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Decisione

32.2006.244

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La

lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Dall’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico

labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla

rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono

applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa

perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto

ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il

tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente

alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il

grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121

V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.

4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi

è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30

giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza

riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non

è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente

al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più

di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.5. La

nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in

materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione

della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).

Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per

evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino

in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471). In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio

è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in

casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,

neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella

causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista

professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità

non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

2.6. Nella

fattispecie in esame il TCA rileva innanzitutto che, richiamata la giurisprudenza

citata al consid. 2.5 e viste le risultanze di seguito esposte, a torto

l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurato non soddisferebbe la premessa per

poter beneficiare del diritto a una rendita, secondo la quale egli deve essere

stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno

il 40% in media.

Infatti,

nel formulario “Procedura di comunicazione AVS/AI-AINF”, pervenuto all’Ufficio

AI il 27 luglio 2004, la __________ ha indicato: “(…) inabilità lavorativa:

100% dal 30.3.2003 a tuttora.” (doc. 2/1 dell’incarto Lainf).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto della visita medica

circondariale 26 marzo 2004 (doc. 2/42-43 dell’incarto Lainf), ha concluso che

“(…) nel frattempo l’as-sicurato rimane inabile al lavoro nella misura

completa.”.

Il

dr. __________, capo servizio della clinica __________ di riabilitazione di __________,

FMH in fisiatria, medicina riabilitativa e reumatologia, nel rapporto 19 luglio

2004 (doc. 2/3-6 dell’incarto Lainf), ha attestato un’incapacità totale nella

sua precedente attività di magazziniere e un’abilità del 70% in attività adeguate

e rispettose dei limiti funzionali posti.

Il

dr. __________, FMH in chirurgia, nel rapporto della visita medica di chiusura 16

agosto 2004 (doc. 5/9-12 dell’incarto Lainf), ha attestato uno stato clinico stabile

e concluso che l’assicurato “(…) non può più fare lavori di molto pesante entità.

(…)”.

Nella

lettera 30 settembre 2004, indirizzata all’assicurato e pervenuta in copia il 4

ottobre 2004 all’Ufficio AI (doc. 5/1-3 dell’incarto Lainf), la __________ ha poi

attestato: “(…) percentuali di incapacità lavorativa: 100% dal 30.3.2003, 50%

dal 1.12.2004, 30% dal 16.12.2004, 0% dal 1.1.2005. Una riformazione, data

l’età, non è indicata.”.

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale deve dunque concludere che con il

30 marzo 2004 l’assicurato ha raggiunto il periodo di incapacità al lavoro di

almeno il 40% in media per un anno senza notevoli interruzioni così come richiesto

dall’art. 29 cpv. 2 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4).

2.7. Per

quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa,

l’amministrazione – appurata e non contestata l’inabilità totale nella sua precedente

Considerandi

attività di capo magazziniere presso una ditta di materiali da costruzioni – ha

ritenuto l‘assicurato abile al 100% in un’attività adeguata fondandosi sul rapporto

della visita medica di chiusura del 16 agosto 2004 nel quale il dr. __________

ha posto i seguenti limiti funzionali: “(…) può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso pesi da 5-10 kg e

di rado pesi da 10 a 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai pesi oltre 25 kg.

Può molto spesso portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto, talvolta

pesi sopra 5 kg sopra l’altezza del petto. Può molto spesso maneggiare attrezzi

di leggera entità e talvolta di pesante entità. Può talvolta fare lavori sopra

la testa con rotazione, talvolta lavori seduto e inclinato in avanti e lavori

in piedi inclinato in avanti. Può spesso fare lavori con flessione delle

ginocchia. Spesso lavori di lunga durata in posizione seduta e in piedi. Può

molto spesso camminare oltre 50 metri, spesso su lunghi tragitti, talvolta su

terreni accidentati. Può spesso salire le scale, di rado salire su scale a

pioli. (…)” (doc. 5/11 dell’incarto Lainf).

Chiamato

a pronunciarsi nella vertenza che lo vedeva opposto all’assicuratore infortuni

(Inc. 35.2005.38) – l’assicurato sosteneva che i postumi infortunistici gli

impedivano di svolgere un’attività adeguata a tempo pieno – questo Tribunale,

con sentenza 6 settembre 2005, cresciuta incontestata in giudicato ha, in

particolare, rilevato che:

"

(…)

il TCA ritiene che il referto allestito dal dott. C.

non sia atto a scalfire il valore probante della valutazione enunciata dai

medici fiduciari dell’[ndr.:assicuratore infortuni], i dottori __________. e __________.,

a mente dei quali le sequele dell’infortunio del marzo 2003 non impediscono

all’[ndr.: assicurato] di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata (cfr. doc. 88 e 122). Quest’ultima valutazione

può dunque validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

Il dott. __________. si è infatti limitato ad esprimere

dei dubbi circa l’effettiva capacità dell’assicurato di svolgere un’attività

appropriata in misura del 100%, senza tuttavia procedere a una propria valutazione

della capacità lavorativa residua.

D’altro canto, i dubbi da lui sollevati vertono piuttosto

sulla capacità dell’insorgen-te di svolgere le attività ritenute dall’[ndr.: assicuratore

infortuni] in un primo tempo, specificatamente quella di addetto alla

preparazione di veicoli d’occasione, dimenticando che, in sede di decisione su

opposizione, l’assicuratore medesimo ha rinunciato a quantificare il reddito da

invalido in base alle proprie DPL, per fare riferimento al mercato generale del

lavoro (cfr. doc. 126, p. 4).

Infine, il fatto che i medici della Clinica […] di

riabilitazione di […] abbiano dichiarato [ndr.: l’assicurato] abile in attività

leggere nella misura del 70%, non significa che essi abbiano escluso il

raggiungimento di una capacità lavorativa superiore, rappresentando la loro una

semplice previsione, oltretutto prudenziale, come lo testimonia l’utilizzo dei

termini “au minimum”(cfr. doc. 80, p. 4: “De notre point de vue, dans

une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (cf. évaluation des capacités

fonctionnelles), autorisant des positions assises et debout, permettant des déplacements

sur des terrains faciles et n’imposant pas de mouvements répétés de flexion-rotation

du tronc ou des activités prolongées à effectuer au sol, on peut s’attendre

à une capacité de travail d’au minimum 70%” – la sottolineatura è del

redattore).

(…)” (cfr. STCA del 6 settembre 2005 nella causa M.,

35.2005

, pag.10-11)

In

sede di opposizione (doc. AI 35/1) l’assicurato ha prodotto il rapporto medico

30.

ottobre 2006 (doc. AI 35/2-7) nel quale il dr. __________, FMH in reumaologia,

fisiatria e riabilitazione, poste le diagnosi note e dopo aver descritto la capacità

funzionale residua, ha osservato che:

"

(…)

Come potrà constatare queste limitazioni sono in

linea generale quelle constatate già nel 2004 da parte della __________

(dopo l’esame che ha fatto a __________) con una capacità lavorativa residuale

del 70%.

Dal profilo prettamente medico non vedo

elementi oggettivabili che abbiano modificato la situazione da allora.

E’ ovvio, che a questa valutazione prettamente

medico-teorica si possono aggiungere fattori non medici che potranno ostacolare

un reinserimento nel mondo del lavoro. Penso in particolare alla Sua età che la

rende poco concorrenziale sull’attuale mercato del lavoro. Non spetta però al

medico di giudicare l’impatto di tali fattori su un’eventuale invalidità. Per

il diritto ad una rendita d’invalidità questi fattori potranno comunque avere

anch’essi un ruolo.

(…)” (doc. AI 35/5).

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministra-zione, deve confermare le conclusioni a

cui il TCA già era giunto nella sentenza 6 settembre 2006 sopra citata.

Infatti,

ricordato da una parte che nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p.

33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento. Dall’altra parte, come già sopra evidenziato,

nel rapporto 30 ottobre 2006 (doc. 35/2-7), lo stesso dr. __________, riguardo

alle limitazioni funzionali poste, ha osservato che “(…) sono in linea generale

quelle constatate già nel 2004 da parte della __________ (…)” precisando che

“(…) dal profilo prettamente medico non vedo elementi oggettivabili che abbiano

modificato la situazione da allora. (…)” (doc. AI 35/5).

Al

riguardo anche la dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto medico 24

novembre 2006 (doc. AI 37/1-2) ha osservato che “(…) l’attuale capacità funzionale

residuale rispecchia quelle costatate già precedentemente da parte della __________

e dal profilo prettamente medico non è oggettivabile un cambiamento dello stato

di salute (vedi p. 4). Ulteriori accertamenti dal lato medico non si impongono.

(…)” (doc. AI 37/2).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in

un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

2.8

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata

l’Ufficio AI, fondandosi sulla tabella allestita il 1° dicembre 2006 dalla

consulente in integrazione professionale (doc. AI 40/1), ha indicato che

l’assicurato nel 2004, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire

nella sua attività di magazziniere un reddito di fr. 67'600, mentre in attività

adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate e ritenuta una

deduzione globale del 15%, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 48'669.

Dal raffronto dei redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità

del 28%, non sufficiente per conferire il diritto ad una rendita d’invalidità.

Nel suo rapporto

finale 4 settembre 2006 (doc. AI 33/1-2) la consulente, in merito alle attività

esigibili ed a eventuali proposte formative, ha indicato:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che

l'A. presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e

ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti

invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e

professionale) dell'A. Si tratta di attività che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo

una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

Esempi: l'A. potrebbe essere impiegato in lavori di

controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio,

produzione, stampa, lucidatura, …), portiere, autista senza mansioni di

carico e scarico, fattorino.

(…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Sulla base degli elementi emersi dall'analisi della

pratica, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti

professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.

Si resta peraltro a disposizione per entrare nel

merito di una formazione ad “hoc”, qualora l’A. trovasse un’attività

confacente con il danno alla salute e che permetta di recuperare la capacità

di guadagno residua.

Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali

da applicare.

Dispositivo

Per questi motivi ritengo concluso il mio mandato

inerente questa pratica

2.9. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212).

Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare

un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Infine,

il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità

di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad

un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo

assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato

obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale

datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto

conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza

professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4

aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26

maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto

2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21

agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06).

In

particolare il TFA, nella STFA 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05, nel caso

di un assicurato 61 enne ritenuto ancora abile nella misura del 50% nella sua e

in altre attività leggere adeguate, lo ha ritenuto realisticamente ancora in

grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

L’Alta

Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten)

im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs-

oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit

weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni

2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen

Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-)

Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass

sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle

zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und

beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr

unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine

Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen

eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits

zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05;

Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene

Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt

werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen

Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf

dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.

Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden

Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten

Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.

Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort

Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom

20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen

eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist

reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,

dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa

die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die

Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene

Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002,

I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

Ancora,

nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare,

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al

momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06,

sottolineatura del redattore)

2.10. Nella

fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, 62enne al momento

dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui

è portatore presenta, da marzo 2003, una totale inabilità nella sua precedente

professione di capo magazziniere presso una ditta di materiali da costruzione.

Egli, per contro è stato giudicato abile in misura del 100% in attività leggere

adeguate in considerazione delle limitazioni funzionali poste (cfr. consid.

2.7).

Professionalmente

l’assicurato ha esercitato dal 1979 l’attività di capo magazziniere presso una

ditta di materiali da costruzione. In precedenza, dopo aver frequentato le

scuole elementari e maggiori di __________, ha svolto un apprendistato presso

l’ingegnere __________ e ha conseguito l’attestato di capacità federale quale

disegnatore catastale nel 1963 (doc. AI 1/4 e 2/5). Stante la funzione

esercitata di capo magazziniere e la formazione scolastica appena descritta vi

è da presumere che egli non incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà

nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del

controllo, della sorveglianza, della confezione, della stampa o come operaio

generico, portiere autista fattorino.

Anche

la consulente in integrazione, nel rapporto finale 4 settembre 2006 (doc. AI

33/1-2), se da una parte ha escluso dei provvedimenti professionali volti al conseguimento

di una qualifica di base, dall’altra ha concluso che “(…) si resta peraltro a

disposizione per entrare nel merito di una formazione ad “hoc”, qualora l’A.

trovasse un’attività confacente con il danno alla salute e che permetta di recuperare

la capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI 33/2).

Inoltre,

considerata la sua funzione qualificata di capo magazziniere (doc. 1/21

dell’incarto Lainf), non è neppure possibile escludere la possibilità di

trovare ancora un’occupazione quale magazziniere presso una ditta che non opera

con del materiale pesante.

Stante

quanto precede, la capacità residua dell’assicurato risulta in concreto economicamente

sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso non può pertanto

essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo

dal 1. marzo 2004 (cfr. consid. 2.6 e art. 29 cpv. 2 LAI).

2.11. Considerata

la totale abilità in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni

funzionali poste e appurata la possibilità di sfruttarla in un mercato equilibrato

del lavoro (cfr. consid. 2.7 e 2.10), a ragione, onde determinare il grado

d’in-validità, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei

redditi.

Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

2.11.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid.

3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di

norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il

danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente

attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti

salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002

nella causa B., I 56/02).

Nel

caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da

valido, nel 2004, in fr. 67’600.-- (doc. AI 43/3).

Questo

importo – che si basa sui dati forniti nel questionario per il datore di lavoro

del 3 giugno 2004 e sulla tabella allestita il 1. dicembre 2006 dalla

consulente in integrazione professionale (doc. AI 9/1-3 e 40/1) – non è stato

contestato.

2.11.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso

deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002

pag. 64).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

2.11.3. Nel

caso di specie la consulente in integrazione, nella tabella

allestita il 1. dicembre 2006 (doc. AI 40/1), ha considerato che in

un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 – il ricorrente, svolgendo

nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40

ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su

41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.50 mensili oppure a fr.

57’258 per l'intero anno (fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a) – il

guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 57’258.--.

All’importo

di fr. 57'258.-- la consulente ha poi applicato una riduzione globale del 15%

(10% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari) e ha quindi fissato il reddito da invalido in fr. 48'669.-- (fr.

57'258 ridotti del 15% = fr. 48'669.30).

Raffrontando

il reddito da valido (2004) di fr. 67’600.-- con il reddito

ipotetico da invalido in attività leggere adeguate di fr. 48'669.-- risulta

un grado d’invalidità non pensionabile del 28% ([67’600 –

48'669] x 100 : 67'600 = 28%).

Alla

medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con

ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al

2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.

2.12. Con

scritto 19 gennaio 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato medico

17 gennaio 2007 nel quale la dr.ssa. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

ha attestato che “(…) certifico che l’interessato a margine, è in [mia] cura

nell’ambi-to di una sindrome depressiva, risulta inabile al lavoro nella misura

del 100%.” (doc. V/Bis).

Ritenuto

che l’assicurato non ha mai accennato in precedenza a qualsivoglia problema di

natura psichiatrica e che la dr.ssa __________ non ha specificato né da quando

è in cura né da quando è inabile al 100%, questo TCA deve concludere che, per

lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V

360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), i

problemi depressivi sono sorti in un’epoca posteriore alla decisione impugnata.

Va qui ricordato che il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è

state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).

Il

certificato medico 17 gennaio 2007 della dr.ssa. __________ va quindi trasmesso

all’Ufficio AI affinché, ritenuta la documentazione medica prodotta alla

stregua di una seconda domanda, si pronunci sulla stessa.

2.13. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e

la decisione impugnata confermata.

2.14. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti sono

trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.12 in fine.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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