32.2006.214
Valutazione delle affezioni extra-infortunistiche. In casu non sussiste un danno alla salute psichica invalidante. Conferma della rendita temporanea
15 ottobre 2007Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.214
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, TCA
Titolo:
Valutazione delle affezioni extra-infortunistiche. In casu non sussiste un danno alla salute psichica invalidante. Conferma della rendita temporanea
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.214
BS/sc
Lugano
15 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale montatore di binari, il 5 giugno
2004 è stato vittima di un infortunio professionale al piede sinistro che gli
ha procurato dei dolori neuropatici. Il caso è stato regolarmente assunto dalla
__________.
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 23 febbraio 2006 l’assicuratore contro
gli infortuni ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità
pari al 15%. Con successiva decisione 1° giugno 2006, confermata mediante
decisione su opposizione 28 luglio 2006, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto il
diritto ad una rendita d’invalidità del 17% (doc. AI 7-2 e 48-5).
1.2. Nel
mese di giugno 2005 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 3-1).
Raccolta
la pertinente documentazione medica ed economica, nonché gli atti dalla __________,
con decisione 25 ottobre 2006, preavvisata il 12 giugno 2006, l’Ufficio AI ha posto
l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° giugno 2005 al 31
gennaio 2006 sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(...)
In considerazione degli atti medici specialistici ed
economici acquisiti all'incarto, in particolare degli atti presentati
dall'assicuratore infortuni, risulta che il danno alla salute del quale
l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al
guadagno.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio
medico regionale dell'AI risulta che la capacità lavorativa è dello 0% dal
05.06.2004 al 26.10.2005 (data visita di chiusura assicuratore LAINF).
Il servizio medico regionale ha potuto appurare che non
vi sono patologie extrainfortunistiche e di conseguenza vengono applicati
Fatti
i parametri citati di seguito per determinare il diritto alla rendita AI:
secondo agli artt. 4 LAI e 29 LAI la rendita viene erogata alla scadenza
dell'anno d'attesa mentre i cambiamenti dello stato di salute (sia il
miglioramento che il peggioramento) sono oggettivati dopo tre mesi secondo art.
88 OAI.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.06.2005 al 31.01.2006 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute) ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Audizione
Abbiamo preso atto delle sue osservazioni al nostro
progetto.
Dopo averle valutate nel dettaglio, riteniamo che le
patologie extra-infortunistiche non influenzano la capacità lavorativa.
Pertanto confermiamo il nostro progetto." (Doc. AI
50-1+2)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA, chiedendo l’assegnazione di una rendita
d’invalidità anche oltre il 31 gennaio 2006.
Egli
sostiene che a torto l’Ufficio AI non ha considerato le patologie
extra-infortunistiche, le quali, a suo dire, risultano essere invalidanti. Al
riguardo, il ricorrente ha rilevato quanto segue:
"
(...)
Risulta tuttavia chiaramente dalla decisione della __________
di data 1. giugno 2006, nonché del rapporto della __________, che il ricorrente
soffre di dolori alla schiena e di problemi psichici che, benché non siano
direttamente in rapporto causale con l'infortunio subito sul lavoro, ne
diminuiscono notevolmente la capacità lavorativa e di guadagno.
Questi elementi devono essere presi in considerazione
nel campo dell'assicurazione invalidità al fine di calcolare la capacità
lavorativa residua, rispettivamente il grado di invalidità, del richiedente di
prestazioni.
I dolori alla schiena di cui soffre l'assicurato non
consentono nè il sollevamento di oggetti (pesanti e leggeri), nè l'assunzione
di posizioni statiche. A questo fattore va aggiunto lo stato psicologico dell'assicurato,
derivante dalle circostanze venutesi a creare dopo l'incidente sul lavoro, che
rendono uno sbocco lavorativo per il futuro.
L'incapacità lavorativa e di guadagno sono state
altresì confermate dal dr.med. __________ Nenad, medico curante del ricorrente,
e dal dr.med. __________ che ne hanno attestato l'inabilità lavorativa al 100%
anche oltre il 31 gennaio 2006.
Ne consegue che all'invalidità derivante
dall'infortunio va aggiunta l'invalidità provocata dai dolori alla schiena e
dalle problematiche psicologiche.
Le carenze istruttorie dell'autorità resistente
impongono l'inoltro del presente ricorso.
La documentazione che viene prodotta nell'ambito della
presente procedura ricorsuale, quella che verrà ulteriormente prodotta se
necessario e l'eventuale verifica peritale, dimostreranno che al momento va
riconosciuto il diritto ad una rendita intera di invalidità anche oltre il 31
gennaio 2006. (...)" (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Sottoposta la
nuova documentazione medica, prodotta dal ricorrente, all’esame del proprio
servizio medico (in seguito: SMR), l’Ufficio AI ha concluso:
"
(...)
Con il presente ricorso parte ricorrente sostiene che
vi sono patologie extra-infortunistiche di cui l'Ufficio AI non ha tenuto
conto, essendosi limitato unicamente all'incarto __________, con carenza nell'istruttoria.
In conclusione, viene chiesta la continuazione dell'erogazione della rendita
intera anche dopo il 31 gennaio 2006. Quale documentazione medica viene
prodotta, in fase ricorsuale, il rapporto __________ del 23 agosto 2005, due
certificati medici generici del curante, Dr. med. __________, due schede di
controllo dell'inabilità lavorativa della __________, l'esame RM della colonna
cervicale del 10 ottobre 2006 (Dr. med. __________), lo scritto del Dr.
med. __________, ORL, del 15 novembre 2006, ed un ulteriore certificato medico
datato 30 novembre 2006 del Dr. med. __________ che indica uno status
stazionario, ritenendo che una tendinite al tendine d'achille piede sc
impedisce all'assicurato la ripresa lavorativa provocando uno stato ansioso
depressivo. Indica che nell'ultimo anno è subentrata un'ernia discale C3-C4 e
C4-C5 con trattamento fisioterapeutico.
L'attuale documentazione medica è quindi stata
sottoposta, come da prassi, al Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il
quale ha emesso l'annotazione allegata, parte integrante del presente allegato.
Dopo avere riassunto gli atti medici all'incarto, il
SMR ha osservato che in occasione della degenza a __________, l'assicurato è
stato ritenuto abile in misura completa in attività confacente. In particolare,
non sono state riscontrate patologie extra-infortunistiche invalidanti, ed
espressamente è stata negata la presenza di una problematica psichica di tipo
invalidante. A conclusione della propria valutazione il SMR rileva che "...
non è stata apportata nessuna documentazione specialistica che possa mettere in
forse le conclusioni della valutazione specialistica di __________ che negava
la presenza di una patologia psichiatrica di tipo invalidante. Si tratta di un
caso con una importante problematica somatoforme dove non hanno potuto essere
oggettivate patologie somatiche o psichiche invalidanti malgrado vari
accertamenti (...). Solo a partire da ottobre 2006 viene documentata una nuova
patologia con possibile influsso sulla capacità lavorativa, ossia il riscontro
di una problematica discale a livello cervicale. In assenza d'una
documentazione adeguata non è possibile stabilire l'entità e la durata di un
eventuale impedimento lavorativo".
In conclusione, dalla documentazione fornita in fase
ricorsuale non risulta una modifica dello stato di salute fino a ottobre 2006
rispetto alla valutazione posta nel rapporto della __________ di __________ del
23 agosto 2005, valutazione non limitata unicamente a problemi di tipo
infortunistico, bensì globale del caso. A partire dall'ottobre 2006 risulta
possibile un peggioramento dello stato di salute. Si rileva che la
documentazione relativa all'eventuale peggioramento è stata fornita da parte
ricorrente dopo l'emissione della decisione formale dell'Ufficio AI, non prima.
Ne consegue quindi che l'eventuale peggioramento sarà esaminato dallo scrivente
Ufficio all'interno di una nuova domanda AI (infatti, giusta l'art. 88a cpv. 2
OAI se la capacità al guadagno peggiora occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole)." (Doc. V)
1.5. Il
ricorrente ha in seguito inoltrato i mezzi di prova da assumere in causa (IX).
1.6. Il
TCA ha richiamato dalla __________ Cassa malati la perizia psichiatrica 5
settembre 2006 allestita dal dr. __________ (XXI). Il referto peritale è stato
trasmesso alla parti per una presa di posizione. Le osservazioni dell’Ufficio
AI datano 18 settembre 2007 (XVI). Con scritto 27 settembre 2007 il ricorrente
ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante datato 25 settembre 2007 (XVII).
Su richiesta del Tribunale, con lettera 10 ottobre 2007 l’amministrazione ha trasmesso
le osservazioni del SMR in merito al nuovo atto medico (XXI).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita successivamente
al 31 gennaio 2006.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.4. La
nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in
materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione
della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore
sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale
ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con
riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto
unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo
per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V
128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
Considerandi
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non
pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito
che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli
organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi
dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
2.5
Nel
caso in esame, durante l’istruttoria LAINF l’assicurato ha soggiornato presso
la Clinica __________ di __________ specializzata nel trattamento di dolori (doc.
AI 17-4) e la Clinica di riabilitazione (__________) di __________ (doc. AI
3-13).
Al
termine degli accertamenti, con visita di chiusura 26 ottobre 2005 il medico di
circondario della __________, dr. __________, diagnosticati dolori neuropatici
dopo importante contusione delle parti molli a livello del calcagno sinistro,
ha concluso che l’assicurato può esercitare un’attività leggera adeguata (doc.
AI 3).
Dopo
aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, l’assicuratore LAINF, mediante
decisione 1 giugno 2006 e confermata con decisione su opposizione 28 luglio
2006.
(cresciuta in giudicato), ha determinato un grado d’invalidità del 17%
(doc. AI 48).
Con il presente
ricorso l’assicurato sostiene che, contrariamente a quanto valutato
dall’Ufficio AI, le affezioni extra-infortunistiche (dolori alla schiena e
problematiche psicologiche) gli causano un’incapacità al guadagno duratura di
grado pensionabile. Contemporaneamente egli ha prodotto
diversa documentazione medica che è stata sottoposto al SMR per una presa di
posizione.
2.6
Per
quel che concerne la componente somatica, nella nota 28 dicembre 2006 il dr. __________
del SMR ha giustamente evidenziato che, quale nuova patologia
extra-infortunistica con possibile influsso sulla capacità lavorativa, risulta
essere documentata una problematica discale a livello cervicale. Il 9 ottobre
2006.
l’assicurato è stato sottoposto ad una risonanza magnetica della colonna
cervicale con riscontro di ernia discale C6/7 intraforaminale destra con
compressione diretta sulla radice C7 destra e componente lussata sulla radice
C8 a destra (doc. 4 allegato IX).
Va
qui ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 25
ottobre 2005. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa
situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo
(cfr. DTF 130 V 138 consid. 2).
Ritornando al caso in esame, seppur la problematica discale
è stata accertata qualche settimana prima del 25 ottobre 2006, a mente del TCA,
non vi sono indizi per ritenere che l’affezione in parola abbia causato, almeno
sino all’emissione della decisione querelata, una rilevante e duratura
incapacità lavorativa. Da una parte, nel certificato 30 novembre 2006 il medico
curante aveva fatto presente che il paziente era in cura per un’ernia discale
(doc. 2 allegato IX); dall’altra, in quello del 18 ottobre 2006 egli aveva
attestato un’incapacità lavorativa limitatamente a 3-4 settimane (doc. D).
Va poi rilevato
che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del
cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza
interruzione notevole. Pertanto, volendo in casu ammettere un rilevante
aggravamento della situazione valetudinaria dovuto alla problematica delle
schiena, gli effetti del peggioramento devono durare almeno tre mesi, quindi
oltre il 25 ottobre 2006 (decisione contestata), motivo per cui non possono
essere presi in considerazione nella presente procedura. Tuttavia, qualora l’evoluzione dell’ernia
discale dovesse peggiorare in modo da compromettere la residua capacità
lavorativa, il ricorrente potrà far valere l’eventuale peggioramento, debitamente
comprovato da documentazione medica, in sede di nuova domanda di prestazione.
Riguardo ai ripetuti attacchi di
vertigine di probabile origine vestibolare, il SMR ha giustamente rilevato come
nel certificato 15 novembre 2006 (successivo alla decisione contestata) del dr.
__________ al medico curante non traspare una patologia invalidante. Il citato
specialista ORL, dopo aver proceduto ad un esame vestibolare dall’esito
negativo (“…ho eseguito un esame vestibolare completo non riuscendo ad identificare
nessun deficit né residuo..”), ha rilevato che “non ho indizi per
patologie importanti, potrebbe malgrado tutto trattarsi solamente di vertigini
posizionali anche se non sono riuscito a provocarle”. Lo specialista,
infine, ha fatto presente di vedere l’assicurato fra un mese e se “ il quadro
dovesse rimanere poco chiaro valuterò se eseguire una risonanza magnetica” (doc.
F). Non avendo il ricorrente prodotto ulteriore documentazione al riguardo, si
può presumere che questi disturbi non si sono susseguiti oppure non hanno
originato una patologia invalidante. Se tuttavia ciò fosse stato invece il caso,
come già detto in precedenza, dal punto di vista temporale non rientrerebbe
nella valutazione della presente vertenza.
2.7
L’assicurato
sostiene la presenza di una patologia psichiatrica invalidante.
Con
il ricorso egli ha prodotto il certificato 18 dicembre 2006 del suo psichiatra
curante, dr. __________, avente il seguente tenore:
"
(...)
Il paziente a margine è seguito presso il mio studio
regolarmente dal 23.01.2006 in seguito alla segnalazione del medico curante Dr.
__________ di __________.
Si tratta di un 43enne portoghese, coniugato, anche la
moglie è portoghese, 39enne che lavora parzialmente come donna delle pulizie.
La coppia ha una figlia di 9 anni, di ottima salute
psico-fisica.
Il paziente iniziò a lavorare dal 1987 in Svizzera
presso un'azienda di costruzione fino al giugno 2004, data dell'infortunio sul
posto di lavoro.
In quell'occasione il piede sinistro veniva schiacciato
e la __________ in seguito aveva riconosciuto una rendita del 7% per
l'infortunio.
Dal punto di vista psichiatrico egli gradualmente
nell'ultimo anno aveva presentato una reazione ansioso-depressiva in seguito ai
vari fattori di tipo socio-economico ed infortunistico fino a presentare un vero
stato ansioso-depressivo, ragion per la quale il medico di famiglia me l'aveva
segnalato per una presa a carico specialistico.
In effetti egli aveva presentato vari sintomi di tipo
ansia, angoscia, preoccupazioni eccessive, disturbi somatoformi e
neurovegetativi sotto forma di vari dolori in varie parti del corpo ed
importanti disturbi del sonno.
Questi sintomi rientrano nell'ambito dei criteri che
possono essere diagnosticati sotto forma di una sindrome da disadattamento
con reazione mista ansioso-depressiva (ICD- 10 F 43.22).
Dal punto di vista terapeutico egli è seguito da me ed
à al beneficio di colloqui di sostegno ed una psicofarmacoterapia regolarmente
e la sua situazione psichica, anche se gradualmente, ha presentato un miglioramento
lento ma causa ancora un'inabilità lavorativa nella misura del 50%.
Egli inoltre già da diversi mesi è al beneficio della
disoccupazione nella misura del 33% ed è auspicabile che in futuro egli possa
svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua situazione dal punto di vista
psichiatrico almeno nella misura del 50%.
Il paziente durante il recente colloquio mi riferiva
che a causa di una labirintite nelle scorse settimane, è stato messo in
inabilità lavorativa completa." (Doc. IX1)
Occorre
qui ricordare che con rapporto 23 agosto 2005 i medici della __________ avevano
parlato di un’eventuale sindrome da dolore somatoforme, escludendo tuttavia
un’incapacità lavorativa per motivi psichici (doc. AI 3-23).
Con perizia 5 settembre 2006 il dr. __________ ha diagnosticato una
sintomatologia ansiosa-depressiva di entità lieve, nel contesto di problemi
occupazionali e socio-economici, nonché rischio di un disturbo somatoforme, in
merito .
Quanto alla valutazione ed alle conclusioni, lo specialista in psichiatria
e psicoterapia ha fra l’altro evidenziato:
"
(...)
La sintomatologia clinica, caratterizzata da ansia e
modici segni depressivi, è molto probabilmente interpretabile nel contesto di
problemi esistenziali, legati ai timori di non più riuscire a trovare un lavoro
più leggero, adeguato alle sue attuali condizioni fisiche. Clinicamente, in
base alle risultanze dell'esame clinico odierno, non è emersa una sindrome
("autonomia") con valenza di malattia.
In questo senso egli potrebbe, qualora si
trovasse un'attività conveniente, senz'altro riprendere il lavoro (dal solo
profilo psichiatrico) in misura completa.
Egli si sente tuttavia limitato a causa dei dolori
persistenti che rischiano di assumere valenza di malattia qualora dovesse
svilupparsi, in futuro, una vera e propria sindrome somatoforme da dolore
persistente.
Al momento attuale, considerata la relativa giovane età
dell'assicurato, andrebbe organizzato un aiuto alfine di permettergli il
collocamento in una funzione adeguata alle sue limitazioni ortopediche. In
altre parole, sarebbe richiesto un case-management attivo e un sostengo
psicologico regolare." (Doc. XIIbis, sottolineatura del redattore)
2.8
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA
24.12.1993
in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in
linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351.
seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
2.9
Ritornando
al caso in esame, tutto ben esaminato, questa Corte ritiene dover confermare la
perizia del dr. __________ resa per conto della cassa malati __________. Nel
referto 5 settembre 2006 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, preso
atto in particolare del fatto che l’assicurato si trova in cura del dr. __________
dall’inizio 2006 per una sindrome da disadattamento con reazione
ansiosa-depressiva, ha ben spiegato di ritenere la sintomatologia clinica priva
di valenza di malattia, individuando le risorse che permetterebbero un pieno
collocamento in una attività con funzioni adeguate alle limitazioni ortopediche
dell’assicurato. Del resto, anche lo stesso psichiatra curante ha auspicato che
l’assicurato svolga un’attività lucrativa, pur quantificando l’esigibilità al
50%.
Certo
che nel rapporto 18 dicembre 2006 - redatto quasi un mese dopo la decisione
contestata - il dr. __________ ha riscontrato un lento miglioramento “ma che
causa ancora un’inabilità lavorativa nella misura del 50%” (IX). Tuttavia, visto
il dettagliato e completo referto 5 settembre 2006 del dr. __________, a cui va
conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.8), questo TCA non ritiene che nel
giro di tre mesi sia avvenuto un peggioramento dell’affezione psichica tale da
giustificare una parziale incapacità lavorativa, tenuto del resto conto che la
descrizione della sintomatologia dei due citati sanitari è sostanzialmente
sovrapponibile. Si tratta quindi di due differenti valutazioni della stessa
situazione clinica, a cui va data preferenza, per i motivi sopra esposti, alla
perizia del dr. __________.
Da
ultimo, con rapporto 25 settembre 2007 lo psichiatra curante ha ora accertato
una sindrome da dolore somatoforme, causante un’inabilità lavorativa del 100%
(doc. H). Dal punto di vista temporale questo peggioramento non può che essere
esaminato nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni AI.
2.10
In
conclusione, tenuto conto sia delle affezioni infortunistiche che non, visti
gli atti medici (in particolare la perizia del dr. __________), ricordato che,
conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è
tenuto ad intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se
necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino all’emissione della decisione contestata
il ricorrente è da ritenere abile al 100% in professioni adeguate leggere.
Di conseguenza, rettamente
con rapporto 16 marzo 2006 la consulente in integrazione professionale ha
proceduto al consueto raffronto dei redditi dal quale non è risultato un grado
d’invalidità pensionabile (doc. AI 30), allo stesso può essere fatto riferimento.
Ne
consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.11
Va
infine rilevato che questo Tribunale ritiene che la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.12
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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