32.2006.34
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17 gennaio 2007Italiano40 min
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Numero d'incarto:
32.2006.34
Data decisione, Autorità:
17.01.2007, TCA
Titolo:
Confermato il rifiuto di una rendita, ritenuto che l'assicurato è dal punto di vista medico pienamente abile in attività leggere adeguate e dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità del 35%.La riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido accordata dal CIP non è contestabile.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.34
cr/sc
Lugano
17 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale manovale edile, nel mese di dicembre
2003 ha presentato una domanda
di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome lombare e
artrosi degenerative agli arti inferiori” (doc. AI 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 18 febbraio 2005 l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che dal punto di vista
medico l’assicurato dispone ancora di una totale capacità lavorativa in
attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali indicati dal
SMR e che dal punto di vista economico, dopo raffronto dei redditi, emerge un
grado di invalidità del 35% insufficiente per ottenere una rendita (doc. AI 24).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal Sindacato __________
- con la quale ha contestato il confronto dei redditi eseguito
dall’amministrazione, criticando in particolare la riduzione del 10% per
attività leggere operata sul reddito da invalido dal consulente IP, giudicata
troppo severa, chiedendo che venga assegnata la riduzione massima del 25% (doc.
AI 32-2) - con decisione su opposizione 13 gennaio 2006 l’amministrazione ha
confermato il rifiuto di prestazioni, rilevando che non vi è nessun motivo per
discostarsi dalla riduzione percentuale del 10% stabilita dal consulente IP, funzionario
espressamente istruito in tale ambito (doc. AI 35).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al
TCA, postulando il riconoscimento di un quarto di rendita.
Sostanzialmente
egli contesta l’ammontare del reddito da invalido stabilito
dall’amministrazione, a suo avviso troppo elevato, chiedendo che a tale importo
venga applicata la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza del 25%, anziché
quella del 10% stabilita dal consulente IP, rilevando:
"
Con la presente ed in
relazione ai termini che mi sono stati assegnati, confermo che intendo ricorrere
contro la decisione su opposizione dell'ufficio AI del 13.01.2006, in quanto
non condivido la conclusione a cui è giunta l'amministrazione e ritengo che il
danno alla salute di cui sono portatore consente di accedere alle prestazioni
AI.
Segnatamente ribadisco le motivazioni già indicate in
sede d'opposizione, ovvero che il salario esigibile nella mia situazione è
eccessivo e non tiene conto dell'equilibrio del mercato del lavoro.
Oltre ai limiti funzionali, che pure sono importanti e
determinanti, occorre tenere conto che non ho una formazione specifica che mi
consente di accedere ad un posto di lavoro dove posso realizzare un guadagno di
fr. 38'716.--. Del resto sono d'origine __________ ed alla difficoltà
linguistica va aggiunta l'età avanzata (54 anni). Da quando sono giunto in
Svizzera nel 1979 ho sempre svolto l'attività in ambito edile e quindi lavori
manuali e con uso della forza che mi pregiudicano una rioccupazione in settori
o categorie professionali dove non è richiesta la manualità.
Invece dal punto di vista fisico ed a giudizio degli
specialisti, ho importanti limitazioni che mi potrebbero permettere di lavorare
prevalentemente in posizione seduta, dove è sollecitata una manualità medio-grossolana,
vista la ridotta acuità visiva. Avantutto giova osservare che la posizione
seduta non può essere tenuta per lungo tempo, ma in ogni caso le attività
sedentarie, come giustamente afferma l'AI, possono trovarsi soprattutto nel
secondario. Tuttavia le attività del secondario e prevalentemente del ramo
industriale, prevedono per larga parte un uso della manualità fine anziché
grossolana. Si pensi per esempio al settore dell'orologeria oppure
all'abbigliamento.
Per le ragioni sopra citate è giustificabile una
riduzione del salario esigibile nella misura massima del 25% ritenuto anche che
il salario indicato dall'AI è estraneo ai redditi del ramo industriale Ticinese.
Va da sé che la riduzione del 25% comporta l'assegnazione di una prestazione
nella misura di ¼ di rendita.
In conclusione chiedo l'assegnazione di una rendita
d'invalidità nella misura di ¼." (Doc. III)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quel che concerne la capacità lavorativa, l’ammi-nistrazione ha
interpellato il medico curante dell’assicurato__________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale nel suo
rapporto 7 dicembre 2003 ha
posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “dolori
ubiquitari al lato laterale del piede sinistro” (doc. AI 5-1), ritenendolo
inabile al 100% nella precedente attività di manovale, ma abile al 100% in
attività leggere, da svolgere prevalentemente in posizione seduta, come ad esempio
quella di operaio di fabbrica (doc. AI 5-3).
Nel
suo “rapporto medico” 18 agosto 2004 il dr. __________ del SMR, posta la
diagnosi principale di “dolori al piede sinistro, su alterazioni artrosiche,
di origine non chiara” ed indicato che l’assicurato, a causa del dolore al
piede sinistro, presenta sotto sforzo dei limiti funzionali, potendo svolgere “lavori
prevalentemente in posizione seduta, in piedi massimo 30 minuti di fila, non
più di 3 volte al dì; spostamenti non ripetuti sopra i 500 metri su terreni piani, non su
terreni sconnessi; non più di 2 piani di scale ripetutamente”, ha affermato:
"
Dai rapporti medici agli
atti (numerosi e da parte di differenti medici, compreso neurologo e medici __________)
si vede che si tratta di un caso complicato per quanto riguarda l'origine dei
dolori (esclusa la causa postraumatica, per lo meno dal profilo assicurativo).
In effetti gli esami mostrano solo alterazioni artrosiche mediche, cui fa da
riscontro una sintomatologia spiccata.
Per contro, in base alle indicazioni date
dall'ortopedico che ha seguito più di tutti il caso (dr. __________,
07.12.2003) i limiti funzionali sono più facili da stabilire." (Doc. AI
14-1)
Sulla
base di questi riscontri, con provvedimento formale 18 febbraio 2005, confermato
poi con decisione su opposizione 13 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha quindi ritenuto
l’assicurato pienamente abile in attività leggere adeguate.
In
sede di opposizione e successivamente con il ricorso l’assicurato non ha prodotto
nuova documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni
dell’amministrazione.
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6. Nel caso di specie, con riferimento alla patologia
principale di cui soffre il richiedente (dolori al piede sinistro su
alterazioni artrosiche), questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede
ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il
dr. __________ del SMR nel suo rapporto 18 agosto 2004 (doc. AI 14). Detto
rapporto infatti si basa su di un’attenta valutazione dei vari attestati medici
agli atti e in particolare sulla valutazione dello specialista curante, dr. __________.
Va infatti osservato che le conclusioni cui è arrivato il dr. __________
coincidono essenzialmente con quelle tratte dal dr. __________ nella sua
valutazione 7 dicembre 2003 (doc. AI 5-1).
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Orbene,
nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di
far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su
quelle dei sanitari interpellati, specialisti nelle materie che qui
interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute di cui è
portatore l'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
alla valutazione della capacità lavorativa del richiedente.
Del
resto va rilevato che l’assicurato non ha prodotto nessun certificato medico
attestante uno stato di salute maggiormente invalidante.
Al proposito va infatti ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti.
2.7. Va poi
verificato se l’assicurato - che da un punto di vista medico è da ritenere
totalmente inabile nella precedente professione di manovale (da un punto di
vista ortopedico, come certificato dal dr. __________), mentre è da ritenere
totalmente abile in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali riassunti dal dr. __________ nel rapporto 18 agosto 2004 - ha diritto,
da un punto di vista economico, a una rendita.
2.7.1. Come
è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid.
4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute
sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(cfr. DTF 125 V 261 consid. 4; SVR 1996 IV Nr. 74 p.
214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo
giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere
formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Fatti
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4
consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente
beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della
Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
La
LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma
l'incapacità al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella
causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
2.7.2. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con
rapporto 14 febbraio 2005 il consulente in integrazione professionale ha
evidenziato che l’assicurato è da ritenere pienamente integrabile in attività
non qualificate e fisicamente leggere, dato che è limitato nella deambulazione
e nel carico, può lavorare in posizione eretta per 30 minuti per al massimo 3
volte al giorno, non può svolgere ripetuti spostamenti oltre i 500 metri (su terreni piani), non può deambulare
su terreni sconnessi, può salire in modo ripetuto al massimo 2 piani di scale,
può svolgere in forma completa attività prevalentemente sedentarie (doc. AI
22-1). Il consulente ha indicato di ritenere esigibili attività collocate
prevalentemente nel settore secondario, a tempo pieno: deve trattarsi di
attività non qualificate, semplici, ripetitive, leggere, autonome, in posizione
prevalentemente seduta, che sollecitano una manualità medio-grossolana, con
acuità visiva ridotta (doc. AI 22-3). Il consulente ha per contro escluso
attività non qualificate nel settore terziario, dato che l’assicurato ha una
pessima competenza linguistica, aspetto quest’ultimo rilevante per svolgere
qualsivoglia servizio (doc. AI 22-3).
Partendo
da un reddito da valido di fr. 59’085 il consulente ha poi determinato, sulla
base di una media dei salari stabiliti nei contratti collettivi relativi ad
attività adeguate nel settore secondario, il reddito da invalido di fr. 43'018,
cui applicare una riduzione del 10% per attività leggere, per un reddito da invalido
di fr. 38’716 e un grado di invalidità del 34% (doc. AI 22-3).
Egli
ha infatti indicato:
"
(...)
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
- Reddito ipotetico 2004 → fr. 59'085.
- Reddito presumibile nel 2004 → fr.
38'716*
Discussione Redditi mensili nelle specifiche
industrie (x 13 mensilità):
- industrie alimentari e delle bevande fr.
3'000,
- carta e del cartone + editoria fr. 3'126,
- fabbricazione altri prodotti minerali non
metalliferi fr. 3'845,
- fabbricazione di macchinari ed apparecchi fr.
3'275,
- fabbricazione articoli sportivi ed altro fr.
3'418,
- altre attività professionali fr. 3'500.
La media di questi redditi mensili ammonta a fr.
3'309;
reddito annuo medio fr. 43'018;
propongo una riduzione del 10% per attività leggere.
*Tale reddito si riferisce ad una media di
CCL d'attività adeguate, collocati nel Secondario non qualificato, Fonte:
www.bfs.admin.ch
Grado d'invalidità, 34%.
(...)" (Doc. AI 22-3)
2.7.3. Il
ricorrente ha criticato il reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione,
giudicato troppo elevato e che a suo avviso non tiene conto dell’equilibrio del
mercato del lavoro.
Al
riguardo, va osservato che il consulente IP ha a giusta ragione
ritenuto inesigibile, in ragione delle difficoltà linguistiche dell’assicurato,
attività nell’ambito del settore terziario. Egli ha per contro valutato che
siano esigibili attività nel settore secondario, leggere, semplici e
ripetitive, da svolgere prevalentemente in posizione seduta e che richiedano
una manualità medio-grossolana.
Va
ricordato che, come visto, in precedenza, conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe
l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione.
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa
(DTF 113 V 28 consid. 4°; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
A
mente del TCA, nel caso di specie, non vi sono le condizioni per ritenere che
le attività leggere, semplici e ripetitive nel settore secondario (come ad esempio
nell’industria alimentare; nell’industria della carta; nella fabbricazione di
prodotti minerali non metalliferi; nella fabbricazione di macchinari e nella
fabbricazione di articoli sportivi, doc. AI 22-3) siano prive di qualsiasi
sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto
ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto
l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione
professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli
sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
Visto
quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una
residua capacità lavorativa nei menzionati settori.
2.7.4. Al
fine di determinare il grado di invalidità dell'assicurato occorre
effettuare il raffronto tra il reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità e quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore: si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi. Giova poi rammentare che quale
momento determinante per il raffronto dei redditi dev'essere considerato quello
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Considerato che
l’assicurato è inabile al lavoro al 100% a causa dei problemi al piede dal novembre
2002, l’eventuale diritto alla rendita decorre, trascorso l’anno di carenza,
dal 1° novembre 2003.
2.7.4.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari
(DTF 129 V 224 consid. 4.3.1).
Nel caso di specie,
al momento dell’insorgere del danno alla salute l’assicurato lavorava quale
manovale presso la ditta __________ di __________.
Con scritto 25
ottobre 2004 il precedente datore di lavoro ha comunicato all’amministrazione
che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, l’assicurato avrebbe
guadagnato fr. 58'760 nel 2003 e fr. 59'085 nel 2004 (doc. AI 21).
L’assicurato non ha
contestato tali importi.
2.7.4.2. Quanto
al reddito da invalido, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
Considerandi
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Ora,
va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U
75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i
valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come
sin’ora confermato dal TCA.
Secondo i dati del 2002, il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo
aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e
"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il
livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera corrisponde
a fr. 57’008.- (fr. 4’557.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a fr. 47’788.-
(fr. 3’820.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1 settore
privato).
Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF
126.
V 81 consid. 7a), adeguando l’importo di fr. 57’008.- per gli uomini in
base all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo
medio ipotetico pari a fr. 57’745.- (fr. 57’008.- : 1933 (indice
dei salari nominali nel 2002) x 1958 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique 7/8-2006", Tabella B 10.3 pag. 91).
Nel suo rapporto 14
febbraio 2005 il consulente, anziché far riferimento ai valori statistici
nazionali della tabella TA1 per attività semplici e ripetitive, ha calcolato il
reddito da invalido sulla base della media dei salari minimi stabiliti nei
contratti collettivi per attività del settore secondario, ritenute adeguate
alle limitazioni dell’assicurato (industrie alimentari e delle bevande; della
carta, del cartone e dell’editoria; industrie attive nella fabbricazione di
prodotti minerali non metalliferi; di macchinari ed apparecchi; articoli
sportivi e in altre attività professionali, doc. AI 22-3).
In tal modo, il
consulente IP è giunto ad un reddito annuo medio di fr. 43'018, importo
notevolmente inferiore rispetto a quello che sarebbe scaturito
dall’applicazione dei valori nazionali di cui alla tabella TA1.
Al reddito da
invalido così calcolato il consulente ha poi applicato una riduzione ulteriore
del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali
derivanti dal danno alla salute.
Nella
decisione impugnata l’amministrazione ha ribadito la validità del reddito da
invalido pari a fr. 38’716 indicato dal consulente, che è stato calcolato
facendo riferimento alla media salariale risultante dai contratti collettivi di
lavoro del settore secondario, anno 2004, con un’ulteriore riduzione del 10%.
L’Ufficio AI ha rilevato che il consulente in integrazione professionale è il
funzionario espressamente istruito per il calcolo del grado di invalidità e che
l’amministrazione si discosta dal suo giudizio solo se la valutazione appare
manifestamente in contrasto con le disposizioni vigenti (doc. AI 35).
L’assicurato
ha contestato la riduzione percentuale del 10%, a suo avviso troppo esigua.
Al
riguardo, va rammentato che la questione a sapere se e in quale misura i salari
fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Il
TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso
una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato
nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato
giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non
necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21
ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%,
trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno
infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di
un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco
della giornata lavorativa.
Da
parte sua, il TCA, in una
sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.21, cresciuta in
giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi
di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva
di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello
"ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70%
anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute. Ancora recentemente
questo TCA ha giudicato
opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di
guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati
su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., inc.
n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., inc.
n. 36.2004.49).
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter
lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu
Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom
4.
April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser
nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend
mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h.
wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5
bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in
gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist
die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die
statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint
- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit
hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,
so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt.” (STFA succitata).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,
consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio
di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da
un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der __________ verfügten 15 % wird sowohl
dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto,
il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato
l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio
2005.
nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella
causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico
da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente
abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de
l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”
(la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa
M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio
di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse
un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra
assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005.
nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione
del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Questo
Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, non ha motivo per distanziarsi
dalla riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido stabilita
dall’amministrazione.
Va
infatti rilevato che nello stabilire il reddito da invalido il consulente IP, funzionario
espressamente istruito per il calcolo del grado di invalidità, ha già
largamente tenuto conto delle limitazioni dell’assicurato, facendo riferimento
a redditi mensili, estremamente contenuti, conseguibili in Ticino nelle specifiche
industrie del settore secondario e effettuando una media degli stessi, per un
reddito medio mensile di fr. 3'309 e un reddito medio annuo di fr. 43’018 (doc.
AI 22-3). Da notare che gli importi dei salari nelle singole attività ritenuti
dal consulente, oltre ad essere notevolmente inferiori rispetto ai valori
nazionali della tabella TA1, sono pure inferiori a quelli relativi ad attività
semplici e ripetitive nel canton Ticino riportati nella tabella relativa al “Salario
mensile lordo (mediana) nel settore privato, secondo la divisione economica, il
livello di qualifiche richiesto dal posto di lavoro e il sesso, in Ticino, nel 2002”, fonte:
rilevazione della struttura dei salari 2002, Ufficio di statistica.
Pertanto,
partendo da un reddito da invalido già estremamente basso, che tiene ampiamente
conto della situazione specifica dell’assicurato, l’ulteriore riduzione
percentuale del 10% accordata dal consulente IP deve essere considerata corretta.
Va
inoltre evidenziato che, utilizzando, come previsto dalla giurisprudenza, i
dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica e anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del salario
statistico, dal raffronto dei redditi non risulterebbe un grado di invalidità
superiore a quello stabilito dall’Ufficio AI nella decisione impugnata
calcolando il reddito da invalido sulla base della media dei salari stabiliti
nei contratti collettivi del canton Ticino per attività del settore secondario
ritenute esigibili per l’assicurato.
In
conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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