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Decisione

32.2006.219

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17 ottobre 2007Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I periti

del SAM avevano pure indicato la presenza di una sindrome lombovertebrale

oligosintomatica, che avrebbe potuto causare delle limitazioni nell’esecuzione

di attività pesanti, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa, avevano posto quelle di sarcoidosi polmonare stadio II su

trattamento con corticosteroidi sistemici dal giugno 1997 al settembre 2001,

remissione clinica, miglioramento radiologico (rispetto all’ultima lastra del 7

giugno 2001), con risoluzione delle linfadenopatie ilari, persistenza di tenui

infiltrati polmonari interstiziali campo polmonare superiore, lieve disturbo

della diffusione alveolocapillare, presente sotto sforzo fisico massimo,

iperreattività bronchiale di gravità moderata; sospetta asma bronchiale di

origine indeterminata con tosse, dispnea e dolori toracali presenti sotto

sforzo fisico, raramente a riposo, funzionalità polmonare normale, iperreattività

bronchiale di gravità moderata (doc. 48-10).

I periti avevano

ritenuto l’assicurato, a causa delle sue patologie, globalmente abile al 50% in

attività leggere e senza esposizione a sostanze irritanti (doc. 48-11),

evidenziando che l’inabilità lavorativa era dovuta alla patologia psichiatrica,

che, come rilevato dal dr. __________, avrebbe potuto essere migliorata grazie

ad un incremento della terapia in atto.

Seguendo

i consigli del dr. __________, a mente dei periti l’assicurato avrebbe potuto ritrovare

una capacità lavorativa totale.

Infine, i

periti avevano consigliato una rivalutazione del caso a distanza di un anno

(doc. 48-12).

Nonostante la valutazione medico-peritale di una

capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali (ossia attività leggere e senza contatto con sostanze irritanti),

nel suo rapporto del 22 maggio 2003 il consulente IP aveva ritenuto non sussistere

una gamma di attività concrete sufficientemente vasta per configurare un

mercato accessibile, che consentisse un recupero della capacità di guadagno in

misura apprezzabile. Egli aveva poi concluso che “nelle attuali condizioni,

malgrado la giovane età, l’assicurato non possa essere ritenuto

professionalmente integrabile con sostanziale recupero della capacità di

guadagno” (doc. 59-1).

È per tali motivi che l’amministrazione, con

decisioni del 25 luglio 2003, aveva attribuito all’interessato una rendita

intera di invalidità a contare dal 1° aprile 1999 (doc. 66).

A tale proposito questo Tribunale constata che l’avv.

__________ del Servizio giuridico dell’UAI, in una annotazione per l’incarto

del 17 agosto 2004, ha

contestato le decisioni di attribuzione di una rendita intera a partire dal 1°

aprile 1999, rilevando innanzitutto l’erroneità della decorrenza della rendita

(1° aprile 1999), stabilita in applicazione delle norme sul risorgere

dell’invalidità. Ella ha infatti rilevato che essendo stata la precedente

rendita (del 1998) attribuita per motivi legati alla problematica pneumologica,

mentre quella attuale a causa della patologia psichiatrica, non si era in

presenza di un risorgere dell’invalidità e pertanto si sarebbe dovuto imputare

all’assicurato l’anno di attesa (doc. 72-1).

L’avv. __________ ha poi evidenziato che la

valutazione del consulente IP, il quale, senza addurre particolari motivazioni,

ha ritenuto non sussistere possibilità reintegrative, è quantomeno opinabile,

in quanto si può ammettere che un assicurato con un danno alla salute

paragonabile a quello di cui è affetto l’interessato – che è stato ritenuto

abile al 50% in attività leggere e senza contatto con sostanze irritanti - possa

essere facilmente reintegrabile (doc. 72-2).

Nonostante tali rilievi, l’avv. __________ ha

ritenuto non sussistere gli estremi per una riconsiderazione, consigliando

l’avvio quanto prima di una revisione, in considerazione del fatto che nella

perizia del SAM i periti avevano evidenziato che secondo il parere del dr. __________

lo stato di salute, dal profilo psichico, dell’assicurato, poteva migliorare.

2.5. Avviata

nell’agosto del 2004 una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha interpellato

il medico curante dell’assicurato, dr. __________, specialista FMH in medicina

interna, il quale in data 24 settembre 2004 ha affermato che la situazione dell’assicurato

era suscettibile di peggioramento, a causa di “un nuovo episodio

lombosacrale che ha portato all’operazione di un’ernia discale con sindrome S1

a destra il 23 febbraio 2004” e di “un’esacerbazione della

situazione depressiva apparentemente in seguito ad una denuncia anonima nel

senso che il paziente lavorerebbe in nero. Non conoscendo la fonte di queste

(false) accuse il paziente ha sviluppato anche pensieri paranoidiformi”,

ritenendo giustificata l’assegnazione della rendita, non potendo l’interessato

lavorare oltre il 20% (doc. 78 e 79).

L’UAI ha pure interpellato il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel rapporto compilato il 12

ottobre 2004 ha indicato

l’esistenza di uno stato di salute stazionario, rilevando che l’interessato è

in sua cura da diversi anni, aggiungendo che dopo un’evoluzione piuttosto

positiva egli è “nuovamente in crisi, presenta importanti disturbi

neurovegetativi e ha ricominciato a presentare attacchi di panico accompagnati

da idee persecutorie”, confermando un grado di inabilità lavorativa del 50%

(doc. 81).

L’amministrazione ha così deciso di affidare al

SAM il mandato di esperire una nuova perizia pluridisciplinare.

L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, che nel suo referto del 27 aprile 2005 ha rilevato:

"

(...)

VALUTAZIONE

1. Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico

Sindrome vertebrale lombare, così come sindrome

radicolare irritativa residuale S1 a destra in presenza di una degenerazione

segmentale lombo-sacrale e di uno stato dopo discectomia L5/S1 a destra il

23.2.2004 in presenza di un'ernia discale.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato (precisare se possibile le ore

al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

In considerazione del quadro clinico riscontrato

in data odierna, il signor RI 1 risulta essere abile al lavoro in misura

completa in qualità di falegname per delle attività svolte al banco, rispettivamente

all'interno di un'officina con possibilità di uso di mezzi ausiliari.

Presenza per contro di limitazioni nei lavori di

montaggio all'esterno, con riduzione del rendimento valutabile nell'ordine di

grandezza del 50%.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Netto miglioramento del disturbo irradiato

all'arto inferiore destro dopo l'intervento di discectomia lombo-sacrale

effettuato il 23.2.2004. Persistenza tuttavia di un disturbo dal carattere urente

e disestesico, così come di disturbi al rachide lombare con il mantenimento

prolungato di una determinata posizione fissa, sotto sforzo, oppure all'esecuzione

ripetuta di movimenti con il tronco.

Radiologicamente, alla risonanza magnetica del

10.11

, iniziale processo di disidratazione dei dischi intersomatici.

Con riferimento al quadro complessivo riscontrato

in data odierna non ritengo esservi degli elementi di giudizio che permettano

di prevedere con sufficiente attendibilità un cambiamento significativo, in

particolare un peggioramento, a medio termine della situazione attuale.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa viene

giustificata da una ridotta caricabilità del rachide lombare e dell'arto

inferiore destro nel mantenimento prolungato di posizioni fisse e

inergonomiche, nello svolgimento ripetuto di movimenti di torsione e flessione

del tronco, nel trasporto di pesi superiori a talvolta 10 kg, raramente 15 kg.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Secondo quanto riferitomi dal signor RI 1 esso

non avrebbe beneficiato fino ad ora di nessuna misura fisioterapeutica

particolare, neppure dopo l'intervento di discectomia.

L'esame clinico attuale mette in evidenza dei

disturbi statici e funzionali, così come dei raccorciamenti muscolari

pelvico-femorali suscettibili di poter profittare di misure fisioterapeutiche.

Tali misure, associate a un programma attivo di

rinforzo della muscolatura del tronco, sono suscettibili di aumentare la

caricabilità complessiva del rachide del signor RI 1 con incidenza tuttavia

limitata sulla capacità lavorativa complessiva.

Da notarsi in questo contesto come in occasione

della valutazione peritale SAM del 4.6.2002 venivano già prese in considerazione

delle attività leggere a mediamente leggere per la determinazione della

capacità lavorativa/lucrativa residuale.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso questo assicurato? Descrivere le risorse di cui l'assicurato

ancora dispone.

Dal punto di vista ortopedico ritengo che il

Signor RI 1 possieda tuttora sufficienti risorse da rendere senz'altro

possibile l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione professionale.

Esse risiedono in una possibilità d'ingaggio non

limitata degli arti superiori, nella possibilità di spostamenti su terreni

regolari potenzialmente non a rischio, nella possibilità di presenziare sul

posto di lavoro potendo cambiare regolarmente la propria posizione.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

In considerazione del quadro clinico ortopedico

riscontrato in data odierna, ritengo che il signor RI 1 sia in grado di

svolgere altre attività anche in misura completa e sull'arco di tutta una

giornata, a condizione che queste rispecchino le limitazioni presentate dal

rachide, rispettivamente dall'arto inferiore destro.

Si tratta in particolare di attività da leggere a

medio-leggere con possibilità di cambiamento regolare oppure libera scelta

della posizione, senza movimenti o posizioni inergonomiche per il tronco, senza

uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, senza esposizioni

frequenti o repentine a cambiamenti della temperatura o del grado di umidità

atmosferico."

(Doc. AI 87-14+15)

L’aspetto pneumologico è stato oggetto di

valutazione da parte del dr. __________, Capo-servizio del Servizio di

pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, che nel rapporto del 25

aprile 2005, dopo aver posto le diagnosi di asma bronchiale di origine

indeterminata con tosse, dispnea e dolori toracali presenti sotto sforzo

fisico, quando è esposto a sostanze irritanti e raramente a riposo,

funzionalità polmonare normale e iperreattività bronchiale di gravità moderata;

sarcoidosi polmonare stadio II trattata con corticosteroidi sistemici dal

giugno 1997 al settembre 2001, con attuale remissione clinica, miglioramento

radiologico con risoluzione delle linfoadenopatie ilari e persistenza di tenui

infiltrati polmonari interstiziali a campi polmonari superiori; stato

ansioso-depressivo con crisi di iperventilazione ricorrenti; sindrome

lombo-vertebrale cronica in stato dopo discectomia L5/S1 a destra e

emilaminectomia L5/S1 a destra per ernia discale L5/S1 e sindrome iperalgica

non deficitaria (22.02.2004), ha osservato:

"

(...)

DISCUSSIONE

Si tratta di un paziente 39enne, che ho visitato

nell'aprile 2002 per valutazione peritale a carattere pneumologico in presenza

di una sarcoidosi polmonare stadio II trattata con corticosteroidi sistemici

dal giugno 1997 al settembre 2001, attualmente in remissione clinica e

funzionale e in netto miglioramento dal profilo radiologico. La radiografia eseguita

in data odierna conferma la persistenza di un'accentuazione della trama

polmonare interstiziale ai campi polmonari superiori, molto meno pronunciata

rispetto ai controlli radiologici precedenti e invariata rispetto alle

radiografie del 7.6.2001 e 19.12.2003 con reperto cardio-mediastinico normale,

senza indizi per linfoadenopatie ilari.

Durante gli ultimi tre anni i disturbi polmonari

causati dalla presenza di un'asma bronchiale di origine indeterminata sono

persistiti in modo invariato, caratterizzati da dispnea, tosse e dolori

toracali sotto sforzo fisico moderato o severo, talvolta anche a riposo e la

notte senza chiari fattori scatenanti, soventi quando è esposto a sostanze

irritanti inalate. Tratta l'asma bronchiale con Ventolin spray assunto mediamente

2.

volte al giorno e quando necessita 5-7 spruzzi giornalieri, osserva per la

durata di 2-3 settimane un trattamento con Symbicort TH 400/12 ug 1-0-1, che

porta solitamente ad un miglioramento dei disturbi legati all'asma.

Lamenta inoltre episodi con sensazione di

spossatezza, capogiri non sistematizzati, tremore, difficoltà di coordinazione

durante la marcia, debolezza muscolare, difficoltà visive difficili da

caratterizzare e parestesie alle mani nel contesto di una sindrome di

iperventilazione sulla base di un noto stato ansioso-depressivo, peggiorato

rispetto alla visita dell'aprile 2004.

Gli esami di funzionalità polmonare eseguiti oggi

e in data 8.1.2004 escludono la presenza di un disturbo ventilatorio di tipo

ostruttivo, restrittivo o di un disturbo della diffusione alveolo-capillare a

riposo. Persiste in modo invariato un'ipereattività bronchiale di gravità

moderata, leggermente peggiorata rispetto al 15.4.2002.

Dal profilo terapeutico ho consigliato di provare

ad assumere in modo regolare Symbicort TH 400/12 ug 1-0-1 per un mese, in

seguito ridurre la dose a 1-0-0 continuando ad utilizzare Ventolin spray in

riserva. (...)" (Doc. AI 87-21)

Quanto alla capacità lavorativa, rispondendo alle

domande del dr. __________, il dr. __________ ha rilevato:

"

1.

Diagnosi dal tuo punto di vista.

Vedi paragrafo diagnosi.

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato (precisare se possibile le ore

al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

I

dati anamnestici e gli esami di funzionalità polmonare consentono di ritenere

il signor RI 1 abile nella misura del 100% nella professione di falegname a

condizione che si riesca a trattare in modo efficace i sintomi legati

all’iperreattività bronchiale e che il paziente non sia esposto a sostanze

irritanti inalate (per esempio portando una mascherina durante particolari

lavori) e non effettui sforzi fisici moderati o severi.

La sarcoidosi

polmonare è da ritenere in fase di remissione come confermato dal decorso

clinico e funzionale e lieve accentuazione residua del disegno polmonare

interstiziale ai campi superiori bilaterali.

3.

Descrivere l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Rispetto

all’aprile 2002 la situazione respiratoria è rimasta invariata con sintomi

legati all’asma bronchiale di origine indeterminata, mentre la sarcoidosi

polmonare è in remissione.

La

prognosi a medio-lungo termine è da ritenere favorevole, anche se molto

probabilmente i problemi legati all’iperreattività bronchiale con conseguenti

disturbi respiratori caratterizzati da tosse, dispnea e dolori toracali

persisteranno anche in futuro soprattutto se il paziente sarà esposto a

sostanze irritanti inalate o effettuerà sforzi fisici severi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Dal

profilo pneumologico non è presente una diminuzione della capacità lavorativa,

perché gli esami di spirometria sono normali. Considerando la persistenza di

un’ipereattività bronchiale di gravità moderata, il paziente non deve però

effettuare attività lavorative con esposizione a sostanze irritanti inalate o

che implicano sforzi fisici moderati o severi.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell’assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Negli scorsi anni il

signor RI 1 è stato ripetutamente trattato con farmaci broncodilatatori e

antinfiammatori, in particolare corticosteroidi sistemici e inalativi, senza

però ottenere la scomparsa dei disturbi respiratori legati all’iperreattività

bronchiale. Ho proposto durante il prossimo mese di assumere in modo regolare

Symbicort TH 400/12 mg 1-0-1.

Considerando il

decorso dei sintomi respiratori negli ultimi anni ritengo però che questo

provvedimento non sarà in grado di mutare la situazione respiratoria in modo

decisivo.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale presso quest’assicurato? Descrivere le risorse di cui

l’assicurato ancora dispone.

Dal profilo

polmonare il paziente è da ritenere abile nella misura del 100% in ogni tipo di

attività lavorativa che non implichi sforzi fisici severi o un’esposizione a

sostanze irritanti inalate. Se i provvedimenti di integrazione professionale

considerano questi aspetti, il signor RI 1 è da ritenere abile nella misura del

100%.

7.

Ritiene che l’assicurato sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta (ore al giorno o riduzione del rendimento).

Vedi punto 6. Se

queste condizioni sono rispettate il paziente dal profilo pneumologico sarebbe

in grado di effettuare un’attività lavorativa nella misura del 100% per 8 ore

al giorno.

8.

Osservazioni:

Ritengo che

l’inabilità lavorativa attualmente sia prevalentemente causata dal grave stato

ansioso-depressivo, che mi sembra peggiorato rispetto al controllo dell’aprile 2002.” (Doc. 87-22+23)

Infine, il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto del 18 aprile 2005, è giunto alle

seguenti conclusioni:

"

(...)

COSTATAZIONI OBIETTIVE

Ho osservato nell'assicurato una persona

inquieta, insicura, irascibile e con difficoltà di contenimento delle sue

pulsioni aggressive. Ha pochissimi contatti con i suoi concittadini e tende ad

isolarsi in seno alla sua famiglia nella quale trova rifugio e sostegno.

Attualmente non trova le risorse necessarie per

svolgere un'attività lavorativa lucrativa anche solo a tempo parziale.

Per i suoi problemi somatici egli ha dei sintomi

algici che gli impediscono di svolgere un'attività lavorativa continua. Può

tuttalpiù eseguire delle piccole riparazioni ma in modo limitato nel tempo (e

quando parlo di limitato non più del 20%).

Al colloquio egli si è presentato abbigliato in

modo corretto cosciente orientato nel tempo e nello spazio e concernente la

propria persona. Non evidenziava problemi di comprensione o di concentrazione.

Le memorie erano intatte. Il corso del suo pensiero leggermente accelerato e

ristretto attorno a problemi medico assicurativi e burocratici per cui vi è

stata anche una certa tendenza alla digressività. Non ho osservato risposte a

vanvera poiché tutta la sua documentazione è attualmente in mano al suo legale.

Non evidenzia particolari incoerenze o dissociazioni, il suo linguaggio è

intatto, le associazioni forse leggermente allentate e questo per la sua

situazione personale di tensione che sta vivendo. Non ho intravisto ideazioni

deliranti. Il sospetto di delirio persecutorio non ho potuto confermarlo poiché

sia le lettere anonime sia le accuse di vandalismo sono state trasmesse al suo

avvocato. Vi è una certa ideazione ossessiva riguardante un sentimento

persecutorio da parte dei concittadini. Non ho osservato delle condotte

compulsive o delle particolari fobie. Egli non presenta sintomi conversivi.

Non escludo che il paziente esageri

nell'esposizione dei momenti conflittuali ma questo non in modo delirante. Non

ha mai avuto dei disturbi dispercettivi. Non ho evidenziato disturbi dell'io o

della persona.

Affettivamente egli denota da un lato una timia

depressa ma d'altra parte uno stato eccitativo e attentivo. È ansioso, disforico,

non ho osservato momenti di diffidenza o ostilità. È teso, irritabile, inquieto,

vive un profondo sentimento di insufficienza dovuto alla sua malattia somatica.

È a tratti iperemotivo. Ho osservato una certa perdita di iniziativa dovuta

soprattutto, reattivamente ai commenti grafici, orali e tramite i mass media

concernenti le attività collaterali da lui svolte. Egli è stupito della

reazione delle persone che lo circondano. Non è una persona iperattiva. Non

presenta agitazioni psicomotorie.

Vede però in modo negativo il suo avvenire. Il

suo linguaggio è intatto.

A causa dei suoi stati d'ansia fa fatica a trovar

sonno. La sua socievolezza è praticamente azzerata. Ha un profondo senso di

malattia dovuto alla sua sarcoidosi e ai problemi derivanti. Non evidenzia

ideazioni auto od etero clastiche immediate anche se non esclude di passare

all'atto di fronte a nuove ingiurie vandalismi o scritti anonimi.

Il colloquio avuto con il signor RI 1 è stato

gradevole anche se egli mal celava la sua inquietudine.

DIAGNOSI

Disturbo distimico endoreattivo.

In conclusione, se

da un punto di vista psichiatrico l'assicurato non presenta un'inabilità

lavorativa particolare concernente la sua formazione e le sue competenze

ritengo però che vi sia un'incapacità lavorativa di tipo somatico dovuta alla

sua patologia di base.

Ritengo che il signor RI 1 dovrebbe essere visto

dai vostri nuovi uffici competenti per la reintegrazione professionale

parziale. Il signor RI 1 desidera poter riprendere un'attività lavorativa. In

qualità di medico posso solo determinare la sua attuale patologia ma non le sue

competenze reintegrative. Avete a questo proposito un servizio mirato in grado

di tener conto delle limitazioni fisiche e psichiche di un assicurato."

(Doc. AI 87-17+18)

Nel rapporto peritale del 4 maggio 2005 i medici

del SAM hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

sindrome vertebrale lombare e radicolare irritativa residuale S1 a destra su

degenerazione segmentale lombosacrale e pregressa discectomia L5-S1 a destra il

23.

febbraio 2004. Essi hanno invece indicato, quali diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa, quelle di disturbo distimico endoreattivo; asma

bronchiale di origine indeterminata con iperreattività di gravità moderata;

sarcoidosi polmonare, attuale remissione clinica; cefalea; leucopenia (doc.

87-8).

I periti hanno ritenuto che, rispetto alla

precedente valutazione del SAM del 2002, l’assicurato presenta ora delle

limitazioni maggiori con riferimento alla patologia ortopedica, più accentuata

rispetto al 2002, mentre per quanto concerne le altre patologie essi hanno

rilevato, da una parte, che la patologia pneumologica è rimasta stazionaria,

con la permanenza dell’iperreattività bronchiale che provoca delle limitazioni

e, dall’altra, che la patologia psichiatrica è nettamente migliorata rispetto

al 2002 (doc. 87-10). Considerato soprattutto il miglioramento intervenuto a

livello psichico, i periti hanno valutato globalmente l’assicurato inabile al

lavoro al 50% quale falegname addetto anche al montaggio esterno, ma pienamente

abile al lavoro quale falegname in officina e in attività leggere adeguate, che

non prevedano il contatto con sostanze irritanti per le vie respiratorie (doc.

87-11).

Nelle sue annotazioni mediche del 19 maggio 2005 il

dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Assicurato valutato nel 2002 SAM inabile al 50%

prevalentemente per una problematica psi con raccomandazione di evitare

sostanze irritanti per le vie respiratorie.

Ora la nuova valutazione SAM evidenzia la

scomparsa della problematica psi ma subentra una nuova affezione

lombovertebrale che motiva ora un IL del 50% (presenza tutto il giorno con

rendimento ridotto) come falegname montatore. Come falegname in officina

risulta abile in maniera completa. Deve anche evitare l'esposizione a sostanze

irritanti per le vie espiratorie.

Un'attività leggera a medio leggera (max 10-25 kg) con possibilità di cambiare la

posizione di lavoro, senza dovere assumere posizioni o movimenti inergonomici per

la schiena (anteflessioni, rotazioni, estensioni ripetute) senza uso di

strumenti vibranti, senza esposizione a sostanze irritanti per le vie

respiratorie, l'A. è abile in maniera completa dal 4.05.

Con tale valutazione possiamo trasmettere

l'incarto al OP.

NB: in questo caso si può notare la ridotta veridicità

delle informazioni dei diversi curanti (vedi valutazione del psi curante che

sostiene una completa IL).!!!!" (Doc. AI 89-1)

In sede di opposizione l’assicurato ha prodotto

nuovi referti medici:

- certificato

medico del 29 agosto 2005 in

cui il dr. __________ ha attestato:

" Certifico

che il paziente a margine è in cura regolarmente presso il mio studio medico

dal 23.05.2000 a tuttora.

Egli è inabile al

lavoro nella misura completa dal gennaio 2000 a tuttora e, in questo periodo a

causa di una riesacerbazione dei suoi disturbi il suo stato psichico è

peggiorato." (Doc. AI 109-10)

-

rapporto medico del 7 settembre 2005 del dr. __________,

del seguente tenore:

" La

soppressione dell'intera rendita AI per la fine del mese in corso è da

ritenersi non giustificata per le seguenti ragioni:

1.

Al

contrario della situazione quando è stata attribuita una rendita intera al

signor RI 1 nel 1997 vi è adesso un problema lombosacrale che il 23.2.2004 ha

portato a una discectomia L5 - S1 a destra con emilaminectomia L5 - S1 per

un'ernia discale L5 - S1. Questi dolori lombosacrali sono iniziati in seguito

ad una caduta con contusione lombare il 4.11.2002 (in precedenza non noti

problemi algici lombosacrali). Il decorso postoperatorio sebbene senz'altro

positivo dal punto di vista degli insopportabili dolori con deficit

sensomotorici alla gamba destra trattata è caratterizzato da recidivanti dolori

residuali in dipendenza della posizione corporea o di attività fisiche di medio

impegno (Jecky boy, camminate in zone piane oltre 1 ora). Tutti questi problemi

sono ben spiegabili e credibili in seguito a quanto successo a livello

lombosacrale e non sono stati presenti in precedenza alla caduta del 4.11.2002.

Prendendo in considerazione le limitazioni descritte non è possibile una

ripresa al 100% come falegname neanche in officina che comunque comporta un

impegno mediamente importante sulla colonna lombosacrale dovendo in tutti i

casi lavorare spesso con le mani tenute in avanti in leggera inclinazione anteriore.

Una tale attività attualmente non può essere esercitata in misura più del 50%.

2.

La

situazione psichiatrica è caratterizzata da una importante e persistente

fragilità. Lo psichiatra Dr. __________ ritiene il paziente nel suo certificato

medico del 29.8.2005 inabile al lavoro in misura completa dal gennaio 2000 per

ragioni psichiatriche.

Indipendentemente

dalla faccenda assicurativa AI noto un aumento del problema depressivo a

partire della metà del 2004. Il Dr. __________ e io abbiamo sempre tentato di

incoraggiare il paziente ad intraprendere qualsiasi tipo di attività

lavorativa, innanzitutto per scopi terapeutici. Non abbiamo mai escluso la

possibilità a lungo termine di diminuire l'invalidità dal punto di vista

psichiatrico. Come menzionato questo fino adesso non è stato possibile,

purtroppo. La soppressione totale di una rendita AI per ragioni mediche (e non

economiche), una decisione mai discussa con i curanti (sono per esempio in

possesso della perizia pluridisciplinare del 4.5.2005 da pochi giorni, non sono

a conoscenza della perizia del Dr. __________ del 13.04.2005 nè del Dr. __________

del 19.4.2005) è una decisione spesso traumatizzante per il paziente e che

comporta globalmente maggiori costi a medio lungo termine. Siamo invece adesso

confrontati con un ulteriore declino psichiatrico con una (per fortuna non più

presente negli ultimi anni) larvata suicidalità. Quanto a una duratura

reintegrabilità parziale o totale nel processo lavorativo ci troviamo

attualmente di nuovo al punto di partenza mentre che un’azione anche solo

minimamente coordinata tra AI e i curanti avrebbe potuto senz'altro portare la

faccenda nella buona direzione.

3.

I

problemi respiratori richiedono attualmente un più frequente uso di inalazione

con Ventolin e Symbicort. Questo in sè non porta attualmente ad una inabilità

lavorativa. Una cauta reintegrazione nell'ambito della falegnameria

richiederebbe comunque per i problemi respiratori un’aumentata attenzione alle

diverse esposizioni (polveri) da attendersi a medio e lungo termine."

(Doc. AI 109-11+12)

Il dr. __________ nelle sue osservazioni del 27

ottobre 2005 ha così commentato

tali nuovi rapporti medici:

"

Alla nostra decisione viene fatta opposizione.

Viene presentato un certificato dallo psichiatra

curante e dal MC e delle osservazioni del difensore.

Le osservazioni fatte da quest'ultimo si

centralizzano su delle caratteristiche persecutorie rivolte al suo patrocinato.

Tale situazione richiederebbe un disagio psi all’A.

Ritengo che l'istruttoria è stata svolta in piena

serenità e rispetto, per cui le sue osservazioni non possono cambiare la

valutazione medica.

Il psi curante ci invia un semplice certificato

che dichiara di seguire l'A. regolarmente e che presenta un’IL completa dal

1.

, inoltre la sua situazione psi è peggiorata ultimamente.

Non vengono descritte alterazioni oggettive e

dettagliate.

Per quanto riguarda il MC questo riprende le

diverse patologie e giudica un’IL del 50% nella sua attività. Per la componente

psi questo si riferisce allo psichiatra senza porre nessun tipo di conclusioni

diagnostiche riferendo la sua sofferenza ai dolori continui presenti.

In tale senso la sua valutazione conferma la

valutazione complessiva di un’IL del 50% definita nella perizia SAM per la

problematica organica.

Ritengo che la perizia SAM ha evidenziato in maniera oggettiva

tutti gli elementi che presenta quest'istruttoria. Le osservazioni dal psi

curante non sono per niente motivate da elementi oggettivi. La valutazione del

MC non si discosta dalla valutazione SAM.

Dal lato medico non vengono presentati elementi

oggettivi per indurci a rivalutare l'IL definita in sede SAM.

L'opposizione va respinta." (Doc. AI 110-1)

Con scritto 9 marzo 2006, indirizzato alla

patrocinatrice dell’assicurato, il dr. __________ ha rilevato:

"

Ho riesaminato il paziente il 02.03.2006.

Dal punto di vista ortopedico/neurologico vi sono

chiaramente delle sindromi residuali più sensorie che motrici da parte della

compressione della radice S1 a dx.

Il paziente è chiaramente limitato dai problemi

lombosacrali nel suo lavoro come falegname.

Penso che il giudizio nella perizia AI del

04.05.2005

(abile al 50% come falegname in generale, abile al 100% come

falegname al banco) non corrisponda alle reali possibilità del paziente.

Come mi ha detto il paziente nella sua attuale

attività da falegname indipendente guadagnerebbe nettamente meno di prima.

Credibilmente questa diminuzione importante del guadagno attuale è conseguenza

diretta dello stato di salute del paziente (e non di una sua presunta pigrizia

e nemmeno di problemi di acquisto di lavori).

Penso che possiamo prendere gli ultimi mesi di

attività del paziente anche come concreta prova di lavoro sul campo. Se con

questi impegni il paziente non è in grado di guadagnarsi la vita in maniera

comparabile del periodo prima dell'attuale malattia penso che dovrebbe comunque

entrare l'assicurazione AI.

Quello che ho scritto il 07.09.2005 ha in

principio ancora la sua validità (veda allegato).

In tutta la faccenda c'è ancora il lato psichico

che attualmente può essere considerato da un lato migliorato in confronto a

qualche anno fa.

Ricordo comunque che tutta la faccenda AI, che ha reso il paziente da un momento

all'altro abile al 100% dopo una situazione di una rendita intera, ha logorato

parecchio il paziente. Lui continua ad essere convinto che il tutto di questa

nuova valutazione AI sia effettivamente dovuto a delle denunce e non a dei dati

oggettivi come descritti nella perizia sopraccitata.

È sull'orlo di sviluppare una sindrome di

Kohlhaas (= l'aumentante sensazione di essere stato trattato ingiustamente con

accanimento, ha pensieri rivendicativi attorno a questa problematica). A medio

termine sono piuttosto pessimista per un futuro professionale sereno del

paziente, non solo per i problemi lombosacrali ma anche per i problemi

psichiatrici pre-esistenti e quelli appena descritti.

In dipendenza all'effettiva perdita di guadagno

(sarà compito del giurista e non del medico fare approfondimenti in questa

direzione) penso su per giù di tentare a lungo termine di rendere il paziente

abile al lavoro attorno al 10%.

Siccome si parlava anche di un'eventuale riforma

professionale da parte dell'AI, si dovrebbe approfondire comunque teoricamente

anche questa probabilità sebbene il paziente sembra solo limitatamente motivato

e incline a sottoporsi a una riformazione professionale in direzione di lavori

con poco impegno fisico (lavori d'ufficio ecc...)." (Doc. AI 111-2+3)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 12 luglio

2006.

il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Falegname

Assicurato a beneficio rendita AI dal 1.4.1999

inizialmente per patologia polmonare ed in seguito per affezione psichiatrica.

SAM 4.2002:

Importante sindrome ansioso depressiva, con / su

- somatizzazioni d'ansia in A. con personalità

francamente anancastica nel quadro di una complessa situazione clinica di tipo

internistico.

Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Sarcoidosi polmonare stadio II, con / su

- trattamento con corticosteroidi sistemici dal giugno 1997 al

settembre 2001;

- remissione clinica;

- miglioramento radiologico (rispetto all'ultima lastra del

7.06

), con risoluzione delle linfadenopatie ilari, persistenza di tenui

infiltrati polmonari interstiziali campo polmonare sup.;

- lieve disturbo della diffusione alveolocapillare, presente sotto

sforzo fisico massimo;

- iperreattività bronchiale di gravità

moderata;

Sospetta asma bronchiale d'origine indeterminata,

con / su

tosse, dispnea e dolori toracali presenti sotto

sforzo fisico, raramente a riposo; funzionalità polmonare normale;

iperreattività bronchiale di gravità moderata.

Conclusione. Abile al 50% (rendimento ridotto) in

attività leggera o medio leggera e senza esposizione a sostanze irritanti.

SAM 4.2005:

Sindrome vertebrale lombare e radicolare

irritativa residuale S1 a ds. con/su

- degenerazione segmentale-lombosacrale;

- pregressa discectomia L5-S1 a ds.

(23.02.2004).

Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Disturbo distimico endoreattivo.

Asma bronchiale d'origine indeterminata con/su

- iper-reattività di gravità moderata

Sarcoidosi polmonare, attuale remissione clinica.

Cefalea.

Leucopenia.

Conclusione SAM: l'A. presenta una capacità

lavorativa del 50% come falegname addetto anche al montaggio esterno (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

Come falegname in officina l'A. presenta una

capacità lavorativa del 100%.

Vedi presa di posizione SMR del 27.10.2005 in

fase di opposizione.

Attualmente viene inoltrato ancora certificato

del medico curante dr. __________ del 9.3.2006:

questo certificato non contiene nuovi elementi

clinici in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto

alla valutazione SAM di 4.2005. Le conclusioni SAM vanno quindi

confermate."

(Doc. AI 113-1+2)

L’amministrazione, con la decisione su

opposizione del 26 ottobre 2006, ha quindi confermato la soppressione della rendita.

2.6

In sede

ricorsuale, l’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________,

datato 16 gennaio 2007, del seguente tenore:

"

Siccome vi è un chiaro peggioramento della

situazione psichica il paziente oltre alla solita terapia psicofarmacologica e

psichiatrica beneficerà a partire dal 18.01.2007 di una psicoterapia tramite il

__________. Non è comunque da escludere la possibilità di un ricovero nei

prossimi tempi per i problemi psichiatrici." (Doc. B)

L’assicurato ha pure trasmesso al TCA copia della

“notifica al medico di fiducia della cassa malati concernente l’assunzione dei

costi della psicoterapia ai sensi degli articoli 2 e 3 Opre” del maggio 2007, in cui il dr. __________ del __________

di __________ ha indicato, quale descrizione dei disturbi, l’esistenza di una

“sindrome depressiva ricorrente in personalità ossessiva”, ponendo quale

diagnosi secondo la classificazione riconosciuta dell’ICD10 “F33.2”, aggiungendo

che “la persona è seguita da anni per la suddetta sindrome da un punto di vista

farmacologico: la richiesta attuale è di sostenerlo con una psicoterapia

cognitivo-comportamentale” allo scopo di “ristabilire progressivamente un contatto

con la realtà sociale e professionale da anni compromessa” (doc. C).

L’assicurato ha poi prodotto lo scritto del 3

luglio 2007 della ditta __________ all’__________, del seguente tenore:

"

Come concordato inviamo un breve rapporto con le

nostre valutazioni inerenti il reinserimento del Sig. RI 1 fino a fine Giugno.

Inizialmente il rendimento, specialmente dal

punto di vista finanziario, è risultato praticamente nullo essendo il soggetto

coinvolto in attività di supporto, successivamente viene impiegato in

situazioni normali di lavoro dove, nonostante l'impegno e la dedizione

dimostrata, ha necessitato il supporto di terze persone per portare a termine

gli stessi dimostrando reticenza nell'assumere posizioni di responsabilità.

Presumendo un miglioramento nei prossimi mesi,

confermiamo l'intenzione da parte di __________ di assumere a fine periodo di

formazione il Sig. RI 1 nelle migliori delle ipotesi, con un contratto al 50%

di resa." (Doc. D)

Infine, l’assicurato ha prodotto il rapporto del 30

maggio 2007 del dr. __________ relativo all’esame di RM al ginocchio destro

eseguito il 29 maggio 2007 (doc. E).

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006.

si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité

et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties

(ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid.

3.

)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Dopo attenta

analisi degli atti, questa Corte ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato, giustificante,

in via di revisione, la soppressione della rendita,

difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla

base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso concreto

si tratta quindi della decisione del 25 luglio 2003. Questa decisione è stata

presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia del SAM

del 4 giugno 2002. Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto

un importante cambiamento.

Al riguardo, va rilevato che se è vero che l’UAI,

in sede di revisione, ha disposto una nuova perizia SAM, al fine di analizzare

lo stato di salute dell’interessato e di valutare se, rispetto alla precedente

perizia del SAM del 2002, vi è stato o meno un miglioramento delle condizioni

di salute, va tuttavia evidenziato che a tale nuova perizia pluridisciplinare

non può essere attribuito pieno valore probatorio.

Questo Tribunale ritiene che non vi sia motivo

per distanziarsi dalla citata perizia per quanto concerne l’aspetto ortopedico,

ritenuto leggermente peggiorato rispetto alla precedente valutazione del 2002 e

con riferimento all’aspetto pneumologico, rimasto invariato da allora.

La valutazione dei periti del SAM riguardo alla patologia

psichiatrica, che avrebbe subito un netto miglioramento, tale da non più comportare,

da un punto di vista strettamente psichiatrico, alcuna inabilità lavorativa,

non può invece essere tutelata, per i motivi che seguono.

Innanzitutto

occorre rilevare che il dr. __________, consulente specialista in psichiatria e

psicoterapia chiamato dal SAM a valutare la patologia psichiatrica

dell’assicurato, nel suo rapporto peritale del 18 aprile 2005, ha diagnosticato un disturbo

distimico endoreattivo, senza fare riferimento ad una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e senza valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa tenendo conto dei diversi criteri richiesti dalla giurisprudenza (ossia

il carattere premorboso, l’affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte), elementi che, come visto in precedenza, sono

invece assolutamente necessari (cfr. consid. 2.7. in fine).

Già solo per tale ragione il consulto psichiatrico avrebbe dovuto

essere ulteriormente approfondito e precisato.

Inoltre e

soprattutto, nell’introduzione del suo referto peritale, il dr. __________ ha

riassunto per sommi capi il caso, indicando che l’interessato ha beneficiato di

una rendita intera per un grado di invalidità dell’80% dal 1989 per motivi

somatici, indicando che “il paziente è al beneficio di una rendita di

invalidità per un’incapacità lavorativa all’80% e questo dal 1989 a causa dei suoi disturbi

somatici” (doc. 87-16).

Questa affermazione

non è corretta.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 1.1. e 2.4.), infatti, l’assicurato è stato

posto dapprima al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 1998 al 31

dicembre 1998, per un grado di invalidità del 75%, a causa di una problematica

polmonare (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 26 aprile 1999, doc. 20), mentre,

in seguito, egli ha nuovamente beneficiato di una rendita intera, per un grado

di invalidità dell’80%, a partire dal 1° aprile 1999, ma stavolta a causa dell’esistenza

soprattutto di una patologia psichiatrica (importante sindrome

ansioso-depressiva con somatizzazioni d’ansia in paziente con personalità

francamente anancastica nel quadro di una complessa situazione clinica di tipo

internistico) così come attestato dal dr. __________ nel suo referto peritale

del 3 maggio 2002 redatto nell’ambito della perizia affidata dall’UAI al SAM (cfr.

decisioni del 25 luglio 2003 dell’UAI, doc. 66/1-6, sottolineatura della

redattrice).

Nonostante questa importante diagnosi posta dal

perito psichiatra nell’ambito della precedente perizia del SAM del giugno del

2002, giustificante il diritto ad una rendita e quindi tutt’altro che

secondaria, il dr. __________, nel suo referto peritale, non ha fatto accenno

alcuno alla precedente valutazione peritale del dr. __________, né

all’evoluzione dei disturbi dal 2002 in poi. Lo specialista si limitato ad indicare, nell’anamnesi, che

l’assicurato è seguito dal dr. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, dal 2000, con sedute ogni due-tre settimane, senza aggiungere

altro.

Il dr. __________ non ha quindi spiegato i motivi

per i quali a suo avviso si sia passati dalla precedente diagnosi di “importante

sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni d’ansia in paziente con

personalità francamente anancastica nel quadro di una complessa situazione

clinica di tipo internistico” posta dal dr. __________ - per la quale l’assicurato

è stato ritenuto inabile al lavoro al 50% (doc. 48-22) - a quella attuale di “disturbo

distimico endoreattivo”, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

(doc. 87-18).

A mente di questa Corte, il mancato riferimento

da parte del dr. __________, nell’anamnesi e nella discussione, al precedente

consulto psichiatrico del dr. __________ e la conseguente assenza di

motivazione in merito alle ragioni giustificanti la “scomparsa” della diagnosi

di importante sindrome ansioso-depressiva attestata dal precedente

perito - ritenuta invalidante e peraltro posta alla base della decisione di

attribuzione della rendita intera – rendono il consulto peritale psichiatrico

del 18 aprile 2005 del dr. __________ lacunoso ed impreciso e quindi inattendibile

e di conseguenza, anche la perizia del SAM del 4 maggio 2005.

Tale perizia non può pertanto essere posta a

fondamento della decisione di soppressione della rendita.

In tale

contesto va segnalato che in una sentenza I 759/06 del 5 settembre 2007,

concernente un caso di soppressione, in via di revisione, di una mezza rendita

d’invalidità in precedenza accordata ad un’assicurata, il Tribunale federale ha

rinviato gli atti al primo giudice. L’Alta Corte ha ritenuto che l’autorità

cantonale di ricorso aveva sì appurato quali erano le circostanze esistenti al

momento della decisione impugnata, ma le ha rimproverato tuttavia di non

essersi espressa riguardo alle affezioni che avevano giustificato in precedenza

l’attribuzione all’assicurata di una mezza rendita e alla successiva evoluzione

delle patologie, con riferimento in particolar modo alle modifiche dello stato

di salute intervenute nel frattempo e che avevano portato, in via di revisione,

alla soppressione della rendita (l’Alta Corte ha infatti osservato che, citiamo:

“Il apparaît par contre qu'elle n'a formulé aucune considération quant aux

affections ayant justifié l'octroi de la demi-rente, voire la confirmation du

droit à une telle prestation, et qu'elle n'a pas procédé à la comparaison des

situations médicales déterminantes dans une procédure de révision, de sorte que

l'on ignore quels sont les changements intervenus qui ont justifié la

suppression de la rente servie jusque-là. Il

convient dès lors de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent sur

ce point.”, sottolineatura della redattice).

Come visto, il perito psichiatra ha omesso di

compiutamente valutare la patologia psichiatrica in tutta la sua evoluzione,

tenendo conto anche della precedente valutazione peritale del dr. __________.

Inoltre, i periti del SAM, una volta ricevuto il consulto peritale del dr. __________

- privo di diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e carente riguardo

all’anamnesi e al riferimento alla precedente valutazione peritale del dr. __________

– non hanno ritenuto necessario richiedere al consulente delle precisazioni, in

particolare con riferimento all’evoluzione dei disturbi psichici rispetto al

2002, accontentandosi di concludere che “dal profilo psichiatrico

l’assicurato è nettamente migliorato rispetto al 2002” (doc. 87-10,

sottolineatura della redattrice).

Questo modo di procedere non può essere fatto

proprio dal TCA. Si giustifica quindi il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché proceda a nuovi accurati e approfonditi accertamenti psichiatrici al

fine di determinare con precisione quali siano le patologie che affliggono

l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua, sia

nella sua precedente attività, sia in altre maggiormente indicate.

Occorre poi tenere conto anche del fatto che il

consulto psichiatrico del dr. __________ contrasta pure con quanto attestato

dai curanti dell’insorgente, dr. __________ e dr. __________.

Il dr. __________, infatti, nel suo rapporto

medico del 24 settembre 2004 indirizzato all’UAI, aveva osservato che lo stato

di salute dell’interessato era suscettibile di peggioramento sia con

riferimento al manifestarsi di un nuovo episodio lombosacrale, scaturito

nell’operazione di un’ernia discale con sindrome S1 nel febbraio 2004, sia in

relazione all’esacerbazione della sua situazione depressiva, con sviluppo di

pensieri paranoidiformi (doc. 79-2, sottolineatura della redattrice).

L’esacerbazione dei disturbi psichici era poi

stata confermata dallo specialista curante, dr. __________, che nel suo rapporto

medico del 12 ottobre 2004 all’attenzione dell’UAI, dopo aver osservato di

avere in cura da diversi anni l’assicurato, posto al beneficio di un’importante

psicofarmacoterapia, che aveva comportato un’evoluzione piuttosto positiva

della sintomatologia, aveva rilevato un peggioramento delle condizioni di

salute (doc. 81-2, in cui lo

specialista ha indicato che, citiamo: “purtroppo nuovamente è in crisi, non

dorme, presenta importanti disturbi neurovegetativi e ha ricominciato a

presentare attacchi di panico accompagnati da idee persecutorie. La sua

inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico è nella misura

del 50% ma visto il suo stato attuale la sua inabilità lavorativa anche dal

punto di vista psichiatrico ora rimane nella misura completa sperando che in

futuro possa recuperare e migliorare”).

Dell’esistenza o meno di tali disturbi e per

quali motivi non vi è tuttavia traccia nel consulto peritale del dr. __________.

Che le condizioni di salute psichica

dell’interessato siano peggiorate è poi stato ribadito a più riprese, sia dal

dr. __________, che dal dr. __________. Quest’ultimo, nel suo rapporto medico

del 29 agosto 2005, ha ribadito

di avere in cura l’assicurato fin dal 23 maggio 2000, ritenendolo inabile al

lavoro al 100% e aggiungendo che “in questo periodo a causa di una riesacerbazione

dei suoi disturbi il suo stato psichico è peggiorato” (doc. 109-10,

sottolineatura della redattrice).

Anche il dr. __________, nel suo certificato

medico del 7 settembre 2005, ha

osservato di avere notato “un aumento del problema depressivo a

partire dalla metà del 2004”, che ha portato ad un “ulteriore

declino psichiatrico con una (per fortuna non più presente negli ultimi

anni) larvata suicidalità” (doc. 109-12, sottolineatura della redattrice).

Già a fronte di tali referti, di senso opposto

rispetto alle conclusioni della perizia del dr. __________ - tutt’altro che stabilita in piena conoscenza degli antecedenti

(anamnesi) e recante delle conclusioni dell'esperto ben motivate, come invece

richiesto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.) - l’UAI

avrebbe dovuto disporre nuovi accertamenti medico-psichiatrici al fine di

valutare le patologie dell’assicurato e il loro influsso sulla capacità

lavorativa. Non può infatti essere condiviso quanto rilevato dal dr. __________

del SMR, secondo il quale gli attestati del dr. __________ e del dr. __________

non descrivono alterazioni oggettive e dettagliate, in grado di rendere

verosimile un peggioramento dello stato di salute.

Il dr. __________ ha poi ribadito che le

condizioni psichiche dell’assicurato hanno subito un ulteriore deterioramento

nel suo certificato del 16 gennaio 2007 (cfr. doc. B, nel quale ha attestato

che “siccome vi è un chiaro peggioramento della situazione psichica

il paziente, oltre alla solita terapia psicofarmacologica e psichiatrica, beneficerà

a partire dal 18 gennaio 2007 di una psicoterapia tramite il __________. Non è

comunque da escludere la possibilità di un ricovero nei prossimi tempi per i

problemi psichiatrici”).

Tale referto,

che si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata,

(essendo la psicoterapia prevista solo a partire dal 18 gennaio 2007), non

potrebbe quindi essere preso in considerazione, dato che per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione

di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 26

ottobre 2006 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Questo certificato, tuttavia, non fa che ribadire il peggioramento

delle condizioni psichiche dell’assicurato già attestato in precedenza, sia dal

dr. __________, sia dal dr. __________ e può quindi essere preso in

considerazione.

Lo stesso è poi stato seguito dalla copia della

notifica inviata nel maggio 2007 alla cassa malati per l’assunzione dei costi

della psicoterapia cognitivo-comportamentale a sostegno di una “sindrome

depressiva ricorrente in personalità ossessiva, F33.2”, attestata

dal dr. __________ del __________ (doc. C). Tale notifica - che non può certo

essere considerata alla stregua di un certificato medico, rispettoso delle

esigenze poste dalla giurisprudenza per attestare un

peggioramento dello stato di salute e poi in ogni caso successiva alla

decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - conferma comunque

ancora una volta la diagnosi di sindrome depressiva valutata dal precedente

perito del SAM, dr. __________ e poi ribadita dal dr. __________, ma

completamente ignorata dal perito psichiatra chiamato ad esprimere la propria valutazione

nella presente vertenza.

La netta contrapposizione di diagnosi e di

valutazione relativa alla capacità lavorativa residua dell’interessato tra

l’attuale perito psichiatra, da un lato e i curanti e il precedente perito psichiatra,

dall’altro, avrebbe dovuto spingere l’UAI ad ulteriormente analizzare la

componente psichiatrica, prima di emettere una decisione di soppressione di

prestazioni.

Occorre infine rilevare che anche il consulente

pneumologo, dr. __________, chiamato a valutare l’aspetto pneumologico

nell’ambito sia della perizia del SAM del 2002, che in quella del 2005, nel suo

rapporto del 25 aprile 2005 ha

ritenuto che rispetto al 2002 i disturbi legati allo stato ansioso-depressivo

dell’assicurato sono nettamente peggiorati, concludendo il suo rapporto

peritale con l’annotazione che a suo parere “l’inabilità lavorativa

attualmente sia prevalentemente causata dal grave stato ansioso-depressivo,

che mi sembra peggiorato rispetto al controllo dell’aprile 2002” (doc. 87-23,

sottolineatura della redattrice).

Pur riconoscendo che il dr. __________ non è uno

specialista della materia che qui interessa, il fatto stesso che il citato

consulente abbia riscontrato un netto peggioramento dello stato psichico dell’interessato

(che a suo avviso condiziona in maniera prevalente la sua inabilità lavorativa),

mentre il consulente psichiatra, dr. __________, ha considerato che l’aspetto

psichico non limita in alcun modo la capacità lavorativa dell’assicurato, senza

tuttavia motivare le sue conclusioni, avrebbe dovuto spingere i periti del SAM

in prima battuta e in ogni caso l’amministrazione, in un secondo momento, a

procedere ad ulteriori approfonditi, dettagliati e motivati accertamenti di

natura psichiatrica.

Questo Tribunale ritiene dunque la fattispecie non

sufficientemente chiarita dal profilo medico.

Alla luce degli atti dell’incarto non è possibile, allo stato

attuale, stabilire se vi è stato effettivamente un

miglioramento, netto, delle condizioni psichiche dell’interessato, come

valutato dal dr. __________, o se invece le stesse siano rimaste stazionarie o

abbiano addirittura subito un peggioramento, come addotto dall’insorgente e

attestato dal dr. __________ e dal dr. __________.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti.

A mente di questo Tribunale, infatti, a fronte, da

una parte, delle lacune nella perizia psichiatrica del dr. __________ e,

dall’altra, delle valutazioni dei curanti, che ricalcano quanto già stabilito

dal dr. __________ nell’ambito della perizia del SAM del 2002,

l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti medici di

natura psichiatrica al fine di determinare con precisione le patologie che

affliggono l’interessato e la loro incidenza sulla capacità lavorativa prima

dell’emissione della decisione impugnata.

In simili

condizioni, la decisione su opposizione impugnata va annullata. Gli atti vanno rinviati

all’amministrazione affinché, tenuto conto della precedente perizia del dr. __________,

di quella del dr. __________ e del giudizio dei curanti, approfondisca la

valutazione delle patologie psichiatriche di cui soffre l’assicurato e delle

conseguenti limitazioni che ne derivano ed accerti l’effettiva abilità

lavorativa dell’assicurato, predisponendo gli opportuni accertamenti

medico-psichiatrici.

In esito

a tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI valuterà se lo stato di salute ha

subito un cambiamento importante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita e si pronuncerà nuovamente e

compiutamente sulla revisione intrapresa nell’agosto 2004.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 26 ottobre 2006 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al

consid. 2.8. e renda una nuova decisione.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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