32.2006.29
Domanda AI: nel caso concreto non sussistono motivi per scostarsi dalle conclusioni cui sono giunti i periti del SAM. Confermato il rifiuto sia del diritto a una rendita che a una riformazione profess
29 gennaio 2007Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.29
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, TCA
Titolo:
Domanda AI: nel caso concreto non sussistono motivi per scostarsi dalle conclusioni cui sono giunti i periti del SAM. Confermato il rifiuto sia del diritto a una rendita che a una riformazione professionale. Principio inquisitorio e obbligo di collaborare.
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.29
FS/sc
Lugano
29 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 gennaio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, precedentemente attiva quale parrucchiera fino al 30 giugno
2001, il 10 dicembre 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
in quanto affetta da “sindrome ansio-depressiva in cura psichiatrica – asma
bronchiale – dolori al collo e alla schiena” (doc. AI 1/1-7).
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento dell’Assicurazione Invalidità (SAM), per
decisione 21 gennaio 2005 (doc. AI 39/3-4), confermata con decisione su opposizione
4 gennaio 2005 (doc. AI 47/1-6), l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rata il
diritto ad una riformazione e ad una rendita (doc. AI 39/3-4 e 47/1-6) adducendo
che:
" (…)
3. (…)
Siccome l’assicurata (in base all’esito peritale) è
stata ritenuta valida nella misura del 70% nella sua professione di
parrucchiera, è proprio in detta attività che essa può mettere a maggior frutto
la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un’altra
attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l’assicurata, dal punto di
vista economico, facendo uso di tutto l’impegno ragionevolmente esigibile, non
subisca una perdita di guadagno di pari grado.
Già solo per i motivi elencati in precedenza, la
decisione impugnata merita conferma mentre l’opposizione va respinta.
4. A titolo abbondanziale, per quanto riguarda un
eventuale diritto alla riformazione professionale ex art. 17 LAI, si osserva
quanto segue.
(…)
Nel caso in esame, una riformazione professionale non
entra assolutamente in linea di conto in quanto la capacità lavorativa
dell'assicurata (70%) è identica sia per quanto riguarda la professione di
parrucchiera abitualmente svolta dalla stessa che per quanto attiene ad altre
attività medio-leggere adeguate al proprio stato di salute.
Del resto, anche il salario annuo che l'assicurata può
guadagnare in qualità di parrucchiera è sostanzialmente identico al reddito
annuo che essa potrebbe percepire in attività medio-leggere adeguate al suo
stato di salute (a titolo di paragone, si consideri che per l'anno 2000 e
lavorando a tempo pieno quale parrucchiera presso la __________ di __________
la Signora RI 1 ha percepito la somma di Fr. 36'000.-- (cfr.
questionario per il datore di lavoro del 29.12.2002) mentre, conformemente ai
dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario
ipotetico conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a
tempo pieno nel Canton Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, nel settore privato corrisponde per le donne a Fr. 36.328.--
(cfr. Sentenza TCA del 22.9.2004 in re G.), motivo per il quale un cambiamento
di professione non appare assolutamente indicato nella presente fattispecie.
Nel caso concreto, una riformazione professionale
risulterebbe pertanto inadeguata ed andrebbe oltre il rapporto ragionevole tra
la durata ed i costi della misura da una parte ed il risultato economico che ci
si può attendere (nel senso dell'efficacità della reintegrazione) dall'altra
(cfr. anche a tal proposito la cifra marginale 1006 della Circolare concernente
Fatti
i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale).
Si sottolinea infine che, anche dal punto di vista
prettamente medico, un cambiamento di attività non entra affatto in
considerazione nel caso di specie poiché secondo quanto affermato a pag. 12
della perizia SAM (pag. 12) "[...] È molto probabile che la patologia
psichiatrica possa migliorare, così da permettere all'assicurata di raggiungere
una capacità lavorativa completa come parrucchiera.
Questo miglioramento è sicuramente possibile
in breve tempo, in meno di sei mesi [...]".
In virtù di quanto suesposto, l'assicurata non ha
perciò diritto ad una riformazione professionale in applicazione dell'art. 17
LADI. " (doc. AI 47/4-5)
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto:
" In via principale:
1. Il ricorso è accolto, e di conseguenza
la decisione su opposizione emessa dall’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità
del Cantone Ticino in data 4.01.2006 è annullata.
Considerandi
2.
Di conseguenza è accordato alla Signora RI
1.
¼ di rendita d’invalidità, sulla base di un grado d’invalidità di almeno il
40%, considerando l’applicazione di un minore fattore di riduzione o di una ridotta
capacità lavorativa.
3.
Sono pertanto accordati dall’UAI i
debiti provvedimenti professionali, segnatamente la riformazione professionale
a favore dell’assicurata de quo, stante l’inesigibilità in misura completa né
nella sua precedente attività di parrucchiera né in altre attività ritenute
leggere.
4.
Spese e ripetibili protestate.
In via subordinata:
1.
Il ricorso è accolto, e di conseguenza
l’incarto è retrocesso all’Ufficio AI dell’Assi-curazione Invalidità del
Cantone Ticino per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire
il diritto della Signora RI 1 ad ¼ di rendita d’invalidità, sulla base di un
grado d’invalidità di almeno il 40%, nonché il diritto ad una riformazione
professionale.
2.
Spese e ripetibili protestate.” (doc. I,
pag. 8)
In
sostanza, il rappresentante ha sostenuto che lo stato di salute dell’assicurata
non sarebbe stato debitamente ed approfonditamente esaminato e ha contestato la
valutazione peritale adducendo che i problemi psicofisici della sua mandante
inciderebbero gravemente sulla sua capacità lavorativa soprattutto nella sua
precedente attività di parrucchiera;
- con
la risposta di causa, osservando che la ricorrente solleva le medesime
obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di
prova, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è la questione a sapere se, vista la perizia pluridisciplinare
30.
luglio 2004 del SAM, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a una riformazione e a una rendita AI;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA
– con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- l’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di gua-dagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495
consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b);
- nel
caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del
SAM – ha negato all’assicurata il diritto a una rendita AI.
Dal
referto 30 luglio 2004 (doc. AI 32/1-30) risulta che i periti, dopo aver
esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto
capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),
reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1
Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome
da disadattamento con reazione depressiva prolungata.
Probabile
disturbo di personalità di tipo borderline o dipendente
5.2
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome
cervicospondilogena cronica con/su
- nessuna
anomalia rilevante a livello clinico radiologico.
Sindrome
lombospondilogena intermittente con/su:
- nessuna
anomalia clinica o radiologica rilevante.
Minima
periartropatia omeroscapolare tendinotica bilat.
Tendenza
alla fibromialgia.” (doc. AI 232/10-11)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “l’A presenta una capacità lavorativa del 70%
come parrucchiera (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)”
(doc. AI 32/12), hanno concluso che:
" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Non
vi sono patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa dell’A.
A
causa della reazione depressiva (con una certa labilità emotiva, affettiva
leggermente di tipo depressivo, rallentamento psicomotorio), l’A. presenta una
capacità lavorativa del 70% come parrucchiera (attività durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto).
E’
importante che l’A. continui, ma in modo regolare, le cure presso la psichiatra
di fiducia dr.ssa __________. E’ molto probabile che la patologia psichiatrica
possa migliorare, così da permettere all’A. di raggiungere una capacità
lavorativa completa come parrucchiera. Questo miglioramento è sicuramente
possibile in breve tempo, in sei mesi. D’altro canto è importante che i curanti
stimolino l’A. a riprendere l’attività lavorativa, anche per migliorare
l’autostima e la sicurezza.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE
Anche
in attività leggere e medie l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 70%
(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
Migliorata
la patologia psichiatrica – come descritto nel nostro precedente punto – l’A.
potrebbe raggiungere una capacità lavorativa totale in questo tipo d’attività.
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Facciamo
notare che l’A. è migliorata dal lato psichico e dal lato organico (reumatologico
e pneumologico) non vi sono patologie tali da limitare la sua capacità lavorativa.
Nel passato vi sono state delle incapacità lavorative totali, ma non di lunga
durata, dovute agli incidenti ed ai vari ricoveri ospedalieri. Non siamo in grado
di codificare un’incapacità lavorativa totale e di lunga durata.
I
disturbi gastrointestinali sono migliorati.
Ci
permettiamo di inviare una copia di questa perizia al medico curante dr.ssa __________,
affinché sia informata sulle conclusioni del SAM.
(…)”
(doc. AI 32/12-13)
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M
[I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995.
in re A. C; cfr. anche DTF
123.
V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354
consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito
alla capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto) dell’assicurata, sia nella sua professione di parrucchiera
che in attività medie e leggere;
- per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel consulto 9 luglio 2004, ha espresso la seguente conclusione e
prognosi:
" (...)
Siamo
di fronte ad una giovane 27enne che ha lavorato per circa 2 anni come parrucchiera,
essa riferisce che all'inizio le piaceva molto questo lavoro, viaggiava anche
con il datore di lavoro e partecipavano a sfilate di moda a livello europeo e
si sentiva molto attiva e coinvolta dal punto di vista professionale.
Si
lamenta in modo costante della sua cefalea e dei problemi causati dopo i 2 incidenti
automobilistici con vari dolori che persistono tuttora.
Vi
è da segnalare anche una somatizzazione a livello gastro-intestinale,
probabilmente a causa di un disagio psichico, accumulo di stress e periodi di
ansia ed insicurezza.
Durante
il suo soggiorno presso l'__________ è stata anche fatta la diagnosi di disturbo
di personalità di tipo Bordeline oltre che una sindrome ansioso-depressiva.
Vi
è da segnalare inoltre delle idee suicidali nel passato accompagnate da una
certa immaturità ed un comportamento di tipo dipendente a volte conversivo.
Anamnesticamente
essa aveva presentato anche degli attacchi di panico ma con l'introduzione di
antidepressivi ed una terapia ansiolitica avrebbe migliorato la maggior parte
dei suoi disturbi e disagi psichici.
Per
quel che concerne la sua diagnosi psichiatrica si tratta di una sindrome da
disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21) ed un
probabile disturbo di personalità di tipo Bordeline o dipendente da indagare.
È
stata in cura presso lo studio medico della Dr.ssa __________ per un periodo ed
avrebbe avuto anche un sostegno psicologico da parte di una psicologa che
collabora con la Dr.ssa ma a quanto pare negli ultimi mesi essa non si è più
presentata agli appuntamenti malgrado il miglioramento che ha avuto dal punto
di vista psichiatrico.
Per
quel che concerne la sua inabilità lavorativa attuale, dal punto di vista
puramente psichiatrico attualmente è nella misura del 20-30% ma è auspicabile
che essa possa riprendere la sua abilità lavorativa al più presto, magari nello
stesso posto di lavoro dove ha avuto un'importante esperienza ed un buon rapporto
con il suo ex datore di lavoro che, quanto mi riferisce l'assicurata, egli
sarebbe disposto a riassumerla.
Chiedo
ai medici curanti di collaborare in questo senso, incoraggiarla e sostenerla
per migliorare la sua autostima e la sua sicurezza, così che possa riprendere
la sua abilità lavorativa al più presto ed eventualmente prendere una decisione
per quel che riguarda il suo matrimonio, che vale la pena di essere indagato.
(…)"
(doc. AI 32/29-30)
Dal
canto suo la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei suoi
rapporti e allegati medici 14 maggio 2003 e 28 aprile 2004 (doc. AI 14/1-3 e
26/1-3), posta la diagnosi di “sintomatologia ansio-depressiva con aspetti di
somatizzazione in paziente con disturbo di personalità borderline”, anche se
circa le conseguenze del disturbo sull’attuale attività ha risposto “totale”,
per quanto riguarda la proponibilità e la diminuzione del rendimento ha
risposto “attualmente non valutabile” (doc. AI 14/3), “da valutare” e “sì”
senza tuttavia indicare in che misura (doc. AI 26/3). La stessa specialista non
si è mai espressa sulla capacità lavorativa dell’assicurata nella sua ultima
attività esercitata rinviando dapprima al medico curante, dr.ssa __________, e
in seguito indicando “da valutare” (doc. AI 14/1 e 26/1).
La
dr.ssa __________, nel rapporto medico 28 aprile 2004, circa i provvedimenti
terapeutici e la prognosi ha poi osservato che “(…) rispetto al rapporto
precedente, dopo alcuni mesi di interruzione, la paziente ha ripreso contatto
per una psicoterapia di sostegno con farmacoterapia associata (Deroxat –
Lexotanil). L’aggancio terapeutico è migliorato con in particolare maggiore
costanza nel mantenimento del setting. Sono presenti tuttavia aspetti
somatoformi, mentre sembrano molto più contenuti i disturbi di ordine
psicotico. A tutt’oggi è scarsa la motivazione per un progetto riabilitativo,
la paziente è mantenuta dai genitori che apparentemente non esercitano alcuna
pressione per la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Trattandosi di
una paziente giovane ritengo che, a questo punto del decorso, sia importante
una valutazione peritale per la capacità lavorativa (…)” (doc. AI 26/2).
Visto
che la dr.ssa __________ non si è mai pronunciata al proposito e, anzi, ha
segnalato l’importanza di una valutazione peritale al riguardo, questo
Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il
dr. __________ in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente per il solo fatto che, circa la diagnosi
di disturbo di personalità di tipo Borderline o dipendente, il dr. __________
si è espresso con i termini di “(…) probabile […] da indagare (…)” (doc. AI
32/30). Infatti, esprimendosi comunque sulla capacità lavorativa
dell’assicurata e indicando che “(…) è auspicabile che essa possa riprendere la
sua abilità lavorativa al più presto, magari nello stesso posto di lavoro (…)”
è chiaro che lo specialista ha considerato anche le conseguenze di questo disturbo.
Va
qui peraltro evidenziato che nella perizia 30 luglio 2004, quale diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa, è stata indicata anche la diagnosi di “(…) probabile
disturbo di personalità di tipo borderline o dipendente (…)” (doc. AI 32/10) e
che i periti del SAM hanno pure sottolineato che “(…) è molto probabile che la
patologia psichiatrica possa migliorare, così da permettere all’A. di
raggiungere una capacità lavorativa completa come parrucchiera. Questo miglioramento
è sicuramente possibile in breve tempo, in sei mesi (…)” (doc. AI 32/13).
Del
resto non risulta che la curante – a cui la perizia 30 luglio 2004 è stata
trasmessa – dr. __________, FMH in medicina interna, e la dr.ssa __________
abbiano in qualche modo contestato le conclusioni a cui sono giunti i periti; l’assicurata
non ha d’altronde prodotto alcuna documentazione medica che possa mettere in
dubbio la valutazione del dr. __________. Al riguardo occorre ricordare che se
da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si
rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
122.
V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti);
- per
quanto riguarda l’aspetto pneumologico il TCA rileva quanto segue.
Il
dr. __________, capo del servizio di pneumologia dell’__________ di __________,
nel rapporto 6 settembre 2002 indirizzato alla dr. __________ (doc. AI 10/4-5),
ha concluso che “(…) concordo quindi con la tua valutazione che questi disturbi
sono da imputare molto probabilmente ad una lieve forma di asma bronchiale
(…)” (doc. AI 10/5, la sottolineatura è del redattore).
Dal
canto suo il dr. __________, capo del servizio di pneumologia dell’__________
di __________, nel suo consulto 11 giugno 2004 (ndr.: datato erroneamente 2003,
doc. AI 32/16-22) ha concluso che “(…) questa paziente 27enne, fumatrice, che
presenta una sintomatologia di dispnea praticamente costante interpretata
inizialmente come una possibile asma bronchiale, non mostra attualmente a
nostro modo di vedere sicuri segni compatibili con una sicura asma bronchiale.
A favore di questa interpretazione dobbiamo sottolineare la presenza per due
volte in due istituti differenti di un test alla Metacolina formalmente
negativo, l’assenza di una risposta significativa ad un trattamento combinato
con corticosteroidi topici e broncodilatatori retard, ed una sintomatologia
atipica caratterizzata da una dispnea praticamente costante mai accompagnata da
tosse, con fattori scatenanti di vario genere in un soggetto con una problematica
complessa con un possibile sovraccarico psicologico non indifferente (…)” (doc.
AI 32/18)
Dai
reperti medici sopra evidenziati si evince chiaramente che nessuno specialista
ha potuto concludere con certezza per l‘esistenza di una diagnosi di asma bronchiale.
Di
conseguenza non possono qui essere seguite le argomentazioni della ricorrente stante
le quali la professione di parrucchiera non sarebbe compatibile con il suo stato
di salute vista la continua presenza di agenti irritativi delle vie respiratorie.
Questo
vale a maggiore ragione se si considera che il dr. __________ ha, in ogni caso,
concluso che “(…) ad ogni buon conto anche qualora la paziente dovesse presentare
una lieve possibile forma asmatica, non sussistono a nostro modo di vedere
gli estremi per giustificare un’incapacità lavorativa dal punto di vista medico
teorico pneumologico (…)” (doc. 32/18, la sottolineatura è del redattore).
Anche
qui va rilevato che non risulta che la curante, dr.ssa __________, abbia in
qualche modo contestato le conclusioni a cui sono giunti i periti e
l’assicurata, nonostante il suo obbligo di collaborare, non ha prodotto alcuna
documentazione medica che possa mettere in dubbio la valutazione del dr. __________;
- per
quanto riguarda l’aspetto reumatologico il rappresentante dell’assicurata,
senza produrre alcuna documentazione medica al riguardo, si è limitato a evidenziare
come, a suo dire, “(…) i problemi psicofisici presentati dalla mia mandante
incidano grandemente sulla sua capacità lavorativa, soprattutto in considerazione
della precedente attività dalla stessa svolta: pettinatrice parrucchiera. Non
c’è chi non veda infatti come una simile attività non possa essere più
considerata adatta a persone presentanti serie problematiche alle spalle, alle
braccia, alla schiena ed al collo, stante l’attività prettamente manuale in cui
si identifica tale professione e coinvolgente proprio i ridetti arti (…)” (doc.
48/8).
Il
TCA rileva che invece il dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto
reumatologico del 22 giugno 2004, circa l’abilità al lavoro e la prognosi, ha
concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico teorico l’assicurata è abile
al lavoro senza restrizioni per qualunque attività […] la prognosi di una
sindrome del dolore cronico con probabile importante somatizzazione è generalmente
cattiva per quanto attiene ai disturbi soggettivi. Dal punto di vista oggettivo
non vi è alcuna anomalia rilevante a carico dell’apparato locomotore che possa
peggiorare a medio-lungo termine (…)” (doc. AI 32/26);
- in
merito al rifiuto del diritto ad una riformazione professionale il TCA osserva
che, ritenuta una capacità lavorativa residua dell’assicurata del 70% (presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) sia nella sua precedente
professione che in attività medie-leggere e considerato un reddito di fr.
36'000.-- quale parrucchiera a tempo pieno e un reddito ipotetico di fr.
36'328.-- in un’attività leggera e ripetitiva adeguata pure a tempo pieno (dati
questi riferiti all’anno 2000 e rimasti incontestati), è a ragione che,
conformemente all’art. 17 LAI e alla giurisprudenza citata, l’Ufficio AI ha
negato alla ricorrente il diritto a questa prestazione;
- in
conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta
della succitata perizia pluridisciplinare del SAM questo TCA non può che confermare
la decisione impugnata per quel che riguarda sia il rifiuto di una rendita che
il rifiuto di una riformazione professionale.
Di
conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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