32.2006.239
Documentazione medica sulla quale si è fondata l'amministrazione per rifiutare il diritto a prestazioni difetta della necessaria forza probante:occorre un complemento istruttorio da parte dell'UAI,cui
26 novembre 2007Italiano39 min
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Numero d'incarto:
32.2006.239
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, TCA
Titolo:
Documentazione medica sulla quale si è fondata l'amministrazione per rifiutare il diritto a prestazioni difetta della necessaria forza probante:occorre un complemento istruttorio da parte dell'UAI,cui gli atti sono rinviati
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.239
cr/sc
Lugano
26 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 novembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di giugno 2005, RI 1, nata nel __________, in precedenza attiva quale
operaia agricola, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. 2).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’UAI, con decisione del 21
novembre 2006, ha negato
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità (doc. 31).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 dicembre 2006, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’UAI venga condannato a riconoscerle una rendita di
invalidità, argomentando segnatamente che:
"
(...)
Nella decisione querelata, l'Ufficio AI ha
considerato che viste le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute e
il percorso socio professionale della ricorrente, risulterebbe esigibile
l'inserimento professionale nel settore della ristorazione o alberghiero, come
ad esempio nell'attività di cameriera ai piani o addetta al settore
"lingerie" (lavaggio e stiro).
Inoltre, la valutazione delle prospettive di
collocamento sul mercato dal lavoro libero porterebbe a ritenere attività non qualificate
o semi qualificate e leggere nell'ambito dell'industria e della vendita.
Procedendo poi al confronto fra il reddito conseguibile nella precedente
attività e il reddito ipotetico stabilito sulla base delle statistiche RSS non
risulterebbe alcuna perdita economica (anzi la ricorrente guadagnerebbe di
più!). Da qui la reiezione della richiesta di prestazioni.
Queste conclusioni non possono essere condivise.
Difatti, come risulta dai certificati medici agli atti, la ricorrente soffre di
importanti disturbi alla schiena con dolori irradianti anche alla gamba
sinistra che, dopo la visita del 2005 effettuata dal Prof. __________, sono
peggiorati di molto e impediscono alla ricorrente qualsiasi attività in piedi o
l'esecuzione di movimenti di rotazione della colonna vertebrale. Ogni tentativo
di riprendere un'attività lavorativa più leggera è stata votata all'insuccesso,
poiché dopo poco tempo i dolori sono diventati insopportabili. In proposito si
osserva che di recente la ricorrente ha trovato un'occupazione parziale quale
lavapiatti presso la cantina della ditta __________ e nonostante tutti gli
sforzi e la sua buona volontà non riesce a lavorare più di 2 ore e mezza al
giorno.
Non si vede quindi come si possa affermare che la
ricorrente sarebbe abile al 90% nell'attività di cameriera ai piani o
nell'ambito dei lavori di lavaggio e stiro o nell'ambito dell'industria o nella
vendita.
Tenuto conto che la situazione è peggiorata di
molto, l'Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre la ricorrente ad una nuova
valutazione medica. Si chiede quindi che questo Tribunale abbia ad ordinare una
perizia medica.
Ad ogni modo, ripetesi, gli attuali disturbi alla
colonna vertebrale non consentono alla ricorrente di svolgere le mansioni
ritenute idonee dalla Consulente IP." (Doc. I)
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. Con scritto del
17 gennaio 2007 il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che i tentativi
intrapresi di recente dalla sua assistita di riprendere un’attività lavorativa
più leggera non hanno avuto buon esito, dato che dopo poco tempo i dolori le
impediscono qualunque attività (V).
1.6. In data 25
gennaio 2007 l’amministrazione ha comunicato al TCA di aver preso atto che
l’insorgente non ha presentato ulteriori mezzi di prova d’ordine medico,
ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (VII).
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il Prof. dr. __________, il quale è stato
invitato a fornire delle precisazioni in merito al contenuto del suo rapporto
medico del 31 agosto 2005 (IX).
La sua
risposta è datata 16 ottobre 2007 (X).
Con
scritto del 19 ottobre 2007, il TCA ha chiesto al Prof. dr. __________ ulteriori
precisazioni, che lo specialista ha fornito con scritto del 2 novembre 2007
(XII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 16 novembre 2007 (XV + 1-2),
mentre l’assicurata, da parte sua, con scritto dell’8 novembre 2005 (XIV).
Tali
osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XVI, XVII), per
conoscenza.
Al riguardo,
il patrocinatore dell'assicurata ha formulato alcune osservazioni il 23
novembre 2007 (cfr. doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio
di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei
dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto
procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nel caso concreto, dalla
decisione impugnata emerge che l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una
rendita di invalidità, facendo capo al parere espresso dal medico del SMR, dr. __________.
Nel suo rapporto del 9
maggio 2006 il dr. __________, dopo aver posto la diagnosi principale di
“sindrome lombospondilogena predominante a sinistra su turbe
statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi
- ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 - ernia
discale foraminale L4/L5 destra) e disbalance muscolare” e quali ulteriori
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “periartropatia
scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa;
sindrome depressiva intermittente”, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile
al lavoro nella sua precedente attività di operaia agricola, ma abile al lavoro
al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire
dal mese di aprile 2005 (doc. 15).
Quali limiti funzionali, il dr. __________ ha elencato:
limitazione nel mantenere a lungo posizioni fisse (oltre un’ora) seduta o in
piedi (rispettivamente possibilità di variare la posizione durante il lavoro);
limitazione nell’eseguire movimenti ripetitivi di rotazione, estensione e
soprattutto flessione prolungata della schiena; limitazione nel sollevare pesi
(può sollevare frequentemente pesi sino a 5 kg, eccezionalmente 7-10 kg, rispettivamente non deve sollevare pesi oltre i 10 kg); limitazione nell’essere esposta ad
intemperie (doc. 15-2).
Il medico SMR ha poi osservato:
" (...)
Domande:
● Medicalmente
è oggettivata la completa inabilità nella sua professione?
● Descrivere
con indicazioni e controindicazioni le attività esigibili ad il relativo grado
di esigibilità.
Riferimento agli atti:
Si fa riferimento ai rapporti medici del Dr. __________, del Prof.
__________, del Dr. __________, ai referti della diagnostica per immagini.
Alla descrizione dell'attività svolta da parte dell'ultimo datore
di lavoro.
Discussione:
Per quanto riguarda l'affezione al dorso (diagnosi sopra indicata)
Fatti
i dati medici specialistici messi a nostra disposizione sono chiari e
concordanti.
Le ulteriori affezioni citate dal Dr. __________ nel suo rapporto
del 12.12.2005 hanno condotto solo all'esecuzione di un'ecografia delle due
spalle che ha mostrato modesti segni peritendinitici al capo lungo del
bicipite.
Secondo la documentazione citata non sono stati eseguiti altri
accertamenti o terapie. Non viene riferito carattere soggettivo o oggettivo che
potrebbe limitare la capacità lavorativa.
Non si giustificano attualmente ulteriori accertamenti.
Conclusioni:
L'inabilità lavorativa del 100% nell'attività di operaia agricola
come descritta dall'ultimo datore di lavoro è medicalmente oggettivata.
Un'attività adeguata alle limitazioni sopra descritte è sulla
scorta delle indicazioni medico-specialistiche a nostra disposizione esigibile
al 100%.
Da parte medico-assicurativa non si dispongono di informazioni
sufficientemente precise per dar nome ad un'attività adeguata.
Un esempio è comunque citato dal Prof. __________ nel suo rapporto
del 31.08.2005." (Doc. AI 15-3)
Il dr. __________ ha espresso il suo giudizio sulla base dei
pareri dei medici curanti.
Nel rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI del 31 agosto
2005 il Prof. dr. __________, Primario del Servizio cantonale di neurochirurgia
dell’Ospedale regionale di __________, posta la diagnosi di “insufficienza
segmentaria L4/L5 e L5/S1 e conflitto disco-radicolare L4/L5 sin.” e dopo aver
indicato che l’assicurata è inabile al lavoro nella sua professione “al 100% a
partire dall’11 aprile 2005 e continua” (doc. 7-1), ha osservato:
" L'assicurata
è stata vista in quest'unica occasione per una seconda opinione.
Ella ha iniziato a presentare dolori significativi nel segmento
lombare inferiore e alla transizione lombosacrale all'inizio del 2004 e, in
seguito, è comparsa un'irradiazione algica nell'arto inferiore sin. e più
precisamente nel territorio di distruzione dei dermatomeri L5 ed S1. Le
indagini effettuate misero in evidenza una degenerazione discale completa in
L5/S1, parziale in L4/L5 ed un'ernia discale laterale (forminale) in L4/L5 e in
minor misura anche in L5/S1. Per questo problema la signora è stata sottoposta
a vari cicli terapeutici con supervisione reumatologica e anche ad
un'istillazione periradicolare L5 sotto controllo TAC.
Questo trattamento non ha determinato miglioramenti sostanziali e
la signora risulta inabile al lavoro dal luglio 2004.
L'approfondimento anamnestico rivelava che al momento della nostra
consultazione non presentava disturbi significativi nel rachide lombare, nè una
radicolopatia importante. I disturbi venivano avvertiti in fine di giornata ed
erano quindi relativi al carico.
Sulla base di questi elementi non abbiamo sostenuto l'idea di una
fusione intersomatica L5/S1, associata ad una stabilizzazione dinamica in
L4/L5, ma consigliato unicamente una procedura limitata al conflitto
disco-radicolare in L4/L5 a sin. (se la radicolopatia si fosse accentuata
ulteriormente).
Non vedendo ragioni immediate di effettuare un trattamento chirurgico,
abbiamo consigliato di discutere con il datore di lavoro la possibilità di
inserirla a tempo parziale nell'attività originaria, valutando eventuali
alternative (lavoro in serra) e di decidere in funzione del decorso se convenga
discutere finalmente una discectomia con le limitazioni esposte.
L'assicurata può esercitare professioni che non la espongano alle
intemperie, che non comportino la permanenza prolungata in una determinata
posizione (oltre 1 ora) nè movimenti iterativi di antero e retroflessione del
tronco. Ella può sollevare pesi fino 5 kg. (di frequente) ed eccezionalmente di
10 kg.
Una valutazione in Agenzia o un approfondimento in ambito
reumatologico-fisiatrico può rivelarsi utile per definire attività alternative,
mentre non vediamo - almeno dal nostro punto di vista - ragioni per
l'attribuzione di una rendita di invalidità." (Doc. AI 7-3+4)
Nel suo rapporto del 12 dicembre 2005 per
l’Ufficio AI il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-spondilogena
predominante a sinistra su turbe statico-degenerative del rachide
(osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi – ernia discale extra-foraminale
L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia discale foraminale L4/L5 destra) e su
dysbalance muscolare; periartropatia scapolo-omerale tendinotica sinistra;
tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome depressiva intermittente”, mentre
quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quella
di “obesità corporea” (doc. 11-1). Lo specialista ha ritenuto che “il danno
alla salute limita in modo determinante e duraturo l’attuale attività”, osservando
che l’assicurata potrebbe svolgere altre attività, quale quella di casalinga, aggiungendo
che “è da ritenere la paziente abile al lavoro per un’attività
ergonomicamente idonea alla patologia della schiena, da svolgere in parte in
posizione seduta e in parte in piedi, senza movimenti ripetitivi di rotazione,
estensione e soprattutto flessione prolungata della schiena, carichi variabili
massimo 5-7 kg”
(doc. 11-6).
Il dr. __________ è poi stato invitato dall’amministrazione
a compilare il formulario E213 “Perizia medica particolareggiata”.
Nel rapporto peritale del 27 novembre 2006, lo
specialista, sulla base della visita medica del 25 aprile 2006, ha ribadito le precedenti diagnosi di
“sindrome lombo-spondilogena predominante a sinistra su turbe
statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi
– ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia
discale foraminale L4/L5 destra) e su dysbalance muscolare; periartropatia
scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa;
sindrome depressiva intermittente; obesità corporea” (doc. 33-7).
In merito al decorso delle patologie il dr. __________
ha indicato la “persistenza dei disturbi lombari, lombo-crurali a sinistra,
alla spalla sinistra e all’emicorpo sinistro, malgrado le cure medicamentose e
fisioterapiche proseguite”, osservando che rispetto alla precedente visita del
31 agosto 2004 le condizioni di salute sono rimaste stazionarie.
Il dr. __________ ha poi evidenziato che
l’assicurata è in grado di svolgere lavori leggeri; che sono controindicati
umidità, freddo, lavori a turni, lavoro notturno, frequenti flessioni,
trasporto e sollevamento di pesi, salita di piani inclinati, scale o scale a
pioli; che può lavorare solo con possibilità di cambiamenti posturali,
alternando deambulazione, stazione eretta e posizione seduta e senza ritmi
particolarmente stressanti (doc. 33-8).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha concluso che l’assicurata non può svolgere a tempo pieno il suo ultimo
lavoro, mentre sarebbe in grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue
condizioni, indicando quali esempi di attività esigibili quelle di venditrice,
cassiera. Lo specialista ha tuttavia specificato che l’interessata non può
svolgere attività adeguate alle sue condizioni di salute a tempo pieno, ma solo
nella misura del 30%-40% (cfr. doc. 33-9, in cui il dr. __________, rispondendo
alla domanda “11.6 In
caso di risposta negativa specificare l’orario massimo (in ore o in percentuale
dell’orario giornaliero normale)”, ha indicato
“30%-40%”).
Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni
del 9 gennaio 2007, ha
rilevato:
"
L'attuale documentazione medica non permette di
oggettivare una modifica dello stato di salute rispetto al momento quando sono
stati emessi il primo rapporto del dr. __________ ed il rapporto del Prof. __________,
rapporti che in pratica confermavano una capacità lavorativa residua completa
in attività confacente, valutazione che va quindi confermata." (Doc.
IIIbis)
2.4. In corso di
causa, questa Corte si è rivolta al Prof. dr. __________, chiedendogli di
specificare se, con riferimento al rapporto medico all’attenzione dell’UAI da
lui redatto in data 31 agosto 2005, tenuto conto delle patologie della signora RI
1, la capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate, rispettose dei
limiti funzionali da lui esposti nel referto, è da intendersi nella misura del
100% o in una percentuale inferiore (VIII).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 18 ottobre 2007:
"
Con lettera del 10.10.2007 Ella ci ha richiesto
informazioni sulla capacità lavorativa della signora RI 1, __________, __________,
con riferimento al nostro scritto all’Ufficio Federale per l’invalidità
(Bellinzona) del 31.8.2005.
Nell’ottica della procedura giuridica in corso,
importa formulare 3 premesse:
1. l’assicurata
era stata valutata nel Servizio Cantonale di Neurochirurgia (11.4.2005) per una
seconda opinione, su richiesta del medico curante (dr. med. __________,
medicina generale FMH, __________). Si trattava infatti di discutere
l’opportunità di un intervento chirurgico sul rachide lombare, proposto dal dr.
med. __________, neurochirurgia FMH, __________, in occasione della sua
valutazione specialistica del 1.2.2005.
Considerandi
2.
Sulla base degli elementi a nostra disposizione, non avevamo
confermato a quel momento l’indicazione chirurgica nella modalità proposta. In
funzione del decorso, ritenevamo la possibilità di effettuare una procedura
meno invasiva.
3.
Le nostre conclusioni riguardavano il contesto clinico
dell’aprile 2005 (oltre 2 anni fa) e non disponiamo di informazioni
sull’evoluzione del problema.
Con queste premesse, rispondiamo al Suo quesito
nel modo seguente:
nell’aprile del 2005, la signora RI 1 presentava
una sindrome di insufficienza segmentaria lombare di carattere degenerativo,
con coinvolgimento dei dischi intersomatici L4/L5 e L5/S1, come pure un
conflitto discoradicolare laterale sia in L4/L5 che (in minor misura) in L5/S1.
Sempre a quel momento, i disturbi vertebrali lombari erano quasi del tutto
regrediti ed anche quelli nell’arto inferiore sin. erano di lieve entità e
descritti come tollerabili.
Tenuto conto della scolarizzazione insufficiente
e dell’assenza di una formazione professionale specifica, come pure delle
possibilità di adattamento delle condizioni di lavoro allo stato di salute,
avevamo raccomandato di reinserirla a tempo parziale nell’attività
originaria, con opportuni alleggerimenti e cioè quelli ripresi nel vostro
scritto del 10.10.2007. Il termine a tempo parziale significa 50% =
mezza giornata = 4 ore, sempre con riferimento allo stato dell’aprile 2005.
Questo grado di capacità lavorativa con i
relativi alleggerimenti era a quel momento del tutto compatibile con le
condizioni di salute della paziente e, d’altra parte, un test sul posto di
lavoro in condizioni ergonomiche ottimali, rappresentava (sempre a quel
momento) l’unica possibilità di valutare se l’importante miglioramento
constatato sul piano clinico fosse di carattere durevole. Nel caso contrario,
si sarebbe dovuto discutere i provvedimenti chirurgici mini-invasivi citati nel
nostro scritto, oppure altre soluzioni in funzione dell’evoluzione clinica.
Bisogna infatti considerare che un intervento
nella modalità proposta dal dr. med. __________ avrebbe comportato, in ogni
caso, un’incapacità lavorativa di 8-10 mesi e le possibilità di reinserimento in
un’attività fisica sarebbero con altissima probabilità risultate minime, anche
con opportuni alleggerimenti. In altre parole, un’operazione di questo genere
avrebbe portato quasi con certezza all’attribuzione definitiva di una rendita
completa di invalidità.” (Doc. X)
Alla ulteriore richiesta del TCA di esprimersi in
merito alla percentuale di capacità lavorativa dell’assicurata in attività
adeguate il Prof. __________, con scritto del 2 novembre 2007, ha rilevato:
"
Con le premesse formulate nel nostro scritto del
16.10
, possiamo dire che la percentuale del 50% è sensatamente esigibile
anche in attività leggere e compatibili con i limiti funzionali indicati in
precedenza.” (Doc. XII)
Al riguardo, l’avv. __________ del Servizio
giuridico dell’UAI, in un’annotazione per l’incarto del 13 novembre 2007, ha indicato:
"
Ricorso TCA (questione rimasta litigiosa:
attività adeguate allo stato di salute)
Come rammentato con risposta 11 gennaio 2007,
riguardo ad attività adeguate allo stato di salute dell’assicurata, i medici
curanti hanno preso posizione come segue.
Nell’agosto 2005 il Dott. __________
(neurochirurgia) spiegava: “L’assicurata può esercitare
professioni che non la espongano alle intemperie, che non comportino la
permanenza prolungata in una determinata posizione (oltre 1 ora) né movimenti
iterativi di antero e retroflessione del tronco. Ella può sollevare pesi fino 5 kg (di frequente) ed eccezionalmente di 10 kg. Una valutazione in Agenzia o
un approfondimento in ambito reumatologico-fisiatrico può rivelarsi utile per
definire attività alternative, mentre non vediamo - almeno dal nostro punto di
vista - ragioni per l'attribuzione di una rendita di invalidità”. Una
posizione quindi piuttosto chiara.
Il 12 dicembre 2005 il Dott. __________ (reumatologia) ha
confermato: “È da ritenere la paziente abile al
lavoro per un’attività ergonomicamente idonea alla patologia della schiena, da
svolgere in parte in posizione seduta e in parte in piedi, senza movimenti
ripetitivi di rotazione, estensione e soprattutto flessione prolungata della
schiena, carichi variabili massimo 5-7 kg”.
Con rapporto 9 maggio 2006 i medici
dell’assicurazione per l’invalidità confermavano a loro volta che “un’attività
adeguata alle limitazioni sopra descritte è (…) esigibile al 100%”.
Ancora con parere fondato sulla visita medica del
25.
aprile 2006, il Dott. __________ precisava che rispetto alla visita del 31
agosto 2004 le condizioni della signora RI 1 sono rimaste stazionarie,
chiarendo come l’assicurata sia in grado di svolgere un lavoro adeguato alle
sue condizioni (“attività lavorativa leggera per un lavoro ergonomicamente
compatibile con le affezioni alla schiena” come ad esempio “venditrice,
cassiera, ecc.”).
Il 9 gennaio 2007 il SMR ha confermato “una
capacità lavorativa residua completa in attività confacente”.
****
Il TCA sembra oggi voler rivedere delle chiare
conclusioni di uno dei medici curanti (Dott. __________) e chiede allo stesso
nuovamente di pronunciarsi sul contesto clinico di più di due anni fa (senza sottoporre
nuovi elementi di giudizio). In sostanza, si tratta di una seconda valutazione
del medesimo stato di salute.
In particolare, con scritto 19 ottobre 2007 si
chiede al neurochirurgo “se, a suo modo di vedere, la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa del 50% (…) è esigibile (…) anche in
(…) attività leggere ed adeguate (…) compatibili coi limiti funzionali”.
Questo, riferendosi alla precedente presa di posizione del curante Dott. __________
che scriveva d’avere “raccomandato di reinserirla a tempo parziale
nell’attività originaria (…) 50%”.
Ora, una domanda posta in simili termini limita
di molto le possibilità di risposta dello specialista. Infatti, se come
attestato nell’agosto 2005 delle attività adeguate allo stato di salute (cosa
che non è quella abituale; cfr. ad esempio rapporti SMR 9 maggio 2006 e CIP 29
settembre 2006) erano esigibili in misura completa, lo erano a maggior ragione
a tempo parziale. Infatti, senza altro aggiungere, il Dott. __________ non può
che rispondere: “possiamo dire che la percentuale del 50% è sensatamente
esigibile anche in attività leggere e compatibili”.
Ritenuto come presso il TCA si consideri – a
mente dell’UAI, a torto – egualmente impegnative l’attività di operaia agricola
ed attività rispettose invece dei limiti elencati dai medici curanti (basti
leggere lo scritto 19 ottobre 2007, dove si parla di “altre attività leggere
(…) pure compatibili”), a scanso di possibili ulteriori equivoci, ritengo
corretto sottoporre nuovamente la seguente questione al SMR. Tenuto conto delle
patologie della signora RI 1, la capacità lavorativa residua in attività
leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali, è da ritenersi nella misura
del 100%? In caso di risposta negativa, motivare.”
(Doc. XV/1)
Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni
del 15 novembre 2007, ha
osservato:
"
Dal lato medico confermo una capacità lavorativa
del 100% in attività adatta come anche sottointeso dal prof. __________. La
logica richiede che un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in
misura maggiore d’una attività che non sia adatta al danno alla salute.” (Doc.
XV/2)
2.5
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006
si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.6
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, deve concludere che la valutazione del SMR,
sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere
posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Il dr. __________
del SMR ha infatti ritenuto l’assicurata, in base ai rapporti medici del dr. __________,
del Prof. __________ e del dr. __________, totalmente inabile al lavoro nella
sua attività di operaia agricola, ma abile al 100% in attività adeguate (doc.
15-3). Il dr. __________ ha pure espressamente indicato, nel suo rapporto
medico del 9 maggio 2006, che non erano giustificati, a quel momento, ulteriori
accertamenti (doc. 15-3).
A mente
del TCA, per contro, ulteriori accertamenti medici al fine di determinare
l’esatta capacità lavorativa residua dell’assicurata risultano al momento
attuale necessari e questo per i seguenti motivi.
Innanzitutto,
occorre rilevare che il dr. __________, nel suo rapporto medico all’attenzione
dell’UAI del 12 dicembre 2005, ha indicato quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quelle di “sindrome lombo-spondilogena predominante a sinistra su turbe
statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi
– ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia
discale foraminale L4/L5 destra) e su dysbalance muscolare; periartropatia
scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome
depressiva intermittente”, che rendono l’assicurata totalmente inabile al
lavoro nella sua precedente attività. Alla domanda relativa alla possibilità
per l’assicurata di svolgere altre attività il dr. __________ ha risposto
affermativamente, indicando che potrebbe svolgere l’attività di casalinga e
precisando che ella è in grado di effettuare un’attività ergonomicamente idonea
alla patologia della schiena, da svolgere in parte in posizione seduta e in
parte in piedi senza movimenti ripetitivi di rotazione, estensione e
soprattutto flessione prolungata della schiena, con carichi variabili fra 5 e 7 kg al massimo (doc. 11-6). Il dr. __________
non ha tuttavia indicato se tali attività adeguate, rispettose dei limiti
funzionali dell’interessata, sono esigibili al 100% o, a causa di un rendimento
ridotto, in una percentuale inferiore (cfr. mancata risposta alla domanda
2.2.2
doc. 11-6).
Nel
successivo rapporto peritale del 27 novembre 2006, basato sulla visita medica
del 25 aprile 2006, tuttavia, dopo aver posto le medesime diagnosi, avere
indicato gli stessi limiti funzionali già elencati nel precedente rapporto del
12.
dicembre 2005 redatto per l’UAI e avere osservato che lo stato di salute è
rimasto stazionario rispetto alla visita del 31 agosto 2004 (cfr. doc. 33-7),
il dr. __________ ha rilevato che attività adeguate e rispettose dei limiti
funzionali dell’interessata sono esigibili, ma non a tempo pieno, bensì solo
al 30%-40% (doc. 33-9, risposta 11.6).
Tale
referto, che si riferisce ad un periodo posteriore (seppur di pochi
giorni) alla decisione impugnata, non potrebbe quindi essere preso in
considerazione, dato che per costante giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su
opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 novembre 2006 –
quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali
elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.
, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Questo referto, tuttavia,
non fa che ribadire il quadro clinico dell’assicurata già attestato in
precedenza (situazione stazionaria rispetto alla precedente visita del 31
agosto 2004) e può quindi essere preso in considerazione in quanto può permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata
antecedente al provvedimento contestato e di conseguenza la sua capacità lavorativa
residua.
Tale
referto è quindi rilevante ai fini del presente giudizio, essendo suscettibile
di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione
precedente la decisione del 21 novembre 2006 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre
2003).
La
presenza di una capacità lavorativa ridotta anche in attività adeguate è stata
confermata pure dal Prof. __________, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito
non nell’ambito di una seconda valutazione di un medesimo stato di salute e in
mancanza di nuovi elementi di giudizio, come preteso dall’avv. __________ nelle
sue annotazioni del 13 novembre 2007 (doc. XV/1), bensì al fine di chiarire la
questione, visto che il dr. __________ nel suo referto del 27 novembre 2006 ha indicato che l’assicurata non
è in grado di svolgere, attività adeguate a tempo pieno, ma solo in misura
ridotta (doc. 33-9), mentre il Prof. __________, nel rapporto medico per l’UAI
del 31 agosto 2005, ha ritenuto
l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua attività (doc. 7-1),
proponendo poi un suo reinserimento, a tempo parziale, presso lo stesso datore
di lavoro, in attività alternative come ad esempio il lavoro in serra ed
indicando una serie di limiti funzionali, senza precisare se in un lavoro
rispettoso degli stessi ella presenti un rendimento ridotto o meno (doc. 7-3).
Lo
specialista, infatti, nel suo scritto del 31 agosto 2005, ha indicato che, in occasione della
visita dell’11 aprile 2005, aveva sconsigliato un intervento chirurgico,
proponendo piuttosto un tentativo di reinserimento lavorativo a tempo parziale
dell’assicurata nella sua attività, valutando delle alternative consone alle
sue patologie, come ad esempio il lavoro in serra. Il Prof. __________ ha
infatti indicato, quali limiti funzionali, che l’interessata è in grado di
esercitare professioni leggere, che non la espongano alle intemperie, che non
comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione e non
implichino movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco (doc.
7-4). Il Prof. __________ ha pure indicato di ritenere opportuno un
approfondimento in ambito reumatologico-fisiatrico per definire attività
alternative (doc. 7-4).
L’UAI non
ha tuttavia dato seguito a tale consiglio, ritenendo l’assicurata pienamente abile
al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Il Prof. __________, chiamato dal TCA ad
esprimersi in merito al grado di capacità lavorativa dell’assicurata in
attività adeguate, nel suo scritto del 16 ottobre 2007, dopo aver indicato di
avere visitato l’assicurata nell’aprile 2005 per una seconda opinione,
richiesta dal medico curante, in merito alla necessità o meno di sottoporre
l’interessata ad un intervento chirurgico proposto dal dr. __________, ha
indicato che a quel momento (oltre due anni fa), tenuto conto dei disturbi
dell’assicurata, aveva raccomandato un suo reinserimento a tempo parziale
(ossia al 50%, pari a 4 ore al giorno) nella sua attività, con gli opportuni
alleggerimenti, vale a dire nel rispetto dei limiti funzionali già
indicati nel suo scritto del 31 agosto 2005. Egli ha infatti indicato che,
citiamo: “tenuto conto della scolarizzazione insufficiente e dell’assenza di
una formazione professionale specifica, come pure delle possibilità di
adattamento delle condizioni di lavoro allo stato di salute, avevamo
raccomandato di reinserirla a tempo parziale nell’attività originaria, con
opportuni alleggerimenti e cioè quelli ripresi nel vostro scritto del
10.10
” (ossia professioni che non la espongano alle intemperie, che
non comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione (oltre 1
ora) né movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco, leggere (sollevamento
di pesi fino a 5 kg (di
frequente) ed eccezionalmente di 10 kg)) (doc. X, sottolineature della redattrice).
Il Prof. __________ ha aggiunto che il grado di
capacità lavorativa del 50% dell’assicurata nella sua professione con gli
opportuni alleggerimenti era a quel momento del tutto compatibile con le
sue condizioni di salute e che un test sul posto di lavoro in condizioni
ergonomiche ottimali rappresentava a quel momento l’unica possibilità di
valutare se l’importante miglioramento constatato sul piano clinico fosse di
carattere durevole o se, nel caso contrario, occorreva procedere ad interventi
chirurgici mini-invasivi, che avrebbero comportato un’incapacità lavorativa di
8-10 mesi e una conseguente, con altissima probabilità, minima possibilità di
reinserimento lavorativo, anche in attività rispettose dei suoi limiti funzionali
(doc. X, sottolineature della redattrice).
Ancora, nello scritto del 2 novembre 2007 in risposta alla richiesta di
precisazioni da parte del TCA, il Prof. __________ ha ribadito che la
percentuale di capacità lavorativa del 50% dell’assicurata è sensatamente
esigibile anche in attività leggere compatibili con i suoi limiti funzionali
(doc. XII).
A nulla valgono al riguardo le critiche del dr. __________
del SMR, che nelle sue annotazioni del 15 novembre 2007 ha confermato che l’assicurata deve
essere ritenuta abile al 100% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali “come
anche sottointeso dal Prof. __________”, aggiungendo che “la logica
richiede che un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in misura
maggiore di una attività che non sia adatta al danno alla salute” (doc.
XV/2).
Questo Tribunale non può che constatare che,
contrariamente a quanto ritenuto dall’avv. __________ del Servizio giuridico
dell’UAI nelle sue annotazioni del 13 novembre 2007 (doc. XV/1) e a quanto
indicato dal dr. __________, il Prof. __________, nel suo scritto del 16
ottobre 2007, ha espressamente
indicato di ritenere l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua attività, con
gli opportuni alleggerimenti, ciò che, di tutta evidenza, non può che
significare in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali. Il Prof. __________
ha infatti sottolineato l’importanza che aveva, a quel momento, sottoporre
l’interessata ad un test sul posto di lavoro in condizioni
ergonomiche ottimali, per decidere l’eventuale necessità di un intervento
chirurgico (doc. X, sottolineature della redattrice).
Pertanto, il commento dell’avv. __________
relativo al fatto che “il TCA consideri – a mente dell’UAI, a torto –
egualmente impegnative l’attività di operaia agricola ed attività rispettose
invece dei limiti elencati dai medici curanti” (doc. XV/1) è del tutto
fuori luogo, visto che la proposta del Prof. __________ di un reinserimento
dell’assicurata al 50% nell’attività di operaia agricola, con gli opportuni
alleggerimenti, corrisponde, come esplicitamente spiegato dal Prof. __________,
ad un’attività rispettosa dei limiti funzionali dell’interessata stessa (doc.
X, sottolineatura della redattrice).
Allo stesso modo, risulta inappropriata anche la
critica del dr. __________ circa il fatto che la logica richiede che
un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in misura maggiore rispetto
ad una attività che non sia adatta al danno alla salute (doc. XV/2): nel caso
di specie, infatti, il Prof. __________ ha ritenuto l’assicurata totalmente
inabile nella sua precedente attività di operaia agricola (con lavori pesanti),
ma abile al 50% nella sua attività con gli opportuni alleggerimenti.
Sulla
base da una parte delle precisazioni fornite dal Prof. __________, che confermano
quanto indicato dal dr. __________ nel suo referto del 27 novembre 2006 in merito ad una non completa
abilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate e tenendo conto,
d’altra parte, del lungo tempo trascorso tra il momento in cui il Prof. __________
ha visitato l’assicurata (11 aprile 2005) e il momento in cui l’UAI ha emanato la
decisione impugnata (21 novembre 2006), a mente del TCA occorre concludere che,
nella presente fattispecie, gli effetti sulla capacità al lavoro residua dell’assicurata
delle affezioni di cui soffre, non sono state adeguatamente e compiutamente
indagati.
Inoltre, occorre aggiungere che già in sede
ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il fatto che la sua
assistita, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata,
possa, tenuto conto dei suoi limiti funzionali, reinserirsi a tempo pieno nel
settore della ristorazione o alberghiero, come ad esempio nell’attività di
cameriera ai piani o di addetta al settore “lingerie” (lavaggio e stiro) (doc.
I).
A conferma di tale impossibilità, nello scritto
del 17 gennaio 2007, il patrocinatore ha rilevato che i tentativi intrapresi di
recente dall’assicurata di riprendere un’attività lavorativa più leggera non
hanno avuto esito favorevole, poiché dopo poco tempo i dolori le impediscono
ogni attività.
Pertanto,
stante quanto precede, tutto ben considerato, ritenuto in particolare il lungo tempo trascorso tra la visita specialistica
del Prof. __________ e l’emanazione della decisione impugnata e considerate,
d’altra parte, le valutazioni del Prof. __________ e del dr. __________
riguardo ad una ridotta capacità lavorativa dell’interessata in attività
adeguate, circostanza confermata dal fallimento dei tentativi di reinserimento
lavorativo a tempo pieno comunicati dal patrocinatore, questo Tribunale ritiene
necessario compiere ulteriori approfonditi accertamenti medici, al fine di
giungere ad un chiaro giudizio in merito alle patologie dell’assicurata e al
loro influsso sulla capacità lavorativa in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare
tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura,
di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente
o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento non sufficientemente
approfondito dei fatti.
Si giustifica, pertanto, l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una
perizia medica pluridisciplinare, si pronunci nuovamente sulla sua domanda di
prestazioni.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per
complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione del 21 novembre 2006 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6. e
2.7..
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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