32.2006.236
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9 novembre 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2006.236
Data decisione, Autorità:
09.11.2007, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di un infortunio. Valutazione peritale relativa alla residua capacità lavorativa comprendente anche il danno alla salute extra-infortunistico. Correzione della riduzione del reddito da valido per motivi personali e professionali
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.236
BS/ll
Lugano
9 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9
novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, durante un corso di ripetizione è stato vittima di un infortunio
che gli ha causato una lussazione al polso destro. L’assicurazione militare ha
di conseguenza assunto il caso, erogando le prestazioni di legge.
In
data 4 febbraio 2002 egli ha subito una frattura delle ossa metacarpali II e IV
della mano destra. L’assicuratore infortuni (__________) ha versato le indennità
giornaliere dovute e con decisione 5 ottobre 2004 ha posto l’assicurato al beneficio
di una rendita per un grado d’invalidità del 34%, con decorrenza dal 1° settembre
2003 (doc. AI 7-2).
1.2. Nel
marzo 2003 l’assicurato, già professionalmente attivo quale magazziniere, ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. A1-1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui il richiamo degli atti dalla __________, con
quattro decisioni 25 aprile 2004 l’Ufficio AI, tenendo conto dei periodi
d’incapacità lavorativi riconosciuti dall’assicuratore contro gli infortuni, ha
erogato le seguenti prestazioni: rendita intera dal 1° febbraio 2003, mezza
rendita dal 1° agosto 2003 al 31 ottobre 2003; causa una ricaduta, nuovamente
una rendita intera dal 1° gennaio 2004 seguita da una mezza rendita dal 1°
settembre 2004 al 31 ottobre 2004 (doc. AI 36 - 42).
1.3. A
seguito dell’opposizione 18 maggio 2005 dell’assicurato, in cui è stata documentata
la presenza di una sindrome lombo-vertebrale cronica di natura extrainfortunistica
(doc. AI 43-1), l’amministrazione ha affidato al dr. __________ il mandato di
valutare, mediante l’esecuzione di una perizia reumatologica, globalmente
l’impatto delle affezioni al polso destro ed al rachide sulla capacità lavorativa
(doc. AI 57-1 e doc. AI 61-1).
Tenuto
conto della perizia reumatologica 21 febbraio 2006 del dr. __________, nonché
del complemento peritale 30 marzo 2006, con nota 31 marzo 2006 il dr. __________
del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) ha accertato un’inabilità
lavorativa del 70% da febbraio 2002, mentre dal luglio 2004 (stabilizzazione
del danno alla salute) ha rilevato una capacità lavorativa residua in attività
adeguate dell’80% (doc. AI 72).
Sulla
base delle conclusioni del SMR, con rapporto 8 novembre 2006 la consulente in
integrazione professionale (in seguito: consulente) ha proceduto alla determinazione
del grado d’invalidità mediante il consueto raffornto dei redditi, giungendo ad
un grado d’invalidità del 48% (doc. AI 80).
Di
conseguenza, con decisione 9 novembre 2006 l’Ufficio AI ha accolto
l’opposizione, nel senso di conferire all’assicurato il diritto ad una rendita
intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° febbraio 2003 e ad un quarto di
rendita (grado del 48%) dal 1° novembre 2004 (doc. AI 81).
1.4. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite della RA 1,
ha presentato ricorso al TCA e postulato il riconoscimento del diritto ad una
rendita intera d’invalidità (grado del 70%) dal 1° febbraio 2003, seguita da tre
quarti di rendita (grado del 69%) dal 1° novembre 2004 in avanti.
In
primo luogo egli contesta la valutazione operata dal SMR di ritenerlo abile
all’80% in attività adeguata dal luglio 2004, facendo presente quanto segue:
"
(…)
II 21.02.2006 il Dr. __________ (Doc. C), al quale l'Al
aveva richiesto una perizia, indicava al punto B, relativo alle conseguenze
sulla capacità di lavoro:
" 2.1 II paziente può lavorare solo qualche ora
al giorno nel suo lavoro di magazziniere.
2.2 II paziente può ancora eseguire lavori in cui
possa alternare le posizioni da in piedi a seduto ogni mezz'ora, evitare di
salire e scendere frequentemente le scale. Evitare di portare pesi superiori a
10-15 kg in maniera ripetuta e solo con la mano sx, con la mano dx solo occasionalmente
pesi inferiori a 5 kg. Evitare lavori fini con la mano dx (per esempio lavori
di ufficio). Evitare posizioni non ergonomiche del rachide".
3.2 II paziente potrebbe lavorare ancora in
misura di mezza giornata a sapere 4 ore al giorno. Questo tenendo conto delle
limitazioni della problematica dei dolori lombari nonché alla limitazione
dovuta alla problematica della mano destra, che è praticamente inutilizzabile."
Alla richiesta di complemento peritale (Doc. D), il Dr.
__________ dichiarava che l'assicurato è limitato nella misura del 50%
prendendo in considerazione le due patologie a sapere quella lombare che quella
alle mani; le due patologie associate fanno sì che la limitazione funzionale
sia del 50%.
Sulla base delle valutazioni peritali, il ricorrente
ritiene che la sua capacità residuale sia del 50% e non dell'80%, dal luglio
2004. (…)" (doc. I)
Il
ricorrente contesta inoltre l’apprezzamento dei fattori di riduzione applicati
dalla consulente sul salario da invalido, quest’ultimo stabilito sulla base dei
dati statistici salariali.
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del
ricorso, ribadendo che il ricorrente è stato ritenuto abile all’80% in attività
confacenti al suo stato di salute.
1.6. Con
scritto 6 febbraio 2007 l’assicurato ha confermato la propria tesi ricorsuale.
1.7. Il
TCA ha chiesto delle informazioni complementari al dr. __________, ricevendo
risposta il 3 ottobre 2007 (X). Le parti hanno in seguito preso posizione sulle
risultanze (XII, XIII).
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’amministrazione ha ridotto la rendita
intera ad un quarto dal 1° novembre 2004, oppure se, come chiede il ricorrente,
la riduzione dev’essere limitata a tre quarti di rendita.
Pacifico
è che l’assicurato, a seguito dell’infortunio 4 febbraio 2002, trascorso l’anno
di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ha maturato il diritto ad una rendita
intera dal 1° febbraio 2003.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.5. La
nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in
materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione
della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore
sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale
ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con
riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto
unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo
per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V
128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non
pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito
che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli
organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi
dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
2.6.
Nella fattispecie in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia
eseguita dal dr. __________. Con rapporto 21 febbraio 2006, dopo aver esposto
in dettaglio i dati d’anamnesi, il succitato specialista in reumatolgia ha
posto la seguente diagnosi:
"
4.1.- DIAGNOSI (con
ripercussioni sulla capacità di lavoro)
- Sindrome lombovertebrale cronica
recidivante in presenza di:
. Discopatia
L4/5 con pseudo-spondilolistesi di 7 mm e probabile
instabilità L4/5, probabile lisi ismica di L5 e discopatia
incipiente L5/S1.
. Spondilartrosi L3/Sl bilaterale
. Morbo di Baastrup ed iniziale DISH
Dal 1994
- Stato dopo
lussazione del polso con conseguente osteotomia del radio ed artrosi
radio-carpica
Dal 1975
- stato dopo
frattura della metacarpo-falangea III e IV della mano dx trattata con
osteosintesi, con conseguente limitazione funzionale
Dal 04.02.'02
(…)" (Doc. AI69-6)
In
merito alla capacità lavorativa egli ha specificato che l’assicurato può lavorare
solo due ore al giorno nella sua attività di magazziniere, pari ad un’abilità
lavorativa del 30%. Per quanto riguarda l’esigibilità in attività adeguate, il
perito ha precisato:
"
Il paziente può ancora
eseguire in maniera parziale lavori in cui possa cambiare frequentemente posizioni
da seduto ad in piedi fermo (ogni mezzora) a camminare (su terreno piano per
oltre 2 ore, in discesa per meno di 1 ora, in salita per oltre 1 ora) evitare
posizioni non ergonomiche del rachide (flessione anteriore, laterale,
posteriore) evitare di sollevare pesi superiori a 10kg con il braccio sx, inferiori
a 5 kg e in maniera occasionale con il braccio dx. Evitare lavori ripetuti che
implicano manipolazioni con la mano dx. Si potrebbero prendere in considerazione
lavori di venditore, controllore di abbonamenti, fattorino, ma non un lavoro
come imbottigliatore, cassiere in un negozio (frequente utilizzo della mano dx
!) né preparatore di veicoli d'occasione.
Anche in un'attività di questo tipo il paziente
potrebbe lavorare tuttavia in maniera solo parziale.
Potrebbe lavorare ancora in misura di mezza giornata a
sapere 4 ore al giorno. Questo tenendo conto delle limitazioni dovute alla
problematica dei dolori lombari nonché alla limitazione dovuta alla
problematica della mano dx che è praticamente inutilizzabile." (Doc. AI
69-8)
Chiamato
dal SMR a fornire alcune delucidazioni, con scritto 30 marzo 2006 il dr. __________
ha così risposto:
"
Le menomazioni fisiche del paziente
sia a livello lombare che a livello della mano ne limitano la capacità
lavorativa anche in un lavoro adattato di 4 ore al giorno. Questo perché la
mano da è praticamente inutilizzabile ed inoltre deve rispettare le limitazioni
funzionali dovute alla problematica lombare. Tuttavia come effettivamente scritto
al punto 3.1. le limitazioni del 50%
prendono in considerazione le 2 patologie a sapere sia
quella lombare che quella delle mani; le 2 patologie associate fanno si che la
limitazione funzionale sia del 50% (e non quindi unicamente la
patologia lombare che da sola porta a delle limitazioni
funzionali inferiori al 20% in mestieri adattati).
Dal 2000-1 vi è
stato un progressivo peggioramento della sintomatologia quanto meno soggettiva
(aumento consumo farmaci) a livello lombare (non vi sono documenti radiologici
del periodo che intercorre tra il 1997 e quello della mia perizia), senza
potere chiaramente definire quando la dinamica esatta di tale peggioramento da
settembre 2004. La capacità lavorativa per la problematica lombare resta
comunque limitata a quanto definito nel punto precedente. (Doc. AI 73-1)
Preso
atto della succitata risposta, con nota 31 marzo 2006 il dr. __________ del SMR
ha concluso:
"
(…)
La perizia reumatologica aggiunge i limiti funzionali sopra
indicati per quanto concerne l problematica lombare, limiti funzionali che si
aggiungono ai limiti espressi dalla __________ per la patologia della mano.
La patologia lombare probabilmente era già presente in
forma limitante dal 2000.
Un'attività rispettosa dei limiti espressi risulta esigibile
nella misura del 80% (rendimento ridotto). L'indicazione di un orario di lavoro
di 4 ore fornita dal perito al punto 3.2 è d'intendersi solamente indicativo
dato che il perito ritiene che vi sia un impedimento funzionale dovuto alla
patologia lombare e della mano del 50%. Dal punto di vista medico
assicurativo ritengo corretto che si tenga primariamente conto dei limiti
funzionali espressi dai periti applicando in seguito una riduzione del 20% per
un rendimento ridotto come indicato dal perito dr. __________ nelle seguenti
precisazioni del 30.3.2006. (Sottolineatura del redattore; doc. AI 72-2)
Tenuto
conto di un’esigibilità dell’80% in attività adeguate, con rapporto 8 novembre
2006 il consulente, effettuato il consueto raffronto dei redditi, ha determinato
un grado d’invalidità del 48% (doc. AI 80-3).
2.7. Con
il presente ricorso, l’assicurato, sulla base della perizia del dr. __________,
sostiene invece un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguate.
Al
fine di chiarire definitivamente la valutazione globale sulla residua capacità
lavorativa, il 27 settembre 2007 il TCA ha posto le seguenti domande al dr. __________:
"
(…)
Dagli atti di causa risulta un suo referto
peritale datato 21 febbraio 2006 allestito per conto dell’Ufficio AI, nonché
una sua lettera di delucidazioni 30 marzo 2006 indirizzata al dr. __________
del SMR. In sostanza, lei ritiene l’assicurato globalmente abile al 50% in una
professione confacente i limiti funzionali descritti.
Con rapporto 31 marzo 2006 il dr. __________
ha invece considerato l’assicurato abile all’80% in attività adeguate,
distanziandosi quindi dalla perizia. Con nota 11 gennaio 2007 egli ha
confermato la propria valutazione.
Premesso quanto sopra, ai fini del giudizio,
la preghiamo di rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide la presa di posizione del SMR
per quel che concerne la valutazione conclusiva sull’abilità lavorativa
dell’assicurato in attività leggere adeguate? Perché?
Considerandi
2.
In caso contrario, per quali motivi ?
3.
In che percentuale l’incapacità
lavorativa è singolarmente ascrivibile alla problematica della mano destra ed a
quella lombare? Le due patologie sono interdipendenti e, nell’affermativa, in
che misura?” (Doc. IX)
Questa
è la risposta datata 3 ottobre 2007:
"
Prendo nota delle
considerazioni del 11.01.'07 del Dr. __________ e la condivido nel senso che la
mia valutazione precedente prendeva in considerazione anche la problematica
della mano non di pertinenza morbosa (ma di pertinenza della SUVA) e
quindi sembra non entrare in considerazione per quel che concerne l'ufficio
dell'assicurazione invalidità. La limitazione dovuta alla patologia della
schiena è di ca. il 20% della capacità residua. La incapacità lavorativa dovuta
alla mano è invece da considerare quella definita dalla perizia __________ a sapere, a mia conoscenza del 30-34%." (Doc. X)
Dalla summenzionata documentazione medica risulta essere incontestato il fatto
che l’assicurato, a causa della patologia alla schiena, è stato ritenuto
inabile al 20% in attività adeguante. Il perito dr. __________ ha poi aggiunto
un’incapacità lavorativa del 30-34% definita dalla __________.
Occorre
qui evidenziare che il dr. __________, quando si riferisce al trauma alla mano
del 4 febbraio 2002, parla d’inabilità lavorativa del 30-34%,
confondendosi con incapacità lucrativa definita dall’assicuratore contro
gli infortuni.
In
effetti, nella decisione 5 ottobre 2004 la __________, ritenendo l’assicurato
pienamente abile in un’attività leggera, quale cassiere in un negozio, venditore,
addetto all’imbottigliamento ecc., ha proceduto al raffronto dei redditi (fr.
71'500 di reddito da valido; fr. 47'200 da invalido) determinando quindi
un’incapacità al guadagno del 34% (doc. AI 7-3).
Pertanto,
la problematica della mano, rispettivamente la limitazione funzionale, sono
state debitamente tenute in considerazione dall’assicuratore contro gli infortuni.
Del resto, la piena abilità valutata a suo tempo dalla __________ in attività
leggere che non necessitano un frequente utilizzo della mano destra, tra cui le
mansioni di controllo, non dà adito ad alcuna contestazione.
In
queste circostanze, appare corretto ritenere come invalidante la problematica
alla schiena che causa un’incapacità lavorativa del 20% in tutte quelle
attività leggere rispettose delle indicazioni elencate dal perito.
2.8
2.8.1
Accertata
dunque una capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, con rapporto 8
novembre 2006 la consulente in integrazione professionale ha proceduto al
consueto raffronto dei redditi:
"
Salario da valido:
Il salario nel 2004 senza
danno alla salute sarebbe stato di Fr. 72'000.-.
Salario da invalido:
In conformità alla
recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido in un
assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi
periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa
stato il valore mediano. A seguito di una recente sentenza del TCA e delle
indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è
stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano
stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito
da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1).
Nel caso concreto ci si
riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali
attività. In base a questi dati, per gli uomini, viene definito un salario
ipotetico nel 2004 di Fr. 57'258.--.
Da tale importo, sempre
sulla base sopraccitata sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria
del TFA, è possibile applicare una riduzione quale correttivo qualora lo
stipendio percepito dall'A. quale magazziniere in ditta di trasporti senza il
danno alla salute (ramo economico 60 - trasporti terrestri - categoria 4 -
Tabella TA1 - 2004 - Ticino) fosse inferiore alla media statistica ticinese. In
questo caso non sussiste nessuna differenza.
A questa cifra, per gli
assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale
non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e pertanto
non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanza, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
Considerando che il
medico indica una CL dell'80%, ritengo indicata una diminuzione del salario
teorico statistico dell'8% per attività leggere. Inoltre, l'età avanzata e l'esperienza
lavorativa avanzata negli ultimi 15 anni come magazziniere implicano necessariamente
una difficoltà di adattabilità e di apprendimento di nuove mansioni.
Infine, il salario e i
contributi padronali da versare alla previdenza professionale così come la
prevedibile durata del rapporto del lavoro (dovuti all'età dell'A.), limitano
molto la possibilità di trovare un nuovo datore di lavoro disposta ad assumerlo
e implicano anche una riduzione salariale. Per queste motivazioni, ritengo
indicata una diminuzione complessiva del 10%.
Considerando il reddito
ipotetico ed effettuando le suddette riduzioni, risulta un reddito da invalido
di Fr. 37'561.-
Grado d'invalidità:
72000-37561 x 100= 48%
72000.
(doc. AI 80-2)
Questa
Corte rileva innanzitutto che l’Ufficio AI ha debitamente tenuto conto della recente
giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007, Tribunale federale) che ha
stabilito l’applicazione, in difetto di indicazioni economiche concrete, dei
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U
75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
2.8.2
Contestato
è invece il grado di riduzione del reddito da valido per particolari circostanze.
Occorre innanzitutto
ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua
nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nel
caso in esame, la consulente ha proposto una riduzione dell’8% per attività
leggere e 10% per età avanzata ed esperienza maturata negli ultimi 15 anni in
un solo settore.
Il
ricorrente, invece, propende per una riduzione maggiore (18-22%) poiché:
"
al momento
dell’infortunio, nel 2002, l’assicurato aveva già 55 anni. Le conseguenza
dell’infortunio hanno reso inutilizzabile un arto, che è già molto sollecitato
e importante per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale. Gli
effetti collaterali, per compensare il mancato uso della mano destra, ricadono
sull’uso dell’altro arto, che è innegabilmente più sollecitato, e sulle
posture, quindi sulla schiena, in quanto si realizza uno sbilanciamento” (cfr.
ricorso pag. 4).
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
(…)
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra
assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente
in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04,
consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere
conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005.
nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione
del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione). (…)"
(STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc.
35.2004
)
Inoltre,
secondo la giurisprudenza, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito
statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata
soltanto in misura parziale (cfr. STFA del 15 marzo 2006 nella causa L.,
U 471/05).
Orbene,
tenuto conto di quanto sopra, secondo il TCA non è stato tenuto debitamente
conto del fatto che l’assicurato può (parzialmente) lavorare in attività leggere
adeguato solo nella misura dell’80%. Oltre a questo, rettamente il ricorrente
ha evidenziato le ripercussioni dovute al fatto di non poter utilizzare la mano
destra.
Tutto ben considerato, si giustifica quindi un riconoscimento di
un’ulteriore riduzione del 5%.
Di
conseguenza, il calcolo della consulente va corretto come segue: il reddito ipotetico
da invalido, tenuto conto di un rendimento del 80% in un’attività adeguata e
applicata una riduzione globale del 23%, ammonta dunque a fr. 35’720.--
(fr. 57’258.-- x 80% ridotti del 23%).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 72’000.-- con il reddito
ipotetico da invalido di fr. 35’720.-- risulta un grado d’invalidità del 50,3%
([72'000 - 35’720] x 100 : 72’000) che dà diritto ad una mezza rendita. Allo
stesso risultato si giunge comunque volendo applicare anche una riduzione
massima del 25%: il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe in questo caso a
fr. 34'354 (57’258.-- x 80% ridotti del 25%), dal raffronto con quello da
valido (fr. 72’000) il grado d’incapacità al guadagno sarebbe del 52,28% ([72’000
- 34'354] x 100 : 72’000) che conferisce parimenti il diritto ad mezza rendita.
In
conclusione, tenuto conto della stabilizzazione dell’affezione alla mano fatto
risalire alla visita medica di chiusura della __________ dell’8 luglio 2004
(doc. AI 6-3), la rendita intera è da ridurre ad una mezza con effetto dal 1°
novembre 2004 (tre mesi dopo la modifica ex art. 88a OAI), non essendo
subentrato un documentato peggioramento della problematica lombare sino alla
decisione contestata.
Ne
consegue che, modificata la decisione su opposizione 9 novembre 2006, il
ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2004.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
il parziale accoglimento del ricorso, le spese per complessivi fr. 200.-- sono
a carico del ricorrente nella misura del 50%, il resto a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione 9 novembre 2006 è modificata nel senso che RI 1 ha
diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2003, ridotta, a
partire dal 1° novembre 2004, a mezza rendita.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico delle parti in ragione di
fr. 100.-- cadauna. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 800.-- di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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