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32.2006.215

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, in

base alle quali l’assicurata è “(…) abile al 100% a svolgere occupazione lavorativa

che non comporti assunzione di responsabilità, pertanto lavori semplici come quello

in cui è attualmente occupata (…)” (doc. AI 24/4).

2.8.1. Il

TCA rileva che è proprio per le differenti diagnosi espresse dal dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, “(…) episodio depressivo di gravità lieve

(…)” (doc. AI 11/1-2) e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

primario e direttore medico della Clinica __________, “(…) sindrome schizofrenica

non specificata (ICD 10: F 20.9) (…)” (doc. AI 11/4-5 e 13/1-4), che il caso è

stato sottoposto alla dr.ssa __________ per una perizia psichiatrica.

La

dr.ssa __________, nella perizia 14 marzo 2005 (doc. AI 24/1-5), ha evidenziato

che:

"

(...)

La perizianda si presenta alla visita da sola. Appare

ordinata nell'aspetto ed abbigliata con modalità congrue. L'espressione appare

attenta e partecipe, buono risulta il contatto con l'interlocutore. Si esprime

spontaneamente con un linguaggio adeguato al livello culturale e l'espressione

del viso appare sintona ai temi trattati. La comprensione delle domande è

lenta, se non vengono formulate con modalità elementare. La perizianda appare

comunque in grado di fornire, senza difficoltà, le informazioni richieste.

All'osservazione attuale non si rilevano alterazioni del tono dell'umore, nè

compaiono bizzarrie verbali o di atteggiamento. Il contenuto dell'ideazione è

scarno, ma privo di alterazioni. Conservata la capacità di critica sia per

quanto riguarda il dato di realtà che per gli episodi di disagio che hanno

condotto al ricovero. Non si apprezzano alterazioni dell'orientamento nello

spazio, nel tempo sul sè somatico e psichico. Emotività modestamente

appiattita, ma comunque presente e congrua. L'atteggiamento durante l'esame

clinico appare improntato ad una certa "timidezza", non si apprezzano

modalità seduttive, non vengono enfatizzate le difficoltà, queste ultime

riconosciute come tali dalla perizianda.

(...)" (doc. AI 24/3)

Posta

la diagnosi di “(…) pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit

intellettivo di grado lieve (QI 83) ICD-10: F70 (…)”, ritenuta la discrepanza

delle diagnosi espresse dal dr. __________ e nella lettera d’uscita della

Clinica __________ nella quale “(…) vengono segnalate, ma non descritte,

anomalie e bizzarie del comportamento (…)” e considerato che l’assicurata “(…)

ha mostrato un buon contatto emotivo sia con l’interlocutore, sia con i propri

vissuti emotivi, anche se appare in difficoltà quando il ragionamento diviene

complesso. La presenza, al test Rorshach, di evidenze psicotiche […] non appare

influenzare la capacità di relazione della peritanda, né quella di riconoscimento

del dato di realtà. La terapia farmacologica in atto (olanzapina a basse dosi)

svolge una buona funzione ansiolitica, il che le consente di approcciare con

minor difficoltà le situazioni stressanti. Va inoltre sottolineato che la peritanda

attribuisce all’attività lavorativa un senso d’integrazione sociale e che la

maggior condizione di disagio emotivo è coincisa proprio con la difficoltà a

trovare occupazione. Ella esplicitamente dichiara il proprio desiderio di non

essere considerata “meno degli altri” ed incapace. (…)” (doc. AI 24/3), la

dr.ssa __________ ha concluso per un abilità lavorativa al 100% in attività

semplici che non comportino assunzione di responsabilità.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico 18

luglio 2006 indirizzato al suo rappresentante (doc. AI 48/5-6), ha criticato la

diagnosi ritenuta dalla dr.ssa __________ e, posta la diagnosi di (sindrome schizotipica

(ICD-10 F21), ha evidenziato che:

"

(...)

In effetti ella presenta una affettività inappropriata;

scarse relazioni con gli altri e forte tendenza all'isolamento sociale;

presenta uno stato di diffidenza e di sospettosità nei confronti degli altri

nonché delle ruminazioni ossessive interne con spesso contenuti aggressivi; il

pensiero è spesso vago, a tratti stereotipato e presenta degli episodi simil-psicotici

di tipo transitori. È evidente che tale tipo di condizione ha un decorso

cronico con però delle variabili fluttuanti. In effetti sia nella valutazione

clinica durante i due mesi presso la Clinica __________ sia nel colloquio del

14.07.2006 emergono questi tratti schizotipici della signora RI 1. In effetti i

contatti sociali sono sempre molto difficili e rari. Presenta una diffidenza e

sospettosità nei confronti degli altri "cosa ne pensa della gente ...

cosa ne dice ... non lo so chissà ...". L'eloquio è spesso bloccato,

inibito, intimorito. Presenta un desiderio di integrarsi ma rimane bloccata dai

suoi timori e dalle sue paure. Se è accompagnata in mezzo alla gente allora si

sente più rilassata, altrimenti non è in grado di entrare in relazione con gli

altri. Afferma che "con tanta gente non si può parlare... ho paura di

parlare perché ho paura di sentirmi esclusa ...". Emerge quindi questo

sentimento di essere esclusa, limitata. Spesso non si sente all'altezza della

situazione i suoi pensieri sono vaghi e non riesce a controllarli. Appare

quindi una persona semplice, limitata nell'espressione con una forte incapacità

nella capacità di relazionarsi. Inoltre le tensioni e gli stress della vita

quotidiana determinano uno stato di angoscia interna che accentua la presenza

dei pensieri simil-psicotici e tutto il corteo sintomatologico della patologia schizotipica.

Di concerto presenta anche una marcata ansia sociale che inibisce profondamente

le sue possibilità relazionali ed integrative. Dal lato lavorativo ella quindi

è in grado di poter lavorare solamente all'interno di atelier o laboratori protetti.

Ella quindi è inabile ai 100% in qualsiasi

attività lavorativa lucrativa e questo per un periodo di tempo indeterminato.

(…)" (doc. AI 48/6)

La

sindrome schizotipica (F 21) presenta le seguenti caratteristiche:

"

F 21 Sindrome schizotipica

Si tratta di una condizione caratterizzata da

comportamento eccentrico e anomalie del pensiero e dell’affettività che

assomigliano a quelli osservati nella schizzofrenia, per quanto non si siano presentate,

in nessuna fase, manifestazioni schizzofreniche definite e caratteristiche. Non

vi sono disturbi predominanti o tipici, ma qualunque dei seguenti aspetti può

essere presente:

1. affettività inappropriata e ristretta (il soggetto

appare freddo e distante);

Considerandi

2.

comportamento o aspetto strano, eccentrico o

insolito;

3.

scarse relazioni con gli altri e tendenza

all’isolamento sociale;

4.

strane convinzioni o credenze magiche

che influenzano il comportamento e sono incompatibili con le norme subculturali;

5.

sospettosità e idee paranoici;

6.

ruminazioni ossessive senza resistenza

interna, spesso con contenuti dismorfofobici, sessuali o aggressivi;

7.

esperienze percettive non usuali, che

comprendono illusioni somatosensoriali o di altro tipo ed esperienze di depersonalizzazione

o derealizzazione;

8.

pensiero vago, circostanziato,

metaforico, con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo e idee

semi-deliranti, non legate di solito a stimoli esterni.

La condizione ha decorso cronico con fluttuazioni

d’intensità. A volte evolve in schizofrenia manifesta. Non c’è un esordio

definito e la sua evoluzione ed il decorso sono di solito quelli di un disturbo

della personalità. La condizione è più frequente in individui che hanno una

relazione genetica con gli schizofrenici, e si ritiene faccia parte dello

“spettro” genetico della schizofrenia.

Direttive diagnostiche

Non si consiglia questa categoria diagnostica per un

uso esteso, perché essa non è chiaramente delimitata dalla schizofrenia simplex

né dai disturbi schizoidi o paranoici di personalità. Quando essa viene usata,

tre o quattro degli aspetti tipici sopra elencati devono essere presenti, in

modo continuo o episodico, per almeno due anni. Un’anamnesi positiva per

schizofrenia in un familiare di primo grado aumenta ulteriormente

l’attendibilità della diagnosi ma non è un prerequisito.

Include: schizofrenia latente; reazione schizofrenica latente;

schizofrenia borderline; schizofrenia prepsicotica; schizofrenia prodromica;

schizofrenia pseudonevrotica; schizofrenia pseudopsicopatica; disturbo di

personalità schizotipico.

Esclude: disturbo di personalità schizoide (F60.1); sindrome

di Asperger (F84.5)”

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e

dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 1994, pag.

91-92).

Ora,

a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.7), va qui rilevato che, sia nella lettera

d’uscita 23 marzo 2004 della Clinica __________ che nel rapporto medico 30

aprile 2004 (doc. AI 11/4-5 e 13/1-4), il dr. __________ ha posto la diagnosi

di “(…) sindrome schizofrenica non specificata (ICD 10: F 20.9) (…)” (doc. AI

11/4 e 13/1).

Il

dr. __________, nel suo rapporto medico 18 luglio 2006, non descrive compiutamente

tutte le caratteristiche della diagnosi posta e, soprattutto, non motiva esattamente

in base a quali accertamenti oggettivi egli ha potuto concludere per la

diagnosi di “(…) sindrome schizotipica (ICD-10 F 21) (…)” allorquando il dr. __________

aveva concluso per una “(…) sindrome schizofrenica non specificata (ICD 10: F

20.

) (…)” e ancora prima il dr. __________ per un “(…) episodio depressivo di

gravità lieve (…)” (doc. AI 11/1, 13/1 e 48/6).

Dagli

atti non è poi nemmeno possibile concludere che le caratteristiche della

sindrome schizotipica elencate dal dr. __________ siano state presenti, in modo

continuo o episodico, per almeno due anni.

Inoltre,

e lo si ribadisce, è proprio per la diversità delle diagnosi poste dal dr. __________

e dal dr. __________ che l’Ufficio AI ha richiesto una perizia specialistica

alla Dr.ssa __________ la quale, dopo una dettagliata anamnesi e un

circostanziato esame psichico, ha posto la diagnosi di “(…) pregressa reazione

ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo di grado lieve (QI 83)

ICD-10: F70 (…)” (doc. AI 24/3).

Anche

la dr.ssa __________, medico specialista SMR, nelle sue annotazioni 20

settembre 2006, ha rilevato che “(…) in merito alla diagnosi di sindrome schizotipica

formulata dal dr. __________, che comprometterebbe la funzionalità lavorativa

nella misura completa per qualsiasi attività, sorprende che tale disturbo non

sia stato evidenziato in precedenza dal dr. __________, medico psichiatra, il

quale ha potuto seguire regolarmente l’assi-curata regolarmente nell’arco di un

anno, tantomeno dalla dr.ssa __________, la quale nel suo rapporto peritale ha

fornito una descrizione dettagliata dello stato psichico dell’assicura-ta, e

non emergono sintomi per tale disturbo. Da rilevare che il disturbo schizotipico

è caratterizzato da tratti di personalità caratteristici che compaiono sin

dall’infanzia-adolescenza e che si prolungano nell’età adulta e sono

persistenti. La diagnosi di sindrome schizofrenica non differenziata, formulata

dalla Clinica __________ durante il ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2003

non trova riscontro oggettivo e clinico – vedi rapporto medico maggio 2004.

(…)” (doc. 56/2).

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid.

3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que

c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.8.2

Il

dr. __________, nel suo scritto 7 luglio 2006 all’Ufficio AI – adducendo solo dei

motivi di natura psichiatrica pur non essendo egli specialista – ha sostenuto

che “(…) è impensabile che la paziente possa reggere ad un ritmo lavorativo al

100% (…)”(doc. AI 48/7).

Anche

nel rapporto medico 3 maggio 2004 (doc. AI 16/1-4), il dr. __________ aveva addotto

unicamente degli argomenti di natura psichiatrica puntualizzando tuttavia che

“(…) dopo il ricovero psichiatrico è sotto Zyprexa la paziente ha un modo di

pensare e di comportarsi regolare (…)” (doc. AI 16/2 la sottolineatura è

del redattore).

2.8.3

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia

psichiatrica 14 marzo 2005 della dr.ssa __________, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicu-rata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati), che l'assicurata è abile al lavoro al 100% in

attività semplici che non comportino assunzione di responsabilità.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di ulteriori prestazioni.

2.9

In

merito all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.

La

consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, nel rapporto

finale 9 giugno 2006 (doc. AI 37/1-2, riportato in esteso al consid. 2.6), ha

indicato di ritenere esigibili “(…) lavori quali aiuto cucina o altri lavori

molto pratici (ausiliaria di pulizie, …). Inoltre, sono possibili lavori in

aziende del settore dell’industriale come piccole attività manuali

(imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura,…) (…)”.

Partendo

da un reddito da valida, nel 2004, di fr. 40’248.-- la consulente ha poi

determinato, sulla base delle tabelle RSS edite dall’Ufficio Federale di

Statistica, il reddito da invalido pari a fr. 40'360.-- (settore privato,

categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004), cui

applicare una riduzione del 10% (a causa delle difficoltà cognitive dell’A., la

minor lentezza riscontrata da precedenti datori di lavoro e la necessità di

lavori semplici senza grandi responsabilità), per un reddito da invalida di fr.

36’324.-- e un grado di invalidità del 10%. La consulente ha poi valutato che

“(…) la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e

confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l’A. sia direttamente

integrabile nel ciclo produttivo (…)”.

I

redditi da valida e da invalida e le valutazioni non sono state contestate dall’assicurata

e il TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni cui è giunta la

consulente __________ nel rapporto finale 9 giugno 2006.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla

Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto

2006.

in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13.

Inoltre,

alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto,

occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).

2.10

L’assicurata

ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.

A

tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno

valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano

dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,

U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid.

3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

2.11

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso

va respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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