32.2006.227
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20 settembre 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2006.227
Data decisione, Autorità:
20.09.2007, TCA
Titolo:
Assicurato, ferroviere, contesta esigibilità in altre attività adeguate. Confermata la valutazione medico-teorica, come pure quella economica eseguite dall'UAI. Applicazione della nuova giurisprudenza del TFA in tema di raffronto dei redditi; conferma del diritto ad un quarto di rendita
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.227
BS/td
Lugano
20 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 novembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1951, è stato professionalmente attivo quale capomanovra __________ presso
la stazione ferroviaria di Chiasso. Nel marzo 2006 egli ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, di soffrire
di problemi cardiaci (doc. AI).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, con decisione 8 novembre 2006, preavvisata
il 29 agosto 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dal 1° maggio 2006. In particolare, accertato che l’assicurato non può
più esercitare l’attività di capomanovra dal maggio 2005 e che un’attività
leggera adeguata al suo stato di salute è proponibile al 100%, l’amministrazione
ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, giungendo alla determinazione
di un grado d’invalidità del 40% (doc. AI 32).
1.2. Avverso
la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di almeno una
mezza rendita.
Egli
sostiene che i problemi di salute e la sua specifica formazione non gli permettono
di trovare un posto di lavoro fra quelli elencati dalla consulente in integrazione
professionale dell’AI (in seguito: consulente), evidenziando fra l’altro:
"
Per fortuna sino ad ora
il datore di lavoro del signor RI 1 ha trovato soluzioni alternative alla
funzione di capomanovra. Infatti dal 04.09.2006 il ricorrente è impiegato, a
titolo di prova, presso una selleria con lavori di taglio e preparazione di
materiale da cucito. Guarda a caso trattasi di mansioni tipo indicate nella decisione
8 novembre 2006 (attività semplice, leggera e poco qualificata). A dire del
datore di lavoro la redditività del lavoratore può essere quantificata al 50%
in un tipo di lavoro non qualificato come quello che sta svolgendo ora il
ricorrente e con i problemi fisici che lo attanagliano giornalmente, al 40%
(vd. doc. D).
Il grado di invalidità assodato al 40%, non tiene sufficientemente
conto del fatto di come il signor RI 1 debba evitare tassativamente
qualsivoglia tipo di sforzo fisico e di come egli abbia sempre svolto un lavoro
assolutamente non paragonabile a quelli proposti (che peraltro non trovano
riscontro nel mercato attuale del lavoro, considerata pure la mancanza totale
di qualifica del signor RI 1, così come la mancanza di ulteriori esperienze
lavorative, se non quelle nell'ambito della manovra in ferrovia".
Si chiede pertanto che si ponderi con maggiore peso la
valutazione dei parametri di riduzione del reddito ipotetico, che, per ora sono
attestati solamente al 15% (10% per lo sforzo fisico e 5% per l'età), ritenuto
come la particolare situazione personale e professionale (55 anni, specialista
solo nella sua vecchia professione) dovuta alle affezioni invalidanti e l'età,
tale riduzione dovrebbe arrivare come minimo alla percentuale del 30%."
(Doc. I)
Fondandosi
sul certificato 4 dicembre 2006 del medico curante, in cui viene evidenziata
l’insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva, il ricorrente chiede
l’esperimento di una perizia pluridisciplinare volta ad accertare il suo stato
di salute.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo
presente che la nuova problematica relativa alla sindrome ansiosa depressiva potrà
essere oggetto di una revisione della rendita.
1.4. Con
scritto 18 gennaio 2007 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità
maggiore di quella assegnata con la decisione contestata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3.
2.3.1. Nella
fattispecie in esame, raccolta la documentazione medica del caso, con nota 14
agosto 2006 il Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) ha accertato
che l’assicurato presenta una cardiopatia ischemica che lo rende totalmente
inabile, dal maggio 2005, nella sua attività abituale di capomanovra __________.
In attività alternative ed adeguate al suo stato di salute, l’abilità lavorativa
è stata invece ritenuta totale (doc. AI 17).
Questa
valutazione non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente.
Infatti, con rapporto 24 aprile 2006 all’Ufficio AI il dr. __________, medico
curante e angiologo, ha ritenuto il suo paziente totalmente inabile nella nell’originaria
professione a causa dell’insufficienza cardiaca, ma abile al 100% nel suo
ambito lavorativo ma in attività leggere senza sforzi fisici (doc. AI 13).
Infine,
il miglioramento delle condizioni di salute è stato confermato dal citato
medico nello scritto 14 agosto 2006, in cui egli ha in particolare evidenziato
l’assenza di una ripresa del consumo di alcol, valutato come lieve l’insufficienza
cardiaca e ritenuto il paziente abile al 100% in lavori medio-leggeri (doc. AI
20-4).
2.3.2. Allegato
al ricorso, l’assicurato ha prodotto il certificato 4 dicembre 2006 del medico
curante avente il seguente tenore:
"
Con la presente
certifico che il summenzionato soffre di cardiomiopatia dilatativa di origine
mista. Durante l'anno 2005 la situazione era severa con funzione ventricolare
sinistra gravemente ridotta (F 22% il 22.06.2005), passaggio in
fibrillo-fluttere in giugno 2005 con esiti dopo cardioversione che ha permesso
di mantenere in ritmo sinusale a tutt'oggi la situazione. L'anticoagulazione ha
potuto essere interrotta.
Nel corso del 2006, grazie alle cure prodigate dal __________
la situazione è ancora migliorata e nel corso della valutazione di fine estate
di quest'anno, l'insufficienza cardiaca era considerata medio-lieve con una
frazione di eiezione attorno al 50%.
Lo stato di salute attuale del paziente è più
influenzato dalla sindrome ansioso-depressiva che lo ha colpito recentemente e
che anche probabilmente è imputabile alle mutazioni dell'assetto di lavoro a
cui egli è stato sottoposto. La funzionalità cardiaca residua seppur non
ottimale permette un'attività leggera.
Sotto queste condizioni è difficile quantificare
l'incapacità lavorativa residua ma che, malgrado tutto, nel corso dei mesi è
stata gravata solo da poche assenze e anche quest'ultime piuttosto gravate dallo
stato psicologico del paziente che da problematiche cardiologiche pure.
Ritengo che l'abilità lavorativa di questo paziente
debba essere considerata multidisciplinarmente nell'ambito di una valutazione
peritale al fine di determinare globalmente lo stato di salute del paziente.
Non considerando unicamente lo stato cardiologico." (Doc. C)
Come
rettamente sostenuto nella nota 28 dicembre 2006 dal dr. __________, attivo
presso il SMR, il menzionato certificato del dr. ___________ non permette di
oggettivare una modifica dello stato di salute dell’assicurato fino alla
decisione contestata, resa l’8 novembre 2006 (doc. IIIbis). Al riguardo va qui
ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130
V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.;
STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001
nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella
causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121
V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
In
particolare, dal certificato risulta che la sindrome ansiosa depressiva è stata
per la prima volta menzionata nel dicembre 2006, motivo per cui dal punto di vista
temporale non rientra nell’apprezzamento della presente procedura. Tuttavia, qualora la problematica psichiatrica dovesse persistere
e risultare invalidante, il ricorrente può richiedere una revisione della
propria rendita allegando la pertinente documentazione medica.
Per
questi motivi questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurato
sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di una perizia multidisciplinare. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.4.
2.4.1. Accertata dunque una capacità lavorativa del 100% in attività
leggere adeguate, con rapporto 24 agosto 2006 la consulente, esclusa una
proposta formativa, ha ritenuto il ricorrente abile nelle seguenti attività:
"
Il signor RI 1 in sede
medica viene considerato abile al 100% in un'attività adeguata per cui risulta
esigibile un cambio di professione in un'attività che gli permetta di sfruttare
al meglio la sua capacità di guadagno residua.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di
equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso. L'A. potrebbe essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in
attività semplici, leggere e poco qualificate, di carattere prettamente
manuale, principalmente di produzione o di esercizio in particolare nel settore
secondario. Il signor RI 1 potrebbe svolgere lavori come operaio generico
(mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del
funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni,
imballaggio, etichettatura), aiuto magazziniere , autista/fattorino, aiuto in attività
manuali/artigianali (aiuto-fiorista, aiuto-giardiniere,…), serviceman in un garage,…."
(Doc. AI 21)
Con
il ricorso, l’assicurato sostiene invece l’impossibilità di poter esercitare
simili attività, avuto riguardo al danno alla salute ed alla sua formazione
professionale. Egli ha anche fatto riferimento allo scritto 29 novembre 2006
del suo datore di lavoro, in cui, fra l’altro, è stato evidenziato:
"
Il nostro collaboratore
ha iniziato il 04.09.2006 una prova di lavoro presso il nostro laboratorio (__________)
a __________. E' impiegato nella selleria con lavori di taglio e di
preparazione di materiale da cucito.
RI 1 abita a __________ e per spostarsi fino al posto
di lavoro impiega giornalmente con i mezzi pubblici circa 2 ore e venti minuti.
Per poter meglio inserire il collaboratore gli abbiamo bonificato metà del
tempo di lavoro.
Secondo il responsabile del laboratorio signor __________,
RI 1 ha dimostrato finora un buon comportamento e una buona motivazione. Lavora
in modo autonomo, comprende velocemente le nuove mansioni che svolge
coscienziosamente e nel lasso di tempo richiesto. Si è subito bene integrato
nel nuovo gruppo di lavoro.
Purtroppo da quando ha iniziato la prova di lavoro RI 1
è stato assente dal lavoro per malattia dal 14.09 al 15.09.06, il 29.09.06 e
dal 19.10 al 27.10.06 per un totale di 12 giorni.
Fatti
I suoi problemi fisici si ripercuotono sulla sua
attività. Almeno una volta la settimana ha difficoltà respiratorie con gravi
affaticamenti fisici. Durante queste crisi il collaboratore deve riposarsi e interrompere
il lavoro. Le crisi gli sopraggiungono verso la tarda mattinata. Il
collaboratore ritiene inoltre che la distanza tra il proprio domicilio ed il
luogo lavoro contribuisca ulteriormente ad affaticarlo.
La redditività del collaboratore attualmente può essere
quantificata al livello di funzione 3 di impiegato d'esercizio al 50%, in
quanto non può più svolgere la sua attività originale di capomanovra al livello
di funzione 8 al 100%. Calcolando i suoi problemi fisici (interruzione del
lavoro) questa scende al 40%." (Doc. D)
2.4.2. Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit.
pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
2.4.3. Nell’evenienza
concreta, secondo questo Tribunale all’assicurato può essere ragionevolmente
chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori
d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con
mansioni semplici e ripetitive, individuati dalla consulente.
Vero
che in casu, il ricorrente ha svolto per oltre trent’anni la funzione di capomanovra
__________ con responsabilità per le manovre, la formazione e scomposizione di
treni, aggancio e sgancio di carri merci (cfr. attestato 13 aprile 2006 del datore
di lavoro; doc. AI 9). Il TFA ha comunque stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,
p. 331 consid. 4a). L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato
del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Infatti, nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b;
RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02,
consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.
3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Nella
fattispecie in esame, da un lato va considerato che la principale limitazione
dovuta alla problematica cardiaca (in remissione) consiste nell’evitare lavori
pesanti, dall’altro, vista la succitata giurisprudenza, sussiste ancora
un’ampia gamma di lavori leggeri che l’assicurato potrebbe svolgere senza ricorrere
ad una particolare formazione. Del resto, come risulta dal citato scritto 29
novembre 2006 del datore di lavoro, la ragione per cui il ricorrente svolge al
50% la nuova attività di taglio e di preparazione del cucito risiede
principalmente nel relativamente lungo tempo di trasferimento domicilio-luogo
di lavoro. Inoltre, non è dato di sapere se quell’attività risulta essere
pienamente compatibile con il danno alla salute dell’assicurato.
In
conclusione, tenuto conto della lieve limitazione cardiologica e prendendo in
considerazione l’esigenza di svolgere attività leggere, questo Tribunale
ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato vi sono delle attività esigibili
da parte dell’assicurato, così come esposto dalla consulente incaricata.
2.5. Per
la determinazione dell’incapacità al guadagno la consulente ha pertanto utilizzato
il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe
conseguito senza il danno alla salute quale capomanovra __________ (reddito da
valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai
salari statistici (reddito da invalido).
2.5.1. Riguardo
al reddito da valido, nel citato rapporto la consultente ha quantificato
in fr. 81'657 il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano
quale capomanovra, importo rimasto incontestato (doc. AI 21-2).
2.5.2. Quando
al reddito da invalido, la consulente ha fatto riferimento ai dati
salariali statistici.
Conformemente
la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Recentemente,
l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella
TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Nel
caso di specie, la consulente, partendo da un reddito di riferimento, secondo la tabella
statistica nazionale (TA 1), per un operaio generico con mansioni semplici e
ripetitive di fr. 57'258, operata una deduzione del 15%, ha ottenuto un reddito
d’invalido in funzione della capacità lavorativa residua effettivamente realizzabile
di fr. 48’669.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 81'657.-- con il reddito ipotetico
da invalido di fr. 48'669 risulta un grado d’invalidità
del 40% (81'657– 48'669 x 100 : 81'657), conferente il diritto ad un quarto di
rendita. Al medesimo risultato si giungerebbe volendo prendere
in considerazione una riduzione del 25%, limite massimo consentito dalla
giurisprudenza, poiché il grado d’invalidità del 47% (81'657 – 42'943 [75% di 57’258] x
100 : 81'657) non permetterebbe il riconoscimento di una prestazione maggiore.
Tenuto
conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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