inginocchiata. La problematica della spalla non permette lo svolgimento di
attività sopra l'orizzontale o attività fisicamente pesanti. A
causa della sindrome del tunnel carpale l'assicurata non è in grado
di svolgere attività in iperestensione o iperflessione del polso o movimenti ripetitivi
di iperestensione o iperflessione del polso. La sindrome cervicospondilogena
non permette lo svolgimento di attività in posizione inergonomica con la
cervicale (iperestensione, rotazione). (nota: i limiti esposti si basano sulla
valutazione peritale dr. __________ e riconoscendo la presenza di una patologia
degenerativa a livello delle ginocchia invalidante (fonte: Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche
Rentenversicherung, Springer Verlag).
In conclusione l'assicurata è in grado di svolgere
un'attività lavorativa fisicamente leggera rispettosa dei limiti funzionali
sopra esposti nella misura del 70-80%, questo a partire da 3.2005, per i
periodi precedenti si riconferma la valutazione peritale dr. __________. A
partire da 3.2005 l'attività di ausiliaria di pulizia non risulta più
esigibile.
Per quanto concerne il lato psichiatrico in presenza di
patologia somatoforme / fibromialgia va precisato che l'assicurata è stata
valutata in ambito peritale nel 2002 dove è stata negata la presenza di una
componente psichiatrica invalidante. La recente documentazione medica come pure
la valutazione peritale reumatologica non mostrano elementi in favore di una
modifica della situazione psichiatrica".
In definitiva, l'assicurata in oggetto è da ritenersi
inabile al lavoro al 100% nella sua ultima attività di ausiliaria di pulizia a
far tempo dal mese di marzo 2005.
Sempre a partire dal mese di marzo 2005 (cfr. le
annotazioni 3.10.2006 del Dr. __________ summenzionate), in un'attività leggera
adeguata al proprio stato di salute (vale a dire un'attività prevalentemente
sedentaria senza la posizione accovacciata o inginocchiata, nella quale non si
debbano eseguire lavori sopra l'orizzontale o fisicamente pesanti, dove non
sono richiesti movimenti ripetitivi in iperestensione o iperflessione del polso
e dove non si debba mantenere una posizione inergonomica con la cervicale), la
Signora RI 1 risulta abile al lavoro nella misura del 75%.
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b), che l'assicurata a partire dal mese di marzo 2005 è abile al
lavoro nella misura del 75% in attività leggere consone alle limitazioni funzionali
descritte in precedenza.
(…)
5. Per quanto attiene invece all'aspetto economico, va
osservato quanto segue.
5.1. Nel dettagliato ed esaustivo rapporto del 10
ottobre 2006 la consulente in integrazione professionale (CIP) __________,
tenendo conto delle risultanze mediche, ha evidenziato che nel caso di specie
non sono dati i presupposti per poter intraprendere una riqualifica
professionale. La consulente ha inoltre precisato che l'assicurata in oggetto
può essere inserita direttamente nel settore della vendita in mansioni leggere
legate principalmente all'incasso oppure alla vendita di articoli non pesanti
(ad esempio risultano esigibili sia l'attività precedentemente svolta di
cassiera all'interno di una pasticceria-panetteria, mensa, cinema o in un
chiosco/stazione di servizio/piccolo negozio di vendita al dettaglio come pure
la promozione di prodotti in generale in qualità di rappresentante o tramite
vendita telefonica).
In casu la consulente ha inoltre ritenuto una riduzione
globale del 10% per attività leggera ed in virtù dei limiti funzionali
presenti.
La valutazione di cui sopra non è nella specie
suscettibile di essere messa in discussione da parte dello scrivente Ufficio
non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione.
5.2. Per accertare il reddito conseguibile
dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, quanto l'assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., 1 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile.
Siccome di norma una simile valutazione professionale
parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe
continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere
considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168
pag. 10Os. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare
l'ipotetico reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire senza
l'invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d'esperienza
(Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche
STFA inedita del 30 novembre 2002 nella causa B., I 56102).
Come riferimento può servire il reddito che
conseguirebbe una persona mentalmente, psichicamente e fisicamente sana della
stessa età, con la stessa formazione, in condizioni di lavoro equivalenti o
simili e in un luogo con caratteristiche identiche (cfr. cifra marginale no.
3022 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità).
Nel proprio rapporto finale del 10.10.2006 agli atti la
consulente ha specificato che prima del danno alla salute l'assicurata svolgeva
la professione di custode; tuttavia, per detta categoria professionale non
esiste alcun contratto collettivo di lavoro. Ora, ritenuto che in passato la
Signora RI 1 ha sempre svolto attività poco qualificate in diversi ambiti
lavorativi, per la determinazione del reddito da valida la consulente in
integrazione professionale ha considerato a giusta ragione quale base di
salario quello inerente il personale femminile non qualificato occupato in
mansioni semplici e ripetitive secondo quanto sancito dai rilevamenti statistici
ufficiali editi dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS, valori nazionali).
Secondo i valori salariali presi in considerazione
dalla consulente in integrazione professionale (cfr. in tal senso il rapporto
finale 10 ottobre 2006 a pag. 2), la Signora RI 1 avrebbe potuto percepire da
sana per l'anno 2005 un reddito annuo pari a Fr. 49'070.--. Questo importo
corrisponde pertanto al reddito da valida da applicare nel caso di specie e
come meglio si dirà nel prosieguo.
5.3. Per quel che concerne il salario da invalido, va
precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn")
(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V
76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.) non possono mettere
completamento a frutto la foro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI
2002 pag. 64).
Nel caso concreto, la consulente in integrazione
professionale ha stabilito che per l'anno 2005 la Signora RI 1 avrebbe potuto percepire nel settore
della vendita un reddito annuo da invalida pari a Fr. 33'555.- (cfr.
rapporto CIP del 10.10.2006 a pag. 2).
Quindi, potendo lavorare nella misura del 75% in
attività leggere adeguate al proprio stato di salute, applicando altresì una
riduzione del 10% per i motivi elencati dalla consulente in integrazione professionale
__________ (vedi punto 5.1. sopra), dal raffronto del reddito da invalida di
Fr. 22'650.-- con quello da valida di Fr. 49'070.-, risulta un'incapacità al guadagno pari al
54%.
Alla luce di quanto precede, l'assicurata continuerà
pertanto a beneficiare del diritto alla mezza rendita d'invalidità (grado Al
pari al 54%).
In definitiva, sotto questo aspetto, la decisione
impugnata merita pertanto tutela mentre l'opposizione del 7 dicembre 2005
dev'essere respinta.
(…)." (doc. AI 106/4-6)
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato personalmente un tempestivo ricorso
al TCA, completato il 15 dicembre 2006 tramite il RA 1, con il quale, contestata
la valutazione medica e prodotto un rapporto del dr. __________, ha postulato
il diritto ad una rendita intera.
1.5. Con
la risposta di causa, viste le annotazioni 9 gennaio 2007 del dr. __________,
l’Ufficio AI ha ritenuto stabile la situazione clinica e ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.6. Con
osservazioni 25 gennaio 2007 il rappresentante dell’assi-curata ha preso
posizione sulle annotazioni 9 gennaio 2007 del dr. __________ e ha prodotto ulteriore
documentazione medica.
1.7. Con
osservazioni 7 febbraio 2007, viste le annotazioni 6 febbraio 2007 del dr. __________,
l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se a ragione l’Uffi-cio AI ha confermato in
sede di revisione il diritto a una mezza rendita.
L’assicurata,
contestando esclusivamente la valutazione medica, ha postulato il diritto ad
una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto
dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha
anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.5. Nel
caso concreto dagli atti di causa risulta che, con deliberazione 12 agosto 1991
(doc. AI 14/1), nell’ambito della richiesta di prestazioni 3 dicembre 1990
(doc. AI 1/1-6), l’Ufficio AI aveva richiesto una perizia al dr. __________,
FMH in fisiatria e riabilitazione malattie reumatiche.
Il
dr. __________, nel suo reperto 17 settembre 1991 (doc. AI 15/1-2), posta la
diagnosi di “sindrome vertebrale di origine statica – fibriomilgia
generalizzata – status post-operazione per adenoma paratiroideo”, ha concluso
che:”(…) la C. presenta una fibriomialgia generalizzata che causa dolori
diffusi. I dolori sono credibili, difficilmente influenzabili terapeuticamente
ed hanno normalmente una componente psicogena all’origine. La situazione
reumatologica puramente di origine vertebrale non è importante. Quanto al
tumore paratiroideo asportato possa influire su questa situazione, è difficile
da valutare. Lo stesso sembrerebbe guarito e non richiedente più alcuna
terapia. Tenendo conto di tutti questi fattori, e della professione esercitata
si può stabilire una invalidità medico-teorica del 50%, tenendo conto sia dei
lavori di casalinga, sia di quelli di custode. (…)” (doc. AI 15/2).
Sulla
base delle conclusioni del dr. __________, con decisione 13 novembre 1991 (doc.
AI 17/1-2), confermata da questo Tribunale e dal Tribunale federale delle assicurazioni
(doc. AI 26/1-7 e 33/1-7), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto
a una mezza rendita dal 1° novembre 1990.
Le
revisioni d’ufficio della rendita, avviate negli anni 1993 e 1997 (doc. AI
35/1-2 e 44/1-2), sono sfociate nelle rispettive comunicazioni con le quali
l’Ufficio AI ha confermato la rendita fino ad allora erogata (doc. AI 40/1-2 e
51/1).
Nell’ambito
della revisione d’ufficio intrapresa nel 2000 (doc. AI 58/1-2) – visto il rapporto medico 7
novembre 2000 (doc. AI 60/1-2), con il quale il dr __________, FMH in medicina
interna, posta la diagnosi di “depressione cronica in stato da 2 tentamen in
cura dal Dr. __________ (__________) – fibromialgia emicorpo destro – sindrome
cervico-spondilogena e cervico-cefalica su disturbi statici – prolassa
mitralico – incontinenza urinaria da sforzo – periartrite omero-scapolare
spalla dx – sindrome del colon irritabile – stato intervento alle paratiroidi
1990 – ipertensione arteriosa”, ha attestato un’incapacità lavorativa quale
ausiliaria di pulizie del 50% dal 1 ottobre 1997 in avanti, e il rapporto medico
12 febbraio 2001 (doc. AI 63/1-2), con il quale il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, senza porre delle diagnosi, ha attestato uno stato
di salute stazionario, osservato che è impossibile fornire indicazioni precise
circa la capacità lavorativa quale operaia e indicato l’opportunità di
procedere ad un esame medico complementare – l’Ufficio
AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di
accertamento medico dell’AI (SAM) (doc. AI 69/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 2 maggio 2002 (doc. AI 71/1-13) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso
il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome somatoforme del dolore cronico con prevalenza
dell’emisoma ds.
Sindrome cervicovertebrale/ - spondilogena cronica su:
- alterazioni degenerative e discopatie
soprattutto a livello C6-7,
- in diagnosi differenziale nell’ambito di una
fibromialgia generalizzata.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica ds. su:
- lesione parziale del tendine del
sovraspinato (ecografia del 21.3.2000),
- presenza di un piccolo uncino
sottoacromiale.
5.2. Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente attualmente in
remissione (ICD F 33/4).
Diverticolosi del sigma:
- stato dopo sigmoidectomia per via
laparotomica, settembre 2001.
Ipertensione arteriosa trattata.
Broncopatia cronicostruttiva anamnestica.
Stato dopo asportazione di un adenoma paratiroideo
nell’aprile 1990."
(doc. AI 71/10-11)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale dell’A. nella sua funzione di salariata (ausiliaria di
pulizia e custode), è valutabile nella misura del 50% come argomentato nel
capitolo discussione. L’attuale esame peritale non ci permette quindi di
confermare l’asserito peggioramento dello stato di salute, bensì una situazione
di stazionarietà. (…)” (doc. AI 71/12), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le menomazioni dovute ai disturbi dell'apparato
locomotorio sono state descritte nel capitolo discussione. Sul piano
psicologico e mentale, per contro, non vi sono attualmente menomazioni limitanti
la capacita lavorativa. Le conseguenze a riguardo dei disturbi dell'apparato
locomotorio, possono essere così riassunte:
L'A deve
evitare di eseguire lavori troppo pesanti, che richiedano la ripetuta elevazione
del braccio ds. al di sopra del cinto scapolare, oppure lavori con continui
movimenti di flessione ed estensione del tronco (per esempio lavare vetri, sollevamento
o trasporto di pesi sopra i 15-20 kg). Riteniamo pertanto che l'attività attuale
sia ancora praticabile nella misura del 50%, dove l'A non
dovrebbe lavorare quale donna di pulizie o custode per più di quattro ore il giorno.
Dagli atti in nostro possesso possiamo confermare che queste limitazioni, sono
da prendere in considerazione a partire dall'inizio degli anni '90 (l'A. dall'1.11.1991 è beneficiaria di una rendita AI per un
grado di invalidità del 50%).
Da allora lo sviluppo delle limitazioni della capacità
lavorativa non ha presentato importanti cambiamenti. Come detto sopra,
l'evoluzione é piuttosto stazionaria: l'esame peritale evidenzia un miglioramento
degli aspetti psicologici e mentali, nonché dei disturbi algici diffusi, mentre
leggere più marcati sono i disturbi degenerativi a livello della colonna
cervicale e della spalla ds. Concordiamo con il nostro consulente reumatologo
nell'affermare che, tutto sommato, l'evoluzione dei danni alla salute
dell'apparato locomotorio, é da considerare come stazionario.
L'ambiente di lavoro dell'A. (ditta di pulizie __________
di __________ presso la dogana di __________), é sicuramente in grado di
sopportare gli attuali disturbi psichici dell'A.
Nella sua funzione di casalinga (l'A. vive sola in un appartamento a __________), riteniamo
che il grado di capacità lavorativa possa raggiungere la misura del 70%.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo poco probabile la possibilità di migliorare
la capacita lavorativa dell'A. sul posto di lavoro attuale, vista ormai la cronicizzazione
dei suoi disturbi. Se, dal punto di vista puramente teorico, un intervento di
acromioplastica alla spalla ds. potrebbe portare ad un miglioramento dei
disturbi, riteniamo che presso quest'A., specialmente in considerazione pure
degli aspetti psicopatologici, qualsiasi intervento sia da evitare in quanto
porterebbe ad un peggioramento dell'intera situazione algica.
In considerazione degli aspetti psicopatologici,
dell'assenza di una spiccata motivazione da parte dell'A stessa che,
rammentiamo, in passato (vedi atti del 16.03.1992 e del 28.08.1992), ha ricorso
per ben due volte presso il TCA e il TFA contro la decisione della cassa __________
di __________, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti di
integrazione. In considerazione della situazione generale riteniamo poco
probabile che, al momento attuale, quest'A possa aumentare la sua capacità
lavorativa in altre attività professionali.
10 RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Domande supplementari non sono poste.
Su richiesta dell'A., ci permettiamo d'inviare una
copia di questa perizia al medico curante dr. __________.
(…)." (doc. AI 71/12-13)
Con
comunicazione 27 maggio 2002 (doc. AI 74/1), viste le risultanze della perizia
del SAM e la proposta 21 maggio 2002 del dr. __________ (doc. AI 73/1),
l’Ufficio AI ha quindi confermato il diritto alla mezza rendita.
2.6. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità e
la conferma della stessa in occasione delle revisioni intraprese d’ufficio
negli anni 1993, 1997 e 2000.
Si
tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’ottobre 2006 (momento in
cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le
condizioni di salute dell’assicurata sono rimaste tali da giustificare la
conferma del diritto alla mezza rendita.
Dagli
atti risulta che nel maggio 2004 l’Ufficio AI ha intrapreso d’ufficio un’altra
revisione (doc. AI 78/1).
Visto
il rapporto di decorso 30 giugno 2004 (doc. AI 81/1-2), nel quale il dr. __________
ha attestato un peggioramento dello stato di salute, il dr. __________, nelle
raccomandazioni 8 settembre 2004 (doc. AI 84/1-2), ha indicato la necessità di
una perizia reumatologica a cura del dr. __________.
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 21 febbraio 2005 (doc. AI
87/1-11), posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome
somatoforme da dolore persistente; fibromialgia; periartropatia omeroscapolare
tendinotica cronica a destra – rottura completa del sopraspinato e rottura apicale
dell’infraspinato (IRM 06.10.03); modica sindrome del tunnel carpale bilaterale
(ENG 06.05.04); gonalgie croniche a destra – modiche alterazioni degenerative
(IRM 10.12.04); sindrome cervicospondilogena cronica – modiche alterazioni
degenerative senza neurocompressione (…)” (doc. AI 87/7-8), ha concluso:
"
(…)
B CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE)
DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI
A livello psicologico e mentale trovo diversi problemi.
Il principale è una sindrome somatoforme da dolore persistente già discusso in
dettaglio nella perizia del 08.05.02. Attualmente, da non specialista, non
ritengo che la paziente stia attraversando un episodio depressivo.
Le menomazioni a livello fisico sono state descritte in
dettaglio in precedenza. La valutazione di problematiche sociali non è oggetto
di questa perizia.
2. CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ
ATTUALE
2.1 COME Si RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ
ATTUALE DELL'ASSICURATO?
Sindrome somatoforme e fibromialgia limitano lievemente
la capacità di lavoro attraverso dolori cronici insonnia e stanchezza. La
periartropatia omeroscapolare su rottura della cuffia del rotatori limita in
modo importante la capacità lavorativa in ogni attività che richieda movimenti
ripetitivi con l'arto superiore destro e particolarmente movimenti sopra
l'orizzontale ma anche in ogni attività manuale soprattutto se relativamente
pesante. La sindrome del tunnel carpale bilaterale e di modica entità può
limitare lievemente la capacità lavorativa in lavori che richiedano la
posizione di iperestensione o iperflessione del polso nonché movimenti ripetitivi
di iperestensione e iperflessione del polso. La sindrome cervicospondilogena
può limitare lavori che richiedano posizioni molto inergonomiche con la colonna
cervicale particolarmente se prolungate. Gonalgie e dolori alle caviglie
possono transitoriamente limitare in misura minore lunghi spostamenti, spostamenti
su terreni accidentati, movimenti di flessione/estensione delle ginocchia e la
posizione inginocchiata.
2.2 ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO
Capacità funzionate residua (Base: esame
della funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per il sollevamento e il
trasporto di carichi molto leggeri è lievemente ridotta a causa della
problematica alla spalla sinistra, per carichi leggeri è ridotta, per carichi
medi è molto ridotta, per carichi pesanti è esigua e per carichi molto pesanti
nulla. La capacità funzionale residua per lavori sopra il piano delle spalle
con pesi inferiori a 5 kg è molto ridotta e con pesi superiori esigua.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per lavori leggeri e di
precisione è praticamente normale. Per lavori medi è ridotta, per lavori
pesanti è esigua e molto pesanti nulla. La rotazione della mano può avvenire normalmente.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
La capacità funzionale residua per lavori a braccia
elevate è molto ridotta a esigua, con rotazione del tronco praticamente
normale, seduta e piegata in avanti praticamente normale, eretta e piegata in
avanti praticamente normale. La capacità funzionale per lavori da inginocchiata
e con ginocchia in flessione è lievemente ridotta.
d) Mantenere posizioni statiche:
L'assicurata può mantenere normalmente la posizione
seduta mentre per la posizione eretta la capacità funzionale è lievemente
ridotta.
e) Spostarsi, camminare:
L'assicurata può spostarsi normalmente fino a 50 m e
anche oltre, per lunghi tragitti la capacità funzionale è lievemente ridotta,
per spostamenti su terreno accidentato è lievemente ridotta, per salire e
scendere la scale è lievemente ridotta. Lavori su ponteggi e scale a pioli sono
sconsigliati per motivi di sicurezza.
f) Diversi:
La possibilità di implicare le due mani è lievemente
ridotta a causa della sindrome del tunnel carpale. Lavori in equilibrio o
bilanciandosi sono sconsigliati vista la presenza di più problemi a carico dell'apparato
locomotore, per motivi di sicurezza.
Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una
capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto
alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta
al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende
un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto
pesanti > 45 Kg.
2.3 L'ATTIVITA ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?
Sì, ma solo nella misura del 25% in accordo con la
valutazione soggettiva della paziente e con la valutazione del medico curante.
2.4 SE SÌ, IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?
La paziente può lavorare come addetta alle pulizie di
uffici durante 2 ore al giorno.
2.5 È PRESENTE INOLTRE UNA DIMINUZIONE DELLA
CAPACITÀ DI LAVORO?
No.
2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA
CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?
Da un punto di vista oggettivo è possibile affermare
che la situazione della spalla destra, che determina principalmente il
peggioramento della capacità lavorativa della paziente, è documentato dal
06.10.03.
2.8 QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO
DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?
Da allora la situazione riguardo alla capacità
lavorativa può essere considerata uguale a quella attuale nonostante la
paziente abbia presentato ulteriori problemi che in questo ambito possono essere
considerati minori.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI
D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?
La paziente lavora già come addetta alle pulizie per 2
ore al giorno. Tenendo conto del fatto che la capacità lavorativa sarebbe
nettamente migliore in un'attività adatta, dal punto di vista reumatologico
sarebbe teoricamente possibile offrire all'assicurata misure professionali.
2. È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI
LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?
No.
3. L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE
ATTIVITÀ?
L'assicurata è in grado di svolgere un lavoro leggero,
che rispetti le limitazioni funzionali precedentemente descritte e in
particolare eviti movimenti eccessivamente ripetitivi e sopra l'orizzonte con
la spalla destra a tempo pieno, con un rendimento ridotto nella misura del 20%.
(…)." (doc. AI 71/12-13)
Con
decisione 7 novembre 2005 (doc. AI 93/1-2), viste le risultanze della perizia 21
febbraio 2005 del dr. __________ (doc. AI 87/1-11) e le annotazioni 26 luglio
2005 con le quali il dr. __________, medico SMR, ha preso posizione in merito
allo scritto 24 giugno 2005 del dr. __________ (doc. AI 90/1 e 91/1), l’Ufficio
AI ha confermato il diritto alla mezza rendita.
In
sede di opposizione l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 3 ottobre 2006 (doc. AI 103/1-3),
ha concluso:
"
(…)
in sede di opposizione vengono presentati:
- certificato dr. __________ del 24.6.2005: viene
attestata una IL del 75% preesistente con seguente IL 100% dal 16.3.2005 dopo
operazione varicosi e artroscopia ginocchio destro. Egli ritiene impossibile
una ripresa dell'attività lavorativa nella funzione di ausiliaria a causa della
sindrome del tunnel carpale bilaterale e la rottura della cuffia dei rotatori a
livello della spalla destra.
- certificato dr. __________ del 6.12.2005
attestante la presenza di una rottura della cuffia dei rotatori alla spalla
destra con seguente impossibilità di svolgere mansioni pesanti al proprio domicilio.
- referto RM ginocchio destro del 5.12.2005:
diagnosi clinica di stato dopo meniscectomia ginocchio destro, conosciuta cisti
di Baker, dolori continui. Viene evidenziato: esito dopo meniscectomia parziale
mediale a sinistra e attualmente marcato edema midollare del condilo femorale
mediale con marcate alterazioni focali della cartilagine del condilo mediale e
scopertura della superficie ossea, reperto compatibile con un'incipiente
osteonecrosi o una frattura sottocondrale.
Valutazione: l'attuale documentazione mostra quale
patologia con possibile peggioramento da dopo la perizia reumatologica la
problematica al ginocchio destro. Le altre patologie elencate dal dr. __________,
in particolare la sindrome del tunnel carpale e la rottura della cuffia dei
rotatori sono patologie ben note e debitamente prese in considerazione in
ambito peritale. In considerazione della problematica del ginocchio destro
l'assicurata è da ritenersi inabile al 100% nell'attività di ausiliaria di
pulizia, questo a partire dal 16.3.2005, data indicata dal dr. __________,
trattandosi di attività da svolgere in posizione eretta. La problematica del
ginocchio permette però lo svolgimento di attività prevalentemente sedentaria
senza la posizione accovacciata o inginocchiata. La problematica della spalla
non permette lo svolgimento di attività sopra l'orizzontale o attività fisicamente
pesanti. A causa della sindrome del tunnel carpale l'assicurata non è in grado
di svolgere attività in iperestensione o iperflessione del polso o movimenti
ripetitivi di iperestensione o iperflessione del polso. La sindrome
cervicospondilogena non permette lo svolgimento di attività in posizione
inergonomica con la cervicale (iperestensione, rotazione). (nota: i limiti esposti
si basano sulla valutazione peritale dr. __________ e riconoscendo
la presenza di una patologia degenerativa a livello delle ginocchia
invalidante (fonte: Sozialmedizinische
Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, Springer-Verlag).
In conclusione l'assicurata è in grado di svolgere
un'attività lavorativa fisicamente leggera rispettosa dei limiti funzionali
sopra esposti nella misura del 70-80%, questo a partire da 3.2005, per i
periodi precedenti si riconferma la valutazione peritale dr. __________. A partire
da 3.2005 l'attività di ausiliaria di pulizia non risulta più esigibile.
Per quanto concerne il lato psichiatrico in presenza di
patologia somatoforme / fibromialgia va precisato che l'assicurata è stata
valutata in ambito peritale nel 2002 dove è stata negata la presenza di una
componente psichiatrica invalidante. La recente documentazione medica come pure
la valutazione peritale reumatologica non mostrano elementi in favore di una
modifica della situazione psichiatrica).
(…)." (doc. AI 103/2-3)
Viste
le valutazioni del dr. __________ e il rapporto finale 10 ottobre 2006 della
consulente in integrazione professionale (doc. AI 105/1-3), l’Ufficio AI, con
decisione su opposizione 25 ottobre 2006 (doc. AI 106/1-9), ha confermato il
diritto ad una mezza rendita.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
Fatti
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nella
fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.5 e 2.6) e richiamata
la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.
2.7), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha confermato
il diritto ad una mezza rendita ritenuto che l’assicurata, dal mese di marzo
2005, é da ritenersi inabile al 100% nella sua attività di ausiliaria di
pulizia e abile al lavoro nella misura del 75% in attività adeguate.
Innanzitutto
va osservato che alla perizia 21 febbraio 2005 del dr. __________, completa e
priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
Il
dr. __________, con scritto 24 giugno 2005 (doc. AI 90/1), ha attestato che
“(…) all’inizio di aprile la paziente è stata operata dal Dr. __________ per
una grave varicosi alla gamba destra e il 16.06.2005 è stata sottoposta ad
artroscopia del ginocchio destro con meniscectomia parziale mediale. Entrambi
gli interventi sono riusciti ma come capita in questi casi si è assistito ad un
peggioramento del quadro fibriomialgico. Già prima di questi interventi
chirurgici la paziente era inabile al 75%, mentre dal 16.03.2005 è inabile al
100%. (…)”. Ritenuta poi la rottura completa della cuffia dei rotatori alla
spalla destra e una sindrome del tunnel carpale bilaterale, il dr. __________
ha concluso che “(…) vista la situazione, la signora RI 1 è impossibilitata a
compiere qualsiasi attività professionale anche leggera, che richieda
l’utilizzo delle mani e delle braccia. (…)” (doc. AI 90/1).
Al
riguardo il TCA rileva che, a prescindere dalle considerazioni generali che si
impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di
fiducia (cfr. in proposito consid. 2.7), il dr. __________, nonostante gli
interventi in parola siano riusciti, non motiva e documenta compiutamente
l’asserito peggioramento del quadro fibriomialgico. Quanto alla rottura
completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra e alla sindrome del
tunnel carpale bilaterale, queste diagnosi sono state considerate dal dr. __________
nella perizia 21 febbraio 2005 e il dr. __________, ponendo una valutazione
diversa, si limita ad attestare in modo del tutto generico un’inabilità totale
anche in un’attività leggera.
Anche
il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 luglio 2005, ritenuta la
situazione valetudinaria invariata rispetto alla perizia del SAM, ha concluso
che “(…) il dr. __________ afferma in data 24 giugno 2005 che un peggioramento
della fibromialgia si è verificato dopo due interventi (per varicosi e meniscopatia)
conclusisi con successo. Non vi sono alterazioni strutturali in grado di
obiettivare questo peggioramento. Per quanto attiene alla sindrome del canale
carpale ed alla rottura della cuffia dei rotatori, queste affezioni sono prese
in considerazione nella conclusione del dr. __________. (…)” (doc. AI 91/1).
Va
qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Anche
avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di
opposizione (certificati medici 29 novembre e 6 dicembre 2005 [doc. AI 94/37 e
94/38] con i quali il dr. __________ ha attestato le assenze dal lavoro dal 14
marzo 2000 al 31 dicembre 2005 nonché l’impossibilità di svolgere lavori pesanti
al proprio domicilio a causa della rottura della cuffia dei rotatori alla
spalla destra, e referto radiologico della RM ginocchio dx del 5 dicembre 2005
[doc. AI 97/2], rilasciato dalla Clinica __________ e sottoscritto dal dr. __________)
non è possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria
con ripercussioni sul grado d’invalidità.
Infatti,
ribadito che la rottura completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra e
la sindrome del tunnel carpale bilaterale, sono state considerate dal dr. __________
nella perizia 21 febbraio 2005, nel referto radiologico 6 dicembre 2005, posta
la seguente valutazione “(…) esiti dopo meniscetomia parziale mediale a
sinistra e attualmente marcato edema midollare del condilo femorale mediale con
marcate alterazioni focali della cartilagine del condilio mediale e scopertura
della superficie ossea: reperto compatibile con un’incipiente osteonecrosi o
una frattura sottocondriale – cisti di Baker con esiti da sanguinamento
intra-cistico (…)” (doc. AI 97/2), il dr. __________ non si è espresso circa la
capacità lavorativa in attività adeguate.
Il
dr. __________, nelle annotazioni 3 ottobre 2006 (doc. AI 103/1-3), ritenuto
che “(…) l’attuale documentazione mostra quale patologia con possibilità di
peggioramento da dopo la perizia reumatologica la problematica del ginocchio
destro. (…)”, ha osservato che “(…) in considerazione della problematica del
ginocchio destro l’assicurata è da ritenersi inabile al 100% nell’attività di
ausiliaria di pulizia, questo a partire dal 16.3.2005, data indicata dal dr. __________,
trattandosi di attività da svolgere in posizione eretta. La problematica del
ginocchio permette però lo svolgimento di attività prevalentemente sedentaria
senza la posizione accovacciata o inginocchiata. (…)” e concluso che “(…)
l’assicurata è in grado di svolgere un’attività lavorativa fisicamente leggera
rispettosa dei limiti funzionali sopra esposti nella misura del 70-80%, questo
a partire da 3.2005, per i periodi precedenti si riconferma la valutazione
peritale del dr. __________. (…)” (doc. AI 103/2-3, sottolineatura del redattore).
In
sede di ricorso, quale nuova documentazione, l’assicurata ha prodotto il rapporto
medico basato su visita 21 novembre 2006 del dr. __________, il certificato
medico 19 dicembre 2006 del dr. __________ e il referto RM della spalla destra
3 gennaio 2007 (doc. B, VIII/1 e VIII/3).
Anche
questa documentazione non è in grado di sovvertire le valutazioni appena sopra
esposte.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, attesta un’inabilità completa nella
sua attività di ausiliaria di pulizie senza tuttavia esprimersi circa la
capacità lavorativa in attività adeguate.
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 9 gennaio 2007, ha espresso la seguente
valutazione: “(…) l’attuale rapporto del dr. __________ evidenzia quale unica
nuova problematica la presenza di dolori perimalleolari bilaterali di dignità
incerta in presenza di un esame RM blando (presenza unicamente di segni degenerativi
moderati). In considerazione del fatto che l’assicurata è già stata ritenuta
non idonea per attività da svolgere prevalentemente in piedi questa problematica
non comporta un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa non essendo le
caviglie sollecitate in attività prevalentemente sedentarie. (…)” (doc.
VI/Bis).
Il
dr. __________, della __________, nel certificato medico 19 dicembre 2006, non
ha escluso una capacità lavorativa in attività adeguate e ha concluso che “(…)
per quanto concerne l’attività lavorativa non può stare a lungo in piedi né camminare
specialmente se porta dei pesi. Evitare scale e salite. Per quanto concerne la
spalla evitare lavori al di sopra della testa nonché alzare e portare pesi
superiori ai 3 kg con la mano dx. Può svolgere delle attività con le braccia
accostate al tronco come pure delle attività sedentarie con possibilità di
alzarsi e muovere le ginocchia.” (doc. VIII/1).
La
RM spalla destra 3 gennaio 2007 (doc. VIII/3) non evidenzia poi lesioni che non
sono già state considerate dal dr. __________ nella perizia 21 febbraio 2005.
Al
riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 6 febbraio 2007, ha concluso
che “(…) in pratica il dr. __________ conferma l’esigibilità lavorativa come
esposto nella mia presa di posizione del 3.10.2006 per quanto concerne il ginocchio.
Per quanto concerne la problematica della spalla l’attuale RM conferma in
pratica le lesioni note (sovraspinato e infraspinato), la patologia risulta
quindi quella già nota e debitamente valutata nella perizia reumatologica dr. __________.
(…)” (cfr. doc. X/Bis).
Per
quanto riguarda infine all’aspetto psichiatrico va qui rilevato che, nella
perizia pluridisciplinare 2 maggio 2002 (doc. AI 71/1-13), il SAM aveva
concluso che dal punto di vista prettamente psichiatrico non risulta alcuna
limitazione del grado di capacità lavorativa.
Anche
il dr. __________, nella perizia 21 febbraio 2005 (doc. AI 87/1-11), ha evidenziato
che “(…) attualmente, da non specialista, non ritengo che la paziente stia attraversando
un episodio depressivo. (…)” (doc. AI 87/9).
Il
dr. __________, nell’esame oggettivo, ha poi osservato che l’assicurata è “(…)
psichicamente adeguata (…)” (doc. B, pag. 2).
Il
rappresentante dell’assicurata, dopo aver sostenuto, nelle osservazioni 25 gennaio
2007, che “(…) la nostra assistita in data odierna ha sostenuto una visita
presso il Dr. Med. __________ psichiatra psicoterapeuta di __________ che
appena in nostro possesso vi invieremo, a complemento delle nostre osservazioni.
(…)” (doc. VIII), non ha più trasmesso alcuna documentazione medica al TCA.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.9. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere
confermata.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster