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32.2006.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 gennaio 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.7. Dopo attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a

cui è giunto il dr. __________ nella perizia 13 luglio 2005 – alla quale va

riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata

(consid. 2.6) – e visto che il medico curante contesta solo genericamente la

valutazione degli sforzi sostenibili dall’assicurato senza addurre nessun

elemento clinico e tanto meno certificati di altri medici specialisti

attestanti un peggioramento della sintomatologia e/o una diversa valutazione

dal punto di vista reumatologico, questo Tribunale deve ritenere valide le

conclusioni formulate dal perito.

In

particolare, per quanto riguarda la diagnosi di polineuropatia

espressa dai medici della Clinica __________, dagli esiti delle ulteriori

indagini effettuate è risultato quanto segue.

Il

dr. __________, Primario di Neurologia, nel suo rapporto 10 marzo 2006, ha

espresso la seguente valutazione provvisoria:

" (…)

Discreta polineuropatia molto probabilmente diabetica:

vedi dissociazione tra riflessi patellari scatenabili al rafforzamento e

achillei assenti e moderata ipopallestesia. Deficit di sensibilità di tipo disestetico

alla gamba ds nel territorio del N. peroneo, con paresi dell'estensione delle

dita e rotazione esterna, ben compatibile con una paresi del peroneo, ma in più

una certa differenza di sensibilità anche alla pianta del piede e nozione di

fibrillazione nel tibiale posteriore all'esame ENG del 29.9.04, per cui una

componente radicolare è praticamente certa.

Il paz. è stato convocato in data odierna allo scopo di

essere sottoposto da parte della Dr.ssa __________ ad un complemento di esame

ENG/EMG. Il paz. non sarebbe stato informato del tipo d'esame e oggi non se la

sente di sottoporvisi. Verrà di nuovo la prossima settimana. L'esame dovrà

cercare nei limiti del possibile di discriminare ancora meglio tra una

problematica del N. peroneo e radicolare L5 + ev. S1 ds o ev. una

compartecipazione doppia e verificare ulteriormente la diagnosi posta dai

colleghi della __________ di una paresi bilaterale peroneale senso-motorica

predominante a ds nell'ambito di una polineuropatia, in particolare il sospetto

di una neuropatia ereditaria con tendenza a paresi da compressione o una

neuropatia tipo Charcot-Marie-Tooth.

Posso anticipare quelle che saranno probabilmente le

conclusioni. Il paz. ha una sindrome neurogena distale all'arto inf. ds. di

tipo sensitivo-motorio con deficit moderati, ma con una iperpatia nel

territorio del N. peroneo ds. residuale dopo PLIF dell'agosto 2004. La

situazione è da ritenersi definitiva ma un certo miglioramento della sensazione

di instabilità alla marcia potrebbe essere ottenuto con l'uso di una cavigliera

rigida oppure con l'applicazione di una stecca di Heidelberg al piede ds. La

sindrome dolorosa potrebbe beneficiare dell'associazione dell'uso di una stimolazione

transcutanea tipo TENS con farmaci come Neurontin o Lyrica a dosi adeguate

(generalmente dosi non inferiori a 1800 mg di Neurontin o 300 mg di Lyrica).

Non sono sicuro che la sindrome dolorosa alla gamba ds sia in primo piano

rispetto ai dolori lombari, alla sensazione di instabilità alla gamba ds e alla

frustrazione importante con cui il paz. vive il suo stato. Se i dolori di tipo

iperpatico alla gamba ds fossero in primo piano e non migliorassero con quanto

sopra indicato, potrebbe essere presa in considerazione dai neurochirurghi una stimolazione

cordonale posteriore. Non mi esprimo su ev. misure per migliorare i dolori

lombari. Aggiungo che la mielografia e la mielo-TAC eseguita nel novembre 2004,

a distanza di alcuni mesi dall'intervento, quando i dolori alla gamba ds erano

già ben presenti, non ha evidenziato compromessi radicolari né a livello interspinale

né a livello foraminale. Questo esclude ragionevolmente la possibilità che un

nuovo intervento possa migliorare in qualche modo la situazione alla gamba ds.

(…)." (doc. D)

In

un ulteriore scritto 21 marzo 2006 al curante, il dr __________ ha ancora attestato

che:

" (…)

Come previsto il 15.03.2006 il paziente è stato

sottoposto ad un esame elettroneurografico di cui le allego copia.

L'esame esclude una polineuropatia di tipo Charcot-Marie-Tooth

o una neuropatia con tendenza alle paresi da compressione.

Dei potenziali sensitivi tendenzialmente bassi dei

nervi surali, un riflesso H leggermente patologico dalle due parti per comparsa

tardiva e di ampiezza sempre inferiore alla onda M e in via subalterna assenza

di potenziali sensibili antidromici del nervo peroneo superficiale dx e sx.

sono elementi elettrofisiologici che correlano con il reperto clinico di

un'iporeflessia achillea bilaterale e una moderata ipopallestesia bilaterale

nel senso di una lieve diabetica sensibile distale e simmetrica.

Correla con il deficit nel territorio peronale ds. una

perdita assonale lungo le fibre del nervo peroneo comune dx. L'esame

elettroneurografico non permette una localizzazione della disfunzione se a livello

radicolare o a livello troncolare. Su formale richiesta del paziente non

abbiamo potuto eseguire un esame con ago nel M. tibiale ant. per appurare se vi

sia o meno un blocco di conduzione al collo del peroneo dx. né un esame

elettromiografico.

Tuttavia la presenza di attività spontaneoa nel M.

tibiale posteriore dx in occasione dell'esame del 29.03.2004 fa nettamente propendere

per un problema radicolare piuttosto che troncolare.

La mielografia e la mieloTAC del novembre 2004 non

hanno evidenziato una patologia compressiva e neppure una patologia

cicatriziale rilevante concernente la radice L5 dx per cui è praticamente escluso

che un nuovo intervento possa modificare i disturbi all'arto inferiore dx.

La situazione deve essere affrontata a livello sintomatico.

Nel mio riassunto d'esame ho fatto delle considerazioni in merito.

Le segnalo caso mai le fosse utile, che presso l'__________

il Dr. __________ coordina una consultazione per pazienti con dolori cronici.

(…)." (doc. E)

In

una lettera 10 maggio 2006, indirizzata al rappresentante dell’assicurato, il

dr. __________, dopo aver osservato che “(…) gli esami neurologici effettuati

non hanno messo in evidenza la sospettata polineuropatia sistemica ma solo una

lieve polineuropatia di probabile origine diabetica non alla causa dei dolori e

della debolezza agli arti inferiori lamentata dal paziente (…)” ha concluso che

“(…) il paziente soffre effettivamente di importanti dolori all’arto inferiore

destro con una paresi del peroneo destro e quindi una difficoltà ad elevare la

punta del piede con possibilità di cadute. A questo proposito allego copia

dell’ultimo rapporto dell’Ospedale __________ ove si menziona una sincope che

ha un più preciso rilevamento anamnestetico direttamente con il paziente viene

riferito più ad una caduta dalle scale dopo aver inciampato sempre a causa del

piede destro. In sostanza non vi sono nuovi elementi clinici, si ribadiscono

però dolori all’arto inferiore destro e alla paresi al peroneo al piede destro.

Anche i dolori a livello lombare si sommano limitando così la capacità lavorativa

del paziente che a mio avviso può essere situata tra il 75% - 100%. Chiaramente

data l’età, le condizioni del mercato del lavoro attuale e la forte limitazione

della capacità lavorativa mi sembra aleatorio pretendere che il paziente possa

essere reinserito o trovi un’occupazione (…)” (doc. F).

Vista

l’esclusione della sospettata polineuropatia sistemica e considerata l’assenza

di nuovi elementi clinici, questo Tribunale deve concludere che non vi sono dei

disturbi che non siano già stati presi in considerazione dal dr. __________

nella sua perizia 13 luglio 2005.

Anche

il dr. __________, nelle sue annotazioni 24 maggio 2006, ha concluso che, visto

lo stato di salute invariato rispetto al momento della perizia, va confermata

la valutazione del perito circa la capacità lavorativa residua aggiungendo che

“(…) l’attuale documentazione in pratica conferma una situazione clinica invariata

rispetto al momento della perizia __________ con conferma del danno neurologico

residuo dopo PLIF agosto 2004. Come referto collaterale l’assicurato presenta

una lieve polineuropatia periferica (vedi referto dell’esame

neurografico del 15.3.2006) che rimane senza ripercussioni funzionali e quindi

non invalidante. L’episodio sincopale di verosimile eziologia ortostatica era

episodio unico e isolato con assenza di patologia sottogiacente, quindi non

risulta esservi anche per questo problema un impedimento funzionale (…)” (doc.

XII/Bis).

In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze della perizia 13 luglio 2005 del dr. __________, considerate

le valutazioni del dr. __________ espresse dopo le ulteriori indagini svolte e concernenti

la polineuropatia, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo in

un lavoro adeguato.

Con

il proprio ricorso l’assicurato ha chiesto di ordinare ulteriori accertamenti

medici.

Ora,

appurata la piena forza probatoria della perizia 13 luglio 2005 del dr. __________

e vista l’esecuzione delle ulteriori indagine concernenti la polineuropatia

nonché le valutazioni del dr. __________ al riguardo, la domanda volta ad

ottenere ulteriori accertamenti medici va respinta.

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 23

settembre 2005, il consulente in integrazione professionale ha evidenziato:

"

(…)

Formazione scolastica e professionale - grado

raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni,

retribuzioni

Dopo l'assolvimento delle scuole dell'obbligo

(elementari e medie) nel suo paese di origine (__________), entra in CH

presumibilmente negli anni '70 lavorando come operaio generico presso varie

ditte della CH interna ed in Ticino.

Nel '92, lavorando quale magazziniere presso la ditta

__________, si presenta per la prima volta l'inabilità lavorativa legata al

danno alla salute. Inoltrerà quindi domanda di prestazioni UAI rifiutando

però di sottoporsi ad una riqualifica professionale, motivo per cui si chiude

il caso sulla base di un calcolo dei redditi che attesta un grado di

invalidità del 33%.

Dopo di che riprende a lavorare in diverse mansioni

di magazziniere ed operaio non qualificato in diverse aziende, con redditi

molto umili.

Il suo ultimo reddito da abile come magazziniere c/o __________

comunque, risale al '92 ed ammonta a 2'795.- frs mensili.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Secondo la perizia del dr. __________ risulta che

l'A. sarebbe totalmente abile in attività che:

- non comportino il ripetuto porto di pesi sopra i 10

chili

- permetta di alternare di tanto in tanto le

posizioni seduta/eretta

- non richieda l'utilizzo regolari di attrezzi di

precisione

- non richieda l'utilizzo di attrezzi pesanti

- non richieda di lavorare frequentemente con le

bracci elevate

- eviti movimenti di rotazione della schiena e di

flessione avanti nella posizione

eretta

- non richieda di camminare per lunghi tragitti o di

salire su scale e ponteggi

- eviti l'assunzione di posizioni in equilibrio

La scarsa scolarizzazione dell'assicurato e la

conseguente assenza di un diploma di base nonché la sua età relativamente

avanzata precludono l'applicazione di provvedimenti di riqualifica

professionale con frequenza scolastica.

L'A. avrebbe unicamente diritto, qualora ne

inoltrasse la richiesta, ad un periodo limitato di aiuto all'avviamento di

una nuova professione.

Calcolo CGR

- senza (ri)formazione specifica

In conformità a recente giurisprudenza (la sentenza

di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000) alfine di

determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita in

concreto professione alcuna o comunque non sfrutta appieno le residue

capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici

ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro.

Ai fini del calcolo fa stato il valore centrale, o

mediano (DTV 126 V 77).

I dati sono periodicamente pubblicati dal UFS e sono

noti generalmente come "tabelle RSS".

Nel caso di assicurati che a causa di una particolare

situazione personale o professionale non possono mettere completamente a

frutto la loro residua capacità di guadagno nemmeno in attività non

qualificate, non riuscendo pertanto a raggiungere il livello medio dei salari

sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un max del

25% (VSI 2002, p. 64).

Se la determinazione del reddito da invalido avviene

su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di

professioni in concreto esigibili, anche se si può supporre che nel caso

concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della

professione.

Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati

statistici rilevanti nel settore dell'industria e artigianato locali, in

attività semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2)

apportando le seguenti riduzioni salariali:

- del 7% per porto di pesi limitato

- del 15% per le numerose limitazioni ergonomiche a

livello della schiena e delle ginocchia (vedi attività esigibili)

Il calcolo dei redditi risulta così come segue:

RH:

quale magazziniere senza diploma ma con almeno 10 anni di attività, l'A. oggi

potrebbe guadagnare 48'100.- frs annui

RI: in

attività semplice e ripetitiva, secondo Tabelle RSS con le riduzioni salariali

esposte sopra, risulta che l'A. nel 2004 avrebbe potuto guadagnare 41'277.-

frs annui

CGR : 85,8%

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

L'A. non raggiunge il tasso minimo di invalidità ai

sensi LAI per poter beneficiare di una riqualifica professionale. Come detto

sopra però, qualora trovasse un nuovo impiego potrebbe sempre rivolgersi

all'Assicurazione Invalidità per ottenere delle i.g. per avviamento a nuova

attività (per un periodo limitato).

(…)."

(doc. AI 34/2-4)

Nella decisione impugnata l’amministrazione, sulla base dei dati

relativi al reddito da valido di fr. 48’100 e al reddito da invalido di fr. 41’277

stabiliti dal consulente IP, ha determinato un grado di invalidità del 14%

(doc. AI 52/10).

Il ricorrente non ha contestato i suddetti redditi stabiliti dal-l’amministrazione,

ma ha criticato le possibilità di occupazioni residue fornite dall’Ufficio AI, osservando

che “simili attività, la cui effettiva reperibilità sul mercato del lavoro

appare più che dubbia, risultano in ogni caso difficilmente compatibili sia con

lo stato di salute dell’assicurato, che con l’assenza di specifica formazione

(…)” (doc. I).

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa

alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha

nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza

(cfr. consid. 2.7), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e

dettagliatamente valutate in sede medica.

Quanto

alla reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, il consulente

ha fatto riferimento al settore dell’in-dustria e artigianato locali, in

attività semplici e ripetitive.

Va

qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di

fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul

mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche

salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo

di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.

482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età

dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad

una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario

sentenza già citata del 4 aprile 2002

in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)."

In

concreto, tenuto conto degli aspetti reumatologici e vista la

giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da

parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel

settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di

mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolti sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

L’amministrazione considerando un reddito da

valido di fr. 48'100.-- e un reddito da invalido, calcolato sulla base delle

statistiche RSS e dopo aver praticato una riduzione del 22% (7% per porto di

pesi limitato e 15% per le numerose limitazioni ergonomiche a livello della

schiena e delle ginocchia), di fr. 41’277.--, ha stabilito una capacità di

guadagno residua del 85,8% e quindi un grado d'invalidità del 14.2%,

arrotondato al 14%. Entrambi i redditi, da valido e da

invalido, non sono stati contestati dall’assicurato.

Ora,

con riferimento al reddito da invalido da prendere in considerazione al

momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che,

conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03,

e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Tale

circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i

valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.

Il

TCA rileva inoltre che anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del

reddito da invalido l’assicurato non raggiungerebbe un grado d’invalidità

pensionabile.

2.9. Con il gravame il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,

2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella

specie, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.

Infatti,

il ricorrente si trova nel bisogno – quale unica entrata egli dispone di una

prestazione assistenziale di fr. 1'917.00 mensili (cfr. consid. 1.8) – inoltre l’assicurato

non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un

rappresentante, in casu l’avv. RA 1, appare senz’altro giustificato e le argomentazioni

ricorsuali non apparivano palesemente destituite di fondamento (in particolare

la natura della polineuropatia ha potuto essere chiarita solo grazie ad accertamenti

medici posteriori alla decisione impugnata).

Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i

requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore

dell'assicurato.

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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