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Decisione

32.2006.27

Assicurata beneficiaria di un assegno per grandi invalidi. Essa ha diritto all'assegno integrale in quanto mensilmente trascorre meno di quindici notti in un istituto. La circolare UFAS sull'AI no. 19

7 novembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 92/05, il TFA ha statuito che il limite temporale necessario per l’erogazione

di un AGI ridotto va esaminato in prospettiva mensile. Nel caso in cui un

assicurato trascorre al mese più di quindici giorni in un istituto, in applicazione

dell’art. 42ter cpv. 2 prima frase LAI, egli ha diritto unicamente a metà

dell’assegno (STFA citata consid. 7.2, cfr. anche STFA non pubblicata 27 luglio

2006, I 459/05, consid. 3.4). Evidenziando come dai lavori parlamentari preparatori

relativi era emerso che la nozione di soggiorno in un istituto implicava un

soggiorno di una certa durata ed importanza, l’Alta Corte ha di conseguenza

ritenuto di non seguire l’interpretazione data dalla lettera circolare no. 196

che ritiene sufficiente un solo giorno trascorso in un istituto per

l’erogazione di metà dell’AGI. Anche perché tale disciplina impedirebbe di

fatto al grande invalido di poter scegliere tra il vivere in modo indipendente

a casa ed il soggiorno presso un istituto, ciò che era del resto lo scopo della

Considerandi

riforma legislativa (STFA citata consid. 6.3 e 6.4). Infine, il TFA ha precisato

che avendo il legislatore previsto solo due modalità di retribuzione dell’AGI -

versamento intero o metà dell’assegno relativo ai tre gradi di grande

invalidità (cfr. art. 42ter cpv. 2 LAI) -, non vi è spazio per un terzo sistema

di erogazione (STFA citata consid. 7.4, cfr. anche STFA inedita 24 luglio 2006

citata, consid. 3.4);

- di

conseguenza, con lettera circolare no. 243 del 13 ottobre 2006 l’UFAS ha

annullato la precedente circolare no. 196 adeguandola alla succitata

giurisprudenza;

- nel

caso concreto, soggiornando l’assicurata solo in media due notti per mese

presso un istituto, essa ha diritto all’importo intero AGI di grado elevato e

quindi non vi è motivo per chiedere una restituzione di prestazioni ex art. 25

LPGA;

- stante quanto sopra, annullata la decisione impugnata, il ricorso

dev’essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 16 gennaio 2006 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado elevato d’importo intero, con effetto

retroattivo al 1° agosto 2004 .

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500 di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale

delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,

entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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