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Decisione

32.2006.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2007Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno giustificato questa reazione con una mancata elaborazione

psichica della perdita del lavoro, che l’ha fatta scivolare progressivamente

verso l’identità di “persona malata”, polarizzata sui propri disturbi fisici e

sulla propria fatica e malessere fisico persistente. Tale conclusione trova

conferma, a mente dei periti, nel fatto che a fronte della proposta dello

psichiatra curante di confrontarla con una ripresa dell’attività lavorativa l’interessata

ha scelto di cambiare curante (doc. AI 44-6).

In

effetti, nel suo rapporto medico 8 gennaio 2004 all’Ufficio AI l’allora

curante, dr. __________, aveva indicato che l’assicurata, che nel passato aveva

presentato un importante stato depressivo, negli ultimi mesi era da ritenere,

dal punto di vista psichiatrico, inabile al lavoro al massimo al 20%, osservando

che in considerazione della sua relativamente giovane età e disturbi fisici

permettendo, poteva riprendere un’attività lavorativa semplice come quella

esercitata in precedenza di aiuto-cucina o di operaia semplice (doc. AI 9-2).

Anche

il nuovo curante, dr. __________, cui l’assicurata si è rivolta nel gennaio

2004, nel suo rapporto medico 6 maggio 2005 all’Ufficio AI ha testualmente indicato

che “se sul piano psicopatologico non osservo una particolare psicopatologia

invalidante, vi è pur da ricordare che la paziente ha vissuto il suicidio

del padre, che lei considerava depresso nel 2000”, concludendo

che l’assicurata è inabile al 100% nella sua attività di ausiliaria di pulizie,

mentre va valutata una sua eventuale abilità lavorativa in altre attività (doc.

AI 34-3, la sottolineatura è della redattrice). Chiamato dal SMR ad esprimersi

circa i motivi che lo hanno spinto ad indicare una completa inabilità

lavorativa dell’assicurata nonostante a suo parere ella non presenti una

psicopatologia invalidante, il dr. __________ ha precisato che la sua

considerazione di un’inabilità lavorativa del 100% “non è stata fatta

unicamente in base alla sua psicopatologia, ma tenendo conto della sua

personalità, dei suoi disturbi reumatologici, delle sue capacità di adattamento

psicosociale, delle sue potenzialità e risorse di integrazione professionale”

(doc. AI 41, la sottolineatura è della redattrice). Egli ha aggiunto che

l’interessata non può reinserirsi in un’attività fisica quale quella di ausiliaria,

osservando che “nel caso di disturbi algici cronici è sempre difficile per

lo spichicatra esprimersi sulle competenze lavorative di un assicurato” e

che “è quindi difficile concludere ad un’incapacità lavorativa dovuta a

problemi psichici. Considerata la sua zoppia e le sintomatologie riferite,

ella appare in effetti inabile al lavoro al 100%, considerate invece le sue

competenze psicointellettive, ella è abile al lavoro al 100%” (doc. AI

41, la sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ chiedeva comunque

l’esperimento di ulteriori accertamenti medici, che l’ammi-nistrazione ha effettivamente

svolto affidando l’incarico peritale al __________ di __________.

L’assicurata

non ha contestato la perizia psichiatrica.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per ritenere inaffidabili, dal

punto di vista psichiatrico, le conclusioni peritali, dettagliate e complete,

del __________ di __________, cui va attribuito pieno valore probatorio.

2.7.3. Viste

le risultanze della perizia reumatologica e di quella psichiatrica, nelle sue

annotazioni 23 settembre 2005 il dr. __________ ha quindi concluso che

l’assicurata, che da un punto di vista reumatologico è risultata totalmente

inabile al lavoro quale ausiliaria di pulizie, ma pienamente abile in attività adeguate

e che sotto il profilo psichiatrico presenta una riduzione della sua capacità

lavorativa del 25% sia quale ausiliaria di pulizie, sia in altre attività

adatte, va globalmente considerata abile al lavoro al 75% in un’attività

adeguata, rispettosa dei limiti funzionali stabiliti dal dr. __________ (doc.

AI 45).

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti

valutazioni peritali del dr. __________ e del __________ di __________, fatte

proprie dal SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.

2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata

è totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ausiliaria di pulizie, ma

abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.8. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo

rapporto finale 21 dicembre 2005, ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità

del 30%.

Partendo

da un reddito da valida di fr. 40'300 che l’assicurata avrebbe potuto

conseguire nel 2003, la consulente ha poi determinato il reddito da invalida,

in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 30'011 (2003). Ella ha quindi stabilito

che l’assicurata presenta una capacità di guadagno residua del 69,8% (doc. AI

49-2).

2.8.1. Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

Considerandi

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560.

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni

caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro

(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido

l’importo di fr. 40’300, pari a fr. 3'100 mensili, conformemente a quanto

indicato dal precedente datore di lavoro, __________ di __________, in data 11

dicembre 2003 (doc. AI 7).

L’assicurata

non ha contestato tale ammontare.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Nel

caso di specie, la consulente nel suo rapporto 15 marzo 2005 ha indicato che viste le limitazioni

funzionali indicate dal perito, l’assicurata potrebbe ancora svolgere attività

quali l’addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni

combinate di tipo servisol con compiti essenzialmente d’incasso; operaia ausiliaria

in lavori leggeri non qualificati (addetta al controllo, imballaggio,

etichettatura, spedizioni) nelle categorie dell’abbigliamento, della

farmaceutica, degli alimentari; venditrice non qualificata nei grandi magazzini

(doc. AI 28-2). La consulente ha quindi calcolato il reddito da invalido che

l’assicurata potrebbe conseguire in tali attività, che coprono buona parte

delle attività non qualificate presenti sul territorio, facendo riferimento ai

dati statistici salariali, emanati periodicamente dall’Ufficio federale di

statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive nel

settore dell’industria, dell’artigianato locali e della vendita, esigibili per

l’assicurata al 75%, applicando una riduzione supplementare del 10% (5% per

porto di pesi leggermente limitato e 5% per le modeste limitazioni ergonomiche),

per un importo di fr. 26'572 (doc. AI 49-2).

L’assicurata

non ha contestato neanche questo valore.

Questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi da quanto stabilito

dall’amministrazione.

Dal confronto tra

il reddito da valida di fr. 40'300 e

il reddito da invalida, calcolato sulla base dei dati statistici, tenendo conto

di una capacità di lavoro residua del 75% e dell’ulteriore riduzione del 10%

stabilita dalla consulente IP, di fr. 26’572, si ottiene un grado d'invalidità

del 34%, percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI, ritenuto per il resto che la

consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale

(“preciso innanzitutto che il profilo scolasticamente debole dell’assicurata

non mi permette di prendere in considerazione l’applicazione di misure di

riqualifica professionale”, cfr. rapporto 15 marzo 2005, doc. AI 28-2).

Per

completezza, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza,

il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12

ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i

valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque

essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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