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32.2006.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2007Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre

le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2

luglio 1996 in re M. N p. 4

consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

Di

conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al

lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente

benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della

Commissione AI.

L'incapacità

di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4

LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera

quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare

uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene

valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 228).

La

LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma

l'incapacità al guadagno.

Di

regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni

casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno

sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico

(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,

pagg. 140 e 141).

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella

causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

2.7.2. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con

rapporto 14 febbraio 2005 il consulente in integrazione professionale ha

evidenziato che l’assicurato è da ritenere pienamente integrabile in attività

non qualificate e fisicamente leggere, dato che è limitato nella deambulazione

e nel carico, può lavorare in posizione eretta per 30 minuti per al massimo 3

volte al giorno, non può svolgere ripetuti spostamenti oltre i 500 metri (su terreni piani), non può deambulare

su terreni sconnessi, può salire in modo ripetuto al massimo 2 piani di scale,

può svolgere in forma completa attività prevalentemente sedentarie (doc. AI

22-1). Il consulente ha indicato di ritenere esigibili attività collocate

prevalentemente nel settore secondario, a tempo pieno: deve trattarsi di

attività non qualificate, semplici, ripetitive, leggere, autonome, in posizione

prevalentemente seduta, che sollecitano una manualità medio-grossolana, con

acuità visiva ridotta (doc. AI 22-3). Il consulente ha per contro escluso

attività non qualificate nel settore terziario, dato che l’assicurato ha una

pessima competenza linguistica, aspetto quest’ultimo rilevante per svolgere

qualsivoglia servizio (doc. AI 22-3).

Partendo

da un reddito da valido di fr. 59’085 il consulente ha poi determinato, sulla

base di una media dei salari stabiliti nei contratti collettivi relativi ad

attività adeguate nel settore secondario, il reddito da invalido di fr. 43'018,

cui applicare una riduzione del 10% per attività leggere, per un reddito da invalido

di fr. 38’716 e un grado di invalidità del 34% (doc. AI 22-3).

Egli

ha infatti indicato:

"

(...)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

- Reddito ipotetico 2004 → fr. 59'085.

- Reddito presumibile nel 2004 → fr.

38'716*

Discussione Redditi mensili nelle specifiche

industrie (x 13 mensilità):

- industrie alimentari e delle bevande fr.

3'000,

- carta e del cartone + editoria fr. 3'126,

- fabbricazione altri prodotti minerali non

metalliferi fr. 3'845,

- fabbricazione di macchinari ed apparecchi fr.

3'275,

- fabbricazione articoli sportivi ed altro fr.

3'418,

- altre attività professionali fr. 3'500.

La media di questi redditi mensili ammonta a fr.

3'309;

reddito annuo medio fr. 43'018;

propongo una riduzione del 10% per attività leggere.

*Tale reddito si riferisce ad una media di

CCL d'attività adeguate, collocati nel Secondario non qualificato, Fonte:

www.bfs.admin.ch

Grado d'invalidità, 34%.

(...)" (Doc. AI 22-3)

2.7.3. Il

ricorrente ha criticato il reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione,

giudicato troppo elevato e che a suo avviso non tiene conto dell’equilibrio del

mercato del lavoro.

Al

riguardo, va osservato che il consulente IP ha a giusta ragione

ritenuto inesigibile, in ragione delle difficoltà linguistiche dell’assicurato,

attività nell’ambito del settore terziario. Egli ha per contro valutato che

siano esigibili attività nel settore secondario, leggere, semplici e

ripetitive, da svolgere prevalentemente in posizione seduta e che richiedano

una manualità medio-grossolana.

Va

ricordato che, come visto, in precedenza, conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe

l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4°; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

A

mente del TCA, nel caso di specie, non vi sono le condizioni per ritenere che

le attività leggere, semplici e ripetitive nel settore secondario (come ad esempio

nell’industria alimentare; nell’industria della carta; nella fabbricazione di

prodotti minerali non metalliferi; nella fabbricazione di macchinari e nella

fabbricazione di articoli sportivi, doc. AI 22-3) siano prive di qualsiasi

sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto

ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto

l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione

professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli

sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.

205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

Occorre

infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

Visto

quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una

residua capacità lavorativa nei menzionati settori.

2.7.4. Al

fine di determinare il grado di invalidità dell'assicurato occorre

effettuare il raffronto tra il reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità e quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore: si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi. Giova poi rammentare che quale

momento determinante per il raffronto dei redditi dev'essere considerato quello

dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Considerato che

l’assicurato è inabile al lavoro al 100% a causa dei problemi al piede dal novembre

2002, l’eventuale diritto alla rendita decorre, trascorso l’anno di carenza,

dal 1° novembre 2003.

2.7.4.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari

(DTF 129 V 224 consid. 4.3.1).

Nel caso di specie,

al momento dell’insorgere del danno alla salute l’assicurato lavorava quale

manovale presso la ditta __________ di __________.

Con scritto 25

ottobre 2004 il precedente datore di lavoro ha comunicato all’amministrazione

che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, l’assicurato avrebbe

guadagnato fr. 58'760 nel 2003 e fr. 59'085 nel 2004 (doc. AI 21).

L’assicurato non ha

contestato tali importi.

2.7.4.2. Quanto

al reddito da invalido, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

Considerandi

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Ora,

va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U

75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i

valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Secondo i dati del 2002, il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo

aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e

"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il

livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera corrisponde

a fr. 57’008.- (fr. 4’557.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a fr. 47’788.-

(fr. 3’820.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1 settore

privato).

Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF

126.

V 81 consid. 7a), adeguando l’importo di fr. 57’008.- per gli uomini in

base all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo

medio ipotetico pari a fr. 57’745.- (fr. 57’008.- : 1933 (indice

dei salari nominali nel 2002) x 1958 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique 7/8-2006", Tabella B 10.3 pag. 91).

Nel suo rapporto 14

febbraio 2005 il consulente, anziché far riferimento ai valori statistici

nazionali della tabella TA1 per attività semplici e ripetitive, ha calcolato il

reddito da invalido sulla base della media dei salari minimi stabiliti nei

contratti collettivi per attività del settore secondario, ritenute adeguate

alle limitazioni dell’assicurato (industrie alimentari e delle bevande; della

carta, del cartone e dell’editoria; industrie attive nella fabbricazione di

prodotti minerali non metalliferi; di macchinari ed apparecchi; articoli

sportivi e in altre attività professionali, doc. AI 22-3).

In tal modo, il

consulente IP è giunto ad un reddito annuo medio di fr. 43'018, importo

notevolmente inferiore rispetto a quello che sarebbe scaturito

dall’applicazione dei valori nazionali di cui alla tabella TA1.

Al reddito da

invalido così calcolato il consulente ha poi applicato una riduzione ulteriore

del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute.

Nella

decisione impugnata l’amministrazione ha ribadito la validità del reddito da

invalido pari a fr. 38’716 indicato dal consulente, che è stato calcolato

facendo riferimento alla media salariale risultante dai contratti collettivi di

lavoro del settore secondario, anno 2004, con un’ulteriore riduzione del 10%.

L’Ufficio AI ha rilevato che il consulente in integrazione professionale è il

funzionario espressamente istruito per il calcolo del grado di invalidità e che

l’amministrazione si discosta dal suo giudizio solo se la valutazione appare

manifestamente in contrasto con le disposizioni vigenti (doc. AI 35).

L’assicurato

ha contestato la riduzione percentuale del 10%, a suo avviso troppo esigua.

Al

riguardo, va rammentato che la questione a sapere se e in quale misura i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Il

TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso

una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato

nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato

giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non

necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21

ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%,

trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno

infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di

un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco

della giornata lavorativa.

Da

parte sua, il TCA, in una

sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.21, cresciuta in

giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi

di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva

di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello

"ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70%

anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute. Ancora recentemente

questo TCA ha giudicato

opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di

guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati

su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., inc.

n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., inc.

n. 36.2004.49).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter

lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu

Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom

4.

April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser

nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend

mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h.

wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5

bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in

gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist

die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die

statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.

Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint

- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit

hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,

so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt.” (STFA succitata).

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,

consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio

di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da

un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der __________ verfügten 15 % wird sowohl

dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto,

il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato

l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005.

nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico

da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente

abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de

l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”

(la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse

un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

Questo

Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, non ha motivo per distanziarsi

dalla riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido stabilita

dall’amministrazione.

Va

infatti rilevato che nello stabilire il reddito da invalido il consulente IP, funzionario

espressamente istruito per il calcolo del grado di invalidità, ha già

largamente tenuto conto delle limitazioni dell’assicurato, facendo riferimento

a redditi mensili, estremamente contenuti, conseguibili in Ticino nelle specifiche

industrie del settore secondario e effettuando una media degli stessi, per un

reddito medio mensile di fr. 3'309 e un reddito medio annuo di fr. 43’018 (doc.

AI 22-3). Da notare che gli importi dei salari nelle singole attività ritenuti

dal consulente, oltre ad essere notevolmente inferiori rispetto ai valori

nazionali della tabella TA1, sono pure inferiori a quelli relativi ad attività

semplici e ripetitive nel canton Ticino riportati nella tabella relativa al “Salario

mensile lordo (mediana) nel settore privato, secondo la divisione economica, il

livello di qualifiche richiesto dal posto di lavoro e il sesso, in Ticino, nel 2002”, fonte:

rilevazione della struttura dei salari 2002, Ufficio di statistica.

Pertanto,

partendo da un reddito da invalido già estremamente basso, che tiene ampiamente

conto della situazione specifica dell’assicurato, l’ulteriore riduzione

percentuale del 10% accordata dal consulente IP deve essere considerata corretta.

Va

inoltre evidenziato che, utilizzando, come previsto dalla giurisprudenza, i

dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica e anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del salario

statistico, dal raffronto dei redditi non risulterebbe un grado di invalidità

superiore a quello stabilito dall’Ufficio AI nella decisione impugnata

calcolando il reddito da invalido sulla base della media dei salari stabiliti

nei contratti collettivi del canton Ticino per attività del settore secondario

ritenute esigibili per l’assicurato.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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