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Decisione

32.2006.223

Assicurato con attività indipendente. Valutazione dell'invalidità con il raffronto dei redditi. Esigibilità di un cambiamento della professione. Ricorso respinto, assistenza giudiziaria accolta

12 ottobre 2007Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi sono successivi alla perizia del dr. __________."

(Doc. E)

Va

qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130

V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.;

STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001

nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella

causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121

V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Nel

caso in esame, volendo far decorrere l’inizio dei disturbi vertiginosi nel mese

di febbraio 2005 – quindi successivamente alla perizia 10 gennaio 2004 del dr. __________

e precedentemente la decisione su opposizione 27 ottobre 2006, rettamente nella

nota 11 aprile 2007 il SMR ha evidenziato che si tratta di affezioni di durata

limitata (settimane) e quindi senza ripercussioni permanenti sulla capacità

lavorativa.

Del

resto, dai rapporti 14 febbraio e 14 marzo 2007 del dr. __________, specialista

ORL - richiamati dal TCA (cfr. consid. 1.4) - , emerge che da due anni

l’assicurato presenta sporadici episodi vertiginosi. Nel rapporto 14

marzo 2007 lo specialista, sottoposto l’assicurato ad un esame elettronistagmografico,

ha riscontrato “una leggera iporiflessia vestibolare a destra alla

stimolazione con acqua fredda”, precisando che “ tenuto conto delle

molteplici problematiche del paziente e della durata di questi episodi vertiginosi

non è comunque assolutamente certa una chiara eziologia vestibolare periferica

destra”. Egli ha infine segnalato che l’assicurato “sembra piuttosto

soffrire di una problematica cervicale piuttosto rilevante…” (XII, doc. 2).

Quindi, seppur l’origine dei disturbi vestibolari non è stata del tutto

spiegata, sta di fatto che gli stessi sono di tipo sporadico, motivo per cui

non influenzano durevolmente la capacità lavorativa. Va poi ricordato che i

dolori cervicali sono stati analizzati dal dr. __________ (cfr. perizia pag. 7).

Orbene, se quest’ultima sintomatologia dovesse persistere, nonostante il

trattamento terapeutico seguito, in modo da compromettere in maniera rilevante

la capacità lavorativa, l’assicurato potrà sempre introdurre una nuova domanda

di prestazioni correlata dalla pertinente documentazione medica.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato

sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni

specialistiche del dr. __________, tenuto conto dell’assenza di un

peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la

sua originaria attività non è da considerare esigibile, presenta comunque una

piena abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti

in perizia.

2.7. In

merito alle attività esigibili, nel rapporto 27 luglio 2005 la consulente ha

evidenziato:

"

L'A potrebbe essere

integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere,

poco qualificate, e confacenti con il danno alla salute e nell'ambito delle

quali l'A potrebbe mettere a profitto le sue attitudini relazionali e le competenze

acquisite in precedenza ad esempio nell'ambito della vendita: quale rappresentante

(brevi tragitti in auto per presentare dei prodotti), o anche nella vendita per

corrispondenza; oppure quale aiuto-ufficio (avendo già svolto attività nell'ambito

amministrativo e nella consulenza clienti) : nella ricezione e consulenza

clienti, per rispondere al telefono, smistare la corrispondenza, archivio,

classificazione di documenti e registri, economato, fotocopie; oppure presso

alberghi o altre strutture (sorveglianza, consulenza, piccoli lavori di

manutenzione, accoglienza, centralino)." (Doc. AI 29)

Questo

TCA concorda con la succitata valutazione nell’ammettere che l’assicurato,

vista le sue competenze acquisite nell’attività di vendita di capi

d’abbigliamento, può sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa nelle

attività sopra indicate.

Va

poi evidenziato che, ritenuti i limiti funzionali, l’assicurato può lavorare anche

nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di

controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure quello dei

servizi dove vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere

svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA

25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01, consid. 4.7).

Infine,

sebbene l’assicurato al momento dell’emissione della decisione qui contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2) aveva 58

anni, ciò non toglie che gli restano ancora diversi anni di attività (cfr. le

succitate STFA 4

aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in

cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più

economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato

62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita

del 17 gennaio 2006 nella causa C.V, inc. 32.2005.107).

2.8.

2.8.1. Accertata

dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, con

rapporto 27 luglio 2005 la consulente, esclusa una proposta formativa, ha

proceduto al consueto raffronto dei redditi:

"

Considerando un reddito

senza danno alla salute (RH, 2002) di circa fr. 36'000.- (cf notifica della tassazione,

tassazione d'ufficio), una capacità di lavoro residua del 100% in attività

adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione

del 20% (per attività leggere e alternanza delle posizioni), secondo le statistiche

RSS non risulterebbe alcuna perdita di guadagno." (Doc. AI 29)

2.8.2. Per

la determinazione dell’incapacità al guadagno la consulente ha pertanto utilizzato

il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe

conseguito senza il danno alla salute quale venditore indipendente (reddito da

valido) con quello conseguibile in un’attività leggera non qualificata desunto dai

salari statistici (reddito da invalido). Essa

non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4),

essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito

dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute

tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale

non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.

Al

riguardo occorre rilevare che il TFA ha già avuto modo di affermare

l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente

con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I

543/03 e riferimenti).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata), come in quello presente. In

effetti dagli atti fiscali risulta un reddito annuo imponibile medio di fr. 36'000

imposto nelle tassazioni (la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della

media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484),

ciò che corrisponde al reddito da valido.

Nel ricorso l’insorgente ha

asserito:

"

Per quanto attiene il

reddito che il ricorrente percepiva da valido, e che deve essere confrontato

con il salario di cui al punto precedente, si contesta che lo stesso debba

essere quantificato in CHF 36'000.-.

Infatti, le notifiche di tassazioni prodotte si

riferivano alla fine degli anni 90 inizio 2000, quando il signor RI 1 era già

affetto da gravi problemi di salute. Considerato che lo stesso lavorava come

indipendente e non aveva nessuno in negozio che potesse aiutarlo, anche il suo

giro di affari aveva subito un tracollo. Quanto detto è evidente alla luce

delle notifiche di tassazioni agli atti, dalla quali emerge un reddito del

Signor RI 1 di CHF 72'000.- nel periodo di imposta 1995-96 e di CHF 60'000.-

nel periodo di imposta 1997-98, per poi calare a CHF 36'000.- negli anni

successivi.

Pertanto, al fine di stabilire il reddito da valido che

dovrà essere confrontato con quello ipotetico da invalido, il qui ricorrente

ritiene si debbano prendere in considerazione le notifiche di tassazioni non

dell'inizio 2000 bensì quelle precedenti, i cui importi dovranno essere

evidentemente attualizzati al 2004 quando è stata presentata la domanda di

invalidità.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che,

anche nella misura in cui questo Lodevole Tribunale dovesse ritenere esistere

una capacità lavorativa residua del Signor RI 1, allo stesso dovrà essere

riconosciuto un grado di invalidità del 50% e pertanto il diritto ad una mezza

rendita." (Doc. VII)

Orbene,

secondo la perizia del dr. __________, il danno alla salute è stato fatto

Considerandi

risalire al 2003, motivo per cui i dati fiscali si riferiscono al periodo

antecedente. Ciononostante, come verrà esposto in seguito, anche volendo

prendere in considerazione i succitati redditi tassati negli anni novanta, l’assicurato

non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

2.8.3

Quando

al reddito da invalido, la consulente ha fatto riferimento ai dati

salariali statistici.

Occorre

innanzitutto ricordare che conformemente ad un

principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumut- barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialver- sicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di

percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a;

RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

In

tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente

richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli

possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale

cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività

svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e

della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag.

256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti

di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile

un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività

dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I

761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale

da custode indipendente di diversi immobili).

Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e

anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione

del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività

indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e

del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per

stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe

percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla

salute.

Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Recentemente,

l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella

TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Nella

decisione contestata, conformemente alla succitata giurisprudenza, il reddito

da invalido è stato determinato in fr. 45'811.-- :

"

Per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido tornano quindi applicabili i dati statistici nazionali

contenuti nella Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata

tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - l'opponente, svolgendo

nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato,

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a Fr.

4'588.--.

Riportando questo dato su 41,6 ore (cfr. tabella B 9.2,

pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a Fr. 4'772.--

mensili oppure a Fr. 57'264.-- per l'intero anno (Fr. 4'772 x 12, ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18.2.1999 nella causa B.,

U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Avendo la consulente in integrazione professionale

riconosciuto una riduzione globale del 20% (per lavori leggeri e alternanza

delle posizioni), il reddito da invalido corrisponde a Fr. 45'811.--."

(doc. AI 34)

L’Ufficio

AI ha poi proceduto al raffronto tra tale reddito con quello ipotetico da

valido di fr. 36'000.--, da cui è emerso l’assenza di un’incapacità al guadagno.

Pur

prendendo, per ipotesi di lavoro, quale reddito da valido la media dei redditi

tassati nei periodi fiscali 1995/96 (fr. 72'000) e 1997/98 (fr. 60'000), pari a

fr. 66'000, ne risulterebbe un grado d’invalidità del 30,58% (66'000 – 45’811 x

100.

: 66'000). Visto tale risultato, anche volendo attualizzare il reddito da

valido al 2004 (cfr. rapporto della consulente) ed al 2006 (momento della

decisione impugnata), verosimilmente non si giungerebbe ad un grado

d’incapacità al guadagno del 40%, sufficiente per aprire il diritto ad una

prestazione d’invalidità.

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.9

L’assicurato

ha chiesto di essere sentito personalmente.

Questa Corte evidenzia innanzitutto che

l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile

di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze

di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8

novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure

DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Ora, se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.10).

2.11

Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Da

una parte il ricorrente si trova nel bisogno, disponendo, quale unica entrata,

di una prestazione assistenziale di fr. 600 mensili (cfr. certificato

municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e i documenti allegati;

doc. XVIII).

Dall’altra,

l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non

pareva essere privo di fondamento.

L’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa,

riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’assicurato.

A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il

momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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