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32.2006.211

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 settembre 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3

maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13

agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA (vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle

cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che

potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza

della volontà di cambiare orientamento professionale), l’amministrazione

avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del

lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare

la sua capacità lavorativa residua.

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7. Nel

caso concreto il TCA rileva innanzitutto che sulla sola base degli atti di

causa l’Ufficio AI non poteva concludere per la soppressione del diritto alla

mezza rendita con effetto al 1. marzo 2006 (cfr. consid. 2.4).

In

proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione

deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005

nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti

ivi menzionati).

Le

norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico

per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung

als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

Nella

fattispecie il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 8

giugno 1990 (doc. AI 4/1-2), posta la diagnosi di “(…) ernia discale L5-S1 a

sinistra con sindrome lomboradicolare S1 sinistro: stato da operazione di ernia

discale il 20.9.1989. (…)”, ha attestato un’incapacità al lavoro del 100% nella

sua attività di venditrice dal 3 febbraio 1989 al 7 gennaio 1990 e al 50% dall’8

gennaio 1990 in avanti e precisato che “(…) la paziente soffriva di una ernia

discale con importante sindrome lomboradicolare. Le cure conservative non hanno

portato ad un esito positivo. La paziente è quindi stata operata il 20.9.89 dal

dott. __________ a __________. In seguito riabilitazione presso la clinica __________

e poi ambulatoriamente con fisioterapia. La paziente cominciava a lavorare,

come venditrice, a partire dal 8.1.1990 al 50%. Abbiamo provato di portare la

capacità lavorativa al 100% inizio aprile 1990; ma i dolori erano notevolmente

aumentati e pertanto si è subito dovuto ridurre nuovamente a 50%. Ho

l’impressione che attualmente il datore di lavoro e la cassa malati spingano ad

una invalidità. Personalmente penso che sia precoce di discutere di rendite.

Questa paziente di 31 anni, altrimenti sana, deve portare avanti la sua

riabilitazione. Non è da escludere che in futuro non troppo lontano possa riprendere

le sue attività al 100%. In caso che questo non fosse possibile, sarebbe prima

da studiare la possibilità di una reintegrazione professionale, cercando

eventualmente un posto di lavoro, un mestiere adeguato. (…)”.

Il

dr. __________, neurochirurgo presso l’Ospedale __________ di __________, nel

rapporto medico 17 agosto 1990 (doc. AI 6/1-2), ha attestato un’abilità

lavorativa nella sua professione del 50% dall’8 gennaio 1990 e del 100% dal 5

febbraio 1990.

L’Ufficio

AI, al fine di chiarire la capacità lavorativa quale venditrice e in altre attività

nonché l’esistenza di indicazioni e controindicazioni, ha ordinato una perizia

a cura del dr. __________ (doc. AI 7/1).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nella perizia 1. ottobre 1990

(doc. AI 11/1-2), posta la diagnosi di “(…) Status nach operierter

Diskushernie L5 links mit residuärem lumboischialgischem Schmerzsyndrom links

(…)“, ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Arbeitsfähigkeit schwere körperliche Arbeit ist der Versicherten zur

Zeit nicht möglich (grosse Wäsche, Einkauf mit Traglasten über 5-7 kg, analog

bei der Berufsarbeit z.B. Auffüllen der Regale ect) ferner auch längere Gänge

und Treppensteigen.

Als Verkäuferin besteht zur Zeit eine Arbeitsfähigkeit

von 50%. Wahrscheinlich ist eine gewisse Steigerung in 3-6 Monaten möglich,

doch wird dauernd eine Einschränkung bei körperlich schweren Arbeiten bleiben.

Berufliche Massnahme halte ich bei dieser Sachlage für sinnvoll.

Wesentliche Voraussetzungen sind:

-

keine körperliche

Schwerarbeit inklus. Maschinenschreiben

-

ausreichender Wechsel in

Arbeitshaltung und Bewegungsablauf.

Prognose relativ unsicher, doch konsolidiert sich der Zustand

häufig nach einigen Jahren nach Operation.

(…).” (doc. AI 11/2)

Nell’ambito

della revisione del marzo 1991 il dr. __________, nel rapporto medico 26 marzo

1991 (doc. AI 17/1-3), poste le diagnosi note, ha attestato uno stato di salute

stazionario – suscettibile di miglioramento e espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Nell’ultimo anno, lo stato dell’assicurata é stazionario,

anche se ritengo che tra qualche anno potrebbe ancora verificarsi un

miglioramento. I provvedimenti di integrazione professionale in teoria possono

essere indicati (come descritto nel rapporto del vostro medico di fiducia Dr. __________,

Considerandi

__________ datato del 1.10.1990). Devo però sottolineare che la paziente è

riuscita ad adattare l’attuale posto di lavoro abbastanza bene per le sue

esigenze: effettivamente può spesso cambiare posizione di lavoro; riesce a

farsi aiutare dai colleghi quando si tratta di alzare pesi più di 6-8 kg.

Personalmente ho problemi per potermi immaginare che un altro posto di lavoro

potrebbe darle delle possibilità migliori per fare un lavoro adatto alla sua

schiena. Ovviamente questa valutazione vale solo finché non si chiede alla

paziente una prestazione al 100%. Dal punto di vista medico, prevederei nei

prossimi mesi, se non si verifica un miglioramento una ripetizione della tomografia

computerizzata per giudicare anatomicamente il risultato post-operatorio. Sarà

però probabile, che anche questo esame non cambi molto la situazione attuale.

Indubbiamente la paziente ed io, come medico curante,

siamo volentieri d’accor-do se, per esempio, un anno dopo la prima visita, il

vostro medico di fiducia Dr. __________ a __________, rivede la paziente per un

nuovo giudizio.

(…).” (doc. AI 17/2-3)

Il

dr. __________, in una seconda perizia 6 settembre 1991 (doc. AI 19/1-2), posta la diagnosi di “(…) lumbo-ischialgischem

Schmerzsyndrom links nach operierter Diskushernie L5 mit mässiger

Fussherbeparese (…)“, ha concluso che:

"

(…)

Arbeitsfähigkeit: entsprechend dem praktisch unveränderten

Befund – verglichen mit der Untersuchung vom 1.10.1990 – hat sich keine ins

Gewicht fallende Verbesserung der Arbeitsfähigkeit ergeben. Eine allmähliche

Verbesserung in den nächsten ein bis zwei Jahren ist aber durchaus möglich.

Medizinische Massnahmen sind derzeit nicht erforderlich.

Berufliche Massnahme drängen sich jedenfalls nicht auf, da eine

wesentliche Steigerung des Erwerbseinkommens davon kaum erwartet werden kann.

(…).” (doc. AI 11/2)

Il

dr. __________, nei successivi rapporti resi in occasione delle revisioni luglio 1993, agosto 1995, settembre 1997, dicembre 2000 e agosto

2005.

(doc. AI 24/1-2, 30/1-2, 36/1-2, 47/1, e 61/1-3), poste le diagnosi note,

ha sempre attestato uno stato di salute stazionario e, dopo che nei precedenti

rapporti non aveva descritto un’attività adatta all’invalidità, nell’allegato

al rapporto medico 20 settembre 2005, alla domanda circa la possibilità di

svolgere altre attività ha risposto affermativamente osservando che “(…) ha già

provato a fare la cassa ma stare seduta di fila per parecchie ore, spostando la

merce sopra il lettore la situazione peggiora. Penso che attualmente ha trovato

l’equilibrio ottimale. (…)” (doc. AI 61/1).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica

6.

settembre 2006 (doc. AI 79/1-15), ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

La signora RI 1, nata il __________, ha iniziato

a fine 1987 a lamentare dolori lombari riapparsi nel marzo 1989 sotto forma di

una lombosciatalgia a sinistra in presenza di una grossa ernia discale L5/S1 a

sinistra, in seguito asportata chirurgicamente il 20.9.1989. La paziente

continuava in seguito a lamentare dolori lombari soprattutto al carico e in

posizioni statiche; tuttora lamenta dolori lombari, che si propagano verso la

colonna dorsale ed irradiano a traiettoria dermatometrica S1 nella gamba

sinistra fino al tallone, di carattere meccanico, non rispondenti alle misure

fisioterapiche finora praticate. La paziente, attiva come venditrice presso la __________,

inoltrava una prima richiesta di prestazione all'assicurazione invalidità alla

fine degli anni 80 e veniva peritata una prima volta l'1.10.1990 da uno

specialista in ortopedia il quale riscontrava una colonna lombare altamente limitata

e dolorante alla lateroflessione sinistra come pure all'estensione, con

ariflessia achillea a sinistra e positività della manovra di Lasègue a

sinistra, valutando la capacità lavorativa residua nell'attività originaria al

50.

%, in seguito riconfermata ad una visita di decorso il 29.4.1991 dato che

l'esame clinico era rimasto invariato; ora la colonna lombare appare

moderatamente limitata alla flessione ed estensione con apparizione di dolori

lombosciatalgici a traiettoria dorsale a sinistra, dolori lombari che si

accentuano rialzandosi, indizio clinico per una possibile instabilità

segmentale, le lateroflessioni risultano altamente limitate bilateralmente, i

movimenti avvengono con dolori, si riconferma assente il riflesso achilleo a

sinistro, testimoniante un danno radicolare S1 a sinistra in esito da discectomia

L5/S1 nel 1989; ricordiamo che l'1.10. 1990 il perito misurava uno Schober a 10/13

cm, una distanza dita-suolo anteriore a 32 cm, attualmente i valori sono

praticamente sovrapponibili con uno Schober

a 10/13,5 cm ed una distanza dita-suolo

anteriore a 30 cm. Mettendo a confronto le radiografie convenzionali della

colonna lombare del marzo 1989 con quelle realizzate ora, notiamo una minima

accentuazione delle alterazioni degenerative in particolare al segmento L4/5.

In sintesi, sul piano oggettivo, funzionale ma anche radiologico, la patologia

al rachide lombare non è migliorata rispetto alla visita peritale precedente

del 1.10.1990. In secondo piano, l'assicurata riferisce anche di dolori

cervicali a destra, in aumento girando la testa; la mobilità della colonna

cervicale è libera in ogni direzione, senza comparsa di dolori, assenti deficit

cervicoradicolari, alla radiografa della colonna cervicale riconosciamo minime

alterazioni degenerative al segmento C5/C6 con uncartrosi e spondilosi anteriore.

Agli atti, dal febbraio 2002, dopo un trauma diretto al gomito destro contro

una superficie dura, sono noti dolori recidivanti al gomito destro,

l'assicurata il 15.5.2002 era stata da me visitata, inviata dal medico curante

per questi dolori; avevo potuto diagnosticare un'epicondilopatia omeroradiale,

in seguito migliorata a misure fisioterapiche; ora non lamenta dolori al gomito

destro ma un'algia localizzata in sede radiale al gomito sinistro, per la quale

era stata sottoposta nel mese di giugno 2006 ad una fisioterapia. All'esame

clinico riscontro un'epicondilopatia omeroradiale dalle due parti.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico e delle irradiazioni radiologiche realizzate, possiamo

dunque porre le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica sinistra,

con possibile componente radicolare irritativa S1, in esito da discectomia L5/S1

a sinistra il 20.9.1989, alterazioni degenerative del rachide lombare

(spondilosi laterale a destra L2/3, minima condrosi L4/5, condrosi L5/S1,

spondilosi associate L4/5 e L5/S1), disturbi statici del rachide (appiattimento

della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare

compensata)/decondizionamento muscolare, sindrome cervicovertebrale in, minime

alterazioni degenerative della colonna cervicale (spondilosi ed uncartrosi C5/6), sbilancio

muscolare, epicondilopatia omeroradiale bilaterale.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale

dell'assicurata, un'attività che tiene pienamente conto della capacità

funzionale residua descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 con un rendimento massimo del

100.

%.

Nella sua ultima attività come venditrice presso il

reparto di frutta e verdura del negozio __________, funzione svolta sempre in

posizione eretta con necessità di sollevamento pesi fino a 14 kg, giudico

l'assicurata a seguito dei limiti funzionali citati nell'allegato, abile al

lavoro nella misura del 50 %; l'inabilità lavorativa attualmente in corso al 50

% è dunque giustificata.

Un aumento della percentuale della capacità lavorativa

nell'abituale attività lavorativa non é esigibile, dato che in confronto al 1990

non v'è

stato un miglioramento dello stato funzionale e della caricabilità a livello

del rachide lombare.

(…)." (doc. AI 79/9-11A)

Viste le risultanze mediche appena esposte (attestati e confermati

gradi di inabilità lavorativa al 50% nella professione esercitata di venditrice

e, prima della perizia 6 settembre 2006 del dr. __________ – che non si esprime

tuttavia esattamente sul momento dal quale va ritenuta abile al 100% in un

lavoro rispettoso dei limiti posti – assenza di chiare certificazioni in merito

ad un’eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate), questo

Tribunale ritiene che senza alcun accertamento preciso in merito alla capacità

lavorativa residua in attività adeguate presso gli specialisti che si sono espressi

sulla situazione valetudinaria, non è possibile concludere che lo stato di

salute e/o le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno avrebbero

subito un cambiamento importante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita.

Neppure

è possibile concludere che le conseguenze dello stato di

salute sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole.

Infatti,

dopo il grado di occupazione del 61% dal 1. gennaio 2002, dal 1° marzo 2006

(momento a partire dal quale la mezza rendita è stata soppressa), il contratto

di lavoro con la __________ prevedeva un orario di lavoro settimanale di 20.50 ore

pari ad una percentuale di lavoro del 50% (doc. AI 66/9 e 88/1).

In simili circostanze, visto quanto appena esposto, già per questa

ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti all’Ufficio AI perché, effettuati i necessari accertamenti medici

per stabilire l’eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate

presso gli specialisti che l’hanno vista, si pronunci nuovamente e compiutamente

sulla revisione intrapresa nell’agosto 2005.

2.8

Sulla base degli atti di causa non è neppure possibile, in virtù

dell’art. 53 LPGA (cfr. consid. 2.5), procedere ad una riconsiderazione dei

provvedimenti (decisione 23 novembre 1990 e comunicazioni 24 settembre 1991, 24

agosto 1993, 19 settembre 1995, 9 dicembre 1997 e 22 agosto 2002; doc. AI

13/1-2, doc. 21/1, 26/1, 31/1, 38/1 e 55/1) con i quali all’assicurata è stato

riconosciuto e confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1. febbraio 1990.

Infatti,

a parte il dr. __________ – che nella perizia reumatologica 6 settembre 2006, lo

si ribadisce, senza specificare da quando, ha attestato una capacità lavorativa

totale in un lavoro adeguato rispettoso delle limitazioni poste (doc. AI

79/1-15) – nessun altro medico si è espresso compiutamente e chiaramente sulla

capacità lavorativa in attività adeguate.

Una

riconsiderazione dei provvedimenti in parola sarebbe possibile solo nel caso in

cui già alle rispettive epoche l’abilità in attività adeguate era tale da non

giustificare il riconoscimento del diritto alla mezza rendita.

2.9

Con il ricorso l’assicurata ha chiesto l’annullamento della decisione

impugnata in quanto lesiva delle norme procedurali che prevedono che una

decisione su opposizione sia preventivamente oggetto di una decisione contro la

quale poter inoltrare un opposizione. In concreto l’Ufficio AI con la decisione

impugnata non avrebbe confermato la precedente decisione quanto piuttosto soppresso

il diritto a prestazioni adducendo una motivazione diversa.

Tale

censura, visto l’esito della vertenza (annullamento della decisione impugnata e

rinvio atti per nuova decisione dopo gli accertamenti medici necessari), non

necessita qui di essere ulteriormente approfondita.

Il

TCA si limita qui a ricordare che ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V

130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza

si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).

Per

giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.

2.

Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere

posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA 13 novembre

2002.

[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta

per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione

orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).

Ai

sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse

non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili

mediante opposizione. Il nuovo art. 57 a seconda frase LAI, entrato in vigore

il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.

Il

diritto di essere sentito va poi rispettato anche quando una decisione va confermata

con sostituzione dei motivi (DTF 125 V 368).

2.10

Quanto

alla richiesta di un accertamento peritale volto a stabilire la capacità lavorativa

in attività sostitutive, visto l’esito della vertenza, il TCA si limita qui a

rilevare quanto segue.

Alla

perizia reumatologica 6 settembre 2006 del dr. __________, conformemente alla

giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6), va riconosciuta forza probatoria

piena. In sede di rinvio al perito andrà tuttavia richiesto di specificare da

quando esattamente l’assicurata va ritenuta abile al lavoro al 100% in

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

L’Ufficio

AI dovrà pure interpellare i medici che si sono occupati dell’assicurata e

stabilire se, in quale misura e in quali epoche, essa andava o meno ritenuta

abile al lavoro in un’at-tività adeguata.

Va qui ricordato che nel caso di una valutazione retrospettiva della

capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi,

va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su

questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität”

in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen

1999).

2.11

In

simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché, conformemente ai considerandi 2.7 e 2.10, si pronunci nuovamente sulla revisione d’uf-ficio intrapresa

nell’agosto 2005.

Se

non fossero adempiuti i requisiti per una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(cfr. consid. 2.4), allora – ritenuto che con la decisione impugnata

l’amministrazione ha giustificato la soppressione della mezza rendita invocando

anche l’art. 53 LPGA che regola la revisione (processuale) e riconsiderazione

(cfr. consid. 2.5 e 2.8) – l’Ufficio AI dovrà inoltre accertare (ossequiando il

suo diritto di essere sentita e conformemente alla dottrina e giurisprudenza

citata; consid. 2.8, 2.9 e 2.10) se, alla luce delle nuove risultanze mediche,

i presupposti per una riconsiderazione di una decisione passata in giudicato

sono o meno adempiuti e, quindi, se la soppressione della mezza rendita possa

essere giustificata sotto questo aspetto.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

come indicato al consid. 2.11.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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