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Decisione

32.2006.230

Rifiuto della rendita in difetto di invalidità rilevante

23 ottobre 2007Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti professionali (quali l’orienta-mento professionale, la prima

formazione e riformazione professionale e il collocamento, art. 15-18 LAI),

necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la

capacità di guadagno.

L’art.

17 LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

"

per riformazione professionale

vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare

sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell’invalidità."

Con

riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme

delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente

un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla

vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico

dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

D’altra

parte, l’art. 18 cpv. 1 LAI dispone quanto segue:

"

Gli assicurati invalidi, idonei

all’integrazione, hanno diritto ad un sostegno attivo nella ricerca di un posto

di lavoro conveniente nonchè a una consulenza costante al fine di conservare il

loro posto di lavoro. Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di

lavoro e in utensili personali connesse con l’assunzionbe di un’attività lucrativa

dipendente e per le spese di trasoso a causa dell’invalidità."

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con

gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli

assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3

%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita

se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio

2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:

metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai

fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno

alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o

meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto

domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa

non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni

caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità

e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri

sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso

e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto

primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine,

(4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio

2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02,

consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

2.6. Nella

fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l’ammini-strazione ha innanzi

tutto richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia

dell’assicurata e dalla cassa disoccupazione (doc. AI 1-14).

Richiesto

dall’Ufficio AI, in data 11 novembre 2004 il dr. __________, specialista in chirurgia,

e medico curante dell’assicurata dal 2002, nel suo rapporto medico all’Ufficio

AI, ha posto come diagnosi “Discopatia L4.L5, discopatia L5-S1, cervicalgia

C6-C7, periartropatia alle due anche, crisi con vertigini, stato depressivo”

concludendo per un’incapacità lavorativa totale a far tempo dal 23 settembre

2002 (doc. AI 12-1).

Nelle

sue Annotazioni del 3 febbraio 2005 il dr. __________ del Servizio medico

regionale dell’Assicurazione invalidità (in seguito: SMR), ha dichiarato

indicato procedere ad una perizia reumatologica e psichiatrica (doc. AI 17-1).

L’Ufficio

AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia al dr. __________, specialista

in reumatologia e medicina interna, il quale, nella sua dettagliata perizia del

26 aprile 2005, allegati referti del dr. __________, internista, del 6

novembre 2002 e 28 gennaio 2003, reperti radiologici così come la perizia da

lui stesso esperita per l’assicurazione “__________” il 9 aprile 2003, ha

posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

4. Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica su

- alterazioni degenerative della colonna

lombare (condrosi, bulging discale e spondilartrosi L4/5, ernia discale

paramediana a destra, spondilartrosi, L5/S1),

- disturbi statici del rachide

(tendenzialmente piatto con accentuazione della lordosi lombare, minima

scoliosi sinistro convessa dorsale compensata),

- tendenza fibromialgica,

- decondizionamento muscolare

Esito da periartropatia omeroscapolare a destra in

- acromion tipo 2,

- probabile lesione parziale del muscolo

infraspinato

Piedi traverso-piatti" (Doc. AI 20-8)

esponendo

le seguenti valutazioni e conclusioni:

"

(...)

Valutazione:

La signora RI 1, nata il __________, __________, __________,

lamenta dal 1997 dolori lombari, da almeno 3 anni irradianti all'arto inferiore

nella coscia posteriormente e nell'inguine, il 6.11.2002 veniva visitata dallo

specialista in reumatologia Dr. __________ che riscontrava il riflesso achilleo

destro assente, ad una TAC degli ultimi 3 segmenti lombari del 23.10.2002 si

notava una protrusione discale mediolaterale a destra L5/S1 a contatto con la

radice S 1 a destra, delle spondilartrosi da L4 a S1. Una risonanza magnetica

della lombare del 2.6.2004 evidenziava un'ernia paramediana L5/S1 a destra, un

bulging discale diffuso L4/5 con deviazione di L5 bilateralmente e delle

spondilartrosi da L4 a S1; tuttora l'assicurata lamenta dolori lombari costanti

parzialmente irradianti verso l'inguine destro e nella gamba destra

diffusamente senza traiettoria dermatometrica. La mobilità del rachide lombare

è libera in ogni direzione, come già alla visita peritale precedente del 2.4.2003,

si riconferma assente il riflesso achilleo a destra; la signora lamenta pure

dolori nucali bilaterali in aumento alla rotazione globale del capo verso

destra, oggettivamente la mobilità della cervicale appare minimamente ridotta

senza dolori alle rotazioni globali, sono assenti deficit cervicoradicolari. Da

5-6 mesi vengono riferiti dolori alla spalla destra, all'abduzione e di notte,

in, alla risonanza magnetica del 28.2.2005, una probabile lesione parziale del

muscolo infraspinato ed una borsite sottoacromeale-sottodeltoidea; alla visita

odierna la mobilità delle spalle appare libera, simmetrica ed indolore, senza

sintomatologia di attrito, senza indizi clinici sicuri per una lesione della

cuffia rotatoria. Come alla visita precedente del 2.4.2003, ritroviamo anche

con mobilità passiva libera, ma con dolori coxogeni, sappiamo da una risonanza

magnetica del 8.4.2003 che le articolazioni coxofemoraü sono normali. I piedi

sono traversopiatti e hanno un alluce valgo e dita a martello, gli indolenzimenti

alle articolazioni metatarsofalangee sono dovuti ai disturbi statici

menzionati, una tallonite è assente. Rispetto alla visita precedente noto una

tendenza fibromialgica con 9 su 18 punti positivi.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici,

possiamo porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni

degenerative della colonna lombare (condrosi, bulging discale e spondilartrosi

L4/5, ernia discale paramediana a destra, spondilartrosi L5/S1), disturbi

statici del rachide (tendenzialmente piatto con accentuazione della lordosi

lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale compensata), tendenza

fibromialgica, decondizionamento muscolare, esito da periartropatia

omeroscapolare a destra in acromion tipo 2, probabile lesione parziale del muscolo

infraspinato, piedi traverso-piatti.

Come già consigliato alla mia ultima visita, un

ricondizionamento della muscolatura è essenziale. La periartropatia

omeroscapolare a destra di nuova insorgenza rispetto alla visita precedente,

attualmente oligosintomatica, non costituisce un danno irreversibile e può

essere trattata tramite una riabilitazione funzionale per la spalla

eventualmente con un'infiltrazione sottoacromeale con corticoderivati

cristallini. Le metatarsalgie devono essere affrontate, prescrivendo plantari

su misura con sostegno retrocapitale.

Giudico come lavoro ergonomicamente idoneo allo stato

di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg) che

permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi

di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza

estensione prolungata del rachide. Lavori con le braccia elevate non dovrebbero

essere svolti a più riprese.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a

partire dal 1 febbraio 2003.

Nella sua ultima attività di operaia presso la __________,

giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, dal 1 febbraio 2003,

trattandosi di un'attività piuttosto statica con necessità di chinare e ruotare

il tronco. (...)" (Doc. AI 20-6+7)

concludendo

quanto segue:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro ergonomicamente idoneo allo stato

di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg) che

permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi

di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza

estensione prolungata del rachide. Lavori con le braccia elevate non dovrebbero

essere svolti a più riprese.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100%, a partire dal 1 febbraio 2003.

Nella sua ultima attività di operaia presso la __________,

giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, dal 1 febbraio 2003,

trattandosi di un'attività piuttosto statica con necessità di chinare e ruotare

il tronco." (Doc. AI 20-9)

Dal

canto suo il dr. __________, specialista in psichiatria, nella sua perizia effettuata

per l’Ufficio AI il 7 giugno 2005, ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

4. Diagnosi:

L'insieme delle notizie, delle osservazioni

e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più

sopra dettagliatamente esposte, mi permette di porre, secondo scienza e coscienza,

il seguente giudizio psichiatrico­diagnostico:

♦ Reazione mista

ansioso-depressiva (ICD-1O:F43.22) nell'ambito di una Sindrome da disadattamento,

prolungata, di gravità lieve

♦ Elaborazione di sintomi

fisici per ragioni psicologiche (ICD-10:F68.0) (...) (Doc. AI 21-4)

esponendo

le seguenti valutazioni:

"

(...)

5. Valutazione e prognosi:

Da un punto di vista psichiatrico l'attuale capacità

lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è valutabile al 80%.

La prognosi non si presenta sfavorevole e non si

prevede un'ulteriore riduzione della capacità di lavoro futura della perizianda

per motivi psichici. (...)" (Doc. AI 21-4)

concludendo

quanto segue:

"

(...)

B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati:

La perizianda riferisce l'insorgenza della

sua sofferenza ansiosa e depressiva, non di gravità importante, nell'anno 2001;

la stessa è la conseguenza della perdita della sicurezza materiale (prestito di

tutti i suoi risparmi non più restituito integralmente) e della perdita della

sicurezza nella propria salute somatica (intaccata dalla sofferenza

ortopedico-reumatologica da lei vissuta con molta intensità emotivo-affettiva)

modellata da una certa vulnerabilità riscontrabile nella struttura psicologica

della perizianda.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale:

I disturbi psichici della perizianda, più

sopra elencati, compromettono nella misura del 20% la sua capacità lavorativa

nella sua attività o nelle altre a lei idonee (non cumulabile con, eventualmente,

quella dovuta alla problematica ortopedico­reumatologica).

3.

L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

La perizianda, dall'anno 2002, non ha più

un ambiente di lavoro.

C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

1.

È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Dal lato psichico è consigliabile una sua

più rapida integrazione nel mondo del lavoro mediante il CIP (le eventuali

restrizioni sono, unicamente, d'ordine ortopedico-reumatologico).

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

-----------------------------

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Dal lato psichico sì. (...)" (Doc.

AI 21-4+5)

Sulla base di

questi riscontri, nel suo rapporto medico del 1° settembre 2005 il dr. __________

del SMR ha affermato:

"

(...)

Raccomandazioni proposte SMR

Le

perizie, reumatologica (dr. __________ 26.04.2005) e psichiatrica (dr. __________

07.06

) mostrano che le limitazioni dell'A. sono discrete e che esiste un

ampio margine per intraprendere un'attività lavorativa con una CL al 80%.

Non è

quindi giustificata la IL totale data dal dr. __________, come già era emerso

dalla perizia fatta eseguire per l'Assicurazione __________ nel settembre

2003.

Anche

dal punto di vista psichiatrico la IL non è giustificata, come ben risulta

dalla perizia, PS:

Agli

atti una lettera del 16.07.2005 da parte dei patrocinatori dell'A. (__________)

che ci invita alla nomina di un altro perito psichiatrico, visto che il dr. __________

avrebbe detto delle frasi ritenute pregiudizievoli per l'A. (vedi lettera).

A parte che questo è asserito da una parte in causa

senza alcune prove, la perizia è ben fatta, descrive coerentemente lo status

psichico e l'anamnesi e le conclusioni sono giustificate, per cui non vi è

nessun motivo per farne eseguire un'altra."

(Doc. AI 25-2)

Dal canto suo il

consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto finale del 10

febbraio 2006, ha esposto quanto segue:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Alla luce delle informazioni in mio

possesso, è evidente che l'A. ha un margine reintegrativo lavorativo apprezzabile.

Le limitazioni espresse dai Periti,

infatti, sono a mio avviso particolarmente contenute (vedi perizia del Dr. __________

pag. 5 paragrafo C punto 1 e perizia del Dr. __________ pag. 8 punto C). La

valutazione medica teorica ed l'anamnesi professionale dell'A sono orientate

in direzione di quelle attività medio-leggere manuali pratiche non

qualificate o semi qualificate (formazione interna).

Bisogna comunque rilevare che l'A. è, a

mio avviso, in una fase di forte diniego, rifiuto nei confronti dei medici

dell'assicurazione e perfino nei confronti delle sue risorse residue.

Per esperienza e per competenza

professionale affermo senza alcun dubbio che coloro che presentano questo

stato di disagio, risulta inefficace l'attuazione di qualsivoglia

provvedimento professionale.

In queste situazioni/condizioni è

necessario attendere la ripresa psicologica fisica sociale

motivazionale dell'A. e solo in seguito mettere in atto progettare e pianificare

adeguati provvedimenti professionali AI. Così facendo si pone l'A. nelle condizioni

di conseguire il successo e nel contempo di contenere con coscienza il

sentimento di delusione insicurezza!

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Rh 2004, fr. 28'800.-- (Calcolo: 13.85

+ 1.15 x 40 x 4 x 12)

Rp 2004, fr. 25'451.-- (42'419 - 25%

per lavoro leggero e status - 20% per motivi di tenuta).

Grado d'invalidità, 12%.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

A breve non ravvedo le premesse per

attuare efficaci e propositivi provvedimenti professionali AI.

Malgrado ciò, qualora l'A. sia

intenzionata ad usufruire di un periodo (4 settimane) d'accertamento presso

il CAP - __________, sarò ben lieto di proporlo all'UAI.

In questo specifico caso valuto

opportuno questa misura poiché l'A. ha un atteggiamento spontaneo

soggettivo di rifiuto d'inabilità lavorativa. (ved. CPAI, marginale 6007).

La pratica è per ora evasa; attendo

fiducioso e prossimamente ulteriori eventuali."

(Doc. AI 32-2+3)

Dopo che

l’allora legale dell’assicurata, avv. __________, con uno scritto del 27

febbraio 2006 comunicava la disponibilità della sua patrocinata in tale senso (doc.

AI 37-1), l’amministrazione ha promosso un periodo di accertamento presso il Centro

di accertamento professionale e sociale di __________ (CAP), dove l’assicurata

ha quindi soggiornato dal 24 aprile al 22 maggio 2006 (doc. AI 38-1).

Con ulteriore

rapporto finale 3 luglio 2006 il consulente IP ha esposto quanto segue:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Alla luce delle informazioni in mio

possesso, è evidente che l'A. ha un margine reintegrativo lavorativo apprezzabile.

Le limitazioni espresse dai Periti,

infatti, sono a mio avviso particolarmente contenute (vedi perizia del Dr. __________

pag. 5 paragrafo C punto 1 e perizia del Dr. __________ pag. 8 punto C). La

valutazione medica teorica e l'anamnesi professionale dell'A sono orientate

in direzione di quelle attività medio-leggere manuali pratiche non

qualificate o semi qualificate (formazione interna).

Bisogna comunque rilevare che l'A. è, a

mio avviso, in una fase di forte diniego, rifiuto nei confronti dei medici

dell'assicurazione e perfino nei confronti delle sue risorse residue.

Per esperienza e per competenza

professionale affermo senza alcun dubbio che coloro che presentano questo

stato di disagio, risulta inefficace l'attuazione di qualsivoglia

provvedimento professionale.

In queste situazioni/condizioni è

necessario attendere la ripresa psicologica fisica sociale

motivazionale dell'A. e solo in seguito mettere in atto progettare e pianificare

adeguati provvedimenti professionali AI. Così facendo si pone l'A. nelle condizioni

di conseguire il successo e nel contempo di contenere con coscienza il

sentimento di delusione insicurezza!

Altre informazioni emerse durante il

periodo d'accertamento al CAP

In generale non vi sono gravi disagi

salvo qualche difficoltà a mantenere a lungo le posture statiche coatte con

il tavolo rialzato (esempio orologeria). La posizione statica seduta è

possibile in attività con il tavolo all'altezza degli addominali dei fianchi.

Nell'insieme la tenuta migliora se la sig.ra RI 1 ha la possibilità d'alternare

la postura di tanto in tanto;

il rendimento e le capacità lavorative

sono discrete (autonoma, indipendente, comprende i compiti assegnatele, qualche

difficoltà ad organizzarsi, discreta la precisione, ritmo leggermente

ridotto;

alla luce del disagio psichico, l'A.

necessità di un eventuale sostegno e/o aiuto al collocamento ed inoltre di un

periodo al riallenamento;

tendenza all'isolamento e

all'affaticabiltà psichica;

la motivazione è sostenuta dal fatto

che l'A. è convinta di poter recuperare le forze grazie all'attività

lavorativa (un atteggiamento che, però necessita di essere sostenuto, poiché

l'A. esprime timore ed incertezza!);

attività esigibili;

attualmente lavori di fabbrica,

presupposto il miglioramento psichico

un'attività di vendita distributiva;

sono proposti formazioni interne brevi

non troppo impegnative da svolgere direttamente sul posto di lavoro.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Rh 2004, fr. 28'800.-- (Calcolo: 13.85

+ 1.15 x 40 x 4 x 12)

Rp 2004, fr. 25'451.-- (ESS, Cat. 4,

privato, femminile, mediana, fr. 42'419 - 25% per lavoro leggero, status) -

20% per motivi di tenuta.

Grado d'invalidità, 12%.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

La pratica è stata sottoposta

all'attenzione del servizio di collocamento (vedi allegato)

Per quanto riguarda la formazione di

primo livello (AFC) non ravvedo con ragionevolezza nè le condizioni

(attitudini del Soggetto e assicurative) nè la necessità di proporle.

Vi raccomando, invece, di sostenere

attive e tempestive misure di riallenamento e aiuto al collocamento."

(Doc. AI 44-2+3+4)

Sulla base di

questi accertamenti, l’Ufficio AI, in data 4 agosto 2006 ha riconosciuto il

diritto al collocamento all’assicurata, la quale ha quindi avuto un colloquio

con il collocatore in data 19 settembre 2006 (doc. AI 45 e 47-1).

Con progetto di

decisione del 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una

rendita di invalidità motivando come segue:

" (...)

Esito degli accertamenti

Sulla base della documentazione medica fornita dai

curanti, come pure dalla valutazione effettuata dal nostro servizio medico,

risulta che l'ultima attività svolta come pure tutte le altre attività adeguate

al danno alla salute risultano esigibili nella misura dell'80%.

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente

giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato,

si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio

federale di statistica.

Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il

reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 28'800.--, con il

reddito presumibile di Frs. 25'451.-- (ESS, Cat. 4, femminile, privato, mediana

= Frs. 42'419.--) ridotto del 20% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore

riduzione del 25% (lavori leggeri). Da tale confronto si ottiene quindi un

grado d'invalidità pari al 12%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste."

(Doc. AI 48-2)

In data 29

settembre 2006 il dr. __________ ha fatto pervenire un ulteriore certificato,

con il quale lo specialista in psichiatria, ribadito come la paziente soffrisse

di “un disturbo depressivo ansioso intimamente legato alla grave e

invalidante patologia reumatologica”, ha ritenuto insoddisfacente e incerto

il decorso della malattia con prognosi a media scadenza sfavorevole (doc. AI

50-1).

L’assicurata ha

fatto altresì pervenire un certificato del dr. __________ e un referto

radiologico del 5 settembre 2006 attestante un’ernia paramediana dx e bulging

diffuso L4-L5 con deviazione a probabile leggera compressione di L5 bilaterale,

consecutivo e leggero restringimento del canale su base degenerativa (doc. AI

49-3). Il dr. __________ si è quindi ulteriormente espresso il 17 ottobre 2006 come

segue:

"

(...)

Ad una prima osservazione il livello particolarmente

elevato dei disturbi fisici porta ad un aggravamento lento ma costante della

disarmonia psicologica:

sfinimento, scoraggiamento, delusione, isolamento e

depressione.

Le diagnosi si discostano però da quelle indicate dal

Dr. __________ nella perizia del 7 giugno 2005.

Il disturbo è prevalentemente psichico e trova

oggettivazione, visibilità per la paziente soprattutto e soltanto a livello dei

disturbi organici.

Il disturbo somatico spiegato dal reumatologo Dr. __________

nella perizia del 26 aprile 2005 conferma che il danno non è di per sè

invalidante, può anzi essere curato con adeguati provvedimenti fisioterapici.

La sintomatologia somatica trova quindi la funzione di

schermo delle proiezioni di incapacità, conflittualità, di delusione,

espressione dell'aspetto depressivo che non ha potuto essere elaborato

psichicamente.

Vi invitiamo quindi a voler valutare ulteriormente la

paziente alla luce di questo meccanismo insanabile e comunque di considerare

autentica, anche se soggettiva, la sofferenza e l'importanza insorta nella paziente;

isolata dai contatti sociali d'appoggio non potrà che aggravare l'attuale stato

di salute psicofisico." (Doc. AI 57-1)

Interpellato, il

dr. __________ del SMR ha comunicato in data 13 ottobre e 3 novembre 2006 che i

nuovi documenti non apportavano novità o fatti nuovi (doc. AI 55-1 e 58-1).

Di conseguenza,

con provvedimento 6 novembre 2006, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il

diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. AI 59-1; consid. 1.1)

2.7

Con

il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe

tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera. L'interessata contesta

le conclusioni dell’amministra-zione adducendo in sostanza che non avrebbe

valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra

consid. 1.2).

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23.

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Per

quanto concerne le patologie principali di cui è affetta la ricorrente, vale a

dire “la sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni degenerative,

disturbi statici, tendenza fribromialgica e decondizionamento muscolare, oltre

a reazione misto ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da

disadattamento prolungata di gravità lieve”, questo TCA, richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

giunte i periti incaricati dall’amministrazione, dr. __________ e dr. __________,

specialisti nelle materie che qui interessano, che hanno compiutamente valutato

il danno alla salute lamentato dall’assicurata.

In

effetti il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita

ed accurata, stilando il 26 aprile 2005 un dettagliato rapporto medico reumatologico

in cui è stato accertato che la ricorrente, affetta da sindrome lombospondilogena

cronica e esiti da periartropatia omeroscapolare a destra (oltre che piedi

traverso-piatti), presentava comunque una capacità lavorativa intatta in

attività con carichi variabili che permettano di cambiare spesso la posizione

del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna

vertebrale, rispettivamente senza estensione del rachide e il sollevamento

ripetuto delle braccia. Nell’ultima attività lavorativa esercitata come

operaria, l’interessata era da ritenere limitata nella misura del 20%, dal 1.

febbraio 2003, trattandosi di un’attività piuttosto statica con necessità di chinare

e ruotare il tronco (doc. AI 20-9 e consid. 2.6). A tale perizia, ben

motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza

(consid. 2.7). Del resto va osservato che il perito era giunto alle medesime

conclusioni già in occasione dell’approfondito esame peritale eseguito il 9

aprile 2003 per conto della __________ (doc. AI 20-13). Medesima conclusione in

punto alla capacità lavorativa dell’assicurata era del resto stata tratta anche

dal dr. __________ in occasione dell’esame circondariale effettuato per conto

della SUVA nel dicembre 2001 (doc. AI 20-24).

Quanto

d’altra parte alle affezioni psichiatriche di cui soffre la ricorrente, il dr. __________

ha sottoposto la richiedente ad una valutazione peritale approfondita, stilando

il 7 giugno 2005 un dettagliato rapporto peritale in cui ha esposto che la ricorrente,

affetta da “reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una Sindrome da

disadattamento, prolungata, di lieve entità, oltre a elaborazione di sintomi

fisici per ragioni psicologiche”, manteneva comunque una capacità

lavorativa dell’80%. Il perito precisava anche che la prognosi non era

sfavorevole, non dovendosi prevedere ulteriori riduzioni della capacità di

lavoro futura per motivi psichici. Inoltre a detta del perito l’inabilità per

motivi psichici non era cumulabile con quella dovuta alla problematica ortopedico/reumatologica

e, infine, dal lato psichico era consigliabile una rapida integrazione nel

mondo del lavoro (doc. AI 21-4,5 e consid. 2.6). Pure a tale perizia, ben

motivata, con ampia a dettagliata descrizione dello status psichico della

perizianda, che non evidenzia lacune o contraddizioni ed è basata su accertamenti

esenti da censure, può essere attribuita forza probatoria piena conformemente

ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.7).

Dopo

l’emanazione del progetto di decisione del 20 settembre 2006, l’assicurata ha

di fatto sostenuto, sulla base dei certificati del dr. __________ del 29

settembre 2006 e 17 ottobre 2006 (doc. AI 50-1 e 57-1), che le sue condizioni non

erano tali da permetterle una ripresa dell’attività lavorativa in quanto

valutate non correttamente dal perito dr. __________ (cfr. consid. 2.6). Inoltre,

anche dopo la resa della decisione contestata sono stati prodotti ancora, per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, certificati del dr. __________ datati 4

dicembre 2006 (doc. B), 5 e 27 febbraio 2007 (doc. F e G).

Ora, detti

certificati del dr. __________ non sono tali da modificare le conclusioni cui è

giunto lo specialista incaricato dall’amministrazione nel suo referto del 7 giugno

2005.

In particolare, tali referti non portano alcun elemento nuovo di valutazione

nè permettono di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute

da un punto di vista psichico intervenuto tra la perizia del 7 giugno 2005 e la

decisione del 6 novembre 2006, la quale, sia ribadito, delimita il potere

cognitivo del giudice (il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4; cfr. anche DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248

consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli

assicurati (anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M.,

U 202/01; in proposito consid. 2.7) e dal tema di sapere se le certificazioni

del dr. __________ siano comunque meritevoli di essere prese in considerazione

ai fini del presente giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr.

consid. 2.7), il medico curante della ricorrente non fa altro che rielencare

disturbi e diagnosi già noti, limitandosi in definitiva a dare una valutazione

diversa delle loro ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto a quella

tratta dal suo collega dr. __________.

In

definitiva, tuttavia, il quadro descritto dal dr. __________ non muta la

sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato, come del resto

pertinentemente osservato nelle Annotazioni del 22 dicembre 2006 e 19 febbraio

2007.

dal medico del SMR cui sono stati sottoposti per osservazioni i certificati

del medico curante del 4 dicembre 2006 e 5 febbraio 2007 (cfr. consid. 2.6;

doc. IVbis e V). Pertinentemente infatti il dr. __________ del SMR ha osservato

come il dr. __________ non apportasse elementi nuovi rispetto alla valutazione

effettuata dal perito, ma mettesse piuttosto l’accento su una problematica

mista psichica/somatica, vale a dire di tipo somatoforme, mentre che non

evidenziava l’esistenza di una problematica psichiatrica maggiore di quella

riconosciuta dal dr. __________ (cfr. doc. X e IV bis). In proposito val la

pena di nuovamente di rimandare alla giurisprudenza del TFA ricordata al

consid. 2.5 che precede per la quale un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (DTF 130 V 354 consid.

2.2

; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile

2004.

in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Nella specie non esistono motivi per

ritenere che detto disturbo sia di gravità tale da influire sulla capacità

lavorativa dell’assicurata in misura differente da quanto valutato, unitamente

alle altre problematiche psichiatriche, dal dr. __________.

D’altra

parte, nemmeno per quanto concerne le problematiche reumatologiche nel corso

della procedura ricorsuale è stata prodotta alcuna certificazione medica rilevante

o fatto valere alcun elemento oggettivo che possa in qualche modo mettere in dubbio

le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento

dello stato di salute della ricorrente intervenuto tra la perizia del 26 aprile

2005.

e la decisione impugnata del 6 novembre 2006. In effetti, come osservato

dal dr. __________ del SMR nelle osservazioni del 22 dicembre 2006, nemmeno la

valutazione del 2 novembre 2006 del dr. __________, neurochirurgo, permette di

concludere altrimenti. La stessa infatti si limita essenzialmente a confermare la

sindrome lombovertebrale e i problemi già riscontrati a livello del rachide

dorsale e non consente di concludere per una diversa valutazione in punto alla

capacità lavorativa o per l’esistenza di un peggioramento di rilievo, dalla

stessa non emergendo in particolare la presenza di alcun deficit motorio

rilevante o sensoriale radicolare (doc. C e IVbis). Quanto poi all’ulteriore certificazione

del dr. __________ datata 22 dicembre 2006, la stessa, che si basa sempre sulla

medesima e unica visita della paziente avvenuta in data 31 ottobre 2006, non apporta

elementi nuovi rispetto a quelli esaustivamente valutati dal dr. __________

nella sua perizia. Detto referto si limita in effetti in definitiva a dare una

valutazione diversa in punto alla capacità lavorativa della paziente, senza

tuttavia sostanziarla con motivazioni convincenti e, quindi, non consente di dipartirsi

dall’approfondita valutazione peritale del 26 aprile 2005, alla quale, sia

nuovamente ribadito, va dato pieno valore probatorio conformemente ai principi

giurisprudenziali ricordati sopra (cfr. consid. 2.7). Per quel che concerne infine

la certificazione del dr. __________ 21 novembre 2006 prodotta in corso di

causa, la stessa si limita ad elencare le patologie di cui soffre la ricorrente

e ricordare gli accertamenti medici esperiti senza tuttavia apportare alcun

elemento nuovo di valutazione (doc. C).

Non

da ultimo con riferimento alle censure mosse, quantomeno implicitamente, dalla

ricorrente in merito ai pareri espressi dai medici SMR, il TFA, in una decisione

del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto

2006.

nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alle

valutazioni agli atti dei medici del SMR dr. __________ e dr. __________, eseguite

dopo approfondito esame degli atti e supportate da due esaustive perizie

specialistiche, che non evidenziano contraddizioni e non si possono affermare

essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena.

D’altra parte,

va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

D’altra parte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza

prodotto documentazione medica o fornito elementi idonei a dimostrare con alta

verosimiglianza l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue

condizioni di salute rispetto alla situazione accertata nei referti peritali

del 26 aprile e 7 giugno 2005 e tantomeno elementi che consentano in qualche

modo a questa Corte di considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni

tratte dal dr. __________ e dal dr. __________ (sul valore delle perizie fatte

allestire dall’amministrazione cfr. sopra consid. 2.7).

Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente non sorrette da concreto

supporto probatorio, risultano essere anche le altre allegazioni ricorsuali

miranti a censurare le conclusioni peritali.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che sino al momento

dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità

lavorativa medico-teorica del 80% nella sua precedente attività professionale o

in altre attività adeguate.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda

di revisione.

2.9

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico

e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale

(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui

vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata.

In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito

al raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle

attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale

operaia per conto della __________ con uno stipendio orario di fr. 13.85 + fr.

1.15

per indennità vacanza, per fr. 28'800 annui nel 2004), ha concluso quanto

segue:

"

(…)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Rh 2004, fr. 28'800.-- (Calcolo: 13.85

+ 1.15 x 40 x 4 x 12)

Rp 2004, fr. 25'451.-- (ESS, Cat. 4,

privato, femminile, mediana, fr. 42'419 - 25% per lavoro leggero, status) -

20% per motivi di tenuta.

Grado d'invalidità, 12%.

(Doc. AI 44-3; cfr. sopra per esteso al consid. 2.6).

L’ufficio AI ha quindi stabilito un

grado di invalidità del 12% (doc. AI 59-2).

Tali accertamenti e conclusioni, che

sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la

giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I

474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente

stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione

del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali

(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato

dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta

comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

2.10

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione essendo basata

su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente

negato il diritto alla rendita.

Quanto

d’altra parte alla domanda subordinata formulata dalla ricorrente tendente

all’adozione di ulteriori provvedimenti professionali dell’AI, va detto quanto

segue.

In

proposito va innanzitutto rilevata la contraddittorietà dell’as-sunto

risorsuale: mentre infatti da un lato RI 1 postula l’adozione di adeguati

provvedimenti professionali, dall’altro dichiara di non essere in grado, a

causa delle affezioni psichiche che l’affliggono, di sostenere né una

riqualifica professionale né altri provvedimenti concessi dall’AI.

Va

detto che in punto alla fattibilità di ulteriori eventuali provvedimenti

d’ordine professionale secondo il dr. __________, posta una capacità lavorativa

dell’80% nella sua attività o in altre idonee, “dal lato psichico è

consigliabile una sua più rapida integrazione nel mondo del lavoro mediante il

CIP” (perizia 7 giugno 2005, doc. AI 21-5).

Alla

luce di questa conclusione medica, nell’ambito dell’istrut-toria amministrativa

l’assicurata è stata oggetto di una prima valutazione il 18 gennaio 2006 da

parte del consulente in integrazione professionale sig. __________, il quale, visto

“l’atteggiamen-to spontaneo soggettivo di rifiuto d’inabilità lavorativa”, ha,

tra l’altro, ritenuto indicato effettuare un periodo di accertamento

professionale presso il CAP di __________ (doc. AI 32-3). Detto periodo è quindi

stato realizzato nel periodo dal 24 aprile al 22 maggio 2006 allo scopo di

stimolare l’assicurata a riprendere l’attività lucrativa. In merito a detto

periodo di accertamento e, quindi, ad un possibile reinserimento professionale

dell’assicura-ta, il consulente professionale si è quindi così espresso nel successivo

rapporto del 3 luglio 2006:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Alla luce delle informazioni in mio

possesso, è evidente che l'A. ha un margine reintegrativo lavorativo apprezzabile.

Le limitazioni espresse dai Periti,

infatti, sono a mio avviso particolarmente contenute (vedi perizia del Dr. __________

pag. 5 paragrafo C punto 1 e perizia del Dr. __________ pag. 8 punto C). La

valutazione medica teorica e l'anamnesi professionale dell'A sono orientate

in direzione di quelle attività medio-leggere manuali pratiche non

qualificate o semi qualificate (formazione interna).

Bisogna comunque rilevare che l'A. è, a

mio avviso, in una fase di forte diniego, rifiuto nei confronti dei medici

dell'assicurazione e perfino nei confronti delle sue risorse residue.

Per esperienza e per competenza

professionale affermo senza alcun dubbio che coloro che presentano questo

stato di disagio, risulta inefficace l'attuazione di qualsivoglia

provvedimento professionale.

In queste situazioni/condizioni è

necessario attendere la ripresa psicologica fisica sociale

motivazionale dell'A. e solo in seguito mettere in atto progettare e pianificare

adeguati provvedimenti professionali AI. Così facendo si pone l'A. nelle

condizioni di conseguire il successo e nel contempo di contenere con coscienza

il sentimento di delusione insicurezza!

Altre informazioni emerse durante il

periodo d'accertamento al __________

In generale non vi sono gravi disagi

salvo qualche difficoltà a mantenere a lungo le posture statiche coatte con

il tavolo rialzato (esempio orologeria). La posizione statica seduta è

possibile in attività con il tavolo all'altezza degli addominali dei fianchi.

Nell'insieme la tenuta migliora se la sig.ra RI 1 ha la possibilità d'alternare

la postura di tanto in tanto;

il rendimento e le capacità lavorative

sono discrete (autonoma, indipendente, comprende i compiti assegnatele,

qualche difficoltà ad organizzarsi, discreta la precisione, ritmo leggermente

ridotto;

alla luce del disagio psichico, l'A.

necessità di un eventuale sostegno e/o aiuto al collocamento ed inoltre di un

periodo al riallenamento;

tendenza all'isolamento e

all'affaticabiltà psichica;

la motivazione è sostenuta dal fatto

che l'A. è convinta di poter recuperare le forze grazie all'attività

lavorativa (un atteggiamento che, però necessita di essere sostenuto, poiché

l'A. esprime timore ed incertezza!);

attività esigibili;

attualmente lavori di fabbrica,

presupposto il miglioramento psichico

un'attività di vendita distributiva;

sono proposte formazioni interne brevi

non troppo impegnative da svolgere direttamente sul posto di lavoro.

(…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

La pratica è stata sottoposta

all'attenzione del servizio di collocamento (vedi allegato)

Per quanto riguarda la formazione di

primo livello (AFC) non ravvedo con ragionevolezza nè le condizioni

(attitudini del Soggetto e assicurative) nè la necessità di proporle.

Vi raccomando, invece, di sostenere

attive e tempestive misure di riallenamento e aiuto al collocamento."

(Doc. AI 44-2+3+4 e sopra consid.

2.

)

Di conseguenza, l’assicurata ha avuto un colloquio con il collocatore

il 19 settembre 2006, nel corso del quale l’assicurata ha sostanzialmente

esplicitato una carente motivazione nella ricerca di un’attività consona al suo

stato di salute affermando di non aver svolto alcuna ricerca di lavoro perché

non si sentiva di presentarsi davanti a un potenziale datore di lavoro. Alla

luce di tali affermazioni e dell’atteggiamento dimostrato nel corso del colloquio,

il collocatore incaricato ha ritenuto non vi fossero i presupposti per

continuare la procedura di aiuto di collocamento pur affermando di “restare

a disposizione per un eventuale aiuto in un prossimo futuro” (doc. AI

47-1).

Nel

caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del

consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni

reintegrative.

In

effetti, va rilevato che l’assicurata, pur avendo dimostrato

in occasione del periodo di accertamento presso il __________ di __________ obiettivamente

un rendimento e delle capacità lavorative discrete (doc. AI 44-3), soggettivamente

ha invece mostrato un’attitudine decisamente carente dal punto di vista

dell’impe-gno individuale e della motivazione. Ricordato altresì come a

giudizio del perito dr. __________ da un punto di vista psichiatrico la

capacità lavorativa dell’assicurata è dell’80%, con prognosi favorevole, e

questo a prescindere dall’adozione o meno di eventuali provvedimenti

d’integrazione (il ricorso al CIP è in effetti stato solo “consigliato” dal

perito, cfr. doc. AI 21-5 e sopra consid. 2.6), va nuovamente rammentato alla

ricorrente che in relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

D’altra

parte, per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali

ex art. 17 LAI e art. 6 cpv. 1 OA, nella specie gli stessi non entrano in

considerazione considerato come in base al provvedimento querelato l’assicurata

subisce una perdita di guadagno che non raggiunge il grado minimo del 20% (cfr.

sopra consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

Rimane

tuttavia aperta per l’assicurata la possibilità di tornare a far capo della consulenza e del

sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18 LAI in forza della comunicazione

del 4 agosto 2006 (doc. AI 45-1), segnatamente qualora il

danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr.

anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in

merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).

In

queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.

2.11

L’assicurata,

per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori

accertamenti medici.

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria deve essere disattesa.

2.12

La

ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In

casu, la ricorrente si trova nel bisogno. La medesima dispone in

effetti, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale di fr. 1975.-

mensili (cfr. doc. IIIbis). L’assicurata non possiede le necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo

acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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