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Decisione

32.2006.243

Viste le risultanze della perizia giudiziaria a cura del SAM e appurato che, in concreto, l'A. (61enne) non é in grado di sfruttare economicamente la capacità di lavoro residua, va riconosciuto il dir

13 novembre 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.6. Nell’evenienza

concreta, stanti le divergenti valutazioni mediche contenute agli atti, questo

TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia pluridisciplinare giudiziaria a

cura del SAM.

Dalla

perizia pluridisciplinare 9 ottobre 2007 (XXII) risulta che i periti, dopo aver

esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo

a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Broncopneumopatia cronicostruttiva stadio III secondo

Gold su:

▪ tabagismo cronico;

▪ esiti di

lobectomia sup. sin il 24.3.2005 per tumore carcinoide del bronco lombare sup.

sin. pT1 pN0 e M0.

Sindrome dorso- e lombospondilogena cronica su:

▪ scoliosi ds. convessa.

Problematica degenerativa della caviglia sin..

Piedi cavi e traversopiatti, con dita II e III a

martello dai due lati.

Sindrome depressiva persistente, non specifica, di

media gravità.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Ipertensione arteriosa.

Dislipidemia.

Stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori alla

spalla ds. nel 1987.

Nota allergia all’Aspirina.” (XXII, pag. 17)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale del peritando, nell’attività di fabbro –

metalcostruttore, è valutabile nella misura dello 0%, in quanto non più

esigibile. (…)” (XXII, pag. 22), hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità lavorativa del peritando

nell'attività di fabbro - metalcostruttore si manifestano principalmente

nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello pneumologico.

A causa della confermata dispnea da sforzo, sulla base

della severa ostruzione ed iperinflazione polmonare, il peritando è sicuramente

da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100% nell'attività di fabbro -

metalcostruttore, in quanto implica importanti e ripetuti sforzi.

Sul piano muscoloscheletrico le conseguenze sono invece

minori, argomentate dai problemi descritti a livello della schiena, della

caviglia ed al piede sin. (la capacità funzionale per il sollevamento ed il

trasporto di carichi pesanti è ridotta, per carichi molto pesanti molto

ridotta; la manipolazione di oggetti, attrezzi molto pesanti è ridotta; la

capacità di spostarsi e camminare è ridotta per lunghi tragitti, su terreni

accidentati, per salire/scendere le scale).

Sul piano psicologico e mentale, le condizioni

psichiche descritte rendono il peritando più lento ed inaffidabile

nell'esecuzione delle mansioni, con una maggiore tendenza all'affaticabilità ed

una minore resistenza al lavoro.

Per quanto riguarda la determinazione temporale della

limitazione della capacità lavorativa del peritando quale fabbro -

metalcostruttore, possiamo inizialmente confermare le valutazioni espresse agli

atti (capacità lavorativa dello 0% dal 15.12.2003 al 12.04.2004 ed in seguito

nella misura del 50% - orario di lavoro normale, con rendimento ridotto -

nell'ambito delle problematiche descritte sul piano muscoloscheletrico e pneumologico).

Non riteniamo, invece, esigibile, alla luce dell'evoluzione

dei danni alla salute, un ulteriore aumento della capacità lavorativa medico -

teorica.

Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità

lavorativa ha presentato un peggioramento, a partire dal 30.11.2004

(broncopolmonite ed in seguito Ca. del bronco sin., con lobectomia sup. sin. il

24.03.2005), con di nuovo un grado di capacità lavorativa dello 0%.

L'ulteriore evoluzione della limitazione della capacità

lavorativa rende esigibile, dal lato medico - teorico, una ripresa della

capacità lavorativa nella misura del 30% ca. a partire da ottobre 2005 (oltre alle

limitazioni sul piano pneumologico e reumatologico, appaiono limitazioni in

ambito psichiatrico).

A partire, invece, da dicembre 2006 (ulteriore

peggioramento dell'affezione pneumologica, atto 18.12.2006), l'attività di

fabbro - metalcostruttore non è più esigibile, come sopra esposto.

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione degli aspetti psicopatologici

descritti, della non certa stazionarietà delle affezioni di cui il peritando

soffre, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

Dal lato medico - teorico il peritando è riteniamo in

grado di svolgere altre attività professionali, con un mansionario molto

leggero (sedentario), che permetta il rispetto delle regole d'ergonomia della

schiena, eviti lunghi spostamenti a piedi (non più di un'ora al giorno),

spostamenti su terreni accidentati o salire/scendere ripetutamente le scale, nella

misura del 50% (orario di lavoro normale con rendimento ridotto), e ciò a

partire da ottobre 2005 (si rimanda al capitolo 8).

(…)." (XXII, pag. 22-23)

Questo

Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni

cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le

differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’evoluzione della

incapacità lavorativa nella sua precedente attività, riconosciuta nella misura

del 100% dal mese di dicembre 2006, e della capacità lavorativa del 50% in

attività adeguate dal mese di ottobre 2005.

Va

qui ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il

giudice – di regola – non si scosta, senza motivi imperativi, dalle conclusioni

del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione

della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione

scientifica dei fatti considerati (STF del 25 settembre 2007 nella causa V.

contro P.-P. e TCA, U 306/06; DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e riferimenti ivi

menzionati). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario

nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure

sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che conduca

ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso

in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere

sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario – contrariamente al perito

di parte o allo specialista che si esprime sotto altra veste – ha uno statuto

speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo

sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Del

resto anche il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 26 ottobre 2006

allegato alle osservazioni 30 ottobre 2007 dell’Uf-ficio AI, ha confermato la seguente

evoluzione dell’incapacità lavorativa nella sua precedente attività “(…) 100%

dal 15.12.2003 al 12.4.2004, 50% dal 13.4.2004 al 29.11.2004, 100% dal

30.11.2004 al 30 9.2005, 70% dal 1.10.2005 a 11.2006 e 100% da 12.2006 (…)” e

una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal mese di ottobre 2005

(XXVI allegato doc. A).

2.7. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nelle osservazioni

30 ottobre 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sulle tabelle allestite il 26 aprile

2006 e il 30 ottobre 2007 dalla consulente in integrazione professionale (XXVI

allegato doc. B), ha concluso che, ritenuta una capacità lavorativa del 50% in

attività adeguate dall’ottobre 2005 e applicati i dati statistici nazionali

della Tabella TA1 con una deduzione globale del 7%, la capacità di guadagno

residua è del 35% ciò che giustificherebbe la riduzione della rendita da intera

a tre quarti dal 1. gennaio 2006.

Nel suo rapporto

finale 21 aprile 2006 (doc. AI 22/1-3) la consulente, in merito alle attività

esigibili ed a eventuali proposte formative, ha indicato:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo

luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire

queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto

(esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato del lavoro.

Sul piano pratico l’A. può accedere ad attività di

tipo semplice, poco diversificate, di carattere prettamente manuale,

principalmente di produzione o di esercizio, segnatamente nei settori

primario e secondario.

Il settore industriale e in una certa misura quello

artigianale possono offrire un apprezzabile campo di impiego, sia in attività

di produzione (segnatamente nella lavorazione dei prodotti semifiniti), sia

in attività d’esercizio (condizionamento e gestione del prodotto finito) con

l’even-tuale ausilio di accorgimenti per migliorare l’ergonomia del posto di

lavoro. Concretamente l’A. potrebbe svolgere mansioni d’assemblaggio, stampa,

rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività

di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura.

Inoltre l’A. potrebbe lavorare come venditore / consulente senza qualifica,

“serviceman” (portare le auto al collaudo, trasporto/recupero di autovetture

in panne in un garage, ricezione dei clienti, rispondere al telefono, …),

collaboratore (tuttofare) nel settore alberghiero, aiuto magazziniere (con

l’ausilio di muletti e carrelli elevatori), fattorino, autista senza

l’obbligo di carico e scarico della merce,…

(…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Le informazioni a mia disposizione mi consentono

d’escludere un progetto di riqualifica professionale. I motivi: l’A. non ha

né le competenze scolastiche né le capacità cognitive per affrontare una

formazione di primo livello (AFC). Il grado d’invalidità superiore al 20%

lascerebbe però aperta la possibilità di finanziare misure professionali (del

tipo formazione ad hoc) volte all’inserimento in un posto di lavoro specifico

e concreto. Personalmente non sono a conoscenza di corsi, formazioni brevi

che permettano un sensibile incremento della capacità di guadagno residua

dell’A. tenuto conto del suo profilo. Se però l’A. stesso identificasse un

datore di lavoro che gli garantisca l’assunzione al termine della misura

professionale (es: formazione interna alla ditta) con un salario sensibilmente

superiore a quello conseguibile in attività non qualificate, penso che da

parte AI ci siano tutte le premesse per poter sostenere finanziariamente tale

formazione.

Considerati tutti gli elementi che l’esame del caso

ha messo alla luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa

essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di

ordine professionale. La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente

accessibili e confacenti con il danno alla salute, fa pensare che l’A. sia

direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Nell’attuale frangente, con

mercato del lavoro caratterizzato da disoccupazione accentuata interessante

settori e i generi d’attività maggiormente adeguati, la possibilità di

reperire concretamente, a corto o medio termine, un posto vacante è invece

piuttosto remota a dipendenza però di questi fattori estranei al danno alla

salute.

2.8. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212).

Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare

un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Infine,

il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità

di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad

un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo

assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato

obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale

datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto

conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale

come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002

nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26 maggio

2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto 2005

nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21 agosto

2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06).

In

particolare il TFA, nella STFA 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05, nel caso

di un assicurato 61 enne ritenuto ancora abile nella misura del 50% nella sua e

in altre attività leggere adeguate, lo ha ritenuto realisticamente ancora in

grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

L’Alta

Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten)

im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs-

oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit

weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni

2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen

Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-)

Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass

sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle

zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und

beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr

unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine

Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen

eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits

zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I

376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene

Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt

werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten

dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.

Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden

Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten

Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.

Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort

Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom

20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen

eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist

reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,

dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa

die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die

Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene

Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April

2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

Ancora,

nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare,

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata

[al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).

(…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06,

sottolineatura del redattore)

2.9. Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato,

61enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno

alla salute di cui è portatore presenta (dopo le oscillazioni che lo hanno

portato da un grado di incapacità lavorativa del 100% al 50%, poi al 100%, poi

al 70% e infine di nuovo al 100%), da dicembre 2006, una totale inabilità nella

sua precedente professione di fabbro – metalcostruttore indipendente. Egli, per

contro, è stato giudicato abile in misura del 50% in attività adeguate dal mese

di ottobre 2005 (cfr. consid. 2.6).

Dal

rapporto di visita esterna 19 aprile 2006 (doc. AI 20/1-2) risulta che professionalmente

l’assicurato ha esercitato dal 1989 l’attività di fabbro – metalcostruttore

indipendente, dapprima con un socio durante ca. 6 anni, in seguito da solo. In

precedenza, dopo aver frequentato le scuole elementari e tre anni di scuola

media in Italia (due anni secondo l’anamnesi professionale della perizia pluridisciplinare

9 ottobre 2007 del SAM, XXII, pag. 9, punto 3.3), ha lavorato quale carpentiere

saldatore per la __________ durante circa 12 anni e per la __________ per oltre

una decina d’anni. Egli non ha seguito alcun tirocinio professionale, ha svolto

unicamente una formazione pratica lavorando presso una officina della __________

(__________) sino ai 20 anni e conseguito il patentino quale saldatore durante

il suo impiego presso la __________.

Stante

la funzione esercitata e la formazione scolastica appena descritta vi è da

presumere che egli incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà

nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo semplice e adeguata quali

quelle indicate dalla consulente in integrazione professionale. Questo vale a

maggiore ragione ritenuto che l’abilità al lavoro in un’attività adeguata è

ridotta al 50% e considerato che anche nell’eser-cizio di dette attività egli,

a causa del danno alla salute, è in grado di svolgere solo un lavoro “(…) con

un mansionario molto leggero (sedentario), che permetta il rispetto delle regole

d’ergonomia della schiena, eviti lunghi spostamenti a piedi (non più di un’ora

al giorno), spostamenti su terreni accidentati o salire/scendere ripetutamente

le scale (…)” (XXII, pag. 23).

Le

possibilità d’impiego nei settori d’attività indicati dalla consulente in

integrazione appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche,

essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere nelle

condizioni sopra descritte (in una misura del 50% e con le limitazioni indicate),

un impiegato 61enne – che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà

l’età del pensionamento – tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una

eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati

alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento

del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica in

questo tipo di attività).

Stante

quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata, questo Tribunale deve

dunque concludere che, la capacità residua non risultando in concreto

economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato

deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far

tempo dal 1. dicembre 2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

A

titolo abbondanziale va ancora rilevato che, conformemente alla giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale alla luce di quella federale in merito alla

possibilità di apportare una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (STCA del 25

aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104 e DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64), nel

caso di specie, vista la presenza cumulativa di più fattori (capacità

lavorativa in un’attività adeguata ridotta al 50%, limitazioni funzionali e età)

si potrebbe giustificare una riduzione globale del 20%, se non addirittura

quella massima del 25% (in questo senso la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa

S.. U 311/02), dal salario teorico statistico.

In

queste evenienze, anche volendo ritenere sfruttabile la capacità di lavoro residua,

sulla base dei dati indicati nella tabella allestita il 30 ottobre 2007 dalla

consulente in integrazione professionale (XXVI allegato doc. B), l’assicurato avrebbe

in ogni caso diritto ad una rendita intera.

Infatti,

ritenuto un reddito da valido nel 2004 di fr. 75'331.-- e quello da invalido

per lo stesso anno pari a fr. 22'903.20 rispettivamente 21'471.75 (salario di

riferimento senza riduzioni di fr. 57'258.-- ridotto del 20% rispettivamente

del 25% e considerata la capacità lavorativa del 50%), il grado d’invalidi-tà

sarebbe del 69.60% (arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza, cfr. DTF 130

V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) rispettivamente del 71.50%.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata

e riformata nel senso che all’assicura-to è riconosciuto il diritto ad una rendita

intera dal 1. dicembre 2004.

2.10. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità

per ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata é annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto

il diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2004.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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