Lexipedia

Decisione

32.2006.24

Assicurato, prossimo all'età del pensionamento, abile al 50% nella sua precedente professione indipendente svolta per oltre 30 anni e non in grado di svolgere un'altra attività. Diritto ad una mezza r

9 gennaio 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1. È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? ...?

In linea teorica non vedo particolari problemi che

possano limitare una reintegrazione/riqualifica professionale. In

considerazione però dell'età ritengo che tali misure avrebbero ben poca

possibilità di successo. Come già affermato sono invece dell'idea che

bisognerebbe sfruttare le sue grandi conoscenze nel suo campo professionale, ad

esempio permettendogli di iniziare un'attività quale insegnante in una scuola

di restauro.

Considerandi

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

Sono dell'idea che sia impossibile migliorare la sua

capacità lavorativa quale falegname/restauratore con misure medico-fisiatriche.

A questo proposito ricordo che tutte le terapie finora eseguite hanno potuto

influenzare solo parzialmente i suoi ormai cronici dolori cervicali.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:

Sotto l'aspetto puramente teorico, ritengo che

l'assicurato è tuttora in grado di svolgere lavori fisicamente leggeri per la

colonna vertebrale senza alcuna particolare limitazione della sua capacità

lavorativa. Si dovrebbe comunque trattare di lavori che permettano di cambiare

frequentemente di posizione, che non richiedano movimenti ripetuti di

estensione e flessione della colonna cervicale e della colonna lombare, che non

richiedano inoltre di dover ripetutamente sollevare pesi superiori ai 15 kg.

Come già affermato ritengo che l'attività ideale

sarebbe quella d'insegnante presso una scuola di restauro, attività che egli

dovrebbe poter svolgere senza alcuna limitazione. Altri lavori mi sembrano

invece non esigibili, soprattutto in considerazione della sua età e del fatto

che già possiede un'attività ben avviata nel suo atelier di restauro."

(Doc. AI 22-7+8+9)

Con

certificato medico 6 febbraio 2006 inviato al patrocinatore il dr. __________,

FMH in medicina generale e medicina sportiva, ha osservato:

"

Il paziente è in mia cura

da quasi 12 anni. Fino al dicembre del 2002 l’avevo visto in consultazione solo

3.

o 4 volte. Dal dicembre 2002 invece i dolori al rachide cervicale e agli arti

superiori l’hanno portato nel mio studio molto spesso; infatti tutte le manovre

terapeutiche, fisioterapiche e la somministrazione di analgesici,

antinfiammatori e miorilassanti e tutti i cambiamenti sul posto di lavoro non

hanno permesso al signor RI 1 di liberarsi di questo problema.

In particolare il paziente (che presenta comunque

dolori anche a riposo), non riesce a svolgere nessuna attività senza notare un

peggioramento dei dolori. Anche attività leggere, verso le quali il paziente

ovviamente si è rivolto pur di poter continuare a lavorare, scatenano

invariabilmente un peggioramento e un acutizzarsi dei disturbi. Questi dolori,

ovviamente, obbligandolo a interrompere continuamente il lavoro, riducono

notevolmente la sua capacità lavorativa.

Ci tengo a notare che quanto da me scritto è ben

desumibile dalla perizia del dr. __________ e da quanto scritto in precedenti

lettere e rapporti.” (Doc. III bis)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore

probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i

punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123;

STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso

che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995

in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI

1993.

p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo

per mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto in sede peritale il dr. __________.

Essendo

la valutazione peritale completa e dettagliata, priva di contraddizioni e non

essendoci indizi concreti che permettono di ritenerla inaffidabile, alla stessa

va accordato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176).

Il

ricorrente non ha del resto apportato attestazioni mediche specialistiche che

possano inficiare le conclusioni peritali.

Egli

si è infatti limitato a contestare il fatto di poter svolgere al 100% altre

attività leggere adeguate, essendo per contro d’accordo con il perito in merito

alla sua inabilità lavorativa del 50% nella sua professione di restauratore. Tale

conclusione è d’altronde la stessa cui giunge anche il medico curante, dr. __________,

che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 20 gennaio 2003 al 9 marzo

2003.

e al 50% dal 10 marzo 2003 in poi (doc. AI 11-3).

2.9

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione

nella decisione 19 dicembre 2005 ha indicato che l’assicurato, totalmente abile

dal profilo medico in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il

danno alla salute avrebbe potuto percepire nella sua attività di restauratore

un reddito di fr. 46’890 (ritenuto che dalla notifica di tassazione 2001-2002 è

emerso un reddito aziendale di fr. 45'000, che aggiornato al 2002 corrisponde a

fr. 46'890, doc. AI 24), mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a

tempo pieno, non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr.

48’702 (stato 2002 con riduzione del 5%).

L’amministrazione

ha quindi concluso che dal raffronto dei redditi da valido e da invalido non

risulta un grado invalidante (doc. AI 36).

Nel

suo rapporto finale 23 giugno 2005 il consulente IP ha indicato:

" (...)

Attività

esigibili - senza (ri)formazione

specifica

Pressoché totali nei settori secondario (industriale)

e terziario dei servizi. Si può pensare ad attività quale custode di stabili

industriali, fattorino, venditore "al banco" interessante sarebbe

in ditte dove lavorano con pezzi di ricambio, operaio in fabbriche in cui

viene tenuto conto dei limiti medici, per esempio addetto al controllo

qualità.

Calcolo

CGR - senza (ri)formazione specifica

Reddito ipotetico aggiornato al 2002 Fr. 46'890.--.

Dalle tabelle RSS cat. Prof. 4, quartile

plausibilmente appropriato 2, con una riduzione del 5% causata dall'età,

emerge una:

capacità di guadagno residua del 100%.

Proposte

formative (eventuali) o di

chiusura del caso

Nessuna proposta formativa è stata presa in

considerazione. Proponiamo la chiusura del caso.

(Doc. AI 28-2+3)

2.10

Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF

110.

V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale

del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile

solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK

1989.

p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p.

325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale

vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe

l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi

riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione

(DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

Come

detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per

sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio

per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V

78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

Tuttavia

la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,

occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro.

Indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario

e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure

della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa

W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella

causa S., I 617/02).

2.11

Nella

fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, 59enne al momento

dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui

è portatore presenta, da dicembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente

professione di restauratore e del 50% dal 10 marzo 2003 (doc. AI 11-3). Egli,

per contro, sulla scorta della valutazione peritale del dr. __________ - che ha

evidenziato limitazioni nel mantenere la colonna cervicale in estensione per

periodi prolungati o per lavori fisicamente pesanti con continui movimenti di

flessione e estensione del tronco e sollevamento di pesi superiori ai 15

kg, cfr. doc. AI 22-8 - è stato giudicato “sotto l’aspetto puramente

teorico” abile in misura del 100% in attività leggere adeguate in

considerazione di suddette limitazioni (doc. AI 22-8).

Al

riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (consid. 2.5.), conformemente a un principio generale

vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe

l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, quindi, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario in una nuova professione.

A mente

di questa Corte, dall’esame degli atti non è ipotizzabile che l’assicurato

possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata.

Come indicato dal perito, dr. __________, l’assicurato potrebbe “sotto

l’aspetto puramente teorico” svolgere in maniera normale

attività fisicamente leggere per la colonna vertebrale, tenendo conto dei suoi

limiti funzionali (lavori che gli permettano di cambiare frequentemente

posizione, che non richiedano movimenti ripetuti di estensione e flessione

della colonna cervicale e della colonna lombare, che non richiedano di dover

ripetutamente sollevare pesi superiori ai 15

kg, doc. AI 22-8). Il perito ha tuttavia precisato di ritenere “che

l’attività ideale sarebbe quella di insegnante presso una scuola di restauro, attività

che egli potrebbe svolgere senza alcuna limitazione. Altri lavori mi

sembrano invece non esigibili, soprattutto in considerazione della sua età

e del fatto che già possiede un’attività ben avviata nel suo atelier di

restauro” (doc. AI 22-9, la sottolineatura è della redattrice).

Al

riguardo, il consulente IP nel suo rapporto finale 23 giugno 2005

ha indicato quali attività esigibili “pressoché totali nei settori

secondario (industriale) e terziario dei servizi. Si può pensare ad attività

quale custode di stabili industriali; fattorino; venditore “al banco”,

interessante sarebbe in ditte dove lavorano con pezzi di ricambio; operaio in

fabbriche in cui viene tenuto conto dei limiti medici, per esempio addetto al

controllo qualità” (doc. AI 28-2).

Tali conclusioni del

consulente IP non possono essere fatte proprie da questo Tribunale. Risulta

infatti, a fronte delle motivazioni che seguono, maggiormente rispondente alla

realtà la conclusione cui è giunto il perito, che ritiene che a fronte di una teorica

capacità lavorativa totale in attività leggere adeguate, l’assicurato possa realmente

essere ritenuto, in ragione della sua età e del fatto che possiede un’attività

ultra-trentennale ben avviata, abile al 100% solo eventualmente nella

professione di insegnante in una scuola di restauro, attività riguardo alla

quale correttamente il dr. __________ ha indicato di non essere in grado di esprimere

un giudizio circa la possibilità di una riqualifica professionale (doc. AI

22-7). A tale proposito, va notato che nel suo rapporto finale il consulente IP

ha escluso tale eventualità, proponendo la chiusura del caso (doc. AI 28-3).

Professionalmente

l’assicurato, dopo l’apprendistato di falegname, ha esercitato per oltre 30

anni l’attività di restauratore, specializzato soprattutto nel restauro di

cassettoni a soffitto, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare

la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe verosimilmente

grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero

nel settore del controllo, della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione

complementare, ritenuto inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di

dette attività egli, a causa del danno alla salute e quindi delle importanti

limitazioni funzionali descritte in sede peritale, non potrebbe mantenere a

lungo posizioni statiche, né seduto, né in piedi. Le possibilità d’impiego in

detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche,

essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nei settori

indicati dal consulente IP) accetti di assumere nelle condizioni sopra

descritte, un impiegato quasi 60enne - che quindi a (relativamente) breve

termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi

connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di

lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e

mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa

formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo

2003).

Stante

quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto

economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere

riconosciuto il diritto a mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre

2003.

conformemente a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che

prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto

nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media – ritenuto

che, come visto in precedenza (consid. 2.8.), a partire dal mese

di dicembre 2002 l’assicurato è stato dapprima totalmente e poi, a partire dal

10.

marzo 2003, parzialmente (50%) inabile nella sua precedente attività di restauratore.

2.12

Con

il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa

E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 19

dicembre 2005 è annullata.

§§ L’assicurato

ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 2003.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio AI verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 30

gennaio 2006.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti