32.2006.212
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12 settembre 2007Italiano53 min
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Numero d'incarto:
32.2006.212
Data decisione, Autorità:
12.09.2007, TCA
Titolo:
UAI ha omesso di adeguatamente vagliare tutte le patologie di cui soffre l'assicurato. Occorre pertanto rinviare gli atti all'amministrazione affinché disponga l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità dell'assicurato
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.212
cr/DC/sc
Lugano
12 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 29
novembre 2004, RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo in qualità di insegnante
(al 75%) e di consulente editoriale (al 25%), ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da lombalgia cronica, ernia del
disco, iscialgia, limitazione dei movimenti, difficoltà a stare seduto oppure
in piedi fermo (doc. 1/1-8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, tra cui due perizie a cura l’una
del dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche e l’altra del dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, l’amministrazione, con decisione
formale del 2 maggio 2006, ha respinto
la richiesta di prestazioni (doc. 40).
A seguito
dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 51/1-3),
l’amministrazione, in data 26 ottobre 2006, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 61/1-5).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 23 novembre 2006 l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________
della RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, poiché basata
su accertamenti medici incompleti.
Sostanzialmente,
il ricorrente ha contestato i referti peritali, argomentando in particolare
che:
"
(...)
3. Il
5 aprile 2006 il ricorrente è stato sottoposto ad una visita ambulatoriale da
parte del dottor __________. Durante tale incontro il signor RI 1 ha comunicato
al perito che tra aprile e maggio 2006 era previsto un suo ricovero presso la
Clinica di __________ (cfr. perizia dott. __________ 06.04.2006, pag. 4, punto
A2).
L'Ufficio AI non ha
preso in considerazione tale fatto ed ha emanato la decisione del 2 maggio 2006
tempestivamente impugnata.
La valutazione
stazionaria pluridisciplinare della Clinica di __________, fondata su
un'osservazione costante durante l'arco di un mese del paziente, è stata
inviata all'Ufficio AI il 6 giugno 2006 dal dottor __________. Da tale
valutazione risulta inconfutabilmente la necessità importante ("sehr
wichtig erachtet" cfr. valutazione __________ 23.05.2006, pag. 2, secondo
paragrafo in fine) da parte dell'AI di effettuare un'ulteriore e complementare
valutazione psichiatrica. A questa conclusione sono giunti i medici di __________,
in particolare la dottoressa __________, dopo aver seguito il signor RI 1 per
un mese intero e non dopo un colloquio la cui durata non è stata precisata
nella perizia 06.04.2006. Inoltre i medici giungono alla conclusione che
il ricorrente dal lato neurologico e reumatologico è abile al lavoro al 50% in un'attività leggera. Ritengono
comunque che tale percentuale sia ulteriormente
ridotta dalla componente psichiatrica. Di conseguenza il dottor __________ ha tempestivamente avvisato l'Ufficio AI ed ha
chiesto ulteriori accertamenti
psichiatrici.
Questi sono
chiaramente elementi concreti, validi e inconfutabili che hanno contrastato e
dimostrato che le conclusioni alle quali erano giunti i periti dottor __________
e dottor __________ dopo un'unica visita sono sbagliate.
Neppure in debita
considerazione è stato preso l'estremo convincimento del dottor __________ nel
continuare ad affermare di ritenere il signor RI 1 inabile al lavoro.
L'amministrazione, in ossequio al principio inquisitorio, avrebbe dovuto
procedere ad ulteriori accertamenti medici considerato che inconfutabilmente
l'assicurato aveva, come suo dovere, presentato i risultati di un accertamento
medico stazionario pluridisciplinare, che è chiaramente più completo rispetto
agli accertamenti ambulatoriali effettuati dal dottor __________ e dal dottor __________
che avevano avuto la possibilità di visitare un'unica volta e per un lasso di
tempo molto limitato il signor RI 1.
Lo stesso dottor __________ aveva indicato
che:
" La prognosi non appare sfavorevole e sarà comunque
determinata dal tempo in quanto in relazione con le sue condizioni di salute
somatica."
(…)
La valutazione del
dottor __________ è una palese dimostrazione che quanto sostenuto dalla Clinica
di __________, che, lo ribadiamo, riteneva indispensabile una presa a carico
psichiatrica e una nuova perizia psichiatrica, era un giudizio valido e quindi
l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti medici
prima di emanare la decisione su opposizione qui impugnata.
Gli ulteriori
accertamenti richiesti avrebbero permesso di stabilire che, come compiutamente
spiegato dal dottor __________ (doc. C), il signor RI 1 aveva assunto davanti
al dottor __________ un atteggiamento che ha impedito al perito di riconoscere
l'effettiva sindrome di cui era ed è affetto e non ha così potuto stabilire una
reale diagnosi psichiatrica. Solo attraverso una valutazione medica stazionaria
è possibile riconoscere la grave depressione mascherata di cui soffre il
ricorrente.
Inoltre la patologia
psichica va ad aggravare l'effetto negativo delle patologie somatiche e vanno
quindi valutate congiuntamente. Questo era anche stato indicato dal dottor __________
a pagina 5, punto A4, della perizia datata 6 aprile 2006.
Da ultimo rileviamo
che l'Ufficio AI non ha neppure considerato la richiesta del dottor __________
di prevedere un accertamento peritale stazionario presso il SAM di Bellinzona e
non ha provveduto ad ulteriori accertamenti, che si imponevano, a seguito del
certificato medico del dottor __________.
Visto quanto precede
gli atti sono da ritornare all'Ufficio AI per rivalutare la situazione
attraverso una perizia pluridisciplinare stazionaria così da poter giungere ad
una diagnosi completa che tenga in debita considerazione tutte le patologie di
cui soffre i ricorrente. (…).” (Doc. I)
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Con osservazioni
del 31 gennaio 2007 la patrocinatrice ha contestato le affermazioni del medico
SMR, ribadendo la richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione affinché
ordini una perizia pluridisciplinare (VII).
1.6. In data 15
febbraio 2007 l’amministrazione ha rilevato che dalla nuova documentazione
medica prodotta dall’assicurato, sottoposta al vaglio del SMR, non emergono
elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un rilevante
peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, per lo meno fino
all’emanazione della decisione impugnata (doc. IX).
1.7. Con scritto
del 5 marzo 2007 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale di rinvio
degli atti all’amministrazione al fine di esperire nuovi approfonditi accertamenti
medici. L’insorgente ha inoltre rilevato che, a fronte di patologie sia
psichiatriche, sia fisiche, che lo affliggono, l’amministrazione avrebbe dovuto
chiarire, tramite l’ausilio di un perito, la questione della cumulabilità o
meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito
somatico e non limitarsi, come invece ha fatto, a predisporre due distinte
perizie, l’una psichiatrica e l’altra reumatologica (doc. XI).
Il doc. XI è stato trasmesso all’amministrazione
(doc. XII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio
di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei
dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto
procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10
consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)."
(STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il
TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata
del 12 marzo 2004 in re N.,
consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in
quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli
accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più
esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile
inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad
es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
2.4. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che, dal profilo medico, la decisione
dell’amministrazione di negare all’assicurato il diritto alla rendita trova il
proprio fondamento nelle perizie elaborate, rispettivamente, il 9 dicembre 2005
e il 6 aprile 2006, dai dottori __________, spec. FMH in malattie reumatiche e __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
L’assicurato è stato infatti dapprima sottoposto ad esame peritale
reumatologico affidato al dr. __________. Lo specialista, nel suo rapporto
peritale del 9 dicembre 2005, ha posto le diagnosi di sindrome
lombospondilogena cronica bilaterale con predominanza a destra con turbe
statiche del rachide, alterazioni degenerative plurisegmentali: L2/L3: iniziale
osteocondrosi, L3/L4: condrosi con ernia discale mediolaterale sinistra lussata
caudalmente sotto il legamento longitudinale, L4/L5 e L5/S1: osteocondrosi e
spondilartrosi bilaterale, stato dopo emilaminectomia L4 a destra ed
erniectomia (1985), insufficienza del portamento; tendenza fibromialgica
probabilmente nel contesto di difficoltà nell’elaborare il dolore (sindrome
somatoforme?); stato dopo elettroconversione di una fibrillazione atriale
tachicardica (06/04) (doc. 30-7).
Il dr. __________ ha poi ritenuto l’attività di insegnante svolta
al 75% dall’insorgente esigibile in maniera normale, osservando:
"
(...)
Le mie constatazioni cliniche combaciano con
quanto riscontrato dai reumatologi Dr. __________ e Dr. __________.
Gli impedimenti funzionali possono essere
riassunti nel modo seguente:
- sollevamento di carichi dal suolo fino
all'altezza di un tavolo:
. molto leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri
(fino a 10 kg): ridotta
. medi (fino
a 25 kg): nulla
- trasporto di carichi a corpo:
. molto
leggeri e leggeri (fino a 10 kg): normale
. medi (fino
a 25 kg): molto ridotta
. pesanti
(oltre a 25 kg): nulla
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di precisione e medi: normale
. pesanti: nulla
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
. a braccia elevate: ridotta
. con
rotazione: lievemente ridotta
.
seduta e piegata in avanti: lievemente ridotta
(con l'appoggio sulle braccia)
.
eretta e piegata in avanti: molto ridotta; inginocchiata:
lievemente ridotta
. con le
ginocchia flesse: normale
- mantenere posizioni statiche:
. seduta ed eretta non più di mezzora senza
interruzione
- spostarsi/camminare:
. per tratti brevi e medi: normale
. per tratti lunghi (+ di 2 km): ridotta
. su terreni accidentati: ridotta
. salire/scendere scale: lievemente ridotta
- diversi:
. l'impiego delle due mani è possibile in
forma normale.
Il lavoro di docente con un impiego del 75%
risulta dal profilo reumatologico/ortopedico esigibile in forma normale
considerando le mansioni variabili ma sostanzialmente fisicamente leggere,
svolgibili in parte da seduto in parte da eretto e con la possibilità di interrompere
almeno parte delle mansioni (preparazione delle lezioni) nel rispetto della
sintomatologia algica.
Non vi sono elementi oggettivi che deporrebbero
per una patologia evolutiva dal profilo morfologico. Ritengo la presente
valutazione quindi per intanto definitiva.
Essa rispecchia la situazione descritta del Dr. __________
all'inizio del 2005. Tra luglio e dicembre del 2004 l'impatto della patologia sulla
capacità lavorativa è stata invece maggiore con un'inabilità lavorativa
giudicata completa al termine della degenza riabilitativa nella Clinica di __________
in ottobre 2004.
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Non vi sono provvedimenti medici al livello
fisico che potrebbero modificare sostanzialmente le condizioni del paziente. In
base alle mie constatazioni non ritengo in particolare che vi sia un potenziale
di ricupero fisico tramite un approccio neuroriabilitativo come ipotizzato dal
neurologo Dr. __________ (suo rapporto del 25.10.2005).
La riduzione della capacità lavorativa per
qualsiasi attività lucrativa consona alle limitazioni sotto il punto 5 è al
massimo del 20% (riduzione della presenza sul lavoro per permettere al paziente
un riposo a metà giornata) e non può essere modificata nemmeno con
provvedimenti professionali.
Il signor RI 1 non ha finora fatto uso di mezzi
ausiliari. Potrebbe eventualmente giovare di un sostegno lombare di tipo
LumboLoc (Bauerfeind) o simile.
7.- OSSERVAZIONI
La presente valutazione è in evidente contrasto
con il giudizio soggettivo del paziente che esclude di poter svolgere qualsiasi
attività lucrativa. L'intensità della sofferenza rispettivamente l'impatto di
essa sulla capacità fisica e lavorativa del paziente non si spiegano con i
reperti oggettivabili all'apparato locomotorio. Si ha l'impressione di un
disturbo nell'elaborare il dolore. La sofferenza sembra essere diventata
l'epicentro della sua vita, condizionandolo per tutte le attività. Non escludo
che si tratti di una forma di conversione nell'ambito di una psicopatologia che
ritengo debba essere verificata da uno psichiatra.
Questo mio suggerimento è stato discusso anche
con il paziente." (Doc. AI 30-9+10+11)
Dal profilo psichiatrico, l'assicurato
è stato esaminato dal dott. __________.
Nella sua perizia del 6
aprile 2006 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha posto le diagnosi
di stress non classificato altrove (ICD-10:Z53.3) prolungato e di ansia non
altrimenti specificata (ICD-10:F41.9) di entità lieve.
In merito alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura dell’80%-85%, giudicando
la prognosi non sfavorevole, ma precisando che la stessa sarebbe stata “determinata
dal tempo, in quanto in relazione con le sue condizioni di salute somatica”
(doc. 37-5).
Lo specialista ha poi aggiunto:
"
(...)
B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Dl LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai
disturbi constatati:
Il periziando, da
circa 4 anni, presenta una psicopatologia, di lieve entità, causata da stress
emozionale / cambiamento di vita dovuta al dolore e alla precarietà delle sue
condizioni di salute fisica con sintomi psichici quali stancabilità-facile
affaticabilità, difficoltà di concentrarsi, difficoltà di riposare di notte
(difficoltà di addormentarsi, risveglio precoce), ansia, sentimento di perdita
della propria integrità psicofisica e della efficienza e sentimento della
perdita della considerazione da parte del mondo circostante.
Una eventuale
Sindrome da dolore somatoforme / fibromialgia non è, a mio giudizio, rilevante
ai fini dell'AI in quanto non sono stati obiettivati conflitti emozionali o
problemi psicosociali importanti o comunque una comorbidità psichiatrica
maggiore per cui l'attività lavorativa del periziando in qualità di insegnante
rimane esigibile.
2. Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
I disturbi psichici
del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 15-20% la
sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (non
cumulabile con quella decretata dal perito reumatologo).
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di
sopportarne i disturbi psichici?
La sua
sintomatologia psichica non è di gravità tale da recare disturbo all'ambiente
di lavoro, comunque non vi sono segnalazioni in tal senso da parte del
periziando.
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE:
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?
Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Non sono da prendere in
considerazione.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale?
No, per i dettagli concernenti la
sfera psichica vedi più sopra.
3. L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
Teoricamente sì, non
vi è però una necessità di cambiamento della professione del periziando.
D) OSSERVAZIONI, ALTRE DOMANDE
- Siamo in presenza di una patologia psichiatrica con
influsso sulla CL: sì, siamo in presenza di una lieve psicopatologia (per i
dettagli e la percentuale vedi più sopra)." (Doc. AI 37-5+6)
Sulla base di tali perizie, in data 26 aprile
2006 il dr. __________ del SMR ha osservato che l’interessato non presenta
un’incapacità lavorativa né nella sua attività di docente, esigibile in maniera
completa, né nell’attività collaterale svolta presso il museo (doc. 39).
A seguito della decisione dell’amministrazione di
rifiuto delle prestazioni, l’assicurato ha fatto opposizione, producendo nuovi
atti medici e meglio:
- scritto
del 18 maggio 2006 inviato all’UAI dal dr. __________, spec. FMH in neurologia,
del seguente tenore:
" Mi
permetto di informarLa in merito al paziente sopraccitato. Su domanda del
signor RI 1 Le comunico che la situazione clinica rispettivamente
l'apprezzamento dell'abilità lavorativa devono essere a mio avviso rivalutate
al termine del soggiorno riabilitativo alla Clinica di riabilitazione di __________
che il paziente sta seguendo ancora attualmente dal 25.04.2006 e per alcune
settimane. Sarà mia premura trasmettere al vostro servizio medico gli atti
definitivi a quel momento per un riesame della situazione e una presa di
posizione definitiva da parte Vostra, non avendo al momento elementi a mia
disposizione per condividere la vostra decisione." (Doc. AI 44)
-
rapporto medico del 23 maggio 2006 della __________ di __________, che giunge
alla conclusione che l’assicurato è, dal punto di vista medico-teorico, abile
al 50% in attività leggere adeguate, raccomandando comunque che egli venga
sottoposto ad un parere psichiatrico (doc. 52/3-6).
- scritto
del 6 giugno 2006 del dr. __________ al dr. __________, in cui il neurologo,
riassunte le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale cronica con lombo-sciatalgia
L5 a destra in stato dopo discectomia L4-L5 1985, alterazioni degenerative e
osteocondrosi L4-L5, L5-S1, ernia discale a sinistra L3-L4, reazione
cicatriziale intorno alla radice L5 e spondilartrosi L4-L5; probabile
fibromialgia primaria; sindrome cervicale cronica su insufficienza muscolare;
cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale con elettroconversione giugno
2004, ha attestato un grado di
inabilità lavorativa del 50%, ritenendo possibile lo svolgimento di un’attività
leggera nella misura del 50%. Il dr. __________ si è così espresso:
" (...)
Valutazione:
Considerandi
II paziente è stato
seguito in ambito riabilitativo alla Clinica di riabilitazione di __________,
per cui mi permetto di rimandare all'esteso rapporto annesso per quanto
riguarda le diagnosi specifiche, il decorso clinico e le proposte terapeutiche.
Dal punto di vista
strettamente neurologico non vi sono ulteriori indagini o proposte terapeutiche
specifiche da attuare. S'impone una presa a carico reumatologica con verifiche
regolari per quanto riguarda l'efficacia della terapia medicamentosa rispettivamente
fisioterapica ambulatoriale. I colleghi di __________ hanno proposto una terapia
in acqua 2 volte a settimana. Dal punto di vista strettamente neurologico e
reumatologico il paziente risulta essere inabile in modo definitivo al 50%,
mentre per l'altro 50% un'attività leggera dovrebbe essere possibile. Tuttavia
quest'attività è al momento ulteriormente ridotta in base alla patologia
psichiatrica.
Ti sono quindi grato di
prendere a carico il paziente che già ben conosci non avendo ulteriori proposte
specifiche nel mio ambito.
È importante che il
paziente venga anche rivalutato in ambito psichiatrico: infatti ho la netta
impressione che sia presente una somatizzazione con tratti ossessivi evidenti
in relazione al dolore cronico e alle prospettive infauste per il futuro. A
questo proposito devo esprimere la mia perplessità per quanto riguarda la
valutazione psichiatrica espressa in ambito Al che non sembra aver tenuto conto
per nulla di questo aspetto, aspetto che naturalmente rende molto difficoltoso
un approccio terapeutico del dolore cronico e limita ancor più l'abilità
lavorativa. S'impone quindi una rapida rivalutazione psichiatrica da parte
dell'AI." (Doc. AI 52-1+2)
- referto
del 20 giugno 2006 del dr. __________, spec. FMH in malattie interne e
polmonari, il quale, dopo aver ricordato di essere medico di famiglia
dell’interessato da lunga data, ha valutato che, viste le diagnosi formulate
dal dr. __________ (neurologo), dal dr. __________ (reumatologo), dal dr. __________
(gastroenterologo) e dal dr. __________ (cardiologo), la percentuale di
incapacità lavorativa è a suo avviso del 75%. Egli ha inoltre consigliato
all’UAI di esperire una valutazione psichiatrica, dato che l’assicurato soffre
di una sindrome ansioso-depressiva reattiva (doc. 55).
Nelle sue annotazioni mediche del 24 agosto 2006
il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
(...)
In fase di opposizione vengono presentati:
rapporto degenza clinica di riabilitazione __________
del 23.5.2006 (degenza dal 25.4.-22.5.2006)
Diagnosi:
Sindrome lombospondilogena cronica
Sindrome cervicospondilogena cronica
Cardiopatia ipertensiva
- stato dopo FA 6.2004
tono d'umore depresso in relazione all'assenza di
prospettiva
la capacità lavorativa viene valutata essere del
50% per attività leggera
rapporto dr. __________ del 6.6.2006:
-
egli ritiene l'accertamento psichiatrico non adeguato e auspica una nuova
valutazione peritale
valutazione:
il rapporto di degenza di __________ evidenzia le
note patologie del rachide dorsale già descritte nella perizia dr. __________.
Nella perizia __________ non è stata menzionata la sindrome
cervicospondilogena, diagnosi che a __________ (non proprio correttamente)
viene posta a causa di dolori alla mobilizzazione a livello cervicale in
presenza però di una motilità intatta della colonna cervicale,
problematica già presente e descritta nella perizia (pagina 6), problematica
che il perito interpreta nell'ambito della problematica di ampliamento del
dolore.
Per quanto concerne il lato psichiatrico pure a __________
non è stata evidenziata una patologia psichiatrica maggiore ma unicamente una
tonalità dell'umore depressa legata alla problematica della prospettiva
professionale. In questa situazione ritengo che il lato psichiatrico sia stato
adeguatamente valutato in ambito peritale con esclusione di una patologia
psichiatrica maggiore di tipo invalidante." (Doc. AI 58-1+2)
In data 18 ottobre 2006 il dr. __________, spec.
FMH in reumatologia, ha indirizzato all’Ufficio AI uno scritto nel quale ha
indicato di avere in cura il paziente, chiedendo che venga esperita una nuova valutazione peritale stazionaria presso il SAM di
Bellinzona per la primavera 2007 (doc. AI 59-1).
Con decisione su opposizione del 26 ottobre 2006
l’Ufficio AI ha confermato la precedente decisione di rifiuto di una rendita
(doc. 61).
2.5
In sede di
ricorso l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 16 novembre 2006 del
dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale emerge che:
"
Il signor RI 1 è in mia cura dal 21.7.06 e,
oltre a colloqui clinici, è stato sottoposto a valutazione testistica costituita
da Test di Rorschach e Inventario Multifasico della Personalità Minnesota (MMPI
- Forma ridotta).
Egli presenta una complessa patologia costituita
da disturbi fisici di tipo osteoarticolare e cardiologici e da disturbi
psichiatrici.
La patologia somatica riportata dal dott. med. __________,
FMH in neurologia, è costituita da:
- Sindrome
lombo vertebrale cronica con lombo-sciatalgia L5 a destra in stato dopo
discectomia L4-L5 (1985);
- Alterazioni degenerative e osteocondrosi
L4-L5, L5-S1;
- Ernia discale sinistra L3-L4;
- Reazione cicatriziale intorno alla
radice L5;
- Spondilartrosi L4-L5;
- Probabile fibromialgia primaria;
- Sindrome cervicale cronica su
insufficienza muscolare;
-
Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale ed elettroconversione 06/2004.
Il dr. __________ ritiene che dal punto di vista
strettamente neurologico e reumatologico il paziente risulta essere inabile al
lavoro in modo definitivo al 50%.
Potrebbe essere possibile una attività leggera,
tuttavia la residua capacità lavorativa è ridotta a causa della patologia
psichiatrica.
Dal punto di vista psichiatrico il paziente è
affetto da:
- Sindrome depressiva grave (ICD 10: F
32.
);
- Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F
45.
).
Le patologie fisiche di cui il paziente è affetto
e che hanno di per sé un carattere almeno parzialmente invalidante
relativamente all'attività di docente, sono state un catalizzatore dei disturbi
psichici.
Il dolore cronico, che ripetiamo ha comunque una
accertata partenza somatica, viene aggravato nella sua componente affettiva in
quanto espressione di un conflitto sottostante determinato dalla sindrome
depressiva. Il paziente, inoltre, ha sempre scotomizzato e negato la presenza
di problemi psichici, rimuovendo la consapevolezza di essere in una grave fase
depressiva. Possiamo quindi parlare di una depressione mascherata, nella quale
il corpo, già lesionato, diventa l'ulteriore espressione del disagio affettivo
e psichico.
Questa resistenza è una difesa rispetto al riconoscimento
dei problemi psichici ed è stata verosimilmente alla base del comportamento
tenuto durante la perizia presso il dr. __________, psichiatra in __________.
In quella occasione il paziente ha in maniera "granitica" (parole
testuali del paziente) negato qualsiasi sintomo depressivo e la possibilità
stessa di avere disturbi psicologici. Ciò nel timore di essere considerato
"malato di mente" con la temuta conseguenza di essere abbandonato da
tutti (distorsione cognitiva di tipo depressivo). Tale atteggiamento difensivo
ha comportato finora non solo il misconoscimento della componente psichiatrica
nelle condizioni attuali, ma anche l'assenza di cure specifiche.
Attualmente il paziente assume antidepressivi e
ansiolitici (Zoloft, Temesta) e una trattamento psicoterapeutico di tipo
cognitivo.
Dal punto di vista della capacità lavorativa il
paziente appare stabilmente inabile al lavoro nella misura almeno dell'80%.
Anamnesticamente tale riduzione risale al 2004, dal punto di vista della mia
valutazione certamente dal 2006.
È difficile poter chiaramente separare la
componente psichica da quella fisica nel determinare l'inabilità lavorativa.
Nella situazione del signor RI 1 ciò appare inoltre poco utile, poiché ambedue
le condizioni (fisica e psichica) appaiono con una prognosi perlomeno incerta.
Dal punto di vista psicopatologico, infatti, la
prognosi è incerta.
Dal punto di vista lavorativo questa appare del
tutto infausta, poiché sembra poco probabile un recupero della capacità
lucrativa." (Doc. C)
Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2006 il dr.
__________ ha così commentato il rapporto dello psichiatra curante:
"
(…)
valutazione:
l'attuale rapporto del dr. __________ evidenzia la nota problematica
somatoforme. Per quanto concerne la diagnosi di depressione grave questa
diagnosi non trova conferma in una adeguata descrizione dello status
psichiatrico o una adeguata descrizione della sintomatologia. Sulla base del
presente rapporto non è possibile riconoscere una modifica sostanziale dello
stato di salute rispetto al momento della perizia psichiatrica. Non vi sono
pure sufficienti argomenti per ritenere la perizia psichiatrica non attendibile
in assenza di elementi chiari a conferma di una valutazione psichiatrica
errata.
Per quanto concerne l'esigibilità fisica
l'attività di docente al 75% risulta esigibile in forma normale, pure esigibili
all’80% altre attività rispettose dei limiti funzionali espressi (si tratta in
pratica di attività fisicamente leggere con possibilità di cambiare posizione
ogni ½ ora, attività che comprende pure quella di consulente editoriale / gestore
di fototeca). La limitazione del 20% comprende pure il lato psichico come
esposto dal dr. __________." (Doc. III/bis)
L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un ulteriore
rapporto medico, datato 25 gennaio 2007, del dr. __________, del seguente
tenore:
"
(...)
Il signor RI 1 presenta un quadro clinico
caratterizzato da umore depresso, astenia, facile stancabilità, disturbi del
sonno, difficoltà di memoria e di concentrazione.
E' presente una riduzione delle attività,
accompagnata dall'abbandono o dalla netta riduzione di attività dapprima fonte
di interesse e piacere. L'autostima è fortemente diminuita, è presente un senso
di colpa e di autoaccusa per la perdita del ruolo lavorativo e per la sensazione
di inadeguatezza del ruolo famigliare e genitoriale.
Ritiene di essere un peso per la famiglia, un
elemento di difficoltà per i figli, prova forti rimorsi per la sua irritabilità
e instabilità emotiva.
Accanto alla sintomatologia psichica viene
riferito un corredo di sintomi neurovegetativi verosimilmente collegabili ad
una sintomatologia ansiosa: tremore, sudorazione eccessiva, frequente stimolo
ad urinare, oppressione toracica, dispnea, tachicardia, cefalee temporali.
II paziente è stato sottoposto ad una valutazione
testistica costituita da Test di Rorschach e Inventario Multifasico della
Personalità (MMPI - forma ridotta) i cui risultati sono allegati.
Rorschach: il
protocollo ha evidenziato una risonanza affettiva di tipo introversivo, una importante
inibizione dell'affettività-aggressività, che è indice di una inibizione
depressiva nell'ambito di una struttura nevrotica. E' presente un blocco
affettivo che limita il processo proiettivo. La totale assenza di risposte
umane indica un forte complesso a livello del rapporto che il paziente ha con
il proprio corpo.
MMPI: il profilo
che emerge è attendibile. Il paziente presenta polarizzazioni ideative e
affettive su temi ipocondriaci. E' presente una marcata tensione nei confronti
di tali vissuti, per cui il paziente può elaborare come "sintomi
somatici" elementi anche di nessun rilievo organico. Il signor RI 1 appare
decisamente depresso nell'umore, manifestando una notevole riduzione del
repertorio comportamentale e una marcata polarizzazione ideoaffettiva su temi
di sfiducia. Si evidenzia un notevole rallentamento psicomotorio, abulia,
sfiducia e assenza di iniziativa. Le reazioni emotive sono inibite nella loro
espressione diretta e vengono vissute prevalentemente all'interno anche se con
sofferenza. Ciò lo spinge a continue somatizzazioni dell'ansia.
La diagnosi testologica, da integrare
evidentemente con il quadro clinico, indirizza verso una struttura psichica di
tipo nevrotico, particolarmente rigida e bloccata a livello dell'affettività,
dove i test hanno messo in rilievo una importante inibizione
depressivo-nevrotica. Si evidenzia l'utilizzo del meccanismo di difesa della
somatizzazione dell'ansia e gli aspetti depressivi.
Si confermano le diagnosi di:
- sindrome depressiva grave (ICD 10: F 32.2)
- sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD 10: F 45.4)." (Doc. C1)
L’assicurato ha pure prodotto il rapporto medico
del 29 gennaio 2007 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna,
neuralterapia, della __________ di __________, dove l’assicurato è rimasto
degente dal 4 dicembre 2006 al 16 dicembre 2006 e dal 9 gennaio 2007 al 18
gennaio 2007, che ha posto le seguenti diagnosi:
"
Chronisches lumboischialgisches Schmerzsyndrom
rechts, vorwiegend L5, bei Status nach Diskektomie L4/L5 1985 und narbigen
Veränderungen sowie multisegmentalen Diskusprotusionen und Spondylarthrosen mit
foraminalstenosen auf Höhe L4/L5, L3/L4 und minimal auch L2/L3; paramedian
rechtsseitige Diskushernie L5/S1 mit Deviation der Nervenwurzeln S1 beidseits;
chronisches cervicales Schmerzsyndrom bei diskreten degenerativen Veränderungen
der Wirbelsäule; chronische leichte Periartropathia humeroscapularis rechts;
paroxysmales Vorhofflimmern; Status nach Fraktur des Metatarsale V rechts
September ’06 und Osteosynthese mit persistierenden Schmerzen am Aussenrand und
der Ferse; Statische Störung mit leichter Beinlängendifferenz und
Knick-Senkfüssen; Reaktive Depression." (Doc. D)
Il dr. __________ ha poi concluso:
"
(...)
Weiteres Procedere:
Der Patient muss unbedingt weiter
physiotherapeutisch mit lumbal entlastenden und kräftigenden Massnahmen für die
Bauchmuskulatur behandelt werden. Ggf. sind die selektiven Wurzelblockaden
lumbal zu wiederholen. Eine Steroidinfiltration sacral oder epidural-lumbal
muss ebenfalls in Betracht gezogen werden. Zurzeit kann kein operativer
Eingriff empfohlen werden.
Eine Verbesserung der Rückenschmerzen ist bis zu
einem gewissen Grade möglich. Da es sich jedoch um schwere strukturelle
Veränderungen handelt, wird nie eine normale Belastbarkeit, wie dies für einen
Lehrer zu erwarten ist, erreicht werden. Die lumbalen Schmerzen lassen sich
nicht allein durch eine psychologische Behandlung verändern, da sie weitgehend
auf strukturellen Ursachen beruhen.
Ich bitte Dich, den Patienten zu beraten bezüglich
geeigneter physiotherapeutischer Therapiepartner." (Doc. D)
Questi nuovi referti medici sono così stati
commentati dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 13 febbraio 2007:
"
Vedi note precedenti del 24.8.2006 e del
6.12.2006
vengono presentati ulteriori documenti:
rapporto concernente degenza presso la __________
12.2006
/1.2007
- vengono elencati in modo dettagliato i noti problemi in
particolare del rachide dorsale
- il 15.12.2006 è stata eseguita una RM del rachide lombare che
evidenzia a quanto pare una ernia discale L5/S1 finora non descritta senza però
clinica neurologica correlata
- viene ipotizzato che il canale spinale ristretto per motivi
congeniti possa giocare un ruolo sintomatico. Da notare che nel referto
radiologico si parla di lieve stenosi centrale del canale spinale.
rapporto dr. __________ del 25.1.2007
correlato da risultati testistici (test Rorschach e MMPI).
Il dr. __________ conferma la diagnosi di
sindrome depressiva grave E32.2 e di sindrome somatoforme da dolore persistente
E45.4. Da notare che la diagnosi di sindrome depressiva grave non trova
conferma nella testistica dove si conclude per struttura di personalità
nevrotica / nevrosi depressiva (la nevrosi depressiva viene attualmente
catalogata sotto distimia E34.1: disturbo depressivo che non raggiunge i
criteri di una sindrome depressiva lieve o media).
Valutazione: l'attuale documentazione evidenzia
tramite RM del 15.12.2006 la presenza di una nuova ernia discale. In questo
senso è possibile un peggioramento dello stato di salute a partire da 12.2006.
Per quanto concerne la problematica psichica il
nuovo curante insiste nel diagnosticare una sindrome depressiva grave che però
non trova riscontro nella testistica. Confermo qui le mie perplessità già
esposte nella nota del 6.12.2006." (Doc. IX/1)
2.6
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti allestiti dal medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Il
TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.7
Nella concreta evenienza, è
incontestato che l’assicurato presenta due distinte patologie:
l’una di natura reumatologica, l’altra di natura psichica.
Il dr. __________
è giunto alla conclusione che, dal punto di vista reumatologico, l’assicurato è
abile al lavoro in maniera completa nella sua attività di insegnante al 75%,
indicando che la riduzione della capacità lavorativa per qualsiasi attività
adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, è del 20% al massimo (per
tener conto di una riduzione della presenza sul lavoro per permettere al
paziente un riposo a metà giornata) (doc. 30-10).
Al riguardo, questo Tribunale constata che
l’assicurato, oltre all’impiego di docente al 75%, svolgeva anche l’attività di
consulente editoriale e gestore della fototeca presso il __________ di __________,
al 25% (circa 25 ore mensili).
Essendo quindi egli attivo nella misura del 100%,
il perito avrebbe dovuto esprimere la propria valutazione relativa al grado di
capacità lavorativa con riferimento ad entrambe le attività, per un grado
occupazionale totale del 100% e non, come invece è accaduto, facendo unicamente
cenno all’attività di docente al 75%.
Considerato comunque che il dr. __________ ha da
una parte espressamente indicato che l’attività di insegnante nella misura del
75% è pienamente esigibile e, d’altro canto, che anche in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali, l’assicurato presenta una percentuale di
incapacità lavorativa del 20% per tener conto di una riduzione della presenza
sul lavoro a metà giornata per riposarsi, a mente del TCA occorre concludere
che dal punto di vista reumatologico esiste una certa incapacità lavorativa.
Il dr. __________, dal canto suo, ha ritenuto che
i problemi psichici compromettono nella misura del 15%-20% la capacità
lavorativa dell’insorgente sia nella sua attività, che in qualunque altra
attività idonea (doc. 37-6). Lo psichiatra ha poi aggiunto che tale riduzione
della capacità lavorativa non è cumulabile con quella stabilita dal perito
reumatologo (doc. 37-6).
Ora,
secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
Nel caso
di specie, le affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate
mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In
particolare, la questione riguardante la pretesa mancata cumulabilità, almeno
parziale, delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto
di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli
esperti interessati”.
Al
riguardo, nel suo rapporto peritale del 6 aprile 2006, lo psichiatra dr. __________
si è limitato ad affermare, senza fornire la benché minima motivazione, che la
percentuale d’inabilità lavorativa derivante dalla problematica psichica è,
citiamo: “…non cumulabile con quella decretata dal perito reumatologo”
(doc. 37, p. 6).
Tale
conclusione, non motivata, non può essere ritenuta sufficiente e non può in
ogni caso sostituirsi ad un giudizio peritale globale, risultante da una
ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, così come
richiesto dalla giurisprudenza sopra ricordata.
Una
spiegazione è tanto più necessaria se si considera che, secondo il dr. __________
(cfr. doc. C), è difficile separare la componente psichica da quella fisica nel
determinare l’inabilità lavorativa.
La
fattispecie sub judice presenta quindi più di un’analogia con quella
oggetto della sentenza federale del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03,
riguardante il caso di un assicurato, anch’egli sofferente da un profilo
reumatologico e psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle
risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva
negato il cumulo delle incapacità parziali e, pertanto, il
riconoscimento di una rendita di invalidità di maggiore entità.
In quella sede, il TFA
aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del
grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito
di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi
motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità lavorative
attestate medicalmente.
Già solo
in esito alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui
si è fondato l’UAI per negare il diritto a prestazioni non può essere
riconosciuto un pieno valore probatorio.
2.8
La necessità di rinviare gli
atti all’amministrazione perché approfondisca l’aspetto medico si giustifica
anche con riferimento alla patologia psichiatrica, che a mente di questa Corte
non è stato sufficientemente chiarito.
Dall’esame peritale del 5 aprile 2006 svolto dal dr. __________
emerge che l’interessato presenta le diagnosi di stress non classificato
altrove (ICD-10:Z53.3), prolungato e di ansia non altrimenti specificata
(ICD-10:F41.9), di entità lieve. Il dr. __________ ha inoltre esplicitamente
indicato che un’eventuale sindrome da dolore somatoforme / fibromialgia non è a
suo avviso rilevante ai fini dell’assicurazione invalidità, in quanto non sono
stati obiettivati conflitti emozionali o problemi psicosociali importanti, né
una comorbidità psichiatrica maggiore. Per tali motivi, il perito ha ritenuto
l’insorgente abile al lavoro nella sua attività di insegnante e in altre
attività idonee, nella misura dell’80% (doc. 37-5).
Tale valutazione peritale è in netto contrasto
con quanto ritenuto dallo specialista curante, dr. __________, il quale nel suo
certificato del 16 novembre 2006 ha diagnosticato la presenza di una sindrome depressiva grave
(ICD10-F32.2) e di una sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10:F45.4), che rendono l’assicurato inabile al lavoro nella misura almeno
dell’80%, sicuramente a partire dal 2006, indicando pure una prognosi infausta
(doc. C).
Il dr. __________ ha inoltre spiegato quali sono
i motivi, a suo parere, alla base della divergenza di valutazione rispetto al
perito incaricato dall’UAI, indicando che l’interessato, che ha sempre negato
la presenza di problemi psichici, rimuovendo la consapevolezza di essere in una
grave fase depressiva, ha mantenuto tale comportamento difensivo anche nei
confronti del dr. __________, negando l’esistenza di qualsiasi sintomo
depressivo e la possibilità stessa di essere affetto da problemi in tale
ambito. Il dr. __________ ha ribadito le diagnosi sopra citate nel referto del
25.
gennaio 2007, rilevando che dai test effettuati è emersa una struttura psichica
di tipo nevrotico, con un’importante inibizione depressivo-nevrotica (doc. C1).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
Nel
caso di specie, i referti del 16 novembre 2006 (doc. C) e del 25 gennaio 2007
(doc. C1) del dr. __________, che certificano
l’esistenza di una sindrome depressiva grave e di una
sindrome somatoforme da dolore persistente possono essere presi in
considerazione, poiché si riferiscono ad una situazione antecedente alla
decisione contestata del 26 ottobre 2006, essendo l’assicurato in cura
specialistica dal 21 luglio 2006.
Stante le
diagnosi opposte cui sono giunti il perito, dr. __________ e il curante, dr. __________,
appare necessario sottoporre l’interessato ad una nuova valutazione peritale,
in grado di stabilire quali siano le patologie che lo affliggono e il loro
influsso sulla capacità lavorativa.
Questo
Tribunale rileva che qualora venisse confermata la diagnosi di sindrome
depressiva grave posta dal curante, sarebbero dati, come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), i presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per
poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurato, che soffre di una
sindrome somatoforme dolorosa, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro.
La
giurisprudenza esige infatti quale primo criterio l'esistenza di una
"comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata".
Tale
requisito è adempiuto se sussiste uno stato depressivo grave. Al riguardo va
ricordato che la giurisprudenza federale ha stabilito che uno stato depressivo
medio o leggero, a differenza di quello grave, non può essere ritenuto una comorbidità
psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle manifestazioni
d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA del 16 novembre
2005.
nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).
La necessità
di sottoporre l’interessato ad un nuovo esame peritale, ritenendo quello del
dr. __________ insufficiente, è stata peraltro espressa più volte da medici
diversi.
Nel suo
referto 6 giugno 2006 il dr. __________ ha evidenziato l’importanza di una
rivalutazione psichiatrica, vista la sua netta impressione che l’assicurato
presenti una somatizzazione con tratti ossessivi evidenti in relazione al
dolore cronico (cfr. doc. 52-2).
Anche i medici della __________ di __________,
nel rapporto del 23 maggio 2006, hanno raccomandato che l’assicurato venga
sottoposto ad un parere psichiatrico (cfr. doc. 52/3).
Ancora, il dr. __________, nel certificato medico
del 20 giugno 2006, ha
consigliato all’UAI di esperire una valutazione psichiatrica, dato che l’assicurato
soffre di una sindrome ansioso-depressiva reattiva (cfr. doc. 55).
Infine, il dr. __________, nel suo scritto del 18
ottobre 2006, ha chiesto
all’amministrazione di sottoporre l’interessato ad una perizia
pluridisciplinare presso il SAM (cfr. doc. 59-1).
Tale necessità appare tanto più evidente alla
luce delle diagnosi diametralmente opposte formulate dal perito e dal dr. __________.
2.9
Infine, a
prescindere dalle attestazioni del dr. __________, a mente del quale
l’interessato risulta inabile al lavoro al 50% (doc. AI
52-1) - apprezzamento del resto condiviso pure dagli
specialisti della Clinica di riabilitazione di __________, dove l’assicurato è
rimasto degente dal 25 aprile 2006 al 22 maggio 2006 (doc. 52-3) – il TCA
rileva che, dal rapporto concernente la degenza presso
la __________ avvenuta nel dicembre 2006, emerge che dalla RM del rachide
lombare eseguita il 15 dicembre 2006 è risultata una ernia discale L5/S1 e viene
ipotizzato che il canale spinale ristretto per motivi congeniti possa giocare
un ruolo sintomatico (doc. D).
Secondo il
dr. __________ del SMR, tale documentazione, potrebbe
essere sintomo di un peggioramento dello stato di salute, ma solo a partire dal
mese di dicembre 2006 (Doc. IX/1).
Come appena ricordato
(cfr. consid. 2.7.2.), per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa.
Lo scritto del 29 gennaio 2007 del dr. __________,
che evidenzia la presenza di una nuova ernia discale, è successivo alla
decisione impugnata. In assenza di precedenti esami neurologici, non è dato
sapere a partire da quando si è sviluppata la nuova ernia discale evidenziata
nell’esame del dicembre 2006, che per stessa ammissione del medico SMR potrebbe
essere sintomo di un peggioramento dello stato di salute.
Di certo, non si può, come preteso dal dr. __________,
senza ulteriori approfondimenti, ritenere che l’insorgenza della nuova ernia
discale, che potrebbe comportare un peggioramento dello stato di salute, sia da
ricondurre al mese di dicembre 2006, momento in cui è stato effettuato l’esame
di RM del rachide lombare. In assenza di altri esami
precedenti, questa conclusione non può essere condivisa dal TCA.
Anche tale aspetto dovrà pertanto fare oggetto di
approfonditi accertamenti medici da parte dell’amministrazione, cui gli atti
vanno rinviati per procedere ad un complemento istruttorio.
In
conclusione, annullata la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006, la
causa va retrocessa all’amministrazione affinché disponga l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) e
si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità del ricorrente.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà
inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando
2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’UAI
dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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