32.2006.217
Assicurato al beneficio di una rendita intera. In sede di revisione, riduzione a mezza rendita: non essendo intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute, riduzione non poteva avvenire in se
24 settembre 2007Italiano94 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.217
Data decisione, Autorità:
24.09.2007, TCA
Titolo:
Assicurato al beneficio di una rendita intera. In sede di revisione, riduzione a mezza rendita: non essendo intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute, riduzione non poteva avvenire in sede di revisione. Sono invece dati i presupposti per la riconsiderazione
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.217
cr/DC/sc
Lugano
24 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele
Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 28 novembre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del
27 ottobre 2006 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, attivo in qualità di giardiniere a tempo parziale
presso __________ (doc. 8), di addetto alla manutenzione e alle pulizie, a tempo
parziale, del __________ (doc. 12) e di aiuto meccanico presso __________
(attività accessoria) (doc. 10), in data 18 gennaio 1999 è rimasto vittima di
un infortunio, che ha comportato una commozione cerebrale, contusioni multiple
e la lussazione posteriore dell’anca sinistra con frattura della parete
posteriore ed emitrasversa della colonna posteriore (doc. 2-26 inc. LAINF).
Con
decisioni del 25 agosto 2003, RI 1 è stato posto al beneficio di una mezza
rendita (grado di invalidità del 50%) dal 1° novembre 1999 al 28 febbraio 2000
(doc. 51) e di una rendita intera (grado d’invalidità 100%) a contare dal 1°
marzo 2000 per ragioni ortopediche (doc. 49, 50, 52).
Dal
profilo medico, l’UAI si è fondato sulla perizia specialistica del dr. __________
del 20 ottobre 2000, sul documento redatto in data 1° luglio 2003 dal dr. __________
e sulla successiva discussione del dr. __________ con il medico SMR. In
particolare, l’interessato è stato inabile al lavoro al 100% a partire dal 28
novembre 1998, poi al 50% dal 10 maggio 1999 e infine nuovamente al 100% dal 4
dicembre 1999 (doc. 47-2).
1.2. Nel
mese di luglio 2005 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di
revisione del diritto alla rendita d’invalidità (doc. AI 60/1-2).
In
questo contesto, ha affidato al dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, l’incarico di esperire una perizia specialistica. Appurato che, da
un punto di vista medico, l’assicurato è totalmente inabile al lavoro nella sua
precedente attività di addetto alla manutenzione di un centro sportivo, ma è da
considerare abile al 60% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali (doc. 74) e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi (doc. 82),
con decisione del 27 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha ridotto il diritto a prestazioni
a una mezza rendita a partire dal 1° dicembre 2006, per un grado d’invalidità
del 57% (doc. 98/1-2 e 96/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, contestando la decisione dell’UAI, nella misura in cui l’amministrazione
ritiene che dalla perizia del dr. __________ emerge un miglioramento del suo
stato di salute.
L’insorgente
rileva che dalla citata perizia risulta semmai che le sue condizioni di salute
siano rimaste stazionarie, con anzi la tendenza ad un progressivo peggioramento
dei disturbi dopo l’intervento di protesi e l’indicazione del perito di una
prognosi non favorevole. L’assicurato ha poi aggiunto:
" (...)
5.
Nel corso del corrente
mese di novembre il ricorrente si è sottoposto a un'ulteriore visita medica
presso il Dr. __________ (doc. D), il quale ha stabilito che il paziente può
essere "giudicato inabile al 100%".
Il medico, riferendosi
al rapporto del Dr. __________, ha sottolineato che "ritengo comunque strano
il fatto che nel 2003 a seguito di un iniziale scollamento della
protesi il paziente è stato messo a beneficio di una rendita completa e ora che
la protesi si è completamente scollata il paziente si vede ridotto al 50% la
sua rendita".
II Dr. __________ ha
inoltre specificato che il paziente, il 6 febbraio 2006, verrà visitato dal Dr.
__________ presso la __________ di __________ (doc. E). Si tratterà di decidere
in merito a un'eventuale operazione chirurgica di cambiamento della protesi
dell'anca destra.
Evidentemente, visto che
è in programma un intervento chirurgico, si suppone che la situazione
medica non é ancora stabilizzata e pertanto anche la riduzione del grado
d'invalidità - che comunque é contestata - appare prematura.
Occorre quindi attendere
il risultato di questi esami e di un eventuale intervento, visto anche che si
tratta di un'operazione che presenta "certi rischi" e il cui esito
(secondo quanto dichiarato dallo stesso Dr. __________) è incerto per quanto
riguarda la prognosi.
Proprio per questo
motivo, la __________ (in quanto assicurazione infortuni del precedente datore
di lavoro del ricorrente), rispettivamente la __________ (quale previdenza
professionale), ancora oggi, nonostante siano trascorsi quasi otto anni
dall'incidente della circolazione avvenuto il 18 gennaio 1999, non hanno ancora
definito le proprie rispettive prestazioni. Per la __________ la situazione
medica non é stabilizzata, mentre la __________ attende l'esito degli esami __________
per evitare di corrispondere prestazioni che in concorso tra loro potrebbero
eventualmente portare a una sovrassicurazione.
Alla luce di tutto
quanto sopra, visto che la situazione da un punto di vista medico non si è
ancora stabilizzata, la riduzione del grado di invalidità è del tutto
infondata. Si chiede pertanto di ristabilire il diritto dell'assicurato di
percepire una rendita intera.
6.
Per quanto attiene
all'esigibilità lavorativa, si sottolinea che la valutazione espressa dal Dr. __________
è assolutamente irrealistica: in effetti il medico sostiene che l'insorgente
potrebbe trovare un'occupazione per 2.5 ore al mattino e 2.5 al pomeriggio,
accompagnate però da una lunga pausa pomeridiana, sedentaria, con possibilità
di prevedere dei corti spostamenti su superfici non a rischio, senza necessità
di portare dei pesi, senza l'uso di scale anche munite di gradini comodi e
corrimano, senza esposizione a cambiamenti repentini e frequenti della
temperatura rispettivamente del grado d'umidità ambientale ed infine occorre
evitare i movimenti ripetuti delle braccia al di sopra dell'orizzontale. Ora, è
evidente che tali limitazioni implicano l'impossibilità oggettiva di svolgere
una qualsivoglia attività.
Praticamente occorre
costruire appositamente un'occupazione adatta all'assicurato oppure in
alternativa un datore di lavoro che gli versa il salario. Ci sembra
assolutamente ragionevole credere che un'occupazione di questo genere,
considerato il supposto equilibrio del mercato del lavoro, semplicemente non
esiste oppure non esiste nella forma classica di subordinazione al datore di
lavoro.
7.
Nella denegata ipotesi
in cui sarà esaminata la riduzione del grado d'invalidità, va pure segnalato
che quest'ultimo é quantificabile almeno nella misura del 71%, ciò che dà luogo
ugualmente alla rendita intera.
In effetti,
l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe percepito un salario annuo di
CHF 74'593.-. Egli, secondo le indicazioni fornite dal consulente per
l'integrazione professionale, potrebbe realizzare un salario di CHF 57'258.- che
va ridotto almeno nella misura del 50% stando alla valutazione del Dr. __________
(comunque ancora sfavorevole all'assicurato rispetto ad altri referti medici) e
quindi ciò determina un reddito annuale di CHF 28'629.-. Per tenere conto della
situazione personale dell'assicurato, tale salario va ridotto almeno nella
misura del 25% e perciò si determina un salario esigibile da invalido di CHF
21'471.-.
Infatti, il ricorrente é
di nazionalità __________ ed ha una formazione di base scarsa. Egli non ha
sviluppato delle competenze professionali né qualificate e nemmeno
specialistiche. Ha svolto molti lavori saltuari e dequalificati, per alcuni
anni ha fatto l'agricoltore e il rapporto d'impiego più lungo é stato alle
dipendenze del __________ dove svolgeva dei lavori da "tuttofare".
Oltre alle carenze scolastiche e professionali va rammentata la difficoltà più
importante di tutte ovvero l'adattarsi ad un nuovo posto tenuto conto delle
limitazioni funzionali definite dal Dr. __________.
Appare quindi logico ed equo
ridurre il salario esigibile nella misura del 25% che porterebbe ad un grado
d'invalidità del 71%." (Doc. I)
1.4. L’UAI,
in risposta - dopo aver rilevato che il medico SMR, cui è stato sottoposto il
rapporto medico del dr. __________ prodotto con il ricorso, ha ritenuto che non
vi sono motivi medici per mettere in forse la valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal dr. __________ - ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (III).
1.5. Con
osservazioni dell’8 gennaio 2007 il patrocinatore del ricorrente ha rilevato
che il medico SMR concorda in merito al fatto che non vi è stato alcun
miglioramento dello stato di salute dell’interessato, aggiungendo:
" (...)
Come emerge dalla
documentazione agli atti, la situazione medica non solo non è migliorata, ma è
addirittura peggiorata, visto che attualmente il paziente soffre di un totale
scollamento della protesi.
Il Dr. __________
sostiene che al momento dell'assegnazione della rendita non si è tenuto conto
della capacità lavorativa residua in attività confacente, in quanto si riteneva
imminente l'intervento di sostituzione della protesi.
In tal senso (e a
maggior ragione), non ha alcun senso che la rendita venga ridotta proprio ora, alla
vigilia di una visita specialistica presso il Dr. __________ (prevista per il 6
febbraio 2007), in base alla quale verrà decisa l'opportunità di eseguire
l'intervento. Allo stato attuale, sembrerebbe però che l'operazione sia
quasi inevitabile, visto lo scollamento.
In tal senso, fino
all'intervento, la situazione medica non può ritenersi stabilizzata e pertanto
non è possibile determinarsi in merito a un aumento della capacità lavorativa
del signor RI 1.
Nella denegata ipotesi
in cui non si volesse ritenere che la situazione è rimasta invariata
rispetto al momento della decisione emanata nel 2003, si sottolinea che l'abilità
del 60% stabilita dal Dr. __________ è comunque contestata dal Dr. __________,
il quale ha confermato un'abilità al 50% in attività sedentarie. Il Dr. __________
fa riferimento proprio al rapporto del Dr. __________ e in tal senso dimostra
di sposarne la tesi.
Con un'abilità del 50%
(e non del 60% come paventato dal Dr. __________) in attività sedentarie, tenuto
conto di una riduzione del 25% per la situazione personale del ricorrente (cfr.
nostro ricorso, p. 5), si ottiene comunque un grado di invalidità maggiore rispetto
al 57% stabilito dall'UAI e quindi una rendita maggiore." (Doc. V)
1.6. In data 28 febbraio 2007 il RA 1 ha
trasmesso al TCA copia del rapporto del dr. __________ (VII).
1.7. Con
osservazioni del 13 marzo 2007 l’UAI, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto, ha insistito nel richiedere la reiezione
del ricorso (IX).
Fatti
I
doc. IX e IX/bis sono stati trasmessi al ricorrente (X), per conoscenza.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato a ridurre in via di
revisione la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che,
secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima
di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita
13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
2.4. Nel
caso concreto, dagli atti di causa risulta che nel suo rapporto medico dell’11
giugno 2003 la dr.ssa __________ del SMR, non ritenendo possibile aggiornare
medicalmente il caso, ha richiesto una perizia al dr. __________ (doc. 39).
Da
una nota del 1° luglio 2003 all’incarto emerge che il dr. __________, una volta
ricevuto l’incarico peritale e dopo aver visionato gli atti, si è ricordato di
avere avuto in cura l’assicurato dal 27 gennaio 1998 al 15 maggio 1999. Per
tali motivi, ha chiesto alla dr.ssa __________ di contattarlo per discutere del
caso e valutare la necessità di una perizia (doc. 42).
L’assicurato,
al quale non è stato possibile comunicare di non presentarsi dal dr. __________,
in data 1° luglio 2003 si è puntualmente recato all’appuntamento. Dal rapporto
del dr. __________ emerge quanto segue:
" Durante lo studio degli atti mi accorgo che compare il
mio nome. Ricercando quindi nell'archivio ho trovato una mia cartella clinica
che dimostra che il paziente è stato in cura da me dal 27.1.98 al 15.5.1999. Il
paziente era stato da me anche operato di sutura della cuffia dei rotatori
spalla destra in data 11.12.98.
Mi sono quindi rivolto
al segretariato dell'AI per sapere se era meglio disdire la perizia prevista
per il pomeriggio.
Purtroppo il paziente
non ha un recapito e non ha un nr. telefonico per cui non è possibile
annunciare il rinvio al paziente stesso.
Il paziente si presenta
oggi puntualmente nel mio studio alle ore 15.00.
Si presenta camminando
con una stampella. Riesce a camminare anche senza ma con un'importante zoppia.
Mi riferisce che per quanto riguarda la spalla destra la situazione è
completamente guarita. Non risente più di alcun disturbo. La valutazione quindi
della spalla destra non rientra nella valutazione per una rendita AI o una
eventuale reintegrazione professionale.
Il problema principale è
relativo all'anca destra dove il paziente è stato operato in data 11.10.02 dal
Dr. __________ di protesi totale. Il decorso post-operatorio ha causato sempre
persistenti dolori. Recentemente visitato dal Dr. __________ sarebbe
eventualmente previsto un ricovero presso una clinica di __________ ma il
paziente non sa ancora dove e quando. Sarebbe stato anche visitato in maggio
dal Dr. __________ che avrebbe disposto per una scintigrafia ossea presso
l'ospedale __________.
Ho quindi telefonato al
reparto di medicina nucleare dell'__________ per farmi inviare una copia del
rapporto che allego agli atti.
Si tratta di una
scintigrafia eseguita in data 6.6.2003 che porta come conclusione il sospetto
della presenza di una mobilizzazione protesica. Si consigliava un'eventuale
scintigrafia con Lc marcati al fine di escludere una sovrapposizione infettiva.
Il paziente è in attesa
di ulteriori convocazioni presso i medici curanti per sapere come procedere dal
punto di vista medico.
A quanto dice il
paziente anche il Dr. __________ proponeva un ricovero nella __________.
In questa situazione
sicuramente una ripresa del lavoro anche parziale è da escludere anche perchè
sono in corso ulteriori accertamenti e cure.
L'attuale incapacità
lavorativa è quindi del 100%.
Eventualmente si
potrebbe considerare la possibilità di un'attività lavorativa prettamente
sedentaria con possibilità di spostarsi per brevissimi tragitti senza portare
pesi.
Rimango comunque in
attesa di ulteriori decisioni da parte dell'AI.
Se la stessa ritiene
possibile una perizia da parte mia per quanto riguarda l'anca, considerato il
fatto che avevo curato il paziente soltanto per la spalla e che la spalla
attualmente risulta completamente guarita, riconvocherò il paziente già la
settimana prossima per la perizia stessa.
In caso contrario si
dovrà chiedere l'intervento di un ulteriore specialista.
Allego qui sotto il
nuovo indirizzo del paziente: (...)" (Doc. AI 43-1)
Nella proposta medico
del 10 luglio 2003 la dr.ssa __________ ha osservato:
" Dopo visione del documento stilato dal Dr. __________
e discussione con lo stesso, si giunge alla conclusione che:
- l'A. è attualmente totalmente inabile
al lavoro in ragione di una limitazione molto marcata della deambulazione
(praticamente impossibile senza stampelle) conseguente ad un probabile
scollamento della protesi all'anca destra.
- Subirà prossimamente ulteriori
accertamenti e forse un nuovo intervento chirurgico per definire il procedere.
- La patologia alla
spalla destra è completamente guarita.
In
conclusione l'A. è da considerarsi totalmente inabile in qualsiasi attività
lavorativa dal novembre 1998. Si richiede una revisione fra un anno."
(Doc. AI 44-1)
Senza procedere ad
ulteriori accertamenti, all’assicurato è quindi stata attribuita una rendita
intera d’invalidità, per un grado di invalidità del 100%.
2.5. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera di invalidità.
Si
tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’ottobre 2006 (momento in
cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le
condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato abbiano subito una modifica
tale da giustificare la riduzione della rendita.
2.5.1. Nell’ambito
della revisione, intrapresa d’ufficio nel luglio 2005, il dr. __________, nel
rapporto di decorso del 20 settembre 2005, ha indicato che lo stato di salute è suscettibile di
peggioramento, ponendo le diagnosi di osteocondrosi post-traumatica all’anca
sinistra, osteosintesi per frattura della parte posteriore ed emitrasversa
della colonna posteriore dell’acetabolo sinistro, protesi totale dell’anca
sinistra l’11 ottobre 2002 (doc. 62-2).
Il dr. __________ del
SMR, nelle sue annotazioni del 12 gennaio 2006, ha rilevato quanto segue:
" A. 42enne al beneficio di una rendita AI intera per
via di una patologia post traumatica all'anca sin.
Il MC, Dr. __________
(20.09.2005) nel suo rapporto medico AI attesta uno stato di salute
suscettibile di peggioramento e conferma la totale IL in qualsiasi attività lavorativa.
Il MC segnala inoltre
una periartrite omero-scapolare alle due spalle ed una depressione nervosa. Non
ci sono tuttavia indicazioni di cure nè indagini o accertamenti per queste due
patologie.
Vista l'età dell'A. e la
patologia a livello dell'anca, sembra strano che nessuna attività lavorativa
sia proponibile.
Procedere: Perizia ortopedica (Dr. __________)
per valutare l'attuale idoneità lavorativa nell'attività svolta abitualmente ed
in attività adatta con le limitazioni funzionali e da quando." (Doc. AI
67-1)
L’Ufficio AI ha quindi
affidato al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’incarico di
eseguire una perizia specialistica.
Nel suo rapporto
peritale del 6 aprile 2006 il dr. __________, poste le diagnosi di “sospetto
scollamento della cupola acetabolare (tuttavia senza evidente zona di LISI) in
presenza di uno stato dopo frattura/lussazione posteriore dell’anca sinistra
con frattura acetabolare traversa il 18 gennaio 1999, reposizione chiusa il 19
gennaio 1999, reposizione aperta e osteosintesi dell’acetabolo il 25 gennaio
1999, protesi totale dell’anca sinistra l’11 ottobre 2002; stato dopo
sutura/revisione della cuffia dei rotatori spalla destra l’11 dicembre 1998,
artroscopia diagnostica, shaving del legamento gleno-omerale superiore,
dell’ancora del tendine capoluogo del bicipite e asportazione di un filo al
sovra-spinoso il 27 maggio 1999”, ha indicato che i disturbi risentiti
dall’assicurato sono probabilmente correlati ad un potenziale scollamento della
protesi, ponendo una prognosi, da questo punto di vista, non favorevole. Il
perito ha per contro indicato che la prognosi relativa alla spalla destra,
oggetto di due interventi, è favorevole.
In merito alla capacità
lavorativa residua, il perito si è così espresso:
" (...)
B. Conseguenze
sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute al disturbi constatati
Diminuzione della
caricabilità dell'anca sinistra.
Considerandi
2.
Conseguenze dei
disturbi sull'attività attuale
2.1
Come si ripercuotono
i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
I disturbi esercitano
un'influenza limitante sulle posizioni di lavoro, gli spostamenti, le entità di
carico.
2.2
Esatta
descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico.
Funzione e capacità di
carico pienamente conservate per gli arti superiori nei movimenti anche
ripetuti al di sotto dell'orizzontale e con pesi tenuti accostati al tronco,
possibile accresciuto affaticamento per contro al di sopra dell'orizzontale.
Caricabilità del rachide
conservata nel rispetto dell'ergonomia del tronco.
Caricabilità e funzione
ridotte per contro all'anca sinistra con limite di carico talvolta 5 kg,
distanza di deambulazione libera una quindicina di minuti, posizioni sedentarie
continuate circa un'oretta.
2.3
L'attività
attuale è ancora praticabile?
2.4
Se
sì, in quale misura (ore al giorno)?
2.5
È
presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
2.6
Se
si, in che misura?
Le attività di
giardiniere (questionario per il datore di lavoro __________ __________), aiuto
meccanico (questionario per il datore di lavoro __________), addetto alla
manutenzione e alle pulizie di un Centro Sportivo (questionario per il datore
di lavoro __________, __________) non sono attualmente più esigibili/praticabili.
2.7
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
2.8
Qual è stato in seguito lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
Attestazione di
un'inabilità lavorativa completa dal 4.12.1999.
Rendita Al con grado
d'invalidità del 50% a decorrere dall'1.11.1999, con grado d'invalidità del 100%
a partire dall'1.3.2000.
C. Conseguenze
sulla capacità d'integrazione
1.
È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Dal punto di vista
ortopedico il signor RI 1 possiede tuttora sufficienti potenzialità da rendere
ragionevolmente possibile l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione in
attività appropriate.
2.
È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
No, in considerazione
delle lesioni presentate non ritengo esservi provvedimenti ragionevoli
suscettibili di incidere significativamente sulla capacità lavorativa del
signor RI 1 in qualità di giardiniere, aiuto meccanico oppure addetto alla
manutenzione e pulizia di un Centro
Sportivo.
3.
L'assicurato è
in grado di svolgere altre attività?
3.1
Se sì, a quali esigenze deve rispondere
il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere
soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
3.2
In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
3.3
È presente
inoltre una riduzione della capacità di lavoro?
3.4
Se sì, in che
misura?
3.5
Qualora non siano
possibili altre attività: per quali motivi?
In considerazione del
quadro ortopedico riscontrato, il signor RI 1 potrebbe svolgere nella misura
circa del 60% (con riduzione del tempo di presenza e inserimento di una pausa
intermedia prolungata: nel senso per esempio di 2 ore e mezza al mattino, una
lunga pausa sul mezzogiorno e nuovamente 2 ore e mezza al pomeriggio)
un'attività lavorativa leggera, prevalentemente sedentaria, tuttavia con
possibilità di inserire a intervalli regolari dei corti spostamenti su
superfici non a rischio, senza trasporto di pesi, senza necessità di
superamento frequente di scale anche munite di gradini comodi e di un
corrimano, senza esposizioni a cambiamenti repentini e frequenti della
temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambiente. Da evitarsi inoltre
i movimenti ripetuti delle braccia al di sopra dell'orizzontale.
Nel caso di una
ripercussione significativa di un futuro intervento di rimpiazzo protesico sui
disturbi risentiti dal signor RI 1, un'attività lavorativa che rispecchi le
condizioni esposte in precedenza potrebbe anche venir svolta sull'arco di tutta
una giornata con rendimento completo." (Doc. AI 74-5+6)
Nel
suo rapporto medico del 24 aprile 2006 il dr. __________, riassunte le diagnosi
poste dal perito e dopo aver elencato i limiti funzionali dell’interessato –
indicando che i disturbi esercitano un’influenza limitante sulle posizioni di
lavoro, gli spostamenti e le entità di carico, precisando che la funzione a la
capacità di carico per gli arti superiori sono normali nei movimenti anche
ripetuti al di sotto dell’orizzontale e con pesi tenuti accostati al tronco,
possibile accresciuto affaticamento per contro al di sopra dell’orizzontale; la
caricabilità del rachide è conservata nel rispetto dell’ergonomia del tronco;
la caricabilità e la funzione dell’anca sinistra sono per contro ridotte con
limite di carico talvolta a 5
kg, distanza di deambulazione
libera una quindicina di minuti, posizioni sedentarie continuate circa
un’oretta – ha osservato:
" (...)
In data 20.02.2006, l'A.
è stato sottoposto a perizia ortopedica presso il Dr. __________.
Lo specialista ha
ritenuto le diagnosi, i limiti funzionali ed i gradi di CL sopra descritti.
Le attività abituali non
sono attualmente più esigibili/praticabili.
In considerazione del
quadro ortopedico riscontrato, l'A. potrebbe svolgere nella misura circa del
60% (con riduzione del tempo di presenza e inserimento di una pausa intermedia
prolungata: nel senso per esempio di 2 ore e mezza al mattino, una lunga pausa
sul mezzogiorno e nuovamente 2 ore e mezza al pomeriggio) un'attività
lavorativa leggera, prevalentemente sedentaria, tuttavia con possibilità di
inserire a intervalli regolari dei corti spostamenti su superfici non a
rischio, senza trasporto di pesi, senza necessità di superamento frequente di
scale anche munite di gradini comodi e di corrimano, senza esposizioni a
cambiamenti repentini e frequenti della temperatura, rispettivamente del grado
di umidità ambiente. Da evitarsi inoltre i movimenti ripetuti delle braccia al
di sopra dell'orizzontale.
Questo grado di CL in
attività adeguata è da intendersi dal momento della perizia (marzo 2006).
(Precisazione richiesta al perito)
Nel caso di una
ripercussione significativa di un futuro intervento di rimpiazzo protesico sui
disturbi risentiti dall'A., un'attività lavorativa che rispecchi le condizioni
esposte in precedenza potrebbe anche venir svolta sull'arco di tutta una
giornata con rendimento completo." (Doc. AI 75-2)
Nelle successive
annotazioni del 2 ottobre 2006, emesse a seguito delle contestazioni
dell’assicurato al progetto di decisione che prevedeva una riduzione della
rendita, il dr. __________ ha nuovamente rilevato che in occasione della sua
perizia del 20 febbraio 2006 il dr. __________ ha ritenuto che “lo stato di
salute dell’assicurato sia effettivamente migliorato a partire dal mese di
marzo 2006”, confermando quindi che l’insorgente va considerato pienamente inabile
al lavoro nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 60% in impieghi
adeguati ai suoi limiti funzionali (doc. 95-1).
A seguito della
decisione di riduzione della rendita, l’assicurato ha trasmesso un nuovo
rapporto medico, del novembre 2006, del dr. __________, del seguente tenore:
" Il paziente si presenta in quanto sarebbe stato
peritato da parte del Dr. __________ recentemente e l'AI avrebbe ridotto la
rendita dal 100% al 50%.
Si tratta di un problema
post-infortunistico assicurato __________ con frattura dell'acetabolo destro
che ha dato esito ad una protesi totale dell'anca destra.
Il paziente operato
presso il Dr. __________, già visto da me nel 2003 dove anche
scintigraficamente vi era il sospetto di un iniziale scollamento della protesi.
Nel 2003 avevo rifiutato
di sottoporre il paziente ad una perizia da parte dell'AI in quanto il paziente
era già stato in cura da me per una problematica alla spalla.
Da allora il paziente
non è più stato peritato da parte dell'AI ed ha sempre ricevuto una rendita
completa che a seguito della perizia del Dr. __________ sarebbe stata ridotta
al 50% dal 1.12.06.
Vista la problematica il
paziente è stato sottoposto a controllo da parte del Dr. __________ che ha
organizzato una visita presso il Prof. __________ alla __________ di __________.
Il paziente ha ricevuto
una lettera di convocazione in data 11.6.06 per una visita prevista in data
6.2.07
per discutere l'eventuale procedere dal punto di vista terapeutico
chirurgico nel senso di un cambio protesi dell'anca destra.
Ho preso visione della
valutazione del Dr. __________ che dal punto di vista strettamente ortopedico
amministrativo risulta ineccepibile. Ritengo comunque, strano il fatto che nel 2003 a seguito di un iniziale scollamento della protesi il
paziente è stato messo a beneficio di una rendita completa e ora che la protesi
si è completamente scollata il paziente si vede ridotto al 50% la sua rendita.
Personalmente ritengo
che questa situazione sia ancora in fase di trattamento, infatti il paziente
dovrà essere operato. Dal punto di vista medico non vedo una stretta
indicazione perchè il paziente venga inviato fino a __________ per un cambio
protesi. Lo stesso potrebbe essere sicuramente effettuato in Ticino presso la
Clinica __________ presso eventualmente il Dr. __________ o il Dr. __________.
Prego quindi la __________
che mi legge in copia di voler valutare questa situazione anche per anticipare
i tempi.
Dal punto di vista
amministrativo per il solo stato post-infortunistico a seguito di uno
scollamento della protesi ritengo che il paziente possa essere giudicato
inabile al 100%." (Doc. D)
Nelle sue annotazioni
del 19 dicembre 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" L'assicurato è stato messo nel 2003 a beneficio di una rendita Al 100% in pratica dal
4.12.1999
In occasione della decisione del 2003 si era tenuto conto di un
imminente intervento di sostituzione protesi, ragion per la quale non si è
ritenuto opportuno valutare dettagliatamente una capacità lavorativa in
attività adatta rimandando questa valutazione a dopo il "previsto"
intervento, intervento che finora però non ha avuto luogo.
Attualmente in fase di
prima revisione si era ritenuto doveroso procedere ad una accurata valutazione
della capacità lavorativa residua essendo finora non avvenuto l'intervento
previsto.
La perizia da parte del
dr. __________ del 6.4.2006 ha permesso di costatare:
- una
caricabilità normale per gli arti superiori
- una caricabilità conservata a
livello del rachide nel rispetto dell'ergonomia del tronco
- una caricabilità e funzione
ridotta a livello dell'anca sinistra con limite di carico talvolta a 5 kg, distanza di deambulazione libera di 15 minuti, di
posizione sedentaria continua di 1 ora circa.
Il perito ha quindi
valutato una IL completa quale giardiniere, aiuto-meccanico, addetto alla
manutenzione e alle pulizie mentre per un'attività adatta è stata valutata una
capacità lavorativa residua del 60% (orario ridotto) con probabilità di
miglioramento della capacità lavorativa residua dopo sostituzione protesi.
Da notare che pure il
dr. __________ nel suo rapporto del 11.7.2006 riteneva esigibile un'attività
sedentaria al 50%.
In sede di ricorso viene
presentato un rapporto del dr. __________. Il dr. __________ attesta che la
perizia dr. __________ risulta ineccepibile dal punto di vista ortopedico. Egli
esprime la sua perplessità circa il fatto che si proceda attualmente ad una
riduzione del grado d'invalidità in assenza di una modifica della problematica
(persistente sospetto di scollamento con indicazione a cambio protesi).
Valutazione:
- ritengo corretto che non si
possa parlare di un miglioramento dello stato di salute rispetto al momento
dell'assegnazione della rendita
- in occasione dell'attuale
valutazione è stato fatto quello che in fase di prima assegnazione di rendita
non è stato fatto, ossia si è valutata la capacità lavorativa residua in attività
confacente. Nella prima assegnazione di rendita questo non era stato fatto dato
che si riteneva imminente un intervento di sostituzione protesi, fatto però
finora non avvenuto e tuttora in forse (assicurato poco motivato a sottoporsi
ad un tale intervento)
- rimane tuttora aperta la
questione circa l'esigibilità dell'intervento che, se eseguito con successo,
porterebbe ad un aumento della capacità lavorativa in attività adatta. Questa
valutazione sarà da fare una volta in possesso della valutazione del prof. __________.
In conclusione non vi
sono motivi medici per mettere in forse la valutazione circa l'esigibilità
lavorativa espressa dal perito dr. __________." (Doc. III/bis)
L’assicurato ha poi
prodotto lo scritto dell’8 febbraio 2007 inviato dal Prof. __________ al dr. __________,
nel quale si legge:
" (...)
La situation clinique
n'a pas varié depuis ma dernière consultation de 2005 si ce n'est peut-être que
depuis septembre 06 le patient dit avoir plus de douleurs à la racine de la
cuisse gauche. Ces douleurs sont mal systématisées.
À l'examen clinique le
patient marche toujours avec une boiterie gauche. Il est toujours très crispé
mais avec des mobilités de hanche passives qui restent très acceptables à
100/0/0 de flexion /extension, 20/0/20 de rotation interne/externe et 20/0/10
d'abduction/adduction. Les cicatrices restent tout à fait calmes, il n'y aucun
signe inflammatoire ou infectieux.
Du point de vue
radiologique, par rapport au cliché du 4.10.2003, je ne vois pas grand
changement, les implants fémoraux et cotyloïdiens n'ont pas bougé, il n'y a pas
de liseré, tout au plus une petite résorption du calcar probablement sur
stress-shielding.
Il faut se rendre compte
qu'un changement de prothèse est certes toujours possible mais que le résultat
sur les douleurs est tout à fait imprévisible tant que la cause exacte des
douleurs n'est pas sûrement déterminée. S'agit-il quand même d'une
non-intégration du cotyle (voire de la tige), d'une infection à bas bruits ou
simplement des douleurs péri-articulaires consécutives au traumatisme initial
et aux gestes chirurgicaux qui ont suivi.
J'ai été tout à fait
clair avec le patient en ne lui cachant pas que je ne pouvais pas lui garantir
une amélioration de son état avec une nouvelle opération et que celle-ci
comportait des risques intrinsèques (infection, troubles neurologiques).
Le patient, et je le
comprends parfaitement, est très indécis sur sa volonté de se faire opérer. Il
a manifesté le désir de réfléchir encore à mes propositions. Il est convenu qu'il
me retéléphonerait lorsqu'il aurait pris sa décision définitive. (…)."
(Doc. VII/bis)
Al riguardo, il dr. __________,
nelle sue annotazioni dell’8 marzo 2007, ha osservato:
" Vedi presa di posizione del 20.12.2006.
Attualmente viene
inoltrato il rapporto di visita del dr. __________ del 8.2.2007:
da questo rapporto
risulta:
- situazione clinica
invariata rispetto ultima visita del 2005
- soggettivamente
vengono lamentati più disturbi
- assenza di
cambiamenti radiologici di rilievo rispetto al 2003
- la decisione circa un cambio di protesi viene
lasciata in forse in considerazione del fatto che non può essere garantito un
successo.
Valutazione: l'attuale
rapporto in pratica conferma espressamente una situazione clinica invariata, le
conclusioni peritali del 6.4.2005 vanno quindi confermate." (Doc. IX/bis)
2.5.2
Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa
i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti
i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei
suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni
mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e
riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18
marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993
pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I
938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a
dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.5.3
Chiamata
ad esprimersi, questa Corte ritiene, per i motivi che seguono, che nel caso di
specie non vi è stata negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa
dell’interessato atta a giustificare una modifica della rendita in via di
revisione, come del resto ammesso dallo stesso dr. __________ del SMR nelle sue
annotazioni del 19 dicembre 2006.
Va infatti rilevato che
già nel suo scritto del 31 maggio 2005 indirizzato al dr. __________ il Prof. __________,
Capo-servizio del Servizio di ortopedia e di traumatologia di __________, ha
evidenziato che, rispetto al suo precedente rapporto medico del 6 ottobre 2003,
lo stato di salute dell’assicurato non ha subito evoluzioni, come emerge
dal raffronto delle radiografie attuali con quelle effettuate in passato (doc.
93-5, sottolineatura della redattrice).
Tale parere è poi stato
nuovamente ribadito dal Prof. __________ nel rapporto medico dell’8 febbraio 2007, in cui lo specialista ha espressamente indicato che la
situazione clinica non è variata rispetto alla precedente valutazione
del 2005. Il Prof. __________ ha inoltre evidenziato che dal punto di vista
radiologico non vi sono stati cambiamenti di rilievo rispetto al 4
ottobre 2003 (doc. VII/bis, sottolineature della redattrice).
Anche
nel rapporto medico per l’UAI dell’11 luglio 2006 il dr. __________,
Capoclinica di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha rilevato
che lo stato di salute dell’interessato è stazionario, che egli non può
più svolgere la sua precedente attività, ma che potrebbe svolgere nella misura
del 50% attività sedenterarie adeguate (organizzazione, sorveglianza, vendita),
giustificando la riduzione della capacità lavorativa con l’impotenza funzionale
dell’anca sinistra (doc. 78-3, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________, nel
rapporto 12 luglio 2006 indirizzato al dr. __________, poste le diagnosi di
instabilità della protesi totale dell’anca sinistra e di rottura di materiale
di osteosintesi dopo osteosintesi e frattura del bacino, ha evidenziato che “il
paziente si trova in uno stato stazionario, senza alcun miglioramento o
peggioramento rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente”
(doc. 79-1, sottolineatura della redattrice). Il dr. __________ ha inoltre
rilevato che il paziente sarebbe propenso a migliorare le sue condizioni di salute
tramite un intervento di revisione della protesi totale all’anca sinistra, ma
solo qualora il Prof. __________ potesse garantirgli almeno in parte l’esito
positivo dell’intervento (doc. 79-1).
Del
resto, che il quadro clinico dell’assicurato fosse compatibile con
un’instabilità protesica acetabolare e femorale lo aveva già indicato nelle sue
conclusioni il dr. __________, Capo servizio di medicina nucleare dell’__________,
al termine dell’esame di scintigrafia ossea trifasica del 26 novembre 2004 (doc.
79-3). Questo a conferma ancora una volta della stazionarietà del quadro
clinico dell’interessato.
Infine, lo stesso dr. __________,
nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006, ha evidenziato di ritenere che nel caso di specie non
si possa parlare di miglioramento dello stato di salute rispetto al momento di
assegnazione della rendita, precisando che allora era stata attribuita una
rendita intera senza procedere alla valutazione della capacità lavorativa
residua in attività confacenti, dato che si riteneva imminente un intervento di
sostituzione della protesi, che in realtà non ha mai avuto luogo (e che ancora
attualmente appare in dubbio, in quanto rischioso) (doc. III/bis,
sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________ ha poi
ribadito la sua presa di posizione in data 8 marzo 2007, evidenziando che dal
rapporto dell’8 febbraio 2007 del Prof. __________ emerge chiaramente una situazione
clinica invariata (doc. IX/bis, sottolineatura della redattrice).
Dalle risultanze mediche
appena esposte risulta dunque che sotto l’aspetto medico-teorico non vi è stata
negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa atta a giustificare una
modifica della rendita in via di revisione. La motivazione della riduzione
delle prestazioni (dalla rendita intera precedentemente accordata, alla mezza
rendita attribuita con la decisione impugnata) indicata dall’UAI – ossia il
miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato – non può quindi
essere ritenuta corretta.
2.6
Appurato
che la riduzione delle prestazioni non poteva avvenire in sede di revisione,
occorre ora esaminare se sono dati o no i
presupposti per una riconsiderazione della decisione impugnata.
2.6.1
L'art.
53.
LPGA prevede che:
"
Le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare
una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv.
3)
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. STFA
del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U
149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04,
consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23.
marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio
2001.
nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno
2000.
nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5,
p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p.
247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997
ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi
citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò
è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di
invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione
professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I
559/02).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
2.6.2
In
una sentenza I 8/04 del 12 ottobre 2005, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag.
64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e
della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2.
2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2
et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur
la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen
sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2
Si l'on compare les expertises du COMAI
du 9 mai 1995 et de la
Clinique X. du 10 mai 2002,
les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome
somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995;
syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits
dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes,
en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur
la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte
somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes
experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que
l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits
dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3
Sur la base de ces éléments, il y a lieu
de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de
santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et
fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni
les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un
changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de
l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une
révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3.
3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112.
V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2
Pour juger s'il est admissible de
reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il
faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision
a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479
consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de
pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3
En l'espèce, c'est en vue d'élucider les
divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que
l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle
s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le
1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par
ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise
de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement
d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement
erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines
concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin
nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas
en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise
pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui
attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à
l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on
ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à
allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la
première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à
la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la
procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne
suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision
initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus
affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit,
notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la
rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement
professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration
de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione
di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
In
un’altra sentenza I 302/04 del 27 marzo 2006 il Tribunale federale è stato
chiamato a giudicare il caso di un assicurato, già al beneficio di una rendita
intera d’invalidità, che al termine della procedura di revisione intrapresa
dall’amministrazione si è visto sopprimere la rendita. In quel caso, i giudici cantonali avevano
ritenuto che non vi erano le condizioni per procedere ad una revisione del
diritto alla rendita, in mancanza di una modifica dello stato di salute
dell’interessato e delle conseguenze sulla sua capacità di guadagno. Essi
avevano per contro ritenuto adempiute le condizioni per procedere ad una
riconsiderazione della decisione iniziale con la quale era stato posto al beneficio
di una rendita intera d’invalidità, essendo quest’ultima manifestamente errata.
L’amministrazione si era infatti limitata a considerare che l’assicurato era
totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, attribuendogli
quindi una rendita intera d’invalidità, senza tener conto del fatto che dal
punto di vista medico egli era stato comunque ritenuto abile al lavoro in
attività leggere adeguate e senza procedere, come invece sarebbe stato logico,
alla valutazione economica, tramite raffronto dei redditi.
L’Alta
Corte ha confermato l’operato dei primi giudici, rilevando:
"
(…)
5.
5.1
Lorsque le juge
procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double
examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement
erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question,
il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de
révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une
situation conforme au droit (arrêt C. du 17 août 2005 [I 545/02]).
5.2
5.2.1
Une décision est
sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes
fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes
n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle
générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid.
2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181).
Cette règle doit toutefois
être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions
matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28
LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation
(évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut
être raisonnablement exigé de l'assuré). Si, par rapport à la situation de fait
et de droit existant au moment de la décision entrée en force d'octroi de la
prestation (ATF 125 V 389 s.
consid. 3 et les références), le prononcé sur les conditions du droit apparaît
soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute
erroné de la décision (RAMA 1998 n° K 990 p. 253 consid. 3b; DTA 1982 n° 11 p.
74.
s. consid. 2c; RCC 1980 p. 471 consid. 4). Pour autant, cela ne signifie pas
que la procédure prévue par la loi en cas d'évaluation de l'invalidité, soit la
mise en oeuvre d'une comparaison des revenus puisse dans un cas être remplacée
par une évaluation de l'invalidité reposant sur une simple appréciation. Les
possibilités d'appréciation restent limitées aux seuls éléments qui
concrétisent la notion d'invalidité (arrêts B.-G. du 23 février 2005, A. du 7 décembre 2004 [I 410/04] et B. du 19 décembre
2002.
[I 222/02]; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung,
in : Schaffhauser/Schlauri (éd.), Rechtsfragen der Invalidität in der
Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 16 s.).
5.2.2
La décision de
rente initiale est la décision du 13 mai 1996. Contrairement à ce qu'indique le
jugement attaqué, la première décision du 31 juillet 1995 ne constitue pas la
décision de rente initiale, attendu qu'elle a été annulée par la décision du 13
mai 1996, laquelle a modifié l'échelle de rentes
à la base des prestations dues et augmenté le montant des rentes servies. En revanche, contrairement à ce que pense
le recourant, la décision à la base de la communication du 15 octobre 1996 n'a
pas à être prise en considération car elle se borne à confirmer la décision du
13.
mai 1996 et n'a aucune valeur juridique à cet égard (ATF 105 V 29 consid.
3).
Lorsqu'il a rendu sa
décision de rente, l'office AI disposait de divers rapports médicaux. Selon le
rapport du docteur S.________ du 31 mars 1995, le recourant présentait une
incapacité de travail de 100% depuis le 16 septembre 1993 dans le métier de
maçon mais pouvait avec grande probabilità reprendre partiellement son activité
au retour d'une cure stationnaire. Selon le rapport de ce praticien du 18
juillet 1995, l'évolution était défavorable et des mesures
professionnelles semblaient devenir nécessaires. Selon le rapport du 2 mai 1996
du docteur L.________, le recourant souffrait des séquelles d'une fracture
complexe de la hanche gauche; toutefois, l'aptitude au travail devait pouvoir
être considérée comme correcte, à condition de tenir compte des difficultés
positionnelles de l'intéressé et de lui trouver une activité permettant des
alternances de position; un temps partiel était peut-être souhaitable à titre
préventif. Avant de rendre sa décision du 13 mai 1996, l'administration n'a cependant pas cherché à savoir
quelles activités étaient exigibles de la part du recourant compte tenu de son atteinte
à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à
son handicap. Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a dès lors pas été examiné et une comparaison
des revenus (art. 28 al. 2
LAI) n'a pas eu lieu. L'administration s'est contentée de reprendre le taux d'incapacité
fonctionnelle dans la profession de maçon en violation de la loi; en effet, la
détermination du taux d'invalidité ne peut reposer sur la simple évaluation
médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré, car cela revient à
déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid.
1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n° U 130 p. 272
consid. 3b).
La décision initiale de
rente basée sur une invalidité de 100% apparaît dès lors manifestement erronée,
d'autant que les rapports médicaux mettent en évidence une capacité de travail
dans une activité adaptée permettant de réaliser un revenu non négligeable.
5.3
Dès lors, il se
justifie d'examiner la situation du recourant telle qu'elle existait au moment
où la décision de révision du droit à la rente du 28 juin 2002 a été rendue. Vu l'éloignement temporel intervenu
depuis la décision du 27 février 1998, les premiers juges ne pouvaient
simplement retenir le taux d'invalidité arrêté par l'assureur-accidents, sans
autre examen de la situation tant médicale qu'économique du recourant.
On relèvera tout d'abord
que selon la décision de la CNA du 27 février 1998, il ressortait de ses
investigations sur le plan médical que les séquelles de l'accident du 16
septembre 1993 n'empêchaient pas l'assuré d'exercer une activité légère dans
différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'il puisse travailler en
position alternée assise/debout. Une telle activité (p. ex. petite mécanique,
assemblage ou contrôle de pièces, surveillance de machines ou d'installations,
etc.) était, au regard des seules séquelles avérées de l'accident, médicalement
exigible durant toute la journée.
Dans son rapport médical
du 10 mars 2000, le docteur B.________ a constaté que le patient continuait à
présenter les mêmes douleurs de la ragion trochantérienne gauche décrite déjà
lors des consultations auprès de ses prédécesseurs. Ces douleurs n'avaient pas
changé, le gênaient toujours dans la marche et l'obligeaient à marcher à l'aide
d'une canne basse à droite. Le patient décrivait occasionnellement des douleurs
nocturnes. L'examen de la marche démontrait une boiterie d'épargne du membre
inférieur gauche. L'examen de la mobilité de la hanche gauche montrait qu'elle
était légèrement diminuée par rapport à celle de la droite mais de façon très
modérée.
De son côté, le docteur
W.________, dans son expertise orthopédique du 28 juillet 2000, a fait état de douleurs persistantes ayant donné du fil
à retordre, vu qu'un défaut majeur ne sautait pas aux yeux. Selon lui, l'explication
la plus vraisemblable était la suivante: il y avait une restructuration osseuse
prolongée et retardée qui n'était pas termine actuellement. Les douleurs actuelles étaient donc avec une très grande vraisemblance imputables aux problèmes de
la circulation osseuse et à la restructuration osseuse retardée en conséquence.
L'expert considérait qu'un syndrome douloureux chronique basé essentiellement
sur un état dépressif peut être séquellaire à la souffrance prolongée.
Dans leur avis médical
du 11 mars 2002, les médecins du Service médical Y.________ ont indiqué qu'au
fil des rapports on voyait d'une part la confirmation d'une fonction
satisfaisante de la hanche gauche et d'autre part la notion de douleurs de plus
en plus importantes rendant même la position assise intolérable. Si l'on s'en
tenait à ce que tous les examinateurs confirmaient, c'est-à-dire une mobilité
de hanche gauche pratiquement normale, et largement compatible avec la position
assise, et l'absence de coxarthrose, et si l'on faisait abstraction d'un
syndrome douloureux chronique qui ne faisait que s'amplifier à mesure que l'on
s'éloignait chronologiquement de l'accident et des phénomènes inflammatoires post-traumatiques
et post-chirurgicaux naturellement consécutifs au traumatisme enduré - ce qui
parlait absolument contre le caractère organique dudit syndrome douloureux -
les docteurs V.________ et P.________ étaient de l'avis que l'on pouvait
équitablement admettre, au plan médical, que les emplois retenus par la
division réadaptation de l'AI étaient tout à fait compatibles et exigibles en
termes bio-mécaniques avec la situation orthopédique de l'assuré.
Dans l'avis médical du
19.
juin 2002, le docteur P.________ indique que dans le cas particulier, on est
frappé par le fait que la symptomatologie douloureuse est absolument
stationnaire, alors que si elle était exclusivement due aux problèmes
circulatoires locaux post-traumatiques il devrait y avoir une diminution -
peut-être lente, mais régulière – des douleurs en proportion de l'amélioration
hémodynamique locale et par conséquent osseuse.
Sur le vu de ce qui
précède, il apparaît qu'en ce qui concerne l'état physique du recourant, une
instruction a pu être menée à bien, mais que les douleurs chroniques et le
syndrome douloureux chronique, voire la présence d'une possible dépression,
n'ont pas fait l'objet d'une instruction particulière, alors qu'au moment
déterminant l'on ne pouvait exclure une incidence de ces troubles sur la capacité
résiduelle de travail de l'intéressé. Cela justifie un renvoi de la cause à
l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sur les
problèmes chroniques de douleurs de l'assuré, la question d'une possible
composante psychiatrique et incidence de celles-ci sur sa capacité de travail
et qu'il évalue à nouveau son invalidité. (…).”
Infine,
in una sentenza I 406/05, consid. 6, del 13 luglio 2006, l’Alta Corte -
chiamata a giudicare la correttezza della sentenza con la quale i primi giudici
hanno tutelato la decisione dell’amministrazione di attribuire ad un
assicurato, al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 1997, in sede di procedura di revisione, dapprima una rendita
intera dal 1° aprile 2002 al 31 ottobre 2002, poi ridotta a mezza rendita dal
1° novembre 2002 al 31 dicembre 2004 e infine soppressa a partire dal 1°
gennaio 2005 - ha appurato che in quel caso non vi era motivo di revisione,
dato che lo stato di salute dell’interessato non era migliorato, ma aveva al
contrario subito un peggioramento.
Il
TFA ha quindi valutato se erano dati i presupposti per la riconsiderazione
della decisione iniziale di attribuzione di una mezza rendita a partire dal 1°
gennaio 1997: dopo attento esame, la nostra Massima Istanza ha dichiarato manifestamente errata la decisione mediante la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità
per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una
inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).
Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se
l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva (esigibile al 50%), era in grado di meglio valorizzare la sua
capacità lavorativa residua. Da tale esame sarebbe emerso, come evidenziato
dall’Alta Corte, un grado di invalidità del 33%, dunque inferiore alla
percentuale minima del 40% necessaria per avere diritto ad una rendita di
invalidità. Pertanto, a mente del TFA, a giusto titolo l’amministrazione ha soppresso
a partire dal 1° gennaio 2005 (in applicazione dell’art. 88 bis cpv. 2 lett. a
OAI, ritenuto che la decisione di soppressione è datata novembre 2004) il
diritto ad una mezza rendita.
Il
TFA ha quindi confermato il giudizio cantonale, con sostituzione dei motivi.
2.6.3
Nel
caso di specie, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4. e 2.5.), nel 2003
all’assicurato è stata attribuita una rendita intera d’invalidità, per un grado
di invalidità del 100%, senza procedere ad approfonditi accertamenti, come ammesso
dallo stesso medico del SMR.
L’amministrazione
si era fondata sul parere espresso dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale,
nella proposta medico del 10 luglio 2003, ha ritenuto l’interessato inabile al 100% in qualsiasi
attività vista la limitazione molto marcata della deambulazione conseguente al
probabile scollamento della protesi all’anca destra e tenuto conto del fatto
che probabilmente egli avrebbe dovuto subire ulteriori accertamenti e forse un
nuovo intervento (doc. 44-1).
La dr.ssa __________ è giunta a tali conclusioni
“dopo visione del documento stilato dal dr. __________ e dopo discussione con
lo stesso” (doc. 44-1).
Al riguardo, occorre
rilevare che proprio la dr.ssa __________, nelle sue annotazioni dell’11 giugno
2003, aveva evidenziato che non era possibile aggiornare da un punto di vista
medico il caso, ritenendo opportuno ordinare una perizia ortopedica, affidata
al dr. __________. Lo specialista in ortopedia, accortosi di avere avuto già in
cura l’interessato per i suoi problemi alla spalla, ma non essendo riuscito ad
annullare l’appuntamento per la visita peritale, dopo aver visto il paziente,
ha redatto un breve rapporto medico, nel quale ha indicato che, non essendo la
situazione medica del tutto chiarita e dovendo l’assicurato essere sottoposto a
nuovi accertamenti, “in questa situazione sicuramente una ripresa del lavoro
anche parziale è da escludere anche perché sono in corso ulteriori accertamenti
e cure”, aggiungendo che “eventualmente si potrebbe considerare la
possibilità di un’attività lavorativa prettamente sedentaria con possibilità di
spostarsi per brevissimi tragitti senza portare pesi” (doc. 43-1).
Lo specialista in
ortopedia ha concluso il suo rapporto chiedendo alla dr.ssa __________ di
valutare la possibilità che egli svolga comunque la perizia ortopedica, avente
ad oggetto una problematica all’anca e quindi diversa da quella per la quale
egli aveva già visto l’assicurato (in cura per problemi alla spalla); in caso
contrario, il dr. __________ ha osservato che “si dovrà chiedere
l’intervento di un ulteriore specialista” (doc. 43-1).
La dr.ssa __________,
tuttavia, non ha dato seguito a tali indicazioni: in particolare, ella non ha
considerato necessario attribuire ad un altro specialista l’incarico peritale,
ritenendo l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività e
chiedendo una revisione del caso a distanza di un anno (doc. 44-1).
Tale modo di agire non
può essere considerato corretto. L’amministrazione avrebbe infatti potuto e
dovuto approfondire le patologie che affliggono l’assicurato e valutare
l’impatto delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua, con riferimento
sia alla precedente attività, sia ad altre attività adeguate, rispettose dei limiti
funzionali, prima di emanare la decisione di attribuzione di una rendita
intera.
Del resto, così aveva
deciso il medico SMR, affidando l’incarico peritale – poi non realizzato per i
motivi sopra esposti – al dr. __________, salvo poi accontentarsi di rinviare
il tutto ad una fase successiva.
L’Ufficio AI, infatti,
tenuto conto del fatto che probabilmente l’assicurato avrebbe dovuto sottoporsi
ad un nuovo intervento, ha rinunciato ad ogni sorta di approfondimento dello
stato di salute, rimandando tale accertamento ad una successiva fase di
revisione.
Da notare, tuttavia, che
l’intervento in questione, che già al momento di assegnazione della rendita
intera appariva in dubbio, in quanto da una parte non poteva venir garantito un
miglioramento delle condizioni di salute e, dall’altro, vi erano pur sempre dei
rischi, non è poi stato effettuato e ancora attualmente risulta in forse, come
indicato dal Prof. __________ nel suo ultimo scritto dell’8 febbraio 2007 (nel
quale questo specialista ha osservato di attendere una risposta in merito da
parte dell’assicurato, rilevando ancora una volta che un cambiamento di protesi
è certamente possibile, ma che il risultato sui dolori è comunque
imprevedibile, doc. VII/bis).
Inoltre, il dr. __________
nel suo rapporto del 1° luglio 2003 aveva indicato che a suo modo di vedere
l’assicurato era, in attesa degli accertamenti del caso, totalmente inabile
nella sua attività, ma che eventualmente si sarebbe potuta prendere in
considerazione la possibilità di svolgimento di un’attività prettamente
sedentaria (senza indicare in quale percentuale quest’ultima avrebbe potuto
essere esigibile). La dr.ssa __________ del SMR, senza spiegarne i motivi, è invece
giunta alla conclusione che l’interessato era totalmente inabile al lavoro in
qualsiasi attività (doc. 44-1, sottolineatura della redattrice).
Come evidenziato dal dr.
__________ nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006, quanto avrebbe dovuto e
potuto essere approfondito tramite esame peritale in occasione della prima
procedura, sfociata nella decisione di attribuzione di una rendita intera, è
poi stato effettuato dall’amministrazione in sede di revisione, ordinando una
perizia ortopedica a cura del dr. __________.
Il dr. __________ ha
espressamente indicato che “in occasione dell’attuale valutazione è stato
fatto quello che in fase di prima assegnazione di rendita non è stato fatto,
ossia si è valutata la capacità lavorativa residua in attività confacente.
Nella prima assegnazione di rendita questo non era stato fatto dato che si
riteneva imminente un intervento di sostituzione di protesi, fatto però finora
non avvenuto e tuttora in forse (assicurato poco motivato a sottoporsi ad un
tale intervento)” (doc. III/bis, sottolineatura della redattrice).
Al
momento dell’esame peritale del dr. __________ è poi risultato che lo stato di
salute dell’assicurato non ha subito mutamenti di rilievo e che il presunto
intervento all’anca non è stato svolto.
Pertanto,
in considerazione di quanto sopra, a mente di questa Corte la decisione con la
quale l’amministrazione ha assegnato all’interessato una rendita intera
d’invalidità, senza prima avere approfonditamente esaminato il caso tramite
accurati accertamenti medici ed economici, è senza dubbio manifestamente errata.
Conformemente
alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.2.),
l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto esaminare se l’assicurato, da un
punto di vista medico, presentava un’eventuale capacità lavorativa residua in
attività adeguate e, in caso affermativo, se sul mercato generale del lavoro,
esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua
capacità lavorativa residua.
2.6.4
Accertata
quindi la manifesta erroneità della decisione iniziale con la quale l’UAI ha
attribuito all’interessato una rendita intera, questa Corte deve ora esaminare
le circostanze esistenti al momento di emanazione della decisione di revisione del
27.
ottobre 2006 e valutare l’eventuale diritto dell’interessato ad una rendita
e, se del caso, in quale misura, così da potere ristabilire una situazione
conforme al diritto (cfr. giurisprudenza citata al consid. 2.6.2.).
Dalla
perizia del dr. __________ - cui va attribuito pieno valore probatorio in
quanto rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.
consid. 2.5.2.) – risulta che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nella
sua precedente attività di addetto alla manutenzione, ma ancora abile al 60% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Questo
Tribunale non ha motivo di distanziarsi da tali conclusioni.
D’altra parte, lo stesso dr. __________, nel suo
rapporto del novembre 2006, ha
ritenuto che la valutazione peritale del dr. __________ fosse ineccepibile (cfr. doc. D, in cui lo
specialista ha affermato che “ho preso visione della
valutazione del Dr. __________, che dal punto di vista strettamente ortopedico
amministrativo risulta ineccepibile”).
Visto
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – questo Tribunale ritiene dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è
inabile al lavoro al 100%
nella sua precedente attività di addetto alla manutenzione, mentre è ancora abile al 60% in attività adeguate, rispettose dei suoi
limiti funzionali.
Conformemente a quanto
valutato dalla consulente IP nel suo rapporto del 18 agosto 2006, l’assicurato
potrebbe ancora svolgere, da un profilo medico, al 60%, attività nell’ambito
industriale, quali quelle di operaio in attività leggere o addetto alla
sorveglianza o al controllo della merce, oppure quelle di magazziniere di merce
leggera, fattorino, venditore non qualificato.
Nel
caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della
consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni
reintegrative.
Riguardo
alla censura ricorsuale relativa alla quasi totale inesistenza di un’attività
lavorativa adeguata e esigibile dall’assicurato, a causa dei suoi limiti
funzionali, il TCA rileva quanto segue.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da
un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In
questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza
oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331
consid. 4a).
L’Alta
Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a
questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria
e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).
Anche
in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori
ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In
concreto, tenuto conto delle limitazioni ortopediche dell’interessato (cfr.
quanto stabilito dal dr. __________ nel suo referto peritale, doc. 74-6
riprodotto al consid. 2.6.1.), vista la giurisprudenza appena esposta, questo
Tribunale ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione
vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato, così come esposto
dalla consulente incaricata.
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.
3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.6.5
In
tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al
guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito
ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività leggere adeguate ritenute
proponibili, dove l’interessato può sfruttare al meglio la sua capacità
lavorativa residua.
Determinante,
al fine di procedere al raffronto dei redditi, è la situazione dell’assicurato esistente
al momento in cui è stata emanata la decisione del 27 ottobre 2006 di
revisione del diritto alla rendita (cfr. consid.
2.6.2
, in particolare I 302/04 del 27 marzo 2006, consid. 5.3. e I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 7).
2.6.5.1
Per
quanto concerne il reddito da valido, questo Tribunale constata che
l’amministrazione ha considerato che prima del danno alla salute, nel 1997,
l’assicurato ha percepito un salario complessivo di fr. 68'560, che aggiornato
al 2004 è pari a fr. 74'593.
L’assicurato
non ha contestato tale ammontare, motivo per il quale non c’è ragione per
discostarsene.
Dato
che il momento determinante per il raffronto dei redditi è il 2006 (data di
riduzione della rendita), tale importo deve essere aggiornato a quel momento (+1.0%
per il 2005 e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa
all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al
consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio
federale di statistica). Ne
risulta un reddito da valido di fr. 76’243.
2.6.5.2
Per quanto riguarda invece il reddito da
invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella
sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..
In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
2.6.5.3
Partendo dalla constatazione che l'applicazione di
dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli
utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in
Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa
R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
"
In data 26 luglio 2000 il
Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio
federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza
prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo
determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non
qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in
attività leggere adeguate.
Al
riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1
(ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000
pag. 85).
Al fine
di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino
(considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità
è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone
dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre
sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad
es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale
motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre
applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone
Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il
salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive
(livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei
lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704
franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre
per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA
14).
A
titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai
salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore
economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in
cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto
che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito
dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale
ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare
la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della
seguente argomentazione:
"
Se si ignorasse questo aspetto,
sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre
riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad
esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI
2000.
pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in
definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di
trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella
causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La
promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin
à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n°
33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale
cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale
dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del
ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte
federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e
questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006
(cfr. SVR 2007 UV N. 17 e SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha, per la prima
volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10
novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2
In primo luogo si osserva che, per
un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione
della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole
creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di
praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono
quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle
regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e
delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso modo, un'applicazione
generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1,
pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una
soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta,
dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto
che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze,
non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte
della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari
esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo
stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari
relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi,
l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1)
si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi
ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone
appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano
che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse
determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si
farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si
iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori
statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare
oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di
andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori
della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di
assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di
chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si aggiunge che nella sentenza
pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una
tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il
reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici
salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484).
Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione
generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e
privato.
8.5
Non può pertanto ammettersi una
regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta
soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di
trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni
invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le
varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006
in re K., I 424/05, consid.
3.2
; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in
una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza
federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido
per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione
dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il
22.
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha adottato una mozione del 2 ottobre
2006.
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il
nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007 dispone che sarà il Consiglio federale a
definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Questo Tribunale si limita a ricordare che,
secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento
proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun
fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime
identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences
importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF
129.
I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M.
Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e
499.
n. 1061).
2.6.5.4
Per determinare
il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute,
l'amministrazione ha correttamente applicato i dati statistici nazionali della
Tabella TA1, così come emerge dal rapporto finale del 18 agosto 2006 della
consulente in integrazione professionale (doc. 82-2).
Infatti,
come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.2.), occorre esaminare la situazione
dell’assicurato esistente al momento in cui è stata emanata la decisione del 27 ottobre 2006 di
revisione del diritto alla rendita.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla
succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica e contenuta
nell'Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari 2004 - il ricorrente,
svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B
9.
, pubblicata in La Vie
économique, 1/2-2007, p. 94), esso
ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr.
4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA
del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12); per il 2006 (cfr. tab. relativa alla valutazione trimestrale
dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata sul sito dell’Ufficio federale
di statistica), di fr. 4'870.34, oppure di fr. 58'444.08 per l'intero anno (fr.
4'870.34 x 12, cfr. STCA 35.2007.33 del 27 giugno 2007)).
Al
considerando 2.6.4., questa Corte ha dichiarato l’interessato in grado di
esercitare delle attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute in
misura del 60%.
Pertanto,
visto che la capacità lavorativa in attività leggere è limitata, anche il
reddito statistico da invalido deve essere ridotto di conseguenza.
Esso
ammonta quindi a fr. 35'066.45 (60% di fr. 58'444.08).
2.6.5.5
In ossequio alla giurisprudenza federale,
occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul
livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter
lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in
gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der
Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen
angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen
der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI
2002.
S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau
4.
sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert
die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer
(wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen
der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt
in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass
Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum
Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen
auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend
entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein
aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete
Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen
des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw.
2.
) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6
hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid
keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies
angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor,
sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die
abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend
(vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den
Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die
IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der
Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird
auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch
teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz
als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA
succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa
Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e
al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività
lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha
nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus
medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella
causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le
modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul
reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in
una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA
ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della
decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo
inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro,
vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste
attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una
pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico
da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente
abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de
l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”
(la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del
23.
febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un
assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte
non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con
riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza
federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati
che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60
anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire
l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre
dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF
123.
V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA
del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale
– chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la
riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella
causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in
alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti
indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di
rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del
5%.
Per quanto riguarda
specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile
al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una
particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio
di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una
riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005
nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la
riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile
soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella
causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del
10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del
23.
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa
di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr.,
in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid.
4.
).
Nella già citata
sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione
globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute,
ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata,
consid. 2.11.)
Nella concreta evenienza, l’amministrazione
ha applicato sul reddito statistico da invalido, una decurtazione del 7% (cfr.
doc. 82-2), giustificata dal fatto che l’assicurato, inabile al lavoro al 40%
in attività adeguate, è in grado di svolgere attività leggere.
Ai
fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è
sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto
nella misura del 60%.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il
reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività
adeguata soltanto in misura parziale:
" In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen,
dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche,
berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem
erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt
verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus
betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem
entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob
dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden
kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen
Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer
erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren
Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der
Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen
des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen
Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird
(BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc)."
(STFA del 15 marzo 2006 nella causa
L., U 471/05)
Inoltre, sempre a
causa del danno alla salute, la capacità residua del ricorrente è di fatto
circoscritta a quelle attività professionali che non richiedono un eccessivo
investimento da un profilo fisico e intellettuale.
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1963).
Tutto
ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in
precedenza, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (10% per
gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 5% per il fatto di
poter lavorare soltanto a tempo parziale) si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a
fr. 29'806.48 (85% di fr. 35'066.45).
Confrontando
il reddito da invalido con quello da valido (fr. 76’243), si ottiene un
grado di invalidità del 60.91%, arrotondato a 61%, che dà diritto a tre quarti
di rendita.
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, essendo la decisione iniziale con la quale l’amministrazione ha
attribuito all’interessato una rendita intera certamente errata, questo
Tribunale non può che ritenere corretto, sebbene per motivi diversi da quelli
ritenuti dall’UAI, procedere ad una riduzione delle prestazioni.
Queste ultime non vanno
tuttavia ridotte ad una mezza rendita, come calcolato dall’amministrazione,
bensì a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 61%, a partire
dal 1° dicembre 2006.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore
dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 27 ottobre 2006 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio
AI è condannato a riconoscere all’assicurato tre quarti di rendita a contare
dal 1° dicembre 2006.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’UAI
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.— (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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