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Decisione

32.2006.236

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.5. La

nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in

materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione

della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo

per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non

pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito

che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli

organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi

dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

2.6.

Nella fattispecie in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia

eseguita dal dr. __________. Con rapporto 21 febbraio 2006, dopo aver esposto

in dettaglio i dati d’anamnesi, il succitato specialista in reumatolgia ha

posto la seguente diagnosi:

"

4.1.- DIAGNOSI (con

ripercussioni sulla capacità di lavoro)

- Sindrome lombovertebrale cronica

recidivante in presenza di:

. Discopatia

L4/5 con pseudo-spondilolistesi di 7 mm e probabile

instabilità L4/5, probabile lisi ismica di L5 e discopatia

incipiente L5/S1.

. Spondilartrosi L3/Sl bilaterale

. Morbo di Baastrup ed iniziale DISH

Dal 1994

- Stato dopo

lussazione del polso con conseguente osteotomia del radio ed artrosi

radio-carpica

Dal 1975

- stato dopo

frattura della metacarpo-falangea III e IV della mano dx trattata con

osteosintesi, con conseguente limitazione funzionale

Dal 04.02.'02

(…)" (Doc. AI69-6)

In

merito alla capacità lavorativa egli ha specificato che l’assicurato può lavorare

solo due ore al giorno nella sua attività di magazziniere, pari ad un’abilità

lavorativa del 30%. Per quanto riguarda l’esigibilità in attività adeguate, il

perito ha precisato:

"

Il paziente può ancora

eseguire in maniera parziale lavori in cui possa cambiare frequentemente posizioni

da seduto ad in piedi fermo (ogni mezzora) a camminare (su terreno piano per

oltre 2 ore, in discesa per meno di 1 ora, in salita per oltre 1 ora) evitare

posizioni non ergonomiche del rachide (flessione anteriore, laterale,

posteriore) evitare di sollevare pesi superiori a 10kg con il braccio sx, inferiori

a 5 kg e in maniera occasionale con il braccio dx. Evitare lavori ripetuti che

implicano manipolazioni con la mano dx. Si potrebbero prendere in considerazione

lavori di venditore, controllore di abbonamenti, fattorino, ma non un lavoro

come imbottigliatore, cassiere in un negozio (frequente utilizzo della mano dx

!) né preparatore di veicoli d'occasione.

Anche in un'attività di questo tipo il paziente

potrebbe lavorare tuttavia in maniera solo parziale.

Potrebbe lavorare ancora in misura di mezza giornata a

sapere 4 ore al giorno. Questo tenendo conto delle limitazioni dovute alla

problematica dei dolori lombari nonché alla limitazione dovuta alla

problematica della mano dx che è praticamente inutilizzabile." (Doc. AI

69-8)

Chiamato

dal SMR a fornire alcune delucidazioni, con scritto 30 marzo 2006 il dr. __________

ha così risposto:

"

Le menomazioni fisiche del paziente

sia a livello lombare che a livello della mano ne limitano la capacità

lavorativa anche in un lavoro adattato di 4 ore al giorno. Questo perché la

mano da è praticamente inutilizzabile ed inoltre deve rispettare le limitazioni

funzionali dovute alla problematica lombare. Tuttavia come effettivamente scritto

al punto 3.1. le limitazioni del 50%

prendono in considerazione le 2 patologie a sapere sia

quella lombare che quella delle mani; le 2 patologie associate fanno si che la

limitazione funzionale sia del 50% (e non quindi unicamente la

patologia lombare che da sola porta a delle limitazioni

funzionali inferiori al 20% in mestieri adattati).

Dal 2000-1 vi è

stato un progressivo peggioramento della sintomatologia quanto meno soggettiva

(aumento consumo farmaci) a livello lombare (non vi sono documenti radiologici

del periodo che intercorre tra il 1997 e quello della mia perizia), senza

potere chiaramente definire quando la dinamica esatta di tale peggioramento da

settembre 2004. La capacità lavorativa per la problematica lombare resta

comunque limitata a quanto definito nel punto precedente. (Doc. AI 73-1)

Preso

atto della succitata risposta, con nota 31 marzo 2006 il dr. __________ del SMR

ha concluso:

"

(…)

La perizia reumatologica aggiunge i limiti funzionali sopra

indicati per quanto concerne l problematica lombare, limiti funzionali che si

aggiungono ai limiti espressi dalla __________ per la patologia della mano.

La patologia lombare probabilmente era già presente in

forma limitante dal 2000.

Un'attività rispettosa dei limiti espressi risulta esigibile

nella misura del 80% (rendimento ridotto). L'indicazione di un orario di lavoro

di 4 ore fornita dal perito al punto 3.2 è d'intendersi solamente indicativo

dato che il perito ritiene che vi sia un impedimento funzionale dovuto alla

patologia lombare e della mano del 50%. Dal punto di vista medico

assicurativo ritengo corretto che si tenga primariamente conto dei limiti

funzionali espressi dai periti applicando in seguito una riduzione del 20% per

un rendimento ridotto come indicato dal perito dr. __________ nelle seguenti

precisazioni del 30.3.2006. (Sottolineatura del redattore; doc. AI 72-2)

Tenuto

conto di un’esigibilità dell’80% in attività adeguate, con rapporto 8 novembre

2006 il consulente, effettuato il consueto raffronto dei redditi, ha determinato

un grado d’invalidità del 48% (doc. AI 80-3).

2.7. Con

il presente ricorso, l’assicurato, sulla base della perizia del dr. __________,

sostiene invece un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguate.

Al

fine di chiarire definitivamente la valutazione globale sulla residua capacità

lavorativa, il 27 settembre 2007 il TCA ha posto le seguenti domande al dr. __________:

"

(…)

Dagli atti di causa risulta un suo referto

peritale datato 21 febbraio 2006 allestito per conto dell’Ufficio AI, nonché

una sua lettera di delucidazioni 30 marzo 2006 indirizzata al dr. __________

del SMR. In sostanza, lei ritiene l’assicurato globalmente abile al 50% in una

professione confacente i limiti funzionali descritti.

Con rapporto 31 marzo 2006 il dr. __________

ha invece considerato l’assicurato abile all’80% in attività adeguate,

distanziandosi quindi dalla perizia. Con nota 11 gennaio 2007 egli ha

confermato la propria valutazione.

Premesso quanto sopra, ai fini del giudizio,

la preghiamo di rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide la presa di posizione del SMR

per quel che concerne la valutazione conclusiva sull’abilità lavorativa

dell’assicurato in attività leggere adeguate? Perché?

Considerandi

2.

In caso contrario, per quali motivi ?

3.

In che percentuale l’incapacità

lavorativa è singolarmente ascrivibile alla problematica della mano destra ed a

quella lombare? Le due patologie sono interdipendenti e, nell’affermativa, in

che misura?” (Doc. IX)

Questa

è la risposta datata 3 ottobre 2007:

"

Prendo nota delle

considerazioni del 11.01.'07 del Dr. __________ e la condivido nel senso che la

mia valutazione precedente prendeva in considerazione anche la problematica

della mano non di pertinenza morbosa (ma di pertinenza della SUVA) e

quindi sembra non entrare in considerazione per quel che concerne l'ufficio

dell'assicurazione invalidità. La limitazione dovuta alla patologia della

schiena è di ca. il 20% della capacità residua. La incapacità lavorativa dovuta

alla mano è invece da considerare quella definita dalla perizia __________ a sapere, a mia conoscenza del 30-34%." (Doc. X)

Dalla summenzionata documentazione medica risulta essere incontestato il fatto

che l’assicurato, a causa della patologia alla schiena, è stato ritenuto

inabile al 20% in attività adeguante. Il perito dr. __________ ha poi aggiunto

un’incapacità lavorativa del 30-34% definita dalla __________.

Occorre

qui evidenziare che il dr. __________, quando si riferisce al trauma alla mano

del 4 febbraio 2002, parla d’inabilità lavorativa del 30-34%,

confondendosi con incapacità lucrativa definita dall’assicuratore contro

gli infortuni.

In

effetti, nella decisione 5 ottobre 2004 la __________, ritenendo l’assicurato

pienamente abile in un’attività leggera, quale cassiere in un negozio, venditore,

addetto all’imbottigliamento ecc., ha proceduto al raffronto dei redditi (fr.

71'500 di reddito da valido; fr. 47'200 da invalido) determinando quindi

un’incapacità al guadagno del 34% (doc. AI 7-3).

Pertanto,

la problematica della mano, rispettivamente la limitazione funzionale, sono

state debitamente tenute in considerazione dall’assicuratore contro gli infortuni.

Del resto, la piena abilità valutata a suo tempo dalla __________ in attività

leggere che non necessitano un frequente utilizzo della mano destra, tra cui le

mansioni di controllo, non dà adito ad alcuna contestazione.

In

queste circostanze, appare corretto ritenere come invalidante la problematica

alla schiena che causa un’incapacità lavorativa del 20% in tutte quelle

attività leggere rispettose delle indicazioni elencate dal perito.

2.8

2.8.1

Accertata

dunque una capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, con rapporto 8

novembre 2006 la consulente in integrazione professionale ha proceduto al

consueto raffronto dei redditi:

"

Salario da valido:

Il salario nel 2004 senza

danno alla salute sarebbe stato di Fr. 72'000.-.

Salario da invalido:

In conformità alla

recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido in un

assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi

periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa

stato il valore mediano. A seguito di una recente sentenza del TCA e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è

stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano

stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito

da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1).

Nel caso concreto ci si

riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali

attività. In base a questi dati, per gli uomini, viene definito un salario

ipotetico nel 2004 di Fr. 57'258.--.

Da tale importo, sempre

sulla base sopraccitata sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria

del TFA, è possibile applicare una riduzione quale correttivo qualora lo

stipendio percepito dall'A. quale magazziniere in ditta di trasporti senza il

danno alla salute (ramo economico 60 - trasporti terrestri - categoria 4 -

Tabella TA1 - 2004 - Ticino) fosse inferiore alla media statistica ticinese. In

questo caso non sussiste nessuna differenza.

A questa cifra, per gli

assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale

non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e pertanto

non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanza, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

Considerando che il

medico indica una CL dell'80%, ritengo indicata una diminuzione del salario

teorico statistico dell'8% per attività leggere. Inoltre, l'età avanzata e l'esperienza

lavorativa avanzata negli ultimi 15 anni come magazziniere implicano necessariamente

una difficoltà di adattabilità e di apprendimento di nuove mansioni.

Infine, il salario e i

contributi padronali da versare alla previdenza professionale così come la

prevedibile durata del rapporto del lavoro (dovuti all'età dell'A.), limitano

molto la possibilità di trovare un nuovo datore di lavoro disposta ad assumerlo

e implicano anche una riduzione salariale. Per queste motivazioni, ritengo

indicata una diminuzione complessiva del 10%.

Considerando il reddito

ipotetico ed effettuando le suddette riduzioni, risulta un reddito da invalido

di Fr. 37'561.-

Grado d'invalidità:

72000-37561 x 100= 48%

72000.

(doc. AI 80-2)

Questa

Corte rileva innanzitutto che l’Ufficio AI ha debitamente tenuto conto della recente

giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007, Tribunale federale) che ha

stabilito l’applicazione, in difetto di indicazioni economiche concrete, dei

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U

75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

2.8.2

Contestato

è invece il grado di riduzione del reddito da valido per particolari circostanze.

Occorre innanzitutto

ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nel

caso in esame, la consulente ha proposto una riduzione dell’8% per attività

leggere e 10% per età avanzata ed esperienza maturata negli ultimi 15 anni in

un solo settore.

Il

ricorrente, invece, propende per una riduzione maggiore (18-22%) poiché:

"

al momento

dell’infortunio, nel 2002, l’assicurato aveva già 55 anni. Le conseguenza

dell’infortunio hanno reso inutilizzabile un arto, che è già molto sollecitato

e importante per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale. Gli

effetti collaterali, per compensare il mancato uso della mano destra, ricadono

sull’uso dell’altro arto, che è innegabilmente più sollecitato, e sulle

posture, quindi sulla schiena, in quanto si realizza uno sbilanciamento” (cfr.

ricorso pag. 4).

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

(…)

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente

in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04,

consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere

conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione). (…)"

(STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc.

35.2004

)

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito

statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata

soltanto in misura parziale (cfr. STFA del 15 marzo 2006 nella causa L.,

U 471/05).

Orbene,

tenuto conto di quanto sopra, secondo il TCA non è stato tenuto debitamente

conto del fatto che l’assicurato può (parzialmente) lavorare in attività leggere

adeguato solo nella misura dell’80%. Oltre a questo, rettamente il ricorrente

ha evidenziato le ripercussioni dovute al fatto di non poter utilizzare la mano

destra.

Tutto ben considerato, si giustifica quindi un riconoscimento di

un’ulteriore riduzione del 5%.

Di

conseguenza, il calcolo della consulente va corretto come segue: il reddito ipotetico

da invalido, tenuto conto di un rendimento del 80% in un’attività adeguata e

applicata una riduzione globale del 23%, ammonta dunque a fr. 35’720.--

(fr. 57’258.-- x 80% ridotti del 23%).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 72’000.-- con il reddito

ipotetico da invalido di fr. 35’720.-- risulta un grado d’invalidità del 50,3%

([72'000 - 35’720] x 100 : 72’000) che dà diritto ad una mezza rendita. Allo

stesso risultato si giunge comunque volendo applicare anche una riduzione

massima del 25%: il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe in questo caso a

fr. 34'354 (57’258.-- x 80% ridotti del 25%), dal raffronto con quello da

valido (fr. 72’000) il grado d’incapacità al guadagno sarebbe del 52,28% ([72’000

- 34'354] x 100 : 72’000) che conferisce parimenti il diritto ad mezza rendita.

In

conclusione, tenuto conto della stabilizzazione dell’affezione alla mano fatto

risalire alla visita medica di chiusura della __________ dell’8 luglio 2004

(doc. AI 6-3), la rendita intera è da ridurre ad una mezza con effetto dal 1°

novembre 2004 (tre mesi dopo la modifica ex art. 88a OAI), non essendo

subentrato un documentato peggioramento della problematica lombare sino alla

decisione contestata.

Ne

consegue che, modificata la decisione su opposizione 9 novembre 2006, il

ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2004.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

il parziale accoglimento del ricorso, le spese per complessivi fr. 200.-- sono

a carico del ricorrente nella misura del 50%, il resto a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 9 novembre 2006 è modificata nel senso che RI 1 ha

diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2003, ridotta, a

partire dal 1° novembre 2004, a mezza rendita.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico delle parti in ragione di

fr. 100.-- cadauna. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 800.-- di ripetibili

parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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