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Decisione

32.2006.239

Documentazione medica sulla quale si è fondata l'amministrazione per rifiutare il diritto a prestazioni difetta della necessaria forza probante:occorre un complemento istruttorio da parte dell'UAI,cui

26 novembre 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i dati medici specialistici messi a nostra disposizione sono chiari e

concordanti.

Le ulteriori affezioni citate dal Dr. __________ nel suo rapporto

del 12.12.2005 hanno condotto solo all'esecuzione di un'ecografia delle due

spalle che ha mostrato modesti segni peritendinitici al capo lungo del

bicipite.

Secondo la documentazione citata non sono stati eseguiti altri

accertamenti o terapie. Non viene riferito carattere soggettivo o oggettivo che

potrebbe limitare la capacità lavorativa.

Non si giustificano attualmente ulteriori accertamenti.

Conclusioni:

L'inabilità lavorativa del 100% nell'attività di operaia agricola

come descritta dall'ultimo datore di lavoro è medicalmente oggettivata.

Un'attività adeguata alle limitazioni sopra descritte è sulla

scorta delle indicazioni medico-specialistiche a nostra disposizione esigibile

al 100%.

Da parte medico-assicurativa non si dispongono di informazioni

sufficientemente precise per dar nome ad un'attività adeguata.

Un esempio è comunque citato dal Prof. __________ nel suo rapporto

del 31.08.2005." (Doc. AI 15-3)

Il dr. __________ ha espresso il suo giudizio sulla base dei

pareri dei medici curanti.

Nel rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI del 31 agosto

2005 il Prof. dr. __________, Primario del Servizio cantonale di neurochirurgia

dell’Ospedale regionale di __________, posta la diagnosi di “insufficienza

segmentaria L4/L5 e L5/S1 e conflitto disco-radicolare L4/L5 sin.” e dopo aver

indicato che l’assicurata è inabile al lavoro nella sua professione “al 100% a

partire dall’11 aprile 2005 e continua” (doc. 7-1), ha osservato:

" L'assicurata

è stata vista in quest'unica occasione per una seconda opinione.

Ella ha iniziato a presentare dolori significativi nel segmento

lombare inferiore e alla transizione lombosacrale all'inizio del 2004 e, in

seguito, è comparsa un'irradiazione algica nell'arto inferiore sin. e più

precisamente nel territorio di distruzione dei dermatomeri L5 ed S1. Le

indagini effettuate misero in evidenza una degenerazione discale completa in

L5/S1, parziale in L4/L5 ed un'ernia discale laterale (forminale) in L4/L5 e in

minor misura anche in L5/S1. Per questo problema la signora è stata sottoposta

a vari cicli terapeutici con supervisione reumatologica e anche ad

un'istillazione periradicolare L5 sotto controllo TAC.

Questo trattamento non ha determinato miglioramenti sostanziali e

la signora risulta inabile al lavoro dal luglio 2004.

L'approfondimento anamnestico rivelava che al momento della nostra

consultazione non presentava disturbi significativi nel rachide lombare, nè una

radicolopatia importante. I disturbi venivano avvertiti in fine di giornata ed

erano quindi relativi al carico.

Sulla base di questi elementi non abbiamo sostenuto l'idea di una

fusione intersomatica L5/S1, associata ad una stabilizzazione dinamica in

L4/L5, ma consigliato unicamente una procedura limitata al conflitto

disco-radicolare in L4/L5 a sin. (se la radicolopatia si fosse accentuata

ulteriormente).

Non vedendo ragioni immediate di effettuare un trattamento chirurgico,

abbiamo consigliato di discutere con il datore di lavoro la possibilità di

inserirla a tempo parziale nell'attività originaria, valutando eventuali

alternative (lavoro in serra) e di decidere in funzione del decorso se convenga

discutere finalmente una discectomia con le limitazioni esposte.

L'assicurata può esercitare professioni che non la espongano alle

intemperie, che non comportino la permanenza prolungata in una determinata

posizione (oltre 1 ora) nè movimenti iterativi di antero e retroflessione del

tronco. Ella può sollevare pesi fino 5 kg. (di frequente) ed eccezionalmente di

10 kg.

Una valutazione in Agenzia o un approfondimento in ambito

reumatologico-fisiatrico può rivelarsi utile per definire attività alternative,

mentre non vediamo - almeno dal nostro punto di vista - ragioni per

l'attribuzione di una rendita di invalidità." (Doc. AI 7-3+4)

Nel suo rapporto del 12 dicembre 2005 per

l’Ufficio AI il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto le diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-spondilogena

predominante a sinistra su turbe statico-degenerative del rachide

(osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi – ernia discale extra-foraminale

L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia discale foraminale L4/L5 destra) e su

dysbalance muscolare; periartropatia scapolo-omerale tendinotica sinistra;

tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome depressiva intermittente”, mentre

quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quella

di “obesità corporea” (doc. 11-1). Lo specialista ha ritenuto che “il danno

alla salute limita in modo determinante e duraturo l’attuale attività”, osservando

che l’assicurata potrebbe svolgere altre attività, quale quella di casalinga, aggiungendo

che “è da ritenere la paziente abile al lavoro per un’attività

ergonomicamente idonea alla patologia della schiena, da svolgere in parte in

posizione seduta e in parte in piedi, senza movimenti ripetitivi di rotazione,

estensione e soprattutto flessione prolungata della schiena, carichi variabili

massimo 5-7 kg”

(doc. 11-6).

Il dr. __________ è poi stato invitato dall’amministrazione

a compilare il formulario E213 “Perizia medica particolareggiata”.

Nel rapporto peritale del 27 novembre 2006, lo

specialista, sulla base della visita medica del 25 aprile 2006, ha ribadito le precedenti diagnosi di

“sindrome lombo-spondilogena predominante a sinistra su turbe

statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi

– ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia

discale foraminale L4/L5 destra) e su dysbalance muscolare; periartropatia

scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa;

sindrome depressiva intermittente; obesità corporea” (doc. 33-7).

In merito al decorso delle patologie il dr. __________

ha indicato la “persistenza dei disturbi lombari, lombo-crurali a sinistra,

alla spalla sinistra e all’emicorpo sinistro, malgrado le cure medicamentose e

fisioterapiche proseguite”, osservando che rispetto alla precedente visita del

31 agosto 2004 le condizioni di salute sono rimaste stazionarie.

Il dr. __________ ha poi evidenziato che

l’assicurata è in grado di svolgere lavori leggeri; che sono controindicati

umidità, freddo, lavori a turni, lavoro notturno, frequenti flessioni,

trasporto e sollevamento di pesi, salita di piani inclinati, scale o scale a

pioli; che può lavorare solo con possibilità di cambiamenti posturali,

alternando deambulazione, stazione eretta e posizione seduta e senza ritmi

particolarmente stressanti (doc. 33-8).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha concluso che l’assicurata non può svolgere a tempo pieno il suo ultimo

lavoro, mentre sarebbe in grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue

condizioni, indicando quali esempi di attività esigibili quelle di venditrice,

cassiera. Lo specialista ha tuttavia specificato che l’interessata non può

svolgere attività adeguate alle sue condizioni di salute a tempo pieno, ma solo

nella misura del 30%-40% (cfr. doc. 33-9, in cui il dr. __________, rispondendo

alla domanda “11.6 In

caso di risposta negativa specificare l’orario massimo (in ore o in percentuale

dell’orario giornaliero normale)”, ha indicato

“30%-40%”).

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni

del 9 gennaio 2007, ha

rilevato:

"

L'attuale documentazione medica non permette di

oggettivare una modifica dello stato di salute rispetto al momento quando sono

stati emessi il primo rapporto del dr. __________ ed il rapporto del Prof. __________,

rapporti che in pratica confermavano una capacità lavorativa residua completa

in attività confacente, valutazione che va quindi confermata." (Doc.

IIIbis)

2.4. In corso di

causa, questa Corte si è rivolta al Prof. dr. __________, chiedendogli di

specificare se, con riferimento al rapporto medico all’attenzione dell’UAI da

lui redatto in data 31 agosto 2005, tenuto conto delle patologie della signora RI

1, la capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate, rispettose dei

limiti funzionali da lui esposti nel referto, è da intendersi nella misura del

100% o in una percentuale inferiore (VIII).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 18 ottobre 2007:

"

Con lettera del 10.10.2007 Ella ci ha richiesto

informazioni sulla capacità lavorativa della signora RI 1, __________, __________,

con riferimento al nostro scritto all’Ufficio Federale per l’invalidità

(Bellinzona) del 31.8.2005.

Nell’ottica della procedura giuridica in corso,

importa formulare 3 premesse:

1. l’assicurata

era stata valutata nel Servizio Cantonale di Neurochirurgia (11.4.2005) per una

seconda opinione, su richiesta del medico curante (dr. med. __________,

medicina generale FMH, __________). Si trattava infatti di discutere

l’opportunità di un intervento chirurgico sul rachide lombare, proposto dal dr.

med. __________, neurochirurgia FMH, __________, in occasione della sua

valutazione specialistica del 1.2.2005.

Considerandi

2.

Sulla base degli elementi a nostra disposizione, non avevamo

confermato a quel momento l’indicazione chirurgica nella modalità proposta. In

funzione del decorso, ritenevamo la possibilità di effettuare una procedura

meno invasiva.

3.

Le nostre conclusioni riguardavano il contesto clinico

dell’aprile 2005 (oltre 2 anni fa) e non disponiamo di informazioni

sull’evoluzione del problema.

Con queste premesse, rispondiamo al Suo quesito

nel modo seguente:

nell’aprile del 2005, la signora RI 1 presentava

una sindrome di insufficienza segmentaria lombare di carattere degenerativo,

con coinvolgimento dei dischi intersomatici L4/L5 e L5/S1, come pure un

conflitto discoradicolare laterale sia in L4/L5 che (in minor misura) in L5/S1.

Sempre a quel momento, i disturbi vertebrali lombari erano quasi del tutto

regrediti ed anche quelli nell’arto inferiore sin. erano di lieve entità e

descritti come tollerabili.

Tenuto conto della scolarizzazione insufficiente

e dell’assenza di una formazione professionale specifica, come pure delle

possibilità di adattamento delle condizioni di lavoro allo stato di salute,

avevamo raccomandato di reinserirla a tempo parziale nell’attività

originaria, con opportuni alleggerimenti e cioè quelli ripresi nel vostro

scritto del 10.10.2007. Il termine a tempo parziale significa 50% =

mezza giornata = 4 ore, sempre con riferimento allo stato dell’aprile 2005.

Questo grado di capacità lavorativa con i

relativi alleggerimenti era a quel momento del tutto compatibile con le

condizioni di salute della paziente e, d’altra parte, un test sul posto di

lavoro in condizioni ergonomiche ottimali, rappresentava (sempre a quel

momento) l’unica possibilità di valutare se l’importante miglioramento

constatato sul piano clinico fosse di carattere durevole. Nel caso contrario,

si sarebbe dovuto discutere i provvedimenti chirurgici mini-invasivi citati nel

nostro scritto, oppure altre soluzioni in funzione dell’evoluzione clinica.

Bisogna infatti considerare che un intervento

nella modalità proposta dal dr. med. __________ avrebbe comportato, in ogni

caso, un’incapacità lavorativa di 8-10 mesi e le possibilità di reinserimento in

un’attività fisica sarebbero con altissima probabilità risultate minime, anche

con opportuni alleggerimenti. In altre parole, un’operazione di questo genere

avrebbe portato quasi con certezza all’attribuzione definitiva di una rendita

completa di invalidità.” (Doc. X)

Alla ulteriore richiesta del TCA di esprimersi in

merito alla percentuale di capacità lavorativa dell’assicurata in attività

adeguate il Prof. __________, con scritto del 2 novembre 2007, ha rilevato:

"

Con le premesse formulate nel nostro scritto del

16.10

, possiamo dire che la percentuale del 50% è sensatamente esigibile

anche in attività leggere e compatibili con i limiti funzionali indicati in

precedenza.” (Doc. XII)

Al riguardo, l’avv. __________ del Servizio

giuridico dell’UAI, in un’annotazione per l’incarto del 13 novembre 2007, ha indicato:

"

Ricorso TCA (questione rimasta litigiosa:

attività adeguate allo stato di salute)

Come rammentato con risposta 11 gennaio 2007,

riguardo ad attività adeguate allo stato di salute dell’assicurata, i medici

curanti hanno preso posizione come segue.

Nell’agosto 2005 il Dott. __________

(neurochirurgia) spiegava: “L’assicurata può esercitare

professioni che non la espongano alle intemperie, che non comportino la

permanenza prolungata in una determinata posizione (oltre 1 ora) né movimenti

iterativi di antero e retroflessione del tronco. Ella può sollevare pesi fino 5 kg (di frequente) ed eccezionalmente di 10 kg. Una valutazione in Agenzia o

un approfondimento in ambito reumatologico-fisiatrico può rivelarsi utile per

definire attività alternative, mentre non vediamo - almeno dal nostro punto di

vista - ragioni per l'attribuzione di una rendita di invalidità”. Una

posizione quindi piuttosto chiara.

Il 12 dicembre 2005 il Dott. __________ (reumatologia) ha

confermato: “È da ritenere la paziente abile al

lavoro per un’attività ergonomicamente idonea alla patologia della schiena, da

svolgere in parte in posizione seduta e in parte in piedi, senza movimenti

ripetitivi di rotazione, estensione e soprattutto flessione prolungata della

schiena, carichi variabili massimo 5-7 kg”.

Con rapporto 9 maggio 2006 i medici

dell’assicurazione per l’invalidità confermavano a loro volta che “un’attività

adeguata alle limitazioni sopra descritte è (…) esigibile al 100%”.

Ancora con parere fondato sulla visita medica del

25.

aprile 2006, il Dott. __________ precisava che rispetto alla visita del 31

agosto 2004 le condizioni della signora RI 1 sono rimaste stazionarie,

chiarendo come l’assicurata sia in grado di svolgere un lavoro adeguato alle

sue condizioni (“attività lavorativa leggera per un lavoro ergonomicamente

compatibile con le affezioni alla schiena” come ad esempio “venditrice,

cassiera, ecc.”).

Il 9 gennaio 2007 il SMR ha confermato “una

capacità lavorativa residua completa in attività confacente”.

****

Il TCA sembra oggi voler rivedere delle chiare

conclusioni di uno dei medici curanti (Dott. __________) e chiede allo stesso

nuovamente di pronunciarsi sul contesto clinico di più di due anni fa (senza sottoporre

nuovi elementi di giudizio). In sostanza, si tratta di una seconda valutazione

del medesimo stato di salute.

In particolare, con scritto 19 ottobre 2007 si

chiede al neurochirurgo “se, a suo modo di vedere, la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa del 50% (…) è esigibile (…) anche in

(…) attività leggere ed adeguate (…) compatibili coi limiti funzionali”.

Questo, riferendosi alla precedente presa di posizione del curante Dott. __________

che scriveva d’avere “raccomandato di reinserirla a tempo parziale

nell’attività originaria (…) 50%”.

Ora, una domanda posta in simili termini limita

di molto le possibilità di risposta dello specialista. Infatti, se come

attestato nell’agosto 2005 delle attività adeguate allo stato di salute (cosa

che non è quella abituale; cfr. ad esempio rapporti SMR 9 maggio 2006 e CIP 29

settembre 2006) erano esigibili in misura completa, lo erano a maggior ragione

a tempo parziale. Infatti, senza altro aggiungere, il Dott. __________ non può

che rispondere: “possiamo dire che la percentuale del 50% è sensatamente

esigibile anche in attività leggere e compatibili”.

Ritenuto come presso il TCA si consideri – a

mente dell’UAI, a torto – egualmente impegnative l’attività di operaia agricola

ed attività rispettose invece dei limiti elencati dai medici curanti (basti

leggere lo scritto 19 ottobre 2007, dove si parla di “altre attività leggere

(…) pure compatibili”), a scanso di possibili ulteriori equivoci, ritengo

corretto sottoporre nuovamente la seguente questione al SMR. Tenuto conto delle

patologie della signora RI 1, la capacità lavorativa residua in attività

leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali, è da ritenersi nella misura

del 100%? In caso di risposta negativa, motivare.”

(Doc. XV/1)

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni

del 15 novembre 2007, ha

osservato:

"

Dal lato medico confermo una capacità lavorativa

del 100% in attività adatta come anche sottointeso dal prof. __________. La

logica richiede che un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in

misura maggiore d’una attività che non sia adatta al danno alla salute.” (Doc.

XV/2)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006

si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.6

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, deve concludere che la valutazione del SMR,

sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere

posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Il dr. __________

del SMR ha infatti ritenuto l’assicurata, in base ai rapporti medici del dr. __________,

del Prof. __________ e del dr. __________, totalmente inabile al lavoro nella

sua attività di operaia agricola, ma abile al 100% in attività adeguate (doc.

15-3). Il dr. __________ ha pure espressamente indicato, nel suo rapporto

medico del 9 maggio 2006, che non erano giustificati, a quel momento, ulteriori

accertamenti (doc. 15-3).

A mente

del TCA, per contro, ulteriori accertamenti medici al fine di determinare

l’esatta capacità lavorativa residua dell’assicurata risultano al momento

attuale necessari e questo per i seguenti motivi.

Innanzitutto,

occorre rilevare che il dr. __________, nel suo rapporto medico all’attenzione

dell’UAI del 12 dicembre 2005, ha indicato quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

quelle di “sindrome lombo-spondilogena predominante a sinistra su turbe

statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi

– ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia

discale foraminale L4/L5 destra) e su dysbalance muscolare; periartropatia

scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome

depressiva intermittente”, che rendono l’assicurata totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività. Alla domanda relativa alla possibilità

per l’assicurata di svolgere altre attività il dr. __________ ha risposto

affermativamente, indicando che potrebbe svolgere l’attività di casalinga e

precisando che ella è in grado di effettuare un’attività ergonomicamente idonea

alla patologia della schiena, da svolgere in parte in posizione seduta e in

parte in piedi senza movimenti ripetitivi di rotazione, estensione e

soprattutto flessione prolungata della schiena, con carichi variabili fra 5 e 7 kg al massimo (doc. 11-6). Il dr. __________

non ha tuttavia indicato se tali attività adeguate, rispettose dei limiti

funzionali dell’interessata, sono esigibili al 100% o, a causa di un rendimento

ridotto, in una percentuale inferiore (cfr. mancata risposta alla domanda

2.2.2

doc. 11-6).

Nel

successivo rapporto peritale del 27 novembre 2006, basato sulla visita medica

del 25 aprile 2006, tuttavia, dopo aver posto le medesime diagnosi, avere

indicato gli stessi limiti funzionali già elencati nel precedente rapporto del

12.

dicembre 2005 redatto per l’UAI e avere osservato che lo stato di salute è

rimasto stazionario rispetto alla visita del 31 agosto 2004 (cfr. doc. 33-7),

il dr. __________ ha rilevato che attività adeguate e rispettose dei limiti

funzionali dell’interessata sono esigibili, ma non a tempo pieno, bensì solo

al 30%-40% (doc. 33-9, risposta 11.6).

Tale

referto, che si riferisce ad un periodo posteriore (seppur di pochi

giorni) alla decisione impugnata, non potrebbe quindi essere preso in

considerazione, dato che per costante giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su

opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al

momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 novembre 2006 –

quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Questo referto, tuttavia,

non fa che ribadire il quadro clinico dell’assicurata già attestato in

precedenza (situazione stazionaria rispetto alla precedente visita del 31

agosto 2004) e può quindi essere preso in considerazione in quanto può permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata

antecedente al provvedimento contestato e di conseguenza la sua capacità lavorativa

residua.

Tale

referto è quindi rilevante ai fini del presente giudizio, essendo suscettibile

di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

precedente la decisione del 21 novembre 2006 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre

2003).

La

presenza di una capacità lavorativa ridotta anche in attività adeguate è stata

confermata pure dal Prof. __________, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito

non nell’ambito di una seconda valutazione di un medesimo stato di salute e in

mancanza di nuovi elementi di giudizio, come preteso dall’avv. __________ nelle

sue annotazioni del 13 novembre 2007 (doc. XV/1), bensì al fine di chiarire la

questione, visto che il dr. __________ nel suo referto del 27 novembre 2006 ha indicato che l’assicurata non

è in grado di svolgere, attività adeguate a tempo pieno, ma solo in misura

ridotta (doc. 33-9), mentre il Prof. __________, nel rapporto medico per l’UAI

del 31 agosto 2005, ha ritenuto

l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua attività (doc. 7-1),

proponendo poi un suo reinserimento, a tempo parziale, presso lo stesso datore

di lavoro, in attività alternative come ad esempio il lavoro in serra ed

indicando una serie di limiti funzionali, senza precisare se in un lavoro

rispettoso degli stessi ella presenti un rendimento ridotto o meno (doc. 7-3).

Lo

specialista, infatti, nel suo scritto del 31 agosto 2005, ha indicato che, in occasione della

visita dell’11 aprile 2005, aveva sconsigliato un intervento chirurgico,

proponendo piuttosto un tentativo di reinserimento lavorativo a tempo parziale

dell’assicurata nella sua attività, valutando delle alternative consone alle

sue patologie, come ad esempio il lavoro in serra. Il Prof. __________ ha

infatti indicato, quali limiti funzionali, che l’interessata è in grado di

esercitare professioni leggere, che non la espongano alle intemperie, che non

comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione e non

implichino movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco (doc.

7-4). Il Prof. __________ ha pure indicato di ritenere opportuno un

approfondimento in ambito reumatologico-fisiatrico per definire attività

alternative (doc. 7-4).

L’UAI non

ha tuttavia dato seguito a tale consiglio, ritenendo l’assicurata pienamente abile

al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Il Prof. __________, chiamato dal TCA ad

esprimersi in merito al grado di capacità lavorativa dell’assicurata in

attività adeguate, nel suo scritto del 16 ottobre 2007, dopo aver indicato di

avere visitato l’assicurata nell’aprile 2005 per una seconda opinione,

richiesta dal medico curante, in merito alla necessità o meno di sottoporre

l’interessata ad un intervento chirurgico proposto dal dr. __________, ha

indicato che a quel momento (oltre due anni fa), tenuto conto dei disturbi

dell’assicurata, aveva raccomandato un suo reinserimento a tempo parziale

(ossia al 50%, pari a 4 ore al giorno) nella sua attività, con gli opportuni

alleggerimenti, vale a dire nel rispetto dei limiti funzionali già

indicati nel suo scritto del 31 agosto 2005. Egli ha infatti indicato che,

citiamo: “tenuto conto della scolarizzazione insufficiente e dell’assenza di

una formazione professionale specifica, come pure delle possibilità di

adattamento delle condizioni di lavoro allo stato di salute, avevamo

raccomandato di reinserirla a tempo parziale nell’attività originaria, con

opportuni alleggerimenti e cioè quelli ripresi nel vostro scritto del

10.10

” (ossia professioni che non la espongano alle intemperie, che

non comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione (oltre 1

ora) né movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco, leggere (sollevamento

di pesi fino a 5 kg (di

frequente) ed eccezionalmente di 10 kg)) (doc. X, sottolineature della redattrice).

Il Prof. __________ ha aggiunto che il grado di

capacità lavorativa del 50% dell’assicurata nella sua professione con gli

opportuni alleggerimenti era a quel momento del tutto compatibile con le

sue condizioni di salute e che un test sul posto di lavoro in condizioni

ergonomiche ottimali rappresentava a quel momento l’unica possibilità di

valutare se l’importante miglioramento constatato sul piano clinico fosse di

carattere durevole o se, nel caso contrario, occorreva procedere ad interventi

chirurgici mini-invasivi, che avrebbero comportato un’incapacità lavorativa di

8-10 mesi e una conseguente, con altissima probabilità, minima possibilità di

reinserimento lavorativo, anche in attività rispettose dei suoi limiti funzionali

(doc. X, sottolineature della redattrice).

Ancora, nello scritto del 2 novembre 2007 in risposta alla richiesta di

precisazioni da parte del TCA, il Prof. __________ ha ribadito che la

percentuale di capacità lavorativa del 50% dell’assicurata è sensatamente

esigibile anche in attività leggere compatibili con i suoi limiti funzionali

(doc. XII).

A nulla valgono al riguardo le critiche del dr. __________

del SMR, che nelle sue annotazioni del 15 novembre 2007 ha confermato che l’assicurata deve

essere ritenuta abile al 100% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali “come

anche sottointeso dal Prof. __________”, aggiungendo che “la logica

richiede che un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in misura

maggiore di una attività che non sia adatta al danno alla salute” (doc.

XV/2).

Questo Tribunale non può che constatare che,

contrariamente a quanto ritenuto dall’avv. __________ del Servizio giuridico

dell’UAI nelle sue annotazioni del 13 novembre 2007 (doc. XV/1) e a quanto

indicato dal dr. __________, il Prof. __________, nel suo scritto del 16

ottobre 2007, ha espressamente

indicato di ritenere l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua attività, con

gli opportuni alleggerimenti, ciò che, di tutta evidenza, non può che

significare in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali. Il Prof. __________

ha infatti sottolineato l’importanza che aveva, a quel momento, sottoporre

l’interessata ad un test sul posto di lavoro in condizioni

ergonomiche ottimali, per decidere l’eventuale necessità di un intervento

chirurgico (doc. X, sottolineature della redattrice).

Pertanto, il commento dell’avv. __________

relativo al fatto che “il TCA consideri – a mente dell’UAI, a torto –

egualmente impegnative l’attività di operaia agricola ed attività rispettose

invece dei limiti elencati dai medici curanti” (doc. XV/1) è del tutto

fuori luogo, visto che la proposta del Prof. __________ di un reinserimento

dell’assicurata al 50% nell’attività di operaia agricola, con gli opportuni

alleggerimenti, corrisponde, come esplicitamente spiegato dal Prof. __________,

ad un’attività rispettosa dei limiti funzionali dell’interessata stessa (doc.

X, sottolineatura della redattrice).

Allo stesso modo, risulta inappropriata anche la

critica del dr. __________ circa il fatto che la logica richiede che

un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in misura maggiore rispetto

ad una attività che non sia adatta al danno alla salute (doc. XV/2): nel caso

di specie, infatti, il Prof. __________ ha ritenuto l’assicurata totalmente

inabile nella sua precedente attività di operaia agricola (con lavori pesanti),

ma abile al 50% nella sua attività con gli opportuni alleggerimenti.

Sulla

base da una parte delle precisazioni fornite dal Prof. __________, che confermano

quanto indicato dal dr. __________ nel suo referto del 27 novembre 2006 in merito ad una non completa

abilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate e tenendo conto,

d’altra parte, del lungo tempo trascorso tra il momento in cui il Prof. __________

ha visitato l’assicurata (11 aprile 2005) e il momento in cui l’UAI ha emanato la

decisione impugnata (21 novembre 2006), a mente del TCA occorre concludere che,

nella presente fattispecie, gli effetti sulla capacità al lavoro residua dell’assicurata

delle affezioni di cui soffre, non sono state adeguatamente e compiutamente

indagati.

Inoltre, occorre aggiungere che già in sede

ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il fatto che la sua

assistita, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata,

possa, tenuto conto dei suoi limiti funzionali, reinserirsi a tempo pieno nel

settore della ristorazione o alberghiero, come ad esempio nell’attività di

cameriera ai piani o di addetta al settore “lingerie” (lavaggio e stiro) (doc.

I).

A conferma di tale impossibilità, nello scritto

del 17 gennaio 2007, il patrocinatore ha rilevato che i tentativi intrapresi di

recente dall’assicurata di riprendere un’attività lavorativa più leggera non

hanno avuto esito favorevole, poiché dopo poco tempo i dolori le impediscono

ogni attività.

Pertanto,

stante quanto precede, tutto ben considerato, ritenuto in particolare il lungo tempo trascorso tra la visita specialistica

del Prof. __________ e l’emanazione della decisione impugnata e considerate,

d’altra parte, le valutazioni del Prof. __________ e del dr. __________

riguardo ad una ridotta capacità lavorativa dell’interessata in attività

adeguate, circostanza confermata dal fallimento dei tentativi di reinserimento

lavorativo a tempo pieno comunicati dal patrocinatore, questo Tribunale ritiene

necessario compiere ulteriori approfonditi accertamenti medici, al fine di

giungere ad un chiaro giudizio in merito alle patologie dell’assicurata e al

loro influsso sulla capacità lavorativa in attività adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare

tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura,

di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente

o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento non sufficientemente

approfondito dei fatti.

Si giustifica, pertanto, l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una

perizia medica pluridisciplinare, si pronunci nuovamente sulla sua domanda di

prestazioni.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per

complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione del 21 novembre 2006 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6. e

2.7..

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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