32.2006.223
Assicurato con attività indipendente. Valutazione dell'invalidità con il raffronto dei redditi. Esigibilità di un cambiamento della professione. Ricorso respinto, assistenza giudiziaria accolta
12 ottobre 2007Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.223
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, TCA
Titolo:
Assicurato con attività indipendente. Valutazione dell'invalidità con il raffronto dei redditi. Esigibilità di un cambiamento della professione. Ricorso respinto, assistenza giudiziaria accolta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.223
BS/td
Lugano
12 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1948, dal 1986 al 2002 ha svolto, a titolo di attività indipendente,
la professione di commerciante nel settore dell’abbigliamento.
Nel
maggio 2004 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti,
indicando, quale danno alla salute, una lombalgia cronica ed un’ernia discale
(doc. AI).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura
del dr. __________, con decisione 5 agosto 2005, confermata con decisione su
opposizione 27 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
con la seguente motivazione:
"
Dall'esame della
documentazione medica acquisita all'incarto, in particolare dalla perizia del
Dr. __________ del 10.12.2004 risulta che la sofferenza iniziale a partire dal settembre
2002 è stata all'origine di un'incapacità lavorativa completa che può essere
giustificata fino a 3-4 mesi dopo l'operazione. Dal febbraio 2003 quindi piena
capacità lavorativa nella normale attività lucrativa.
Dal settembre 2003 la capacità lavorativa si sarebbe
ridotta al 70%, mentre in attività adeguata e nel rispetto dei seguenti limiti
funzionali, abile al lavoro nella misura del 100%:
- pesi massimo 10 kg
- posizioni statiche massimo 1 ora seduto, 1 ora in
piedi
- posizioni di lavoro : CL ridotta a braccia elevate,
con rotazione, eretto con fles-
sione in avanti, inginocchiato e con ginocchia in
flessione
- spostamenti : normali su terreni piani e su scale
- uso delle mani normale
La ripresa dell'attività precedente è ostacolata non
tanto dai presenti problemi di salute quanto a fattori estranei ad essi, ossia economici.
Dal profilo economico/professionale, l'esame condotto
dalla nostra consulente in integrazione professionale sui dati salariali, si
rileva che lei potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in
equilibrio, in attività leggere, poco qualificate nell'ambito delle quali
potrebbe mettere a profitto le sue attitudini relazionali e le competenze
acquisite in precedenza ad esempio nell'ambito della vendita: quale
rappresentante (brevi tragitti in auto per presentare dei prodotti), o anche
nella vendita per corrispondenza; oppure quale aiuto-ufficio (avendo già svolto
attività nell'ambito amministrativo e nella consulenza clienti): nella
ricezione e consulenza clienti, per rispondere al telefono, smistare la
corrispondenza, archivio, classificazione di documenti e registri, economato,
manutenzione, accoglienza, centralino).
Considerando un reddito ipotetico senza danno alla
salute di circa fr. 36'000.- (notifica tassazioni d'ufficio), una capacità di
lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4,
quartile 2) e applicando una riduzione del 20% (per attività leggere e
alternanza delle posizioni), non risulterebbe alcuna perdita di guadagno.
Non essendoci alcuna perdita di guadagno non si entra
nel merito di provvedimenti professionali.
Considerata la presenza sul mercato del lavoro di
diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla
salute, lei è direttamente integrabile nel ciclo produttivo." (Doc. AI 31)
1.2. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, mediante il quale ha postulato il riconoscimento di un
grado d’invalidità del 100% e, in via subordinata, del 50%.
Oltre
a contestare la perizia reumatologica, il ricorrente sostiene un peggioramento
del suo stato di salute con conseguenti ripercussioni sulla residua capacità
lavorativa. Altresì contestato è il calcolo del grado d’invalidità operato
dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente). Dei singoli
motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Chiedendo
di essere sentito personalmente, egli ha formulato istanza d’assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio.
1.3. Con
scritto 22 marzo 2007 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica
(XV).
Interpellato
dal TCA, con lettera 20 aprile 2007 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito
ai nuovi atti (XIX).
1.4. Il
TCA ha richiamato dall’assicurato degli atti medici, trasmessi per osservazioni
all’Ufficio AI (XXI, XXII, XXIII, XIV).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del
14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è
in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste
nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla
base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
2.5. Nella
fattispecie concreta, innanzitutto va rilevato che l’approfondita e completa
perizia 10 dicembre 2004 del dr. __________ non può che essere confermata. In
particolare, accertata, quale diagnosi principale invalidante, una sindrome lombospondilogena
cronica bilaterale (in particolare destra), lo specialista in reumatologia ha dettagliatamente
descritto i limiti funzionali (cfr. pag. 8 della perizia).
Riguardo
alla capacità lavorativa egli ha rimarcato quanto segue:
"
In base alle presenti
limitazioni il lavoro svolto (titolare di un negozio di abbigliamento, gestito
da solo) è esigibile con una riduzione della capacità lavorativa del 25% circa.
Questa riduzione si giustifica dalla difficoltà che il paziente avrà nel
gestire il magazzino (alzare e spostare pesi; movimenti di flessione ed estensione
con il tronco per riordinare gli scaffali ecc.). Non vi è invece alcun impedimento
nel contatto con la clientela e nella gestione amministrativa del negozio.
La sofferenza iniziale a partire da settembre 2002 è
stata all'origine di un'incapacità lavorativa completa che può essere
giustificata fino a 3-4 mesi dopo l'operazione. In seguito vi sarebbe stato un
periodo oligosomatico (con una capacità lavorativa normale?) fino in autunno
del 2003 quando è iniziata la presente sofferenza che stando agli atti ed alle
dichiarazioni del paziente è rimasta stazionaria fino ad oggi. La presente
riduzione della capacità lavorativa appare quindi giustificata sin da agosto/settembre
del 2003.
Le alterazioni morfologiche della colonna lombare sono
irreversibili. Le conseguenze cliniche che ne risultano si sono rivelate
resistenti alle cure effettuate. Appare quindi probabile, che la presente riduzione
della capacità lavorativa rimanga definitiva." (Doc. AI 21)
Escludendo ulteriori misure terapeutiche, egli ha ritenuto
l’assicurato abile al 100% in quelle attività che gli consentono il
sollevamento massimo di 10 chili, senza assumere posizione statiche di oltre
un’ora sia seduto che in piedi, senza dover stare con braccia elevate, senza
rotazione e senza assumere una posizione eretta e piegata in avanti o inginocchiata
e flessa in avanti (perizia pag. 8).
La
succitata perizia non è stata smentita né tantomeno messa in discussione da
successivi atti medici.
In
particolare, la documentazione concernente il rachide dorsale risalente alla
fine degli anni novanta prodotta con le osservazioni 22 marzo 2007 non
risulta essere rilevante. Come rettamente sostenuto nella nota 11 aprile 2007
del dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (in
seguito: SMR), l’assicurato ha sofferto di mal di schiena "di durata
limitata" (doc. XIXbis). La problematica reumatologica ha invece iniziato
ad avere ripercussioni durevoli sulla capacità lavorativa al più presto nei
mesi agosto/settembre 2002. Il 25 giugno 2004 il ricorrente scriveva
all’Ufficio AI di aver terminato la propria attività lucrativa per motivi di
salute con effetto dal 1° agosto 2002 (doc. AI 12-1); lo stesso è stato
confermato il 27 agosto 2004 (doc. AI 15-1). Il medico curante aveva invece
fatto decorrere l’incapacità lavorativa dall’intervento all’ernia discale (microdiscectomia
L5/S1 a destra e vertebro plastica L5) avvenuta nell’ottobre 2002, mentre il
perito aveva fatto risalire la riduzione duratura della capacità lavorativa
all’agosto/settembre 2003, a seguito della riacutizzazione della sintomatologia
(doc. AI 21-9).
2.6. Il
ricorrente sostiene che l’Ufficio AI non ha tenuto conto del fatto che la
problematica cervicale gli procura forti dolori all’orecchio destro, cefalee
sempre all’emisfero destro, disturbi che gli comportano anche una
sintomatologia vertiginosa con problemi di equilibrio. Al riguardo, con
rapporto 30 novembre 2006 la dr.ssa __________ ha attestato quanto segue:
"
Certifico che il signor RI
1, 29.05.1948, lamenta una sindrome lombo-radicolare L5-S1 destra. Durante gli ultimi
6 mesi hanno presentato una sindrome vertiginosa con retropulsione su un
terreno di gravi disturbi alla colonna cervicale. Il paziente non può rimanere
seduto per oltre 1 ora e vista questa sintomatologia vertiginosa ora fatica
pure a stare in piedi.
Ricordo come il signor RI 1 sia stato in cura per un
linfoma di MALT.
Il 28.11.2006 è stato visto dal Dr. __________,
neurologo (non ho ancora il rapporto). Questo certificato viene redatto per la
richiesta di opposizione alla decisione negativa dell'Ufficio AI." (Doc.
B1)
Con
successivo certificato 15 marzo 2007, lo stesso medico curante ha scritto:
"
Il paziente ha affermato
di aver avuto l'inizio di disturbi vertiginosi nel febbraio 2005. I disturbi
sono discontinui, ma quando insorgono sono violenti e il paziente è
letteralmente incapace di mantenere l'equilibrio. Nel novembre 2006 ha avuto un
episodio della durata di tre settimane poi regredito e ricomparso a metà febbraio
2007. Per valutare se si tratta di un problema legato all'orecchio o alla nota
sindrome cervico-vertebrale è stato inviato dallo specialista ORL dr. __________
che non ha ancora terminato le indagini.
Fatti
I disturbi sono successivi alla perizia del dr. __________."
(Doc. E)
Va
qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130
V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.;
STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001
nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella
causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121
V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Nel
caso in esame, volendo far decorrere l’inizio dei disturbi vertiginosi nel mese
di febbraio 2005 – quindi successivamente alla perizia 10 gennaio 2004 del dr. __________
e precedentemente la decisione su opposizione 27 ottobre 2006, rettamente nella
nota 11 aprile 2007 il SMR ha evidenziato che si tratta di affezioni di durata
limitata (settimane) e quindi senza ripercussioni permanenti sulla capacità
lavorativa.
Del
resto, dai rapporti 14 febbraio e 14 marzo 2007 del dr. __________, specialista
ORL - richiamati dal TCA (cfr. consid. 1.4) - , emerge che da due anni
l’assicurato presenta sporadici episodi vertiginosi. Nel rapporto 14
marzo 2007 lo specialista, sottoposto l’assicurato ad un esame elettronistagmografico,
ha riscontrato “una leggera iporiflessia vestibolare a destra alla
stimolazione con acqua fredda”, precisando che “ tenuto conto delle
molteplici problematiche del paziente e della durata di questi episodi vertiginosi
non è comunque assolutamente certa una chiara eziologia vestibolare periferica
destra”. Egli ha infine segnalato che l’assicurato “sembra piuttosto
soffrire di una problematica cervicale piuttosto rilevante…” (XII, doc. 2).
Quindi, seppur l’origine dei disturbi vestibolari non è stata del tutto
spiegata, sta di fatto che gli stessi sono di tipo sporadico, motivo per cui
non influenzano durevolmente la capacità lavorativa. Va poi ricordato che i
dolori cervicali sono stati analizzati dal dr. __________ (cfr. perizia pag. 7).
Orbene, se quest’ultima sintomatologia dovesse persistere, nonostante il
trattamento terapeutico seguito, in modo da compromettere in maniera rilevante
la capacità lavorativa, l’assicurato potrà sempre introdurre una nuova domanda
di prestazioni correlata dalla pertinente documentazione medica.
Visto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato
sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni
specialistiche del dr. __________, tenuto conto dell’assenza di un
peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la
sua originaria attività non è da considerare esigibile, presenta comunque una
piena abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti
in perizia.
2.7. In
merito alle attività esigibili, nel rapporto 27 luglio 2005 la consulente ha
evidenziato:
"
L'A potrebbe essere
integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere,
poco qualificate, e confacenti con il danno alla salute e nell'ambito delle
quali l'A potrebbe mettere a profitto le sue attitudini relazionali e le competenze
acquisite in precedenza ad esempio nell'ambito della vendita: quale rappresentante
(brevi tragitti in auto per presentare dei prodotti), o anche nella vendita per
corrispondenza; oppure quale aiuto-ufficio (avendo già svolto attività nell'ambito
amministrativo e nella consulenza clienti) : nella ricezione e consulenza
clienti, per rispondere al telefono, smistare la corrispondenza, archivio,
classificazione di documenti e registri, economato, fotocopie; oppure presso
alberghi o altre strutture (sorveglianza, consulenza, piccoli lavori di
manutenzione, accoglienza, centralino)." (Doc. AI 29)
Questo
TCA concorda con la succitata valutazione nell’ammettere che l’assicurato,
vista le sue competenze acquisite nell’attività di vendita di capi
d’abbigliamento, può sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa nelle
attività sopra indicate.
Va
poi evidenziato che, ritenuti i limiti funzionali, l’assicurato può lavorare anche
nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di
controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure quello dei
servizi dove vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere
svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA
25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01, consid. 4.7).
Infine,
sebbene l’assicurato al momento dell’emissione della decisione qui contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2) aveva 58
anni, ciò non toglie che gli restano ancora diversi anni di attività (cfr. le
succitate STFA 4
aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in
cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più
economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato
62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita
del 17 gennaio 2006 nella causa C.V, inc. 32.2005.107).
2.8.
2.8.1. Accertata
dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, con
rapporto 27 luglio 2005 la consulente, esclusa una proposta formativa, ha
proceduto al consueto raffronto dei redditi:
"
Considerando un reddito
senza danno alla salute (RH, 2002) di circa fr. 36'000.- (cf notifica della tassazione,
tassazione d'ufficio), una capacità di lavoro residua del 100% in attività
adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione
del 20% (per attività leggere e alternanza delle posizioni), secondo le statistiche
RSS non risulterebbe alcuna perdita di guadagno." (Doc. AI 29)
2.8.2. Per
la determinazione dell’incapacità al guadagno la consulente ha pertanto utilizzato
il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe
conseguito senza il danno alla salute quale venditore indipendente (reddito da
valido) con quello conseguibile in un’attività leggera non qualificata desunto dai
salari statistici (reddito da invalido). Essa
non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4),
essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito
dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute
tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale
non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.
Al
riguardo occorre rilevare che il TFA ha già avuto modo di affermare
l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente
con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I
543/03 e riferimenti).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata), come in quello presente. In
effetti dagli atti fiscali risulta un reddito annuo imponibile medio di fr. 36'000
imposto nelle tassazioni (la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della
media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484),
ciò che corrisponde al reddito da valido.
Nel ricorso l’insorgente ha
asserito:
"
Per quanto attiene il
reddito che il ricorrente percepiva da valido, e che deve essere confrontato
con il salario di cui al punto precedente, si contesta che lo stesso debba
essere quantificato in CHF 36'000.-.
Infatti, le notifiche di tassazioni prodotte si
riferivano alla fine degli anni 90 inizio 2000, quando il signor RI 1 era già
affetto da gravi problemi di salute. Considerato che lo stesso lavorava come
indipendente e non aveva nessuno in negozio che potesse aiutarlo, anche il suo
giro di affari aveva subito un tracollo. Quanto detto è evidente alla luce
delle notifiche di tassazioni agli atti, dalla quali emerge un reddito del
Signor RI 1 di CHF 72'000.- nel periodo di imposta 1995-96 e di CHF 60'000.-
nel periodo di imposta 1997-98, per poi calare a CHF 36'000.- negli anni
successivi.
Pertanto, al fine di stabilire il reddito da valido che
dovrà essere confrontato con quello ipotetico da invalido, il qui ricorrente
ritiene si debbano prendere in considerazione le notifiche di tassazioni non
dell'inizio 2000 bensì quelle precedenti, i cui importi dovranno essere
evidentemente attualizzati al 2004 quando è stata presentata la domanda di
invalidità.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che,
anche nella misura in cui questo Lodevole Tribunale dovesse ritenere esistere
una capacità lavorativa residua del Signor RI 1, allo stesso dovrà essere
riconosciuto un grado di invalidità del 50% e pertanto il diritto ad una mezza
rendita." (Doc. VII)
Orbene,
secondo la perizia del dr. __________, il danno alla salute è stato fatto
Considerandi
risalire al 2003, motivo per cui i dati fiscali si riferiscono al periodo
antecedente. Ciononostante, come verrà esposto in seguito, anche volendo
prendere in considerazione i succitati redditi tassati negli anni novanta, l’assicurato
non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
2.8.3
Quando
al reddito da invalido, la consulente ha fatto riferimento ai dati
salariali statistici.
Occorre
innanzitutto ricordare che conformemente ad un
principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumut- barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialver- sicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun
diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di
percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a;
RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
In
tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente
richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli
possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale
cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività
svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e
della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag.
256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti
di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile
un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività
dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I
761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale
da custode indipendente di diversi immobili).
Se
ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e
anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione
del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività
indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e
del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per
stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe
percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla
salute.
Conformemente
la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Recentemente,
l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella
TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Nella
decisione contestata, conformemente alla succitata giurisprudenza, il reddito
da invalido è stato determinato in fr. 45'811.-- :
"
Per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido tornano quindi applicabili i dati statistici nazionali
contenuti nella Tabella TA1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata
tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - l'opponente, svolgendo
nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato,
avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a Fr.
4'588.--.
Riportando questo dato su 41,6 ore (cfr. tabella B 9.2,
pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a Fr. 4'772.--
mensili oppure a Fr. 57'264.-- per l'intero anno (Fr. 4'772 x 12, ritenuto che
la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18.2.1999 nella causa B.,
U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Avendo la consulente in integrazione professionale
riconosciuto una riduzione globale del 20% (per lavori leggeri e alternanza
delle posizioni), il reddito da invalido corrisponde a Fr. 45'811.--."
(doc. AI 34)
L’Ufficio
AI ha poi proceduto al raffronto tra tale reddito con quello ipotetico da
valido di fr. 36'000.--, da cui è emerso l’assenza di un’incapacità al guadagno.
Pur
prendendo, per ipotesi di lavoro, quale reddito da valido la media dei redditi
tassati nei periodi fiscali 1995/96 (fr. 72'000) e 1997/98 (fr. 60'000), pari a
fr. 66'000, ne risulterebbe un grado d’invalidità del 30,58% (66'000 – 45’811 x
100.
: 66'000). Visto tale risultato, anche volendo attualizzare il reddito da
valido al 2004 (cfr. rapporto della consulente) ed al 2006 (momento della
decisione impugnata), verosimilmente non si giungerebbe ad un grado
d’incapacità al guadagno del 40%, sufficiente per aprire il diritto ad una
prestazione d’invalidità.
Tenuto
conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
2.9
L’assicurato
ha chiesto di essere sentito personalmente.
Questa Corte evidenzia innanzitutto che
l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile
di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze
di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8
novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure
DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Ora, se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.10).
2.11
Il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Da
una parte il ricorrente si trova nel bisogno, disponendo, quale unica entrata,
di una prestazione assistenziale di fr. 600 mensili (cfr. certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e i documenti allegati;
doc. XVIII).
Dall’altra,
l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui
l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non
pareva essere privo di fondamento.
L’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa,
riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’assicurato.
A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il
momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster