32.2006.235
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27 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2006.235
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, TCA
Titolo:
Assicurata contesta la rendita temporanea oggetto di una precedente decisione su opposizione,rimasta incontestata.Con il presente ricorso essa non può contestare il diritto alla rendita ma solo l'ammontare della rendita, oggetto della decisione impugnata.Non avendolo fatto il ricorso è irricevibile.
IRRICEVIBILITÀ
art. 4 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.235
BS/td
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto e considerando in
diritto che
- con
decisione su opposizione 8 settembre 2006 l'Ufficio AI ha accolto l'opposizione
interposta da RI 1 avverso la decisione 19 aprile 2005 nel senso di riconoscerle
Fatti
il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004. L’amministrazione
ha inoltre fatto presente all’interessata che notificherà una nuova decisione concernente
l’ammontare della prestazione (doc. AI 53-8);
- dopo
aver trasmesso gli atti alla Cassa di compensazione __________, competente per
la determinazione della rendita, con decisione 14 novembre 2006 l’Ufficio AI ha
fissato la rendita intera d’invalidità in fr. 1’110 mensili, erogabile dal 1° aprile
al 31 ottobre 2004 e determinata su un reddito annuo medio di fr. 15'192 con una
scala di rendita 44 (doc. AI 58-10);
- contro
la decisione 14 novembre 2006 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha introdotto
al TCA il presente ricorso. A seguito del decreto di completazione 14 dicembre
2006, con scritto 21 dicembre 2006 essa ha contestato l’esistenza di un
miglioramento delle proprie condizioni di salute tale da giustificare la soppressione
della rendita intera dal 1° novembre 2004. Al riguardo essa ha trasmesso un
certificato del reumatologo curante;
- con
risposta di causa 11 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha chiesto:
"
In via principale
Constatato come la decisione su opposizione 8 settembre
2006 (spedita tramite raccomandata) sia stata ritirata l'11 settembre 2006, si
chiede il ricorso venga dichiarato irricevibile.
Se anche si volesse considerare impugnata la sola
decisione inerente il calcolo dell'importo della rendita, considerata l’assenza
di motivazione pure dopo il complemento del 21/22 dicembre 2006 (viene
contestato solo il diritto alla rendita), si chiede altresì di dichiarare
irricevibile il ricorso.
In via subordinata
Preso comunque atto dell'allegato ricorsuale e
richiamati i contenuti della decisione impugnata, lo scrivente Ufficio non può
che contestare le argomentazioni della ricorrente in quanto prive d'oggettivo
fondamento.
In particolare, sottoposta la nuova documentazione al
Servizio medico regionale (SMR), il medico incaricato Dott. __________ ha
stabilito che questa non permette d'oggettivare una sostanziale modifica della
situazione clinica rispetto a quanto finora ritenuto dall'amministrazione,
confermando la propria precedente valutazione (cfr. annotazioni allegate)."
(Doc. V)
-
con ordinanza 16 gennaio 2007 lo scrivente Tribunale ha assegnato alla
ricorrente un termine di 10 giorni per inoltrare le proprie osservazioni
scritte in merito all’eccezione di tardività del ricorso presentata
dall’amministrazione (VI), termine scaduto infruttuosamente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
Considerandi
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo
la giurisprudenza del TFA, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo
l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici
in essa regolati (DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti
ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per
contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali,
viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al
giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti).
Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si
riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad.
es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è
diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione
querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato,
ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 313 seg. consid. 3b; inoltre vedasi DTF 119 V 350 consid. 1b; cfr. STFA del 24
febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 1.1);
- nel
caso in esame oggetto litigioso è il diritto alla rendita intera dal 1° aprile
2004.
al 31 ottobre 2004. La ricorrente, contestando un miglioramento del suo
stato di salute, postula l’erogazione di una rendita intera anche dopo il 1° novembre
2004;
- la
limitazione della durata della rendita è stata oggetto della decisione su opposizione
8.
settembre 2006 (doc. AI 53-1), rimasta incontestata, non avendo inoltrato l’assicurata
ricorso. Oggetto della querelata decisione è invece la determinazione
della rendita intera d’invalidità;
- essendo
la decisione su opposizione 8 settembre 2006 divenuta definitiva, il presente
ricorso è da considerare irricevibile (in merito alla irricevibilità di un ricorso
contro una decisione cresciuta in giudicato cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, Vorbemerkungen
zu §§ 29-32 N. 2);
- non
avendo l’assicurata contestato il calcolo della rendita, né apportato alcuna
censura in merito, nonostante l’ordinanza di completazione 16 gennaio 2007, il
ricorso avverso la decisione 14 novembre 2006 è da considerare parimenti irricevibile
(sui requisiti di validità di un ricorso; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
3a edizione, Berna 2003, pag. 488);
- all’assicurata va fatto comunque
presente che potrà in futuro inoltrare una nuova domanda di rendita nel caso in
cui un eventuale peggioramento delle condizioni di salute, debitamente
comprovato da atti medici, dovesse procurarle un’incapacità al guadagno di
rilevante durata successivamente al 1° novembre 2004. Su tale aspetto, se del
caso dopo l’esecuzione di un’istruttoria, l’Ufficio AI emanerà una decisione
formale direttamente impugnabile con ricorso al TCA (art. 69 cpv. 1 lett. a
LAI);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é irricevibile.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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