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Decisione

32.2006.210

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2007Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8. Nella

fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.5 e 2.6) e richiamata

la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.

2.7), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha confermato

il diritto ad una mezza rendita ritenuto che l’assicurata, dal mese di marzo

2005, é da ritenersi inabile al 100% nella sua attività di ausiliaria di

pulizia e abile al lavoro nella misura del 75% in attività adeguate.

Innanzitutto

va osservato che alla perizia 21 febbraio 2005 del dr. __________, completa e

priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

Il

dr. __________, con scritto 24 giugno 2005 (doc. AI 90/1), ha attestato che

“(…) all’inizio di aprile la paziente è stata operata dal Dr. __________ per

una grave varicosi alla gamba destra e il 16.06.2005 è stata sottoposta ad

artroscopia del ginocchio destro con meniscectomia parziale mediale. Entrambi

gli interventi sono riusciti ma come capita in questi casi si è assistito ad un

peggioramento del quadro fibriomialgico. Già prima di questi interventi

chirurgici la paziente era inabile al 75%, mentre dal 16.03.2005 è inabile al

100%. (…)”. Ritenuta poi la rottura completa della cuffia dei rotatori alla

spalla destra e una sindrome del tunnel carpale bilaterale, il dr. __________

ha concluso che “(…) vista la situazione, la signora RI 1 è impossibilitata a

compiere qualsiasi attività professionale anche leggera, che richieda

l’utilizzo delle mani e delle braccia. (…)” (doc. AI 90/1).

Al

riguardo il TCA rileva che, a prescindere dalle considerazioni generali che si

impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di

fiducia (cfr. in proposito consid. 2.7), il dr. __________, nonostante gli

interventi in parola siano riusciti, non motiva e documenta compiutamente

l’asserito peggioramento del quadro fibriomialgico. Quanto alla rottura

completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra e alla sindrome del

tunnel carpale bilaterale, queste diagnosi sono state considerate dal dr. __________

nella perizia 21 febbraio 2005 e il dr. __________, ponendo una valutazione

diversa, si limita ad attestare in modo del tutto generico un’inabilità totale

anche in un’attività leggera.

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 luglio 2005, ritenuta la

situazione valetudinaria invariata rispetto alla perizia del SAM, ha concluso

che “(…) il dr. __________ afferma in data 24 giugno 2005 che un peggioramento

della fibromialgia si è verificato dopo due interventi (per varicosi e meniscopatia)

conclusisi con successo. Non vi sono alterazioni strutturali in grado di

obiettivare questo peggioramento. Per quanto attiene alla sindrome del canale

carpale ed alla rottura della cuffia dei rotatori, queste affezioni sono prese

in considerazione nella conclusione del dr. __________. (…)” (doc. AI 91/1).

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Anche

avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di

opposizione (certificati medici 29 novembre e 6 dicembre 2005 [doc. AI 94/37 e

94/38] con i quali il dr. __________ ha attestato le assenze dal lavoro dal 14

marzo 2000 al 31 dicembre 2005 nonché l’impossibilità di svolgere lavori pesanti

al proprio domicilio a causa della rottura della cuffia dei rotatori alla

spalla destra, e referto radiologico della RM ginocchio dx del 5 dicembre 2005

[doc. AI 97/2], rilasciato dalla Clinica __________ e sottoscritto dal dr. __________)

non è possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria

con ripercussioni sul grado d’invalidità.

Infatti,

ribadito che la rottura completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra e

la sindrome del tunnel carpale bilaterale, sono state considerate dal dr. __________

nella perizia 21 febbraio 2005, nel referto radiologico 6 dicembre 2005, posta

la seguente valutazione “(…) esiti dopo meniscetomia parziale mediale a

sinistra e attualmente marcato edema midollare del condilo femorale mediale con

marcate alterazioni focali della cartilagine del condilio mediale e scopertura

della superficie ossea: reperto compatibile con un’incipiente osteonecrosi o

una frattura sottocondriale – cisti di Baker con esiti da sanguinamento

intra-cistico (…)” (doc. AI 97/2), il dr. __________ non si è espresso circa la

capacità lavorativa in attività adeguate.

Il

dr. __________, nelle annotazioni 3 ottobre 2006 (doc. AI 103/1-3), ritenuto

che “(…) l’attuale documentazione mostra quale patologia con possibilità di

peggioramento da dopo la perizia reumatologica la problematica del ginocchio

destro. (…)”, ha osservato che “(…) in considerazione della problematica del

ginocchio destro l’assicurata è da ritenersi inabile al 100% nell’attività di

ausiliaria di pulizia, questo a partire dal 16.3.2005, data indicata dal dr. __________,

trattandosi di attività da svolgere in posizione eretta. La problematica del

ginocchio permette però lo svolgimento di attività prevalentemente sedentaria

senza la posizione accovacciata o inginocchiata. (…)” e concluso che “(…)

l’assicurata è in grado di svolgere un’attività lavorativa fisicamente leggera

rispettosa dei limiti funzionali sopra esposti nella misura del 70-80%, questo

a partire da 3.2005, per i periodi precedenti si riconferma la valutazione

peritale del dr. __________. (…)” (doc. AI 103/2-3, sottolineatura del redattore).

In

sede di ricorso, quale nuova documentazione, l’assicurata ha prodotto il rapporto

medico basato su visita 21 novembre 2006 del dr. __________, il certificato

medico 19 dicembre 2006 del dr. __________ e il referto RM della spalla destra

3 gennaio 2007 (doc. B, VIII/1 e VIII/3).

Anche

questa documentazione non è in grado di sovvertire le valutazioni appena sopra

esposte.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, attesta un’inabilità completa nella

sua attività di ausiliaria di pulizie senza tuttavia esprimersi circa la

capacità lavorativa in attività adeguate.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 9 gennaio 2007, ha espresso la seguente

valutazione: “(…) l’attuale rapporto del dr. __________ evidenzia quale unica

nuova problematica la presenza di dolori perimalleolari bilaterali di dignità

incerta in presenza di un esame RM blando (presenza unicamente di segni degenerativi

moderati). In considerazione del fatto che l’assicurata è già stata ritenuta

non idonea per attività da svolgere prevalentemente in piedi questa problematica

non comporta un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa non essendo le

caviglie sollecitate in attività prevalentemente sedentarie. (…)” (doc.

VI/Bis).

Il

dr. __________, della __________, nel certificato medico 19 dicembre 2006, non

ha escluso una capacità lavorativa in attività adeguate e ha concluso che “(…)

per quanto concerne l’attività lavorativa non può stare a lungo in piedi né camminare

specialmente se porta dei pesi. Evitare scale e salite. Per quanto concerne la

spalla evitare lavori al di sopra della testa nonché alzare e portare pesi

superiori ai 3 kg con la mano dx. Può svolgere delle attività con le braccia

accostate al tronco come pure delle attività sedentarie con possibilità di

alzarsi e muovere le ginocchia.” (doc. VIII/1).

La

RM spalla destra 3 gennaio 2007 (doc. VIII/3) non evidenzia poi lesioni che non

sono già state considerate dal dr. __________ nella perizia 21 febbraio 2005.

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 6 febbraio 2007, ha concluso

che “(…) in pratica il dr. __________ conferma l’esigibilità lavorativa come

esposto nella mia presa di posizione del 3.10.2006 per quanto concerne il ginocchio.

Per quanto concerne la problematica della spalla l’attuale RM conferma in

pratica le lesioni note (sovraspinato e infraspinato), la patologia risulta

quindi quella già nota e debitamente valutata nella perizia reumatologica dr. __________.

(…)” (cfr. doc. X/Bis).

Per

quanto riguarda infine all’aspetto psichiatrico va qui rilevato che, nella

perizia pluridisciplinare 2 maggio 2002 (doc. AI 71/1-13), il SAM aveva

concluso che dal punto di vista prettamente psichiatrico non risulta alcuna

limitazione del grado di capacità lavorativa.

Anche

il dr. __________, nella perizia 21 febbraio 2005 (doc. AI 87/1-11), ha evidenziato

che “(…) attualmente, da non specialista, non ritengo che la paziente stia attraversando

un episodio depressivo. (…)” (doc. AI 87/9).

Il

dr. __________, nell’esame oggettivo, ha poi osservato che l’assicurata è “(…)

psichicamente adeguata (…)” (doc. B, pag. 2).

Il

rappresentante dell’assicurata, dopo aver sostenuto, nelle osservazioni 25 gennaio

2007, che “(…) la nostra assistita in data odierna ha sostenuto una visita

presso il Dr. Med. __________ psichiatra psicoterapeuta di __________ che

appena in nostro possesso vi invieremo, a complemento delle nostre osservazioni.

(…)” (doc. VIII), non ha più trasmesso alcuna documentazione medica al TCA.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere

confermata.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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