32.2006.24
Assicurato, prossimo all'età del pensionamento, abile al 50% nella sua precedente professione indipendente svolta per oltre 30 anni e non in grado di svolgere un'altra attività. Diritto ad una mezza r
9 gennaio 2007Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2006.24
cr/sc
Lugano
9 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2005 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, di professione falegname diplomato, attivo quale
restauratore indipendente dal 1973, nel mese di aprile 2004
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da
osteocondrosi, cervicalgia cronica e discopatia degenerativa (doc. AI 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 28 giugno 2005
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo stabilito, in base al
raffronto dei redditi, l’assenza di invalidità (doc. AI 31).
1.2. Con
decisione su opposizione 19 dicembre 2005 l’ammini-strazione, confermando il
proprio operato, ha respinto l’oppo-sizione dell’assicurato. L’Ufficio AI ha in
particolare rilevato che il perito incaricato di valutare la situazione
reumatologica dell’assicurato è giunto alle medesime conclusioni del medico
curante, ritenendo l’assicurato inabile al 50% nella sua precedente attività di
restauratore. L’amministrazione ha poi osservato che l’assicurato non ha
contestato né quanto stabilito dal perito in merito ad una piena capacità
lavorativa in attività leggere adeguate, né i redditi confrontati per
determinare il grado di invalidità. L’amministrazione ha quindi concluso che,
posto un cambiamento occupazionale più adeguato allo stato di salute, il
reddito annuo che potrebbe conseguire l’assicu-rato lavorando a tempo pieno è
tale da escludere un pregiudizio economico e di conseguenza il diritto ad una
rendita. Infine, l’Ufficio AI ha rilevato che, tenuto conto del fatto che
l’assicurato non ha mai esercitato altre attività oltre a quella appresa, che
tale attività viene svolta a titolo indipendente da oltre trent’anni e considerata
l’età piuttosto avanzata dello stesso, risulta opportuno concedergli un aiuto
al collocamento (doc. AI 36).
1.3. Mediante
il presente tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato il riconoscimento di almeno mezza rendita d’invalidità.
Contestualmente,
il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente egli
contesta la perizia del dr. __________, che lo ritiene inabile al 50% quale
restauratore, ma pienamente abile in attività leggere adeguate, rilevando che a
causa delle sue patologie egli riscontra notevoli difficoltà e non è in grado
di lavorare oltre il 50%. Egli ha in particolare rilevato quanto segue:
"
(...)
3.
Nel mese di maggio del 2004 è stata inoltrata una
richiesta di rendita all'Ufficio AI. Il dr. med. __________, incaricato
dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, come detto al punto precedente, ha
confermato un'incapacità al lavoro nella misura del 50%.
La decisione qui impugnata ha però negato la rendita, e
questo sulla base di alcune considerazioni per lo meno opinabili, e qui
integralmente contestate.
In particolare l'Ufficio AI ha ritenuto quanto segue.
Il signor RI 1 non può più svolgere la professione di restauratore, e ciò
corrisponde al vero. L'Ufficio AI ha quindi considerato, tenuto conto dello
stato di salute del qui ricorrente, che questi sarebbe in grado di conseguire
periodicamente un reddito annuo 48'702.00 CHF (reddito di invalido) che,
comparato al reddito ipotetico senza invalidità, permetterebbero di escludere
il diritto ad una rendita.
Dalla notifica di tassazione 2003, qui prodotta agli
atti, emerge che il reddito era pari a CHF 16'100.00. Va anche detto che il
reddito negli anni seguenti è man mano diminuito tant’è che oggi, pur con tutta
la buona volontà e impegno, il reddito percepito non è neppure sufficiente per
coprire il fabbisogno di base.
4.
Da un punto di vista medico il signor RI 1 presenta dei
disturbi che si possono così riassumere.
1. non può reclinare ripetutamente il capo (a causa
dei dolori) e per questo motivo non può più eseguire lavori di restauro su
soffitti (che tra l'altro era una sua specialità);
2. sempre per motivi medici non può sollevare pesi
importanti e quindi ha dovuto stralciare dalle sue offerte lavorative i
restauri di oggetti di un certo ingombro e volume;
3. a livello della mano destra presenta disturbi
sensitivi con perdita del tatto che gli rende difficile l'utilizzo di utensili
di piccole dimensioni;
4. le posizioni che deve assumere durante i restauri,
se prolungate nel tempo, gli arrecano dolori cervicali e cafalee tensionali ed
è dunque obbligato a interrompere ripetutamente i lavori;
5. non può più neppure esplicare un'attività leggera o
statica come quella ipotizzata dall'ufficio AI poiché poco dopo subentrano
tremende cefalee che lo costringono a dover far uso di farmaci antidolorifici e
morfina. Aggiungasi che neppure più gli esercizi di scioglimento muscolare, che
in un primo tempo sembravano alleviare i dolori, sono ora sufficienti. Questa
situazione gli preclude dunque lo svolgimento di qualsiasi attività
professionale anche in forma ridotta.
Detto in altre parole il ricorrente presenta un grave
problema medico (sindrome cervico-vertebrale/spondilogena cronica su
alterazioni degenerative e stato dopo importante trauma distorsivo della
colonna cervicale) che limitano in maniera importante e verificabile la sua
capacità lavorativa. Contestata l'indicazione del reddito senza stato invalidante
pari a 46'890 franchi e con stato invalidante ad almeno 48'702 franchi, come
indicato nella decisione qui impugnata.
Il ricorrente stesso ha cercato di adeguare la sua
offerta lavorativa, ciò non di meno (e si può verificare dalle dichiarazioni
d'imposte) vi è stata una considerevole diminuzione del reddito professionale.
Non è neppure ipotizzabile che egli possa esplicare attività professionali più
leggere. Detto in altre parole non si può ritenere il paziente totalmente
inabile per attività adeguate allo stato di salute come citato nella decisione
AI.
Un perito medico potrà costatare i gravi disturbi
subiti dall'assicurato.
5.
Dagli atti risulta una precaria situazione finanziaria
del qui ricorrente, da non certo permettergli di sopperire alle spese di tale
lite giudiziaria.
Si rende pertanto necessaria la presente istanza,
mediante la quale si postula che il signor RI 1 venga messo al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, e possa pertanto essere ammesso al gratuito patrocinio, dispensato
dal pagamento di eventuali tasse e spese di giustizia.
L'asserita mancanza di mezzi finanziari risulta dal
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria." (Doc.
I)
1.4. In
data 7 febbraio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA lo
scritto 6 febbraio 2006 del dr. __________ (III).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso,
precisando che lo scritto 6 febbraio 2006 del dr. __________ non oggettiva
nessun nuovo elemento tale da modificare la decisione 19 dicembre 2005 (V).
1.6. In
data 8 marzo 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA di
ordinare una perizia giudiziaria (VII).
Tale scritto è
stato trasmesso all’amministrazione (VIII), per conoscenza.
1.7. Con
scritto 30 agosto 2006 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
"
Riferendomi al ricorso indicato a
margine, alla precedente richiesta nella quale chiedevo venga allestita una
perizia che confermi quanto detto nel ricorso, devo purtroppo informarla che il
mio patrocinato ha subito un grave infortunio ed è ricoverato al centro
paraplegico di __________, lamenta una grave paraplegia.
Il signor RI 1 mi informa di aver presentato una nuova
domanda AI per il tramite del servizio sociale di detto centro nella quale
chiede il riconoscimento della sua completa inabilità lavorativa.
Penso sia quindi opportuno, tenuto conto di quanto
sopra detto, di tenere in sospeso la procedura di ricorso, e resto a sua
completa disposizione per ogni ulteriore necessità." (Doc. IX)
1.8. A
fronte della richiesta di sospensione della causa da parte del ricorrente,
l’Ufficio AI, con scritto 11 settembre 2006,
ha osservato di non ritenerla opportuna, dato che la nuova domanda AI presentata
dall’assicurato concerne un peggioramento dello stato di salute intervenuto nel
mese di giugno 2006 e ritenuto che il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della
situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (XI).
1.9. Con
scritto 14 settembre 2006 il TCA ha informato il patrocinatore dell’assicurato
che l’istanza di sospensione della causa è respinta (XIII).
in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
2.4. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va
infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo
straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti
di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che
l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di
attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni
di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale
impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare
uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile
conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente
sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedite del 27 agosto 2004
in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Infine,
secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo
eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004
in re I., I 543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001
in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, pag. 205).
2.5. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se
la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004
in re I., I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001
in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità
vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite
un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
2.6. Nella
fattispecie in esame, dalla perizia 25 ottobre 2004 del dr. __________, FMH in
malattie reumatiche, è risultato che l’assicurato presenta le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro di “sindrome cervico-vertebrale /
spondilogena cronica a destra più che a sinistra su discrete alterazioni degenerative
a livello C5-C6 e C6-C7 con stenosi foraminali e su stato dopo importante
trauma distorsivo della colonna cervicale il 19 dicembre 2002” e quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro quelle di “incipiente rizartrosi
a sinistra; stato dopo frattura della caviglia sinistra, trattata conservativamente,
attualmente poco sintomatica; ipertensione arteriosa trattata; adiposità (BMI
27); discreta sindrome ansiosa, verosimilmente reattiva; abuso nicotinico
cronico” (doc. AI 22-5).
In
merito ai limiti funzionali e alla residua capacità lavorativa, lo specialista
ha evidenziato quanto segue:
"
1. Menomazioni (qualitative
e quantitative) dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico
e mentale è ormai subentrata una certa forma di cronicizzazione dei dolori,
ciò che ha causato lo sviluppo di una leggera sindrome depressiva reattiva, che
a mio parere non dovrebbe però influenzare in modo significativo la valutazione
della sua capacità lavorativa.
A livello fisico,
come già affermato nel punto A.5., egli è invece limitato nella misura di
almeno il 50% nello svolgimento di professioni fisicamente pesanti, che
richiedono di mantenere posizioni inergonomiche o lavori pesanti per la colonna
vertebrale.
Nell'ambito sociale non vi sono invece particolari problemi.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Come già precedentemente attestato, ritengo che il
signor RI 1 debba essere considerato inabile al 50% nello svolgimento del suo
lavoro di falegname/restauratore.
Egli è soprattutto limitato nello svolgimento di lavori
che richiedono di mantenere la colonna cervicale in estensione per periodi
prolungati o per lavori fisicamente pesanti con continui movimenti di flessione
ed estensione del tronco e sollevamento di pesi superiori ai 15 kg. Ricordo a
proposito che l'assicurato si era specializzato nel restauro di cassettoni a
soffitto, attività che ora non è assolutamente più in grado di svolgere, tanto
che ha dovuto adattare la sua officina e cambiare completamente tipo di lavoro.
Questa limitazione della capacità lavorativa sussiste
ormai dal dicembre 2002, quando fu vittima di un trauma distorsivo della
colonna cervicale. Durante gli ultimi due anni vi è stato solo un parziale
miglioramento dei dolori alla colonna, tanto da non avergli più permesso di
riprendere a svolgere normalmente il suo lavoro di restauratore.
Fatti
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? ...?
In linea teorica non vedo particolari problemi che
possano limitare una reintegrazione/riqualifica professionale. In
considerazione però dell'età ritengo che tali misure avrebbero ben poca
possibilità di successo. Come già affermato sono invece dell'idea che
bisognerebbe sfruttare le sue grandi conoscenze nel suo campo professionale, ad
esempio permettendogli di iniziare un'attività quale insegnante in una scuola
di restauro.
Considerandi
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale?
Sono dell'idea che sia impossibile migliorare la sua
capacità lavorativa quale falegname/restauratore con misure medico-fisiatriche.
A questo proposito ricordo che tutte le terapie finora eseguite hanno potuto
influenzare solo parzialmente i suoi ormai cronici dolori cervicali.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:
Sotto l'aspetto puramente teorico, ritengo che
l'assicurato è tuttora in grado di svolgere lavori fisicamente leggeri per la
colonna vertebrale senza alcuna particolare limitazione della sua capacità
lavorativa. Si dovrebbe comunque trattare di lavori che permettano di cambiare
frequentemente di posizione, che non richiedano movimenti ripetuti di
estensione e flessione della colonna cervicale e della colonna lombare, che non
richiedano inoltre di dover ripetutamente sollevare pesi superiori ai 15 kg.
Come già affermato ritengo che l'attività ideale
sarebbe quella d'insegnante presso una scuola di restauro, attività che egli
dovrebbe poter svolgere senza alcuna limitazione. Altri lavori mi sembrano
invece non esigibili, soprattutto in considerazione della sua età e del fatto
che già possiede un'attività ben avviata nel suo atelier di restauro."
(Doc. AI 22-7+8+9)
Con
certificato medico 6 febbraio 2006 inviato al patrocinatore il dr. __________,
FMH in medicina generale e medicina sportiva, ha osservato:
"
Il paziente è in mia cura
da quasi 12 anni. Fino al dicembre del 2002 l’avevo visto in consultazione solo
3.
o 4 volte. Dal dicembre 2002 invece i dolori al rachide cervicale e agli arti
superiori l’hanno portato nel mio studio molto spesso; infatti tutte le manovre
terapeutiche, fisioterapiche e la somministrazione di analgesici,
antinfiammatori e miorilassanti e tutti i cambiamenti sul posto di lavoro non
hanno permesso al signor RI 1 di liberarsi di questo problema.
In particolare il paziente (che presenta comunque
dolori anche a riposo), non riesce a svolgere nessuna attività senza notare un
peggioramento dei dolori. Anche attività leggere, verso le quali il paziente
ovviamente si è rivolto pur di poter continuare a lavorare, scatenano
invariabilmente un peggioramento e un acutizzarsi dei disturbi. Questi dolori,
ovviamente, obbligandolo a interrompere continuamente il lavoro, riducono
notevolmente la sua capacità lavorativa.
Ci tengo a notare che quanto da me scritto è ben
desumibile dalla perizia del dr. __________ e da quanto scritto in precedenti
lettere e rapporti.” (Doc. III bis)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i
punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123;
STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28
novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998.
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso
che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995
in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI
1993.
p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.8
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo
per mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto in sede peritale il dr. __________.
Essendo
la valutazione peritale completa e dettagliata, priva di contraddizioni e non
essendoci indizi concreti che permettono di ritenerla inaffidabile, alla stessa
va accordato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176).
Il
ricorrente non ha del resto apportato attestazioni mediche specialistiche che
possano inficiare le conclusioni peritali.
Egli
si è infatti limitato a contestare il fatto di poter svolgere al 100% altre
attività leggere adeguate, essendo per contro d’accordo con il perito in merito
alla sua inabilità lavorativa del 50% nella sua professione di restauratore. Tale
conclusione è d’altronde la stessa cui giunge anche il medico curante, dr. __________,
che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 20 gennaio 2003 al 9 marzo
2003.
e al 50% dal 10 marzo 2003 in poi (doc. AI 11-3).
2.9
In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione
nella decisione 19 dicembre 2005 ha indicato che l’assicurato, totalmente abile
dal profilo medico in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il
danno alla salute avrebbe potuto percepire nella sua attività di restauratore
un reddito di fr. 46’890 (ritenuto che dalla notifica di tassazione 2001-2002 è
emerso un reddito aziendale di fr. 45'000, che aggiornato al 2002 corrisponde a
fr. 46'890, doc. AI 24), mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a
tempo pieno, non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr.
48’702 (stato 2002 con riduzione del 5%).
L’amministrazione
ha quindi concluso che dal raffronto dei redditi da valido e da invalido non
risulta un grado invalidante (doc. AI 36).
Nel
suo rapporto finale 23 giugno 2005 il consulente IP ha indicato:
" (...)
Attività
esigibili - senza (ri)formazione
specifica
Pressoché totali nei settori secondario (industriale)
e terziario dei servizi. Si può pensare ad attività quale custode di stabili
industriali, fattorino, venditore "al banco" interessante sarebbe
in ditte dove lavorano con pezzi di ricambio, operaio in fabbriche in cui
viene tenuto conto dei limiti medici, per esempio addetto al controllo
qualità.
Calcolo
CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito ipotetico aggiornato al 2002 Fr. 46'890.--.
Dalle tabelle RSS cat. Prof. 4, quartile
plausibilmente appropriato 2, con una riduzione del 5% causata dall'età,
emerge una:
capacità di guadagno residua del 100%.
Proposte
formative (eventuali) o di
chiusura del caso
Nessuna proposta formativa è stata presa in
considerazione. Proponiamo la chiusura del caso.
(Doc. AI 28-2+3)
2.10
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere
cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta
di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF
110.
V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività
ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale
del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile
solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK
1989.
p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p.
325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale
vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe
l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi
riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
(DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).
Come
detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per
sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio
per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V
78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).
Tuttavia
la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si
tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,
occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,
realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul
mercato equilibrato del lavoro.
Indipendentemente
dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il
danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro
consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle
attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale
adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua
situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario
e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure
della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa
W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella
causa S., I 617/02).
2.11
Nella
fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, 59enne al momento
dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui
è portatore presenta, da dicembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente
professione di restauratore e del 50% dal 10 marzo 2003 (doc. AI 11-3). Egli,
per contro, sulla scorta della valutazione peritale del dr. __________ - che ha
evidenziato limitazioni nel mantenere la colonna cervicale in estensione per
periodi prolungati o per lavori fisicamente pesanti con continui movimenti di
flessione e estensione del tronco e sollevamento di pesi superiori ai 15
kg, cfr. doc. AI 22-8 - è stato giudicato “sotto l’aspetto puramente
teorico” abile in misura del 100% in attività leggere adeguate in
considerazione di suddette limitazioni (doc. AI 22-8).
Al
riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (consid. 2.5.), conformemente a un principio generale
vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe
l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, quindi, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione.
A mente
di questa Corte, dall’esame degli atti non è ipotizzabile che l’assicurato
possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata.
Come indicato dal perito, dr. __________, l’assicurato potrebbe “sotto
l’aspetto puramente teorico” svolgere in maniera normale
attività fisicamente leggere per la colonna vertebrale, tenendo conto dei suoi
limiti funzionali (lavori che gli permettano di cambiare frequentemente
posizione, che non richiedano movimenti ripetuti di estensione e flessione
della colonna cervicale e della colonna lombare, che non richiedano di dover
ripetutamente sollevare pesi superiori ai 15
kg, doc. AI 22-8). Il perito ha tuttavia precisato di ritenere “che
l’attività ideale sarebbe quella di insegnante presso una scuola di restauro, attività
che egli potrebbe svolgere senza alcuna limitazione. Altri lavori mi
sembrano invece non esigibili, soprattutto in considerazione della sua età
e del fatto che già possiede un’attività ben avviata nel suo atelier di
restauro” (doc. AI 22-9, la sottolineatura è della redattrice).
Al
riguardo, il consulente IP nel suo rapporto finale 23 giugno 2005
ha indicato quali attività esigibili “pressoché totali nei settori
secondario (industriale) e terziario dei servizi. Si può pensare ad attività
quale custode di stabili industriali; fattorino; venditore “al banco”,
interessante sarebbe in ditte dove lavorano con pezzi di ricambio; operaio in
fabbriche in cui viene tenuto conto dei limiti medici, per esempio addetto al
controllo qualità” (doc. AI 28-2).
Tali conclusioni del
consulente IP non possono essere fatte proprie da questo Tribunale. Risulta
infatti, a fronte delle motivazioni che seguono, maggiormente rispondente alla
realtà la conclusione cui è giunto il perito, che ritiene che a fronte di una teorica
capacità lavorativa totale in attività leggere adeguate, l’assicurato possa realmente
essere ritenuto, in ragione della sua età e del fatto che possiede un’attività
ultra-trentennale ben avviata, abile al 100% solo eventualmente nella
professione di insegnante in una scuola di restauro, attività riguardo alla
quale correttamente il dr. __________ ha indicato di non essere in grado di esprimere
un giudizio circa la possibilità di una riqualifica professionale (doc. AI
22-7). A tale proposito, va notato che nel suo rapporto finale il consulente IP
ha escluso tale eventualità, proponendo la chiusura del caso (doc. AI 28-3).
Professionalmente
l’assicurato, dopo l’apprendistato di falegname, ha esercitato per oltre 30
anni l’attività di restauratore, specializzato soprattutto nel restauro di
cassettoni a soffitto, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare
la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe verosimilmente
grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero
nel settore del controllo, della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione
complementare, ritenuto inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di
dette attività egli, a causa del danno alla salute e quindi delle importanti
limitazioni funzionali descritte in sede peritale, non potrebbe mantenere a
lungo posizioni statiche, né seduto, né in piedi. Le possibilità d’impiego in
detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche,
essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nei settori
indicati dal consulente IP) accetti di assumere nelle condizioni sopra
descritte, un impiegato quasi 60enne - che quindi a (relativamente) breve
termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi
connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di
lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e
mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa
formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo
2003).
Stante
quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto
economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere
riconosciuto il diritto a mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre
2003.
conformemente a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che
prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto
nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media – ritenuto
che, come visto in precedenza (consid. 2.8.), a partire dal mese
di dicembre 2002 l’assicurato è stato dapprima totalmente e poi, a partire dal
10.
marzo 2003, parzialmente (50%) inabile nella sua precedente attività di restauratore.
2.12
Con
il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa
E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 19
dicembre 2005 è annullata.
§§ L’assicurato
ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 2003.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio AI verserà
all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 30
gennaio 2006.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti