32.2006.216
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6 settembre 2007Italiano62 min
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Numero d'incarto:
32.2006.216
Data decisione, Autorità:
06.09.2007, TCA
Titolo:
Assicurato inabile al 50% nella sua attività di muratore, ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate, che non necessitino della visione stereoscopica. Dal raffronto dei redditi risulta un grado di invalidità inferiore al 40%, pertanto egli non ha diritto ad una rendita
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.216
cr/DC/sc
Lugano
6 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, tuttora attivo in qualità di muratore capo-operaio al 50% presso la
ditta __________, nel mese di ottobre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per problemi legati all’occhio sinistro, che hanno comportato, nel mese di
ottobre 2003, un intervento di cheratoplastica perforante con impianto
secondario di una lente intraoculare, seguito poi, nell’aprile 2005, da un
secondo intervento della medesima natura (doc. 1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 25 ottobre 2006, ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 2004 (dopo un anno di
carenza ex art. 29 LAI) e il 28 febbraio 2005 e una mezza rendita dal 1° marzo
2005 (ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa ex art. 88
OAI) al 30 settembre 2005 (ossia tre mesi dopo il nuovo miglioramento della
capacità lavorativa ex art. 88 OAI).
Successivamente,
essendo abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, l’Ufficio AI ha ritenuto
che egli non ha diritto ad ulteriori prestazioni (doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 27 novembre 2006, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità anche dopo il 30
settembre 2005.
Sostanzialmente
l’insorgente ha contestato il calcolo operato dall’amministrazione in sede di
confronto dei redditi, osservando:
"
(...)
5.1. Secondo
le constatazioni mediche, peraltro riprese nella decisione impugnata, il signor
RI 1:
- vede unicamente dall'occhio destro;
- non può sollevare/portare pesi
superiori ai 10 kg;
-
deve mantenersi al protetto da inalazioni, fumi e polvere ("Attività
medio pesante ed in ambito "sporco ed all'aperto" è da considerarsi
controindicata", Rapporto 25 luglio 2005 del medico SMR __________).
Come già visto sopra
(§ 3), l'Ufficio assicurazione invalidità ne deduce la possibilità per il
signor RI 1 di eseguire le attività di operaio in ambito industriale
(chiaramente si dovrà operare una scelta selettiva dei posti di lavoro,
evitando ambienti particolarmente polverosi o attività in cui è richiesta una
percezione visiva fine), custode/addetto alla manutenzione o vigilanza di
stabili, addetto nell'ambito della ristorazione e alberghiero (aiuto-cucina ad
esempio), magazziniere.
A seguito della nota
sentenza 12 ottobre 2006 del
Tribunale federale delle assicurazioni, alfine di stabilire il reddito da
invalido entrante in linea di considerazione per stabilire il grado
d'invalidità occorre anche per i casi ticinesi fondarsi sulla tabella TA1 edita
dall'Ufficio federale di statistica (doc. E).
Nella pronuncia qui
impugnata, l'autorità di prima istanza ha ritenuto per il signor RI 1 un
salario di riferimento senza riduzioni di CHF 53'040.-- pari a CHF 4'420.--
mensili (cfr. determinazione del reddito d'invalido agli atti).
Tale importo è di
gran lunga superiore a quello a cui avrebbe dovuto giungere l'Ufficio
assicurazione invalidità applicando la pur troppo generosa per il mercato
ticinese tabella TA1 (2004).
Quali attività esigibili per il signor RI
1 sono state ritenute:
a)
operaio in ambito industriale (con una scelta selettiva dei posti di lavoro,
evitando ambienti particolarmente polverosi o attività in cui è richiesta una
precisione visiva fine);
b) custode/addetto alla manutenzione o
vigilanza di stabili;
c)
addetto nell'ambito della ristorazione e alberghiero (aiuto-cucina ad
esempio).
Considerati i
problemi fisici del signor RI 1, l'assenza di qualsiasi formazione e di ogni
minima conoscenza informatica, non si vede com'egli potrebbe essere impiegato
nell'ambito industriale, dov'è richiesta l'esposizione ad ambienti
particolarmente polverosi o attività in cui è pretesa una percezione visiva
fine (ad es. nel settore dell'orologeria e della meccanica fine), così come è
indispensabile la conoscenza dell'informatica di base per l'utilizzo dei
macchinari ed è data la necessità di sollevare pesi importanti.
Delle attività
manifatturiere comprese nella tabella TA1 solo la seguente è immaginabile, con
un salario chiaramente pari a quello per attività semplici e ripetitive
(livello di qualifica 4), non avendo il ricorrente formazione alcuna ed essendo
per lui stata esclusa ogni riqualifica:
- (55) Alberghi e ristoranti CHF
3'514.--
Essa corrisponde
all'aiuto-cucina; unica occupazione ritenuta dall'Ufficio assicurazione
invalidità che il signor RI 1 potrebbe eseguire nelle condizioni in cui si
trova a seguito della malattia.
Per escludere ogni
altra occupazione ritenuta dall'autorità di prima istanza è sufficiente
considerare che da un operaio in ambito industriale (altro esempio ritenuto nella
pronuncia dall'Ufficio AI) si esige normalmente che possa sollevare pesi anche
ingenti. Che dire poi del magazziniere, che lavora con merci non sempre
integralmente manovrabili con l'aiuto di mezzi meccanici. Per entrambi, poi,
l'ambiente di lavoro è per definizione particolarmente polveroso.
Anche il
custode/addetto alla manutenzione (notoriamente un tuttofare) non può esimersi
dal sollevare/portare pesi e dal lavorare in ambienti polverosi, mentre
dall'addetto alla vigilanza di stabili è per definizione esatta una buona
capacità visiva, presupposto irrinunciabile per una corretta sorveglianza.
Riportando l'unico
dato immaginabile (CHF 3'514.-- mensili) su 41.6 ore (Tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2006), esso ammonta a CHF 3'654.60 mensili,
rispettivamente a CHF 43'854.70 annui (fr. 3'654.60 x 12, ritenuto che
la quota di tredicesima è già compresa; in argomento STFA 18 febbraio 1999
nella causa B. [U 274/98]).
5.2.
L'autorità di prima istanza ha riconosciuto una riduzione del 10% della
capacità di lavoro residua per attività leggera - il signor RI 1 non può
sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg - e per tenere conto dei limiti
concernenti la visione stereoscopica.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
Il signor RI 1 è
affetto dalle seguenti menomazioni fisiche che influiscono sia sul tipo di
attività da lui esigibile che sul suo rendimento:
● Attività leggere:
○ impossibilità di sollevare/portare
pesi superiori ai 10 kg
● Rendimento ridotto:
○ visione monoculare
○
necessità di mantenersi al protetto da inalazioni, fumi e polvere
Palese la marcata
influenza di tali limitazioni sul lavoro esigibile per l'insorgente.
Basta pensare che un
aiuto-cucina è sovente chiamato a sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg (grosse pentole piene, casse di
bibite, grandi sacchi di patate ...).
Considerata altresì
l'assenza di ogni qualifica e di esperienza nel ramo (il ricorrente ha sempre e
solo lavorato nell'edilizia), nonché l'età dell'insorgente (40 anni) e la sua
nazionalità straniera - tutti elementi che riducono ulteriormente la
possibilità per l'insorgente di trovare un'occupazione e che notoriamente ne
diminuiscono la remunerazione - la riduzione del 10% operata dall'Ufficio
assicurazione invalidità è palesemente insufficiente.
Per un caso come
quello del signor RI 1 va
operata una riduzione del 25% (10% per attività leggere e 15% per rendimento
ridotto).
Ne consegue che il
salario annuo di riferimento con riduzioni ammonta per il ricorrente al massimo
a CHF 32'891.--.
(…)
Nel caso concreto, i
dati ritenuti relativi al salario (ipotetico) con o senza invalidità risalgono
al 2004. Considerato come nel 2005 l'indice dei salari abbia conosciuto un aumento nominale di appena
l'1% (cfr. doc. F) gli stessi possono essere ritenuti come tali.
Il reddito da
invalido va quantificato per il ricorrente in CHF 32'891.-- (v. sopra, § 5),
mentre come peraltro ritenuto nella decisione impugnata il reddito ipotetico da
sano ammonta a CHF 67'382.-- all'anno.
Ne consegue pertanto
una capacità di guadagno residua del 48.81% (= 32'891.- x 100 / 67'382).
Il grado d'invalidità
dell'insorgente è quindi del 51.19%. Ciò impone il versamento di una mezza
rendita (art. 28 LAI)." (Doc.I)
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo aver rilevato che il medico SMR, cui è stata sottoposta la
cartella clinica oftalmologica del dr. __________ prodotta con il ricorso, ha
ritenuto che la stessa riconferma una situazione di monocolo funzionale,
tuttora compatibile con i limiti funzionali espressi in precedenza - ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. Con scritto
del 7 febbraio 2007 l’assicurato ha contestato la mancata presa in
considerazione da parte dell’amministrazione, quale menomazione fisica
invalidante oltre alla visione monoculare, dell’impossibilità di sollevare e
portare pesi superiori ai 10 kg
e dell’intolleranza agli ambienti fumosi e polverosi (VII).
1.6. In data 16
febbraio 2007 l’Ufficio AI ha commentato le osservazioni del ricorrente,
ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (IX).
1.7. Con scritto
del 15 marzo 2007 il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente rilevato che
l’amministrazione non ha debitamente considerato il fatto che l’assicurato non
può sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg e che lo stesso necessita di un
ambiente di lavoro protetto da inalazioni, fumi e polveri. L’avv. RA 1 ha inoltre
contestato la percentuale di riduzione del 10% accordata dal consulente IP,
ritenendo maggiormente appropriata una riduzione del 25% (XIII).
Tali considerazioni sono state trasmesse
all’amministrazione (XIV), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto oppure no ad una mezza rendita
d’invalidità anche dopo il 30 settembre 2005.
Non è
contestata ed esula quindi dal presente giudizio l’attribuzione di una rendita
intera a seguito del periodo di incapacità lavorativa del 100% dal 1° ottobre
2004 al 28 febbraio 2005 e di una mezza rendita per un grado di invalidità del
50% dal 1° marzo 2005 al 30 settembre 2005.
2.3. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10
gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa
A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile
2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04;
STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. Trattandosi,
in particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata
giurisprudenza a mente della quale, secondo l'esperienza medica, l'handicap
risultante dalla perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente
corretto in larga misura grazie all'assuefazione e all'adattamento
dell'interessato e che solo raramente (in circa il 10% dei casi) causa una
diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze
normali e a condizione che l'assicurato fornisca prova della buona volontà da
lui esigibile, l'adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un
periodo che, secondo l'età dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni
al massimo.
In merito
alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un
occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258
e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire:
"
(…)
Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt
aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder
Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmlogische Erfahrung zeige aber,
dass dieser Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden
könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären
Tiefenschätzungsvermögens sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen.
Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie
bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die
Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine
Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten rechtfertigen. Im
vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten)
sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung
verweist der Versicherer auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B.
erstelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach würden medizinische
Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich der einseitige
Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend auswirke, als man
ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei. Es entspreche einer
Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges
überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde
und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur
geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch Ueberanstrengung zu
schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit geringere
Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim Blick in
die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse sie sich
durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen sei nicht
unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation diene
auch die scheinbare Grösse der betrachteten Objekte, die Linienüberschneidung,
die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht und Schatten usw.,
welche es nach der erforderlichen Angewöhungszeit auch beim Einäugigen
erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren Lebensalter
vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren.
Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich
ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei
Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem. Die frühere Einstufung in Berufe
mit geringen, mittleren und hohen Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil
weniger die Berufsart, als vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und
das Arbeitstempo eine Rolle spielten. (…)"
In una
successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A. F., non pubblicata, l'Alta
Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione monoculare,
ha precisato (sottolineature del redattore):
"
(…)
3.‑ Au cours de la procédure judiciaire
cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert
indépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des
rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon
l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure
d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail à
l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement
réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à
volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison
de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être
résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"
L’Alta
Corte ha ribadito tali concetti in una sentenza I 222/06 del 10 luglio 2007, che
ha confermato quanto già stabilito dal TCA in un giudizio del 27 gennaio 2006
(inc. 32.2005.67), ritenendo l’assicurato pienamente abile al lavoro in
attività che non richiedano una visione binoculare.
2.7. Nel caso di specie, con decisione del 25 ottobre 2006, l’UAI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal
1° ottobre 2004 al 28 febbraio 2005 e una mezza rendita dal 1° marzo 2005 al 30
settembre 2005, sulla base delle valutazioni dei curanti, dr. __________, spec.
FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia e dr. __________, spec. FMH in
oftalmologia, del __________.
Il dr. __________
del SMR, nel suo rapporto medico 25 luglio 2005, poste le diagnosi di “trauma
bulbare all’occhio sinistro il 16 gennaio 2004 dopo cheratoplastica il 22
ottobre 2003 in stato dopo
trauma perforante in infanzia; ulteriori atti chirurgici con revisione fino
all’aprile 2005 (seconda cheratoplastica perforante)” e indicati quali limiti
funzionali il non dover sollevare e portare pesi superiori a 10 kg e il poter svolgere un’attività che
non richieda una visione binoculare e che, preferibilmente, lo tenga lontano da
inalazioni, fumi, polvere, ha rilevato:
"
(...)
Muratore capo operaio praticamente da ritenersi
monocolo.
Attività medio pesante ed in ambito "sporco
ed all'aperto" è da considerarsi controindicata.
Per il momento vi è, visto lo stato non stabilizzato,
alternanza di IL 100% e 50% come attualmente.
Per esigibilità in attività adeguate dal
21.6.2005 va considerata una esigibilità almeno del 80% - 100% (sempre che non
vi sono nuovi atti chirurgici).
La prognosi è favorevole una volta che si possa ristabilizzare
lo stato oculare di quest'occhio OS dal quale l'Assicurato praticamente non ha
acuità visiva." (Doc. AI 19-2)
Pertanto, ritenuto che a partire dal 21 giugno
2005 l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% in attività leggere
adeguate, l’Ufficio AI ha ritenuto che, dopo il 30 settembre 2005 (ossia tre
mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), egli non ha diritto ad
ulteriori prestazioni (doc. A).
2.8. Con il
ricorso l’assicurato ha prodotto uno scritto del 7 novembre 2006 del dr. __________,
nel quale lo specialista ha così riassunto la cartella clinica oftalmologia
dell’interessato:
"
Anamnesi
22.10.2003 OS - cheratoplastica perforante e
impianto secondario di
lente intraoculare,
causa esiti di una perforazione traumatica del bulbo oculare.
16.01.2004 OS - nuovo trauma contusivo con rottura della sutura
corneale
e revisione con nuova sutura.
07.05.2004 OS - trabeculectomia per glaucoma
post-traumatico
17.06.2004 OS - espianto di lente della camera
anteriore e impianto
in camera posteriore
con fissazione sclerale della lentina. Revisione della trabeculectomia con
inserimento di una valvola di Vervaeld
27.01.2005 OS - sinechiolisi e revisione del
drenaggio della valvola.
27.04.2005 OS - cheratoplastica perforante no.
2 per distrofia del
lembo trapiantato.
Stato oculare alla visita del 23.08.2006
OD: acuità visiva senza correzione 1.0.
Tensione intraoculare 15mm/Hg. Morfologia del segmento anteriore e posteriore
normali.
OS: funzione visiva
ridotta alla percezione e proiezione luminosa.
Tono intraoculare 24mm/Hg.
Iperemia
congiuntivale marcata. Cornea con lembo trasparente, vascolarizzazione
periferica fino ai bordi del lembo. Camera anteriore profonda.
Drenaggio della
camera in sede. Lente intraoculare in camera posteriore. Retina odesa nei 4
quadranti. Papilla vitale con escavazione fisiologica.
Terapia attuale: OS
Timoptic XE 0,5 1/die.
OS FML neo
2/die." (Doc. D)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22
dicembre 2006, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Assicurato, muratore, con stato dopo trauma
oculare OS già in infanzia, con visus di 0,2, il 22.10.2003 operazione per
cheratocono con cheratoplastica, il 15.1.2004 contusio bulbi a sinistra.
Status oculare del 23.8.2005 (Dr. __________)
- assicurato in pratica monocolo, OD acuità visiva 1,0
(ossia normale), OS solo percezione luminosa.
Valutazione: l'attuale rapporto del dr. __________
riconferma una situazione di monocolo funzionale (da notare che l'assicurato a
livello funzionale aveva una riduzione dell'acuità visiva importante a livello
dell'occhio sinistro). L'attuale situazione oculare risulta tuttora compatibile
con i limiti funzionali espressi in precedenza, non vi è modifica dello stato
di salute. L'assicurato è in pratica in grado di svolgere tutte le attività che
non richiedono una visione binoculare o stereoscopica, in caso di persistenti
dolori a livello dell'OS sarebbe eventualmente da valutare l'enucleazione in
considerazione della pratica assente funzionalità dell'OS." (Doc. IIIbis)
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto
2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.10. Questo
Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________ e il dr. __________ del SMR a
proposito di una capacità lavorativa del 50% dell’assicurato nella sua
professione di muratore capo-operaio e del 100% in attività che non richiedano
una visione binoculare, che non comportino il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e che siano svolte preferibilmente in ambiente privo di polveri. Questa valutazione è del resto
condivisa pure dagli specialisti curanti, dr. __________ e dr. __________.
Riassumendo, come indicato nel certificato medico del 29 aprile
2005 del dr. __________ indirizzato all’assicuratore malattia (doc. 2-8 inc.
cassa malati), l’assicurato è stato sottoposto ad un primo intervento di
cheratoplastica perforante all’occhio sinistro in data 22 ottobre 2003,
ottenendo un esito positivo. A seguito tuttavia di un trauma bulbare occorso il
16 gennaio 2004, con successiva formazione di un glaucoma, egli aveva dovuto
subire un nuovo intervento in data 17 giugno 2004 (impianto di un tubicino di
drenaggio con impianto secondario di lente intraoculare). Questo nuovo
intervento ha però comportato un aumento della pressione dell’occhio, con
necessità, in data 27 ottobre 2004, di eseguire una revisione del drenaggio. In
seguito a tali interventi, come esposto al consid. 2.7., il dr.
__________ ha attestato, con certificato medico del 22 novembre 2004 (doc.
12/1-3), una totale inabilità lavorativa quale muratore dal 21 ottobre 2003 al
14 novembre 2004 e al 50% a partire dal 15 novembre 2004 (cfr. anche doc. 3-5
inc. cassa malati), ma, da subito, una piena capacità lavorativa in attività
che non comportino una visione binoculare.
Con certificato medico del 4 aprile 2005 (doc.
16/1-3), il dr. __________ ha confermato che l’interessato è inabile al lavoro
al 100% quale muratore capo-operaio dal 21 ottobre 2003 al 14 novembre 2004 e
al 50% a partire dal 15 novembre 2004, indicando che in attività che non
comportino una visione binoculare egli sarebbe, da subito, pienamente abile al
lavoro.
Successivamente, a causa di problemi insorti al lembo
corneale trapiantato, si è reso necessario un secondo intervento di
cheratoplastica perforante all’occhio sinistro, eseguito il 27 aprile 2005. A seguito di questo nuovo intervento,
con attestato medico del 20 giugno 2005 (doc. 2-4 inc. cassa malati), il dr. __________
ha certificato un’inabilità al lavoro del 100% quale muratore dal 27 aprile
2005 al 20 giugno 2005 e al 50% a partire dal 21 giugno 2005 fino al 1°
settembre 2005 (doc. 2-5 inc. cassa malati). Infine, con certificato medico dell’8
giugno 2006, il dr. __________ ha confermato che l’assicurato presenta, a
partire dal 21 giugno 2005, un’inabilità al lavoro del 50% quale muratore
capo-operaio, ma è pienamente abile al lavoro, da subito, in attività adeguate,
che non richiedano una visione stereoscopica (doc. 25/1-3).
Conformemente
alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.)
generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte
delle professioni (“Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die
Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur
etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach
Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”, RAMI 1986
pag. 258 s; cfr. anche STFA 8 luglio 1999 nella causa A.F.).
Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag. 258s,
il TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a seguito
del progressivo adeguamento alla visione monoculare, l’assicurato poteva continuare
la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi sulle impalcature (“Im
vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten)
sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984)“, cfr. consid. 2.6.). Del
resto, continua il TFA, in persone di media età la perdita della visione
binoculare viene largamente compensata. Al massimo, in attività con cambiamenti
repentini della posizione di lavoro vi è un deficit visivo, come ad esempio in
lavori al nastro trasportatore o simili. (”Selbst
Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens
weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden
Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen
auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fließband oder Ähnlichem“,
cfr. consid. 2.6.).
Nella
seconda sentenza citata al consid. 2.6., il TFA non ha riscontrato una
riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione
binoculare e stereoscopica dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore
ed architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha
ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i
documenti utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva
risolvere i problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia.
L’esigibilità
della professione di muratore per un assicurato monocolo è stata nuovamente
ribadita dal TCA in una sentenza (inc. 35.1999.102) del 15 marzo 2000,
confermata con STFA U 179/00 del 5 dicembre 2000, nella quale questo Tribunale,
ritenuto da una parte che le persone che non possono sfruttare una visione
binoculare riescono, di regola, a recuperare, per assuefazione ed adattamento,
le facoltà originarie e, dall’altra, che l'applicazione della succitata
giurisprudenza é limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive
elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in
situazioni esposte come tetti o ponteggi, l'utilizzazione di veicoli pericolosi
o l'esecuzione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c.
INSAI consid. 3a, inedita), ha interpellato l'ex datore di lavoro
dell’interessato allo scopo di chiarire la natura delle mansioni che quest'ultimo
era chiamato a svolgere nel quadro della professione di muratore, giungendo
alla conclusione che l'attività di muratore esercitata presso l’ex datore di
lavoro non comportava delle situazioni di potenziale pericolo, pur considerando
la perdita totale della facoltà visiva all'occhio destro.
Nel caso di specie, gli specialisti curanti, interpellati
dall’UAI, hanno compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista
oftalmologico, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla
incapacità lavorativa del 50% dell'assicurato nella sua attività di muratore
capo-operaio (che egli continua ad esercitare nella misura del 50%) e alla
totale capacità lavorativa in svariate altre attività che non necessitano della
visione stereoscopica. Tali valutazioni sono state avallate dal SMR.
Questo Tribunale non ha quindi motivi per distanziarsi da tali
conclusioni, non contraddette da altri certificati medico-specialistici.
Quanto
alla censura ricorsuale relativa alla mancata presa in considerazione, nella
determinazione della capacità lavorativa residua, oltre alla necessità di
svolgere un’attività che non richieda una visione binoculare, anche del fatto
che l’assicurato deve svolgere un’attività in ambienti puliti, lontano da
inalazioni, fumi, polvere e che non può sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg, occorre rilevare innanzitutto che
entrambi questi limiti sono stati tenuti in conto dal medico SMR. Infatti, nel
rapporto medico del 25 luglio 2005, il dr. __________ ha espressamente indicato,
quali limiti funzionali, citiamo: “non dover sollevare/portare pesi
superiori a 10 kg,
attività preferibilmente da eseguirsi al protetto da inalazioni, fumi, polvere
e che non esige la visione binoculare” (doc. 19-2).
Inoltre, l’impossibilità di sollevare pesi
superiori ai 10 kg e i presunti
problemi legati al fatto di non poter svolgere un’attività in ambienti
polverosi sono stati presi in considerazione anche dagli specialisti curanti.
In un primo tempo, infatti, dopo l’intervento di cheratoplastica perforante
dell’ottobre 2003, gli specialisti del __________ di __________ avevano
attestato una completa inabilità lavorativa dell’interessato nella sua
professione, giustificata dal rischio di infezione e dalla necessità di non
compiere sforzi fisici.
Nel certificato medico 18 novembre 2003 indirizzato
all’assicuratore malattia il dr. __________ ha infatti indicato che
l’interessato era, a quel momento, totalmente inabile al lavoro, giustificando
tale inabilità lavorativa totale con il fatto che “in relazione all’attività
di muratore, caratterizzata dall’esposizione ad un ambiente polveroso e spesso
all’esterno, esiste attualmente un elevato rischio d’infezione post-operatoria”
e aggiungendo che “inoltre è controindicato lo sforzo fisico (sollevamento
di pesi maggiori a 8 kg)” (doc. 2-17 inc. cassa malati).
Nell’attestato medico 24 dicembre 2003 il dr. __________
ha ribadito che i motivi medici che impediscono all’assicurato di svolgere la
sua attività lavorativa sono il “rischio di infezione” e l’“impossibilità
di effettuare sforzi fisici” (cfr. risposta al quesito numero 7, doc. 2-16
inc. cassa malati).
In seguito, tuttavia, gli specialisti del __________
hanno considerato l’insorgente abile al lavoro al 50% nella sua attività di
muratore e pienamente abile in altre attività che non richiedano una visione
binoculare (cfr. certificati medici del dr. __________ e del dr. __________,
consid. 2.7.).
Pertanto, occorre ritenere che la percentuale di
diminuzione della capacità lavorativa del 50% nell’attività di muratore
valutata dagli specialisti in oftalmologia tenga conto anche dei limiti
funzionali indicati nel ricorso (impossibilità di sollevare pesi superiori ai 10 kg e intolleranza agli ambienti fumosi e
polverosi).
Infine,
va rilevato che l’assicurato, ancora attualmente, nonostante il danno alla
salute, continua a lavorare in qualità di muratore capo-operaio presso il
precedente datore di lavoro, seppur nella misura del 50%. Pertanto, occorre
ritenere che l’esecuzione della sua professione, sui cantieri e quindi non in
un ambiente “protetto”, sia tuttora compatibile con le sue condizioni di salute.
Anche l’impossibilità di sollevare pesi superiori a 10 kg va considerata ininfluente, tanto più
che egli svolge l’attività di muratore capo-operaio, in cui, di norma,
predomina l’aspetto della conduzione e della sorveglianza rispetto a quello
dell’esecuzione pratica di opere edili.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal
profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche,
richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è inabile al lavoro al 50% nella
sua professione di muratore capo-operaio, mentre è totalmente abile in attività
che non necessitino della visione binoculare.
2.11. L’amministrazione ha quindi affidato al consulente IP l’incarico per
integrazione. Il funzionario incaricato, nel suo rapporto finale del 12 luglio 2006, ha espresso le seguenti valutazioni:
"
(...)
Consulenza e
discussione
Attività esigibili
Considerando le
limitazioni espresse a livello medico-teorico (in particolare quella
riguardante la funzione visiva stereoscopica <il __________ ritiene
esigibile da subito qualsiasi attività non richiedente la visione
stereoscopica>, ma senza tralasciare le indicazioni precedenti e
probabilmente riferite alla fase post-operatoria <evitare ambienti
polverosi e il sollevamento di pesi ingenti>) ritengo vi sia un mercato
lavorativo accessibile all'A. sufficientemente ampio e tale da consentire
l'utilizzo delle statistiche teoriche RSS per la determinazione del reddito
da invalido.
A titolo
esemplificativo cito, come esempi di attività esigibili, quella di operaio in
ambito industriale (chiaramente si dovrà operare una scelta selettiva dei
posti di lavoro, evitando ambienti particolarmente polverosi o attività in
cui è richiesta una precisione visiva fine), custode/addetto alla
manutenzione o vigilanza di stabili, addetto nell'ambito della ristorazione e
alberghiero (aiuto-cucina ad esempio), magazziniere.
Capacità di guadagno
Residua
Considerando un reddito
ipotetico di 67'382.- (riferito al 2004), una capacità di lavoro residua
totale e praticando una riduzione del 10% (per attività leggera e per tener
conto dei limiti concernenti la visione stereoscopica), sulla base delle
statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana) risulta una capacità di
guadagno residua del 70.84% (il reddito d'invalido è di 47'736.-). II grado
d'invalidità è quindi del 29.16%.
(...)" (Doc. AI 27-1+2)
Considerandi
Orbene,
dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto del 12 luglio 2006 del
consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle
opportunità reintegrative in attività non qualificate, che non necessitano di
una visione binoculare e che non richiedono lavori di precisione, quali quella
di operaio in ambito industriale (in ambienti non polverosi e che non
richiedano una precisione visiva fine), custode/addetto alla manutenzione o
vigilanza di stabili, addetto nell’ambito della ristorazione ed alberghiero (ad
esempio quale aiuto-cucina), magazziniere - questo TCA non può che ritenere
l’assicurato abile al 100% in altre attività adeguate al suo stato di salute.
Occorre
qui ricordare che compito dell’orientatore
professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
D'altra
parte, va ricordato che in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Nel caso concreto non vi
sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra
l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.
Riguardo alla censura
ricorsuale relativa alla quasi totale inesistenza di un’attività lavorativa adeguata
e esigibile dall’assicurato, a causa dei suoi limiti funzionali, il TCA rileva
quanto segue.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la
sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle
attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così
come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente
accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione
per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei
einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des
Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten
sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo
ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure
altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta
Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a
questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria
e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).
Anche in
questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori
ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In concreto, tenuto conto delle
limitazioni oftalmologiche (visione monoculare) e prendendo in considerazione
anche l’esigenza di non sollevare pesi superiori a 10 kg e la necessità di lavorare in ambienti non polverosi, vista la giurisprudenza appena esposta,
questo Tribunale ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato, così
come esposto dal consulente incaricato.
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.
3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Inoltre, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6. e 2.10.),
va considerato il fatto che, conformemente alla succitata
giurisprudenza federale, generalmente una visione monoculare permette di
effettuare la maggior parte delle professioni.
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in
quelle attività leggere adeguate ritenute proponibili, dove può sfruttare al
meglio la sua capacità lavorativa residua.
Va
infatti rilevato che, come visto, l’assicurato è abile al lavoro al 50% nella
sua precedente attività, mentre in attività adeguate, rispettose dei suoi
limiti funzionali, egli è abile al lavoro al 100%. Pertanto, ritenuto che nella
sua precedente attività egli non sfrutta al meglio la propria capacità
lavorativa residua, conformemente ad un principio generale applicabile anche
nel diritto delle assicurazioni sociali - secondo il quale all’assicurato incombe
l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione - il raffronto dei redditi
va operato con riferimento al reddito da invalido conseguibile in attività
leggere adeguate.
2.12
2.12.1
Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione
impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 67'382
riferito al 2004 (doc. A), basandosi sul salario orario base di fr. 29.45, al
quale va aggiunta la tredicesima e le indennità per vacanze e giorni festivi,
indicato dal datore di lavoro, ditta __________ di __________, nel questionario
per il datore di lavoro compilato in data 7 dicembre 2004 (doc. 13).
L’assicurato non ha contestato il reddito da
valido ritenuto dall’Ufficio AI.
2.12.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.12.3
Partendo dalla
constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per
tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati
i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr.
"L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per
la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe
prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora,
nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al
posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per
questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che
lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del
lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o
campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base
della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio
geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico
sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio
di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il
danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività
al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei
confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi
regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in
poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha adottato una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007 dispone che sarà il Consiglio federale a
definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie",
ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.12.4
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione avrebbe quindi dovuto applicare i dati
statistici nazionali della Tabella TA1 e non, come invece ha fatto, quelli
della tabella TA13.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica e contenuta nell'Inchiesta
Svizzera sulla struttura dei salari 2004 - il ricorrente, svolgendo nel 2004
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
2.12.5
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen
wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an
die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I
1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Nella
concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato sul reddito statistico da
invalido una decurtazione del 10%, giustificata dal fatto che l’assicurato può
svolgere solo attività leggere e tenendo conto dei limiti derivanti
dall’impossibilità di svolgere attività che richiedano una visione
stereoscopica (cfr. doc. 27-2).
L’insorgente ha contestato tale percentuale di
riduzione, ritenendo maggiormente appropriata una riduzione del 25%,
percentuale quest’ultima che consente di tener conto sia dell’impossibilità di
sollevare pesi e della necessità di svolgere attività che richiedano una
visione monoculare, sia dell’assenza di qualifiche dell’interessato, della sua
età e della sua nazionalità straniera (doc. I).
Ai fini
della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è
stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, nella misura
del 100%.
Inoltre, sempre
a causa del danno alla salute, la capacità residua del ricorrente è di fatto
circoscritta a quelle attività professionali che non necessitano di una visione
stereoscopica e che non richiedono un eccessivo investimento da un profilo
fisico e intellettuale.
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1966).
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che la riduzione del 10% applicata dal consulente sia
corretta e permetta di tenere adeguatamente conto delle specifiche circostanze
del caso concreto.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a
fr. 51'532.4 (90% di fr. 57'258.24).
In
conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 67'382.-- (cfr. consid.
2.12
), il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 23.52%
(arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.
), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita
dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita (allo stesso risultato
si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al
2006).
A titolo
abbondanziale, va osservato che anche volendo per pura ipotesi applicare una
riduzione percentuale del 25%, come richiesto dall’insorgente, la soluzione non
cambierebbe (grado di invalidità del 36%, che non dà diritto ad una rendita).
Va
inoltre aggiunto che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore
al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di
natura professionale, visto che l’interessato non ha acquisito nessuna
formazione professionale con conseguimento del relativo attestato di capacità
ed avendo egli sempre svolto attività manuali in ambito edile. Il consulente ha
pure indicato che anche eventuali misure professionali di minore durata,
portanti ad uno specifico posto di lavoro (formazione ad hoc all’interno di una
ditta) difficilmente consentirebbero all’interessato di incrementare in modo
considerevole la capacità di guadagno residua calcolabile in attività non
qualificate.
Va poi
aggiunto che il consulente ha proposto un aiuto al collocamento in un’attività
adeguata da parte di un collocatore dell’AI, proposta tuttavia rifiutata
dall’interessato (doc. 27-2).
Pertanto,
nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una
rendita di invalidità dopo il 30 settembre 2005, la decisione del 25 ottobre
2006.
deve essere confermata.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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