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Decisione

32.2006.29

Domanda AI: nel caso concreto non sussistono motivi per scostarsi dalle conclusioni cui sono giunti i periti del SAM. Confermato il rifiuto sia del diritto a una rendita che a una riformazione profess

29 gennaio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale).

Si sottolinea infine che, anche dal punto di vista

prettamente medico, un cambiamento di attività non entra affatto in

considerazione nel caso di specie poiché secondo quanto affermato a pag. 12

della perizia SAM (pag. 12) "[...] È molto probabile che la patologia

psichiatrica possa migliorare, così da permettere all'assicurata di raggiungere

una capacità lavorativa completa come parrucchiera.

Questo miglioramento è sicuramente possibile

in breve tempo, in meno di sei mesi [...]".

In virtù di quanto suesposto, l'assicurata non ha

perciò diritto ad una riformazione professionale in applicazione dell'art. 17

LADI. " (doc. AI 47/4-5)

- con

il ricorso in oggetto l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto:

" In via principale:

1. Il ricorso è accolto, e di conseguenza

la decisione su opposizione emessa dall’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità

del Cantone Ticino in data 4.01.2006 è annullata.

Considerandi

2.

Di conseguenza è accordato alla Signora RI

1.

¼ di rendita d’invalidità, sulla base di un grado d’invalidità di almeno il

40%, considerando l’applicazione di un minore fattore di riduzione o di una ridotta

capacità lavorativa.

3.

Sono pertanto accordati dall’UAI i

debiti provvedimenti professionali, segnatamente la riformazione professionale

a favore dell’assicurata de quo, stante l’inesigibilità in misura completa né

nella sua precedente attività di parrucchiera né in altre attività ritenute

leggere.

4.

Spese e ripetibili protestate.

In via subordinata:

1.

Il ricorso è accolto, e di conseguenza

l’incarto è retrocesso all’Ufficio AI dell’Assi-curazione Invalidità del

Cantone Ticino per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire

il diritto della Signora RI 1 ad ¼ di rendita d’invalidità, sulla base di un

grado d’invalidità di almeno il 40%, nonché il diritto ad una riformazione

professionale.

2.

Spese e ripetibili protestate.” (doc. I,

pag. 8)

In

sostanza, il rappresentante ha sostenuto che lo stato di salute dell’assicurata

non sarebbe stato debitamente ed approfonditamente esaminato e ha contestato la

valutazione peritale adducendo che i problemi psicofisici della sua mandante

inciderebbero gravemente sulla sua capacità lavorativa soprattutto nella sua

precedente attività di parrucchiera;

- con

la risposta di causa, osservando che la ricorrente solleva le medesime

obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di

prova, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso;

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- oggetto

del contendere è la questione a sapere se, vista la perizia pluridisciplinare

30.

luglio 2004 del SAM, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il

diritto a una riformazione e a una rendita AI;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA

– con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%;

- ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;

Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita

unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V

207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).

La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per

determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,

ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V

314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);

- l’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto

alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di gua-dagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Con

riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme

delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente

un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta

dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite

del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495

consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b);

- nel

caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del

SAM – ha negato all’assicurata il diritto a una rendita AI.

Dal

referto 30 luglio 2004 (doc. AI 32/1-30) risulta che i periti, dopo aver

esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto

capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1

Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome

da disadattamento con reazione depressiva prolungata.

Probabile

disturbo di personalità di tipo borderline o dipendente

5.2

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome

cervicospondilogena cronica con/su

- nessuna

anomalia rilevante a livello clinico radiologico.

Sindrome

lombospondilogena intermittente con/su:

- nessuna

anomalia clinica o radiologica rilevante.

Minima

periartropatia omeroscapolare tendinotica bilat.

Tendenza

alla fibromialgia.” (doc. AI 232/10-11)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “l’A presenta una capacità lavorativa del 70%

come parrucchiera (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)”

(doc. AI 32/12), hanno concluso che:

" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Non

vi sono patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa dell’A.

A

causa della reazione depressiva (con una certa labilità emotiva, affettiva

leggermente di tipo depressivo, rallentamento psicomotorio), l’A. presenta una

capacità lavorativa del 70% come parrucchiera (attività durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto).

E’

importante che l’A. continui, ma in modo regolare, le cure presso la psichiatra

di fiducia dr.ssa __________. E’ molto probabile che la patologia psichiatrica

possa migliorare, così da permettere all’A. di raggiungere una capacità

lavorativa completa come parrucchiera. Questo miglioramento è sicuramente

possibile in breve tempo, in sei mesi. D’altro canto è importante che i curanti

stimolino l’A. a riprendere l’attività lavorativa, anche per migliorare

l’autostima e la sicurezza.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

Anche

in attività leggere e medie l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 70%

(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

Migliorata

la patologia psichiatrica – come descritto nel nostro precedente punto – l’A.

potrebbe raggiungere una capacità lavorativa totale in questo tipo d’attività.

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Facciamo

notare che l’A. è migliorata dal lato psichico e dal lato organico (reumatologico

e pneumologico) non vi sono patologie tali da limitare la sua capacità lavorativa.

Nel passato vi sono state delle incapacità lavorative totali, ma non di lunga

durata, dovute agli incidenti ed ai vari ricoveri ospedalieri. Non siamo in grado

di codificare un’incapacità lavorativa totale e di lunga durata.

I

disturbi gastrointestinali sono migliorati.

Ci

permettiamo di inviare una copia di questa perizia al medico curante dr.ssa __________,

affinché sia informata sulle conclusioni del SAM.

(…)”

(doc. AI 32/12-13)

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M

[I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995.

in re A. C; cfr. anche DTF

123.

V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354

consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);

- nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito

alla capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto) dell’assicurata, sia nella sua professione di parrucchiera

che in attività medie e leggere;

- per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel consulto 9 luglio 2004, ha espresso la seguente conclusione e

prognosi:

" (...)

Siamo

di fronte ad una giovane 27enne che ha lavorato per circa 2 anni come parrucchiera,

essa riferisce che all'inizio le piaceva molto questo lavoro, viaggiava anche

con il datore di lavoro e partecipavano a sfilate di moda a livello europeo e

si sentiva molto attiva e coinvolta dal punto di vista professionale.

Si

lamenta in modo costante della sua cefalea e dei problemi causati dopo i 2 incidenti

automobilistici con vari dolori che persistono tuttora.

Vi

è da segnalare anche una somatizzazione a livello gastro-intestinale,

probabilmente a causa di un disagio psichico, accumulo di stress e periodi di

ansia ed insicurezza.

Durante

il suo soggiorno presso l'__________ è stata anche fatta la diagnosi di disturbo

di personalità di tipo Bordeline oltre che una sindrome ansioso-depressiva.

Vi

è da segnalare inoltre delle idee suicidali nel passato accompagnate da una

certa immaturità ed un comportamento di tipo dipendente a volte conversivo.

Anamnesticamente

essa aveva presentato anche degli attacchi di panico ma con l'introduzione di

antidepressivi ed una terapia ansiolitica avrebbe migliorato la maggior parte

dei suoi disturbi e disagi psichici.

Per

quel che concerne la sua diagnosi psichiatrica si tratta di una sindrome da

disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21) ed un

probabile disturbo di personalità di tipo Bordeline o dipendente da indagare.

È

stata in cura presso lo studio medico della Dr.ssa __________ per un periodo ed

avrebbe avuto anche un sostegno psicologico da parte di una psicologa che

collabora con la Dr.ssa ma a quanto pare negli ultimi mesi essa non si è più

presentata agli appuntamenti malgrado il miglioramento che ha avuto dal punto

di vista psichiatrico.

Per

quel che concerne la sua inabilità lavorativa attuale, dal punto di vista

puramente psichiatrico attualmente è nella misura del 20-30% ma è auspicabile

che essa possa riprendere la sua abilità lavorativa al più presto, magari nello

stesso posto di lavoro dove ha avuto un'importante esperienza ed un buon rapporto

con il suo ex datore di lavoro che, quanto mi riferisce l'assicurata, egli

sarebbe disposto a riassumerla.

Chiedo

ai medici curanti di collaborare in questo senso, incoraggiarla e sostenerla

per migliorare la sua autostima e la sua sicurezza, così che possa riprendere

la sua abilità lavorativa al più presto ed eventualmente prendere una decisione

per quel che riguarda il suo matrimonio, che vale la pena di essere indagato.

(…)"

(doc. AI 32/29-30)

Dal

canto suo la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei suoi

rapporti e allegati medici 14 maggio 2003 e 28 aprile 2004 (doc. AI 14/1-3 e

26/1-3), posta la diagnosi di “sintomatologia ansio-depressiva con aspetti di

somatizzazione in paziente con disturbo di personalità borderline”, anche se

circa le conseguenze del disturbo sull’attuale attività ha risposto “totale”,

per quanto riguarda la proponibilità e la diminuzione del rendimento ha

risposto “attualmente non valutabile” (doc. AI 14/3), “da valutare” e “sì”

senza tuttavia indicare in che misura (doc. AI 26/3). La stessa specialista non

si è mai espressa sulla capacità lavorativa dell’assicurata nella sua ultima

attività esercitata rinviando dapprima al medico curante, dr.ssa __________, e

in seguito indicando “da valutare” (doc. AI 14/1 e 26/1).

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 28 aprile 2004, circa i provvedimenti

terapeutici e la prognosi ha poi osservato che “(…) rispetto al rapporto

precedente, dopo alcuni mesi di interruzione, la paziente ha ripreso contatto

per una psicoterapia di sostegno con farmacoterapia associata (Deroxat –

Lexotanil). L’aggancio terapeutico è migliorato con in particolare maggiore

costanza nel mantenimento del setting. Sono presenti tuttavia aspetti

somatoformi, mentre sembrano molto più contenuti i disturbi di ordine

psicotico. A tutt’oggi è scarsa la motivazione per un progetto riabilitativo,

la paziente è mantenuta dai genitori che apparentemente non esercitano alcuna

pressione per la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Trattandosi di

una paziente giovane ritengo che, a questo punto del decorso, sia importante

una valutazione peritale per la capacità lavorativa (…)” (doc. AI 26/2).

Visto

che la dr.ssa __________ non si è mai pronunciata al proposito e, anzi, ha

segnalato l’importanza di una valutazione peritale al riguardo, questo

Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il

dr. __________ in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente per il solo fatto che, circa la diagnosi

di disturbo di personalità di tipo Borderline o dipendente, il dr. __________

si è espresso con i termini di “(…) probabile […] da indagare (…)” (doc. AI

32/30). Infatti, esprimendosi comunque sulla capacità lavorativa

dell’assicurata e indicando che “(…) è auspicabile che essa possa riprendere la

sua abilità lavorativa al più presto, magari nello stesso posto di lavoro (…)”

è chiaro che lo specialista ha considerato anche le conseguenze di questo disturbo.

Va

qui peraltro evidenziato che nella perizia 30 luglio 2004, quale diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa, è stata indicata anche la diagnosi di “(…) probabile

disturbo di personalità di tipo borderline o dipendente (…)” (doc. AI 32/10) e

che i periti del SAM hanno pure sottolineato che “(…) è molto probabile che la

patologia psichiatrica possa migliorare, così da permettere all’A. di

raggiungere una capacità lavorativa completa come parrucchiera. Questo miglioramento

è sicuramente possibile in breve tempo, in sei mesi (…)” (doc. AI 32/13).

Del

resto non risulta che la curante – a cui la perizia 30 luglio 2004 è stata

trasmessa – dr. __________, FMH in medicina interna, e la dr.ssa __________

abbiano in qualche modo contestato le conclusioni a cui sono giunti i periti; l’assicurata

non ha d’altronde prodotto alcuna documentazione medica che possa mettere in

dubbio la valutazione del dr. __________. Al riguardo occorre ricordare che se

da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si

rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è

limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

122.

V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti);

- per

quanto riguarda l’aspetto pneumologico il TCA rileva quanto segue.

Il

dr. __________, capo del servizio di pneumologia dell’__________ di __________,

nel rapporto 6 settembre 2002 indirizzato alla dr. __________ (doc. AI 10/4-5),

ha concluso che “(…) concordo quindi con la tua valutazione che questi disturbi

sono da imputare molto probabilmente ad una lieve forma di asma bronchiale

(…)” (doc. AI 10/5, la sottolineatura è del redattore).

Dal

canto suo il dr. __________, capo del servizio di pneumologia dell’__________

di __________, nel suo consulto 11 giugno 2004 (ndr.: datato erroneamente 2003,

doc. AI 32/16-22) ha concluso che “(…) questa paziente 27enne, fumatrice, che

presenta una sintomatologia di dispnea praticamente costante interpretata

inizialmente come una possibile asma bronchiale, non mostra attualmente a

nostro modo di vedere sicuri segni compatibili con una sicura asma bronchiale.

A favore di questa interpretazione dobbiamo sottolineare la presenza per due

volte in due istituti differenti di un test alla Metacolina formalmente

negativo, l’assenza di una risposta significativa ad un trattamento combinato

con corticosteroidi topici e broncodilatatori retard, ed una sintomatologia

atipica caratterizzata da una dispnea praticamente costante mai accompagnata da

tosse, con fattori scatenanti di vario genere in un soggetto con una problematica

complessa con un possibile sovraccarico psicologico non indifferente (…)” (doc.

AI 32/18)

Dai

reperti medici sopra evidenziati si evince chiaramente che nessuno specialista

ha potuto concludere con certezza per l‘esistenza di una diagnosi di asma bronchiale.

Di

conseguenza non possono qui essere seguite le argomentazioni della ricorrente stante

le quali la professione di parrucchiera non sarebbe compatibile con il suo stato

di salute vista la continua presenza di agenti irritativi delle vie respiratorie.

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che il dr. __________ ha, in ogni caso,

concluso che “(…) ad ogni buon conto anche qualora la paziente dovesse presentare

una lieve possibile forma asmatica, non sussistono a nostro modo di vedere

gli estremi per giustificare un’incapacità lavorativa dal punto di vista medico

teorico pneumologico (…)” (doc. 32/18, la sottolineatura è del redattore).

Anche

qui va rilevato che non risulta che la curante, dr.ssa __________, abbia in

qualche modo contestato le conclusioni a cui sono giunti i periti e

l’assicurata, nonostante il suo obbligo di collaborare, non ha prodotto alcuna

documentazione medica che possa mettere in dubbio la valutazione del dr. __________;

- per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico il rappresentante dell’assicurata,

senza produrre alcuna documentazione medica al riguardo, si è limitato a evidenziare

come, a suo dire, “(…) i problemi psicofisici presentati dalla mia mandante

incidano grandemente sulla sua capacità lavorativa, soprattutto in considerazione

della precedente attività dalla stessa svolta: pettinatrice parrucchiera. Non

c’è chi non veda infatti come una simile attività non possa essere più

considerata adatta a persone presentanti serie problematiche alle spalle, alle

braccia, alla schiena ed al collo, stante l’attività prettamente manuale in cui

si identifica tale professione e coinvolgente proprio i ridetti arti (…)” (doc.

48/8).

Il

TCA rileva che invece il dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto

reumatologico del 22 giugno 2004, circa l’abilità al lavoro e la prognosi, ha

concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico teorico l’assicurata è abile

al lavoro senza restrizioni per qualunque attività […] la prognosi di una

sindrome del dolore cronico con probabile importante somatizzazione è generalmente

cattiva per quanto attiene ai disturbi soggettivi. Dal punto di vista oggettivo

non vi è alcuna anomalia rilevante a carico dell’apparato locomotore che possa

peggiorare a medio-lungo termine (…)” (doc. AI 32/26);

- in

merito al rifiuto del diritto ad una riformazione professionale il TCA osserva

che, ritenuta una capacità lavorativa residua dell’assicurata del 70% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) sia nella sua precedente

professione che in attività medie-leggere e considerato un reddito di fr.

36'000.-- quale parrucchiera a tempo pieno e un reddito ipotetico di fr.

36'328.-- in un’attività leggera e ripetitiva adeguata pure a tempo pieno (dati

questi riferiti all’anno 2000 e rimasti incontestati), è a ragione che,

conformemente all’art. 17 LAI e alla giurisprudenza citata, l’Ufficio AI ha

negato alla ricorrente il diritto a questa prestazione;

- in

conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta

della succitata perizia pluridisciplinare del SAM questo TCA non può che confermare

la decisione impugnata per quel che riguarda sia il rifiuto di una rendita che

il rifiuto di una riformazione professionale.

Di

conseguenza il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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