32.2006.32
Seconda domanda di prestazioni. Limitatamente alla riduzione dell'incapacità lavorativa accertata dallo specialista psichiatrico non può essere confermata la perizia del SAM. Non provata un'attività m
27 febbraio 2007Italiano48 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.32
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni. Limitatamente alla riduzione dell'incapacità lavorativa accertata dallo specialista psichiatrico non può essere confermata la perizia del SAM. Non provata un'attività manipolatoria dell'assicurata.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
GRATUITO PATROCINIO
RIPETIBILI
art. 6 CEDU
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.32
FS/td
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
domanda 22 ottobre 2003, RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale web
design nell’ambito di una riqualifica professionale, ha chiesto, per la seconda
volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 54/1-7).
Con
comunicazioni 2 novembre 1999, 20 ottobre 2000 e 17 gennaio 2001 l’assicurata era
stata posta al beneficio di provvedimenti professionali e meglio di una riqualifica
nella professione di esperta multimediale dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre
2001 (doc. AI 21/1-2, 33/1 e 37/1-2).
Con
decisione 8 ottobre 2002 l’Ufficio AI aveva poi stabilito che il reddito conseguibile
dall’assicurata, grazie al successo del provvedimento professionale accordato,
escludeva il diritto a una rendita (doc. AI 48/1).
Dopo
aver esperito degli accertamenti medici, tra cui la perizia pluridisciplinare
25 ottobre 2004 a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità
(SAM), per decisione 17 gennaio 2005, confermata con decisione su opposizione
30 dicembre 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicu-rata il diritto ad un
quarto di rendita dal 1° ottobre 2003 (doc. AI 93/1-2 e 106/1-6).
1.2. Con
il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dallo Studio legale RA 1, avvalendosi
del parere dei propri medici curanti e in particolare delle considerazioni 9
febbraio 2005 formulate dal dr. __________, contesta la valutazione del SAM,
rileva che la redattrice della perizia sarebbe stata influenzata da un certo sentimento
di astio nei suoi confronti e sostiene che la riqualifica non le ha permesso di
trovare un impiego, che ha dovuto ricorrere alla disoccupazione, che i problemi
fisici e soprattutto psichici si sono accentuati costringendola a richiedere
una rendita d’invalidità.
Contestualmente
l’assicurata ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, dopo
aver espresso delle considerazioni sullo scritto 9 febbraio 2005 del dr. __________,
ha osservato che “(…) sottoposte al SMR le questioni sollevate dal medico curante
e più in generale con l’allegato ricorsuale, i medici dell’ammini-strazione
considerano tuttora valide le conclusioni peritali e meglio come esposto nelle
annotazioni 14 marzo 2006 allegate. Per quanto riguarda infine l’”astio
personale” che proverebbe la Dott.ssa __________ nei confronti della Signora RI
1, “probabilmente riconducibile ai contrasti sorti nel corso dei colloqui” e
che “si ripercuote nell’analisi” del SAM, l’ammini-strazione non intravede
elementi concreti che possano far credere che i periti del SAM si siano
accaniti contro l’assicu-rata (”quale ritorsione”, a causa di non meglio precisati
“contrasti”) o che uno (o più di essi) abbia cercato d’influenzare
negativamente la perizia in oggetto (…)” (doc. V, pag. 2 e 3).
1.4. Con
scritto 10 aprile 2006 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto una lettera
6 aprile 2006 con il quale il dr. __________ ha preso posizione sulle annotazioni
14 marzo 2006 del dr. __________, medico SMR, e ha chiesto l’allestimento di
una nuova perizia psichiatrica super partes rilevando come per la sua assistita
alla capacità di superare una formazione scolastica non faccia necessariamente
seguito una uguale capacità di integrarsi nel mondo del lavoro.
1.5. Con
scritti 11 aprile 2006 e 6 febbraio 2007 il rappresentante dell’assicurata ha
trasmesso al TCA il certificato per l’ammis-sione all’assistenza giudiziaria e
copia delle decisioni con le quali l’Ufficio del sostegno sociale ha
riconosciuto alla sua assistita il diritto a prestazioni assistenziali (fr.
719.-- mensili quale prestazione ordinaria) dal 1° maggio 2006 al 28 febbraio
2007.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare 25
ottobre 2004 del SAM, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto a un quarto di rendita dal 1° ottobre 2003.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e
ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola -
non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174
seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
2.5. Nell’evenienza
concreta nella proposta per il medico 19 maggio 2004 il funzionario incaricato
ha espresso le seguenti note riassuntive:
" (…)
Trattasi di un'assicurata 37enne che a causa del danno
alla salute era stata giudicata inabile al lavoro nella sua attività di
decoratrice.
Dal novembre 1999 al dicembre 2001 è quindi stata
sottoposta ad una riformazione professionale quale esperta multimediale con
esito positivo.
Non ha però mai trovato lavoro e si è quindi iscritta
alla disoccupazione. Giunti quasi allo scadere dei 2 anni di diritto, in
ottobre 2003 inoltra una nuova richiesta documentando un peggioramento dello
stato di salute.
Il Dr. __________ ed il Dr. __________ attestano una
totale IL per qualsiasi tipo di attività dall'ottobre 2002.
Il Dr. __________ attesta una IL del 30% quale
decoratrice per quanto riguarda la problematica reumatologica. Propone una
perizia psi.
Vista la giovane età procediamo con perizia?
(…)." (doc. AI 72/1)
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 1° luglio 2004 ha espresso la
seguente raccomandazione:
" (…)
Fino a quanto le patologie reputate invalidanti attuali
erano già presenti prima della riformazione effettuata positivamente da parte
AI?
Se vi è stato un peggioramento esso è apparso dal
10.2002 oppure 1.2003?
L'insieme delle patologie attualmente presenti è totalmente
invalidante (ricordo che dr. __________ conosce l'Ata solo dal 1.2003)
Quale è la prognosi lavorativa?
A queste domande dovrà rispondere una valutazione
peritale pluiridisciplinare specialistica preso il SAM.
(…)" (doc. AI 73/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 75/1).
Dalla
perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 (doc. AI 76/1-61) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F
45.4) e sindrome di somatizzazione (ICD 10 F 45.0) nell’ambito di un disturbo
borderline di personalità (ICD 10 F 60.3)
Fibromialgia.
Sindrome lombovertebrale su scoliosi a forma di S della
colonna vertebrale, con alterazione scoliotica lombosacrale sinistroconvessa,
nonché iperlordosi lombare, tendenza al sacrum acutum, osteocondrosi L5-S1.
5.2. Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Alterazioni statiche dei piedi.
Emicrania senz’aura." (doc. AI 76/17)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “riteniamo l’A abile al lavoro nella misura
del 60% nelle attività finora svolte di decoratrice e web-designer” (doc. AI
76/20), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominante appare essere la patologia psichiatrica,
con la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome di
somatizzazione nell'ambito di un disturbo di personalità borderline. Tale patologia, a nostro avviso, non può ridurre la
capacità lavorativa nella misura superiore al 40% (vedi capitolo 6). Infatti l'A., nel corso degli anni, è riuscita a conseguire un
diploma di decoratrice e successivamente pure, nell'ambito di una riformazione
professionale, il diploma di web-designer. Proprio in considerazione dell'iter
formativo scolastico funzionale riteniamo che il disturbo di personalità borderline non possa inficiare la capacità lavorativa nella misura
superiore al 40% in associazione a sintomi somatoformi. Siamo inoltre convinti
che concedere un'incapacità superiore porterebbe a cocreare la patologia, nel
senso che si gratifica questa tendenza regressiva ed anche manipolatoria
dell'A. nell'espressione della sua aggressività e della sua rivendicazione
invece di demotivare questo atteggiamento ed incitare piuttosto a mettere in
atto quelle risorse che le sono proprie e che ha già dimostrato di possedere e
di saper praticare.
La patologia reumatologica è caratterizzata, in primo
piano, dalla presenza di una fibromialgia e di una sindrome lombovertebrale che
riduce la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 25-30% (25% come
web-designer e 30% quale decoratrice addetta pure alla posa di insegne e
cartelloni). La patologia reumatologica e quella psichiatrica non possono
essere sommate, in quanto, praticamente considerano gli stessi sintomi e cioè
la somatizzazione. Pertanto siamo convinti che la Signora RI 1 sia abile al
lavoro nella misura del 60% nelle attività finora svolte.
La capacità lavorativa è ridotta a partire
dall'1.10.2002 in avanti (vedasi certificato del dr. __________ del 7.11.2003).
In precedenza vi sono stati dei periodi d'incapacità
lavorativa totale per le problematiche ortopediche, per esempio nel marzo 2003
dopo supinazione della caviglia, con un'incapacità lavorativa breve. Un altro
periodo d'incapacità lavorativa è avvenuto nel 1999 allor quando l'A. fu vittima di un incidente automobilistico. Questi
periodi d'incapacità lavorativa sono di breve durata e quindi non considerati
dall'UAI
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo che l'A. sia in grado di
svolgere le attività finora svolte nella misura del 60%. L'A. é abile al 60% in attività lavorative leggere ed adatte
e medio pesanti
Siamo consapevoli che l'A. per
Fatti
i suoi tratti di personalità possa presentare delle difficoltà d'integrazione nell'ambito
di un ambiente lavorativo normale, difficoltà che vengono considerate nella valutazione
di un grado di incapacità lavorativa al 40%.
Sconsigliamo assolutamente nuove misure di riformazione
professionale che non porterebbero ad alcun miglioramento della capacità lavorativa
dell'A.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 76/21-22)
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua
italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser
/ Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,
pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto
soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo
gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente
non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile
per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti;
cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da
ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza
concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso
patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione
duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come
pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti
riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile
il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Al
riguardo vedi pure D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29.
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone
in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155
consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante
di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione
sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare
anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibriomalgia, rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla
pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa
sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la
sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo
morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,
il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie
praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine
cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica,
si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante
da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi.
(…)." (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I
569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha
inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al
SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), questo Tribunale, fatta salva la
diminuzione dal 50% al 40% dell’incapacità lavorativa riconosciuta
all’assicurata da un punto di vista psichiatrico, non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla capacità lavorativa globale nelle attività finora svolte di
decoratrice e web-designer.
In
particolare il TCA non può aderire alla tesi della ricorrente che vorrebbe vedersi
riconoscere un grado d’invalidità di almeno l’80% per le seguenti ragioni.
Nella
lettera 30 novembre 2004 all’Ufficio AI il dr. __________, FMH in medicina
generale, ha rilevato che “(…) con la presente comunico di non essere assolutamente
d’accordo con la discussione e la valutazione della perizia del SAM e di
conseguenza nemmeno con la vostra comunicazione della delibera 03.11.2004. […]
La psichiatra (ndr.: si riferisce alla dr.ssa __________ che ha svolto il consulto
psichiatrico per il SAM) valuta la paziente inabile al 50%. A mio avviso la
percentuale di inabilità poteva essere anche giudicata più alta e lo psichiatra
curante conferma telefonicamente di condividere la mia opinione. Comunque se
aggiungo al 50% di ICL valutato dalla psichiatra, il 30% che deriva dalla
perizia reumatologica arrivo ad un 80%. Sono dell’opinione che la Signora RI 1
abbia delle risorse, in questo momento però non vedo nessuna possibilità per
essa di sfruttarle. La reintegrazione nel mondo del lavorativo non è riuscita
negli ultimi anni e ribadisco che ci vorrà una fase di stabilizzazione per
avere delle chances di riprendere con un’attività lucrativa e riconquistare la
propria autonomia finanziaria (…)” (doc. AI 85/1-2).
Il
dr. __________ non pone delle diagnosi nuove rispetto al suo rapporto medico 30
gennaio 2004 già considerato dai periti del SAM nella loro perizia (doc. AI
63/1-3 e 76/8-9).
Neppure
può essere condivisa la tesi del dr. __________ – in parte sostenuta anche
dall’assicurata, cfr. doc. I, pag. 5 e 6) – secondo la quale al grado di inabilità
psichiatrica del 50% andrebbe aggiunta l’incapacità lavorativa della ricorrente
dal punto di vista reumatologico del 30% (quest’ultima rimasta incontestata) ottenendo
così un’incapacità lavorativa complessiva dell’80%.
Al
riguardo i periti del SAM hanno infatti osservato che “(…) la patologia reumatologica
è caratterizzata, in primo piano dalla presenza di una fibromialgia e di una
sindrome lombovertebrale che riduce la capacità lavorativa dell’A. nella misura
del 25-30% (25% come web-designer e 30% quale decoratrice addetta pure alla
posa di insegne e cartelloni). La patologia reumatologica e quella psichiatrica
non possono essere sommate, in quanto, praticamente considerano gli
stessi sintomi e cioè la somatizzazione. Pertanto siamo convinti che la Signora
RI 1 sia abile al lavoro nella misura del 60% nelle attività finora svolte (…)”
(doc. AI 76/21, la sottolineatura è del redattore).
Va
qui rilevato che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01,
pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto
2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il
grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie
non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far
capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria
fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la
questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del
caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione.
Pertanto
il TCA non ha nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM che ha
escluso la possibilità di sommare, anche solo parzialmente, le rispettive
inabilità lavorative accertate dal punto di vista psichiatrico e reumatologico.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico 31
gennaio 2004 (doc. AI 64/1-4), posta la diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “(…) sindrome da dolore somatoforme persistente con fibromialgia
[cf. rapporto del Dr. __________ del 14.2.03] [DSM IV: F45.1] – disturbo da somatizzazione
[DSM IV: F45.0] – grave disturbo borderline della personalità [DSM IV: F 60.31]
(…)” (doc. AI 64/1), ha concluso che il disturbo alla salute di cui è portatrice
impedisce all’assicurata qualsiasi attività lavorativa, che l’atti-vità come
web-designer non è più proponibile per un periodo indeterminato, che la diminuzione
del rendimento è dell’80%, che miglioramenti della capacità lavorativa sul
posto di lavoro come pure la possibilità di svolgere altre attività non sono
per il momento possibili e che rivaluterebbe la situazione tra due anni.
Nel
loro consulto 11 ottobre 2004 nell’ambito della perizia del SAM, il dr. __________
e la dr.ssa __________, capo servizio e capo clinica del Servizio di
psichiatria e di psicologia medica di __________, hanno invece concluso che:
"
(…)
In conclusione sulla base di quanto emerso nel corso
dei colloqui, si confermano le diagnosi dello specialista curante, ovvero
l'assicurata risulta affetta da una Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD 10, 45.4), Sindrome di somatizzazione (ICD 10, F.45.0) nell'ambito
di un Disturbo borderline della personalità (ICD 10, F. 60.3); Le reiterate esperienze fallimentari e stressanti che
si sono susseguite nel corso degli ultimi anni sia nell'ambito lavorativo che
in quello relazionale hanno verosimilmente riattualizzato i meccanismi
preesistenti della somatizzazione con rivendicazione e proiezione nei riguardi
di tutte le istituzioni, ed incapacità a tollerare ed elaborare nuove
frustrazioni. La personalità preesistente, dedotta sulla base dell'anamnesi
personale pregressa, risulta inoltre marcatamente fragile, incline ad atti
impulsivi quanto autolesionistici, intollerante allo stress e al confronto
relazionale. Tuttavia, la motivazione con la quale la stessa ha intrapreso la
presa in carico psicoterapeutica da oltre un anno, la parallela e graduale
acquisizione di un certo grado di consapevolezza del proprio disagio psichico,
costituiscono fattori prognostici altamente positivo.
in virtù di quanto sopra, se il quadro clinico
descritto dallo specialista risulta sovrapponibile con quello emerso nel
presente iter peritale, non altrettanto sovrapponibile risulta l'inabilità
lavorativa. Si propende infatti per un'incapacità parziale, verosimilmente al 50%;
l'evitamento da tutto ciò che in questo momento risulta per la stessa stressogeno
(lavoro, rapporti socio-professionali) comporta il rischio di perpetuare una modalità reattiva
disfunzionale, causa di una verosimile cronicizzazione.
(…)." (doc. AI 76/25)
Considerato
il dettagliato ed approfondito consulto psichiatrico e ritenuta la giurisprudenza
valida circa la forza probatoria dei certificati rilasciati dai medici di fiducia
(consid. 2.7), questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione
espressa dagli specialisti esterni inerpellati dal SAM.
In
particolare il TCA non ha motivo di scostarsi dalla valutazione dei consulenti
psichiatrici del SAM anche avuto riguardo allo scritto 9 febbraio 2005 nel
quale il dr. __________ ha preso posizione sul consulto 11 ottobre 2004.
Infatti il dr. __________ non pone in evidenza nuove patologie con influsso
sulla capacità lavorativa dell’assicurata e si è limitato ad osservare, da una
parte, che la dr.ssa __________ senza motivare ha percepito e descritto la
paziente quale “provocatoria verso l’interlo-cutore” ritenendo che la stessa
presenti un aspetto rivendicativo “nevrosi da rendita” – secondo il curante si
tratterebbe invece di malintesi dovuti alla mancata presa in considerazione
della patologia psichiatrica già presente dal 1999 – d’altra parte, che la
specialista, nonostante abbia descritto un quadro clinico “sovrapponibile” a
quello da lui rapportato, ha concluso, sempre senza motivare, per un’inabilità
al lavoro del 50% (cfr. doc. C).
Inoltre
va qui evidenziato che gli specialisti del SAM hanno sottolineato come “(…) la
motivazione con la quale la stessa [si riferisce all’assicurata, ndr.] ha intrapreso
la presa in carico psicoterapeutica da oltre un anno, la parallela e graduale acquisizione
di un certo grado di consapevolezza del proprio disagio psichico, costituiscono
fattori prognostici altamente positivi (…)” (doc. AI 76/25) e che anche il dr. __________,
riguardo i provvedimenti terapeutici, nel rapporto medico 31 gennaio 2004 aveva
osservato che “(…) nel contesto psicoterapeutico la paziente inizia piano piano
a rendersi conto di questa sua fragilità psichica, ed inizia a conoscerla, ad
accettarla ed a imparare a gestirla in un modo più strutturato e funzionale. Le
rimane comunque ancora un lungo percorso psicoterapeutico da compiere (…)”
(doc. AI 64/3).
Del
resto, anche il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 14 marzo 2006
si è così espresso:
"
(…)
- l'attuale
documentazione non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica di
rilievo dello stato di salute ed in particolare dello stato psichico
dell'assicurata rispetto al momento della perizia SAM.
- Lo psichiatra curante e
la perita concordano espressamente nella diagnosi ma discordano nella
valutazione dell'influsso che questa patologia ha sulla capacità lavorativa
residua dell'assicurata.
- Chiaramente il
disturbo di personalità per definizione era già presente in occasione della
riformazione professionale dato che un tale disturbo di solito si manifesta già
nell'adolescenza comportando vari problemi come ben risulta essere stato il
caso nell'assicurata (problemi relazionali, consumo di droghe, problemi
scolastici e lavorativi). Valutando attentamente la cronistoria risulta
verosimile che la causa che ha portato ad una "inabilità lavorativa" nella
prima professione sia stato il problema psichico, problematica nascosta
dietro una problematica di somatizzazione. Questo non vuol dire che
l'assicurata era o è impedita a svolgere la nuova professione appresa ma
significa che in pratica non vi sarebbe neanche stato il diritto a
provvedimenti professionali dato che una attenta valutazione medica avrebbe
permesso di costatare una idoneità a continuare a svolgere l'attività appresa.
- Purtroppo la
riformazione professionale non è stata felice trattandosi probabilmente di una
scelta con un mercato del lavoro molto ristretto. Non trovando l'assicurata uno
sbocco lavorativo si è accentuata la problematica bio-psico-sociale con infine
richiesta di
rendita d'invalidità.
- La
valutazione catastrofica del dr. __________ viene contraddetta a livello
pratico dal fatto che l'assicurata sia riuscita (anche se con qualche
difficoltà) a terminare una riformazione professionale. Questo fatto conferma
l'esistenza di risorse sfruttabili, come evidenziato dai periti SAM.
In conclusione ritengo tuttora
valida le conclusioni della perizia SAM che
valutano il caso applicando criteri severi circa la presenza di una patologia
invalidante e la presenza di una capacità lavorativa residua sfruttabile.
L'assicurata presentava già in passato un disturbo di personalità, questo disturbo
però fino a ottobre 2002 non aveva compromesso in modo rilevante la capacità
lavorativa residua. Sicuramente si tratta di un caso difficile complicato il quale è
complicato da fattori sociali ed economici non di pertinenza Al.
(…)." (doc. V/Bis)
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Infine,
anche nell’ulteriore scritto 6 aprile 2006, indirizzato al suo rappresentante, il
dr. __________ non pone in evidenza nuove patologie con influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicu-rata e rileva che:
"
(…)
Il rapporto del Dr. __________ mi sembra molto
sommario, ignora gli aspetti "tecnici" prettamente medico
psichiatrici, non entra nei meriti del mio rapporto del 9.2.05, limitandosi a
definirlo "catastrofico" e si basa su di un unico argomento che in sostanza
è questo:
• " se la paziente è riuscita a terminare la sua riformazione
professionale, allora ha delle risorse sfruttabili e quindi non può presentare
inabilità lavorativa".
Ora, a pagina 3 del mio rapporto del 9.2.05 avevo già
discusso questo aspetto, esplicitando bene che è assolutamente risaputo
che un paziente con una patologia di questo tipo può superare più o meno
facilmente il periodo scolastico di formazione, per crollare poi proprio al
momento del confronto con la realtà e con le proprie responsabilità che non è
in grado di sostenere a causa della grave patologia psichiatrica.
(…)." (cfr. doc. E)
Viste
le risultanze mediche appena esposte, considerata la giurisprudenza federale in
materia di affezioni di natura psichica e alla loro natura invalidante e quella
in materia probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6 e 2.7), questo Tribunale
deve fare propria la conclusione con la quale gli specialisti psichiatrici
interpellati dal SAM hanno stabilito che l’assicu-rata è abile al lavoro nella
misura del 50%.
Il
TCA non può invece aderire all’ulteriore conclusione dei periti del SAM secondo
la quale l’incapacità lavorativa dell’as-sicurata andrebbe ridotta al 40%.
Infatti,
la dr.ssa __________, redattrice della perizia del SAM, nella discussione sulla
patologia psichiatrica (doc. AI 76/18-20), non adduce sufficienti e convincenti
elementi di natura clinica e medica che giustifichino una valutazione diversa rispetto
a quella a cui sono giunti gli specialisti psichiatrici interpellati. In particolare,
per il solo fatto di avere concluso due formazioni non è possibile escludere
che a causa della sua situazione valetudinaria l’assicurata faccia fatica a
reggere l’impatto con il mondo del lavoro. Per quanto riguarda invece
l’asserita “abilità manipolatoria” essa, oltre che dagli specialisti psichiatrici,
non è stata ravvisata nemmeno dagli altri specialisti, il neurologo dr. __________
e il reumatologo dr. __________, pure interpellati dal SAM. Al riguardo, nel rapporto
medico 10 giugno 1999 (doc. AI 9/1-3), il dr. __________ aveva poi concluso che
“(…) la p. è credibile (…)” (doc. AI 9/2). Non è possibile concludere per un
atteggiamento manipolatorio dell’assicurata neanche per il fatto che questa
avrebbe beneficiato a torto delle prestazioni per una riformazione professionale.
Non risulta infatti che l’assicurata abbia mai fornito delle informazioni inveritiere
e, sulla base degli accertamenti medici effettuati allora, l’Ufficio AI aveva affidato
l’incarico per integrazione a un consulente il quale, nel rapporto finale 19
ottobre 1999, aveva osservato che “(…) ci troviamo di fronte quindi ad un
progetto di riqualifica che offre ottime garanzie di inserimento lavorativo puntuale
(la __________ potrà prepararla progressivamente alla professione di docente di
impaginazione grafica+internet) e globale (l’assicurata acquisisce un titolo
che le permetterà di lavorare anche altrove), fatto su misura per l’assicurata,
in collaborazione con la __________ e la __________ (…)” (doc, AI 17/1-2).
Nel
ricorso l’assicurata contesta in particolare l’analisi della patologia
psichiatrica operata dalla dr.ssa __________ mettendone in dubbio l’oggettività
e senza escludere una forma di accanimento nei suoi confronti.
Invero
la ricorrente non motiva in maniera obiettiva e sostanziale le succitate
censure e, anche se il TCA non ha ritenuto di aderire alle conclusioni peritali
limitatamente alla riduzione dal 50% al 40% dell’incapacità lavorativa globale
riconosciutale, va qui ricordato che il TFA ha considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta
esperire dal TCA al SAM, precisando che questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).
Tutto
bene considerato questo Tribunale ritiene che, come stabilito dagli specialisti
psichiatrici interpellati dal SAM e considerato che i periti hanno escluso la
possibilità di sommare, anche solo parzialmente, le rispettive inabilità
lavorative accertate dal punto di vista psichiatrico e reumatologico,
l’assicurata va ritenuta in grado di svolgere le attività finora svolte nella
misura del 50%.
2.9. L’assicurata
ha chiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica super partes, la sua
audizione e quella dei suoi medici curanti, dr. __________ e dr. __________.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Va qui
inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,
l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1
CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. SVR 2006 IV Nr. 1; STFA del 31
agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C
106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 che rinvia alla DTF 122
V 47).
Nel
caso in esame la documentazione medica agli atti è sufficiente per statuire in
merito alla vertenza. In particolare, il fatto che il TCA non ha condiviso la
riduzione dell’incapacità lavorativa operata dai periti rispetto alla
valutazione degli specialisti psichiatrici interpellati, non è sufficiente per concludere
che la perizia del SAM – da ritenere quale perizia super partes – sia inaffidabile.
Non è
pertanto necessario procedere ad una perizia giudiziaria e all’audizione
personale dell’assicurata e dei suoi medici curanti.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede il ricorso va
parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata e riformata nel senso
che all’assicurata è riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. ottobre
2003.
Pertanto
l’Ufficio AI verserà all’assicurata la somma di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a
titolo di parziali ripetibili.
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio relativa alla parte per la quale
l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V
310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8
novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa
E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro
UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P
7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
2.10. Per la parte del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, ella può
invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia
le relative condizioni.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett.
f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella
specie, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.
Infatti,
la ricorrente si trova nel bisogno – quale unica entrata ella dispone della
rendita AI (cfr. doc. X/Bis) e di una prestazione assistenziale di fr. 719.00
mensili (cfr. consid. 1.5) – inoltre l’assicurata non dispone delle necessarie
conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentante, in casu lo
Studio legale RA 1, appare senz’altro giustificato e le argomentazioni
ricorsuali sono state in parte condivise da questo Tribunale.
Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i
requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore
dell'assicurata.
Il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,
consid. 6).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurata è
riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. ottobre 2003.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo
di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.
L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio in quanto non divenuta priva
di oggetto, è accolta.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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