32.2006.31
Riduzione della rendita in via di revisione confermata. Rifiuto dell'assistenza giudiziaria sia in ambito amministrativo che giudiziario.
24 gennaio 2007Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.31
Data decisione, Autorità:
24.01.2007, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita in via di revisione confermata. Rifiuto dell'assistenza giudiziaria sia in ambito amministrativo che giudiziario.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 67 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.31
BS/ll
Lugano
24 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di formazione parrucchiera ma esercitante l’attiva di cameriera,
con decisione 25 ottobre 1993 dell’Ufficio AI (doc. AI 16-1) è stata posta al
beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° dicembre 1991 avendo nel
referto 9 dicembre 1992 il dr. __________, specialista in ortopedia, attestato
un’incapacità lavorativa dell’80% nell’attività di cameriera ed escluso, per il
momento, altre attività ragionevolmente esigibili (doc. AI 11-1).
La
rendita intera è stata confermata in via di revisione il 25 maggio 1994 (doc.
AI 28-1), 3 luglio 1997 (doc. AI 38-1) ed il 22 dicembre 2000 (doc. AI 42.1).
1.2. Nell’ambito
dell’ultima revisione, avviata d’ufficio a seguito della comunicazione 19
novembre 2004 dell’Agenzia comunale AVS di __________, nella quale venivano
segnalate attività di cameriera svolte dall’assicurata (doc. AI 46-1), il 14
marzo 2005 l’Ufficio AI ha disposto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare
presso il Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM; doc. AI
52-1) volto in particolare ad accertare l’abilità lavorativa in attività
adeguate (cfr. nota 10 marzo 2005 del dr. __________ del SMR; doc. AI 51.1).
Avendo
il SAM con referto 11 maggio 2005 valutato una capacità lavorativa del 25% quale
parrucchiera, del 30-40% nell’ultima professione esercitata di cameriera, a
dipendenza del posto di lavoro, e del 50% in un’attività leggera e adatta e come
casalinga (doc. AI 54.1), l’Ufficio AI ha in seguito trasmesso il dossier al
consulente in integrazione professionale.
Quest’ultimo,
con rapporto 1° luglio 2005, sulla base del consueto raffronto dei redditi ha
determinato una capacità di guadagno residua del 56,67% (doc. AI 58-2).
Di
conseguenza, con decisione 17 luglio 2005 l’amministrazione ha ridotto la prestazione
d’invalidità ad un quarto di rendita con un grado di incapacità al guadagno del
43% (doc. AI 61-1).
La
soppressione della rendita è stata confermata con decisione su opposizione del
30 dicembre 2005. Parimenti è stata respinta l’istanza di assistenza
giudiziaria in ambito amministrativo (doc. AI 72-1).
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino della rendita intera.
Dopo aver precisato di aver solo sporadicamente lavorato quale cameriera,
limitatamente alla sue possibilità fisiche ed unicamente per aiutare amici e conoscenti,
attivi nella ristorazione, trovatisi in emergenza personale, essa ha
sostanzialmente contestato la valutazione del SAM in particolare per quel che
concerne la componente psichica.
Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
L’assicurata
ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha postulato la reiezione del ricorso.
1.5. Pendente
causa, la ricorrente ha prodotto il certificato municipa-le per l’istanza di
concessione dell’assistenza giudiziaria.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la valutazione medico-teorica operata dal SAM, fatta propria
dall’Ufficio AI, di ritenere l’assicurata abile al 50% in attività adeguate.
Tale circostanza ha portato alla definizione, mediante il raffronto dei
redditi, di un grado d’invalidità del 43%. L’assicurata sostiene infatti che
non vi è stato un miglioramento della situazione valetudinaria giustificante,
in via di revisione, la riduzione della rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,
è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado
d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per
grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste
nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Nell’ambito
della revisione avviata d’ufficio nel novembre 2004, l’Ufficio AI ha ordinato
una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 11 maggio 2005 (doc.
Al 54) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________). Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Iperalimentazione
associata con altri disturbi psicologici ICD-10 F50.4.
Fibromialgia.
Sindrome
cervicovertebrale e cervicobranchiale sin. con
- stato dopo discectomia C5-6 sin. con
stabilizzazione secondo Schmid-Robinson (dicembre 1990), con minimi deficits
residui sensitivi di tipo C6 a sin.;
- osteocondrosi importante a livello C6-7
con spondilosi ant. a questo livello;
- osteocondrosi meno significativa a
livello C4-5."
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Esiti
di pericardite sicca nell'aprile 2001.
FRCV:
abuso nicotinico, famigliarità e dislipidemia." (doc. AI 54-15)
In
merito alla capacità lavorativa i periti del SAM hanno valutato una percentuale
dell’80% nell’attività di parrucchiera, del 30-40%, a dipendenza del posto,
quale cameriera e del 50% in un’attività leggera e adatta e come casalinga
(cfr. punto no. 7 della perizia).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulle conseguenze sulla capacità
d’integrazione, il SAM ha evidenziato quanto segue:
" CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominante
appare la patologia reumatologia, con la presenza di una sindrome
cervicovertebrale - cervicobrachiale sin. in st. dopo spondilodesi C5-6 in
presenza di un'osteocondrosi importante C6-7 con spondilosi ant. a tale livello
e presenza di osteocondrosi meno significativa a livello C4-5 e con la presenza
di una fibromialgia.
La
patologia reumatologica riduce la capacità lavorativa soprattutto nell'attività
di parrucchiera e di cameriera, mentre in un'attività leggera e adatta
l'incapacità lavorativa da questo punto di vista specialistico è del 40%, con
una capacità lavorativa residua del 60%.
La
problematica psichiatrica è caratterizzata dalla presenza di
un'iperalimentazione associata con altri disturbi psicologici, patologia che
riduce la capacità lavorativa nella misura del 20%.
La
problematica neurologica, caratterizzata da uno stato da discectomia C5-6 con
minimi deficitis residui sensitivi di tipo C6 a sin. non concorre a ridurre la
capacità lavorativa dell'A..
Non
abbiamo potuto attestare segni di mielopatia cervicale, come nel 1994.
La
problematica cardiologica non inficia la capacità lavorativa dell'A..
Complessivamente,
dunque, riteniamo che l'A. sia abile al lavoro nella misura del 50%
(considerando sia la problematica reumatologica che quella psichiatrica) in un'attività
leggera e adatta e come casalinga.
Come
parrucchiera l'incapacità lavorativa è nella misura del 70 - 80%, mentre come
cameriera l'incapacità lavorativa dipende dal posto di lavoro: presso
ristoranti in cui deve portare piatti e servire ai tavoli vi è un'incapacità
lavorativa almeno del 60 se non 70%. Per quanto concerne l'attività di
cameriera in un bar, dove i pesi da trasportare sono limitati e dove l'A. può
evitare di fare sforzi particolari con il braccio sin., l'incapacità è del 60%.
Possiamo
attestare un miglioramento dello stato di salute rispetto alle valutazioni
precedenti dove si segnalava la presenza di mielopatia.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo
che l'A. sia abile al lavoro nella misura del 50% in un'attività leggera e adatta,
così come descritta dal nostro consulente reumatologo dr. __________.
Concordiamo
con il reumatologo ed anche con il neurologo, ritenendo che l'A. mostri segni
di aggravazione; questo è sicuramente un segno prognosticamente negativo per la
ripresa di un'attività lavorativa adatta e confacente." (doc. AI 54-19/20)
La
ricorrente contesta tale valutazione.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui
l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50% in attività adeguate.
La
ricorrente contesta la valutazione psichiatrica eseguita nell’ambito della
perizia SAM. In particolare, con rapporto 23 aprile 2005 il perito psichiatra
dr. __________ ha diagnosticato una “forma di stordimento a scopo di
autosoddisfacimento nosograficamente classificabile come iperalimentazione
associata con altri disturbi psicologici (IDC10 F50.4)”, ritenendo
un’inabilità lavorativa effettiva del 20% (doc. AI 54-25).
Invece,
con rapporto 16 agosto 2005 la dr.ssa __________, psichiatra curante
dell’assicurata, diagnosticata una sindrome bulimica (ICD10 F50.3) ed uno
stato depressivo di media gravità (ICD10 F32.1), ha giudicato la paziente
inabile al 50% in qualsiasi attività e sostenuto che “l’inabilità lavorativa
è secondo mio parere giustificata dall’episodio depressivo di media gravità”
doc. AI 68-9).
Orbene,
a prescindere dal fatto - evidenziato dall’amministrazio-ne nella decisione
contestata - che l’assicurata, come risulta dal succitato rapporto 16 agosto
2005, è in cura dalla dr.ssa __________ dal 25 aprile 2005, ossia tre giorni
dopo la visita peritale presso il dr. __________, questo TCA non può che concordare
con le annotazioni 23 dicembre 2005 del dr. __________, medico del SMR, il
quale ha rilevato quanto segue:
" Personalmente reputo più completa, coerente e probante
ai fini assicurativi la valutazione del SAM dr. __________ che ben si esprime
sull'assenza di stigmate depressive tali da inficiare l'abilità lavorativa: si descrive
un esame clinico privo di sintomi depressivi se non in parte anamnestici che
però nel passato fino allora non hanno necessitato una presa a carico
specialistica appropriata (e quindi si può anche dedurre che non si tratti di
una depressione di media gravità come riportato nel medesimo periodo dalla
nuova psichiatra curante). Va inoltre osservato che la terapia anch'essa è effettuata
con medicazione tipica e coerente prevalentemente per malattia bulemica
(fluctine) in associazione a sonnifero.
Visto
queste osservazioni personalmente sono dell'opinione che la valutazione del SAM
sia più probante essendo superiore nella coerenza clinica e nella valutazione
di abilità lavorativa residua.
Il
nuovo rapporto di parte a carattere psichiatrico non porta nulla di nuovo come
patologia ma si tratta solo di una differente valutazione di esigibilità. (doc.
AI 71-1)
Non
va poi dimenticato che la conclusione della psichiatra curante, di ritenere la
sua paziente inabile al 50% in qualsiasi attività, sostanzialmente collima,
anche se con motivazioni diverse, con quella dei periti del SAM, i quali hanno
ritenuto l’assicurata “abile al lavoro nella misura del 50% (considerando la
problematica reumatologica che quella psichiatrica) in un’attività leggera e
adatta …” (doc. AI 54.20).
Nel
ricorso, l’assicurata sostiene la parzialità dei periti SAM, una violazione del
diritto di essere sentito e di altri principi costituzionali quali la parità di
trattamento e divieto d’arbitrio.
Invero
la ricorrente non motiva in maniera obiettiva e sostanziale le succitate censure,
definendo il rapporto del SAM quale ““escamotage” per ribaltare situazione medicalmente
acquisite anzi, semmai, peggiorate, alla luce della nuova politica “sociale”
del Cantone, approfittando dell’ingenuo, se non incauto, comportamento
dell’interessata” (ricorso pag. 4).
Orbene,
se da una parte l’Ufficio AI ha avviato la presente dettagliata ed approfondita
revisione a seguito della già citata segnalazione 19 novembre 2004 dell’Agenzia
comunale AVS di __________, dall’altra tale circostanza non ha minimamente influenzato
il decorso della revisione stessa. Basta solo leggere la perizia SAM di 20
pagine, redatta da diversi medici, basata tra l’altro su referti di quattro
medici specialisti esterni allo stesso servizio di accertamento, per rendersi
conto che si tratta di una valutazione dettagliata, approfondita ed imparziale.
Al riguardo occorre ricordare che il TFA ha considerato rilevante una perizia giudiziaria
fatta esperire dal TCA al SAM, precisando che questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).
Certo
che la rendita intera decisa nel 1993 è stata confermata tre volte, nel 1994
rispettivamente nel 1997 e 2000, in sede di revisione. Tuttavia, nella risposta
di causa l’Ufficio AI ha giustamente ammesso come nell’arco dei precedenti anni
non abbia accertato un’eventuale residua capacità lavorativa dell’assicura-ta
in attività adeguate. Al riguardo occorre ricordare che, conformemente ad un
principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.
57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
In
casu, sostanzialmente l’amministrazione si era basata sulla perizia 9 dicembre
1992 del dr. __________, specialista in ortopedia, il quale aveva valutato “
un grado d’invalidità di almeno 80% per le mansioni di cameriera in un
ristorante”, sostenendo che “l’assicurata è ancora bisognosa di cure
tanto che per il momento non esistono altre attività ragionevolmente
proponibili per consentire lo sfruttamento di una valida capacità lavorativa
residuale” (doc. AI 11-10). Se poi nella perizia 10 maggio 1994 lo stesso
specialista non aveva riscontrato un miglioramento, tantomeno una
stabilizzazione del quadro clinico, ma una tendenza al peggioramento (doc. AI
27-5), negli anni successivi l’ammini-strazione ha confermato la rendita sulla
base dei certificati del medico curante, risalendo tuttavia l’ultima documentazione
specialista ortopedica e neurologica al 1995 (doc. AI 36-3 e 36-5). È con la
contestata revisione che l’Ufficio AI ha proceduto ad un esame approfondito
della situazione valutedinaria dell’assicura-ta, confermando come le
valutazioni del dr. __________ non fossero più valide.
In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del
SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l’assicurata presenta un’inabilità al lavoro del 50% in attività adeguate.
Tale circostanza porta alla determinazione, mediante il raffronto dei redditi,
di un grado d’invalidità del 43% che conferisce il diritto ad un quarto di
rendita (cfr. rapporto 1 luglio 2005 del consulente in integrazione
professionale; doc. AI 58-2).
2.8. Con
il ricorso l’assicurata ha postulato quanto segue:
" Oltre
la gratuità della presente procedura, espressamente prevista dall’art. 22 della
relativa legge di procedura, si chiede pertanto che all’insorgente siano
garantite le spese di patrocinio di questa e di ogni altra istanza"
(sottolineatura del redattore; cfr. ricorso punto no. 7)
Orbene,
volendo interpretare quanto sopra anche alla stregua di contestazione, benché
minimamente motivata, del rifiuto di gratuito patrocinio in sede amministrativa,
va fatto presente quanto segue.
Ai
sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze
lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il
diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni
temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,
causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di
un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag.
399).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale, da verificare con rigore (Kieser,
op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; DTF 125 V 35s consid. 4b), dipende dalle
circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità
della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni
giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo,
ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora
sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto
giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio,
altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della
fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono
essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff
in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche
oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine
gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e
riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti
di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore
sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung
durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer
Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236
consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05,
consid. 2.2).
In
casu la fattispecie in esame non presentava elementi di particolare
difficoltà, visto che rientrava nella casistica consueta dell’AI e quindi l’assistenza
di un avvocato non risultava di conseguenza essere indispensabile. Del resto
va tenuto conto che, come risulta dalla giurisprudenza succitata, il requisito circa
la necessità di patrocinio da parte di un legale va valutato con più rigore
rispetto alla richiesta di gratuito patrocinio in ambito giudiziario.
L’amministrazione
ha dunque rettamente respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza
accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse
palesemente priva di successo.
2.9. Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che
l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti
invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono
in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.
14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.
anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nel
caso che ci occupa, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dall’assicurata
deve essere respinta in quanto il ricorso non presentava sin dall’inizio
probabilità di esito favorevole.
Le
chiare conclusioni della perizia del SAM, corroborate dalla presa di posizione
del SMR in merito alla documentazione medica prodotta con l’opposizione (doc.
71-1), dovevano indurre, di primo acchito, il legale dell’assicurata di
ritenere il ricorso senza alcuna possibilità di esito favorevole.
In
conclusione, visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede ricorsuale è respinta.
3.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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