Lexipedia

Decisione

32.2006.240

Assicurato affetto da patologia cardiaca e psichiatrica. Contestestazioni sull'accertamento cardiaco, respinte dal TCA dopo consultazione del perito. Diritto ad un quarto di rendita

14 febbraio 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In

casu, il ricorrente si trova nel bisogno. Dal certificato municipale per

l’assistenza giudiziaria, vidimato dalla competente autorità comunale, risulta

che egli è beneficiario di prestazioni dell’assistenza sociale (IIbis). L’assicurato

non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un

Considerandi

legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere

privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster