32.2006.3
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14 giugno 2007Italiano29 min
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Numero d'incarto:
32.2006.3
Data decisione, Autorità:
14.06.2007, TCA
Titolo:
Assicurato affetto da patologia psichica e all'apparato locomotorio. Tasso d'invalidità. Esigibilità lavorativa. Cumulabilità dei due gradi d'inabilità lavorativa? Necessaria esecuzione di una perizia pluridisciplinare (reumatologica/psichiatrica). Rinvio causa a amministrazione.
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.3
mm/ll
Lugano
14 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
febbraio 2001, RI 1, nato nel 1956, dipendente dell’impresa di costruzioni __________
di __________ in qualità di muratore, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. 2).
1.2. A seguito
delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in malattie
reumatiche, circa l’esigibilità lavorativa (perizia del 12 marzo 2002; cfr.
doc. 20), l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di un periodo di
osservazione professionale presso il Centro di formazione professionale e
sociale di __________ (doc. 31), accertamento che ha di fatto escluso la
possibilità di una reintegrazione (doc. 42).
1.3. Nel corso
del mese di dicembre 2002 e di maggio 2003, l’assicurato, su ordine dell’UAI, è
stato periziato (di nuovo) dal reumatologo dott. __________, rispettivamente,
dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Tenuto
conto degli esiti degli accertamenti nel frattempo posti in atto, l’UAI, con
decisione formale del 23 giugno 2004, ha assegnato a RI 1 un quarto di rendita
(grado di invalidità del 43%) a decorrere dal 1° ottobre 2001 (doc. 75).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 76),
l’amministrazione, in data 6 dicembre 2005, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 82).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 5 gennaio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’UAI venga condannato a riconoscergli una rendita intera sulla
base di un grado di inabilità lucratica del 70% almeno, argomentando
segnatamente che:
"
4.
La decisione su
opposizione dell'Ufficio AI deve essere annullata. In effetti la stessa non
tiene conto del fatto che l'assicurato, dal punto di vista fisico, è abile al lavoro
per attività leggere nella misura del 70% (ritenuto che è questa la percentuale
che deve essere ritenuta applicabile, dato che il dottor __________ parla di
una percentuale del 70-80% - e quindi occorre prendere in considerazione quella
più favorevole all'assicurato).
Non solo ma
l'assicurato è pure inabile al lavoro, in ogni professione, per motivi psichici
nella misura del 25%. Ritenuto quindi che, fisicamente, è già inabile nella misura
del 30%, considerando anche la problematica psichica tale percentuale deve
essere necessariamente aumentata (anche se non semplicemente sommata, e del
resto il perito dr. __________ nemmeno motiva perché tale percentuale dovrebbe
essere "inglobata" in quella stabilita dal reumatologo).
Si ritiene quindi
che, globalmente, una percentuale di invalidità di almeno il 35% in attività
leggere debba essere considerata. Il reddito ipotetico dell'assicurato sarebbe
quindi, a questo stadio ed utilizzando i parametri applicati dalla parte
resistente (che si contestano in quanto comunque troppo elevati, e si ritiene
ad esempio un reddito ipotetico massimo - pieno - di fr. 45'000.00 annui), di
fr. 33'564.05.
a ciò si deve
comunque considerare una ulteriore riduzione del 25% (e quindi un importo di
fr. 25'173.05) sulla base dei parametri di cui alla sentenza DTF 126 V 75. In
questo ambito in effetti, la percentuale del 10% ritenuta dall'Ufficio AI è
senz'altro troppo esigua, dato che:
a) il signor RI 1 è uno straniero con una formazione scolastica
molto limitata (ha frequentato solo parte delle scuole dell'obbligo);
b) non è al beneficio di alcuna formazione specifica, ma ha imparato
il mestiere empiricamente;
c) l'assicurato soffre di gravi danni alla salute, sia dal punto di
vista fisico che da quello psichico;RI 1 RI 1 è un uomo di 50 anni, e che si
tratta di un età che, sul mercato del lavoro, è molto penalizzata;
e) l'assicurato
è assente da tempo dal modo del lavoro;
f) il
signor RI 1 è comunque abile solo parzialmente anche in un'attività leggera,
ciò che la pregiudica ulteriormente.
Tutto considerato,
sulla base dei parametri peritali della resistente, si ritiene che il qui
ricorrente debba essere ritenuto invalido nella misura minima del 60%, secondo
il seguente calcolo:
(fr. 62'920.00 - fr.
25'173.00) x 100 : fr. 62'920.00) = grado AI 59.99%, arrotondato al 60%, (con
diritto quindi ad una rendita del 75%).
Tale percentuale
senz'altro dovuta, anche ritenuto che il reddito ipotetico di fr. 51'637.00
considerato dall'AI è senz'altro troppo elevato.
(…).
5.
Tuttavia, occorre
considerare che il qui ricorrente anche in attività leggere, deve essere
considerato abile al lavoro solo nella misura del 50% al massimo. A questo
proposito, ritenuto che sono in attesa di ricevere alcuni atti medici (perizie
mediche, sia a livello psichiatrico che reumatologico), si precisa che gli
stessi saranno prodotti non appena ricevuti dallo scrivente legale.
In ogni caso, alla
luce della documentazione medica che verrà prodotta, si chiede l'attribuzione
di una rendita intera. (…). "
(doc. I)
1.5. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 7
febbraio 2006, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 6 febbraio
2006, della psichiatra dott.ssa __________ e, d’altra parte, si è riconfermato
nei mezzi di prova indicati in sede di ricorso (doc. VII + allegato).
L’autorità
amministrativa ha preso posizione in proposito il 20 febbraio 2006 (doc. X +
allegato).
1.7. Il 18
ottobre 2006, il TCA ha interpellato la dott.ssa __________, la quale è stata
invitata a rispondere ad alcune domande riguardanti la patologia psichiatrica
di cui soffre l’assicurato (doc. XIV).
Il suo
referto è pervenuto in data 27 ottobre 2006 (XV).
Alle
parti è stato concesso di presentare delle osservazioni in merito (doc. XVII e
XVIII + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire il grado di invalidità dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10
consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
2.4. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che, per quanto attiene all’aspetto medico, la
decisione dell’amministrazione di accordare all’assicurato un quarto di rendita
trova il proprio fondamento nelle perizie elaborate, rispettivamente, l’8
gennaio e il 13 maggio 2003, dai dottori __________, spec. FMH in malattie
reumatiche e __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In effetti, il reumatologo
dott. __________, che già aveva periziato RI 1 nel corso del
mese di marzo 2002, quindi prima del periodo di osservazione presso il CFPS -
posta la diagnosi di sindrome cervico-spondilogena su alterazioni degenerative
a livello di C5-C6 e C6-C7, di sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica
su leggere turbe statiche e discrete alterazioni degenerative plurisegmentali,
nonché di leggera sindrome ansio-depressiva cronica con tendenza alla
somatizzazione dei dolori (cfr. doc. 48-3 e 4) -, ha dichiarato l’assicurato
non più in grado di riprendere la sua precedente pro-fessione di muratore, ma comunque
abile in misura di almeno il 70/80% in attività medio-leggere che non
richiedano sforzi parti-colari per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto
di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del
tronco o lavori prolungati in posizioni inergonomiche) e che gli permettano di
cambiare frequentemente di posizione (quali, ad esempio, il guardiano/custode,
il fattorino e l’inserviente presso un distributore di benzina; doc. 48-5).
Deve essere
ancora segnalato che il dott. __________ ha sottolineato che i disturbi
denunciati dall’insorgente trovavano una giustificazione solo parziale nello
stato oggettivabile del rachide lombare e cervicale, aspetto che l’ha finalmente
indotto a invitare l’amministrazione a procedere anche a una valutazione
psichiatrica (doc. 48-5).
A investigare l’assicurato
da un profilo psichico, è stato il dott. __________, per il quale RI 1 soffriva, in primo luogo, di una sindrome da disadattamento,
reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) di gravità lieve, nonché,
subordinatamente, di una sindrome da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) di
gravità lieve (doc. 51-5 e 6):
" Il periziando presenta a considerare due entità psicopatologiche differenti: una più recente e, ora, più
importante con sintomi ansiosi e depressivi insorti nel periodo di adattamento
ad un significativo cambiamento di vita (stress prolungato dovuto al costante
dolore somatico in estensione, difficoltà di reperire un posto di lavoro
consono alle sue condizioni di salute, problemi finanziari) e l’altra, più
vecchia, caratterizzata da un dolore persistente che non può essere spiegato da
una malattia somatica (conflitto emozionale in relazione con la personalità
premorbosa sensibile-indecisa, la malattia psichica della moglie). Queste due
entità nosologiche limitano, solo in parte, la funzionalità lavorativa e
sociale del periziando.”
(doc. 51-6)
Secondo
lo psichiatra dott. __________, la patologia psichica limita la capacità
lavorativa dell’insorgente nella misura massima del 25%, e ciò in qualsiasi
attività professionale, percentuale da inglobare in quella ritenuta dal dott. __________
(doc. 51-6).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione formale di rendita, l’UAI ha
consultato il proprio consulente in integrazione professionale, __________, il
quale ha enunciato, in particolare, le considerazioni seguenti:
"
L’A è, invece, in grado d’intraprendere con
successo un’attività manuale medio-fine non qualificata per esempio nel
secondario.
Attività quale l’assemblatore, il controllore, lo
stampatore, il fresatore, il lucidatore, sono per esempio delle attività che
sono svolte prevalentemente sedute con possibilità d’intercalare la postura
qualora la posizione sollecita nuova materia prima o altri semilavorati o la
consegna della serie ad altre postazioni produttive.
Sono attività semplici, ripetitive, leggere
collocate nell’industria della metallurgia leggera, della gomma, delle materie
sintetiche, della chimica, del vetro, dell’elettricità (per esempio apparecchi
domestici), della carta.
Le medesime attività proposte dai periti
(reumatologo e psichiatra) sono, a mio giudizio, esigibili: fattorino, custode,
addetto stazione di servizio.
Pure il terziario rappresenta una fonte di
collocamento. Infatti, talune attività di sorveglianza/controllo o di fornitura
di materiale che non superi i 10 kg complessivi (per esempio, materiale
farmaceutico, ospedaliero), di vendita/consulenza (penso in particolare a
materiale/strumenti d’uso artigianale) sono in concreto opportunità lavorative
adeguate allo stato di salute dell’A.
(…).
Dal punto di vista economico l’A. può conseguire
un reddito presumibile annuale 2002 di fr. 35'482.
(Calcolo: ESS 2001, cat. 4, maschile, privato,
mediana + aggiornamento reddito 2002. Mi riferisco allo strumento/modello
statistico e ESS, poiché l’A. è nell’insieme (attitudini, anamnesi
professionale, esperienza lavorativa) collocabile nella specifica ricerca.
Propongo le seguenti riduzioni 25% per motivi medici; 10% per lavori leggeri).”
(doc. 60)
L’amministrazione
ha quindi proceduto al raffronto dei redditi (reddito da invalido: fr. 35'482,
reddito da valido: fr. 62'920), da cui è risultato un discapito economico di fr.
27'438, pari al 43% (doc. 61).
In corso
di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 6 febbraio 2006,
della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il cui
tenore è il seguente:
"
Il signor RI 1 soffre da anni di disturbi alla
schiena, che hanno causato una inabilità lavorativa totale nella sua
professione di muratore ed una rendita AI del 43% in quanto ritenuto abile per
lavori più leggeri.
Egli si è adoperato nella ricerca di un lavoro
più leggero, purtroppo senza successo.
Queste continue frustrazioni combinate con i
dolori cronici hanno con il tempo peggiorato il suo stato psichico.
Egli è nervoso, di umore depresso, ha disturbi
del sonno, di concentrazione e grosse preoccupazioni per il futuro.
Dal punto di vista psichiatrico egli è
attualmente inabile al lavoro al 50%.”
(doc. VII
bis)
Il
contenuto del certificato della psichiatra curante è così stato commentato dal
dott. __________, medico di fiducia dell’UAI:
"
… l’attuale certificato non contiene elementi
chiari a favore di un peggioramento dello stato psichico sia attuale e meno
ancora precedente alla decisione su opposizione. Risulta pure da questo
certificato una importante problematica economica in assicurato che dal 2000
non è stato in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro benché vi fossero
possibilità fisiche e psichiche (vedi valutazioni peritali precdenti).
… l’attuale certificato medico, posteriore alla
decisione su opposizione, non permette di oggettivare o rendere verosimile un
peggioramento dello stato di salute psichico né anteriore né posteriore alla
decisione su opposizione.”
(doc. X bis)
Il 18
ottobre 2006, questo Tribunale si è rivolto alla dott.ssa __________ nei
termini seguenti:
"
Ai fini dell’istruttoria di causa e con
riferimento al suo certificato del 6 febbraio 2006, la invito a rispondere –
entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione della presente –
ai seguenti quesiti:
1. Qual è l’esatta diagnosi dei disturbi di cui
soffre l’assicurato in base a una classificazione riconosciuta?
Considerandi
2.
Da quando è presente l’affezione?
3.
Qual è stato il decorso della stessa?
4.
Cosa può dire in merito alla gravità
dell’affezione e quali sono i motivi che giustificano, a suo avviso, un’incapacità
lavorativa del 50%?
5.
Qual è, a suo avviso, la prognosi?
6.
In che misura la prognosi può essere
influenzata dall’applicazione di provvedimenti terapeutici?
7.
Voglia descrivere lo stato di integrazione
sociale dell’assicurato?
8.
In quale misura lo stato psichico
dell’assicurato è da ricondurre a problemi di carattere sociale?
9.
Da quando l’assicurato si trova in sua cura e
a quali terapie l’ha sottoposto (tipo, frequenza, ecc.)?
10.
Da quando valuta l’inabilità lavorativa del
50%?”
(doc. XIV)
Qui di
seguito le risposte che sono state fornite dalla psichiatra il 27 ottobre 2006:
" 1. Qual'è
l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'assicurato in base a
una classificazione riuscita?
Secondo la
classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e
comportamentali l'assicurato soffre di una "Sindrome misto
ansioso-depressiva” (ICD-10 F: 41.2).
2.
Da quando è
presente l'affezione?
L'assicurato ha
iniziato ad accusare un disagio psichico nei primi mesi del 2003.
3.
Qual'è stato
il decorso della stessa?
Sotto terapia
farmacologica con un antidepressivo ed un ansiolitico lo stato psichico è
dapprima discretamente migliorato: sono migliorati l'umore, la qualità e la
quantità del sonno e sono aumentate la concentrazione e la memoria. Per contro
i dolori alla schiena non sono stati influenzati in modo positivo dalla terapia
ed il loro persistere causa all'assicurato delle ricadute, cosicché il decorso
della malattia può essere considerato altalenante.
4.
Cosa può
dire in merito alla gravità dell'affezione e quali sono i motivi che
giustificano, a suo avviso, un'incapacità lavorativa del 50 % ?
Considerando l'entità
della sintomatologia, il suo decorso altalenante e l'impatto che essa ha sulla
vita del paziente, si può dire che l'affezione abbia una gravità di lieve-media
entità.
L'incapacità
lavorativa del 50% è giustificata dalla sintomatologia descritta nel punto 3.
Pur essendo
migliorata con la terapia, la sintomatologia è tuttavia sempre presente, a
periodi in maniera più pronunciata. Inoltre la continua presenza di dolori, le
frustrazioni subite negli ultimi anni con la ricerca infruttuosa di un'attività
leggera - ossia confacente alle sue limitazioni - e la mancanza di prospettive
hanno minato seriamente l'autostima dell'assicurato rendendolo alfine incapace
di affrontare e gestire situazioni complesse e stressanti, e quindi non più in
grado di sopportare un pensum di
lavoro del 100%.
5.
Qual’è, a suo
avviso, la prognosi?
Un aumento della
capacità lavorativa a mio avviso non è prevedibile.
6.
In che misura
la prognosi può essere influenzata dall'applicazione di provvedimenti
terapeutici?
Nessun provvedimento
terapeutico può influenzare la prognosi in modo determinante.
7.
Voglia
descrivere lo stato di integrazione sociale dell'assicurato.
Assicurato di origini
portoghesi, da molti anni residente in Svizzera.
E sposato con una
connazionale, che lavora come ausiliaria in casa anziani al 50% e percepisce
per il restante 50% una rendita AI.
La coppia ha un
figlio 27enne diplomato alla __________ in ingegneria informatica ed
attualmente alla ricerca d'impiego.
L'assicurato
frequenta regolarmente i suoi 2 fratelli, che vivono qui, non ha amici stretti,
ma diversi conoscenti.
8.
In quale
misura lo stato psichico dell'assicurato è da ricondurre a problemi
di carattere sociale?
Il disturbo psichico
è da ricondurre principalmente ai continui dolori di schiena. La completa
mancanza di prospettive di ottenere all'età di 50 anni, senza nessuna
formazione e nell'incapacità di poter eseguire il lavoro che ha sempre svolto
(muratore), un'occupazione confacente alle sue limitazioni fisiche, ha
aggravato ulteriormente lo stato psichico dell'assicurato.
Nessun altro problema
di carattere sociale influenza lo stato psichico del signor RI 1 in maniera
determinante.
9.
Da quando
l'assicurato si trova in sua cura e a quali terapie l'ha sottoposto
(tipo, frequenza, ecc.)?
L'assicurato è in mia
cura dal 09.05.2003.
Assume regolarmente
una terapia farmacologia comprendente un antidepressivo ed un ansiolitico.
La frequenza delle
sedute era dapprima settimanale, poi mensile e dal 2005 più rada.
10.
Da quando
valuta l'inabilità lavorativa dal 50%?
Non ho mai emesso
certificati di inabilità lavorativa per l'assicurato.
Dal punto di vista
psichiatrico egli era all'inizio della terapia inabile al lavoro al 100% e a
partire dal mese di agosto 2003 al 50%."
(doc. XV)
Queste le
considerazioni espresse al riguardo dal dott. __________:
"
l’attuale complemento informativo da parte della
dr.ssa __________ in pratica conferma la valutazione precedente ed in
particolare le constatazioni del perito dr. __________.
La gravità dell’affezione viene valutata di
entità lieve-media secondo la dr.ssa __________ mentre il dr. __________
constatava una entità lieve. Si tratta qui di una differenza esigua che si
ripercuote nella differente valutazione della residua esigibilità lavorativa
50% vs. 75%. Da notare che l’integrazione sociale è tuttora intatta e che pure
la dr.ssa __________ conferma una componente sociale. L’entità limitata della
problematica psichica viene indirettamente confermata anche dalla frequenza
delle consultazioni che attualmente è inferiore alla frequenza mensile.”
(doc. XVIII
bis)
2.5
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e
S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione
e dell’UFAS sono garantite.
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6
Nella concreta evenienza,
chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva gli accertamenti posti in atto
dall’amministrazione hanno consentito di assodare che RI 1 presenta
due distinte patologie: l’una di natura reumatologica, l’altra di natura
psichica.
Ora,
secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
Nel caso
di specie, le affezioni di cui soffre il ricorrente sono state valutate
mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In
particolare, la questione riguardante la pretesa mancata cumulabilità, almeno
parziale, delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto
di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli
esperti interessati”.
Al
riguardo, lo psichiatra dott. __________ ha semplicemente affermato, senza
fornire la benché minima motivazione, che la percentuale d’inabilità lavorativa
derivante dalla problematica psichica sarebbe, citiamo: “… da inglobare in
quella espressa dal perito reumatologo.” (doc. 51, p. 6), opinione che é poi
stata ripresa come tale dal dott. __________ in una nota agli atti del 27
maggio 2003 (cfr. doc. 53).
Una
spiegazione è tanto più necessaria se si considera che, secondo il dott. __________,
la patologia reumatologica si manifesta nell’impossibilità di svolgere attività
gravose per il rachide, mentre quella psichica, stando a quanto precisato dalla
dott.ssa __________ (cfr. doc. XV), ha un’incidenza negativa, in particolare,
sul sonno nonché sulla capacità di concentrazione e di memoria.
La
fattispecie sub judice presenta quindi più di un’analogia con quella
oggetto della sentenza federale del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03,
riguardante il caso di un assicurato, anch’egli sofferente da un profilo
reumatologico e psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle
risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva
negato il cumulo delle incapacità parziali e, pertanto, il
riconoscimento di una rendita di invalidità di maggiore entità.
In quella sede, il TFA
aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del
grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito
di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi
motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità
lavorative attestate medicalmente.
In esito
alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui si è
fondato l’UAI per riconoscere a RI 1 un quarto di rendita, non può essere
riconosciuto un pieno valore probatorio.
Annullata
la decisione su opposizione del 6 dicembre 2005, la causa va dunque retrocessa all’amministrazione
affinché disponga l’esecuzione di una (vera e propria) perizia
pluridisciplinare (reumatologica e psichiatrica), e si pronunci
nuovamente sul grado d'invalidità del ricorrente.
In questo contesto, l’UAI
avrà cura di sottoporre ai nuovi periti anche le precisazioni fornite al TCA dalla
psichiatra curante dell’assicurato, dott.ssa S. Colmegna, tenuto conto che il
referto del dott. __________ (doc. 51) è anteriore di ben due anni e mezzo
alla data di emanazione della decisione su opposizione impugnata.
2.7
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante,
STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella
causa T., U 59/99).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando
2.6..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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