32.2006.221
L'A. non é limitata nella sua precedente attività né da un punto di vista psichiatrico né reumatologico e, come casalinga, il grado d'invalidità non raggiunge il 40%.
11 settembre 2007Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.221
Data decisione, Autorità:
11.09.2007, TCA
Titolo:
L'A. non é limitata nella sua precedente attività né da un punto di vista psichiatrico né reumatologico e, come casalinga, il grado d'invalidità non raggiunge il 40%.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.221
FS/td
Lugano
11 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione impiegata di commercio e casalinga, nel
mese di luglio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in
quanto affetta da “(…) artrite psoriasica e fibromialgia (..)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Con
sentenza 3 agosto 2005 (doc. AI 49/1-37) questo Tribunale ha annullato la
decisione su opposizione 27 dicembre 2004 – con la quale l’Ufficio AI ha confermato
la decisione 30 dicembre 2003 e negato all’assicurata il diritto a prestazioni
(doc. AI 15/1-2 e 35/1-5) – e rinviato gli atti all’ammi-nistrazione perché procedesse
agli accertamenti indicati nei considerandi.
1.3. Con
decisione 20 aprile 2006 (doc. AI 60/1-2), confermata con decisione su opposizione
3 novembre 2006 (doc. AI 68/1-6), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni argomentando:
"
(…)
5. In concreto, come visto, l'assicurata
chiede il riconoscimento di una rendita AI di almeno il 60% o, in via
subordinata, l'esperimento di una perizia pluridisciplinare.
Come
visto il danno alla salute è già stato valutato in ambito peritale dal Dr. __________,
il quale ha potuto indicare che dal lato psichiatrico non vi è alcuna limitazione
né della capacità lucrativa né nello svolgere le mansioni consuete di casalinga.
Per
quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale, si rammenta che
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In
casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è completa, motivata e
coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme
ai criteri sovraesposti. Il rapporto peritale è pure stato sottoposto al vaglio
del Servizio medico regionale AI (SMR), il quale non ha potuto altro che confermare
quanto espresso dal perito.
Per
quanto attiene alla richiesta di una perizia pluridisciplinare l'amministrazione
fa notare che la patologia reumatologica è stata adeguatamente indagata tramite
Fatti
i medici specialisti curanti Dr. __________ prima e Dr. __________ poi. Entrambi
i medici sono giunti alla conclusione che dal lato reumatologico non vi è
alcuna patologia con influsso sulla capacità lavorativa nell'attività precedentemente
svolta di ispettrice di tirocinio a tempo parziale.
La
patologia psichiatrica è invece stata valutata, come visto, in ambito peritale.
Accertamenti
medici pluridisciplinari vengono di norma svolti, nei casi di fibromialgia,
quando non è possibile stabilire se l'entità dei dolori di cui soffre un
assicurato è di competenza del reumatologo o dello psichiatra. Nel caso in questione
come visto sono stati valutati entrambi gli aspetti, per cui non vi è la necessità
di procedere con ulteriori accertamenti medici.
L'amministrazione
prende pure atto delle annotazioni inoltrate dall'assicurata al rapporto
peritale del Dr. __________. Tali osservazioni non sono comunque atte a poter
modificare le conclusioni a cui è giunto il perito, anche perché giova ricordare
che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la
decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta
completa. Per principio in fase di opposizione spetta all'assicurato fornire le
prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nel
caso specifico non è stato prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a
sostegno delle argomentazioni portate in fase di opposizione.
(…)." (doc. AI 68/4-5)
1.4. Contro
la decisione su opposizione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale, ritenuto che l’Ufficio AI non avrebbe effettuato
gli accertamenti medici indicati nella STCA del 3 agosto 2005, ha chiesto che:
“1) Il
ricorso è accolto. Di conseguenza:
§ la decisione su opposizione del 3 novembre 2006 resa dall’Ufficio
dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino è annullata e modificata nel
senso di riconoscere alla Signora RI 1 una rendita intera d’invalidità;
In via subordinata
§ la decisione su opposizione del 3 novembre 2006 è annullata e l’incarto
rinviato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità affinché abbia ad emettere
una nuova decisione dopo ulteriore accertamento dei fatti;
2) Protestate
ripetibili ed eventuali tasse e spese.” (doc. AI 69/9)
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha osservato:
"
(…)
A scanso di qualsiasi dubbio, il caso è stato
nuovamente sottoposto al Servizio medico regionale (SMR) ed il 27 dicembre
2006 il Dott. __________ ha spiegato: "L'assicurata è stata valutata da
2 reumatologi curanti che hanno evidenziato dei limiti funzionali a livello
reumatologico derivanti dalla artropatia psoriatica per certe mansioni gravose
di casalinga ritenendo nel contempo l'attività di salariata (di tipo fisicamente
leggero) esigibile in pratica in forma normale. Per quanto concerne la problematica
della fibromialgia va precisato quanto segue:
- la diagnosi di fibromialgia è stata posta da 2
specialisti reumatologici e quindi questa diagnosi può essere ritenuta valida
- secondo l'attuale prassi è richiesta, in caso di
diagnosi di fibromialgia, una valutazione reumatologica ed una valutazione
psichiatrica. La valutazione reumatologica serve a confermare la diagnosi di fibromialgia
e ad escludere la presenza di affezioni reumatologiche con influsso sulla
capacità lavorativa. Confermata la diagnosi di fibromialgia, patologia che dal
punto di vista reumatologico non giustifica un impedimento funzionale, si richiede
una valutazione psichiatrica essendo la fibromialgia equiparata a patologia
somatoforme. In questo caso la valutazione psichiatrica non ha permesso di
identificare una patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa.
Un discorso simile vale anche per la
problematica cutanea. Da parte della dermatologa curante non è stato attestato
un impedimento diretto derivante dalla psoriasi ma è stato ipotizzato un
influsso negativo sulla psiche" (cfr. annotazioni allegate).
(…)." (doc. III, pag. 2)
1.6. Con
osservazioni 15 gennaio 2007 l’assicurata ha contestato la valutazione medica
del dr. __________, ribadito la necessità di un accertamento pluridisciplinare
e sostenuto che la patologia reumatologica sarebbe peggiorata.
1.7. Con
osservazioni 6 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la
reiezione del ricorso e, circa il certificato medico 10 gennaio 2007 del dr. __________,
ha osservato che il dr. __________ ha precisato che “(…) gli attuali disturbi
dell’assicurata “in caso di persistenza” dovranno essere valutati in
un’eventuale procedura relativa al possibile peggioramento del suo stato di
salute. (…)” (doc. VII).
1.8. Con
osservazioni 16 febbraio 2007 l’assicurata ha ribadito che l’Ufficio AI non
avrebbe effettuato un sufficiente accertamento dei fatti e ha prodotto
ulteriore documentazione a comprova di intolleranze verso determinati prodotti da
lei patite.
1.9. Con
osservazioni 26 febbraio 2007 l’Ufficio AI, dopo aver rilevato che la produzione
“centellinata” di nuove argomentazioni e più disparate patologie prolunga la
procedura, circa il test Bioscreening, ha osservato che il dr. __________ ha potuto
chiarire che tale “analisi” è indubbiamente e totalmente priva di valore medico
pratico e scientifico.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni.
L’assicurata
postula il diritto ad una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Non
è invece più oggetto di discussione la ripartizione tra attività salariata (25%)
e casalinga (75%) nonché il grado globale d’impedimento del 39% in quest’ultima
attività, confermate dal TCA nella sentenza 3 agosto 2005 (doc. AI 49/1-37, in
particolare il consid. 2.10 e 2.11.3 alle pag. 25 e 28).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale
federale) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali
criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo
principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da
dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati
quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque
prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che,
per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili
sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i
seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua
gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso
per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il
verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie
praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine
cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica,
si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato
risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque
un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
2.5. Nella
STCA del 3 agosto 2003 (doc. AI 49/1-37) questo Tribunale aveva, in particolare,
rilevato che:
"
(…)
Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che
le patologie dell’assicurata non sono state sufficientemente approfondite
dall’amministrazione. In particolare l’UAI non ha approfondito né la tematica
relativa alla fibromialgia che affligge l’assicurata e che le fa trascorrere,
come rilevato in sede di opposizione, “notti insonni”, con
conseguente “stanchezza e spossatezza”, con “fatica ad alzarsi
al mattino perché già con i primi movimenti le membra dolgono” (cfr. doc.
AI 20), né quella riguardante le ripercussioni psichiche delle patologie di cui
è affetta sulla sua eventuale capacità lavorativa, con riferimento soprattutto
al problema del prurito causato dalla psoriasi che colpisce il cuoio capelluto
e che la costringe, come rilevato in sede di opposizione, a “grattarsi
incessantemente come una scimmia” provocandole notevoli disagi (cfr. doc.
AI 20).
(…)
Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta
dal Dr. X e dalla Dr.ssa Y, non è da escludere che effettivamente vi sia ora
una patologia extra-somatica rilevante.
Non essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti
della materia che ci interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza
federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda,
mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico
dell’assicurata, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con
riferimento sia alla sua precedente attività di […], sia, se del caso, ad altre
attività adeguate ritenute esigibili.
Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una
perizia psichiatrica va poi fatto presente che, secondo la giurisprudenza del
TFA, in presenza di una fibromialgia occorre valutare anche la componente
psichica dell’assicurato, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
(…)” (doc. AI 49/30 e 49/32)
Va
qui innanzitutto rilevato che da quanto appena sopra esposto non è possibile
concludere, come preteso dall’assicu-rata, che l’Ufficio AI doveva procedere ad
un accertamento pluridisciplinare.
Infatti,
il TCA si é limitato a rilevare che, vista la diagnosi di fibromialgia posta
dai reumatologi e considerato che la stessa poteva essere determinata anche da
fattori psichici, questo aspetto doveva essere approfondito. Pure andavano approfondite
le ripercussioni psichiche delle altre patologie di cui l’interessata è
portatrice, con riferimento soprattutto al problema del prurito causato dalla
psoriasi che colpisce il cuoio capelluto.
2.6. L’Ufficio
AI, in ossequio dunque a quanto stabilito dal TCA con sentenza 3 agosto 2003
(inc. 32.2005.17; doc. AI 49/1-37), ha ordinato una perizia psichiatrica a cura
del dr. __________ (doc. AI 55/1-2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 21 marzo 2006
(doc. AI 56/1-6), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “(…) artropatia psoriasica da agosto 2000 (…)” e, senza ripercussioni sulla
capacità di lavoro, di “(…) sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2)
di lieve entità – psoriasi volgare (…)”, ha espresso la seguente valutazione e
prognosi:
"
(…)
Si tratta di una donna 56enne che fino all'estate 2000
è sempre stata in buone condizioni psicofisiche, ha sempre lavorato con buona
propensione ed è stata gratificata da adeguati riconoscimenti fino a diventare
segretaria del __________.
Nel 1982 decide di cambiare indirizzo occupazionale e
diventa __________ sia perché, da quanto afferma, quello della __________ è un
ruolo che avrebbe sempre suscitato il proprio interesse ma soprattutto e sempre
per propria ammissione, perché le dà l'opportunità di essere occupata in una
percentuale del solo 25%, cosa a lei gradita in quanto le consente di avere
rapporti più frequenti e regolari con il marito, in precedenza resi più
saltuari dai turni lavorativi dell'uomo.
Durante la primavera-estate del 2000 avviene il tragico
decesso con modalità autolesive della figlia di una coppia di amici a cui
sarebbe stata molto legata ed in concomitanza comincia a lamentare disturbi
fisici sottoforma di dolori articolari diffusi e dermatosi psoriasica ed uno
stato di malessere psicologico in forma di compromissione affettiva ad impronta
ansio-depressiva reattiva all'evento luttuoso. Per i primi si rivolge agli
specialisti dr. __________ e dr.ssa __________ mentre supera il secondo senza
ricorrere ad alcun sostegno psichiatrico ma dedicandosi completamente al
lavoro. Nel corso del 2003 subisce un nuovo coinvolgimento ipotimico,
conseguentemente ai decessi del suocero e della madre, per il quale anche in
questo caso non ritiene di rivolgersi ad un trattamento psichiatrico anche
perché nessuno degli specialisti citati sembra avere reputato necessario indirizzarcela.
Per la patologia reumatologica il dr. __________ la considera abile
nell'attività lucrativa ma identifica una incapacità del 30-40% in quella di
casalinga. La dr.ssa __________ pone invece l'accento sul fatto che la
patologia dermatologica per il disagio e la cronicità che la caratterizzano
"... possono certamente avere una ripercussione sullo stato psicologico
della paziente …".
A questo punto occorre chiarire alcuni aspetti.
Qualunque sia la natura della condizione ipotimica, non
è mai stata clinicamente significativa, tant'è ché nessun medico consultato dalla
peritanda ha mai ritenuto opportuno consigliarle un trattamento specialistico
psichiatrico; la stessa peritanda nel corso dell'attuale valutazione ha ammesso
di non avere mai sentito e di non sentire il bisogno di tale trattamento, prova
ne è il fatto che assume molto saltuariamente la farmacoterapia antidepressiva
consigliata dal dr. __________; nei periodi intercritici ha sempre funzionato
bene ed anche nei saltuari momenti psichicamente più coinvolgenti ha dimostrato
di sapere reagire facendo leva sulle proprie esclusive risorse; infine la
decisione di smettere di lavorare, da quanto dichiarato dalla stessa peritanda,
è stata motivata solo ed esclusivamente dai disturbi fisici, reumatologici e
dermatologici.
In conclusione si tratta di una persona che dal 2000 ad
oggi non ha mai accusato una sintomatologia di tipo ansioso-depressivo
clinicamente rilevante o comunque tale da impedirle il regolare esercizio delle
proprie funzioni lucrative e per la stessa sintomatologia non sono note assenze
e neppure consulti specialistici o l'assunzione regolare di farmaci specifïci.
Da un punto di vista psichiatrico è stata attualmente
obiettivata una sindrome ansioso depressiva di lieve entità, senza sintomi
biologici, ma nessuna patologia affettiva acuta o grave o uno stato ansioso
incontrollabile, né disturbi di personalità che in qualche modo abbiano
compromesso o possano compromettere l'esercizio di una qualsiasi attività
lucrativa o limitarla nei compiti di casalinga. Non sono inoltre stati
individuati altri fattori psicologici significativi o delle tensioni, problemi
o conflitti a livello famigliare della peritanda. Sembra anzi che ella viva una
relazione coniugale tranquilla ed armonica, che possa contare sul sostegno
delle sorelle e che mantenga un funzionamento sociale regolare ed adeguato. In
considerazione di tutti questi aspetti ritengo che da un punto di vista psichiatrico
la peritanda non presenti limitazione alcuna della sua capacità lucrativa e
delle proprie funzioni di casalinga.
(…).” (doc. AI 56/5-6)
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha
concluso che:
"
(…)
A livello psicologico e mentale non sono state
obiettivate menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una
limitazione della capacità lucrativa della peritanda o comprometterla nelle sue
funzioni di casalinga.
Da un punto di vista psichiatrico ella è pertanto in
grado di lavorare come __________ ed esercitare i propri compiti di casalinga
senza limitazione alcuna.
(…)
Sulla base di quanto precedentemente esposto non è
necessario procedere a provvedimenti di integrazione.
(…)” (doc. AI 56/6)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il
dr. __________ nella perizia psichiatrica 21 marzo 2006 (doc. AI 56/1-6).
Da
tale dettagliato rapporto che si basa, oltre su di un’appro-fondita visita
della paziente il 21 marzo 2006, anche su di un attenta valutazione della
documentazione agli atti, emerge in maniera univoca che dal punto di vista
psichiatrico l’assicura-ta è in grado di lavorare come __________ ed esercitare
i propri compiti di casalinga senza limitazione alcuna.
A
detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza.
Del
resto l’assicurata non produce la benché minima documentazione medica
specialistica atta a dimostrare l’esistenza di un’invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica ai sensi della giurisprudenza (consid. 2.4).
2.9. Per
quanto riguarda l’aspetto reumatologico il TCA rileva qui quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel rapporto
medico 23 luglio 2003 (doc. AI 9/1-6), posta la seguente diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa: “(…) artropatia psoriatica – dal febbraio 2002 sotto
terapia di base con Arava – stato dopo terapia di base con Methotrexate e con
Salazopirina – recente riacutizzazione dell’artropatia infiammatoria con conseguente
introduzione di una terapia con corticosteroidi (…)”, ha attestato che “(…) da
parte mia non è mai stata attestata alcuna incapacità lavorativa. L’assicurata
lavora quale __________ con un pensum di solo il 25% (12 ore settimanali). Ha
già deciso per conto proprio d’interrompere l’attività lavorativa a partire dal
prossimo mese di settembre. (…)”(doc. AI 9/5).
Circa
le conseguenze del disturbo alla salute sull’attuale attività il dr. __________
ha osservato che “(…) sotto l’aspetto puramente reumatologico ritengo che la
patologia presentata dall’assicurata non debba influenzare in modo
significativo il lavoro quale __________, soprattutto pensando al fatto che
la signora RI 1 lavora solo al 25%. (…)” (doc. AI 9/3, sottolineatura del
redattore).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico 10 dicembre 2004 (doc.
AI 32/1-3), osservato che “(…) la paziente mi ha consultato una volta sola
l’08.01.2004 per un secondo parere in merito alle sue cure che segue dal Dr. __________,
__________. (…)”, ha attestato che “(…) non ho giudicato la paziente sotto
il profilo dell’inabilità lavorativa. Non credo comunque che vi sia una
riduzione significativa (maggiore del 20% circa) in qualità di casalinga e per
l’attività svolta di __________ con un impiego lavorativo di 6 ore settimanali.
(…)” (doc. AI 32/3, sottolineatura del redattore).
Anche
nel certificato medico 10 gennaio 2007 (doc. C, prodotto con le osservazioni 15
gennaio 2007), il dr __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Viste
le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che né il dr. __________
né il dr. __________ hanno attestato una qualsivoglia incapacità lavorativa
dell’assicurata nella sua precedente attività per ragioni reumatologiche.
Al
contrario, il dr. __________ ha sostenuto che da questo punto di vista la patologia
presentata non influenza in modo significativo la capacità lavorativa nella
professione esercitata.
Non
è possibile concludere differentemente, e meglio per un peggioramento dello
stato di salute avuto riguardo all’aspetto reumatologico, neanche sulla base
delle citate valutazioni 17 gennaio 2005 e 20 gennaio 2006 (valutazioni nemmeno
prodotte integralmente e di cui un semplice estratto è stato riprodotto nelle osservazioni
15 gennaio 2007; doc. V) del dr. __________.
Infatti,
negli stralci riprodotti il dr. __________ non si esprime sulla capacità lavorativa
dell’assicurata la quale nemmeno adduce, e tantomeno prova, che il dr. __________
l’avrebbe ritenuta inabile in qualsivoglia misura nella sua precedente attività.
Al
contrario, e lo si ribadisce, anche nel certificato medico 10 gennaio 2007
(doc. C, prodotto con le osservazioni 15 gennaio 2007), il dr. __________ non
si è espresso sulla capacità lavorativa.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.10. Neanche
avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta è possibile
concludere per un’incapacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente attività
per i seguenti motivi.
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, a prescindere dalle considerazioni
che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di
fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nei certificati 2 dicembre
2004 e 23 febbraio 2005 (doc. AI 27/1 e 45/3), ha attestato, adducendo anche
dei motivi di natura psichiatrica e reumatologica pur non essendo egli
specialista, in modo del tutto generico e senza documentare, un’incapacità
lavorativa totale dal 1. settembre 2003 per un periodo indeterminato.
La
dr.ssa __________, FMH in dermatologia e venerologia, nei certificati 12 dicembre
2003, 27 ottobre 2004 e 22 febbraio 2005 (doc. AI 18/1, 24/1 e 45/4), non si è
mai pronunciata sulla capacità lavorativa e ha attestato, pur non essendo ella
specialista, che la psoriasis vulgaris di cui soffre ha delle ripercussioni
sullo stato psicologico della paziente.
Ora,
come visto sopra (consid. 2.8), il dr. __________, nella perizia psichiatrica
21 marzo 2006 (doc. AI 56/1-6), ha escluso l’esistenza di danni di natura
psichiatrica riconducibili alla patologia dermatologica.
L’infermiera
diplomata __________, nel certificato 18 febbraio 2005, ha attestato solo che
l’assicurata “(…) è in cura per pranoterapia e massaggi con la regolarità di
una volta la settimana.” (doc. AI 45/5).
Il
fisioterapista __________, nel certificato 21 febbraio 2005, ha attestato solo che
l’assicurata “(…) è in nostra cura dal 1.2.2005. Le cure consistono in terapia
e ginnastica in piscina il martedì mattina dalle ore 8.00 alle 9.00.” (doc. AI
45/6).
Dal
test Bioscreening (doc. D, prodotto con le osservazioni 16 febbraio 2007),
risultano poi solo i diversi gradi di intolleranza a determinati prodotti.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 3 marzo 2005 (doc. AI
46/1-2), ha osservato:
"
(…)
In sede di ricorso vengono prodotti nuovi elementi
medico-sanitari:
a. Certificato del Dr. __________ (doc. C1)
che non si differenzia dal precedente, se non per l'immissione di una nota sul
peggioramento della sindrome depressiva.
b. Certificato della Dr.ssa __________ (C2)
conferma lo stato della pelle e del possibile influsso sullo stato psicologico
della paziente.
c. "certificato" della Signora __________
(C3) che dichiara delle cure prestate per le diagnosi note.
d. "certificato" del fisioterapista Signor __________
per le terapie applicate.
Osservazioni.
La psoriasi, come spiegato della Dr.ssa __________, è
una patologia della pelle di tipo cronico/recidivante. Gli effetti sono
riassunti nei sintomi descritti che reagiscono abbastanza bene alle terapie
messe in atto. Oltre all'irradiazione con raggi ultravioletti eseguita dallo/a
specialista anche il sole ha un effetto benefico. Tra le complicanze, vissute
dalla paziente, si trova anche l'artropatia psoriatica che provoca dolori alle
articolazioni. Queste vengono trattate non dal dermatologo, ma dal reumatologo
(vedi valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________). Si costata pure che
le terapie specifiche hanno migliorato la situazione a livello delle articolazioni.
Considerandi
II danno alla salute, non quindi la patologia,
influisce in modo diverso a seconda del tipo di attività che la persona svolge.
Nel caso della paziente una doppia attività, quella professionale come __________
e quella di casalinga.
L'attività professionale è una di quelle leggere, dove
il corpo non è particolarmente sollecitato (sia pelle che apparato locomotore)
e dove esiste la possibilità di variare le posizioni del corpo. E’ pure
un'attività a basso impegno energetico (espresso in watt). L'attività della
casalinga, come riassunta nei formulari appositi, comprende mansioni dal
leggero a quelle più pesanti. Ne consegue che l'attività, quale casalinga, nel
caso specifico, è più gravosa di quella professionale.
Ben si comprende come la valutazione della situazione
clinica porti a valutare in modo differente le due attività, dove quella
professionale è praticamente non limitata.
In conclusione i dati dei curanti specialisti sono concordanti e
coerenti sia dal lato clinico che valutativo. II certificato del dr. (ndr. __________),
a parte l'elencazione delle diagnosi, non porta elementi nuovi dal lato
diagnostico e o terapeutico che non siano stati valutati in modo più esaustivo
e non porta elementi per suffragare un'IL superiore di quanto attestato dagli
specialisti." (doc. AI 46/2)
Quanto
ai risultati del test Bioscreening, l’Ufficio AI, nelle osservazioni 26 febbraio
2007.
(doc. XI), ha osservato che il dr. __________, medico SMR, sulla base di
una “Stellungnahme der Fachkommission der Schweizerischen Gesellschaft für
Allergologie und immunologie (SGAI) zur IgG/IG4-Bestimmung gegen
Nahrungsmittel” “(…) ha potuto chiarire che tale “analisi” è indubbiamente e totalmente
priva di valore medico pratico e scientifico.
Va
qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per
quanto riguarda invece la censura secondo la quale i medici del SMR non
l’avrebbero mai contattata o visitata va osservato che, in ambito LAINF,
il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno
pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base
agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10
settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95). Analogamente, visto come i medici SMR si fondino
su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna
concludere che la loro valutazione ha valore anche se non hanno visitato la
paziente.
Va
qui precisato che, a differenza degli aspetti di natura reumatologica e dei risultati
del test Bioscreening, per quanto riguarda l’affezione psichiatrica (come
richiesto dalla giurisprudenza, cfr. consid. 2.7) l’assicurata è stata visitata
e peritata da uno specialista.
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere
che a ragione l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurata non presenta
un’incapacità lavorativa nella sua precedente attività.
Ritenuto
poi che il grado d’invalidità per l’attività di casalinga non raggiunge la
soglia del 40%, pure a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto
a prestazioni.
La
decisione impugnata va pertanto confermata.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che – osservato anche come il dr. __________, riguardo
al certificato 10 gennaio 2007 del dr. __________, nelle annotazioni 26 gennaio
2007, ha rilevato che “(…) da queste indicazioni si può dedurre un attuale
possibile peggioramento dello stato di salute (…)” (doc. VII/1) – il presente
giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione
federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).
2.12
L’assicurata
ha chiesto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
Oltre
a ribadire che il principio
inquisitorio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. consid. 2.9),
va qui ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che dalla STCA del 3 agosto 2005 non è possibile
concludere che l’Ufficio AI doveva procedere ad un accertamento medico
pluridisciplinare (consid. 2.5) e che la documentazione agli atti è sufficiente
per statuire nel merito della vertenza.
Non
è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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