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Decisione

32.2006.227

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi problemi fisici si ripercuotono sulla sua

attività. Almeno una volta la settimana ha difficoltà respiratorie con gravi

affaticamenti fisici. Durante queste crisi il collaboratore deve riposarsi e interrompere

il lavoro. Le crisi gli sopraggiungono verso la tarda mattinata. Il

collaboratore ritiene inoltre che la distanza tra il proprio domicilio ed il

luogo lavoro contribuisca ulteriormente ad affaticarlo.

La redditività del collaboratore attualmente può essere

quantificata al livello di funzione 3 di impiegato d'esercizio al 50%, in

quanto non può più svolgere la sua attività originale di capomanovra al livello

di funzione 8 al 100%. Calcolando i suoi problemi fisici (interruzione del

lavoro) questa scende al 40%." (Doc. D)

2.4.2. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit.

pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

2.4.3. Nell’evenienza

concreta, secondo questo Tribunale all’assicurato può essere ragionevolmente

chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori

d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con

mansioni semplici e ripetitive, individuati dalla consulente.

Vero

che in casu, il ricorrente ha svolto per oltre trent’anni la funzione di capomanovra

__________ con responsabilità per le manovre, la formazione e scomposizione di

treni, aggancio e sgancio di carri merci (cfr. attestato 13 aprile 2006 del datore

di lavoro; doc. AI 9). Il TFA ha comunque stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a). L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato

del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Infatti, nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b;

RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02,

consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).

Occorre

infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.

3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Nella

fattispecie in esame, da un lato va considerato che la principale limitazione

dovuta alla problematica cardiaca (in remissione) consiste nell’evitare lavori

pesanti, dall’altro, vista la succitata giurisprudenza, sussiste ancora

un’ampia gamma di lavori leggeri che l’assicurato potrebbe svolgere senza ricorrere

ad una particolare formazione. Del resto, come risulta dal citato scritto 29

novembre 2006 del datore di lavoro, la ragione per cui il ricorrente svolge al

50% la nuova attività di taglio e di preparazione del cucito risiede

principalmente nel relativamente lungo tempo di trasferimento domicilio-luogo

di lavoro. Inoltre, non è dato di sapere se quell’attività risulta essere

pienamente compatibile con il danno alla salute dell’assicurato.

In

conclusione, tenuto conto della lieve limitazione cardiologica e prendendo in

considerazione l’esigenza di svolgere attività leggere, questo Tribunale

ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato vi sono delle attività esigibili

da parte dell’assicurato, così come esposto dalla consulente incaricata.

2.5. Per

la determinazione dell’incapacità al guadagno la consulente ha pertanto utilizzato

il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe

conseguito senza il danno alla salute quale capomanovra __________ (reddito da

valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai

salari statistici (reddito da invalido).

2.5.1. Riguardo

al reddito da valido, nel citato rapporto la consultente ha quantificato

in fr. 81'657 il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano

quale capomanovra, importo rimasto incontestato (doc. AI 21-2).

2.5.2. Quando

al reddito da invalido, la consulente ha fatto riferimento ai dati

salariali statistici.

Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Recentemente,

l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella

TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Nel

caso di specie, la consulente, partendo da un reddito di riferimento, secondo la tabella

statistica nazionale (TA 1), per un operaio generico con mansioni semplici e

ripetitive di fr. 57'258, operata una deduzione del 15%, ha ottenuto un reddito

d’invalido in funzione della capacità lavorativa residua effettivamente realizzabile

di fr. 48’669.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 81'657.-- con il reddito ipotetico

da invalido di fr. 48'669 risulta un grado d’invalidità

del 40% (81'657– 48'669 x 100 : 81'657), conferente il diritto ad un quarto di

rendita. Al medesimo risultato si giungerebbe volendo prendere

in considerazione una riduzione del 25%, limite massimo consentito dalla

giurisprudenza, poiché il grado d’invalidità del 47% (81'657 – 42'943 [75% di 57’258] x

100 : 81'657) non permetterebbe il riconoscimento di una prestazione maggiore.

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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