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32.2006.242

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23 ottobre 2007Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La

lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Dall’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico

labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla

rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono

applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa

perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto

ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il

tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente

alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il

grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121

V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.

4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi

è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30

giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza

riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non

è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo

provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso

è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.8. L’Ufficio

AI, in ossequio a quanto stabilito dal TCA con sentenza 22 novembre 2004 (doc.

AI 38/1-15), ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 44/1-2)

e un accertamento professionale presso il Centro d’osservazione __________ di __________

(doc. AI 49/1-2).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia 4 luglio

2005 (doc. AI 45/1-12), poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di:

“Sindrome

lombovertebrale cronica su/con:

- Alterazioni degenerative (condrosi L4/L5 con ernia discale paramediana a

drt, condrosi L5/S1 con protusione sino ad ernia discale mediana,

spondilartrosi L4/L5 e L5/S1).

- Turbe statiche con bacino pendente a drt, scoliosi destro sinistro ed

ipercifosi toracale.

- Disbalance muscolare.

- Stato dopo M. di Scheuermann.

Sindrome

cervicovertebrale cronica su/con:

- Alterazioni degenerative (condrosi C4/C5 e C5/C6, uncartrosi C5/C6).

- Turbe statiche con protrazione della testa.” (doc. AI 45/9)

e

ritenuto che: “(…) a livello prognostico ritengo che attualmente vi sia una

stabilizzazione dell’evoluzione perciò nei prossimi anni la situazione non

dovrebbe cambiare in particolare per quello che riguarda l’abilità lavorativa.

(…)” (doc. AI 45/10), circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione

si è così espresso:

"

(…)

1 Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati

Il paziente presenta delle alterazioni degenerative

bisegmentali a livello della colonna lombare che impediscono un lavoro pesante

al 100%.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull’attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull’attività attuale dell’assicurato

Il paziente presenta per dei lavori pesanti, come

quello di manovale edile delle limitazioni per quello che riguarda la durata.

Il paziente, in effetti, riesce a lavorare in un tale lavoro per un massimo di

4.

ore.

2.2

Esatta descrizione delle funzioni inatte

e della capacità di carico

Per poter lavorare al 100% il paziente necessita di

un’attività dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori a 15 kg, dove

possa cambiare ogni 2 ore postura, dove non debba lavorare in anteflessione per

più di 30 minuti di fila. In attività che non contengano queste limitazioni il

paziente è limitato nel tempo (massimo 4 ore al giorno).

a. L’attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.4

Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

4.

ore al giorno

2.5

E’ presente inoltre una diminuzione

della capacità di lavoro?

Su 4 ore no

(…)

2.7

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dal 08.01.2001

a. Qual’è stato in seguito lo sviluppo della

limitazione della capacità al lavoro?

100% dal 08.01.2001 al 29.07.2001, 50% dal 30.07.2001

al 22.10.2001, 100% dal 23.10.2001 al 28.10.2001, 50% dal 29.10.2001

(…)

1.

E’ possibile effettuare provvedimenti

d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No

(…)

1.2

Se no preghiamo di motivare

Non esistono provvedimenti d’ordine medico che

permettono di aumentare la capacità lavorativa.

2.

E’ possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

(…)

3.

L’assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Si

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere

il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere

soprattutto conto nel caso di un’altra attività?

Il paziente non deve sollevare ripetutamente pesi

superiori a 15 kg, deve poter cambiare ogni 2 ore postura, non deve lavorare in

anteflessione per più di 30 minuti di fila.

3.2

In che misura si possono svolgere attività

consone alle menomazioni (ore al giorno)?

8.

ore al giorno.

3.3

E’ presente inoltre una riduzione della

capacità lavorativa?

No.

(…)

In caso di riqualifica professionale bisogna tener

conto della scarsa scolarizzazione del paziente e del fatto che egli non sa

scrivere.

(…)” (doc. AI 45/10-12)

Il

Centro d’osservazione __________, nel rapporto 20 febbraio 2006 (doc. AI

57/1-10), dopo aver espresso il seguente giudizio:

"

(…)

Herr RI 1 ist bei einer körperlich leichten

wechselbelastende Tätigkeit ohne repetitives Gewichte-Heben über 15 kg

ganztages arbeitsfähig. Er braucht die Möglichkeit zum Wechseln der

körperstellung alle zwei Stunden. Keine Arbeiten in gebückter Haltung während

mehr als 30 Minuten.

Möglich sind Arbeiten der industriellen Fertigung

(technische und Elektromonta-ge, Verpackungsarbeiten) und Bedienung einfacher,

eingestellter Maschinen. Einfache serielle Arbeiten im mechanischen Bereich.

Gesamtleistung 60%.

Herr RI 1 brauch bei einem Stelleantritt eine längere

Einarbeitungszeit. Wir empfehlen entsprechende Hilfeleistung bei der

Stellensuche durch die Arbeits-vermittlung der IV.

(…)” (doc. AI 57/1)

alle

domande volte a sapere in quali attività di tipo non o semi qualificato potrebbe

ancora lavorare e con quale rendimento ha attestato che:

"

(…)

Il cliente non è capace di lavorare in un’attività

qualificata. Sono possibile lavori industriali leggeri (montaggio,

imballaggio), la manovra di macchine semplici, lavori in serie in meccanica. In

virtù del suo atteggiamento al lavoro volenteroso, continuo e resistente alla

monotonia il cliente è idoneo per lavori semplici in serie. I lavori devono

consistere in solo poche operazioni sequenziali.

(…)

Tutta la giornata con un rendimento di 60%.

(…).” (doc. AI 57/9)

Con

scritto 4 luglio 2006 (doc. AI 64/1) l’Ufficio AI ha posto delle domande al

Centro d’Osservazione __________ che, con lettera 13 luglio 2006 (doc. AI

66/1), ha così risposto:

"

(…)

1) Welches sind die Gründe, die zu einer so

starken Reduktion der Gesamt-leistung bei angepassten Tätigkeiten führen?

Herr RI 1 ist als ehemaliger Bauarbeiter ein

Grobmotoriker und von daher eher ungeeignet für feinhandwerkliche Tätigkeiten.

Es fehlt einerseits am geschickten Handling (sensorische und motorische

Steuerung) und andererseits an der Grundgeschwindigkeit. Hier ist er durch

seine bisherige Tätigkeit anders "programmiert" und kann nicht

einfach umschalten auf eine schnellere Arbeitsweise. Auch sind der Entwicklung

der feinmotorischen Fähigkeiten bei der bisherigen Prägung enge Grenzen

gesetzt.

In der produktiven Umsetzung bedeutet dies konkret eine

Verlangsamung um 40% bei Tätigkeiten, welche in diesem Rahmen durch die

Industrie angeboten werden und welche behinderungsangepasst sind.

Trotzdem ist er aber - mangels schulischer und

intellektueller Ressourcen - auf "Handarbeiten" angewiesen. Mit

seinem ausdauernden und monotonieresisten-ten Arbeitsverhalten ist er

prädestiniert für serielle Arbeiten und kann hier die grösste Wertschöpfung

erzielen. Bei anderen Arbeiten mit grösseren körperlichen Anforderungen wäre er

überfordert und würde mittelfristig weniger leisten können resp. aus dem

Arbeitsprozess ausscheiden.

2) Welches wäre die zu erwartende Leistung

nach ein bis zwei Monaten Einarbeitung in einfache Tätigkeiten, mechanisch oder

industriell, wie Sie von Ihnen vorgeschlagen werden und die das

Arbeitsinteresse des Versicherten geweckt haben?

Unsere Beurteilung der Gesamtleistung von 60% bezieht

sich auf die Situation nach Einarbeitung; nach ein bis zwei Monaten ist also

eine Gesamtleistung von 60% zu erwarten.

(…)." (doc. AI 66/1)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.10

Nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (consid. 2.9), questo Tribunale – sulla base

della perizia 4 luglio 2005 del dr. __________ e del rapporto 20 febbraio 2006

nonché delle risposte 13 luglio 2006 del Centro d’osservazione __________ – non

intravede ragioni che gli impediscano di concludere per una capacità al lavoro

del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste

con un rendimento del 60%.

Del

resto le parti non contestano questa valutazione e anche la consulente in integrazione

professionale (CIP), nel rapporto finale 31 luglio 2006 (doc. AI 67/1-2), ha

concluso che “(…) dal rapporto + precisazione __________ si evince che, dopo un

periodo di adeguato riallenamento al lavoro in attività adeguata (in ambito

industriale ed artigianale, per gli esempi rimando al rapporto __________),

l’assicurato sarà in grado di raggiungere un rendimento del 60%. Questo rendimento

finale è da addurre alla fondamentale diversità di tipologia di lavoro esercitata

fino all’insorgenza del danno alla salute dell’assicurato e dalla conseguente

scarsa abilità manuale ed intellettuale, in attività che richiedono anche solo

un minimo apporto intellettuale (operatore su macchine CNC, ad esempio). La sua

abilità manuale, in poche parole, si è forgiata sui cantieri, ed in attività

che richiedono un utilizzo della manualità più raffinato e diversificato

l’assicurato è seriamente “menomato”. Considerato l’affidabilità delle

valutazioni __________ sin qui apprezzate ed il fatto che il sig. __________ è

stato osservato a tempo pieno sull’arco di tre settimane sia dal punto di vista

medico che funzionale che, infine, motivazionale, prendo atto di questa

valutazione e la considero come definitiva. (…)” (doc. AI 67/1)

2.11

Viste

le risultanze mediche sopra esposte (cfr. consid. 2.8) – il dr. __________

nella perizia 4 luglio 2005 (doc. AI 45/1-12) ha descritto un’evoluzione dello

stato di salute e attestato diversi gradi di inabilità lavorativa in periodi

differenti – questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.7), deve concludere che l’affezione del ricorrente è da considerare

come malattia di lunga durata.

Di

conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI ha fatto iniziare il termine di

carenza di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dal mese di gennaio 2001

allorquando il ricorrente aveva una piena incapacità lavorativa che in seguito

ha oscillato tra il 50% e il 100% per poi stabilirsi al 50% dal 29 ottobre

2001.

Ne

consegue che, se dati gli ulteriori presupposti, l’inizio del diritto alla

rendita va riconosciuto dal gennaio 2002.

2.12

La

consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 20 giugno 2003

(doc. AI 18/1-2), ha rilevato che “(…) la bassa scolarizzazione e le grosse

difficoltà linguistiche dell’A. non rendono possibile la messa in atto di

provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.

L’A. non ha manifestato nessun interesse per un’introduzione al lavoro, in

quanto non è riuscito a trovare un posto di lavoro nemmeno con l’aiuto

dell’Ufficio Regionale di Collocamento. Gli ho però spiegato che resterò a

disposizione qualora dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo

e che potremo quindi eventualmente finanziare qualche mese per facilitare il

suo inserimento. (…)” (doc. AI 18/2).

Le

conclusioni riguardo all’applicabilità di provvedimenti professionali sopra esposte

sono state confermate anche dall’al-tra consulente che si è espressa sul caso

dell’assicurata (cfr. il rapporto intermedio 29 settembre 2005 sub doc. AI

48/1-2 e quello finale 31 luglio 2006 sub doc. AI 67/1-2).

Anche

il Centro d’osservazione __________, nel rapporto 20 febbraio 2006 (doc. AI

57/1-10), quale ulteriore fattore da considerare per la reintegrazione

dell’assicurato ha segnalato “(…) il suo analfabetismo e l’incapacità di

seguire istruzioni scritte o complicate (…)” (doc. AI 57/9).

In

simili circostanze, conformemente alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.4 e 2.5), non vi è alcun spazio per un provvedimento professionale e

conseguentemente neppure può essere riconosciuto il diritto ad un’indennità

giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI.

Del

resto le consulenti in integrazione hanno indicato la possibilità, qualora vi

fosse un datore di lavoro disposto ad assumerlo, di un aiuto per facilitare il

reinserimento nonché di un aiuto al collocamento (doc. AI 18/2 e 67/2).

2.13

Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata

in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02), per cui nel caso concreto sono

determinanti i dati del 2002 (cfr. consid. 2.11 in fine).

2.13.1

Per

quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata

l’amministrazione ha preso in considerazione, per l’anno 2002, l’importo annuo

di CHF 56'305.-- (salario annuo di CHF 55'265.-- aggiornato secondo i rincari annuali

stabiliti dai contratti collettivi dell’edilizia, cfr. doc. AI 18/2).

L’assicurato

non ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI per l’anno 2002

ed è partito dall’importo di CHF 56'305.-- per calcolare il salario da valido

per il 2004 (doc. AI 86/4, punto 3)

2.13.2

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali,

editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002

pag. 64).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

2.13.3

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente applicato i dati

statistici nazionali della Tabella TA1.

Orbene

– utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale

di statistica – il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a CHF 4'557.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a CHF 4'751.--

mensili oppure a CHF 57'008.-- per l'intero anno (CHF 4'557.-- x 12 :40 x 41.7

= CHF 57'008.--, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA

del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L'amministrazione

ha applicato, al reddito ancora esigibile dall'assicurato, una diminuzione del

5.

% per gap salariale (doc. AI 68/1 e 77/2).

Qualora,

già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che

non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una

retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso

negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da

invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile

sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in

proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b;

STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2

dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

Sempre

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella, il reddito medio nel 2002

per la professione di manovale edile (corrispondente alla colonna 4 della

tabella "Attività semplici e ripetitive" ed alla riga 45

"Costruzioni") è di CHF 4'765.--. Riportando questo dato su 41.7 ore

(cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a CHF 4'968.-- mensili oppure a CHF 59'610.--

per l'intero anno (CHF 4'765.-- x 12 : 40 x 41.7 = CHF 59'610.--, ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella

causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Rapportando

questo valore al reddito da valido di CHF 56'305.-- (cfr.

consid. 2.13.1.) si evince un gap salariale, applicabile in concreto del 5.54%,

quasi identico a quello del 5.8% ritenuto dall'Ufficio AI.

Il

salario di riferimento, dopo la riduzione del gap salariale del 5.8%, di CHF

53'702.-- considerato dall'amministrazione può dunque essere fatto proprio dal

TCA (cfr. per un caso in cui questo Tribunale ha proceduto in maniera analoga

la STCA del 4 ottobre 2007 nella causa D. A. O., inc. 32.2007.19).

Se

l’assicurato fosse abile al 100% con pieno rendimento in un’attività adeguata

rispettosa delle limitazioni funzionali il reddito ipotetico da invalido

ammonterebbe dunque a CHF 53'702.--.

2.13.4

In

ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.13.2), occorre, in

seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente

"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 23 luglio 2007 il TF ha avvallato l’aumento della riduzione

dal 15% al 20% operato dall’autorità giudiziaria cantonale avuto riguardo

all’analfabetismo e al limite dell’intelligenza dell’assicurato:

"

(…)

L'étendue de l'abattement dans le cadre de la fixation

du revenu d'invalide en raison de circonstances particulières relève du pouvoir

d'appréciation de la juridiction cantonale (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Or, en fixant à 20 % - soit 5 % de plus que l'administration - la réduction à

opérer sur le revenu d'invalide, après avoir considéré que l'assuré ne pouvait

exploiter sa capacité résiduelle de travail qu'avec des chances de gain

inférieures à la moyenne, en raison de l'illettrisme et de l'intelligence

limite dont il souffrait en sus des facteurs objectifs retenus par

l'administration, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.

Au demeurant, même dans le cas d'un pouvoir d'examen libre (art. 132 let. a OJ

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006; cf. ATF 132 V 393 consid. 1.2

p. 395), il n'en résulterait pas d'autre conclusion. Les motifs énoncés par la

juridiction cantonale ne sont pas pris en compte en tant que facteurs de réduction

supplémentaires mais dans le cadre même de l'évaluation de l'exigibilité d'une

reprise d'activité professionnelle (ATF 107 V 17 consid. 2c p. 21). Il s'agit

dès lors de motifs pertinents qui, dans le cadre du contrôle de l'opportunité

par la juridiction cantonale, font apparaître son appréciation différente comme

mieux appropriée à la situation (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 et les

références).

Le recours de l'OAI apparaît ainsi mal fondé.

(…) » (STFA del 23 luglio 2007 nelle cause OAI e

D., I 612/06 e I 621/06)

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%):

"

(…)

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung

der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopf-tätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist

die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die

statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung

C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002

S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,

für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas

über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität

differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt. (…)" (STFA del

25.

luglio 2005 nella causa J., I 147/05)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 – riguardante

un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di

domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo

dell’impegno fisico – lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidens-bedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

(…)

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato

alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi

non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005.

nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato

una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato

di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive

nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des

limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse

un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione).

(…)" (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc.

35.2004

)

Nella

concreta evenienza, l’amministrazione, conformemente alla giurisprudenza citata

(cfr. consid. 2.13.2), ha applicato sul reddito statistico da invalido, una riduzione

globale del 10% (5% per attività leggera e 5% per limiti ergonomici; cfr. doc.

AI 68/1).

Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie,

va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato

è sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva nella

misura del 100%, ma con un rendimento soltanto del 60% (cfr. consid. 2.10).

Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare

a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può

svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:

"

(…)

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75% der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung

oder bei einem Arbeitspensum von 75% die volle Leistung zu erbringen. Der

erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen,

dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche,

berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem

erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt

verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus

betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend

reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe

Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und

auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu

rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw.

3c/cc).

(…)" (STFA

del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

Tenuto

conto della giurisprudenza federale e cantonale appena riprodotta questo TCA,

lasciata aperta la questione a sapere se in concreto andava riconosciuta una

riduzione del 5% anche per analfabetismo e intelligenza limite, è dell’avvi-so

che alla riduzione già riconosciuta del 10% andava in ogni caso quantomeno aggiunta

un’ulteriore riduzione del 5% per il rendimento di solo il 60% in un’attività

adeguata.

Tutto ben considerato, quindi, a mente di questo Tribunale una

riduzione globale di almeno il 15% tiene adeguatamente conto delle specifiche

circostanze del caso concreto.

Di

conseguenza, per il 2002 (momento dell’inizio dell’even-tuale diritto alla rendita,

cfr. consid. 2.13 e in base alla Tabella TA1, cfr. consid. 2.13.2) il reddito

ipotetico da invalido, tenuto conto di un rendimento del 60% in un’attività

adeguata e applicata una riduzione globale del 15%, ammonta

dunque a CHF 27'388.-- (CHF 53'702.-- x 60% ridotti del 15%).

Raffrontando

il reddito da valido di CHF 56'305.-- (cfr. consid. 2.13.1.) con

il reddito ipotetico da invalido di CHF 27'388.-- risulta un grado d’invalidità

del 51.36% ([CHF 56'305.-- - CHF 27'388.--] x 100 : CHF 56'305.--) che dà

diritto ad una mezza rendita.

Anche

volendo applicare la riduzione massima del 25% – il reddito ipotetico da

invalido ammonterebbe in questo caso a CHF 24'166.-- (CHF 53'702.-- x 60%

ridotti del 25%) – il grado d’invalidità sarebbe del 57.08% ([CHF 56'305.-- -

CHF 24'166.--] x 100 : CHF 56'305.--) che dà sempre diritto ad una mezza

rendita.

Volendo

effettuare il calcolo per il 2004, in base ai dati forniti dalla Tabella TA1

valida per quell’anno, si ottiene quanto segue.

Il

reddito da valido aggiornato al 2004 ammonta a CHF 57'408.-- (doc. AI 68/2 e

77/2, la differenza con l’importo di CHF 57'325.--, indicato dall’assicurato

nel proprio ricorso a pag. 3, risiede sostanzialmente nel fatto che l’aumento

mensile di CHF 85.-- va considerato per 13 mesi).

Il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla

salute ammonta a CHF 57'258.--. Infatti, utilizzando i dati forniti dalla

succitata tabella – il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a CHF 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a CHF

4'772.-- mensili oppure a CHF 57'258.-- per l'intero anno (CHF 4'588.-- x 12

:40 x 41.6 = CHF 57'258.--, ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid.

3a).

Il reddito medio nel 2004 per la professione di manovale edile

(corrispondente alla colonna 4 della tabella "Attività semplici e

ripetitive" ed alla riga 45 "Costruzioni") è di CHF 4'829.--. Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a CHF

5'022.-- mensili oppure a CHF 60'266.-- per l'intero anno (CHF 4'829.-- x 12 : 40 x 41.6 = CHF 60'266.--, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Rapportando

questo valore al reddito da valido di CHF 57'408.-- si evince

un gap salariale del 4.74% (l’Ufficio AI, per l’anno 2004, ha considerato un

gap salariale quasi identico del 5.3%, cfr. doc. AI 68/2 e 77/2).

Applicando

il gap salariale del 5.3% il salario di riferimento ammonta a CHF 54'223.--

(CHF 57'258.-- ridotti del 5.3%).

Il

reddito ipotetico da invalido, tenuto conto di un rendimento del 60% in

un’attività adeguata e applicata una riduzione globale del 15%, ammonta dunque a CHF 27'654.-- (CHF 54'223.-- x 60% ridotti del

15%).

Raffrontando

il reddito da valido di CHF 57'408.-- con il reddito ipotetico

da invalido di CHF 27'654.-- risulta un grado d’invalidità del 51.83% ([CHF 57'408.-- - CHF 27'654.--] x 100 : CHF 57'408.--) che dà diritto ad una mezza rendita.

Anche volendo applicare la riduzione massima del 25% – il reddito

ipotetico da invalido ammonterebbe in questo caso a CHF 24'400.-- (CHF 54'223.-- x 60% ridotti del 25%) – il grado d’invalidità sarebbe del

57.

% ([CHF 57'408.-- - CHF 24'400.--] x 100 : CHF 57'408.--) che dà sempre diritto ad una mezza rendita.

Allo

stesso risultato, diritto ad una mezza rendita, si giungerebbe con ogni verosimiglianza

anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno

dell’emissione della decisione contestata.

2.13.5

Nella

misura in cui riconosce all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal

1.

gennaio 2002 la decisione impugnata va dunque annullata e riformata nel

senso che l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2002.

2.14

L’assicurato

ha chiesto la corresponsione di interessi di mora.

2.14.1

Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia

pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve

interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,

ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

L’art.

7.

OPGA prevede che:

" 1 Il tasso per l’interesse di

mora è del 5 per cento all’anno.

2.

L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3.

Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora,

conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati

l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in

proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto

rispetto alla prestazione complessiva."

Va

qui precisato che l’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti (retroattivi)

di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio 2003. Nessun

interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio 2003 (cfr.

marg. 10512 delle direttive UFAS sulle rendite AVS/AI e Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 26 nota 26 pag. 306).

Tuttavia,

prima dell’entrata in vigore della LPGA, secondo costante giurisprudenza del

TFA, in mancanza di una base legale gli interessi moratori venivano assegnati

solo in particolari circostanze, vale a dire in caso di comportamenti illegali

o dilatatori dell’amministrazione (DTF 119 V 81 consid. 3a con riferimenti).

2.14.2

Nel

caso in esame, si tratta del versamento di prestazioni arretrate dal 1° gennaio

2002.

Per

quel che concerne il periodo 1. gennaio – 31 dicembre 2002, secondo la

giurisprudenza allora in vigore, non sono dati gli estremi per la

corresponsione di interessi moratori, non potendo addebitare all’Ufficio AI un

comportamento illecito o defatigatorio. Sussiste invece un diritto agli

interessi moratori per le mensilità dal 1° gennaio 2003 in avanti, essendo ampiamente

trascorsi 24 mesi dal diritto alla corresponsione degli arretrati.

2.15

Con lettera 12 febbraio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha

chiesto di porre il suo assistito al beneficio dell'assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio, precisando che avrebbe provveduto a comprovare la

situazione economica.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f

LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria

- rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Nella specie, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal

ricorrente deve essere respinta, nessuna documentazione attestante il suo stato

d'indigenza essendo mai stata (malgrado l’esplicita richiesta del 13 febbraio

2007.

con l’avvertenza che in difetto della stessa il Tribunale si pronuncerà in

base agli atti in suo possesso, doc. VIII) trasmessa al TCA e lo stato di

bisogno non risultando dagli atti.

2.16

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--

sono poste nella misura di fr. 100.-- a testa a carico delle parti.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto

ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2002 con interessi di mora del 5% sulle

mensilità dal 1° gennaio 2003 in avanti.

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico delle parti in ragione di

fr. 100.-- a testa.

L’Ufficio

AI verserà inoltre al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3.

L'istanza

tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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