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Decisione

32.2006.235

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004. L’amministrazione

ha inoltre fatto presente all’interessata che notificherà una nuova decisione concernente

l’ammontare della prestazione (doc. AI 53-8);

- dopo

aver trasmesso gli atti alla Cassa di compensazione __________, competente per

la determinazione della rendita, con decisione 14 novembre 2006 l’Ufficio AI ha

fissato la rendita intera d’invalidità in fr. 1’110 mensili, erogabile dal 1° aprile

al 31 ottobre 2004 e determinata su un reddito annuo medio di fr. 15'192 con una

scala di rendita 44 (doc. AI 58-10);

- contro

la decisione 14 novembre 2006 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha introdotto

al TCA il presente ricorso. A seguito del decreto di completazione 14 dicembre

2006, con scritto 21 dicembre 2006 essa ha contestato l’esistenza di un

miglioramento delle proprie condizioni di salute tale da giustificare la soppressione

della rendita intera dal 1° novembre 2004. Al riguardo essa ha trasmesso un

certificato del reumatologo curante;

- con

risposta di causa 11 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha chiesto:

"

In via principale

Constatato come la decisione su opposizione 8 settembre

2006 (spedita tramite raccomandata) sia stata ritirata l'11 settembre 2006, si

chiede il ricorso venga dichiarato irricevibile.

Se anche si volesse considerare impugnata la sola

decisione inerente il calcolo dell'importo della rendita, considerata l’assenza

di motivazione pure dopo il complemento del 21/22 dicembre 2006 (viene

contestato solo il diritto alla rendita), si chiede altresì di dichiarare

irricevibile il ricorso.

In via subordinata

Preso comunque atto dell'allegato ricorsuale e

richiamati i contenuti della decisione impugnata, lo scrivente Ufficio non può

che contestare le argomentazioni della ricorrente in quanto prive d'oggettivo

fondamento.

In particolare, sottoposta la nuova documentazione al

Servizio medico regionale (SMR), il medico incaricato Dott. __________ ha

stabilito che questa non permette d'oggettivare una sostanziale modifica della

situazione clinica rispetto a quanto finora ritenuto dall'amministrazione,

confermando la propria precedente valutazione (cfr. annotazioni allegate)."

(Doc. V)

-

con ordinanza 16 gennaio 2007 lo scrivente Tribunale ha assegnato alla

ricorrente un termine di 10 giorni per inoltrare le proprie osservazioni

scritte in merito all’eccezione di tardività del ricorso presentata

dall’amministrazione (VI), termine scaduto infruttuosamente;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

Considerandi

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- secondo

la giurisprudenza del TFA, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo

l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione

ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici

in essa regolati (DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti

ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per

contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali,

viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al

giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti).

Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si

riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad.

es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è

diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione

querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato,

ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 313 seg. consid. 3b; inoltre vedasi DTF 119 V 350 consid. 1b; cfr. STFA del 24

febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 1.1);

- nel

caso in esame oggetto litigioso è il diritto alla rendita intera dal 1° aprile

2004.

al 31 ottobre 2004. La ricorrente, contestando un miglioramento del suo

stato di salute, postula l’erogazione di una rendita intera anche dopo il 1° novembre

2004;

- la

limitazione della durata della rendita è stata oggetto della decisione su opposizione

8.

settembre 2006 (doc. AI 53-1), rimasta incontestata, non avendo inoltrato l’assicurata

ricorso. Oggetto della querelata decisione è invece la determinazione

della rendita intera d’invalidità;

- essendo

la decisione su opposizione 8 settembre 2006 divenuta definitiva, il presente

ricorso è da considerare irricevibile (in merito alla irricevibilità di un ricorso

contro una decisione cresciuta in giudicato cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, Vorbemerkungen

zu §§ 29-32 N. 2);

- non

avendo l’assicurata contestato il calcolo della rendita, né apportato alcuna

censura in merito, nonostante l’ordinanza di completazione 16 gennaio 2007, il

ricorso avverso la decisione 14 novembre 2006 è da considerare parimenti irricevibile

(sui requisiti di validità di un ricorso; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

3a edizione, Berna 2003, pag. 488);

- all’assicurata va fatto comunque

presente che potrà in futuro inoltrare una nuova domanda di rendita nel caso in

cui un eventuale peggioramento delle condizioni di salute, debitamente

comprovato da atti medici, dovesse procurarle un’incapacità al guadagno di

rilevante durata successivamente al 1° novembre 2004. Su tale aspetto, se del

caso dopo l’esecuzione di un’istruttoria, l’Ufficio AI emanerà una decisione

formale direttamente impugnabile con ricorso al TCA (art. 69 cpv. 1 lett. a

LAI);

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi

in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é irricevibile.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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