Lexipedia

Decisione

32.2006.32

Seconda domanda di prestazioni. Limitatamente alla riduzione dell'incapacità lavorativa accertata dallo specialista psichiatrico non può essere confermata la perizia del SAM. Non provata un'attività m

27 febbraio 2007Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi tratti di personalità possa presentare delle difficoltà d'integrazione nell'ambito

di un ambiente lavorativo normale, difficoltà che vengono considerate nella valutazione

di un grado di incapacità lavorativa al 40%.

Sconsigliamo assolutamente nuove misure di riformazione

professionale che non porterebbero ad alcun miglioramento della capacità lavorativa

dell'A.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 76/21-22)

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono

stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua

italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate

condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella

categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia

psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni

economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser

/ Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,

pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto

soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo

gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile

per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti;

cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da

ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza

concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come

pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti

riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile

il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.

pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali

o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Al

riguardo vedi pure D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29.

Anche

in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I

702/03), il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone

in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155

consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante

di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La

nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I

873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al

caso della fibriomalgia, rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si

deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa

sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la

sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo

morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,

il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie

praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine

cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica,

si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante

da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino

da un’esagerazione dei sintomi.

(…)." (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I

873/05)

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I

569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre

1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986

p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha

inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al

SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8. Nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), questo Tribunale, fatta salva la

diminuzione dal 50% al 40% dell’incapacità lavorativa riconosciuta

all’assicurata da un punto di vista psichiatrico, non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla capacità lavorativa globale nelle attività finora svolte di

decoratrice e web-designer.

In

particolare il TCA non può aderire alla tesi della ricorrente che vorrebbe vedersi

riconoscere un grado d’invalidità di almeno l’80% per le seguenti ragioni.

Nella

lettera 30 novembre 2004 all’Ufficio AI il dr. __________, FMH in medicina

generale, ha rilevato che “(…) con la presente comunico di non essere assolutamente

d’accordo con la discussione e la valutazione della perizia del SAM e di

conseguenza nemmeno con la vostra comunicazione della delibera 03.11.2004. […]

La psichiatra (ndr.: si riferisce alla dr.ssa __________ che ha svolto il consulto

psichiatrico per il SAM) valuta la paziente inabile al 50%. A mio avviso la

percentuale di inabilità poteva essere anche giudicata più alta e lo psichiatra

curante conferma telefonicamente di condividere la mia opinione. Comunque se

aggiungo al 50% di ICL valutato dalla psichiatra, il 30% che deriva dalla

perizia reumatologica arrivo ad un 80%. Sono dell’opinione che la Signora RI 1

abbia delle risorse, in questo momento però non vedo nessuna possibilità per

essa di sfruttarle. La reintegrazione nel mondo del lavorativo non è riuscita

negli ultimi anni e ribadisco che ci vorrà una fase di stabilizzazione per

avere delle chances di riprendere con un’attività lucrativa e riconquistare la

propria autonomia finanziaria (…)” (doc. AI 85/1-2).

Il

dr. __________ non pone delle diagnosi nuove rispetto al suo rapporto medico 30

gennaio 2004 già considerato dai periti del SAM nella loro perizia (doc. AI

63/1-3 e 76/8-9).

Neppure

può essere condivisa la tesi del dr. __________ – in parte sostenuta anche

dall’assicurata, cfr. doc. I, pag. 5 e 6) – secondo la quale al grado di inabilità

psichiatrica del 50% andrebbe aggiunta l’incapacità lavorativa della ricorrente

dal punto di vista reumatologico del 30% (quest’ultima rimasta incontestata) ottenendo

così un’incapacità lavorativa complessiva dell’80%.

Al

riguardo i periti del SAM hanno infatti osservato che “(…) la patologia reumatologica

è caratterizzata, in primo piano dalla presenza di una fibromialgia e di una

sindrome lombovertebrale che riduce la capacità lavorativa dell’A. nella misura

del 25-30% (25% come web-designer e 30% quale decoratrice addetta pure alla

posa di insegne e cartelloni). La patologia reumatologica e quella psichiatrica

non possono essere sommate, in quanto, praticamente considerano gli

stessi sintomi e cioè la somatizzazione. Pertanto siamo convinti che la Signora

RI 1 sia abile al lavoro nella misura del 60% nelle attività finora svolte (…)”

(doc. AI 76/21, la sottolineatura è del redattore).

Va

qui rilevato che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01,

pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto

2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il

grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie

non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far

capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria

fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione.

Pertanto

il TCA non ha nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM che ha

escluso la possibilità di sommare, anche solo parzialmente, le rispettive

inabilità lavorative accertate dal punto di vista psichiatrico e reumatologico.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico 31

gennaio 2004 (doc. AI 64/1-4), posta la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “(…) sindrome da dolore somatoforme persistente con fibromialgia

[cf. rapporto del Dr. __________ del 14.2.03] [DSM IV: F45.1] – disturbo da somatizzazione

[DSM IV: F45.0] – grave disturbo borderline della personalità [DSM IV: F 60.31]

(…)” (doc. AI 64/1), ha concluso che il disturbo alla salute di cui è portatrice

impedisce all’assicurata qualsiasi attività lavorativa, che l’atti-vità come

web-designer non è più proponibile per un periodo indeterminato, che la diminuzione

del rendimento è dell’80%, che miglioramenti della capacità lavorativa sul

posto di lavoro come pure la possibilità di svolgere altre attività non sono

per il momento possibili e che rivaluterebbe la situazione tra due anni.

Nel

loro consulto 11 ottobre 2004 nell’ambito della perizia del SAM, il dr. __________

e la dr.ssa __________, capo servizio e capo clinica del Servizio di

psichiatria e di psicologia medica di __________, hanno invece concluso che:

"

(…)

In conclusione sulla base di quanto emerso nel corso

dei colloqui, si confermano le diagnosi dello specialista curante, ovvero

l'assicurata risulta affetta da una Sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD 10, 45.4), Sindrome di somatizzazione (ICD 10, F.45.0) nell'ambito

di un Disturbo borderline della personalità (ICD 10, F. 60.3); Le reiterate esperienze fallimentari e stressanti che

si sono susseguite nel corso degli ultimi anni sia nell'ambito lavorativo che

in quello relazionale hanno verosimilmente riattualizzato i meccanismi

preesistenti della somatizzazione con rivendicazione e proiezione nei riguardi

di tutte le istituzioni, ed incapacità a tollerare ed elaborare nuove

frustrazioni. La personalità preesistente, dedotta sulla base dell'anamnesi

personale pregressa, risulta inoltre marcatamente fragile, incline ad atti

impulsivi quanto autolesionistici, intollerante allo stress e al confronto

relazionale. Tuttavia, la motivazione con la quale la stessa ha intrapreso la

presa in carico psicoterapeutica da oltre un anno, la parallela e graduale

acquisizione di un certo grado di consapevolezza del proprio disagio psichico,

costituiscono fattori prognostici altamente positivo.

in virtù di quanto sopra, se il quadro clinico

descritto dallo specialista risulta sovrapponibile con quello emerso nel

presente iter peritale, non altrettanto sovrapponibile risulta l'inabilità

lavorativa. Si propende infatti per un'incapacità parziale, verosimilmente al 50%;

l'evitamento da tutto ciò che in questo momento risulta per la stessa stressogeno

(lavoro, rapporti socio-professionali) comporta il rischio di perpetuare una modalità reattiva

disfunzionale, causa di una verosimile cronicizzazione.

(…)." (doc. AI 76/25)

Considerato

il dettagliato ed approfondito consulto psichiatrico e ritenuta la giurisprudenza

valida circa la forza probatoria dei certificati rilasciati dai medici di fiducia

(consid. 2.7), questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione

espressa dagli specialisti esterni inerpellati dal SAM.

In

particolare il TCA non ha motivo di scostarsi dalla valutazione dei consulenti

psichiatrici del SAM anche avuto riguardo allo scritto 9 febbraio 2005 nel

quale il dr. __________ ha preso posizione sul consulto 11 ottobre 2004.

Infatti il dr. __________ non pone in evidenza nuove patologie con influsso

sulla capacità lavorativa dell’assicurata e si è limitato ad osservare, da una

parte, che la dr.ssa __________ senza motivare ha percepito e descritto la

paziente quale “provocatoria verso l’interlo-cutore” ritenendo che la stessa

presenti un aspetto rivendicativo “nevrosi da rendita” – secondo il curante si

tratterebbe invece di malintesi dovuti alla mancata presa in considerazione

della patologia psichiatrica già presente dal 1999 – d’altra parte, che la

specialista, nonostante abbia descritto un quadro clinico “sovrapponibile” a

quello da lui rapportato, ha concluso, sempre senza motivare, per un’inabilità

al lavoro del 50% (cfr. doc. C).

Inoltre

va qui evidenziato che gli specialisti del SAM hanno sottolineato come “(…) la

motivazione con la quale la stessa [si riferisce all’assicurata, ndr.] ha intrapreso

la presa in carico psicoterapeutica da oltre un anno, la parallela e graduale acquisizione

di un certo grado di consapevolezza del proprio disagio psichico, costituiscono

fattori prognostici altamente positivi (…)” (doc. AI 76/25) e che anche il dr. __________,

riguardo i provvedimenti terapeutici, nel rapporto medico 31 gennaio 2004 aveva

osservato che “(…) nel contesto psicoterapeutico la paziente inizia piano piano

a rendersi conto di questa sua fragilità psichica, ed inizia a conoscerla, ad

accettarla ed a imparare a gestirla in un modo più strutturato e funzionale. Le

rimane comunque ancora un lungo percorso psicoterapeutico da compiere (…)”

(doc. AI 64/3).

Del

resto, anche il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 14 marzo 2006

si è così espresso:

"

(…)

- l'attuale

documentazione non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica di

rilievo dello stato di salute ed in particolare dello stato psichico

dell'assicurata rispetto al momento della perizia SAM.

- Lo psichiatra curante e

la perita concordano espressamente nella diagnosi ma discordano nella

valutazione dell'influsso che questa patologia ha sulla capacità lavorativa

residua dell'assicurata.

- Chiaramente il

disturbo di personalità per definizione era già presente in occasione della

riformazione professionale dato che un tale disturbo di solito si manifesta già

nell'adolescenza comportando vari problemi come ben risulta essere stato il

caso nell'assicurata (problemi relazionali, consumo di droghe, problemi

scolastici e lavorativi). Valutando attentamente la cronistoria risulta

verosimile che la causa che ha portato ad una "inabilità lavorativa" nella

prima professione sia stato il problema psichico, problematica nascosta

dietro una problematica di somatizzazione. Questo non vuol dire che

l'assicurata era o è impedita a svolgere la nuova professione appresa ma

significa che in pratica non vi sarebbe neanche stato il diritto a

provvedimenti professionali dato che una attenta valutazione medica avrebbe

permesso di costatare una idoneità a continuare a svolgere l'attività appresa.

- Purtroppo la

riformazione professionale non è stata felice trattandosi probabilmente di una

scelta con un mercato del lavoro molto ristretto. Non trovando l'assicurata uno

sbocco lavorativo si è accentuata la problematica bio-psico-sociale con infine

richiesta di

rendita d'invalidità.

- La

valutazione catastrofica del dr. __________ viene contraddetta a livello

pratico dal fatto che l'assicurata sia riuscita (anche se con qualche

difficoltà) a terminare una riformazione professionale. Questo fatto conferma

l'esistenza di risorse sfruttabili, come evidenziato dai periti SAM.

In conclusione ritengo tuttora

valida le conclusioni della perizia SAM che

valutano il caso applicando criteri severi circa la presenza di una patologia

invalidante e la presenza di una capacità lavorativa residua sfruttabile.

L'assicurata presentava già in passato un disturbo di personalità, questo disturbo

però fino a ottobre 2002 non aveva compromesso in modo rilevante la capacità

lavorativa residua. Sicuramente si tratta di un caso difficile complicato il quale è

complicato da fattori sociali ed economici non di pertinenza Al.

(…)." (doc. V/Bis)

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Infine,

anche nell’ulteriore scritto 6 aprile 2006, indirizzato al suo rappresentante, il

dr. __________ non pone in evidenza nuove patologie con influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicu-rata e rileva che:

"

(…)

Il rapporto del Dr. __________ mi sembra molto

sommario, ignora gli aspetti "tecnici" prettamente medico

psichiatrici, non entra nei meriti del mio rapporto del 9.2.05, limitandosi a

definirlo "catastrofico" e si basa su di un unico argomento che in sostanza

è questo:

• " se la paziente è riuscita a terminare la sua riformazione

professionale, allora ha delle risorse sfruttabili e quindi non può presentare

inabilità lavorativa".

Ora, a pagina 3 del mio rapporto del 9.2.05 avevo già

discusso questo aspetto, esplicitando bene che è assolutamente risaputo

che un paziente con una patologia di questo tipo può superare più o meno

facilmente il periodo scolastico di formazione, per crollare poi proprio al

momento del confronto con la realtà e con le proprie responsabilità che non è

in grado di sostenere a causa della grave patologia psichiatrica.

(…)." (cfr. doc. E)

Viste

le risultanze mediche appena esposte, considerata la giurisprudenza federale in

materia di affezioni di natura psichica e alla loro natura invalidante e quella

in materia probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6 e 2.7), questo Tribunale

deve fare propria la conclusione con la quale gli specialisti psichiatrici

interpellati dal SAM hanno stabilito che l’assicu-rata è abile al lavoro nella

misura del 50%.

Il

TCA non può invece aderire all’ulteriore conclusione dei periti del SAM secondo

la quale l’incapacità lavorativa dell’as-sicurata andrebbe ridotta al 40%.

Infatti,

la dr.ssa __________, redattrice della perizia del SAM, nella discussione sulla

patologia psichiatrica (doc. AI 76/18-20), non adduce sufficienti e convincenti

elementi di natura clinica e medica che giustifichino una valutazione diversa rispetto

a quella a cui sono giunti gli specialisti psichiatrici interpellati. In particolare,

per il solo fatto di avere concluso due formazioni non è possibile escludere

che a causa della sua situazione valetudinaria l’assicurata faccia fatica a

reggere l’impatto con il mondo del lavoro. Per quanto riguarda invece

l’asserita “abilità manipolatoria” essa, oltre che dagli specialisti psichiatrici,

non è stata ravvisata nemmeno dagli altri specialisti, il neurologo dr. __________

e il reumatologo dr. __________, pure interpellati dal SAM. Al riguardo, nel rapporto

medico 10 giugno 1999 (doc. AI 9/1-3), il dr. __________ aveva poi concluso che

“(…) la p. è credibile (…)” (doc. AI 9/2). Non è possibile concludere per un

atteggiamento manipolatorio dell’assicurata neanche per il fatto che questa

avrebbe beneficiato a torto delle prestazioni per una riformazione professionale.

Non risulta infatti che l’assicurata abbia mai fornito delle informazioni inveritiere

e, sulla base degli accertamenti medici effettuati allora, l’Ufficio AI aveva affidato

l’incarico per integrazione a un consulente il quale, nel rapporto finale 19

ottobre 1999, aveva osservato che “(…) ci troviamo di fronte quindi ad un

progetto di riqualifica che offre ottime garanzie di inserimento lavorativo puntuale

(la __________ potrà prepararla progressivamente alla professione di docente di

impaginazione grafica+internet) e globale (l’assicurata acquisisce un titolo

che le permetterà di lavorare anche altrove), fatto su misura per l’assicurata,

in collaborazione con la __________ e la __________ (…)” (doc, AI 17/1-2).

Nel

ricorso l’assicurata contesta in particolare l’analisi della patologia

psichiatrica operata dalla dr.ssa __________ mettendone in dubbio l’oggettività

e senza escludere una forma di accanimento nei suoi confronti.

Invero

la ricorrente non motiva in maniera obiettiva e sostanziale le succitate

censure e, anche se il TCA non ha ritenuto di aderire alle conclusioni peritali

limitatamente alla riduzione dal 50% al 40% dell’incapacità lavorativa globale

riconosciutale, va qui ricordato che il TFA ha considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta

esperire dal TCA al SAM, precisando che questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).

Tutto

bene considerato questo Tribunale ritiene che, come stabilito dagli specialisti

psichiatrici interpellati dal SAM e considerato che i periti hanno escluso la

possibilità di sommare, anche solo parzialmente, le rispettive inabilità

lavorative accertate dal punto di vista psichiatrico e reumatologico,

l’assicurata va ritenuta in grado di svolgere le attività finora svolte nella

misura del 50%.

2.9. L’assicurata

ha chiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica super partes, la sua

audizione e quella dei suoi medici curanti, dr. __________ e dr. __________.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Va qui

inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,

l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1

CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. SVR 2006 IV Nr. 1; STFA del 31

agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C

106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 che rinvia alla DTF 122

V 47).

Nel

caso in esame la documentazione medica agli atti è sufficiente per statuire in

merito alla vertenza. In particolare, il fatto che il TCA non ha condiviso la

riduzione dell’incapacità lavorativa operata dai periti rispetto alla

valutazione degli specialisti psichiatrici interpellati, non è sufficiente per concludere

che la perizia del SAM – da ritenere quale perizia super partes – sia inaffidabile.

Non è

pertanto necessario procedere ad una perizia giudiziaria e all’audizione

personale dell’assicurata e dei suoi medici curanti.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede il ricorso va

parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata e riformata nel senso

che all’assicurata è riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. ottobre

2003.

Pertanto

l’Ufficio AI verserà all’assicurata la somma di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a

titolo di parziali ripetibili.

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la

richiesta di ammissione al gratuito patrocinio relativa alla parte per la quale

l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V

310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8

novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa

E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro

UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P

7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

2.10. Per la parte del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, ella può

invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia

le relative condizioni.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett.

f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Nella

specie, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.

Infatti,

la ricorrente si trova nel bisogno – quale unica entrata ella dispone della

rendita AI (cfr. doc. X/Bis) e di una prestazione assistenziale di fr. 719.00

mensili (cfr. consid. 1.5) – inoltre l’assicurata non dispone delle necessarie

conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentante, in casu lo

Studio legale RA 1, appare senz’altro giustificato e le argomentazioni

ricorsuali sono state in parte condivise da questo Tribunale.

Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i

requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore

dell'assicurata.

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurata è

riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. ottobre 2003.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo

di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.

L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster