32.2006.238
Assicurato affetto da problematica reumatologica. Conferma della perizia amministrativa ed esclusione di un rilevante peggioramento dello stato valetudinario
18 ottobre 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.238
Data decisione, Autorità:
18.10.2007, TCA
Titolo:
Assicurato affetto da problematica reumatologica. Conferma della perizia amministrativa ed esclusione di un rilevante peggioramento dello stato valetudinario
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.238
BS/sc
Lugano
18 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 novembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale operaio, è stato posto al
beneficio di una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° giugno 2004
(cfr. decisione 12 agosto 2004; doc. AI 38 ).
Ritenuto
come dagli atti medici (perizia multidisciplinare 21 febbraio 2003 del Servio
di accertamento medico dell’AI [in seguito: SAM]; doc. AI 22), l’assicurato
risultava inabile al 100% nella sua professione, ma abile al 70% in attività adeguate
leggere, l’Ufficio AI ha determinato, mediante il consueto raffronto dei redditi,
un grado d’invalidità del 55% (cfr. rapporto 28 aprile 2004 del consulente in
integrazione professionale [in seguito: consulente]; doc. AI 35).
1.2. Nell’ambito
della revisione della rendita, avviata nel maggio 2005 dall’Ufficio AI, l’assicurato
è stato peritato dal dr. __________. Con rapporto 7 dicembre 2005 lo
specialista in reumatologia ha accertato un leggero peggioramento delle condizioni
di salute ed ha valuto l’assicurato inabile al 40% (precedentemente: 30%) in
attività confacenti il danno alla salute (doc. AI 55). Sulla base della
perizia, mediante rapporto 13 settembre 2006 il consulente ha proceduto
nuovamente al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 52%
(doc. AI 71).
Di
conseguenza, con decisione 15 novembre 2006, preavvisata il 26 giugno 2006
(doc. AI 73), l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza rendita (doc. AI
81-3).
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato
ricorso al TCA e chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera. In
via subordinata egli ha postulato il rinvio degli atti all’amministrazione per
l’esecuzione di una nuova perizia.
Sostenendo
innanzitutto di non aver avuto conoscenza della perizia del dr. __________, il
ricorrente ha ribadito un peggioramento delle proprie condizioni di salute
giustificanti il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.
Contestualmente
il ricorrente ha inoltrato richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la documentazione
medica prodotta con il ricorso al vaglio del proprio servizio medico (in
seguito: SMR), ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la
conseguente reiezione del ricorso.
1.5. Su
richiesta del TCA, con scritto 12 febbraio 2007 l’assicurato ha prodotto la documentazione
relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il
ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza della perizia 7 dicembre 2005
del dr. __________, fondamento della decisione contestata. Di quest’ultima, invocando
una violazione del diritto di essere sentito, egli ha di conseguenza chiesto
l’annullamento.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 504 consid. 2.2,
127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr.,
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375
consid. 3b).
Si
tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale
lesione sul risultato materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
Qualora
l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha
emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché
non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di seconda
istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente
in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132
consid. 2b e riferimenti).
Nel
caso in esame, in data 9 dicembre 2005 l’assicurato personalmente aveva chiesto
copia della perizia reumatologica (doc. AI 53-1) e con scritto 13 dicembre 2005
l’Ufficio AI gli aveva risposto di non esserne ancora in possesso e che gliene
avrebbe inviata una copia appena ricevuta (doc. AI 54-1; la perizia è stata
notificata all’amministrazione il giorno successivo; doc. AI 55.1).
Va
poi rilevato che, dietro esplicita richiesta da parte dell’attuale legale del
ricorrente (doc. AI 74), con invio 23 ottobre 2006 (doc. AI 76)
l’amministrazione gli ha spedito il dossier completo, perizia 7 dicembre 2005
del dr. __________ inclusa.
Ciononostante,
con scritto 24 settembre 2007 il TCA ha trasmesso la citata perizia all’avv. RA
1, assegnandogli un termine per presentare delle osservazioni in merito (VII). Quest’ultimo
è tuttavia rimasto silente.
Visto
quanto precede, la censura di violazione del diritto di essere sentito dev’essere
respinta.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato, in via di revisione, ha diritto ad una
rendita intera.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso
3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.6. Nell’ambito
della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica
eseguita dal dr. __________. Dal referto 7 dicembre 2005 (doc. Al 55) risulta
che il perito, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni
obiettive, ha posto le seguenti diagnosi invalidanti: sindrome cervicospondilogena
cronica bilaterale, sindrome lomboradicolare L5 cronica a destra, disturbi
statici del rachide, sindrome femoropatellare a destra e piedi traversopiatti
bilaterali. Egli ha valutato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 60% in
un’attività rispettosa dei limiti funzionali esposti nel referto peritale (doc.
AI 55-8).
Considerato
che dal punto di vista medico-teorico l’assicurato presenta una capacità
lavorativa del 60% in attività adeguate, con rapporto 13 settembre 2006 il
consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, così
esposto nella decisione contestata:
"
(...)
Salario da valido:
Come operaio presso la ditta __________ di __________,
senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire un salario lordo annuo di Fr.
54'721.-- (stato 2006).
Salario da invalido:
Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1), il
reddito da lei ottenibile in attività confacente al suo stato di salute risulta
essere nel 2006 pari a fr. 58'293.-- (fr. 57'258.-- + 0.9% + 0.9%). Tenendo
conto delle riduzioni indicate dal profilo medico (40%) e delle ulteriori riduzioni
indicate dall'orientatore professionale (25%) si ottiene un reddito lordo annuo
ancora percepibile di fr. 26'232.--.
Calcolo della capacità di guadagno residua
54'721 - 26'232 x
100 = 52%
54'721
Risulta quindi una perdita di guadagno causata
dal danno alla salute (grado AI) pari ad un tasso del 52%." (doc.
AI 73-2)
Di
conseguenza, accertato un grado d’invalidità del 52%, con la decisione contestata
l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Pertanto,
in conclusione, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori
privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi
specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini
approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria
piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro
credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Va poi
ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio
2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01
2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________. Egli ha
debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate al suo
stato di salute.
La
documentazione del medico curante, sia quella presente negli atti amministrativi
che quella prodotta in sede di ricorso, non permette di distanziarsi dalla dettagliata
ed esauriente perizia. Gli scarni certificati 9 ottobre 2006 (doc. AI 77-1) e
28 novembre 2006 (doc. B) del dr. __________ non apportano infatti alcun nuovo
elemento di giudizio.
Il
ricorrente ha inoltre trasmesso tre diversi referti radiologici eseguiti il 23
novembre 2006 che sono stati esaminati del dr. __________ del SMR. Nella nota 9
gennaio 2007 egli li ha elencati, apportando un suo commento (scritto in carattere
corsivo) ed una valutazione complessiva:
"
(...)
- referto RM colonna dorsale del 23.11.2006: osteocondrosi D4/D5
con ernia paramediana destra con contatto ma senza compressione con il midollo,
non restringimento del canale dorsale;
- RM colonna cervicale del 23.11.2006: marcata osteocondrosi C3-C7
con bulging diffusi e marcato restringimento di origine osteodiscale dei forami
di coniugazione di C4 bilaterale e di C5 bilaterale
○ in occasione della RM della
colonna cervicale del 23.11.2005 (precedente la perizia reumatologica dr. __________)
era già presente una marcata osteocondrosi a livello cervicale, pure già
presente il marcato restringimento dei forami di coniugazione C4 e C5, pure già
presente il coinvolgimento del midollo.
- RM colonna lombosacrale del 23.11.2006: moderato restringimento del
canale su base generativa a livello L4/5 e meno a livello L5/S1 senza conflitti
radicolari sicuri
○ la situazione radiologica a livello della colonna lombare
risulta sovrapponibile a quella presenta all'esame del 24.11.2005 precedente la
valutazione peritale dr. __________.
Valutazione: gli attuali referti radiologici
mostrano una nota situazione degenerativa complessa ma in pratica non vengono
evidenziate modifiche di rilievo rispetto agli esami di novembre 2005
precedenti la perizia reumatologica. Il referto di ernia discale a livello
dorsale risulta privo di significato clinico dato che non vi è partecipazione
radicolare o midollare. La presenza di una osteocondrosi a livello D4/D5 è compatibile
con la ridotta mobilità riscontrata in occasione dell'esame peritale (pagina 5:
colonna dorsale limitata di due terzi alla flessione-estensione)." (Doc.
IIIbis)
Secondo
questo TCA, quanto sopra riportato appare convincente per concludere che la
nuova documentazione non permette di oggettivare una rilevante modifica dello
stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del dr. __________.
Va
poi ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Pertanto,
sulla base dell’affidabile e concludente perizia del dr. __________, nonché delle
altrettanto affidabili conclusioni del SMR che escludono un rilevante peggioramento
delle condizioni di salute dell’assicurato successivamente alla menzionata
perizia, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato
sino all'emanazione del querelato provvedimento senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Richiamato
inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo
una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino
all’emissione della decisione impugnata, l'assicurato presenta
una residua abilità lavorativa del 60% in attività adeguate.
Accertata
dunque una capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate, con
rapporto 13 settembre 2006 il consulente ha proceduto al consueto raffronto dei
redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 52% (doc. AI 71-1).
Tenuto
conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
2.9. Il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art.
3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.
anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In
casu, il ricorrente, sposato con tre figli, si trova nel bisogno. Quali entrate,
oltre alla mezza rendita d’invalidità AI e LPP, egli è beneficiario di una
prestazione complementare di fr. 3'274.-- mensili con effetto dal 1° gennaio
2007 (doc. VI/7) che permette di coprire il fabbisogno minimo della famiglia.
L’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui
Considerandi
l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non
pareva essere privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster