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Decisione

32.2006.217

Assicurato al beneficio di una rendita intera. In sede di revisione, riduzione a mezza rendita: non essendo intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute, riduzione non poteva avvenire in se

24 settembre 2007Italiano94 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. IX e IX/bis sono stati trasmessi al ricorrente (X), per conoscenza.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato a ridurre in via di

revisione la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che,

secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima

di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita

13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

2.4. Nel

caso concreto, dagli atti di causa risulta che nel suo rapporto medico dell’11

giugno 2003 la dr.ssa __________ del SMR, non ritenendo possibile aggiornare

medicalmente il caso, ha richiesto una perizia al dr. __________ (doc. 39).

Da

una nota del 1° luglio 2003 all’incarto emerge che il dr. __________, una volta

ricevuto l’incarico peritale e dopo aver visionato gli atti, si è ricordato di

avere avuto in cura l’assicurato dal 27 gennaio 1998 al 15 maggio 1999. Per

tali motivi, ha chiesto alla dr.ssa __________ di contattarlo per discutere del

caso e valutare la necessità di una perizia (doc. 42).

L’assicurato,

al quale non è stato possibile comunicare di non presentarsi dal dr. __________,

in data 1° luglio 2003 si è puntualmente recato all’appuntamento. Dal rapporto

del dr. __________ emerge quanto segue:

" Durante lo studio degli atti mi accorgo che compare il

mio nome. Ricercando quindi nell'archivio ho trovato una mia cartella clinica

che dimostra che il paziente è stato in cura da me dal 27.1.98 al 15.5.1999. Il

paziente era stato da me anche operato di sutura della cuffia dei rotatori

spalla destra in data 11.12.98.

Mi sono quindi rivolto

al segretariato dell'AI per sapere se era meglio disdire la perizia prevista

per il pomeriggio.

Purtroppo il paziente

non ha un recapito e non ha un nr. telefonico per cui non è possibile

annunciare il rinvio al paziente stesso.

Il paziente si presenta

oggi puntualmente nel mio studio alle ore 15.00.

Si presenta camminando

con una stampella. Riesce a camminare anche senza ma con un'importante zoppia.

Mi riferisce che per quanto riguarda la spalla destra la situazione è

completamente guarita. Non risente più di alcun disturbo. La valutazione quindi

della spalla destra non rientra nella valutazione per una rendita AI o una

eventuale reintegrazione professionale.

Il problema principale è

relativo all'anca destra dove il paziente è stato operato in data 11.10.02 dal

Dr. __________ di protesi totale. Il decorso post-operatorio ha causato sempre

persistenti dolori. Recentemente visitato dal Dr. __________ sarebbe

eventualmente previsto un ricovero presso una clinica di __________ ma il

paziente non sa ancora dove e quando. Sarebbe stato anche visitato in maggio

dal Dr. __________ che avrebbe disposto per una scintigrafia ossea presso

l'ospedale __________.

Ho quindi telefonato al

reparto di medicina nucleare dell'__________ per farmi inviare una copia del

rapporto che allego agli atti.

Si tratta di una

scintigrafia eseguita in data 6.6.2003 che porta come conclusione il sospetto

della presenza di una mobilizzazione protesica. Si consigliava un'eventuale

scintigrafia con Lc marcati al fine di escludere una sovrapposizione infettiva.

Il paziente è in attesa

di ulteriori convocazioni presso i medici curanti per sapere come procedere dal

punto di vista medico.

A quanto dice il

paziente anche il Dr. __________ proponeva un ricovero nella __________.

In questa situazione

sicuramente una ripresa del lavoro anche parziale è da escludere anche perchè

sono in corso ulteriori accertamenti e cure.

L'attuale incapacità

lavorativa è quindi del 100%.

Eventualmente si

potrebbe considerare la possibilità di un'attività lavorativa prettamente

sedentaria con possibilità di spostarsi per brevissimi tragitti senza portare

pesi.

Rimango comunque in

attesa di ulteriori decisioni da parte dell'AI.

Se la stessa ritiene

possibile una perizia da parte mia per quanto riguarda l'anca, considerato il

fatto che avevo curato il paziente soltanto per la spalla e che la spalla

attualmente risulta completamente guarita, riconvocherò il paziente già la

settimana prossima per la perizia stessa.

In caso contrario si

dovrà chiedere l'intervento di un ulteriore specialista.

Allego qui sotto il

nuovo indirizzo del paziente: (...)" (Doc. AI 43-1)

Nella proposta medico

del 10 luglio 2003 la dr.ssa __________ ha osservato:

" Dopo visione del documento stilato dal Dr. __________

e discussione con lo stesso, si giunge alla conclusione che:

- l'A. è attualmente totalmente inabile

al lavoro in ragione di una limitazione molto marcata della deambulazione

(praticamente impossibile senza stampelle) conseguente ad un probabile

scollamento della protesi all'anca destra.

- Subirà prossimamente ulteriori

accertamenti e forse un nuovo intervento chirurgico per definire il procedere.

- La patologia alla

spalla destra è completamente guarita.

In

conclusione l'A. è da considerarsi totalmente inabile in qualsiasi attività

lavorativa dal novembre 1998. Si richiede una revisione fra un anno."

(Doc. AI 44-1)

Senza procedere ad

ulteriori accertamenti, all’assicurato è quindi stata attribuita una rendita

intera d’invalidità, per un grado di invalidità del 100%.

2.5. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera di invalidità.

Si

tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’ottobre 2006 (momento in

cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le

condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato abbiano subito una modifica

tale da giustificare la riduzione della rendita.

2.5.1. Nell’ambito

della revisione, intrapresa d’ufficio nel luglio 2005, il dr. __________, nel

rapporto di decorso del 20 settembre 2005, ha indicato che lo stato di salute è suscettibile di

peggioramento, ponendo le diagnosi di osteocondrosi post-traumatica all’anca

sinistra, osteosintesi per frattura della parte posteriore ed emitrasversa

della colonna posteriore dell’acetabolo sinistro, protesi totale dell’anca

sinistra l’11 ottobre 2002 (doc. 62-2).

Il dr. __________ del

SMR, nelle sue annotazioni del 12 gennaio 2006, ha rilevato quanto segue:

" A. 42enne al beneficio di una rendita AI intera per

via di una patologia post traumatica all'anca sin.

Il MC, Dr. __________

(20.09.2005) nel suo rapporto medico AI attesta uno stato di salute

suscettibile di peggioramento e conferma la totale IL in qualsiasi attività lavorativa.

Il MC segnala inoltre

una periartrite omero-scapolare alle due spalle ed una depressione nervosa. Non

ci sono tuttavia indicazioni di cure nè indagini o accertamenti per queste due

patologie.

Vista l'età dell'A. e la

patologia a livello dell'anca, sembra strano che nessuna attività lavorativa

sia proponibile.

Procedere: Perizia ortopedica (Dr. __________)

per valutare l'attuale idoneità lavorativa nell'attività svolta abitualmente ed

in attività adatta con le limitazioni funzionali e da quando." (Doc. AI

67-1)

L’Ufficio AI ha quindi

affidato al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’incarico di

eseguire una perizia specialistica.

Nel suo rapporto

peritale del 6 aprile 2006 il dr. __________, poste le diagnosi di “sospetto

scollamento della cupola acetabolare (tuttavia senza evidente zona di LISI) in

presenza di uno stato dopo frattura/lussazione posteriore dell’anca sinistra

con frattura acetabolare traversa il 18 gennaio 1999, reposizione chiusa il 19

gennaio 1999, reposizione aperta e osteosintesi dell’acetabolo il 25 gennaio

1999, protesi totale dell’anca sinistra l’11 ottobre 2002; stato dopo

sutura/revisione della cuffia dei rotatori spalla destra l’11 dicembre 1998,

artroscopia diagnostica, shaving del legamento gleno-omerale superiore,

dell’ancora del tendine capoluogo del bicipite e asportazione di un filo al

sovra-spinoso il 27 maggio 1999”, ha indicato che i disturbi risentiti

dall’assicurato sono probabilmente correlati ad un potenziale scollamento della

protesi, ponendo una prognosi, da questo punto di vista, non favorevole. Il

perito ha per contro indicato che la prognosi relativa alla spalla destra,

oggetto di due interventi, è favorevole.

In merito alla capacità

lavorativa residua, il perito si è così espresso:

" (...)

B. Conseguenze

sulla capacità di lavoro

1. Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute al disturbi constatati

Diminuzione della

caricabilità dell'anca sinistra.

Considerandi

2.

Conseguenze dei

disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si ripercuotono

i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi esercitano

un'influenza limitante sulle posizioni di lavoro, gli spostamenti, le entità di

carico.

2.2

Esatta

descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico.

Funzione e capacità di

carico pienamente conservate per gli arti superiori nei movimenti anche

ripetuti al di sotto dell'orizzontale e con pesi tenuti accostati al tronco,

possibile accresciuto affaticamento per contro al di sopra dell'orizzontale.

Caricabilità del rachide

conservata nel rispetto dell'ergonomia del tronco.

Caricabilità e funzione

ridotte per contro all'anca sinistra con limite di carico talvolta 5 kg,

distanza di deambulazione libera una quindicina di minuti, posizioni sedentarie

continuate circa un'oretta.

2.3

L'attività

attuale è ancora praticabile?

2.4

Se

sì, in quale misura (ore al giorno)?

2.5

È

presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

2.6

Se

si, in che misura?

Le attività di

giardiniere (questionario per il datore di lavoro __________ __________), aiuto

meccanico (questionario per il datore di lavoro __________), addetto alla

manutenzione e alle pulizie di un Centro Sportivo (questionario per il datore

di lavoro __________, __________) non sono attualmente più esigibili/praticabili.

2.7

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

2.8

Qual è stato in seguito lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro?

Attestazione di

un'inabilità lavorativa completa dal 4.12.1999.

Rendita Al con grado

d'invalidità del 50% a decorrere dall'1.11.1999, con grado d'invalidità del 100%

a partire dall'1.3.2000.

C. Conseguenze

sulla capacità d'integrazione

1.

È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Dal punto di vista

ortopedico il signor RI 1 possiede tuttora sufficienti potenzialità da rendere

ragionevolmente possibile l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione in

attività appropriate.

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

No, in considerazione

delle lesioni presentate non ritengo esservi provvedimenti ragionevoli

suscettibili di incidere significativamente sulla capacità lavorativa del

signor RI 1 in qualità di giardiniere, aiuto meccanico oppure addetto alla

manutenzione e pulizia di un Centro

Sportivo.

3.

L'assicurato è

in grado di svolgere altre attività?

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere

il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere

soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

3.2

In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

3.3

È presente

inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

3.4

Se sì, in che

misura?

3.5

Qualora non siano

possibili altre attività: per quali motivi?

In considerazione del

quadro ortopedico riscontrato, il signor RI 1 potrebbe svolgere nella misura

circa del 60% (con riduzione del tempo di presenza e inserimento di una pausa

intermedia prolungata: nel senso per esempio di 2 ore e mezza al mattino, una

lunga pausa sul mezzogiorno e nuovamente 2 ore e mezza al pomeriggio)

un'attività lavorativa leggera, prevalentemente sedentaria, tuttavia con

possibilità di inserire a intervalli regolari dei corti spostamenti su

superfici non a rischio, senza trasporto di pesi, senza necessità di

superamento frequente di scale anche munite di gradini comodi e di un

corrimano, senza esposizioni a cambiamenti repentini e frequenti della

temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambiente. Da evitarsi inoltre

i movimenti ripetuti delle braccia al di sopra dell'orizzontale.

Nel caso di una

ripercussione significativa di un futuro intervento di rimpiazzo protesico sui

disturbi risentiti dal signor RI 1, un'attività lavorativa che rispecchi le

condizioni esposte in precedenza potrebbe anche venir svolta sull'arco di tutta

una giornata con rendimento completo." (Doc. AI 74-5+6)

Nel

suo rapporto medico del 24 aprile 2006 il dr. __________, riassunte le diagnosi

poste dal perito e dopo aver elencato i limiti funzionali dell’interessato –

indicando che i disturbi esercitano un’influenza limitante sulle posizioni di

lavoro, gli spostamenti e le entità di carico, precisando che la funzione a la

capacità di carico per gli arti superiori sono normali nei movimenti anche

ripetuti al di sotto dell’orizzontale e con pesi tenuti accostati al tronco,

possibile accresciuto affaticamento per contro al di sopra dell’orizzontale; la

caricabilità del rachide è conservata nel rispetto dell’ergonomia del tronco;

la caricabilità e la funzione dell’anca sinistra sono per contro ridotte con

limite di carico talvolta a 5

kg, distanza di deambulazione

libera una quindicina di minuti, posizioni sedentarie continuate circa

un’oretta – ha osservato:

" (...)

In data 20.02.2006, l'A.

è stato sottoposto a perizia ortopedica presso il Dr. __________.

Lo specialista ha

ritenuto le diagnosi, i limiti funzionali ed i gradi di CL sopra descritti.

Le attività abituali non

sono attualmente più esigibili/praticabili.

In considerazione del

quadro ortopedico riscontrato, l'A. potrebbe svolgere nella misura circa del

60% (con riduzione del tempo di presenza e inserimento di una pausa intermedia

prolungata: nel senso per esempio di 2 ore e mezza al mattino, una lunga pausa

sul mezzogiorno e nuovamente 2 ore e mezza al pomeriggio) un'attività

lavorativa leggera, prevalentemente sedentaria, tuttavia con possibilità di

inserire a intervalli regolari dei corti spostamenti su superfici non a

rischio, senza trasporto di pesi, senza necessità di superamento frequente di

scale anche munite di gradini comodi e di corrimano, senza esposizioni a

cambiamenti repentini e frequenti della temperatura, rispettivamente del grado

di umidità ambiente. Da evitarsi inoltre i movimenti ripetuti delle braccia al

di sopra dell'orizzontale.

Questo grado di CL in

attività adeguata è da intendersi dal momento della perizia (marzo 2006).

(Precisazione richiesta al perito)

Nel caso di una

ripercussione significativa di un futuro intervento di rimpiazzo protesico sui

disturbi risentiti dall'A., un'attività lavorativa che rispecchi le condizioni

esposte in precedenza potrebbe anche venir svolta sull'arco di tutta una

giornata con rendimento completo." (Doc. AI 75-2)

Nelle successive

annotazioni del 2 ottobre 2006, emesse a seguito delle contestazioni

dell’assicurato al progetto di decisione che prevedeva una riduzione della

rendita, il dr. __________ ha nuovamente rilevato che in occasione della sua

perizia del 20 febbraio 2006 il dr. __________ ha ritenuto che “lo stato di

salute dell’assicurato sia effettivamente migliorato a partire dal mese di

marzo 2006”, confermando quindi che l’insorgente va considerato pienamente inabile

al lavoro nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 60% in impieghi

adeguati ai suoi limiti funzionali (doc. 95-1).

A seguito della

decisione di riduzione della rendita, l’assicurato ha trasmesso un nuovo

rapporto medico, del novembre 2006, del dr. __________, del seguente tenore:

" Il paziente si presenta in quanto sarebbe stato

peritato da parte del Dr. __________ recentemente e l'AI avrebbe ridotto la

rendita dal 100% al 50%.

Si tratta di un problema

post-infortunistico assicurato __________ con frattura dell'acetabolo destro

che ha dato esito ad una protesi totale dell'anca destra.

Il paziente operato

presso il Dr. __________, già visto da me nel 2003 dove anche

scintigraficamente vi era il sospetto di un iniziale scollamento della protesi.

Nel 2003 avevo rifiutato

di sottoporre il paziente ad una perizia da parte dell'AI in quanto il paziente

era già stato in cura da me per una problematica alla spalla.

Da allora il paziente

non è più stato peritato da parte dell'AI ed ha sempre ricevuto una rendita

completa che a seguito della perizia del Dr. __________ sarebbe stata ridotta

al 50% dal 1.12.06.

Vista la problematica il

paziente è stato sottoposto a controllo da parte del Dr. __________ che ha

organizzato una visita presso il Prof. __________ alla __________ di __________.

Il paziente ha ricevuto

una lettera di convocazione in data 11.6.06 per una visita prevista in data

6.2.07

per discutere l'eventuale procedere dal punto di vista terapeutico

chirurgico nel senso di un cambio protesi dell'anca destra.

Ho preso visione della

valutazione del Dr. __________ che dal punto di vista strettamente ortopedico

amministrativo risulta ineccepibile. Ritengo comunque, strano il fatto che nel 2003 a seguito di un iniziale scollamento della protesi il

paziente è stato messo a beneficio di una rendita completa e ora che la protesi

si è completamente scollata il paziente si vede ridotto al 50% la sua rendita.

Personalmente ritengo

che questa situazione sia ancora in fase di trattamento, infatti il paziente

dovrà essere operato. Dal punto di vista medico non vedo una stretta

indicazione perchè il paziente venga inviato fino a __________ per un cambio

protesi. Lo stesso potrebbe essere sicuramente effettuato in Ticino presso la

Clinica __________ presso eventualmente il Dr. __________ o il Dr. __________.

Prego quindi la __________

che mi legge in copia di voler valutare questa situazione anche per anticipare

i tempi.

Dal punto di vista

amministrativo per il solo stato post-infortunistico a seguito di uno

scollamento della protesi ritengo che il paziente possa essere giudicato

inabile al 100%." (Doc. D)

Nelle sue annotazioni

del 19 dicembre 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" L'assicurato è stato messo nel 2003 a beneficio di una rendita Al 100% in pratica dal

4.12.1999

In occasione della decisione del 2003 si era tenuto conto di un

imminente intervento di sostituzione protesi, ragion per la quale non si è

ritenuto opportuno valutare dettagliatamente una capacità lavorativa in

attività adatta rimandando questa valutazione a dopo il "previsto"

intervento, intervento che finora però non ha avuto luogo.

Attualmente in fase di

prima revisione si era ritenuto doveroso procedere ad una accurata valutazione

della capacità lavorativa residua essendo finora non avvenuto l'intervento

previsto.

La perizia da parte del

dr. __________ del 6.4.2006 ha permesso di costatare:

- una

caricabilità normale per gli arti superiori

- una caricabilità conservata a

livello del rachide nel rispetto dell'ergonomia del tronco

- una caricabilità e funzione

ridotta a livello dell'anca sinistra con limite di carico talvolta a 5 kg, distanza di deambulazione libera di 15 minuti, di

posizione sedentaria continua di 1 ora circa.

Il perito ha quindi

valutato una IL completa quale giardiniere, aiuto-meccanico, addetto alla

manutenzione e alle pulizie mentre per un'attività adatta è stata valutata una

capacità lavorativa residua del 60% (orario ridotto) con probabilità di

miglioramento della capacità lavorativa residua dopo sostituzione protesi.

Da notare che pure il

dr. __________ nel suo rapporto del 11.7.2006 riteneva esigibile un'attività

sedentaria al 50%.

In sede di ricorso viene

presentato un rapporto del dr. __________. Il dr. __________ attesta che la

perizia dr. __________ risulta ineccepibile dal punto di vista ortopedico. Egli

esprime la sua perplessità circa il fatto che si proceda attualmente ad una

riduzione del grado d'invalidità in assenza di una modifica della problematica

(persistente sospetto di scollamento con indicazione a cambio protesi).

Valutazione:

- ritengo corretto che non si

possa parlare di un miglioramento dello stato di salute rispetto al momento

dell'assegnazione della rendita

- in occasione dell'attuale

valutazione è stato fatto quello che in fase di prima assegnazione di rendita

non è stato fatto, ossia si è valutata la capacità lavorativa residua in attività

confacente. Nella prima assegnazione di rendita questo non era stato fatto dato

che si riteneva imminente un intervento di sostituzione protesi, fatto però

finora non avvenuto e tuttora in forse (assicurato poco motivato a sottoporsi

ad un tale intervento)

- rimane tuttora aperta la

questione circa l'esigibilità dell'intervento che, se eseguito con successo,

porterebbe ad un aumento della capacità lavorativa in attività adatta. Questa

valutazione sarà da fare una volta in possesso della valutazione del prof. __________.

In conclusione non vi

sono motivi medici per mettere in forse la valutazione circa l'esigibilità

lavorativa espressa dal perito dr. __________." (Doc. III/bis)

L’assicurato ha poi

prodotto lo scritto dell’8 febbraio 2007 inviato dal Prof. __________ al dr. __________,

nel quale si legge:

" (...)

La situation clinique

n'a pas varié depuis ma dernière consultation de 2005 si ce n'est peut-être que

depuis septembre 06 le patient dit avoir plus de douleurs à la racine de la

cuisse gauche. Ces douleurs sont mal systématisées.

À l'examen clinique le

patient marche toujours avec une boiterie gauche. Il est toujours très crispé

mais avec des mobilités de hanche passives qui restent très acceptables à

100/0/0 de flexion /extension, 20/0/20 de rotation interne/externe et 20/0/10

d'abduction/adduction. Les cicatrices restent tout à fait calmes, il n'y aucun

signe inflammatoire ou infectieux.

Du point de vue

radiologique, par rapport au cliché du 4.10.2003, je ne vois pas grand

changement, les implants fémoraux et cotyloïdiens n'ont pas bougé, il n'y a pas

de liseré, tout au plus une petite résorption du calcar probablement sur

stress-shielding.

Il faut se rendre compte

qu'un changement de prothèse est certes toujours possible mais que le résultat

sur les douleurs est tout à fait imprévisible tant que la cause exacte des

douleurs n'est pas sûrement déterminée. S'agit-il quand même d'une

non-intégration du cotyle (voire de la tige), d'une infection à bas bruits ou

simplement des douleurs péri-articulaires consécutives au traumatisme initial

et aux gestes chirurgicaux qui ont suivi.

J'ai été tout à fait

clair avec le patient en ne lui cachant pas que je ne pouvais pas lui garantir

une amélioration de son état avec une nouvelle opération et que celle-ci

comportait des risques intrinsèques (infection, troubles neurologiques).

Le patient, et je le

comprends parfaitement, est très indécis sur sa volonté de se faire opérer. Il

a manifesté le désir de réfléchir encore à mes propositions. Il est convenu qu'il

me retéléphonerait lorsqu'il aurait pris sa décision définitive. (…)."

(Doc. VII/bis)

Al riguardo, il dr. __________,

nelle sue annotazioni dell’8 marzo 2007, ha osservato:

" Vedi presa di posizione del 20.12.2006.

Attualmente viene

inoltrato il rapporto di visita del dr. __________ del 8.2.2007:

da questo rapporto

risulta:

- situazione clinica

invariata rispetto ultima visita del 2005

- soggettivamente

vengono lamentati più disturbi

- assenza di

cambiamenti radiologici di rilievo rispetto al 2003

- la decisione circa un cambio di protesi viene

lasciata in forse in considerazione del fatto che non può essere garantito un

successo.

Valutazione: l'attuale

rapporto in pratica conferma espressamente una situazione clinica invariata, le

conclusioni peritali del 6.4.2005 vanno quindi confermate." (Doc. IX/bis)

2.5.2

Perché un rapporto medico abbia

valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa

i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti

i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni

mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e

riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18

marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993

pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I

938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a

dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.5.3

Chiamata

ad esprimersi, questa Corte ritiene, per i motivi che seguono, che nel caso di

specie non vi è stata negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa

dell’interessato atta a giustificare una modifica della rendita in via di

revisione, come del resto ammesso dallo stesso dr. __________ del SMR nelle sue

annotazioni del 19 dicembre 2006.

Va infatti rilevato che

già nel suo scritto del 31 maggio 2005 indirizzato al dr. __________ il Prof. __________,

Capo-servizio del Servizio di ortopedia e di traumatologia di __________, ha

evidenziato che, rispetto al suo precedente rapporto medico del 6 ottobre 2003,

lo stato di salute dell’assicurato non ha subito evoluzioni, come emerge

dal raffronto delle radiografie attuali con quelle effettuate in passato (doc.

93-5, sottolineatura della redattrice).

Tale parere è poi stato

nuovamente ribadito dal Prof. __________ nel rapporto medico dell’8 febbraio 2007, in cui lo specialista ha espressamente indicato che la

situazione clinica non è variata rispetto alla precedente valutazione

del 2005. Il Prof. __________ ha inoltre evidenziato che dal punto di vista

radiologico non vi sono stati cambiamenti di rilievo rispetto al 4

ottobre 2003 (doc. VII/bis, sottolineature della redattrice).

Anche

nel rapporto medico per l’UAI dell’11 luglio 2006 il dr. __________,

Capoclinica di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha rilevato

che lo stato di salute dell’interessato è stazionario, che egli non può

più svolgere la sua precedente attività, ma che potrebbe svolgere nella misura

del 50% attività sedenterarie adeguate (organizzazione, sorveglianza, vendita),

giustificando la riduzione della capacità lavorativa con l’impotenza funzionale

dell’anca sinistra (doc. 78-3, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________, nel

rapporto 12 luglio 2006 indirizzato al dr. __________, poste le diagnosi di

instabilità della protesi totale dell’anca sinistra e di rottura di materiale

di osteosintesi dopo osteosintesi e frattura del bacino, ha evidenziato che “il

paziente si trova in uno stato stazionario, senza alcun miglioramento o

peggioramento rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente”

(doc. 79-1, sottolineatura della redattrice). Il dr. __________ ha inoltre

rilevato che il paziente sarebbe propenso a migliorare le sue condizioni di salute

tramite un intervento di revisione della protesi totale all’anca sinistra, ma

solo qualora il Prof. __________ potesse garantirgli almeno in parte l’esito

positivo dell’intervento (doc. 79-1).

Del

resto, che il quadro clinico dell’assicurato fosse compatibile con

un’instabilità protesica acetabolare e femorale lo aveva già indicato nelle sue

conclusioni il dr. __________, Capo servizio di medicina nucleare dell’__________,

al termine dell’esame di scintigrafia ossea trifasica del 26 novembre 2004 (doc.

79-3). Questo a conferma ancora una volta della stazionarietà del quadro

clinico dell’interessato.

Infine, lo stesso dr. __________,

nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006, ha evidenziato di ritenere che nel caso di specie non

si possa parlare di miglioramento dello stato di salute rispetto al momento di

assegnazione della rendita, precisando che allora era stata attribuita una

rendita intera senza procedere alla valutazione della capacità lavorativa

residua in attività confacenti, dato che si riteneva imminente un intervento di

sostituzione della protesi, che in realtà non ha mai avuto luogo (e che ancora

attualmente appare in dubbio, in quanto rischioso) (doc. III/bis,

sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ ha poi

ribadito la sua presa di posizione in data 8 marzo 2007, evidenziando che dal

rapporto dell’8 febbraio 2007 del Prof. __________ emerge chiaramente una situazione

clinica invariata (doc. IX/bis, sottolineatura della redattrice).

Dalle risultanze mediche

appena esposte risulta dunque che sotto l’aspetto medico-teorico non vi è stata

negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa atta a giustificare una

modifica della rendita in via di revisione. La motivazione della riduzione

delle prestazioni (dalla rendita intera precedentemente accordata, alla mezza

rendita attribuita con la decisione impugnata) indicata dall’UAI – ossia il

miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato – non può quindi

essere ritenuta corretta.

2.6

Appurato

che la riduzione delle prestazioni non poteva avvenire in sede di revisione,

occorre ora esaminare se sono dati o no i

presupposti per una riconsiderazione della decisione impugnata.

2.6.1

L'art.

53.

LPGA prevede che:

"

Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni

o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare

una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv.

3)

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. STFA

del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U

149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04,

consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23.

marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio

2001.

nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno

2000.

nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5,

p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p.

247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997

ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di

invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione

professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I

559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

2.6.2

In

una sentenza I 8/04 del 12 ottobre 2005, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag.

64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e

della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

" (...)

2.

2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2

et les arrêts cités; sur les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller,

Die materiellen Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur

la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen

sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als

verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:

Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2

Si l'on compare les expertises du COMAI

du 9 mai 1995 et de la

Clinique X. du 10 mai 2002,

les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome

somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995;

syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits

dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes,

en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur

la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte

somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes

experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale

importante.

2.3

Sur la base de ces éléments, il y a lieu

de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de

santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et

fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni

les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un

changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de

l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une

révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3.

3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112.

V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2

Pour juger s'il est admissible de

reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il

faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision

a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479

consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on

corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une

constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de

pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3

En l'espèce, c'est en vue d'élucider les

divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que

l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle

s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le

1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par

ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise

de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement

d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement

erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines

concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin

nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas

en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise

pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui

attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à

l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on

ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à

allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la

première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à

la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la

procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne

suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision

initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus

affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit,

notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la

rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement

professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration

de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione

di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

In

un’altra sentenza I 302/04 del 27 marzo 2006 il Tribunale federale è stato

chiamato a giudicare il caso di un assicurato, già al beneficio di una rendita

intera d’invalidità, che al termine della procedura di revisione intrapresa

dall’amministrazione si è visto sopprimere la rendita. In quel caso, i giudici cantonali avevano

ritenuto che non vi erano le condizioni per procedere ad una revisione del

diritto alla rendita, in mancanza di una modifica dello stato di salute

dell’interessato e delle conseguenze sulla sua capacità di guadagno. Essi

avevano per contro ritenuto adempiute le condizioni per procedere ad una

riconsiderazione della decisione iniziale con la quale era stato posto al beneficio

di una rendita intera d’invalidità, essendo quest’ultima manifestamente errata.

L’amministrazione si era infatti limitata a considerare che l’assicurato era

totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, attribuendogli

quindi una rendita intera d’invalidità, senza tener conto del fatto che dal

punto di vista medico egli era stato comunque ritenuto abile al lavoro in

attività leggere adeguate e senza procedere, come invece sarebbe stato logico,

alla valutazione economica, tramite raffronto dei redditi.

L’Alta

Corte ha confermato l’operato dei primi giudici, rilevando:

"

(…)

5.

5.1

Lorsque le juge

procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double

examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement

erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question,

il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de

révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une

situation conforme au droit (arrêt C. du 17 août 2005 [I 545/02]).

5.2

5.2.1

Une décision est

sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes

fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes

n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle

générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid.

2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181).

Cette règle doit toutefois

être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions

matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28

LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation

(évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut

être raisonnablement exigé de l'assuré). Si, par rapport à la situation de fait

et de droit existant au moment de la décision entrée en force d'octroi de la

prestation (ATF 125 V 389 s.

consid. 3 et les références), le prononcé sur les conditions du droit apparaît

soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute

erroné de la décision (RAMA 1998 n° K 990 p. 253 consid. 3b; DTA 1982 n° 11 p.

74.

s. consid. 2c; RCC 1980 p. 471 consid. 4). Pour autant, cela ne signifie pas

que la procédure prévue par la loi en cas d'évaluation de l'invalidité, soit la

mise en oeuvre d'une comparaison des revenus puisse dans un cas être remplacée

par une évaluation de l'invalidité reposant sur une simple appréciation. Les

possibilités d'appréciation restent limitées aux seuls éléments qui

concrétisent la notion d'invalidité (arrêts B.-G. du 23 février 2005, A. du 7 décembre 2004 [I 410/04] et B. du 19 décembre

2002.

[I 222/02]; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung,

in : Schaffhauser/Schlauri (éd.), Rechtsfragen der Invalidität in der

Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 16 s.).

5.2.2

La décision de

rente initiale est la décision du 13 mai 1996. Contrairement à ce qu'indique le

jugement attaqué, la première décision du 31 juillet 1995 ne constitue pas la

décision de rente initiale, attendu qu'elle a été annulée par la décision du 13

mai 1996, laquelle a modifié l'échelle de rentes

à la base des prestations dues et augmenté le montant des rentes servies. En revanche, contrairement à ce que pense

le recourant, la décision à la base de la communication du 15 octobre 1996 n'a

pas à être prise en considération car elle se borne à confirmer la décision du

13.

mai 1996 et n'a aucune valeur juridique à cet égard (ATF 105 V 29 consid.

3).

Lorsqu'il a rendu sa

décision de rente, l'office AI disposait de divers rapports médicaux. Selon le

rapport du docteur S.________ du 31 mars 1995, le recourant présentait une

incapacité de travail de 100% depuis le 16 septembre 1993 dans le métier de

maçon mais pouvait avec grande probabilità reprendre partiellement son activité

au retour d'une cure stationnaire. Selon le rapport de ce praticien du 18

juillet 1995, l'évolution était défavorable et des mesures

professionnelles semblaient devenir nécessaires. Selon le rapport du 2 mai 1996

du docteur L.________, le recourant souffrait des séquelles d'une fracture

complexe de la hanche gauche; toutefois, l'aptitude au travail devait pouvoir

être considérée comme correcte, à condition de tenir compte des difficultés

positionnelles de l'intéressé et de lui trouver une activité permettant des

alternances de position; un temps partiel était peut-être souhaitable à titre

préventif. Avant de rendre sa décision du 13 mai 1996, l'administration n'a cependant pas cherché à savoir

quelles activités étaient exigibles de la part du recourant compte tenu de son atteinte

à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à

son handicap. Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a dès lors pas été examiné et une comparaison

des revenus (art. 28 al. 2

LAI) n'a pas eu lieu. L'administration s'est contentée de reprendre le taux d'incapacité

fonctionnelle dans la profession de maçon en violation de la loi; en effet, la

détermination du taux d'invalidité ne peut reposer sur la simple évaluation

médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré, car cela revient à

déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid.

1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n° U 130 p. 272

consid. 3b).

La décision initiale de

rente basée sur une invalidité de 100% apparaît dès lors manifestement erronée,

d'autant que les rapports médicaux mettent en évidence une capacité de travail

dans une activité adaptée permettant de réaliser un revenu non négligeable.

5.3

Dès lors, il se

justifie d'examiner la situation du recourant telle qu'elle existait au moment

où la décision de révision du droit à la rente du 28 juin 2002 a été rendue. Vu l'éloignement temporel intervenu

depuis la décision du 27 février 1998, les premiers juges ne pouvaient

simplement retenir le taux d'invalidité arrêté par l'assureur-accidents, sans

autre examen de la situation tant médicale qu'économique du recourant.

On relèvera tout d'abord

que selon la décision de la CNA du 27 février 1998, il ressortait de ses

investigations sur le plan médical que les séquelles de l'accident du 16

septembre 1993 n'empêchaient pas l'assuré d'exercer une activité légère dans

différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'il puisse travailler en

position alternée assise/debout. Une telle activité (p. ex. petite mécanique,

assemblage ou contrôle de pièces, surveillance de machines ou d'installations,

etc.) était, au regard des seules séquelles avérées de l'accident, médicalement

exigible durant toute la journée.

Dans son rapport médical

du 10 mars 2000, le docteur B.________ a constaté que le patient continuait à

présenter les mêmes douleurs de la ragion trochantérienne gauche décrite déjà

lors des consultations auprès de ses prédécesseurs. Ces douleurs n'avaient pas

changé, le gênaient toujours dans la marche et l'obligeaient à marcher à l'aide

d'une canne basse à droite. Le patient décrivait occasionnellement des douleurs

nocturnes. L'examen de la marche démontrait une boiterie d'épargne du membre

inférieur gauche. L'examen de la mobilité de la hanche gauche montrait qu'elle

était légèrement diminuée par rapport à celle de la droite mais de façon très

modérée.

De son côté, le docteur

W.________, dans son expertise orthopédique du 28 juillet 2000, a fait état de douleurs persistantes ayant donné du fil

à retordre, vu qu'un défaut majeur ne sautait pas aux yeux. Selon lui, l'explication

la plus vraisemblable était la suivante: il y avait une restructuration osseuse

prolongée et retardée qui n'était pas termine actuellement. Les douleurs actuelles étaient donc avec une très grande vraisemblance imputables aux problèmes de

la circulation osseuse et à la restructuration osseuse retardée en conséquence.

L'expert considérait qu'un syndrome douloureux chronique basé essentiellement

sur un état dépressif peut être séquellaire à la souffrance prolongée.

Dans leur avis médical

du 11 mars 2002, les médecins du Service médical Y.________ ont indiqué qu'au

fil des rapports on voyait d'une part la confirmation d'une fonction

satisfaisante de la hanche gauche et d'autre part la notion de douleurs de plus

en plus importantes rendant même la position assise intolérable. Si l'on s'en

tenait à ce que tous les examinateurs confirmaient, c'est-à-dire une mobilité

de hanche gauche pratiquement normale, et largement compatible avec la position

assise, et l'absence de coxarthrose, et si l'on faisait abstraction d'un

syndrome douloureux chronique qui ne faisait que s'amplifier à mesure que l'on

s'éloignait chronologiquement de l'accident et des phénomènes inflammatoires post-traumatiques

et post-chirurgicaux naturellement consécutifs au traumatisme enduré - ce qui

parlait absolument contre le caractère organique dudit syndrome douloureux -

les docteurs V.________ et P.________ étaient de l'avis que l'on pouvait

équitablement admettre, au plan médical, que les emplois retenus par la

division réadaptation de l'AI étaient tout à fait compatibles et exigibles en

termes bio-mécaniques avec la situation orthopédique de l'assuré.

Dans l'avis médical du

19.

juin 2002, le docteur P.________ indique que dans le cas particulier, on est

frappé par le fait que la symptomatologie douloureuse est absolument

stationnaire, alors que si elle était exclusivement due aux problèmes

circulatoires locaux post-traumatiques il devrait y avoir une diminution -

peut-être lente, mais régulière – des douleurs en proportion de l'amélioration

hémodynamique locale et par conséquent osseuse.

Sur le vu de ce qui

précède, il apparaît qu'en ce qui concerne l'état physique du recourant, une

instruction a pu être menée à bien, mais que les douleurs chroniques et le

syndrome douloureux chronique, voire la présence d'une possible dépression,

n'ont pas fait l'objet d'une instruction particulière, alors qu'au moment

déterminant l'on ne pouvait exclure une incidence de ces troubles sur la capacité

résiduelle de travail de l'intéressé. Cela justifie un renvoi de la cause à

l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sur les

problèmes chroniques de douleurs de l'assuré, la question d'une possible

composante psychiatrique et incidence de celles-ci sur sa capacité de travail

et qu'il évalue à nouveau son invalidité. (…).”

Infine,

in una sentenza I 406/05, consid. 6, del 13 luglio 2006, l’Alta Corte -

chiamata a giudicare la correttezza della sentenza con la quale i primi giudici

hanno tutelato la decisione dell’amministrazione di attribuire ad un

assicurato, al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 1997, in sede di procedura di revisione, dapprima una rendita

intera dal 1° aprile 2002 al 31 ottobre 2002, poi ridotta a mezza rendita dal

1° novembre 2002 al 31 dicembre 2004 e infine soppressa a partire dal 1°

gennaio 2005 - ha appurato che in quel caso non vi era motivo di revisione,

dato che lo stato di salute dell’interessato non era migliorato, ma aveva al

contrario subito un peggioramento.

Il

TFA ha quindi valutato se erano dati i presupposti per la riconsiderazione

della decisione iniziale di attribuzione di una mezza rendita a partire dal 1°

gennaio 1997: dopo attento esame, la nostra Massima Istanza ha dichiarato manifestamente errata la decisione mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una

inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva (esigibile al 50%), era in grado di meglio valorizzare la sua

capacità lavorativa residua. Da tale esame sarebbe emerso, come evidenziato

dall’Alta Corte, un grado di invalidità del 33%, dunque inferiore alla

percentuale minima del 40% necessaria per avere diritto ad una rendita di

invalidità. Pertanto, a mente del TFA, a giusto titolo l’amministrazione ha soppresso

a partire dal 1° gennaio 2005 (in applicazione dell’art. 88 bis cpv. 2 lett. a

OAI, ritenuto che la decisione di soppressione è datata novembre 2004) il

diritto ad una mezza rendita.

Il

TFA ha quindi confermato il giudizio cantonale, con sostituzione dei motivi.

2.6.3

Nel

caso di specie, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4. e 2.5.), nel 2003

all’assicurato è stata attribuita una rendita intera d’invalidità, per un grado

di invalidità del 100%, senza procedere ad approfonditi accertamenti, come ammesso

dallo stesso medico del SMR.

L’amministrazione

si era fondata sul parere espresso dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale,

nella proposta medico del 10 luglio 2003, ha ritenuto l’interessato inabile al 100% in qualsiasi

attività vista la limitazione molto marcata della deambulazione conseguente al

probabile scollamento della protesi all’anca destra e tenuto conto del fatto

che probabilmente egli avrebbe dovuto subire ulteriori accertamenti e forse un

nuovo intervento (doc. 44-1).

La dr.ssa __________ è giunta a tali conclusioni

“dopo visione del documento stilato dal dr. __________ e dopo discussione con

lo stesso” (doc. 44-1).

Al riguardo, occorre

rilevare che proprio la dr.ssa __________, nelle sue annotazioni dell’11 giugno

2003, aveva evidenziato che non era possibile aggiornare da un punto di vista

medico il caso, ritenendo opportuno ordinare una perizia ortopedica, affidata

al dr. __________. Lo specialista in ortopedia, accortosi di avere avuto già in

cura l’interessato per i suoi problemi alla spalla, ma non essendo riuscito ad

annullare l’appuntamento per la visita peritale, dopo aver visto il paziente,

ha redatto un breve rapporto medico, nel quale ha indicato che, non essendo la

situazione medica del tutto chiarita e dovendo l’assicurato essere sottoposto a

nuovi accertamenti, “in questa situazione sicuramente una ripresa del lavoro

anche parziale è da escludere anche perché sono in corso ulteriori accertamenti

e cure”, aggiungendo che “eventualmente si potrebbe considerare la

possibilità di un’attività lavorativa prettamente sedentaria con possibilità di

spostarsi per brevissimi tragitti senza portare pesi” (doc. 43-1).

Lo specialista in

ortopedia ha concluso il suo rapporto chiedendo alla dr.ssa __________ di

valutare la possibilità che egli svolga comunque la perizia ortopedica, avente

ad oggetto una problematica all’anca e quindi diversa da quella per la quale

egli aveva già visto l’assicurato (in cura per problemi alla spalla); in caso

contrario, il dr. __________ ha osservato che “si dovrà chiedere

l’intervento di un ulteriore specialista” (doc. 43-1).

La dr.ssa __________,

tuttavia, non ha dato seguito a tali indicazioni: in particolare, ella non ha

considerato necessario attribuire ad un altro specialista l’incarico peritale,

ritenendo l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività e

chiedendo una revisione del caso a distanza di un anno (doc. 44-1).

Tale modo di agire non

può essere considerato corretto. L’amministrazione avrebbe infatti potuto e

dovuto approfondire le patologie che affliggono l’assicurato e valutare

l’impatto delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua, con riferimento

sia alla precedente attività, sia ad altre attività adeguate, rispettose dei limiti

funzionali, prima di emanare la decisione di attribuzione di una rendita

intera.

Del resto, così aveva

deciso il medico SMR, affidando l’incarico peritale – poi non realizzato per i

motivi sopra esposti – al dr. __________, salvo poi accontentarsi di rinviare

il tutto ad una fase successiva.

L’Ufficio AI, infatti,

tenuto conto del fatto che probabilmente l’assicurato avrebbe dovuto sottoporsi

ad un nuovo intervento, ha rinunciato ad ogni sorta di approfondimento dello

stato di salute, rimandando tale accertamento ad una successiva fase di

revisione.

Da notare, tuttavia, che

l’intervento in questione, che già al momento di assegnazione della rendita

intera appariva in dubbio, in quanto da una parte non poteva venir garantito un

miglioramento delle condizioni di salute e, dall’altro, vi erano pur sempre dei

rischi, non è poi stato effettuato e ancora attualmente risulta in forse, come

indicato dal Prof. __________ nel suo ultimo scritto dell’8 febbraio 2007 (nel

quale questo specialista ha osservato di attendere una risposta in merito da

parte dell’assicurato, rilevando ancora una volta che un cambiamento di protesi

è certamente possibile, ma che il risultato sui dolori è comunque

imprevedibile, doc. VII/bis).

Inoltre, il dr. __________

nel suo rapporto del 1° luglio 2003 aveva indicato che a suo modo di vedere

l’assicurato era, in attesa degli accertamenti del caso, totalmente inabile

nella sua attività, ma che eventualmente si sarebbe potuta prendere in

considerazione la possibilità di svolgimento di un’attività prettamente

sedentaria (senza indicare in quale percentuale quest’ultima avrebbe potuto

essere esigibile). La dr.ssa __________ del SMR, senza spiegarne i motivi, è invece

giunta alla conclusione che l’interessato era totalmente inabile al lavoro in

qualsiasi attività (doc. 44-1, sottolineatura della redattrice).

Come evidenziato dal dr.

__________ nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006, quanto avrebbe dovuto e

potuto essere approfondito tramite esame peritale in occasione della prima

procedura, sfociata nella decisione di attribuzione di una rendita intera, è

poi stato effettuato dall’amministrazione in sede di revisione, ordinando una

perizia ortopedica a cura del dr. __________.

Il dr. __________ ha

espressamente indicato che “in occasione dell’attuale valutazione è stato

fatto quello che in fase di prima assegnazione di rendita non è stato fatto,

ossia si è valutata la capacità lavorativa residua in attività confacente.

Nella prima assegnazione di rendita questo non era stato fatto dato che si

riteneva imminente un intervento di sostituzione di protesi, fatto però finora

non avvenuto e tuttora in forse (assicurato poco motivato a sottoporsi ad un

tale intervento)” (doc. III/bis, sottolineatura della redattrice).

Al

momento dell’esame peritale del dr. __________ è poi risultato che lo stato di

salute dell’assicurato non ha subito mutamenti di rilievo e che il presunto

intervento all’anca non è stato svolto.

Pertanto,

in considerazione di quanto sopra, a mente di questa Corte la decisione con la

quale l’amministrazione ha assegnato all’interessato una rendita intera

d’invalidità, senza prima avere approfonditamente esaminato il caso tramite

accurati accertamenti medici ed economici, è senza dubbio manifestamente errata.

Conformemente

alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.2.),

l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto esaminare se l’assicurato, da un

punto di vista medico, presentava un’eventuale capacità lavorativa residua in

attività adeguate e, in caso affermativo, se sul mercato generale del lavoro,

esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua

capacità lavorativa residua.

2.6.4

Accertata

quindi la manifesta erroneità della decisione iniziale con la quale l’UAI ha

attribuito all’interessato una rendita intera, questa Corte deve ora esaminare

le circostanze esistenti al momento di emanazione della decisione di revisione del

27.

ottobre 2006 e valutare l’eventuale diritto dell’interessato ad una rendita

e, se del caso, in quale misura, così da potere ristabilire una situazione

conforme al diritto (cfr. giurisprudenza citata al consid. 2.6.2.).

Dalla

perizia del dr. __________ - cui va attribuito pieno valore probatorio in

quanto rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.

consid. 2.5.2.) – risulta che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nella

sua precedente attività di addetto alla manutenzione, ma ancora abile al 60% in

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Questo

Tribunale non ha motivo di distanziarsi da tali conclusioni.

D’altra parte, lo stesso dr. __________, nel suo

rapporto del novembre 2006, ha

ritenuto che la valutazione peritale del dr. __________ fosse ineccepibile (cfr. doc. D, in cui lo

specialista ha affermato che “ho preso visione della

valutazione del Dr. __________, che dal punto di vista strettamente ortopedico

amministrativo risulta ineccepibile”).

Visto

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – questo Tribunale ritiene dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è

inabile al lavoro al 100%

nella sua precedente attività di addetto alla manutenzione, mentre è ancora abile al 60% in attività adeguate, rispettose dei suoi

limiti funzionali.

Conformemente a quanto

valutato dalla consulente IP nel suo rapporto del 18 agosto 2006, l’assicurato

potrebbe ancora svolgere, da un profilo medico, al 60%, attività nell’ambito

industriale, quali quelle di operaio in attività leggere o addetto alla

sorveglianza o al controllo della merce, oppure quelle di magazziniere di merce

leggera, fattorino, venditore non qualificato.

Nel

caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della

consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni

reintegrative.

Riguardo

alla censura ricorsuale relativa alla quasi totale inesistenza di un’attività

lavorativa adeguata e esigibile dall’assicurato, a causa dei suoi limiti

funzionali, il TCA rileva quanto segue.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da

un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.

205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In

questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non

qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -

entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza

oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331

consid. 4a).

L’Alta

Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a

questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria

e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).

Anche

in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In

concreto, tenuto conto delle limitazioni ortopediche dell’interessato (cfr.

quanto stabilito dal dr. __________ nel suo referto peritale, doc. 74-6

riprodotto al consid. 2.6.1.), vista la giurisprudenza appena esposta, questo

Tribunale ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione

vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato, così come esposto

dalla consulente incaricata.

Occorre

infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.

3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

2.6.5

In

tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al

guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito

ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività leggere adeguate ritenute

proponibili, dove l’interessato può sfruttare al meglio la sua capacità

lavorativa residua.

Determinante,

al fine di procedere al raffronto dei redditi, è la situazione dell’assicurato esistente

al momento in cui è stata emanata la decisione del 27 ottobre 2006 di

revisione del diritto alla rendita (cfr. consid.

2.6.2

, in particolare I 302/04 del 27 marzo 2006, consid. 5.3. e I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 7).

2.6.5.1

Per

quanto concerne il reddito da valido, questo Tribunale constata che

l’amministrazione ha considerato che prima del danno alla salute, nel 1997,

l’assicurato ha percepito un salario complessivo di fr. 68'560, che aggiornato

al 2004 è pari a fr. 74'593.

L’assicurato

non ha contestato tale ammontare, motivo per il quale non c’è ragione per

discostarsene.

Dato

che il momento determinante per il raffronto dei redditi è il 2006 (data di

riduzione della rendita), tale importo deve essere aggiornato a quel momento (+1.0%

per il 2005 e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al

consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica). Ne

risulta un reddito da valido di fr. 76’243.

2.6.5.2

Per quanto riguarda invece il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella

sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

2.6.5.3

Partendo dalla constatazione che l'applicazione di

dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli

utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in

Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media

nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe

effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno

alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa

R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

"

In data 26 luglio 2000 il

Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio

federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza

prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo

determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non

qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in

attività leggere adeguate.

Al

riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1

(ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure

des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000

pag. 85).

Al fine

di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino

(considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità

è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone

dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre

sapere:

- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad

es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale

motivo?

- In caso di risposta negativa:

Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre

applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

"

(…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone

Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il

salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive

(livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora possibile precisare che il 50% dei

lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704

franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre

per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA

14).

A

titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai

salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore

economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in

cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto

che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito

dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale

ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare

la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della

seguente argomentazione:

"

Se si ignorasse questo aspetto,

sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre

riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad

esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI

2000.

pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in

definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di

trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella

causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La

promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin

à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n°

33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale

cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito di una procedura ricorsuale

dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del

ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte

federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e

questo Tribunale) che, citiamo:

" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006

(cfr. SVR 2007 UV N. 17 e SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha, per la prima

volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10

novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

" (...)

8.2

In primo luogo si osserva che, per

un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione

della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole

creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di

praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono

quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle

regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e

delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso modo, un'applicazione

generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1,

pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una

soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta,

dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto

che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze,

non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte

della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari

esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo

stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari

relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi,

l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1)

si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi

ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone

appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano

che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse

determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si

farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si

iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori

statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare

oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di

andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori

della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di

assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di

chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si aggiunge che nella sentenza

pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una

tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il

reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici

salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484).

Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione

generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e

privato.

8.5

Non può pertanto ammettersi una

regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta

soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di

trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni

invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le

varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006

in re K., I 424/05, consid.

3.2

; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in

una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza

federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido

per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione

dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il

22.

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha adottato una mozione del 2 ottobre

2006.

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il

nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007 dispone che sarà il Consiglio federale a

definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che,

secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento

proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun

fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime

identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences

importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF

129.

I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M.

Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e

499.

n. 1061).

2.6.5.4

Per determinare

il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute,

l'amministrazione ha correttamente applicato i dati statistici nazionali della

Tabella TA1, così come emerge dal rapporto finale del 18 agosto 2006 della

consulente in integrazione professionale (doc. 82-2).

Infatti,

come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.2.), occorre esaminare la situazione

dell’assicurato esistente al momento in cui è stata emanata la decisione del 27 ottobre 2006 di

revisione del diritto alla rendita.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla

succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica e contenuta

nell'Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari 2004 - il ricorrente,

svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B

9.

, pubblicata in La Vie

économique, 1/2-2007, p. 94), esso

ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr.

4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA

del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per

l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12); per il 2006 (cfr. tab. relativa alla valutazione trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata sul sito dell’Ufficio federale

di statistica), di fr. 4'870.34, oppure di fr. 58'444.08 per l'intero anno (fr.

4'870.34 x 12, cfr. STCA 35.2007.33 del 27 giugno 2007)).

Al

considerando 2.6.4., questa Corte ha dichiarato l’interessato in grado di

esercitare delle attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute in

misura del 60%.

Pertanto,

visto che la capacità lavorativa in attività leggere è limitata, anche il

reddito statistico da invalido deve essere ridotto di conseguenza.

Esso

ammonta quindi a fr. 35'066.45 (60% di fr. 58'444.08).

2.6.5.5

In ossequio alla giurisprudenza federale,

occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul

livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter

lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in

gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der

Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen

angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen

der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI

2002.

S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau

4.

sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität

differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert

die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer

(wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen

der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt

in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass

Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum

Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen

auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend

entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein

aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete

Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen

des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw.

2.

) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6

hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid

keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies

angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor,

sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die

abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend

(vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den

Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die

IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der

Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird

auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch

teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz

als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA

succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa

Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e

al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività

lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha

nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus

medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella

causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le

modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul

reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in

una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA

ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della

decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo

inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro,

vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste

attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una

pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico

da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente

abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de

l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”

(la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del

23.

febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un

assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte

non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con

riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza

federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati

che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60

anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire

l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre

dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF

123.

V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA

del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale

– chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la

riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella

causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in

alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti

indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di

rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del

5%.

Per quanto riguarda

specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile

al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una

particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio

di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una

riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005

nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la

riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile

soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella

causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del

10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del

23.

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa

di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr.,

in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid.

4.

).

Nella già citata

sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione

globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute,

ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata,

consid. 2.11.)

Nella concreta evenienza, l’amministrazione

ha applicato sul reddito statistico da invalido, una decurtazione del 7% (cfr.

doc. 82-2), giustificata dal fatto che l’assicurato, inabile al lavoro al 40%

in attività adeguate, è in grado di svolgere attività leggere.

Ai

fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va

innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è

sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto

nella misura del 60%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

" In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen,

dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche,

berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem

erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt

verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus

betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem

entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob

dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden

kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen

Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer

erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren

Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der

Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen

des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen

Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird

(BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc)."

(STFA del 15 marzo 2006 nella causa

L., U 471/05)

Inoltre, sempre a

causa del danno alla salute, la capacità residua del ricorrente è di fatto

circoscritta a quelle attività professionali che non richiedono un eccessivo

investimento da un profilo fisico e intellettuale.

Altre

circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito

statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età

dell’assicurato, nato nel 1963).

Tutto

ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in

precedenza, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (10% per

gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 5% per il fatto di

poter lavorare soltanto a tempo parziale) si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 29'806.48 (85% di fr. 35'066.45).

Confrontando

il reddito da invalido con quello da valido (fr. 76’243), si ottiene un

grado di invalidità del 60.91%, arrotondato a 61%, che dà diritto a tre quarti

di rendita.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, essendo la decisione iniziale con la quale l’amministrazione ha

attribuito all’interessato una rendita intera certamente errata, questo

Tribunale non può che ritenere corretto, sebbene per motivi diversi da quelli

ritenuti dall’UAI, procedere ad una riduzione delle prestazioni.

Queste ultime non vanno

tuttavia ridotte ad una mezza rendita, come calcolato dall’amministrazione,

bensì a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 61%, a partire

dal 1° dicembre 2006.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 27 ottobre 2006 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio

AI è condannato a riconoscere all’assicurato tre quarti di rendita a contare

dal 1° dicembre 2006.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.— (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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