32.2006.215
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2 agosto 2007Italiano45 min
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Numero d'incarto:
32.2006.215
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, TCA
Titolo:
Negato il diritto a prestazioni. Confermata la perizia psichiatrica (avvallata anche dal parere dello specialista SMR) che riconosce l'A. abile al 100% in attività adeguate. Lo psichiatra curante non ha descritto le caratteristiche e non ha oggettivato la diagnosi posta di sindrome schizotopica.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 29 COST
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.215
FS/sc
Lugano
2 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina presso la __________
(doc. AI 35/1-3), nel febbraio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da “(…) disturbi psichici (…)” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
a cura della dr.ssa __________, capoclinica dell’Ospedale __________, Servizio
di Psichiatria, con decisione 12 giugno 2006 l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’in-validità non
pensionabile (doc. AI 38/1-3).
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata da RA 1
(doc. AI 43/1 e 48/1-4) – con la quale ha contestato la valutazione medica, chiesto
l’allestimento di una perizia neutra e postulato il riconoscimento di almeno
una mezza rendita – con decisione su opposizione 26 ottobre 2006 (doc. AI
57/1-5) l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni adducendo:
"
(...)
3. In sede d'opposizione, spetta
all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente
valutazione delle circostanze.
Ora, la
nuova documentazione medica è stata sottoposta (con quanto già agli atti) al
giudizio dei medici del SMR ed in particolare della psichiatra Dott.ssa __________.
Il 20 settembre 2006 quest'ultima ha constatato:
" In merito alla diagnosi di
deficit intellettivo di grado lieve con codificazione diagnostica dell'ICD 10
di F70 da parte della dr.ssa __________, solo un QI compreso tra 50 a 69 è
indicativo di ritardo lieve: il QI di 83 dell'assicurata confermerebbe come il
dr. __________ descrive nel suo rapporto medico del 18 luglio 2006 una
riduzione della capacità intellettive, senza un ritardo mentale lieve, pertanto
una condizione più favorevole, quindi sicuramente non sottovalutata dalla
dr.ssa __________ nella sua valutazione riguardo i limiti funzionali ed il
grado di capacità lavorativa.
In
merito alla diagnosi di sindrome schizotipica formulata dal dr. __________, che
comprometterebbe la funzionalità lavorativa nella misura completa per qualsiasi
attività, sorprende che tale disturbo non sia stato evidenziato in precedenza
dal dr. __________, medico psichiatra, il quale ha potuto seguire l'assicurata
regolarmente nell'arco di un anno, tantomeno dalla dr.ssa __________, la quale
nel suo rapporto peritale ha fornito una descrizione dettagliata dello stato
psichico dell'assicurata, e non emergono sintomi per tale disturbo.
Da
rilevare che il disturbo schizotipico è caratterizzato da tratti di personalità
caratteristici che compaiono sin dall'infanzia-adolescenza e che si prolungano
nell'età adulta e sono persistenti.
La
diagnosi di sindrome schizofrenica non differenziata, formulata dalla Clinica __________
durante il ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2003 non trova riscontro
oggettivo e clinico - vedi rapporto medico maggio 2004.
Da
considerare che l'assicurata ha lavorato presso l'Istituto __________ tramite
un programma d'inserimento professionale organizzato dall'Ufficio del sostegno
sociale dal 1.7.2004 al 30.5.2005 e che fino al 30.11.2005 è stata chiamata
alcune volte quale supplente ausiliaria di cucina; al riguardo il direttore __________
nella lettera del 26.6.2006 indirizzata al signor RA 1, afferma che
l'assicurata ha collaborato positivamente con i cuochi e ha sempre dimostrato
rispetto per gli ospiti ed i colleghi, la sua presenza è sempre stata regolare.
Sulla base di tale osservazione non emergono pertanto difficoltà a livello
relazionale o comportamentale a favore di un disturbo schizotipico di personalità.
Sulla base di queste considerazioni la
nostra precedente valutazione rimane quindi invariata."
Stante quanto precede, in assenza di prove atte a
mettere in dubbio le conclusioni valutate dall'amministrazione, le stesse
continuano ad essere considerate valida base di giudizio. La decisione
impugnata risulta pertanto corretta e deve quindi essere confermata.
(…)" (doc. AI 57/3-4)
1.3. Contro
la decisione su opposizione, sempre tramite RA 1, l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestato il mancato allestimento di
una perizia come richiesto in sede di opposizione – ha chiesto il riconoscimento
del diritto ad almeno una mezza rendita. In via subordinata l’assicurata ha
chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha postulato
la reiezione del ricorso.
1.5. Con
ulteriore scritto 29 gennaio 2007 al TCA il rappresentante dell’assicurata ha
fatto valere una lesione del diritto di essere sentita della sua assistita in
quanto le annotazioni 20 settembre 2006 della dr.ssa __________ “(…) non risulta
trasmessa a codesto Tribunale tanto meno al sottoscritto (…)” (doc. VI).
1.6. Così
richiesto, con scritto 26 marzo 2007, il TCA ha trasmesso al rappresentante
dell’assicurata le annotazioni del dr. __________ 14 settembre 2006 e quelle
della dr.ssa __________ 20 settembre 2006.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con
scritto 29 gennaio 2007 l’assicurata ha fatto valere una lesione del diritto di
essere sentita in quanto non le sono state trasmesse le annotazioni 20
settembre 2006 della dr.ssa __________.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel
caso in esame può restare aperta la questione a sapere se l’assicurata è stata
lesa nel suo diritto di essere sentita in quanto non le sono state trasmesse le annotazioni 20 settembre 2006 della dr.ssa __________.
Infatti,
a prescindere dal fatto che buona parte delle annotazioni della dr.ssa. __________
sono state riprodotte nella decisione su opposizione, tramite
il suo rappresentante, al quale sono state trasmesse sia le annotazioni del dr.
__________ 14 settembre 2006 che quelle della dr.ssa __________ 20 settembre
2006, la ricorrente ha potuto prendere visione dei suddetti atti ed esprimersi
in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
L’eventuale
violazione del diritto di essere sentita è dunque stata sanata in ogni caso in questa
sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte
dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132
V 387, consid. 5, pag. 390).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto
di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 29 novembre 2004 (doc. AI 20/1), il dr. __________,
medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante
l’istrutto-ria amministrativa, si è così espresso:
"
Inabile al lavoro dal 1°
luglio 2003 (licenziata per prestazioni insufficienti), disoccupata, a termine
delle prestazioni di disoccupazione ha chiesto assistenza. Richiesta per
provvedimenti professionali.
Diagnosi:
- sindrome schizofrenica F 20.9 (2003 Dr. __________)
- episodio depressivo di gravità lieve (2002
Dr. __________)
- acne
Degente presso la Clinica __________ dal 23 ottobre al
19 dicembre 2003, in seguito day-hospital. Si ritiene conservata un'abilità
lavorativa a mezzo rendimento per un lavoro in ambiente protetto.
Ancora nel 2003, il Dr. __________ si è espresso in
modo favorevole per quanto riguarda l'evoluzione della malattia e della
capacità lavorativa.
Confrontati con delle valutazioni contrastanti della
situazione, è indicata una perizia psichiatrica a __________." (doc. AI
20-1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia specialistica da effettuarsi presso l’Ospedale
__________ di __________ (doc. AI 22/1-2).
Nella
perizia psichiatrica 14 marzo 2005 (doc. AI 24/1-5) la dr.ssa __________, posta
la diagnosi di “(…) pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit
intellettivo di grado lieve (QI 83) ICD 10: F70 (…)”, ha espresso la seguente
valutazione e prognosi:
"
(...)
Esame della documentazione.
Le difficoltà di apprendimento riferite dalla perizianda
appaiono confermate dalla scheda valutativa scolastica, allegata alla
documentazione.
Si nota una discrepanza tra la diagnosi espressa nel
certificato a firma del Dr. __________ e quella citata nella lettera di
dimissione della Casa di Cura __________. In quest'ultima, in particolare, vengono
segnalate, ma non descritte, anomalie e bizzarrie del comportamento. In tale
occasione la Sig.na RI 1 è stata testata, ma non è stata sottoposta a
valutazione del QI, che pertanto viene eseguita in sede di perizia (vedi
allegato).
Esame clinico:
nel corso della perizia la Sig.na RI 1 ha mostrato un
buon contatto emotivo sia con l'interlocutore, sia con i propri vissuti
emotivi, anche se appare in difficoltà quando il ragionamento diviene complesso.
La presenza, al test di Rorshach, di evidenze psicotiche (vedi lettera di
dimissione della Casa di Cura __________) non appare influenzare le capacità di
relazione della peritanda, nè quelle di riconoscimento del dato di realtà. La
terapia farmacologia in atto (olanzapina a basse dosi) svolge una buona
funzione ansiolitica, il che le consente di approcciare con minor difficoltà le
situazioni stressanti.
Va inoltre sottolineato che la peritanda attribuisce
all'attività lavorativa un senso d'integrazione sociale e che la maggior
condizione di disagio emotivo è coincisa proprio con la difficoltà a trovare
occupazione. Ella esplicitamente dichiara il proprio desiderio di non esser
considerata "Meno degli altri" ed incapace.
Temuto conto dei risultati della WAIS e
dell'obbiettività clinica osservata in sede di perizia si può considerare la peritanda
abile al 100% a svolgere occupazione lavorativa che non comporti
assunzione di responsabilità, pertanto lavori semplici come quello in cui è
attualmente occupata.
Per quanto riguarda il giudizio prognostico le
caratteristiche intellettive della peritanda appaiono stabili nel corso del tempo.
È noto altresì che l'inattività è causa di deterioramento in soggetti con QI al
limite inferiore della norma. Appare pertanto utile, anche dal punto di vista
terapeutico, che ella svolga attività lavorativa adeguata alle sue
possibilità." (doc. AI 24/3-4)
La
dr.ssa __________, con complemento peritale 1. aprile 2006 (doc. AI 31/1), ha
così risposto alle domande postele dal dr. __________ (doc. AI 29/1):
"
(...)
Per quanto riguarda la Sua prima richiesta l'originaria
attività di venditrice appare poco proponibile se si considera il deficit delle
funzioni. L'A non appare in grado di eseguire operazioni complesse, che
richiedano prontezza di esecuzione di compiti.
Per quanto riguarda la Sua seconda richiesta stimerei
la percentuale d'IL in attività adeguata è 0%, intendendo per attività adeguata
un impegno lavorativo quale l'aiuto cucina o qualsiasi altro lavoro di tipo
esecutivo, che non implichi l'esecuzione di compiti complessi e che non
richieda assunzione di responsabilità decisionali.
(…)" (doc. AI 31/1)
L’amministrazione
ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale
(CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 9 giugno 2006 (doc. AI
37/1-2), si è così espressa:
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,
osservazioni generali, limitazioni
Rimando ai rapporti medici per quanto concerne le
diagnosi.
IL 100% nella professione appresa di venditrice, dal
23.10.2003
IL 0% in attività adeguata, dal 23.10.2003
Attività adeguata:
ad esempio aiuto cucina o altro lavoro di tipo
esecutivo che non implichi l'esecuzione di compiti complessi e che non
richieda assunzione di responsabilità decisionali (QI leggermente inferiore
alla media)
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),
durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni
Finisce con difficoltà le scuole dell'obbligo,
dopodiché fa l'apprendistato di venditrice ottenendo l'attestato di capacità
nel 1993. Lavora per un periodo come cassiera presso la __________, poi
smette per lavorare come Assistente di Cura presso l'Ospedale __________, con
il progetto di iscriversi alla scuola infermieri, ma viene respinta due volte
all'esame di ammissione. Tenta poi la Scuola Propedeutica serale svolgendo
nel contempo uno stage presso l'Ospedale "__________" di __________,
ma non riesce a concretizzare questo progetto non trovando un'occupazione
stabile quale Assistente di Cura. Lavora poi come venditrice presso il
reparto pasticceria della __________, dal 1996 al 2001, quando viene
licenziata in quanto le prestazioni non sono corrispondenti alle aspettative.
Comincia poi (09.2003) presso la ditta __________ come operaia, ma dopo il
mese di prova viene ritenuta non idonea a quel lavoro. Nel luglio 2004 comincia
un programma di inserimento come ausiliaria di cucina, ed effettua in seguito
una supplenza di 5 mesi presso la stessa Casa Anziani di __________, sempre
come ausiliaria di cucina. Alterna periodi di disoccupazione e di assistenza
ai periodi lavorativi.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Sono esigibili lavori quali aiuto-cucina o altri
lavori molto pratici (ausiliaria di pulizie, ...). Inoltre, sono possibili
lavori in aziende del settore industriale come piccole attività manuali
(imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...).
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Salario da valida:
Come venditrice presso la __________, senza danno
alla salute il salario nel 2004 sarebbe stato di Fr. 40'248.--.
Salario da invalida:
In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai
rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale
di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
Nel caso concreto per calcolare il reddito da
invalida si deve partire da un salario di Fr. 40’360.-- (settore privato,
categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004).
A questa cifra, per gli assicurati che a causa della
particolare situazione personale o professionale non possono mettere
completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
In questo caso, a causa delle difficoltà cognitive
dell'A., la minor lentezza riscontrata da precedenti datori di lavoro, la
necessità di lavori semplici e senza grandi responsabilità, ritengo indicata
una diminuzione complessiva del 10% sul salario teorico.
Considerando un reddito ipotetico di Fr. 40'360.-- ed
applicando la suddetta riduzione, risulta un reddito da invalida di Fr.
36'324.--.
Grado di invalidità:
40248 - 36324 x 100 = 10 %
40248
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
La presenza sul mercato del lavoro di attività
direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a
concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.
Su tale base ritengo concluso il mio mandato inerente
questa pratica.
(Doc. AI 37-1+2)
Viste
le risultanze degli accertamenti appena evidenziati l’Ufficio AI, con decisione
12 giugno 2006, ha negato all’assi-curata il diritto a prestazioni (doc. AI
38/1-3).
In
sede di opposizione (doc. AI 43/1 e 48/1-13) l’assicurata ha prodotto i
rapporti medici 7 luglio 2006 del dr. __________, FMH in medicina generale, e
18 luglio 2006 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Al
riguardo, nelle annotazioni 14 settembre 2006 (doc. AI 55/1), il dr. __________,
medico SMR, si è così espresso:
"
(...)
Nella sua perizia di marzo 2005, la Dr.ssa __________
aveva ritenuto la diagnosi di Pregressa reazione ansioso depressiva reattiva
in deficit intellettivo lieve e aveva considerato l'A abile al 100 %
a svolgere occupazione lavorativa che non comporti assunzione di
responsabilità, pertanto lavori semplici come quello in cui è attualmente
occupata.
Nel suo rapporto medico psichiatrico del 18.07.2006, il
Dr. __________, avvalendosi della storia clinica con decorso della malattia e
di una visita in data 14.07.2006, contesta la diagnosi emessa dalla Dr.ssa __________
e conseguentemente il grado di incapacità lavorativa definito.
Secondo lui, l'A soffre di una Sindrome schizotipica
ed ella è quindi inabile al 100 % in qualsiasi attività lavorativa
lucrativa per un periodo di tempo indeterminato.
Procedere: Per potere apprezzare la
validità di una tale discrepanza sia a livello diagnostico che della capacità
lavorativa, si rende necessario di sottoporre il caso al giudizio della nostra
specialista interna, Dr.ssa __________." (doc. AI 55/1)
La
dr.ssa __________, nelle annotazioni 20 settembre 2006 (doc. AI 56/1-2), si è
così espressa:
"
Sulla base della
documentazione medica in nostro possesso si rileva che:
● L'assicurata ha iniziato un
trattamento psichiatrico nel mese di gennaio 2002 presso il dr. __________,
terminato in novembre 2002 (vedi rapporto medico aprile 2004) nell'ambito di
una reazione ansioso depressiva conseguente al licenziamento dal posto di
lavoro dopo 5 anni e mezzo: durante il periodo di trattamento l'assicurata non
ha necessitato psicofarmaci, viene descritto un miglioramento graduale della
sintomatologia ansiosa depressiva, non viene descritto alcun disturbo di
personalità o altra patologia psichiatrica. La diagnosi pertanto formulata dal
medico è di -episodio depressivo di gravità lieve-.
● Dal 23.10.03 al 19.12.2003
l'assicurata è stata ricoverata presso la Clinica __________: nel rapporto
medico da parte della Clinica (maggio 2004) viene formulata la diagnosi di
sindrome schizofrenica non specificata non supportata da sufficienti informazioni
anamnestiche , tantopiù da una descrizione oggettiva della patologia
psichiatrica (rapporto da considerare pertanto poco esaustivo).
● Nel rapporto peritale
effettuato dalla dr.ssa __________ (marzo 2005) viene formulata una diagnosi di
pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo di grado
lieve (QI 83) valutando l'assicurata abile al 100% a svolgere occupazione
lavorativa che non comporti assunzione di responsabilità, pertanto lavori
semplici - a complemento del rapporto peritale la dr.ssa __________ (aprile
2006) specifica che l'originaria attività di venditrice appare poco proponibile
se si considera il deficit delle funzioni superiori - l'assicurata non appare
in grado di eseguire operazioni complesse che richiedano prontezza di
esecuzione di compiti - l'assicurata è comunque abile nella misura completa in
attività adeguata, intendendo per attività adeguata un impegno lavorativo quale
l'aiuto cucina o qualsiasi altro lavoro di tipo esecutivo, che non implichi
l'esecuzione di compiti complessi e che non richieda assunzione di responsabilità
decisionali.
● In opposizione viene fornito
un rapporto medico da parte del dr. __________ che contesta la diagnosi emessa
dalla dr.ssa __________ e conseguentemente il grado di incapacità lavorativa
definito. Secondo il dr. __________ l'assicurata soffre di una sindrome schizotipica
con un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lucrativa per un
periodo di tempo indeterminato.
● In merito alla diagnosi di
deficit intellettivo di grado lieve con codificazione diagnostica dell'ICD 10
di F70 da parte della dr.ssa __________, solo un QI compreso tra 50 e 69 è
indicativo di ritardo lieve; il QI di 83 dell'assicurata confermerebbe come il
dr. __________ descrive nel suo rapporto medico del 18 luglio 2006 una
riduzione delle capacità intellettive, senza un ritardo mentale lieve, pertanto
una condizione più favorevole, quindi sicuramente non sottovalutata dalla
dr.ssa __________ nella sua valutazione riguardo i limiti funzionali ed il
grado di capacità lavorativa.
In merito alla diagnosi di sindrome schizotipica formulata
dal dr. __________, che comprometterebbe la funzionalità lavorativa nella
misura completa per qualsiasi attività, sorprende che tale disturbo non sia
stato evidenziato in precedenza dal dr. __________, medico psichiatra, il quale
ha potuto seguire l'assicurata regolarmente nell'arco di un anno, tantomeno
dalla dr.ssa __________, la quale nel suo rapporto peritale ha fornito una
descrizione dettagliata dello stato psichico dell'assicurata, e non emergono sintomi
per tale disturbo.
Da rilevare che il disturbo schizotipico è
caratterizzato da tratti di personalità caratteristici che compaiono sin
dall'infanzia-adolescenza e che si prolungano nell'età adulta e sono persistenti.
La diagnosi di sindrome schizofrenica non
differenziata, formulata dalla Clinica __________ durante il ricovero avvenuto
nel mese di ottobre 2003 non trova riscontro oggettivo e clinico - vedi
rapporto medico maggio 2004.
Da considerare che l'assicurata ha lavorato presso
l'istituto __________ tramite un programma d'inserimento professionale organizzato
dall' Ufficio del sostegno sociale dal 1.7.2004 al 30.5.2005 e che fino al
30.11.2005 è stata chiamata alcune volte quale supplente ausiliaria di cucina;
al riguardo il direttore __________ nella lettera del 26.6.2006 indirizzata al
signor RA 1, afferma che l'assicurata ha collaborato positivamente con i cuochi
e ha sempre dimostrato rispetto per gli ospiti ed i colleghi, la sua presenza è
sempre stata regolare. Sulla base di tale osservazione non emergono pertanto
difficoltà a livello relazionale o comportamentale a favore di un disturbo schizotipico
di personalità.
Sulla base di queste considerazioni la nostra
precedente valutazione rimane quindi invariata." (doc. AI 56/1-2)
Ritenuta
la valutazione del medico specialista SMR appena esposta, con decisione su
opposizione 26 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto del diritto
a prestazioni (…)” (doc. AI 57/1-5).
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, in
base alle quali l’assicurata è “(…) abile al 100% a svolgere occupazione lavorativa
che non comporti assunzione di responsabilità, pertanto lavori semplici come quello
in cui è attualmente occupata (…)” (doc. AI 24/4).
2.8.1. Il
TCA rileva che è proprio per le differenti diagnosi espresse dal dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, “(…) episodio depressivo di gravità lieve
(…)” (doc. AI 11/1-2) e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
primario e direttore medico della Clinica __________, “(…) sindrome schizofrenica
non specificata (ICD 10: F 20.9) (…)” (doc. AI 11/4-5 e 13/1-4), che il caso è
stato sottoposto alla dr.ssa __________ per una perizia psichiatrica.
La
dr.ssa __________, nella perizia 14 marzo 2005 (doc. AI 24/1-5), ha evidenziato
che:
"
(...)
La perizianda si presenta alla visita da sola. Appare
ordinata nell'aspetto ed abbigliata con modalità congrue. L'espressione appare
attenta e partecipe, buono risulta il contatto con l'interlocutore. Si esprime
spontaneamente con un linguaggio adeguato al livello culturale e l'espressione
del viso appare sintona ai temi trattati. La comprensione delle domande è
lenta, se non vengono formulate con modalità elementare. La perizianda appare
comunque in grado di fornire, senza difficoltà, le informazioni richieste.
All'osservazione attuale non si rilevano alterazioni del tono dell'umore, nè
compaiono bizzarrie verbali o di atteggiamento. Il contenuto dell'ideazione è
scarno, ma privo di alterazioni. Conservata la capacità di critica sia per
quanto riguarda il dato di realtà che per gli episodi di disagio che hanno
condotto al ricovero. Non si apprezzano alterazioni dell'orientamento nello
spazio, nel tempo sul sè somatico e psichico. Emotività modestamente
appiattita, ma comunque presente e congrua. L'atteggiamento durante l'esame
clinico appare improntato ad una certa "timidezza", non si apprezzano
modalità seduttive, non vengono enfatizzate le difficoltà, queste ultime
riconosciute come tali dalla perizianda.
(...)" (doc. AI 24/3)
Posta
la diagnosi di “(…) pregressa reazione ansioso depressiva reattiva in deficit
intellettivo di grado lieve (QI 83) ICD-10: F70 (…)”, ritenuta la discrepanza
delle diagnosi espresse dal dr. __________ e nella lettera d’uscita della
Clinica __________ nella quale “(…) vengono segnalate, ma non descritte,
anomalie e bizzarie del comportamento (…)” e considerato che l’assicurata “(…)
ha mostrato un buon contatto emotivo sia con l’interlocutore, sia con i propri
vissuti emotivi, anche se appare in difficoltà quando il ragionamento diviene
complesso. La presenza, al test Rorshach, di evidenze psicotiche […] non appare
influenzare la capacità di relazione della peritanda, né quella di riconoscimento
del dato di realtà. La terapia farmacologica in atto (olanzapina a basse dosi)
svolge una buona funzione ansiolitica, il che le consente di approcciare con
minor difficoltà le situazioni stressanti. Va inoltre sottolineato che la peritanda
attribuisce all’attività lavorativa un senso d’integrazione sociale e che la
maggior condizione di disagio emotivo è coincisa proprio con la difficoltà a
trovare occupazione. Ella esplicitamente dichiara il proprio desiderio di non
essere considerata “meno degli altri” ed incapace. (…)” (doc. AI 24/3), la
dr.ssa __________ ha concluso per un abilità lavorativa al 100% in attività
semplici che non comportino assunzione di responsabilità.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico 18
luglio 2006 indirizzato al suo rappresentante (doc. AI 48/5-6), ha criticato la
diagnosi ritenuta dalla dr.ssa __________ e, posta la diagnosi di (sindrome schizotipica
(ICD-10 F21), ha evidenziato che:
"
(...)
In effetti ella presenta una affettività inappropriata;
scarse relazioni con gli altri e forte tendenza all'isolamento sociale;
presenta uno stato di diffidenza e di sospettosità nei confronti degli altri
nonché delle ruminazioni ossessive interne con spesso contenuti aggressivi; il
pensiero è spesso vago, a tratti stereotipato e presenta degli episodi simil-psicotici
di tipo transitori. È evidente che tale tipo di condizione ha un decorso
cronico con però delle variabili fluttuanti. In effetti sia nella valutazione
clinica durante i due mesi presso la Clinica __________ sia nel colloquio del
14.07.2006 emergono questi tratti schizotipici della signora RI 1. In effetti i
contatti sociali sono sempre molto difficili e rari. Presenta una diffidenza e
sospettosità nei confronti degli altri "cosa ne pensa della gente ...
cosa ne dice ... non lo so chissà ...". L'eloquio è spesso bloccato,
inibito, intimorito. Presenta un desiderio di integrarsi ma rimane bloccata dai
suoi timori e dalle sue paure. Se è accompagnata in mezzo alla gente allora si
sente più rilassata, altrimenti non è in grado di entrare in relazione con gli
altri. Afferma che "con tanta gente non si può parlare... ho paura di
parlare perché ho paura di sentirmi esclusa ...". Emerge quindi questo
sentimento di essere esclusa, limitata. Spesso non si sente all'altezza della
situazione i suoi pensieri sono vaghi e non riesce a controllarli. Appare
quindi una persona semplice, limitata nell'espressione con una forte incapacità
nella capacità di relazionarsi. Inoltre le tensioni e gli stress della vita
quotidiana determinano uno stato di angoscia interna che accentua la presenza
dei pensieri simil-psicotici e tutto il corteo sintomatologico della patologia schizotipica.
Di concerto presenta anche una marcata ansia sociale che inibisce profondamente
le sue possibilità relazionali ed integrative. Dal lato lavorativo ella quindi
è in grado di poter lavorare solamente all'interno di atelier o laboratori protetti.
Ella quindi è inabile ai 100% in qualsiasi
attività lavorativa lucrativa e questo per un periodo di tempo indeterminato.
(…)" (doc. AI 48/6)
La
sindrome schizotipica (F 21) presenta le seguenti caratteristiche:
"
F 21 Sindrome schizotipica
Si tratta di una condizione caratterizzata da
comportamento eccentrico e anomalie del pensiero e dell’affettività che
assomigliano a quelli osservati nella schizzofrenia, per quanto non si siano presentate,
in nessuna fase, manifestazioni schizzofreniche definite e caratteristiche. Non
vi sono disturbi predominanti o tipici, ma qualunque dei seguenti aspetti può
essere presente:
1. affettività inappropriata e ristretta (il soggetto
appare freddo e distante);
Considerandi
2.
comportamento o aspetto strano, eccentrico o
insolito;
3.
scarse relazioni con gli altri e tendenza
all’isolamento sociale;
4.
strane convinzioni o credenze magiche
che influenzano il comportamento e sono incompatibili con le norme subculturali;
5.
sospettosità e idee paranoici;
6.
ruminazioni ossessive senza resistenza
interna, spesso con contenuti dismorfofobici, sessuali o aggressivi;
7.
esperienze percettive non usuali, che
comprendono illusioni somatosensoriali o di altro tipo ed esperienze di depersonalizzazione
o derealizzazione;
8.
pensiero vago, circostanziato,
metaforico, con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo e idee
semi-deliranti, non legate di solito a stimoli esterni.
La condizione ha decorso cronico con fluttuazioni
d’intensità. A volte evolve in schizofrenia manifesta. Non c’è un esordio
definito e la sua evoluzione ed il decorso sono di solito quelli di un disturbo
della personalità. La condizione è più frequente in individui che hanno una
relazione genetica con gli schizofrenici, e si ritiene faccia parte dello
“spettro” genetico della schizofrenia.
Direttive diagnostiche
Non si consiglia questa categoria diagnostica per un
uso esteso, perché essa non è chiaramente delimitata dalla schizofrenia simplex
né dai disturbi schizoidi o paranoici di personalità. Quando essa viene usata,
tre o quattro degli aspetti tipici sopra elencati devono essere presenti, in
modo continuo o episodico, per almeno due anni. Un’anamnesi positiva per
schizofrenia in un familiare di primo grado aumenta ulteriormente
l’attendibilità della diagnosi ma non è un prerequisito.
Include: schizofrenia latente; reazione schizofrenica latente;
schizofrenia borderline; schizofrenia prepsicotica; schizofrenia prodromica;
schizofrenia pseudonevrotica; schizofrenia pseudopsicopatica; disturbo di
personalità schizotipico.
Esclude: disturbo di personalità schizoide (F60.1); sindrome
di Asperger (F84.5)”
(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e
dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 1994, pag.
91-92).
Ora,
a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati
(cfr. in proposito consid. 2.7), va qui rilevato che, sia nella lettera
d’uscita 23 marzo 2004 della Clinica __________ che nel rapporto medico 30
aprile 2004 (doc. AI 11/4-5 e 13/1-4), il dr. __________ ha posto la diagnosi
di “(…) sindrome schizofrenica non specificata (ICD 10: F 20.9) (…)” (doc. AI
11/4 e 13/1).
Il
dr. __________, nel suo rapporto medico 18 luglio 2006, non descrive compiutamente
tutte le caratteristiche della diagnosi posta e, soprattutto, non motiva esattamente
in base a quali accertamenti oggettivi egli ha potuto concludere per la
diagnosi di “(…) sindrome schizotipica (ICD-10 F 21) (…)” allorquando il dr. __________
aveva concluso per una “(…) sindrome schizofrenica non specificata (ICD 10: F
20.
) (…)” e ancora prima il dr. __________ per un “(…) episodio depressivo di
gravità lieve (…)” (doc. AI 11/1, 13/1 e 48/6).
Dagli
atti non è poi nemmeno possibile concludere che le caratteristiche della
sindrome schizotipica elencate dal dr. __________ siano state presenti, in modo
continuo o episodico, per almeno due anni.
Inoltre,
e lo si ribadisce, è proprio per la diversità delle diagnosi poste dal dr. __________
e dal dr. __________ che l’Ufficio AI ha richiesto una perizia specialistica
alla Dr.ssa __________ la quale, dopo una dettagliata anamnesi e un
circostanziato esame psichico, ha posto la diagnosi di “(…) pregressa reazione
ansioso depressiva reattiva in deficit intellettivo di grado lieve (QI 83)
ICD-10: F70 (…)” (doc. AI 24/3).
Anche
la dr.ssa __________, medico specialista SMR, nelle sue annotazioni 20
settembre 2006, ha rilevato che “(…) in merito alla diagnosi di sindrome schizotipica
formulata dal dr. __________, che comprometterebbe la funzionalità lavorativa
nella misura completa per qualsiasi attività, sorprende che tale disturbo non
sia stato evidenziato in precedenza dal dr. __________, medico psichiatra, il
quale ha potuto seguire regolarmente l’assi-curata regolarmente nell’arco di un
anno, tantomeno dalla dr.ssa __________, la quale nel suo rapporto peritale ha
fornito una descrizione dettagliata dello stato psichico dell’assicura-ta, e
non emergono sintomi per tale disturbo. Da rilevare che il disturbo schizotipico
è caratterizzato da tratti di personalità caratteristici che compaiono sin
dall’infanzia-adolescenza e che si prolungano nell’età adulta e sono
persistenti. La diagnosi di sindrome schizofrenica non differenziata, formulata
dalla Clinica __________ durante il ricovero avvenuto nel mese di ottobre 2003
non trova riscontro oggettivo e clinico – vedi rapporto medico maggio 2004.
(…)” (doc. 56/2).
Va
qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid.
3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que
c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
2.8.2
Il
dr. __________, nel suo scritto 7 luglio 2006 all’Ufficio AI – adducendo solo dei
motivi di natura psichiatrica pur non essendo egli specialista – ha sostenuto
che “(…) è impensabile che la paziente possa reggere ad un ritmo lavorativo al
100% (…)”(doc. AI 48/7).
Anche
nel rapporto medico 3 maggio 2004 (doc. AI 16/1-4), il dr. __________ aveva addotto
unicamente degli argomenti di natura psichiatrica puntualizzando tuttavia che
“(…) dopo il ricovero psichiatrico è sotto Zyprexa la paziente ha un modo di
pensare e di comportarsi regolare (…)” (doc. AI 16/2 la sottolineatura è
del redattore).
2.8.3
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia
psichiatrica 14 marzo 2005 della dr.ssa __________, richiamato inoltre
l’obbligo che incombe all’assicu-rata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati), che l'assicurata è abile al lavoro al 100% in
attività semplici che non comportino assunzione di responsabilità.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di ulteriori prestazioni.
2.9
In
merito all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.
La
consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, nel rapporto
finale 9 giugno 2006 (doc. AI 37/1-2, riportato in esteso al consid. 2.6), ha
indicato di ritenere esigibili “(…) lavori quali aiuto cucina o altri lavori
molto pratici (ausiliaria di pulizie, …). Inoltre, sono possibili lavori in
aziende del settore dell’industriale come piccole attività manuali
(imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura,…) (…)”.
Partendo
da un reddito da valida, nel 2004, di fr. 40’248.-- la consulente ha poi
determinato, sulla base delle tabelle RSS edite dall’Ufficio Federale di
Statistica, il reddito da invalido pari a fr. 40'360.-- (settore privato,
categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004), cui
applicare una riduzione del 10% (a causa delle difficoltà cognitive dell’A., la
minor lentezza riscontrata da precedenti datori di lavoro e la necessità di
lavori semplici senza grandi responsabilità), per un reddito da invalida di fr.
36’324.-- e un grado di invalidità del 10%. La consulente ha poi valutato che
“(…) la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e
confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l’A. sia direttamente
integrabile nel ciclo produttivo (…)”.
I
redditi da valida e da invalida e le valutazioni non sono state contestate dall’assicurata
e il TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni cui è giunta la
consulente __________ nel rapporto finale 9 giugno 2006.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce
dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla
Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto
2006.
in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da
invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non
più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado
d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla
tabella TA13.
Inoltre,
alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto,
occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).
2.10
L’assicurata
ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
A
tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da
specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno
valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano
dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,
U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid.
3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere
inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.11
Visto
quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso
va respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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