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Decisione

32.2006.226

Sulla base degli atti l'Ufficio AI non poteva negare all'A. il diritto a una rendita. Rinvio atti per un complemento/aggiornamento della perizia reumatologica e per un accertamento psichiatrico.

27 settembre 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.6. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base

degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurato il diritto a

una rendita.

2.6.1. Il

dr. __________, FMH in malattie reumatiche fisiatria e riabilitazione, nel rapporto

sulla visita di controllo 7 novembre 2005 all’intenzione della Cassa __________

(doc. aI 3/5-9), posta la diagnosi di “(…) – esiti da acromioplastica e borsectomia

alla spalla destra con revisione della cuffia dei rotatori (a cielo aperto,

06.06.2005) per sindrome d’attrito sottoacromiale (in pregressa artroscopia

circa nel 1995); deficit funzionale/algico persistente – Sindrome lombovertebrale

cronica (con anamnesticamente sindrome radicolare irritativa a destra, probabilmente

L5) con/da alterazioni degenerative: ● L4/5: ernia discale centrale con relativo restringimento del canale

spinale ● L5/S1: ernia

discale paramediana a destra parzialmente lussata caudalmente (TAC del

22.12.2004) – Sindrome cervicovertebrale intercorrente (…)” (doc. AI 3/6-7) e

descritta la capacità funzionale residuale, ha concluso che: “(…) dal profilo

medico-teorico il paziente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa

anche completa per un lavoro che possa rispettare integralmente i limiti sopra.

(…)” (doc. AI 3/8, sottolineatura del redattore).

Sulla

base di questo rapporto il dr. __________, nelle annotazioni 23 maggio 2006, ha

concluso per una “(…) CL 100% in attività adeguata con le limitazioni esposte

nella perizia del 07.11.05, dal novembre 2005.” (doc. AI 19/1).

Ora,

ritenuto che, come sopra evidenziato, il dr. __________ ha solo attestato che

l’assicurato potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa in

un’attività lavorativa rispettosa delle limitazioni poste, a mente di questo

Tribunale, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), non è

ancora possibile concludere per una capacità lavorativa totale in un’attività

adeguata dal novembre 2005.

Infatti,

oltre alla formulazione ipotetica, non è nemmeno dato di sapere quando

esattamente una piena capacità lavorativa in attività adeguate potrebbe essere

raggiunta.

Di

conseguenza, già per questa ragione, si giustifica l’annul-lamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all’am-ministrazione perché provveda ad accertare

compiutamente presso il dr. __________ le evenienze appena descritte.

Questo

vale anche avuto riguardo all’ulteriore rapporto 29 novembre 2006 del dr. __________

(doc. A3). Infatti – a prescindere dalla nuova diagnosi di “(…) sindrome del

dolore cronico con componente somatoforme (…)”, di cui si dirà in seguito – il dr.

__________ – dopo aver osservato che “(…) clinicamente noto una situazione

simile alle mie constatazioni precedenti (…)” e che “(…) le mie constatazioni

riflettono i riscontri di un anno fa (…)” –, senza tuttavia meglio precisare,

ha concluso che “(…) dal profilo reumatologico la capacità funzionale residuale

è quella del rapporto 07.11.2005. (…)”.

Dunque

anche in base al rapporto 29 novembre 2006 del dr. __________ non è possibile

concludere se, e se del caso, da quando, l’assicurato ha raggiunto una piena

capacità lavorativa in attività adeguate.

Viste

poi le risultanze del rapporto 31 maggio 2007 del dr. __________, viceprimario

di neurochirurgia, e del dr. __________, capo clinica di neurochirurgia,

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. C), al dr. __________ andrà pure

chiesto di aggiornare la situazione valetudinaria dell’assicurato.

2.6.2. Per

quanto riguarda all’aspetto psichiatrico il TCA rileva quanto segue.

I

medici della Clinica di riabilitazione di __________, il primario dr. __________

e il medico assistente dr. __________, nel rapporto 10 maggio 2005 della degenza

dal 10 aprile al 7 maggio 2005 (doc. AI 12/2-5), hanno posto, tra l’altro, la

diagnosi di “(…) sindrome ansioso depressiva riferita (2004) (…)” (doc. AI

12/2).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nel rapporto 18 luglio

2006, ha posto anche la diagnosi di “(…) sindrome ansiodepressiva dopo decessi

multipli in famiglia (gennaio 2004) (…)” (doc. A4).

Il

dr. __________, nel rapporto 29 novembre 2006 (doc. A3) – dopo aver commentato

che: “(…) le mie constatazioni riflettono i riscontri di un anno fa. Risultano

invece differenti il comportamento del paziente e la sua gestione del dolore

con un impatto soggettivo maggiore che si manifesta in difficoltà dimostrate

nell’alzarsi da seduto (in maniera lenta e con l’aiuto delle braccia), nelle

difficoltà nel portare il braccio destro sopra l’orrizzontale sia in abduzione

che in elevazione ed ancora con la presenza di segni di Waddel (semplice percussione

della muscolatura paralombare dolente, compressione assiale del rachide con

forti dolori lombari ecc.), il tutto indicativo per una sindrome somatoforme

che non si spiega con i reperti oggettivabili. Dal profilo reumatologico la

capacità funzionale residuale è quella del rapporto del 07.11.2005. Il dolore

cronico di tipo somatoforme è invece da interpretare in un contesto

psico-sociale, non di competenza reumatologica. (…)” –, senza specificare da

quando, ha posto anche la diagnosi di “(…) sindrome del dolore cronico con

componente somatoforme (…)”.

Viste

le risultanze mediche appena riprodotte questo Tribunale ritiene che l’Ufficio

AI avrebbe dovuto approfondire anche l’aspetto psichiatrico.

In

particolare, ritenuto che, anche se non specialisti, dei medici che si sono occupati

dell’assicurato avevano già evidenziato una problematica psichiatrica, non è

possibile escludere con la necessaria tranquillità che un eventuale problema in

questo senso sia sorto già in un momento anteriore alla decisione impugnata.

D’altra

parte, dal certificato 9 gennaio 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. V/Bis), conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.4), non si evincono i criteri necessari per poter concludere

che il disturbo da dolore somatoforme sofferto provoca un’incapacità di guadagno

duratura.

Di

conseguenza, anche per questa ragione, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, dopo aver esperito un accertamento

medico di natura psichiatrica, si pronunci nuovamente sulla domanda di

prestazioni inoltrata dall’assicurato.

2.6.3. Per

quanto riguarda l’aspetto cardiologico il dr. __________, nel rapporto 18 luglio

2006 all’intenzione del dr. __________ (doc. A4), non si è espresso circa la

conseguenza delle diagnosi poste sulla capacità lavorativa.

Dal

rapporto 31 maggio 2007 del dr. __________ e del dr. __________, dell’Ospedale __________

di __________ (doc. C), è emerso poi che “(…) nei giorni successivi

all’operazione il Paziente ha presentato dei dolori similanginosi, per cui sono

stati eseguiti i dosaggi sierici degli enzimi cardiaci, risultati nella norma;

è stata inoltre eseguita una valutazione cardiologica della quale alleghiamo

copia: i tracciati elettrocardiografici ed un approfondimento mediante

eco-cardio, non hanno mostrato nuovi reperti rispetto a quelli noti dalla

documentazione cardiologica in nostro possesso. (…)”.

2.7. Considerata

la necessità di un complemento/aggiornamento della perizia reumatologica del

dr. __________ e di un accertamento sotto l’aspetto psichiatrico, la decisione

impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati

gli accertamenti medici in parola, si pronunci nuovamente sul diritto a

prestazioni dell’assicurato.

Al

riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dal RA 1, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti

vengono retrocessi all’amministrazione affinché proceda come indicato al

consid. 2.7.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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