32.2006.242
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23 ottobre 2007Italiano60 min
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Numero d'incarto:
32.2006.242
Data decisione, Autorità:
23.10.2007, TCA
Titolo:
Sulla base della perizia reumatologica e delle risultanze del centro d'osservazione l'A. é abile al 100% in un'attività adeguata con un rendimento del 60%. Valutazione economica: gap salariale e riduzione globale del reddito ipotetico da invalido del 15%. Interessi di mora
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
INTEGRAZIONE
INTERESSI DI MORA
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 26 LPGA
art. 6 OAI
art. 7 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.242
FS/td
Lugano
23 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1955, di professione manovale edile, nel mese di settembre 2001 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…)
ernia discale (...)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Con
sentenza 22 novembre 2004 (doc. AI 38/1-15) questo Tribunale ha annullato la
decisione su opposizione 14 luglio 2004 – con la quale l’Ufficio AI ha confermato
la decisione 17 ottobre 2003 e riconosciuto all’assicurato il diritto a un
quarto di rendita dal 1. gennaio 2002 per un grado d’invalidità del 41% (doc.
AI 23/1-4 e 31/1-5) – e rinviato gli atti all’ammi-nistrazione perché
procedesse “(…) ad una approfondita valutazione medico-peritale ed eventualmente
economico-pro-fessionale (nel cui ambito andranno se del caso precisate quali
sono le attività concretamente esigibili malgrado il danno alla salute), in
merito alla residua capacità dell’assicurato. (…)” (doc. AI 38/14).
1.3. Con
progetto d’assegnazione di rendita 2 agosto 2006 (doc. AI 69/1-3), confermato
con decisione 14 novembre 2006 (doc. AI 77/1-4 e 80/1-2), l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assi-curato il diritto ad un quarto di rendita per un grado
d’invalidi-tà del 49% dal 1. gennaio 2002 argomentando:
"
(…)
Dal gennaio 2001 (inizio dell'anno di attesa) la
capacità lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.
Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che
l'assicurato, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una
capacità lavorativa del 60% nell'esercizio di attività confacenti al danno alla
salute (attività semplici e non qualificate: lavori industriali leggeri
(montaggio, imballaggio), lavori in serie in meccanica).
Salario da invalido
In conformità alla recente giurisprudenza, in
considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,
alfine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno
2006 e sulla base di quanto imposto dalla corte plenaria del Tribunale federale
delle assicurazioni, il reddito da invalido viene ora determinato in applicazione
dei valori nazionali (tabella TA1) e non più sulla base dei valori regionali
(tabelle TA13). Nel caso specifico per determinare il Salario da invalido si fa
quindi riferimento ai dati statistici rilevati nella categoria professionale
4.2 (attività semplici e ripetitive) ed applicando il valore mediano.
Stando a questi criteri, l'assicurato, nel 2002,
avrebbe potuto conseguire un salario annuo di Fr. 57'008.--.
Da tale importo viene applicata una riduzione in quanto
lo stipendio percepito dall'assicurato prima del danno alla salute e nel ramo
della costruzione (ramo economico 45 - tabelle RSS Ticino) è inferiore alla
media statistica ticinese. La differenza percentuale corrisponde al 5,8%.
Considerando una capacità lavorativa del 60% ed applicando
una riduzione globale del 10% per i limiti rilevati in sede medica, il salario
da invalido ammonta a Fr. 28'999.--.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr.
56'305.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute
(Fr. 28'999.--), risulta una perdita di guadagno del 49%.
Anche aggiornando i dati economici al 2004 il discapito
finanziario, come da specchietto sottostante, risulta essere sempre del 49%:
Senza invalidità CHF 57'408.-
Con invalidità CHF 29'281.-
Perdita di guadagno CHF 28'127.- Grado AI 49%
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un
aiuto al collocamento.
(…)
Per quanto attiene alle osservazioni scritte dal legale
Avv. RA 1 in data 14 settembre 2006 in opposizione al progetto di decisione 02
agosto 2006, non si ritiene opportuno procedere ad un'ulteriore riduzione della
capacità di rendimento per i seguenti motivi:
- le attività industriali semplici e
ripetitive descritte come esigibili dal __________ sono largamente
rappresentate nelle tabelle RSS;
- in queste tabelle sono anche
rappresentate le attività semplici e ripetitive del settore terziario (vendita,
biglietteria) e primario (ortofrutticola), per le quali comunque l'assicurato
non è adatto a causa dei suoi limiti intellettuali e fisici, come d'altra parte
ben descritto nella valutazione __________;
- l'assicurato ha una limitazione di
porto di pesi fino a 15 chili, ciò che implica una riduzione massima del
rendimento del 5%;
- l'assicurato deve cambiare posizione
del corpo soltanto ogni due ore e questa limitazione corrisponde ad una
riduzione massima, su tabelle RSS, del 5%.
È inoltre importante sottolineare che, in attività seriali,
semplici e ripetitive, è comunque prevista una pausa contrattuale di circa 10
minuti ogni ora e mezzo e quindi la diminuzione salariale effettuata è da
considerarsi come "misura abbondanziale".
A fronte di tale fattispecie, il progetto di decisione
appare meritevole di conferma (…)." (doc. AI 77/2-3)
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale, contestati l’inizio del diritto, il mancato riconoscimento
di una riformazione professionale e la valutazione economica, ha chiesto:
“1) Il
ricorso è accolto. Conseguentemente la decisione dell’UAI del 14.11.2006 è
annullata.
Conseguentemente
al signor RI 1, __________, __________, è riconosciuta:
1.1. Il diritto ad una rendita d’invalidità totale a far tempo dal 1. gennaio
2001, nonché un periodo di riformazione professionale della durata di sessanta
giorni, durante il quale gli verranno corrisposte le indennità giornaliere ai
sensi dell’art. 20 LAI.
1.2. In via subordinata al punto 1.1.:
Il
diritto ad una rendita di invalidità di almeno tre quarti a far tempo dal 1.
gennaio 2001, eccezion fatta per il periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 agosto
2001 allorquando gli sarà riconosciuta una rendita d’invalidità totale, nonché
un periodo di riformazione professionale della durata di sessanta giorni,
durante il quale gli verranno corrisposte le indennità giornaliere ai sensi
dell’art. 20 LAI.
1.3. Sulle prestazioni pecuniarie retroattive di cui ai punti 1.1. e 1.2.
verranno conteggiati degli interessi di mora del 5% annui il cui ritardo nella
corresponsione sia stato superiore ai 12 mesi.
2) Protestate
le spese e le ripetibili.” (doc. AI 86/7)
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha osservato:
"
(…)
A seguito dell'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1
lett. b LAI (variante applicabile alla fattispecie), l'assicurato ha maturato
il diritto al quarto di rendita con effetto dal 1° gennaio 2002. Si contesta la
richiesta fatta dal ricorrente di considerare quale inizio del diritto al
versamento della rendita il 1° gennaio 2001, ritenuto che i presupposti posti
alla prima variante dell'art. 29 cpv. 1 LAI non sono dati (in tal senso, la
prima variante dell'art. 29 cpv. 1 LAI tratta dell'invalidità permanente.
Secondo la giurisprudenza tale evenienza è data quando ci si trova confrontati
con un danno alla salute ampiamente stabilizzato, sostanzialmente
irreversibile, che danneggerà la capacità di guadagno presumibilmente in
maniera durevole (DTF 111 V 22). In altre parole l'incapacità è permanente se,
a causa della stabilità dello stato di salute dell'assicurato, c'è da
aspettarsi che durerà per tutto il periodo in cui l'interessato, secondo la
normale aspettativa di vita, sarà attivo. Di conseguenza lo stato di salute
deve essere irreversibile (DTF 111 V 24). Fintanto che le affezioni presentano
un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non
è possibile parlare di invalidità permanente ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett.
a LAI. Queste condizioni (stabilità e irreversibilità) sono adempiute soltanto
in casi eccezionali: a causa dell'applicazione restrittiva, questa variante
entra raramente in linea di conto. Secondo la giurisprudenza del TFA, non vi è
una invalidità permanente nel caso in cui lo stato di salute viene definito dal
medico come stazionario, ad esempio a seguito di somministrazione di medicamenti.
Inoltre, se per il futuro è previsto un peggioramento dello stato di salute,
questo esclude un'invalidità permanente (ZAK 1971 p. 466).
In merito al reddito da invalido, la consulente in
integrazione professionale ha debitamente spiegato nel suo rapporto del 31
luglio 2006 (doc. AI n. 67) il calcolo effettuato e le RSS applicate al caso in
esame. Si precisa che sono state applicate le tabelle RSS TA1 relative ai dati
federali, come da costante prassi dell'Alta Corte, con un'ulteriore riduzione,
generosa, per il "gap" salariale (5.8%). Si conferma anche nella
presente fase ricorsuale che il grado d'invalidità emerso dal confronto dei
redditi risulta essere inferiore al 50%.
La richiesta posta da parte ricorrente (al considerando
5) di beneficiare di indennità in relazione alla riformazione professionale ex
art. 20 LAI è totalmente contestata. Il Servizio integrazione dell'AI ha potuto
chiaramente esprimersi in merito alle misure professionali a più riprese: già
con il primo rapporto del 20 giugno 2003 (doc. AI n. 18), la consulente in
integrazione professionale ha considerato che la bassa scolarizzazione e le grosse
difficoltà linguistiche non rendono possibile la messa in atto di provvedimenti
professionali volti al conseguimento di una qualifica di base (oltre al fatto
della ridotta capacità lavorativa residua che non avrebbe comunque permesso di
attuare una riqualifica con frequenza scolastica, e dell'età). L'Ufficio AI ha
indicato di rimanere a disposizione per un'introduzione sul posto di lavoro in
attività confacente con il danno alla salute qualora l'assicurato trovasse un datore
di lavoro disposto ad assumerlo, che gli permettesse di recuperare il discapito
economico. Anche la successiva consulente in integrazione professionale, dopo
avere confermato il rapporto precedente per quanto concerne la valutazione
posta in merito alle misure professionali (doc. AI n. 48), ha chiuso il caso
proponendo l'attribuzione del quarto di rendita e segnalando all'assicurato
che, qualora lo desiderasse e su sua esplicita richiesta, avrebbe potuto
beneficiare di un aiuto al collocamento da parte del Servizio di collocamento
dell'AI (doc. AI n. 67).
L'assicurato è quindi stato informato in merito alle
misure proponibili, non avendole tuttavia sfruttate. Pertanto, oltre al diritto
al quarto di rendita, non vige attualmente alcun diritto ad altre prestazioni.
In merito alle riduzioni applicate al reddito da
invalido si segnala che la consulente in integrazione professionale ha
apportato la riduzione del 5% per porto di pesi limitato a 15 kg e 5% per
limitazioni ergonomiche. Lo scrivente Ufficio rileva che la valutazione posta
dalla consulente relativa alla riduzione apportata al reddito da invalido del
10% non è soggetta a critiche, pertanto non sono ravvisabili motivi validi per
poterne giustificare la disattenzione (ulteriore spiegazione della consulente
fornita nel doc. AI n. 76).
(…)." (doc. III, pag. 2)
1.6. Con
scritto 12 febbraio 2007 l’assicurato ha comunicato al TCA “(…) di non avere
particolari prove da assumere (…)” e ha chiesto di essere posto al “(…) beneficio
dell’assistenza giudiziaria per quanto attiene le tasse e le spese di
giustizia, nonché per quanto attiene le spese di patrocinio (…)” (doc. VII).
1.7. Con
ordinanza 13 febbraio 2007 il TCA ha assegnato all’assi-curato un termine di 20
giorni per produrre il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto a un quarto di rendita per un grado d’invalidità del
49% dal 1. gennaio 2002.
L’assicurato
postula il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2001, nonché un periodo
di riformazione professionale di sessanta giorni. In via subordinata egli
chiede il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. gennaio al 31
agosto 2001 e in seguito di almeno tre quarti, nonché un periodo di riformazione
professionale di sessanta giorni.
2.3. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4). Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni
transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti
in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere
valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.;
127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella
DTF 130 V 445ss., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1.
gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente
ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove
norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidi-tà, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale
diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.5. L’art.
17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla
vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale
ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione
effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con
tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un
guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità
nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non
esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:
DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique
VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e
STFA 1967 pag. 108).
2.6. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 della
LPGA – con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28
cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.7. Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:
"
Il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno
pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Dal
1° gennaio 2003, l’art. 29 cpv. 1 lett. a fa riferimento, in relazione
all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e,
per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6
LPGA.
Per
quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità
al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né
un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non
debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in
futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di
conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare
la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere
permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da
provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25
novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N.,
Fatti
I 154/05).
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
La
lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati
patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un
peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA
del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Dall’art.
29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico
labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla
rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono
applicabili delle condizioni differenti.
Pertanto,
un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non
fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa
perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.
Al
contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è
di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò
seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.
Tutto
ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.
Il
tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente
alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il
grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121
V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.
4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi
è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non
è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo
provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso
è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.8. L’Ufficio
AI, in ossequio a quanto stabilito dal TCA con sentenza 22 novembre 2004 (doc.
AI 38/1-15), ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 44/1-2)
e un accertamento professionale presso il Centro d’osservazione __________ di __________
(doc. AI 49/1-2).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia 4 luglio
2005 (doc. AI 45/1-12), poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di:
“Sindrome
lombovertebrale cronica su/con:
- Alterazioni degenerative (condrosi L4/L5 con ernia discale paramediana a
drt, condrosi L5/S1 con protusione sino ad ernia discale mediana,
spondilartrosi L4/L5 e L5/S1).
- Turbe statiche con bacino pendente a drt, scoliosi destro sinistro ed
ipercifosi toracale.
- Disbalance muscolare.
- Stato dopo M. di Scheuermann.
Sindrome
cervicovertebrale cronica su/con:
- Alterazioni degenerative (condrosi C4/C5 e C5/C6, uncartrosi C5/C6).
- Turbe statiche con protrazione della testa.” (doc. AI 45/9)
e
ritenuto che: “(…) a livello prognostico ritengo che attualmente vi sia una
stabilizzazione dell’evoluzione perciò nei prossimi anni la situazione non
dovrebbe cambiare in particolare per quello che riguarda l’abilità lavorativa.
(…)” (doc. AI 45/10), circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione
si è così espresso:
"
(…)
1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati
Il paziente presenta delle alterazioni degenerative
bisegmentali a livello della colonna lombare che impediscono un lavoro pesante
al 100%.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi
sull’attività attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi
sull’attività attuale dell’assicurato
Il paziente presenta per dei lavori pesanti, come
quello di manovale edile delle limitazioni per quello che riguarda la durata.
Il paziente, in effetti, riesce a lavorare in un tale lavoro per un massimo di
4.
ore.
2.2
Esatta descrizione delle funzioni inatte
e della capacità di carico
Per poter lavorare al 100% il paziente necessita di
un’attività dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori a 15 kg, dove
possa cambiare ogni 2 ore postura, dove non debba lavorare in anteflessione per
più di 30 minuti di fila. In attività che non contengano queste limitazioni il
paziente è limitato nel tempo (massimo 4 ore al giorno).
a. L’attività attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.4
Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
4.
ore al giorno
2.5
E’ presente inoltre una diminuzione
della capacità di lavoro?
Su 4 ore no
(…)
2.7
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 08.01.2001
a. Qual’è stato in seguito lo sviluppo della
limitazione della capacità al lavoro?
100% dal 08.01.2001 al 29.07.2001, 50% dal 30.07.2001
al 22.10.2001, 100% dal 23.10.2001 al 28.10.2001, 50% dal 29.10.2001
(…)
1.
E’ possibile effettuare provvedimenti
d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
No
(…)
1.2
Se no preghiamo di motivare
Non esistono provvedimenti d’ordine medico che
permettono di aumentare la capacità lavorativa.
2.
E’ possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
(…)
3.
L’assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Si
3.1
Se sì, a quali esigenze deve rispondere
il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere
soprattutto conto nel caso di un’altra attività?
Il paziente non deve sollevare ripetutamente pesi
superiori a 15 kg, deve poter cambiare ogni 2 ore postura, non deve lavorare in
anteflessione per più di 30 minuti di fila.
3.2
In che misura si possono svolgere attività
consone alle menomazioni (ore al giorno)?
8.
ore al giorno.
3.3
E’ presente inoltre una riduzione della
capacità lavorativa?
No.
(…)
In caso di riqualifica professionale bisogna tener
conto della scarsa scolarizzazione del paziente e del fatto che egli non sa
scrivere.
(…)” (doc. AI 45/10-12)
Il
Centro d’osservazione __________, nel rapporto 20 febbraio 2006 (doc. AI
57/1-10), dopo aver espresso il seguente giudizio:
"
(…)
Herr RI 1 ist bei einer körperlich leichten
wechselbelastende Tätigkeit ohne repetitives Gewichte-Heben über 15 kg
ganztages arbeitsfähig. Er braucht die Möglichkeit zum Wechseln der
körperstellung alle zwei Stunden. Keine Arbeiten in gebückter Haltung während
mehr als 30 Minuten.
Möglich sind Arbeiten der industriellen Fertigung
(technische und Elektromonta-ge, Verpackungsarbeiten) und Bedienung einfacher,
eingestellter Maschinen. Einfache serielle Arbeiten im mechanischen Bereich.
Gesamtleistung 60%.
Herr RI 1 brauch bei einem Stelleantritt eine längere
Einarbeitungszeit. Wir empfehlen entsprechende Hilfeleistung bei der
Stellensuche durch die Arbeits-vermittlung der IV.
(…)” (doc. AI 57/1)
alle
domande volte a sapere in quali attività di tipo non o semi qualificato potrebbe
ancora lavorare e con quale rendimento ha attestato che:
"
(…)
Il cliente non è capace di lavorare in un’attività
qualificata. Sono possibile lavori industriali leggeri (montaggio,
imballaggio), la manovra di macchine semplici, lavori in serie in meccanica. In
virtù del suo atteggiamento al lavoro volenteroso, continuo e resistente alla
monotonia il cliente è idoneo per lavori semplici in serie. I lavori devono
consistere in solo poche operazioni sequenziali.
(…)
Tutta la giornata con un rendimento di 60%.
(…).” (doc. AI 57/9)
Con
scritto 4 luglio 2006 (doc. AI 64/1) l’Ufficio AI ha posto delle domande al
Centro d’Osservazione __________ che, con lettera 13 luglio 2006 (doc. AI
66/1), ha così risposto:
"
(…)
1) Welches sind die Gründe, die zu einer so
starken Reduktion der Gesamt-leistung bei angepassten Tätigkeiten führen?
Herr RI 1 ist als ehemaliger Bauarbeiter ein
Grobmotoriker und von daher eher ungeeignet für feinhandwerkliche Tätigkeiten.
Es fehlt einerseits am geschickten Handling (sensorische und motorische
Steuerung) und andererseits an der Grundgeschwindigkeit. Hier ist er durch
seine bisherige Tätigkeit anders "programmiert" und kann nicht
einfach umschalten auf eine schnellere Arbeitsweise. Auch sind der Entwicklung
der feinmotorischen Fähigkeiten bei der bisherigen Prägung enge Grenzen
gesetzt.
In der produktiven Umsetzung bedeutet dies konkret eine
Verlangsamung um 40% bei Tätigkeiten, welche in diesem Rahmen durch die
Industrie angeboten werden und welche behinderungsangepasst sind.
Trotzdem ist er aber - mangels schulischer und
intellektueller Ressourcen - auf "Handarbeiten" angewiesen. Mit
seinem ausdauernden und monotonieresisten-ten Arbeitsverhalten ist er
prädestiniert für serielle Arbeiten und kann hier die grösste Wertschöpfung
erzielen. Bei anderen Arbeiten mit grösseren körperlichen Anforderungen wäre er
überfordert und würde mittelfristig weniger leisten können resp. aus dem
Arbeitsprozess ausscheiden.
2) Welches wäre die zu erwartende Leistung
nach ein bis zwei Monaten Einarbeitung in einfache Tätigkeiten, mechanisch oder
industriell, wie Sie von Ihnen vorgeschlagen werden und die das
Arbeitsinteresse des Versicherten geweckt haben?
Unsere Beurteilung der Gesamtleistung von 60% bezieht
sich auf die Situation nach Einarbeitung; nach ein bis zwei Monaten ist also
eine Gesamtleistung von 60% zu erwarten.
(…)." (doc. AI 66/1)
2.9
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.10
Nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici (consid. 2.9), questo Tribunale – sulla base
della perizia 4 luglio 2005 del dr. __________ e del rapporto 20 febbraio 2006
nonché delle risposte 13 luglio 2006 del Centro d’osservazione __________ – non
intravede ragioni che gli impediscano di concludere per una capacità al lavoro
del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste
con un rendimento del 60%.
Del
resto le parti non contestano questa valutazione e anche la consulente in integrazione
professionale (CIP), nel rapporto finale 31 luglio 2006 (doc. AI 67/1-2), ha
concluso che “(…) dal rapporto + precisazione __________ si evince che, dopo un
periodo di adeguato riallenamento al lavoro in attività adeguata (in ambito
industriale ed artigianale, per gli esempi rimando al rapporto __________),
l’assicurato sarà in grado di raggiungere un rendimento del 60%. Questo rendimento
finale è da addurre alla fondamentale diversità di tipologia di lavoro esercitata
fino all’insorgenza del danno alla salute dell’assicurato e dalla conseguente
scarsa abilità manuale ed intellettuale, in attività che richiedono anche solo
un minimo apporto intellettuale (operatore su macchine CNC, ad esempio). La sua
abilità manuale, in poche parole, si è forgiata sui cantieri, ed in attività
che richiedono un utilizzo della manualità più raffinato e diversificato
l’assicurato è seriamente “menomato”. Considerato l’affidabilità delle
valutazioni __________ sin qui apprezzate ed il fatto che il sig. __________ è
stato osservato a tempo pieno sull’arco di tre settimane sia dal punto di vista
medico che funzionale che, infine, motivazionale, prendo atto di questa
valutazione e la considero come definitiva. (…)” (doc. AI 67/1)
2.11
Viste
le risultanze mediche sopra esposte (cfr. consid. 2.8) – il dr. __________
nella perizia 4 luglio 2005 (doc. AI 45/1-12) ha descritto un’evoluzione dello
stato di salute e attestato diversi gradi di inabilità lavorativa in periodi
differenti – questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.7), deve concludere che l’affezione del ricorrente è da considerare
come malattia di lunga durata.
Di
conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI ha fatto iniziare il termine di
carenza di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dal mese di gennaio 2001
allorquando il ricorrente aveva una piena incapacità lavorativa che in seguito
ha oscillato tra il 50% e il 100% per poi stabilirsi al 50% dal 29 ottobre
2001.
Ne
consegue che, se dati gli ulteriori presupposti, l’inizio del diritto alla
rendita va riconosciuto dal gennaio 2002.
2.12
La
consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 20 giugno 2003
(doc. AI 18/1-2), ha rilevato che “(…) la bassa scolarizzazione e le grosse
difficoltà linguistiche dell’A. non rendono possibile la messa in atto di
provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.
L’A. non ha manifestato nessun interesse per un’introduzione al lavoro, in
quanto non è riuscito a trovare un posto di lavoro nemmeno con l’aiuto
dell’Ufficio Regionale di Collocamento. Gli ho però spiegato che resterò a
disposizione qualora dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo
e che potremo quindi eventualmente finanziare qualche mese per facilitare il
suo inserimento. (…)” (doc. AI 18/2).
Le
conclusioni riguardo all’applicabilità di provvedimenti professionali sopra esposte
sono state confermate anche dall’al-tra consulente che si è espressa sul caso
dell’assicurata (cfr. il rapporto intermedio 29 settembre 2005 sub doc. AI
48/1-2 e quello finale 31 luglio 2006 sub doc. AI 67/1-2).
Anche
il Centro d’osservazione __________, nel rapporto 20 febbraio 2006 (doc. AI
57/1-10), quale ulteriore fattore da considerare per la reintegrazione
dell’assicurato ha segnalato “(…) il suo analfabetismo e l’incapacità di
seguire istruzioni scritte o complicate (…)” (doc. AI 57/9).
In
simili circostanze, conformemente alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.4 e 2.5), non vi è alcun spazio per un provvedimento professionale e
conseguentemente neppure può essere riconosciuto il diritto ad un’indennità
giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI.
Del
resto le consulenti in integrazione hanno indicato la possibilità, qualora vi
fosse un datore di lavoro disposto ad assumerlo, di un aiuto per facilitare il
reinserimento nonché di un aiuto al collocamento (doc. AI 18/2 e 67/2).
2.13
Si
tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata
in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.
, I 26/02), per cui nel caso concreto sono
determinanti i dati del 2002 (cfr. consid. 2.11 in fine).
2.13.1
Per
quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata
l’amministrazione ha preso in considerazione, per l’anno 2002, l’importo annuo
di CHF 56'305.-- (salario annuo di CHF 55'265.-- aggiornato secondo i rincari annuali
stabiliti dai contratti collettivi dell’edilizia, cfr. doc. AI 18/2).
L’assicurato
non ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI per l’anno 2002
ed è partito dall’importo di CHF 56'305.-- per calcolare il salario da valido
per il 2004 (doc. AI 86/4, punto 3)
2.13.2
Per
quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali,
editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68
consid. 3b; DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002
pag. 64).
Va
qui fatto presente che, conformemente ad una recente
giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come
sin’ora confermato dal TCA.
2.13.3
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente applicato i dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene
– utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale
di statistica – il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a CHF 4'557.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a CHF 4'751.--
mensili oppure a CHF 57'008.-- per l'intero anno (CHF 4'557.-- x 12 :40 x 41.7
= CHF 57'008.--, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA
del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L'amministrazione
ha applicato, al reddito ancora esigibile dall'assicurato, una diminuzione del
5.
% per gap salariale (doc. AI 68/1 e 77/2).
Qualora,
già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona
assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che
non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una
retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso
negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da
invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile
sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in
proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b;
STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2
dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
Sempre
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella, il reddito medio nel 2002
per la professione di manovale edile (corrispondente alla colonna 4 della
tabella "Attività semplici e ripetitive" ed alla riga 45
"Costruzioni") è di CHF 4'765.--. Riportando questo dato su 41.7 ore
(cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,
1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a CHF 4'968.-- mensili oppure a CHF 59'610.--
per l'intero anno (CHF 4'765.-- x 12 : 40 x 41.7 = CHF 59'610.--, ritenuto che
la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella
causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Rapportando
questo valore al reddito da valido di CHF 56'305.-- (cfr.
consid. 2.13.1.) si evince un gap salariale, applicabile in concreto del 5.54%,
quasi identico a quello del 5.8% ritenuto dall'Ufficio AI.
Il
salario di riferimento, dopo la riduzione del gap salariale del 5.8%, di CHF
53'702.-- considerato dall'amministrazione può dunque essere fatto proprio dal
TCA (cfr. per un caso in cui questo Tribunale ha proceduto in maniera analoga
la STCA del 4 ottobre 2007 nella causa D. A. O., inc. 32.2007.19).
Se
l’assicurato fosse abile al 100% con pieno rendimento in un’attività adeguata
rispettosa delle limitazioni funzionali il reddito ipotetico da invalido
ammonterebbe dunque a CHF 53'702.--.
2.13.4
In
ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.13.2), occorre, in
seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente
"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
una sentenza del 23 luglio 2007 il TF ha avvallato l’aumento della riduzione
dal 15% al 20% operato dall’autorità giudiziaria cantonale avuto riguardo
all’analfabetismo e al limite dell’intelligenza dell’assicurato:
"
(…)
L'étendue de l'abattement dans le cadre de la fixation
du revenu d'invalide en raison de circonstances particulières relève du pouvoir
d'appréciation de la juridiction cantonale (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
Or, en fixant à 20 % - soit 5 % de plus que l'administration - la réduction à
opérer sur le revenu d'invalide, après avoir considéré que l'assuré ne pouvait
exploiter sa capacité résiduelle de travail qu'avec des chances de gain
inférieures à la moyenne, en raison de l'illettrisme et de l'intelligence
limite dont il souffrait en sus des facteurs objectifs retenus par
l'administration, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.
Au demeurant, même dans le cas d'un pouvoir d'examen libre (art. 132 let. a OJ
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006; cf. ATF 132 V 393 consid. 1.2
p. 395), il n'en résulterait pas d'autre conclusion. Les motifs énoncés par la
juridiction cantonale ne sont pas pris en compte en tant que facteurs de réduction
supplémentaires mais dans le cadre même de l'évaluation de l'exigibilité d'une
reprise d'activité professionnelle (ATF 107 V 17 consid. 2c p. 21). Il s'agit
dès lors de motifs pertinents qui, dans le cadre du contrôle de l'opportunité
par la juridiction cantonale, font apparaître son appréciation différente comme
mieux appropriée à la situation (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 et les
références).
Le recours de l'OAI apparaît ainsi mal fondé.
(…) » (STFA del 23 luglio 2007 nelle cause OAI e
D., I 612/06 e I 621/06)
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La
nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di
reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali
derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare
soltanto a tempo parziale (5%):
"
(…)
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung
der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopf-tätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist
die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die
statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt. (…)" (STFA del
25.
luglio 2005 nella causa J., I 147/05)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 – riguardante
un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di
domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo
dell’impegno fisico – lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione
del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidens-bedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
(…)
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato
alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi
non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio
2005.
nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella
causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato
una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato
di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive
nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des
limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa
M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio
di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse
un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra
assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005.
nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione
del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione).
(…)" (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc.
35.2004
)
Nella
concreta evenienza, l’amministrazione, conformemente alla giurisprudenza citata
(cfr. consid. 2.13.2), ha applicato sul reddito statistico da invalido, una riduzione
globale del 10% (5% per attività leggera e 5% per limiti ergonomici; cfr. doc.
AI 68/1).
Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie,
va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato
è sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva nella
misura del 100%, ma con un rendimento soltanto del 60% (cfr. consid. 2.10).
Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare
a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può
svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
"
(…)
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75% der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung
oder bei einem Arbeitspensum von 75% die volle Leistung zu erbringen. Der
erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen,
dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche,
berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem
erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt
verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus
betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend
reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe
Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und
auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu
rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129.
V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw.
3c/cc).
(…)" (STFA
del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Tenuto
conto della giurisprudenza federale e cantonale appena riprodotta questo TCA,
lasciata aperta la questione a sapere se in concreto andava riconosciuta una
riduzione del 5% anche per analfabetismo e intelligenza limite, è dell’avvi-so
che alla riduzione già riconosciuta del 10% andava in ogni caso quantomeno aggiunta
un’ulteriore riduzione del 5% per il rendimento di solo il 60% in un’attività
adeguata.
Tutto ben considerato, quindi, a mente di questo Tribunale una
riduzione globale di almeno il 15% tiene adeguatamente conto delle specifiche
circostanze del caso concreto.
Di
conseguenza, per il 2002 (momento dell’inizio dell’even-tuale diritto alla rendita,
cfr. consid. 2.13 e in base alla Tabella TA1, cfr. consid. 2.13.2) il reddito
ipotetico da invalido, tenuto conto di un rendimento del 60% in un’attività
adeguata e applicata una riduzione globale del 15%, ammonta
dunque a CHF 27'388.-- (CHF 53'702.-- x 60% ridotti del 15%).
Raffrontando
il reddito da valido di CHF 56'305.-- (cfr. consid. 2.13.1.) con
il reddito ipotetico da invalido di CHF 27'388.-- risulta un grado d’invalidità
del 51.36% ([CHF 56'305.-- - CHF 27'388.--] x 100 : CHF 56'305.--) che dà
diritto ad una mezza rendita.
Anche
volendo applicare la riduzione massima del 25% – il reddito ipotetico da
invalido ammonterebbe in questo caso a CHF 24'166.-- (CHF 53'702.-- x 60%
ridotti del 25%) – il grado d’invalidità sarebbe del 57.08% ([CHF 56'305.-- -
CHF 24'166.--] x 100 : CHF 56'305.--) che dà sempre diritto ad una mezza
rendita.
Volendo
effettuare il calcolo per il 2004, in base ai dati forniti dalla Tabella TA1
valida per quell’anno, si ottiene quanto segue.
Il
reddito da valido aggiornato al 2004 ammonta a CHF 57'408.-- (doc. AI 68/2 e
77/2, la differenza con l’importo di CHF 57'325.--, indicato dall’assicurato
nel proprio ricorso a pag. 3, risiede sostanzialmente nel fatto che l’aumento
mensile di CHF 85.-- va considerato per 13 mesi).
Il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla
salute ammonta a CHF 57'258.--. Infatti, utilizzando i dati forniti dalla
succitata tabella – il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a CHF 4'588.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a CHF
4'772.-- mensili oppure a CHF 57'258.-- per l'intero anno (CHF 4'588.-- x 12
:40 x 41.6 = CHF 57'258.--, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid.
3a).
Il reddito medio nel 2004 per la professione di manovale edile
(corrispondente alla colonna 4 della tabella "Attività semplici e
ripetitive" ed alla riga 45 "Costruzioni") è di CHF 4'829.--. Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a CHF
5'022.-- mensili oppure a CHF 60'266.-- per l'intero anno (CHF 4'829.-- x 12 : 40 x 41.6 = CHF 60'266.--, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Rapportando
questo valore al reddito da valido di CHF 57'408.-- si evince
un gap salariale del 4.74% (l’Ufficio AI, per l’anno 2004, ha considerato un
gap salariale quasi identico del 5.3%, cfr. doc. AI 68/2 e 77/2).
Applicando
il gap salariale del 5.3% il salario di riferimento ammonta a CHF 54'223.--
(CHF 57'258.-- ridotti del 5.3%).
Il
reddito ipotetico da invalido, tenuto conto di un rendimento del 60% in
un’attività adeguata e applicata una riduzione globale del 15%, ammonta dunque a CHF 27'654.-- (CHF 54'223.-- x 60% ridotti del
15%).
Raffrontando
il reddito da valido di CHF 57'408.-- con il reddito ipotetico
da invalido di CHF 27'654.-- risulta un grado d’invalidità del 51.83% ([CHF 57'408.-- - CHF 27'654.--] x 100 : CHF 57'408.--) che dà diritto ad una mezza rendita.
Anche volendo applicare la riduzione massima del 25% – il reddito
ipotetico da invalido ammonterebbe in questo caso a CHF 24'400.-- (CHF 54'223.-- x 60% ridotti del 25%) – il grado d’invalidità sarebbe del
57.
% ([CHF 57'408.-- - CHF 24'400.--] x 100 : CHF 57'408.--) che dà sempre diritto ad una mezza rendita.
Allo
stesso risultato, diritto ad una mezza rendita, si giungerebbe con ogni verosimiglianza
anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno
dell’emissione della decisione contestata.
2.13.5
Nella
misura in cui riconosce all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal
1.
gennaio 2002 la decisione impugnata va dunque annullata e riformata nel
senso che l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2002.
2.14
L’assicurato
ha chiesto la corresponsione di interessi di mora.
2.14.1
Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia
pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve
interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,
ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
L’art.
7.
OPGA prevede che:
" 1 Il tasso per l’interesse di
mora è del 5 per cento all’anno.
2.
L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo
giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3.
Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora,
conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati
l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in
proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto
rispetto alla prestazione complessiva."
Va
qui precisato che l’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti (retroattivi)
di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio 2003. Nessun
interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio 2003 (cfr.
marg. 10512 delle direttive UFAS sulle rendite AVS/AI e Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 26 nota 26 pag. 306).
Tuttavia,
prima dell’entrata in vigore della LPGA, secondo costante giurisprudenza del
TFA, in mancanza di una base legale gli interessi moratori venivano assegnati
solo in particolari circostanze, vale a dire in caso di comportamenti illegali
o dilatatori dell’amministrazione (DTF 119 V 81 consid. 3a con riferimenti).
2.14.2
Nel
caso in esame, si tratta del versamento di prestazioni arretrate dal 1° gennaio
2002.
Per
quel che concerne il periodo 1. gennaio – 31 dicembre 2002, secondo la
giurisprudenza allora in vigore, non sono dati gli estremi per la
corresponsione di interessi moratori, non potendo addebitare all’Ufficio AI un
comportamento illecito o defatigatorio. Sussiste invece un diritto agli
interessi moratori per le mensilità dal 1° gennaio 2003 in avanti, essendo ampiamente
trascorsi 24 mesi dal diritto alla corresponsione degli arretrati.
2.15
Con lettera 12 febbraio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha
chiesto di porre il suo assistito al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio, precisando che avrebbe provveduto a comprovare la
situazione economica.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f
LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria
- rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella specie, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal
ricorrente deve essere respinta, nessuna documentazione attestante il suo stato
d'indigenza essendo mai stata (malgrado l’esplicita richiesta del 13 febbraio
2007.
con l’avvertenza che in difetto della stessa il Tribunale si pronuncerà in
base agli atti in suo possesso, doc. VIII) trasmessa al TCA e lo stato di
bisogno non risultando dagli atti.
2.16
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--
sono poste nella misura di fr. 100.-- a testa a carico delle parti.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto
ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2002 con interessi di mora del 5% sulle
mensilità dal 1° gennaio 2003 in avanti.
2.
Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico delle parti in ragione di
fr. 100.-- a testa.
L’Ufficio
AI verserà inoltre al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3.
L'istanza
tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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