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32.2006.22

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11 gennaio 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF

125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le

considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)

2.9. Dopo

attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a cui è giunto il

dr. __________ nella perizia 20 marzo 2005 – alla quale va riconosciuta forza

probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.8) – e

visto che il medico curante si è limitato a riferire in modo generico e non

documentato di un peggioramento dello stato di salute, questo Tribunale deve

concludere che non vi è stato alcun peggioramento dello stato valetudinario

dell’assicurata.

Anche,

il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 5 dicembre 2005, rilevato

che “(…) la perizia del Dr. __________ conferma in pratica uno stato di salute

invariato. Un miglioramento sostanziale in presenza di alterazioni degenerative

che hanno dato diritto alla rendita dal 1993 è praticamente esclusa (…)”, ha

concluso che “(…) la perizia dr. __________ ha escluso un sostanziale peggioramento

dello stato di salute e dello stato valetudinario. Si conferma quindi stato di

salute invariato rispetto al momento dell’assegnazione rendita nel 1993 (…)”

(doc. AI 65/1).

Alla

stessa conclusione (nessun peggioramento dello stato valetudinario

dell’assicurata) si deve giungere anche avuto riguardo al certificato medico 21

novembre 2005 nel quale il dr. __________ riferisce che “(…) oltre alle

patologie già ben note, la paziente presentava un’importante sintomatologia dolorosa

a livello delle due mani che apparivano clinicamente edematose nell’ambito

verosimilmente di lesioni degenerative soprattutto a livello delle

articolazioni interfalangee (…)” (doc. AI 61/5).

Infatti,

il medico curante non si esprime circa gli effetti sulla capacità lavorativa di

dette affezioni.

Inoltre,

il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo reperto 13

febbraio 2006 indirizzato al curante, ha così commentato la radiografia alle

mani ap bilaterali del 7 novembre 2005: “(…) senza significative alterazioni né

di tipo degenerativo né infiammatorio. Iniziale poliartrosi delle dita delle

mani a livello delle articolazioni interfalangee distali e minima ostefitosi a

livello dell’articolazione trapezio metacarpale I bilateralmente (…)” (doc. D).

Lo stesso specialista ha pure rilevato che “(…) le valutazioni del collega

reumatologo sono senz’altro pertinenti e giustificano in parte anche la riduzione

della rendita d’invalidità. Le alterazioni evidenziabili in particolar modo di

tipo degenerativo sono di media entità. Per un’attività lavorativa adatta in

particolar modo in un’attività professionale in cui la paziente non debba

sottoporre la colonna vertebrale a delle particolari sollecitazioni e non debba

lavorare con la spalla sinistra alzandola sopra l’orrizontale o eseguendo dei

lavori ripetitivi di rotazione, un’incapacità lavorativa inferiore al 50% può

senz’altro essere determinata. La fibriomalgia di per sé non è una patologia

che giustifichi un’incapacità lavorativa superiore al 20%. D’altra parte attualmente

si deve insistere dal punto di vista assicurativo soprattutto sul lato

psichiatrico che è una componente subentrata sembrerebbe recentemente che molto

probabilmente non è stata tenuta in considerazione durante l’ultima valutazione

dal punto di vista dell’assicurazione invalidità (…)” (doc. D).

2.10. Per

quanto attiene alla problematica psichiatrica il TCA rileva quanto segue.

Nello

scritto 10 febbraio 2006, indirizzato al rappresentante dell’assicurata, il dr.

__________, FMH in psichiatria e psicoterapia spec. bambini e adolescenti, posto

che dal punto di vista psichico la paziente evidenzia “(…) uno stato intellettivo-emotivo

limite; considerata la sua estrazione socioculturale – un disturbo ansioso

depressivo derivante da problemi di adattamento relativi all’incomprensione

delle situazioni medico legali assicurative vigenti (…) ha concluso che “(…)

ritengo che la signora RI 1 non sia più in grado di svolgere le mansioni di

ausiliaria di pulizie se non nella misura indicata ossia del 50% (…)” (doc. C).

Lo

stesso specialista, nel rapporto 15 febbraio 2006 (erroneamente datato 2005) indirizzato

al suo medico curante, posta la diagnosi di “disturbo da disadattamento con

problemi depressivi – stato intellettivo emotivo limite – importante disturbo

ansioso” e dopo aver rilevato che “(…) la paziente ha iniziato già nel mese di

novembre una terapia di rilassamento che però non ha portato alcun beneficio.

Si trattava di un trattamento verbale e una terapia del suono. Attualmente effettua

delle terapie di rilassamento con approccio psico-corporeo (…)” ha concluso che

“(…) ritengo che la signora RI 1 non sia più in grado di svolgere le mansioni

lavorative abituali e questo perlomeno al 50% dal punto di vista psichiatrico

(…)” (doc. VIII/2).

Visto

che il dr. __________ non ha mai specificato né di avere in cura, né tanto meno

da quando, l’assicurata e ritenuto che è solo nel mese di febbraio 2006 che lo

specialista attesta un’incapacità lavorativa parziale per motivi psichici, il

TCA deve concludere che, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF

115 V 142 consid. 8b), un eventuale peggioramento dello stato di salute

dell’assicu-rata riconducibile a motivi psichiatrici è insorto solo dopo la

decisione su opposizione.

Questo

vale a maggiore ragione visto che nessun motivo d’ordine psichiatrico è stato

posto alla base della domanda di revisione 23 settembre 2004 e che neanche in

sede di opposizione, meglio nelle motivazioni 28 novembre 2005 (in un periodo

quindi in cui la ricorrente già aveva iniziato una terapia di

rilassamento), l’allora rappresentante dell’assicurata ha sollevato una

problematica in tale senso (doc. AI 35/1, 58/1 e 61/1-4). Inoltre, ritenute

anche le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa

l’esistenza di un danno psichico invalidante (cfr. consid. 2.8), non è possibile

concludere per l’esistenza di un siffatto disturbo per il solo fatto che

l’assicurata nel mese di novembre 2005 abbia iniziato una terapia di rilassamento.

Di conseguenza, tenuto conto che per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è

stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento

amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V

366 consid. 1b), questo TCA deve confermare la conclusione dell’amministrazione

secondo la quale “(…) l’ulteriore peggioramento dello stato di salute dell’assicurata

basato sull’aspetto psichiatrico sarà esaminato dall’Ufficio AI all’interno di

una nuova richiesta di prestazioni (…)”, con la precisazione che la

documentazione psichiatrica prodotta va trattata quale nuova richiesta di

revisione su cui l’amministrazione dovrà pronunciarsi.

2.11. L’assicurata

ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia reumatologica e di una perizia

psichiatrica.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Per

quanto riguarda l’esecuzione di una perizia reumatologica essa va rifiutata ritenuto

che, da una parte, alla perizia del dr. __________ va riconosciuta piena forza

probatoria, d’altra parte perché, anche lo specialista dr. __________ ha concluso

che “(…) le valutazioni del collega reumatologo [dr. __________, ndr.] sono

senz’altro pertinenti e giustificano in parte anche la riduzione della rendita

d’invalidità (…)” (doc. D).

Per

quanto riguarda l’esecuzione di una perizia psichiatrica, nell’ambito della

nuova richiesta di revisione, l’amministrazio-ne dovrà valutare, nel contesto

degli effetti di questa problematica, se è necessario ordinare una siffatta

perizia specialistica.

2.12. L’amministrazione

con la decisione impugnata ha soppresso il diritto a prestazioni

dell’assicurata adducendo che nella deliberazione 29 agosto 1995 e nella

susseguente decisione 13 febbraio 1996, con la quale all’assicurata è stato riconosciuto

il diritto ad una mezza rendita AI dal 1° dicembre 1993 (doc. AI 17/1-2,

16/1-2, 15/1-3 e 14/1-2), la graduazione del grado d’invalidità operata era

errata in quanto fondata sull’incapaci-tà lavorativa del 50% nella sua

professione di donna delle pulizie e non stabilita in base alla capacità di guadagno

residua.

In

sostanza l’Ufficio AI ha considerato adempiute le premesse per poter procedere

ad una riconsiderazione della sua decisione 13 febbraio 1996, poi confermata

nell’ambito delle revisioni intraprese d’ufficio (doc. AI 22/1, 28/1 e 33/1).

Questo

Tribunale, sulla sola base degli atti di causa, non può aderire alla conclusione

a cui è giunta l’amministrazione.

Infatti,

per poter ritenere la decisione 13 febbraio 1996 manifestamente errata è necessario

sapere se a quell’epoca l’assicurata era, e se del caso in quale misura, abile al

lavoro in attività adeguate. Solo in questa evenienza, meglio solo nel caso in

cui fosse da ritenere abile al lavoro in un’attività adeguata in una misura

superiore al 50% riconosciutale nella sua attività abituale di donna delle

pulizia, l’Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare un confronto tra il reddito da

valido e quello da invalido per stabilire il grado d’invalidità.

Dai

documenti dell’incarto LAINF emerge che nessun medico si era all’epoca espresso

riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate.

Il

dr. __________, esperto di medicina infortunistica e assicurativa, nella sua relazione

9 dicembre 1993 indirizzata alla __________ Assicurazioni, ha attestato che

l’assicurata è inabile al 100% dal 10 dicembre 1992 per un periodo imprecisabile

(doc. 1/17-21, pag. 5, incarto LAINF).

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nel suo reperto 20 aprile 1994 indirizzato

alla __________ Assicurazioni, ha attestato che “(…) la paziente rimane per il

momento inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. 1/12-15, incarto LAINF).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna spec. malattie reumatiche, nel suo

rapporto 22 novembre 1994 al medico curante, ha certificato che “(…)

nell’attività di donna di pulizie (evitando lavori molto pesanti), ritengo la

paziente inabile al lavoro nella misura del 50%, come casalinga l’incapacità lavorativa

è da considerare dell’ordine del 20% (…)” (doc. 1/4-5, incarto LAINF). Lo

stesso medico, nel suo rapporto 31 gennaio 1995 indirizzato al curante, ha

attestato che “(…) al momento attuale la signora RI 1 non ha riiniziato la sua

attività lavorativa, le considerazioni riguardanti l’incapacità lavorativa

espresse nel mio rapporto 22.11.1994 mi sembrano ancora realistiche (…)” (doc.

AI 9/3-4).

Sempre

il dr. __________, nel suo scritto 29 marzo 1995 indirizzato all’Ufficio AI, si

è così espresso:

" (…)

2. RISPOSTA ALLA DOMANDA 1.1. EVOLUZIONE DEL CASO.

CAPACITA` DI LAVORO QUALE CASALINGA E DONNA DELLE PULIZIE A TEMPO PARZIALE:

I dolori permangono pressoché invariati, aggravati dal

carico meccanico, frequenti nelle ore notturne, leniti leggermente dalle sedute

di fisioterapia

La paziente non lavora più dal dicembre 1992, dopo

l’incidente (caduta dalle scale). L’intervento del 17.03.1993 non ha permesso

la risoluzione dei sintomi.

INCAPACITA` DI LAVORO COME DONNA DELLE PULIZIA A TEMPO

PARZIALE: Durante le ore di lavoro: 50%. Tale incapacità lavorativa è in

pratica giudiziosamente irrealizzabile, una reintegrazione nell’attività di

donna delle pulizie anche a tempo parziale mi sembra inverosimile. Parimenti

non vedo la possibilità di proporre provvedimenti di integrazione

professionale.

Come casalinga, tenendo conto dell’impossibilità di

eseguire lavori pesanti e dei segni di risparmio riscontrati (ad es. atrofia

del deltoide), penso che un’incapacità lavorativa globale del 25% possa essere

giustificata.

(…)” (doc. AI 10/3-4)

Il

dr. __________, nella perizia reumatologica 20 marzo 2005, ha concluso, senza tuttavia

specificare esattamente da quando, che “(…) in un lavoro adatto allo stato di

salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento

massimo del 100% (…)” (doc. AI 45/7).

In

simili circostanze, senza un complemento peritale presso il dr. __________ e,

se necessari, ulteriori accertamenti presso i medici che l’hanno visitata, non

è possibile concludere che l’assicurata fosse abile al lavoro in un’attivita

adeguata in una misura superiore al 50% già al momento della decisione 13

febbraio 1996 dell’Ufficio AI.

Su

questo punto (soppressione del diritto a una mezza rendita) la decisione impugnata

deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI per ulteriori

accertamenti.

Il

TCA rileva che una riconsiderazione della decisione del 13 febbraio 1996 è possibile

solo nel caso in cui già in quel momento l’assicurata era abile in una misura

superiore al 50% in un’attività adeguata e che dal confronto dei redditi il

grado d’invalidità risultava essere diverso.

L’amministrazione,

ritenuto che un peggioramento dello stato valetudinario è stato escluso (cfr.

consid. 2.9), dovrà pure appurare se non vi è stato un miglioramento dello

stato di salute dell’assicurata che giustifichi una revisione della rendita. Va

qui infatti ricordato che il dr. __________, nel suo rapporto 13 febbraio 2006,

ha osservato che “(…) le valutazioni del collega reumatologo [dr. __________, ndr.]

sono senz’altro pertinenti e giustificano in parte anche la riduzione della rendita

d’invalidi-tà. Le alterazioni evidenziabili in particolar modo di tipo degenerativo

sono di media entità. Per un’attività lavorativa adatta in particolar modo in

un’attività professionale in cui la paziente non debba sottoporre la colonna

vertebrale a delle particolari sollecitazioni e non debba lavorare con la spalla

sinistra alzandola sopra l’orrizzontale o eseguendo dei lavori ripetitivi di rotazione

un’incapacità lavorativa inferiore al 50% può senz’altro essere determinata. La

fibromialgia di per sé non è una patologia che giustifichi un’incapacità

lavorativa superiore al 20% (…)” (doc. D).

2.13. Con

la decisione impugnata l’ufficio AI ha pure negato all’as-sicurata un sostegno

attivo nella ricerca di un posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 LAI.

Come

visto sopra, nella perizia 20 marzo 2005, il dr. __________ ha concluso che

l’assicurata è abile al 100% in un’attività adeguata.

In

una tale evenienza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.

2.6), non sussistendo una limitazione supplementare nella ricerca del posto di

lavoro, all’assicurata non può essere riconosciuto un diritto all’aiuto al

collocamento.

Su

questo punto la decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.14. La

decisione impugnata va quindi annullata limitatamente alla soppressione del

diritto a una mezza rendita dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione

22 settembre 2005 dell’Ufficio AI (doc. AI 49/1-3, punto 1 del dispositivo) e

gli atti rinviati all’amministrazione perché proceda come indicato al consid.

2.12.

Anche

per quanto riguarda la nuova domanda di revisione gli atti vanno trasmessi

all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.10.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata va annullata limitatamente alla soppressione del

diritto a una mezza rendita come stabilito al punto 1 del dispositivo della decisione

22 settembre 2005 dell’Ufficio AI e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché

proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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