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32.2006.3

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14 giugno 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla

salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK

1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10

consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"

(STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.

2a con riferimenti).

2.4. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che, per quanto attiene all’aspetto medico, la

decisione dell’amministrazione di accordare all’assicurato un quarto di rendita

trova il proprio fondamento nelle perizie elaborate, rispettivamente, l’8

gennaio e il 13 maggio 2003, dai dottori __________, spec. FMH in malattie

reumatiche e __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In effetti, il reumatologo

dott. __________, che già aveva periziato RI 1 nel corso del

mese di marzo 2002, quindi prima del periodo di osservazione presso il CFPS -

posta la diagnosi di sindrome cervico-spondilogena su alterazioni degenerative

a livello di C5-C6 e C6-C7, di sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica

su leggere turbe statiche e discrete alterazioni degenerative plurisegmentali,

nonché di leggera sindrome ansio-depressiva cronica con tendenza alla

somatizzazione dei dolori (cfr. doc. 48-3 e 4) -, ha dichiarato l’assicurato

non più in grado di riprendere la sua precedente pro-fessione di muratore, ma comunque

abile in misura di almeno il 70/80% in attività medio-leggere che non

richiedano sforzi parti-colari per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto

di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del

tronco o lavori prolungati in posizioni inergonomiche) e che gli permettano di

cambiare frequentemente di posizione (quali, ad esempio, il guardiano/custode,

il fattorino e l’inserviente presso un distributore di benzina; doc. 48-5).

Deve essere

ancora segnalato che il dott. __________ ha sottolineato che i disturbi

denunciati dall’insorgente trovavano una giustificazione solo parziale nello

stato oggettivabile del rachide lombare e cervicale, aspetto che l’ha finalmente

indotto a invitare l’amministrazione a procedere anche a una valutazione

psichiatrica (doc. 48-5).

A investigare l’assicurato

da un profilo psichico, è stato il dott. __________, per il quale RI 1 soffriva, in primo luogo, di una sindrome da disadattamento,

reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) di gravità lieve, nonché,

subordinatamente, di una sindrome da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) di

gravità lieve (doc. 51-5 e 6):

" Il periziando presenta a considerare due entità psicopatologiche differenti: una più recente e, ora, più

importante con sintomi ansiosi e depressivi insorti nel periodo di adattamento

ad un significativo cambiamento di vita (stress prolungato dovuto al costante

dolore somatico in estensione, difficoltà di reperire un posto di lavoro

consono alle sue condizioni di salute, problemi finanziari) e l’altra, più

vecchia, caratterizzata da un dolore persistente che non può essere spiegato da

una malattia somatica (conflitto emozionale in relazione con la personalità

premorbosa sensibile-indecisa, la malattia psichica della moglie). Queste due

entità nosologiche limitano, solo in parte, la funzionalità lavorativa e

sociale del periziando.”

(doc. 51-6)

Secondo

lo psichiatra dott. __________, la patologia psichica limita la capacità

lavorativa dell’insorgente nella misura massima del 25%, e ciò in qualsiasi

attività professionale, percentuale da inglobare in quella ritenuta dal dott. __________

(doc. 51-6).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione formale di rendita, l’UAI ha

consultato il proprio consulente in integrazione professionale, __________, il

quale ha enunciato, in particolare, le considerazioni seguenti:

"

L’A è, invece, in grado d’intraprendere con

successo un’attività manuale medio-fine non qualificata per esempio nel

secondario.

Attività quale l’assemblatore, il controllore, lo

stampatore, il fresatore, il lucidatore, sono per esempio delle attività che

sono svolte prevalentemente sedute con possibilità d’intercalare la postura

qualora la posizione sollecita nuova materia prima o altri semilavorati o la

consegna della serie ad altre postazioni produttive.

Sono attività semplici, ripetitive, leggere

collocate nell’industria della metallurgia leggera, della gomma, delle materie

sintetiche, della chimica, del vetro, dell’elettricità (per esempio apparecchi

domestici), della carta.

Le medesime attività proposte dai periti

(reumatologo e psichiatra) sono, a mio giudizio, esigibili: fattorino, custode,

addetto stazione di servizio.

Pure il terziario rappresenta una fonte di

collocamento. Infatti, talune attività di sorveglianza/controllo o di fornitura

di materiale che non superi i 10 kg complessivi (per esempio, materiale

farmaceutico, ospedaliero), di vendita/consulenza (penso in particolare a

materiale/strumenti d’uso artigianale) sono in concreto opportunità lavorative

adeguate allo stato di salute dell’A.

(…).

Dal punto di vista economico l’A. può conseguire

un reddito presumibile annuale 2002 di fr. 35'482.

(Calcolo: ESS 2001, cat. 4, maschile, privato,

mediana + aggiornamento reddito 2002. Mi riferisco allo strumento/modello

statistico e ESS, poiché l’A. è nell’insieme (attitudini, anamnesi

professionale, esperienza lavorativa) collocabile nella specifica ricerca.

Propongo le seguenti riduzioni 25% per motivi medici; 10% per lavori leggeri).”

(doc. 60)

L’amministrazione

ha quindi proceduto al raffronto dei redditi (reddito da invalido: fr. 35'482,

reddito da valido: fr. 62'920), da cui è risultato un discapito economico di fr.

27'438, pari al 43% (doc. 61).

In corso

di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 6 febbraio 2006,

della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il cui

tenore è il seguente:

"

Il signor RI 1 soffre da anni di disturbi alla

schiena, che hanno causato una inabilità lavorativa totale nella sua

professione di muratore ed una rendita AI del 43% in quanto ritenuto abile per

lavori più leggeri.

Egli si è adoperato nella ricerca di un lavoro

più leggero, purtroppo senza successo.

Queste continue frustrazioni combinate con i

dolori cronici hanno con il tempo peggiorato il suo stato psichico.

Egli è nervoso, di umore depresso, ha disturbi

del sonno, di concentrazione e grosse preoccupazioni per il futuro.

Dal punto di vista psichiatrico egli è

attualmente inabile al lavoro al 50%.”

(doc. VII

bis)

Il

contenuto del certificato della psichiatra curante è così stato commentato dal

dott. __________, medico di fiducia dell’UAI:

"

… l’attuale certificato non contiene elementi

chiari a favore di un peggioramento dello stato psichico sia attuale e meno

ancora precedente alla decisione su opposizione. Risulta pure da questo

certificato una importante problematica economica in assicurato che dal 2000

non è stato in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro benché vi fossero

possibilità fisiche e psichiche (vedi valutazioni peritali precdenti).

… l’attuale certificato medico, posteriore alla

decisione su opposizione, non permette di oggettivare o rendere verosimile un

peggioramento dello stato di salute psichico né anteriore né posteriore alla

decisione su opposizione.”

(doc. X bis)

Il 18

ottobre 2006, questo Tribunale si è rivolto alla dott.ssa __________ nei

termini seguenti:

"

Ai fini dell’istruttoria di causa e con

riferimento al suo certificato del 6 febbraio 2006, la invito a rispondere –

entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione della presente –

ai seguenti quesiti:

1. Qual è l’esatta diagnosi dei disturbi di cui

soffre l’assicurato in base a una classificazione riconosciuta?

Considerandi

2.

Da quando è presente l’affezione?

3.

Qual è stato il decorso della stessa?

4.

Cosa può dire in merito alla gravità

dell’affezione e quali sono i motivi che giustificano, a suo avviso, un’incapacità

lavorativa del 50%?

5.

Qual è, a suo avviso, la prognosi?

6.

In che misura la prognosi può essere

influenzata dall’applicazione di provvedimenti terapeutici?

7.

Voglia descrivere lo stato di integrazione

sociale dell’assicurato?

8.

In quale misura lo stato psichico

dell’assicurato è da ricondurre a problemi di carattere sociale?

9.

Da quando l’assicurato si trova in sua cura e

a quali terapie l’ha sottoposto (tipo, frequenza, ecc.)?

10.

Da quando valuta l’inabilità lavorativa del

50%?”

(doc. XIV)

Qui di

seguito le risposte che sono state fornite dalla psichiatra il 27 ottobre 2006:

" 1. Qual'è

l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'assicurato in base a

una classificazione riuscita?

Secondo la

classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e

comportamentali l'assicurato soffre di una "Sindrome misto

ansioso-depressiva” (ICD-10 F: 41.2).

2.

Da quando è

presente l'affezione?

L'assicurato ha

iniziato ad accusare un disagio psichico nei primi mesi del 2003.

3.

Qual'è stato

il decorso della stessa?

Sotto terapia

farmacologica con un antidepressivo ed un ansiolitico lo stato psichico è

dapprima discretamente migliorato: sono migliorati l'umore, la qualità e la

quantità del sonno e sono aumentate la concentrazione e la memoria. Per contro

i dolori alla schiena non sono stati influenzati in modo positivo dalla terapia

ed il loro persistere causa all'assicurato delle ricadute, cosicché il decorso

della malattia può essere considerato altalenante.

4.

Cosa può

dire in merito alla gravità dell'affezione e quali sono i motivi che

giustificano, a suo avviso, un'incapacità lavorativa del 50 % ?

Considerando l'entità

della sintomatologia, il suo decorso altalenante e l'impatto che essa ha sulla

vita del paziente, si può dire che l'affezione abbia una gravità di lieve-media

entità.

L'incapacità

lavorativa del 50% è giustificata dalla sintomatologia descritta nel punto 3.

Pur essendo

migliorata con la terapia, la sintomatologia è tuttavia sempre presente, a

periodi in maniera più pronunciata. Inoltre la continua presenza di dolori, le

frustrazioni subite negli ultimi anni con la ricerca infruttuosa di un'attività

leggera - ossia confacente alle sue limitazioni - e la mancanza di prospettive

hanno minato seriamente l'autostima dell'assicurato rendendolo alfine incapace

di affrontare e gestire situazioni complesse e stressanti, e quindi non più in

grado di sopportare un pensum di

lavoro del 100%.

5.

Qual’è, a suo

avviso, la prognosi?

Un aumento della

capacità lavorativa a mio avviso non è prevedibile.

6.

In che misura

la prognosi può essere influenzata dall'applicazione di provvedimenti

terapeutici?

Nessun provvedimento

terapeutico può influenzare la prognosi in modo determinante.

7.

Voglia

descrivere lo stato di integrazione sociale dell'assicurato.

Assicurato di origini

portoghesi, da molti anni residente in Svizzera.

E sposato con una

connazionale, che lavora come ausiliaria in casa anziani al 50% e percepisce

per il restante 50% una rendita AI.

La coppia ha un

figlio 27enne diplomato alla __________ in ingegneria informatica ed

attualmente alla ricerca d'impiego.

L'assicurato

frequenta regolarmente i suoi 2 fratelli, che vivono qui, non ha amici stretti,

ma diversi conoscenti.

8.

In quale

misura lo stato psichico dell'assicurato è da ricondurre a problemi

di carattere sociale?

Il disturbo psichico

è da ricondurre principalmente ai continui dolori di schiena. La completa

mancanza di prospettive di ottenere all'età di 50 anni, senza nessuna

formazione e nell'incapacità di poter eseguire il lavoro che ha sempre svolto

(muratore), un'occupazione confacente alle sue limitazioni fisiche, ha

aggravato ulteriormente lo stato psichico dell'assicurato.

Nessun altro problema

di carattere sociale influenza lo stato psichico del signor RI 1 in maniera

determinante.

9.

Da quando

l'assicurato si trova in sua cura e a quali terapie l'ha sottoposto

(tipo, frequenza, ecc.)?

L'assicurato è in mia

cura dal 09.05.2003.

Assume regolarmente

una terapia farmacologia comprendente un antidepressivo ed un ansiolitico.

La frequenza delle

sedute era dapprima settimanale, poi mensile e dal 2005 più rada.

10.

Da quando

valuta l'inabilità lavorativa dal 50%?

Non ho mai emesso

certificati di inabilità lavorativa per l'assicurato.

Dal punto di vista

psichiatrico egli era all'inizio della terapia inabile al lavoro al 100% e a

partire dal mese di agosto 2003 al 50%."

(doc. XV)

Queste le

considerazioni espresse al riguardo dal dott. __________:

"

l’attuale complemento informativo da parte della

dr.ssa __________ in pratica conferma la valutazione precedente ed in

particolare le constatazioni del perito dr. __________.

La gravità dell’affezione viene valutata di

entità lieve-media secondo la dr.ssa __________ mentre il dr. __________

constatava una entità lieve. Si tratta qui di una differenza esigua che si

ripercuote nella differente valutazione della residua esigibilità lavorativa

50% vs. 75%. Da notare che l’integrazione sociale è tuttora intatta e che pure

la dr.ssa __________ conferma una componente sociale. L’entità limitata della

problematica psichica viene indirettamente confermata anche dalla frequenza

delle consultazioni che attualmente è inferiore alla frequenza mensile.”

(doc. XVIII

bis)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e

S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione

e dell’UFAS sono garantite.

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.6

Nella concreta evenienza,

chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva gli accertamenti posti in atto

dall’amministrazione hanno consentito di assodare che RI 1 presenta

due distinte patologie: l’una di natura reumatologica, l’altra di natura

psichica.

Ora,

secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

Nel caso

di specie, le affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate

mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

particolare, la questione riguardante la pretesa mancata cumulabilità, almeno

parziale, delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto

di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli

esperti interessati”.

Al

riguardo, lo psichiatra dott. __________ ha semplicemente affermato, senza

fornire la benché minima motivazione, che la percentuale d’inabilità lavorativa

derivante dalla problematica psichica sarebbe, citiamo: “… da inglobare in

quella espressa dal perito reumatologo.” (doc. 51, p. 6), opinione che é poi

stata ripresa come tale dal dott. __________ in una nota agli atti del 27

maggio 2003 (cfr. doc. 53).

Una

spiegazione è tanto più necessaria se si considera che, secondo il dott. __________,

la patologia reumatologica si manifesta nell’impossibilità di svolgere attività

gravose per il rachide, mentre quella psichica, stando a quanto precisato dalla

dott.ssa __________ (cfr. doc. XV), ha un’incidenza negativa, in particolare,

sul sonno nonché sulla capacità di concentrazione e di memoria.

La

fattispecie sub judice presenta quindi più di un’analogia con quella

oggetto della sentenza federale del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03,

riguardante il caso di un assicurato, anch’egli sofferente da un profilo

reumatologico e psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle

risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva

negato il cumulo delle incapacità parziali e, pertanto, il

riconoscimento di una rendita di invalidità di maggiore entità.

In quella sede, il TFA

aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del

grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito

di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi

motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità

lavorative attestate medicalmente.

In esito

alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui si è

fondato l’UAI per riconoscere a RI 1 un quarto di rendita, non può essere

riconosciuto un pieno valore probatorio.

Annullata

la decisione su opposizione del 6 dicembre 2005, la causa va dunque retrocessa all’amministrazione

affinché disponga l’esecuzione di una (vera e propria) perizia

pluridisciplinare (reumatologica e psichiatrica), e si pronunci

nuovamente sul grado d'invalidità del ricorrente.

In questo contesto, l’UAI

avrà cura di sottoporre ai nuovi periti anche le precisazioni fornite al TCA dalla

psichiatra curante dell’assicurato, dott.ssa S. Colmegna, tenuto conto che il

referto del dott. __________ (doc. 51) è anteriore di ben due anni e mezzo

alla data di emanazione della decisione su opposizione impugnata.

2.7

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante,

STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella

causa T., U 59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando

2.6..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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