32.2006.40
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29 gennaio 2007Italiano51 min
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Numero d'incarto:
32.2006.40
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, TCA
Titolo:
Inabilità del 100% dell'assicurato in qualsiasi attività a causa dell'abuso etilico.I problemi di dipendenza dall'alcool non sono la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica,né si può ritenere che l'abuso di alcool abbia portato ad una malattia psichica invalidante.
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.40
cr/sc
Lugano
29 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1959, di formazione cuoco ma attivo in qualità di
autista-camionista, nel mese di luglio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “dolori
cervicali irradianti al braccio destro; ernia operata nel dicembre 2002; ictus
cerebri; piccolo ictus; problemi alle spalle, intestino, fegato; depressione”
(doc. AI 8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assi-curazione Invalidità (SAM), con
decisione 13 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,
motivando:
"
(...)
Una dipendenza da sostanze tossiche può essere
considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno
alla salute il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.
● Gli accertamenti hanno permesso di stabilire
che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno
stato di dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della Legge
AI." (Doc. AI 27-1)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________
della __________ – con la quale ha contestato la valutazione del SAM, rilevando
che l’inabilità lavorativa non è dovuta ad un problema etilico, precisando che
il problema etilico è comunque secondario ai problemi psicologici (doc. AI 34)
- l’Ufficio AI, dopo avere nuovamente sottoposto il caso al medico SMR (doc. AI
42), con decisione su opposizione 13 gennaio 2006 ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue:
"
(...)
7. La documentazione medica presentata
in sede di opposizione è stata sottoposta per competenza all'esame del Servizio
Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente gli
atti dell'incarto.
Le conclusioni emerse dalla perizia pluridisciplinare
SAM del 02.07.2004, ritenute coerenti dal SMR, sono state nuovamente confermate
(cfr. annotazione SMR del 10.11.2005). In particolare, viene confermato il
miglioramento, anche da parte dell'assicurato medesimo, della patologia locomotoria
a seguito dell'intervento alla cervicale; a livello lombare era giustificata
un'inabilità parziale limitatamente all'attività inergonomica di cuoco, mentre
altre attività leggere ed adeguate sono state ritenute esigibili al 100%. A
livello neurologico non sono state riscontrate limitazioni per l'attività
lavorativa precedentemente svolta come in altre. Dal consulto psichiatrico è emerso
che il disturbo alla salute era dovuto all'uso dannoso di alcol.
8. Nella fattispecie, i dati obiettivi
raccolti prima della perizia SAM (cfr. dati di laboratorio Dr. __________ del
06.05.2003) e presso il SAM sono ritenuti coerenti e riportano elementi che
coincidono con l'abuso alcolico. Mentre il perito psichiatra Dr. __________,
sempre all'interno della perizia SAM, ha reputato che questa patologia era
limitante, l'amministrazione Al ha respinto la richiesta di prestazioni
basandosi sulla giurisprudenza dell'Alta Corte in merito alla non tutelabilità
ai sensi dell'Al di uno stato di dipendenza, ritenuto che l'istruttoria ha
determinato che l'abuso etilico non ha provocato danni allo stato di salute né
è causa di ulteriori patologie (si rammenta che la giurisprudenza del TFA
considera che la tossicodipendenza (tossicomanie ed altre sindromi da
dipendenza (es. alcolismo [cfr. RCC 1989 p. 283], dipendenza da medicamenti
[RCC 1964 p. 115], o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467]), l'abuso di
nicotina o l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non può di per sé motivare
un'invalidità, ai sensi della legge, se non viene accertato che un danno alla
salute fisica o psichica, con valore di malattia compromettente la capacità di
guadagno, ha portato alla dipendenza o è insorto quale conseguenza di quest'ultima).
Ne consegue quindi che, rettamente, l'amministrazione
ha respinto la richiesta di prestazioni Al dell'assicurato.
9. In considerazione della
documentazione medica prodotta in fase di opposizione viene rilevata la
presenza di una lieve sintomatologia ansioso depressiva, non compromettente le
capacità sociali e lavorative dell'assicurato (cfr. valutazione psichiatrica __________
del 05.11.2004). Viene inoltre riportata la dichiarazione dell'assicurato di
avere sospeso l'uso regolare di alcol.
La valutazione del medico curante Dr. __________ del
25.01.2005 riporta gli esami di laboratorio atti a confermare l'astinenza da
etile dell'assicurato (i dati appaiono nettamente migliorati rispetto al 2003,
ante perizia SAM, con transaminasi e Y GT nella norma).
Nel rapporto del 27.04.2005 il Dr. __________ indica
una buona motilità e buon risultato terapeutico sia cervicale che lombare con
incipiente discopatia lombare senza patologie obiettivabili clinicamente. II
medico si esprime su una probabile inabilità lavorativa come camionista o come
cuoco, mentre in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli, la capacità
lavorativa dell'assicurato rimane totale.
La valutazione neuropsicologica del 25.10.2004 emessa
dalla Clinica __________ (primario Dr. __________) evidenzia lievi deficit a
livello esecutivo-attentivo caratterizzati da disturbi dell'attenzione
selettiva e difficoltà di pianificazione, al limite della norma le prassie
costruttive e la memoria visuo-spaziale, mentre le restanti funzioni sono nella
normalità. Si cita inoltre che le difficoltà mnesiche non trovano riscontro nei
risultati dei test effettuati.
10. Confrontando le valutazioni mediche
agli atti prima e dopo l'opposizione (prima e dopo perizia SAM), si rileva che
l'unica parziale valutazione discrepante dell'abilità lavorativa è quella a
carico dell'apparato locomotorio. Nel referto del Dr. __________ viene indicata
una probabile inabilità lavorativa dell'assicurato quale camionista o cuoco
senza dettagliare ulteriormente la valutazione, né indicare il tasso
d'inabilità e senza apportare dati clinici obiettivi differenti rispetto a quanto
dettagliato e motivato nel rapporto peritale SAM. In merito alla valutazione
neuropsicologica viene convalidata una lieve diminuzione cognitiva, il che può
essere correlato con una sintomatica depressiva non ulteriormente limitante
(cfr. referto __________ del 05.11.2004), e il buon andamento dopo la
sospensione dell'abuso alcolico.
11. Più precisamente, in merito al consulto
ortopedico all'interno della perizia SAM del Dr. __________, giova osservare
che questo perito ha riportato e motivato le ragioni di una piena abilità
lavorativa quale autista (dal punto di vista ortopedico l'attività di autista
di veicoli pesanti risulta essere tuttora praticabile in misura completa,
limitatamente alla guida di un veicolo munito di standard recenti di comfort,
all'esecuzione di lavori leggeri di manutenzione usuale del veicolo, alla
mansione di controllo delle modalità di carico e, se del caso, all'aiuto nelle
mansioni di carico con l'uso di mezzi ausiliari adeguati. In merito alle
attività adeguate il perito ha indicato che l'assicurato mantiene una totale
capacità lavorativa in attività che non lo espongono a cambiamenti repentini e
frequenti delle temperature, rispettivamente del grado d'umidità ambiente, non
richiedono il mantenimento prolungato del tronco, rispettivamente del capo in
posizioni fisse in flessione, torsione o estensione e neppure l'esecuzione frequente
o continua di movimenti del tronco e del capo in flessione, estensione o
torsione; non dovrebbe richiedere il mantenimento prolungato delle braccia al
di sopra dell'orizzontale, rispettivamente i movimenti frequenti di elevazione
delle braccia).
12. Ritenute le considerazioni
soprammenzionate, gli atti medici prodotti in opposizione coincidono con le
asserzioni contenute nella perizia SAM, almeno fino all'aprile del 2004 (abuso
etilico non invalidante secondo la LAI). In seguito all'astensione, si ritiene
che a livello medico è giustificata, a partire dal periodo della perizia SAM,
una limitazione dell'esigibilità per la patologia ortopedica con una piena
capacità lavorativa come autista, mentre come cuoco, essendo un'attività più inergonomica,
l'abilità lavorativa è valutata al 50% a carattere definitivo. In attività
adeguate la capacità lavorativa dell'assicurato rimane totale. Ciò è ben
valutabile a seguito della completa astinenza dall'assunzione di bevande
alcoliche da parte dell'assicurato. In base ai dati portati in fase di
opposizione, l'aspetto psichiatrico non risulta essere limitante.
13. In merito all'esigibilità dell'ultima
attività svolta di camionista, ritenute le valutazioni emerse dalla
documentazione medica agli atti, considerato soprattutto che la documentazione medica
prodotta in sede di opposizione non apporta dati clinici obiettivi differenti
rispetto alla perizia SAM del maggio 2004, si conferma con le limitazioni espresse
nella perizia in questione la capacità lavorativa totale quale autista, come
pure una completa abilità in attività adeguate. Si osserva che l'attività di
autista è totalmente esigibile, eventualmente con mansioni particolari
(servizio di corriere), per piccoli trasporti e per viaggi brevi (addetto alla
distribuzione e consegna di merce non troppo pesante (fiori, prodotti
farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, ...)). A complemento di quanto
sopra, e a titolo abbondanziale, sulla base della completa abilità in attività
adeguate e delle relative limitazioni medico-teoriche, tenendo conto della
configurazione della nostra realtà economica (e considerando le componenti
riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile
risulta essere ancora apprezzabilmente esteso.
Ne consegue che l'assicurato continua ad avere una
piena capacità lavorativa nell'attività precedentemente svolta di camionista e
che non vi è una perdita lucrativa giustificante il riconoscimento di
prestazioni dell'assicurazione invalidità." (Doc. ai 46-4+5+6)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione facendo valere:
"
(...)
1. Innanzitutto, come già esposto nell'opposizione,
ritengo che le conclusioni del Dr. __________ non siano corrette. Il Dr. __________
ha rilevato l'esistenza di disturbi a componente vertebrale medio-basso
cervicale, così come alla spalla destra, accentuati dal carico. Egli è giunto
alla conclusione che l'attività d'autista di veicoli pesanti risulta tuttora
praticabile in misura completa, limitatamente alla guida di un veicolo munito
degli standard recenti di comfort, all'esecuzione di lavori leggeri di
manutenzione usuale del veicolo, alla mansione di controllo delle modalità di
carico e, se del caso, all'aiuto nelle mansioni di carico con l'uso di mezzi
ausiliari adeguati. In un'altra attività il posto di lavoro adeguato non dovrebbe
espormi a cambiamenti repentini e frequenti delle temperature, rispettivamente
del grado di umidità ambiente, non dovrebbe richiedere il mantenimento
prolungato del tronco, rispettivamente del capo in posizioni fisse in
flessione, torsione o estensione e torsione, non dovrebbe richiedere il
mantenimento prolungato delle braccia al di sopra dell'orizzontale,
rispettivamente i movimenti frequenti di elevazione delle braccia, non dovrebbe
comportare il trasporto frequente di pesi superiori alla quindicina di chili,
soprattutto se tenuti scostati dal tronco, non dovrebbe comportare l'uso di
macchinari, rispettivamente utensili vibranti o contundenti. Nella sua valutazione
della capacità lavorativa come camionista il Dr. __________ non ha tenuto
sufficientemente conto delle limitazioni globali esistenti. Se non posso infatti
espormi a repentini e frequenti cambiamenti di temperature, come posso svolgere
l'attività di fattorino suggerita dal Dr. __________ durante tutta la stagione
invernale, quando la differenza di temperatura tra l'abitacolo del veicolo e
l'esterno è notevole? E se dovessi lavorare come camionista su lunghe distanze,
quali ripercussioni avrebbero le vibrazioni del veicolo sulla mia capacità
lavorativa, visto che non dovrei utilizzare utensili vibranti? Le problematiche
elencate dal Dr. __________ riguardo ad altre attività lavorative pongono ulteriori
limitazioni anche nello svolgimento dell'attività di camionista, limitazioni
delle quali il Dr. __________ non ha tenuto conto nella giusta misura. Ciò spiega
anche la discrepanza tra la sua valutazione e quelle del Dr. __________, il
quale attestava nel luglio 2003 una riduzione della capacità lavorativa quale camionista
superiore al 50% e nell'aprile 2005 un'inabilità lavorativa completa in questa
attività. A tale proposito l'Ufficio AI ha osservato che le conclusioni del Dr.
__________ non sono dettagliate. Il fatto che le affermazioni del Dr. __________
non siano dettagliate non toglie nulla alla loro validità, soprattutto se si
considera che le conclusioni del Dr. __________ sono sì dettagliate ma, come
esposto, contraddittorie. Alla luce di ciò contesto la valutazione finale
dell'Ufficio AI, secondo la quale presento una capacità lavorativa totale quale
camionista.
2. Il Dr. __________ ritiene che io possa
svolgere un'attività leggera ed ergonomicamente favorevole. Vorrei sottolineare
che il salario che potrei percepire in tali attività andrebbe confrontato non
con il salario che guadagnavo come camionista, ma con il salario che percepivo
come cuoco presso il __________. Ho infatti lasciato questo posto di lavoro in
buona parte per motivi di salute, visto che il continuo alzare pesi (pentole,
scorte. ecc.) aveva portato ad un'operazione al gomito e a problemi al costato.
Le attività che ho svolto in seguito sono state quindi dettate in prima linea
da motivi di salute e i relativi salari non possono essere presi in
considerazione. L'ultimo contratto che mi è stato offerto dalla __________
(contratto che non ho però potuto accettare per gli esposti motivi di salute)
prevedeva un salario annuo di Fr. 62'500. Avrei inoltre avuto il vitto gratis
per la mia famiglia (in totale 5 persone) e pagato un affitto di soli Fr. 550
per una casa di 7 locali. Tenendo conto di tutti i fattori il mio salario (se
non fossero sopraggiunti i problemi di salute) sarebbe ammontato a ca. Fr.
90'000 annui.
Per questi motivi ritengo che la decisione
dell'Ufficio AI sia sbagliata e vada annullata e chiedo che questo Tribunale
riconosca il mio diritto ad una rendita d'invalidità."
1.4. Nella
risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione
contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando:
"
(...)
Lo scrivente Ufficio ritiene inoltre opportuno
specificare a titolo abbondanziale, in risposta a parte ricorrente in
considerazione dell'ultima attività svolta dall'assicurato senza danno alla
salute, che dagli atti all'incarto non emerge che l'assicurato abbia
abbandonato l'attività di cuoco a causa del danno alla salute. Si osserva che
l'assicurato ha svolto l'attività di cuoco, da ultimo presso la fondazione __________
di __________ fino al 1998, ed in seguito ha lavorato per la propria ditta individuale,
la __________.
Successivamente, da maggio 2001 ha svolto l'attività di
camionista.
Dal lato medico non risultano esservi elementi atti ad
indicare una inabilità lavorativa precedente al 2002, se non per l'intervento
di borsectomia olecranica sinistra per borsite cronica-posttraumatica, problematica
in seguito non più accusata (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del 02.07.2004
a pag. 5, doc. Al n. 21).
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,
respingere il ricorso." (Doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne
1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF
128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte
dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di
medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare un’invalidità ai
sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p.
30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente
all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4
aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nel
caso di specie, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire
una perizia pluridisciplinare.
Nel
dettagliato referto 2 luglio 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso
il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto ortopedico del dr. __________,
consulto neurologico del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “disturbi psichici legati all’uso dannoso di
alcool, con problemi di tipo ansioso-depressivo” e quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome vertebrale cervicale
residuale dopo discectomia e spondilectomia intercorporale C5-C6 il 6.12.2002;
sindrome d’attrito sottoacromiale senza indizi clinici per un’insufficienza
focale della cuffia dei rotatori spalla destra; nozione di sindrome vertebrale
lombare intermittente, attualmente silente; disturbo disestetico al bordo
esterno del piede destro; stato dopo due probabili ictus minori con monoparesi
al braccio destro (senza lesione cerebrale evidenziata agli esami radiologici);
sospetto d’ipertensione arteriosa non trattata; tabagismo cronico” (doc. AI
21-9).
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto
segue:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica
globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come camionista é da
considerare nella misura dello 0%, in quanto attività non esigibile. Questa valutazione
tiene conto delle patologie psichiatriche, ortopediche e neurologiche descritte
nei capitoli precedenti.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Sul piano fisico, dal punto di vista ortopedico,
l'attività di autista di veicoli pesanti risulta essere tuttora praticabile in
misura completa, a più forte ragione se munito di servosterzo e di un cambio
automatico. Come già descritto nel capitolo 6, la componente muscolare
attinente alla sindrome vertebrale medio - basso cervicale, così come alla
sindrome d'attrito sottoacromiale, è suscettibile di correlare con delle
limitazioni nell'esecuzione prolungata e ripetuta di attività pesanti, come per
esempio il carico e scarico di un veicolo senza, oppure con l'uso limitato di
un muletto manuale da tirare o spingere con forza, nei lavori ripetuti o prolungati
al disopra dell'orizzontale, come per esempio lo srotolamento - rotolamento del
telone del veicolo, nelle frequenti manovre di un veicolo non munito di servosterzo,
come per esempio in certe strade di montagna od all'interno di cantieri, cave
ecc., in determinati lavori di manutenzione pesante del veicolo.
Le patologie neurologiche, invece, non comportano
alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa.
Sul piano psicologico e mentale constatiamo dei
disturbi psichici legali all'uso dannoso di alcol, con problemi di tipo
ansiosodepressivo. Sottolineiamo che gli abusi etilici avevano portato l'A. ad
una cura stazionaria presso la Clinica __________ dal 26.01 al 9.02.2001
(vedasi atto del 26.02.2001). Questo trattamento stazionario di
disintossicazione etilica non ha avuto dei seguiti psichiatrici o psicopedagogici
specifici. L'A. asserisce di continuare ad abusare di sostanze alcoliche
(anamnesticamente ca. sette birre da 3 dl al giorno, con dei periodi in cui é totalmente
astemio, vedasi capitolo 3.5), ma non vuole sottoporsi ad un trattamento
psicopedagogico presso un’istituzione come per esempio __________. All'esame
psichiatrico viene descritta una persona cosciente, orientata, la cui
concentrazione appare nettamente diminuita. Il corso del suo pensiero è
inibito, ristretto, rallentato, senza però riscontrare disturbi deliranti o
particolari disturbi dispercettivi. Egli denota un impoverimento affettivo, un
tono vitale diminuito ed un umore subdepressivo. E' inquieto e denota una
perdita d'iniziativa ed una certa inibizione psicomotoria. L'inabilità al
lavoro al 100% nella sue mansioni di camionista viene quindi giustificata dal
fatto che l'A. è affetto da un disturbo dovuto all'uso dannoso di alcol e che
l'A. non segue un trattamento specifico vertente all'astinenza.
Riassumendo per le ragioni sopraesposte, dal punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,
nell'attività da ultimo esercitata come camionista nella misura dello 0%, in
quanto attività non esigibile e ciò principalmente in conseguenza delle
patologie psichiatriche riscontrate e descritte nei capitoli precedenti.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della
limitazione della capacità lavorativa, concordiamo con le valutazioni del
nostro consulente psichiatra che fa risalire l'inizio dell'inabilità lavorativa
per lo meno a partire dal 2001, allorquando l'A. è stato preso a carico per una
disintossicazione etilica alla Clinica __________ dal dr. __________ (vedasi
atto del 26.02.2001). Sottolineiamo però che l'A. ha lavorato anche dopo questo
ricovero come camionista presso una ditta di __________, ultimo giorno di
lavoro 10.05.2002 (vedasi atto del 23.01.2004). A partire dal 3.06.2002 era
stata attestata dal medico curante un'incapacità lavorativa al 100% e da allora
l'A. non é più stato in grado di riprendere alcuna attività lucrativa,
percependo IPG.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, il
nostro consulente psichiatra ritiene indispensabile che l'A. si sottoponga ad
un ulteriore trattamento psicopedagogico con l'obbiettivo di un'astinenza etilica:
solo così è pensabile una ripresa dell'attività lavorativa. Inoltre è
auspicabile il prosieguo delle cure del disturbo ansiosodepressivo.
Per quanto riguarda le problematiche ortopediche, a
dipendenza del decorso, rispettivamente dell'evoluzione transitoria dei
disturbi, l'A. e suscettibile di poter beneficiare di misure fisioterapiche ambulatoriali
attinenti al rachide cervicale, rispettivamente alla spalla ds. Tali misure
sono rivolte al mantenimento della capacità lavorativa, rispettivamente
lucrativa attuale. Consigliamo inoltre di controllare la PA.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo ragionevole la proposta fatta dal nostro
consulente psichiatra, il quale ritiene che questo A. dovrebbe, prima di tutto,
sottoporsi ad un ulteriore trattamento psicopedagogico con l'obbiettivo di
un'astinenza etilica e miglioramento del disturbo ansiosodepressivo, dopo di
che sarà possibile rivalutare l'indicazione per provvedimenti di reintegrazione
professionale. Sottolineiamo che dal punto di vista fisico l'A. possiede
tuttora sufficienti risorse utilizzabili per poter profittare con successo di
provvedimenti d'integrazione professionale, presentando tuttora delle
potenzialità per poter svolgere altre attività lavorative. Nei limiti del
possibile il posto di lavoro adeguato non dovrebbe esporre l'A. a cambiamenti
repentini e frequenti delle temperature, rispettivamente il grado di umidità dell'ambiente
(celle frigorifere ecc.), non dovrebbe richiedere il mantenimento prolungato
del tronco, rispettivamente del capo in posizioni fisse in flessione, torsione
o estensione e neppure l'esecuzione frequente o continua di movimenti del
tronco e del capo in flessione, estensione e torsione, non dovrebbe richiedere
il mantenimento prolungato delle braccia al disopra dell'orizzontale,
rispettivamente movimenti frequenti di elevazione delle braccia, non dovrebbe
comportare il trasporto frequente di pesi superiori a 15 kg, soprattutto se tenuti scostati dal tronco, non
dovrebbe comportare l'uso di macchinari, rispettivamente utensili vibranti o
contundenti. Dal punto di vista ortopedico, delle attività adeguate e consone
alle limitazioni presentate, possono venire svolte in maniera completa sull'arco
di tutta la giornata lavorativa.
Dal punto di vista psichiatrico, invece, tenendo conto
che l'A. è dedito tuttora all'abuso di sostanze alcoliche, si ritiene che l'A.
sia da considerare attualmente inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività,
ma che con delle misure specifiche non si esclude che egli possa riqualificarsi.
Sicuramente non sarà in grado di reinserirsi in un'attività che è a stretto
contatto con le bevande alcoliche, come per esempio quella di cuoco. In un
ambito ausiliario invece, dove egli non abbia contatto con sostanze alcoliche,
sarebbe possibile un suo reinserimento lavorativo per lo meno all'80%. La
valutazione della capacità lavorativa dovrà essere stabilita in un secondo
tempo, dopo aver effettuato un trattamento psicopedagogico come descritto
sopra.
Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio -
lungo termine, dal punto di vista psichiatrico è, per ora, indeterminata. Dal
punto di vista ortopedico, per quanto attiene alla componente vertebrale e
cervicale la situazione complessiva può essere ritenuta stabilizzata, senza
indizi per un cambiamento significativo ragionevolmente prevedibile con
sufficiente attendibilità. In assenza di alterazioni degenerative glenomerali o
acromioclavicolari, con persistenza di uno spazio subacromiale conservato ed in
assenza di indizi clinici evocatori di una lesione focale della cuffia dei
rotatori, anche per quanto attiene alla spalla ds. il quadro clinico
complessivo risulta essere attualmente stabilizzato, senza indizi per un
cambiamento significativo a medio - lungo termine. (...)" (Doc. AI 21-12)
Presa conoscenza
della perizia del SAM, il dr. __________ del SMR nel suo rapporto 25 agosto 2004 ha osservato:
"
(...)
Camionista, ex cuoco
Dopo il SAM del 5.2004 si conclude per una patologia
prevalente di uso dannoso alcolico che limita sia l'abilità lavorativa
considerevolmente (camionista) che anche evt. atti reintegrativi se del caso.
Ricordo che la dipendenza alcolica non è tutelata dalla
AI e pertanto non viene riconosciuto tale danno che a sua volta porta a
disturbi d'origine psichico. Un'astinenza è pertanto necessaria per appurare le
limitazioni residuali ma non è praticabile poiché l'Ato non intende smettere
tale abuso." (Doc. AI 26-1)
Interpellato dalla
patrocinatrice dell'assicurato nell’ambito della procedura d’opposizione (doc.
AI 34-1), in data 28 settembre 2004 il dr. __________, FMH in medicina interna,
ha trasmesso alla dr.ssa __________, Capo servizio del __________ di __________
il seguente scritto:
"
Si tratta di un paziente
45enne che in seguito ad una prolungata incapacità professionale ha richiesto
una rendita Al ed è quindi stato valutato presso il servizio accertamento
medico dell'assicurazione invalidità.
Secondo i responsabili dell'ufficio AI gli accertamenti
hanno permesso di stabilire che l'incapacità lavorativa era dovuta
primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, che non rappresenta
secondo loro l'invalidità ai sensi della legge AI.
Il Signor RI 1 viene ora sostenuto nel ricorso dal
servizio giuridico dalla __________ che oltre a delle irregolarità di tipo
giuridico riscontra a ragione un errore di fondo nel valutare il paziente come
etilista cronico e quindi incapace di lavorare a causa della dipendenza.
In realtà il paziente che presentava in passato in modo
intermittente episodi di abusi etilici acuti ha potuto sempre svolgere la sua
professione inizialmente come ristoratore poi come rappresentante di vini e da
maggio 2001 a giugno 2002 come camionista senza toccare
sostanze alcoliche che gli avrebbero impedito di svolgere questa professione,
In concomitanza con la separazione dalla moglie e con
una prolungata incapacità lavorativa a seguito di un'operazione per un'ernia
discale in sede cervicale, il paziente è entrato in un vortice di sconforto che
l'ha portato in effetti ed abusare di sostanze alcoliche in modo anche
importante, ma con episodi prolungati in cui riusciva a tenersi lontano dalle
sostanze alcoliche.
In conclusione mi sento di sostenere pienamente la
versione del servizio della __________ secondo la quale il paziente non era
inabile nella sua professione a causa di una dipendenza da sostanze alcoliche
bensì è stato uno stato ansioso - depressivo reattivo alla separazione dalla
moglie (dai tre figli), associato ad una prolungata inabilità professionale per
ragioni organiche che ha indotto un peggioramento momentaneo dell'abuso
etilico.
Le sarei grato per una valutazione del paziente e per
un suo avviso specialistico in merito all'origine psichica dell'incapacità
professionale (depressione o dipendenza dalle sostanze alcoliche)." (Doc.
AI 34-5)
In data 5 novembre
2004 la dr.ssa __________ ha inviato al dr. __________ la seguente risposta:
"
In riferimento alla sua
richiesta di valutazione specialistica del 28.9.2004 inerente il paziente a margine,
abbiamo potuto constatare quanto segue.
Sulla base della documentazione messaci gentilmente a
disposizione da parte della __________ e dei colloqui con il paziente possiamo
senz'altro condividere la sua versione, ossia che i problemi famigliari
unitamente ai problemi di salute fisica abbiano determinato l'insorgere di uno
stato ansioso depressivo con conseguente abuso secondario di sostanze
alcoliche.
Al momento attuale persiste una lieve sintomatologia
ansioso-depressiva con difficoltà di concentrazione, insonnia, perdita di
energia, appare preoccupato per il suo futuro, per il suo stato di salute fisica:
il paziente lamenta dolori in particolare a livello del rachide che non gli
consentirebbero di riprendere la propria attività sia come cuoco che come
camionista, non intravede pertanto alcuna prospettiva lavorativa.
Per quanto concerne il problema dell'alcool dichiara
che da ormai mesi non abusa; potrebbero essere utili al riguardo dei controlli
ematochimici e fisici che confermerebbero l'astinenza etilica.
Al momento quindi le condizioni psichiche del paziente
non sono tali da compromettere le proprie capacità sociali e lavorative:
sarebbe ad ogni modo utile un adeguato sostegno e trattamento psicoterapeutico
e psicofarmacologico, affinché il paziente possa raggiungere una maggior
stabilità ed equilibrio psicofisico." (Doc. AI 36-2)
L’assicurato ha
inoltre trasmesso all’amministrazione la seguente documentazione medica:
-
certificato medico 25 gennaio 2005 del dr. __________:
"
Con il presente
certifico di avere sottoposto il Signor RI 1 ad esami di laboratorio atti a
confermare l'astinenza da etile.
Fatti
I valori epatici si sono sempre rilevati
normali mentre il CDT in due occasioni è risultato di poco superiore alla
norma.
Dal momento che il paziente mi ha assicurato
in modo convincente di essere stato completamente astemio ho controllato in
letteratura, dove figura effettivamente che in rari casi questo CDT misurato in
modo abituale, può dimostrare in taluni pazienti dei falsi positivi. In questo
senso dopo discussione con ì colleghi del laboratorio abbiamo proceduto al
dosaggio del CDT con un altro metodo (metodo HPLC), che in effetti utilizzando
lo stesso siero (del 22.12.2004), è risultato perfettamente negativo.
In questo senso si può certamente confermare
la completa astinenza del Signor RI 1 dall'assunzione di bevande alcoliche."
(Doc. AI 38.2)
-
valutazione neuropsicologica 25 ottobre 2004 del dr. __________, neuropsicologo
e della dr.ssa __________, neuropsicologa della Clinica __________:
"
(...)
CONCLUSIONI
L'odierna valutazione neuropsicologica
evidenzia lievi deficit a livello esecutivo-attentivo caratterizzati da
disturbi dell'attenzione selettiva e difficoltà di pianificazione. Si situano
inoltre nella fascia di incertezza (borderline) le prassie costruttive e lo
span di memoria visuo-spaziale.
Sono nella norma le restanti funzioni
valutate. In particolar modo le difficoltà mnesiche lamentate non trovano
riscontro nei risultati dei vari test somministrati.
Il quadro neuropsicologico emerso potrebbe
essere principalmente imputabile alla sintomatologia depressiva citata in
anamnesi; non è tuttavia da escludere un'eventuale partecipazione di una
componente neurologica, come possibile esito dell'evento cerebrovascolare del 2002.
A sostegno di tale ipotesi vi è il fatto che
l'insorgenza delle difficoltà cognitive è successiva all'evento cerebrovascolare,
mentre l'esordio della sintomatologia depressiva è antecedente a tale periodo.
Se i disturbi neuropsicologici fossero esclusivamente imputabili alla
depressione, ci si dovrebbe attendere una loro comparsa in relazione all'esordio
psichiatrico."
(Doc. AI 38-7+8)
-
scritto 3 marzo 2005 del dr. __________, FMH in neurochirurgia, al dr. __________:
"
(...)
Come lei sa, il paziente è stato operato in
dicembre del 2002 tramite ACIF C5/6.
Dopo quest'intervento la sintomatologia
algica radicolare è sicuramente regredita con sparizione dei dolori al braccio
dx. Il paziente ha sempre accusato però fastidi alle spalle, prima a dx e poi
anche a sx.
Il paziente era attivo inizialmente come
cuoco, poi come camionista e da prima dell'intervento non ha più ripreso il
lavoro.
Attualmente accusa nuovamente dolori
cervicali, ma molto fluttuanti ed accentuati di notte. Dolori anche alla spalla
sx intermittenti. Nessun'irradiazione verso le braccia. Lamenta inoltre anche
fastidi lombari, ma non eccessivi.
All'esame clinico noto una mobilità lombare
ridotta, ma indolente. Palpazione del rachide lombare, della muscolatura
paraspinale e dei m. glutei indolente. L'esame neurologico delle estremità
inferiori risulta normale con motoria, trofica, sensibilità e riflessi deboli e
simmetrici. Il lasègue è bilateralmente negativo.
Mobilità della testa leggermente ridotta in
rotazione a dx e reclinazione con induzione di lievi dolori in sede cervicale.
Palpazione della muscolatura del cinto cervico scapolare e del rachide
cervicale indolente. L'esame neurologico delle estremità superiori risulta pure
normale con motoria, trofica, sensibilità e riflessi deboli e simmetrici.
Poiché i radiogrammi risalgono al 2002,
evidentemente ritengo sia opportuno provvedere ad ulteriori accertamenti per
completare una valutazione clinica. Ho provveduto quindi ad una RM del rachide
cervicale e lombare che avrà luogo prossimamente." (Doc. AI 39-4+5)
-
ulteriore scritto 27 aprile 2005 del dr. __________ al dr. __________,
in cui lo specialista in neurochirurgia conclude:
"
(...)
In conclusione quindi non ci sono dal punto
di vista radiologico e clinico degli elementi che possano indicare un grave
problema organico. Il problema quindi è solamente di tipo funzionale.
Date le circostanze è probabile che il
paziente risulti inabile nella sua attività come camionista o come cuoco,
mentre tuttavia in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli ci sarà
senz'altro una capacità lavorativa pressoché nella norma." (Doc. AI 39-3)
Al riguardo,
chiamato dall’avv. __________ dell’Ufficio AI ad esprimersi circa le critiche
dell’assicurato mosse alla perizia del SAM, alla luce dei referti medici prodotti
in sede di opposizione (doc. AI 41-1), il dr. __________, con annotazioni 10 novembre
2005, ha osservato:
"
Osservazioni relative alla
perizia SAM del 5.2004
Patologia locomotoria (dr. __________): a seguito
miglioramento dopo intervento cervicale l'Ato si dichiara molto migliorato con
correlato obbiettivo clinicamente status buono mentre a livello lombare non si
giustifica una inabilità che parzialmente per attività inergonomica di cuoco.
Altre attività leggere ed adeguate sono esigibili al 100%.
Patologia neurologica (dr. __________): non vi sono
deficit riferibili a danni centrali o periferici e neppure rilevanti deficit da
abuso etilico. La patologia non è limitante.
Patologia psichiatrica (dr. __________): disturbo
dovuto all'uso dannoso di alcol per cui piena inabilità lavorativa è
giustificata.
È da rilevare che sia al pt. 3.5 del SAM dove si
descrivono le affezioni attuali incluse le abitudini dell'Ato viene riferito
che l'Ato lui medesimo riporta uso regolare (anche se con pause intermittenti)
di buoni dosaggi di alcol.
Anche obbiettivi sono i dati riportati agli atti pt. 2
del SAM dove il medico curante dr. __________ gastroenterologo 28.5.2003
riporta presenza di epatopatia steatosica grado I - Il sonograficamente con
base di consumo etilico generoso.
In fase di opposizione valutando i dati del laboratorio
dr. __________ medico curante si nota che il 6.5.2003 (quindi prima del SAM) le
transaminasi GOT e GPT sono elevate incluse le YGT.
I dati pertanto obbiettivi prima del SAM e anche presso
il SAM sono coerenti e riportano dati che ben coincidono con abuso alcolico e
mentre il perito psichiatra dr. __________ ha reputato che questa patologia sia
limitante va notato che in base alla CIGI 1013 riguardante tossicomania
l'ufficio AI dopo annotazione del SMR 25.8.2004 ha respinto la richiesta di
prestazioni.
Adesso in fase di opposizione viene riportato dall'Ato:
- Valutazione psichiatrica __________ di __________
del 11.2004 (dopo 6 mesi dal SAM) che convalida una lieve sintomatologia
ansioso depressiva che non compromette capacità sociali e lavorative; riporta
inoltre che l'Ato asserisce sospensione dell'uso regolare d'alcol.
- Valutazione del medico curante che
riporta dati laboratoristici nettamente migliorati rispetto al 2003 (periodo di
abuso alcolico prima del SAM) con transaminasi e YGT nella normalità (il che
dimostra reversibilità del danno d'organo in astinenza).
- Valutazione ortopedica rachide dr. __________
neurochirurgo medico trattante del 4.2005 che asserisce buona motilità e risultato
terapeutico sia cervicale che lombare con incipiente discopatia lombare (RM del
5.2005) senza patologie obbiettivabili clinicamente. Si esprime su una probabile
inabilità come camionista o come cuoco mentre in attività leggere ed
ergonomicamente favorevoli vi sarebbe una piena abilità.
- Valutazione neuropsicologica del
25.10.2005 clinica __________ che convalida un lieve deficit esecutivo
attentivo, al limite della norma per le prassie e la memoria visuo spaziale
mentre le restanti funzioni sono nella normalità. Si cita inoltre che le
difficoltà mnesiche non trovano riscontro nei risultati dei test effettuati.
A questo punto va fatta una ulteriore osservazione
medica:
- l'unica parzialmente discrepante
valutazione dell'abilità lavorativa è quella a carico apparato locomotorio che
reputa una probabile inabilità come camionista o come cuoco (ma è fatta dal
curante neurochirurgo dr. __________ superficialmente e non dettagliata in che
percentuale) senza apportare obbiettivi dati clinici differenti rispetto alla
meglio redatta e più nel dettaglio valutazione del SAM ortopedico dr. __________
che riporta e motiva il perché di una piena abilità lavorativa come autista
mentre come cuoco essendo più inergonomica l'abilità sarebbe solo attorno al
50% (mentre in attività adeguate sarebbe del 100%).
- Per la valutazione neuropsicologica
effettuata dopo il SAM ovvero 10.2005 alla clinica __________ anch'essa
convalida una lieve diminuzione cognitiva il che può essere correlato con una
sintomatica depressiva (come è documentato dalla valutazione post SAM del __________
di __________) e che non è limitante le esigibilità mentre convalida il buon
andamento dopo sospensione dell'abuso alcolico su base regolare praticamente
fino al periodo SAM.
In conclusione:
gli atti medici riportati in opposizione coincidono con
le asserzione del SAM ovvero che in abuso alcolico fino al 4.2005 la dipendenza
ben documentata era limitante (ma va anche asserito che questa tossicomania
alcolica non è tutelata dall'AI (vedi CIGI 1013)).
Lo dimostrano i dati sopraccitati di reversibilità
delle valutazioni mediche dopo astensione da tale abuso (dopo il SAM del
4.2005).
Quello
che ritengo a livello medico giustificato a partire dal periodo SAM del 4.2005
è la limitazione dell'esigibilità per la patologia ortopedica con una piena
abilità lavorativa come autista mentre come cuoco essendo più inergonomica
l'abilità sarebbe solo attorno al 50% a carattere definitivo (mentre in
attività adeguate vedi SAM sarebbe del 100%). Questo è ben valutabile adesso
dopo aver sospeso l'abuso alcolico e si giustifica a mio avviso a partire dalla
sospensione dell'abuso alcolico (documentazione dopo il SAM).
La patologia psi. attualmente in base ai dati portati
in fase di opposizione non è limitante (e non limita atti a carattere
reintegrativo)." (Doc. AI 42-1+2)
Contro la decisione
su opposizione che ha confermato il rifiuto di prestazioni, l’assicurato ha
interposto tempestivo ricorso, senza tuttavia apportare nuova documentazione
medica.
2.6. Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.
31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid.
2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
Considerandi
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di
un’affezione rilevante ai sensi della LAI, essendo l’inabilità dell’assicurato
legata non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di sostanze
alcoliche.
Questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministra-zione prima dell’emissione della decisione impugnata,
non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM e
riassunta nella perizia 2 luglio 2004 (doc. AI 21). Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In
ambito peritale è stato valutato l’aspetto psichiatrico, quello neurologico e
quello ortopedico, con la conclusione che l’assicurato presentava al momento
della perizia una totale inabilità nella precedente attività di
autista-camionista e in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 21-13). I periti
hanno rilevato che al momento delle loro conclusioni la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa era da circoscrivere alle patologie psichiatriche,
legate all’uso dannoso di sostanze alcoliche, le altre problematiche
(ortopediche e neurologiche) non inficiando la capacità lavorativa
dell’interessato.
Per
quanto in particolare attiene ai problemi ortopedici, il dr. __________ ha osservato
un quadro clinico stabile, indicando che “la regressione del disturbo irradiato
all’arto superiore destro, oggetto dell’intervento di discectomia del dicembre
2002, intervenuta dopo l’intervento, persiste tuttora. La remissione dei
disturbi viene tuttora quantificata dal signor RI 1 stesso nell’ordine del 90%.
Persistono per contro invariati dei disturbi a componente vertebrale
medio-basso cervicale, così come alla spalla. Dal punto di vista clinico il
reperto oggettivabile all’esame attuale corrisponde nelle grandi linee a quello
descritto a suo tempo dal dr. __________” e che “la lieve sindrome
vertebrale lombare intermittente, attualmente silente, così come il disturbo
disestesico al bordo esterno del piede destro non giustificano nessuna
limitazione della capacità lavorativa complessiva” (doc. AI 21-25, la
sottolineatura è della redattrice). Il perito ha quindi concluso che dal punto
di vista ortopedico l’assicurato è in grado di svolgere senza limitazioni
particolari l’attività di guida di un autoveicolo pesante munito degli standard
recenti di comfort (servosterzo e cambio automatico) e può eseguire lavori
leggeri di manutenzione usuale del veicolo, la mansione di controllo delle
modalità di carico e, se del caso, essere d’aiuto nelle mansioni di carico con
l’uso di mezzi ausiliari adeguati, segnalando per contro delle limitazioni
nella guida di autoveicoli più vecchi, senza le menzionate comodità, in alcune
attività di manutenzione pesante ai veicoli e nelle attività di carico e
scarico senza poter far uso di mezzi ausiliari adeguati (doc. AI 21-24).
Dal
canto suo il dr. __________, specialista in neurologia, ha rilevato come
l’evoluzione dei problemi neurologici negli ultimi due anni sia stata favorevole,
senza recidiva di eventi ischemici cerebrali e senza ulteriori sintomi
riferibili ad una sindrome radicolare. Egli ha constatato uno stato neurologico
normale, senza deficit riferibili a lesioni centrali o periferiche e
senza rilevanti deficit imputabili al conosciuto abuso etilico, giungendo alla
conclusione di una abilità lavorativa del 100% nella precedente attività di
camionista, così come in quella di cuoco e in altre attività (doc. AI 21-16, la
sottolineatura è della redattrice).
Quanto
ai disturbi psichici, il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
ha rilevato che l’assicurato ha un trascorso sociale e familiare difficile, aggiungendo
che “egli ha continuato ad abusare di sostanze alcoliche, ciò che probabilmente
lo ha portato al suo stato attuale psicofisico” (doc. AI 21-19). Il dr. __________
ha poi indicato che dagli atti a disposizione emerge che l’assicurato presenta
una diminuzione della fenomenologia ansioso-depressiva, grazie alle cure
psicologiche e psichiatriche che egli segue presso il medico curante, con una
medicazione minima. Quanto alla eventuale capacità lavorativa, il perito
psichiatra ha indicato di ritenere l’assicurato totalmente inabile al lavoro
come camionista dato che egli “è affetto da un disturbo dovuto all’uso
dannoso di alcool”. Il dr. __________ ha poi indicato che dal punto di
vista psichiatrico l’attività di camionista non è al momento praticabile “poiché
egli non segue un trattamento specifico sull’astinenza”. Quanto alle
possibilità di una reintegrazione lavorativa, il perito ha osservato che
l’assicurato dovrebbe “sottoporsi ad un ulteriore trattamento con
l’obiettivo di un’astinenza etilica” (doc. AI 21-20, la sottolineatura
è della redattrice). Infine, a mente del perito, in un’attività in ambito
ausiliario, dove egli non entri in contatto con sostanze alcoliche,
l’assicurato potrebbe reinserirsi nella misura almeno dell’80% (doc. AI 21-21, la
sottolineatura è della redattrice).
Alla
luce delle suesposte conclusioni specialistiche i periti del SAM hanno accertato
una totale incapacità lavorativa per l’assicurato, da ricondurre all’unica diagnosi
ritenuta invalidante in maniera rilevante, quale l’uso dannoso di sostanze
alcoliche, mentre che la patologia neurologica e quella ortopedica non sono idonee
a limitare l’interessato.
Questo
TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta
sì una inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato in qualsiasi attività, ma
riconduce tale inabilità all’abuso etilico. Questa conclusione, approfondita e
motivata, non può essere contraddetta dai rapporti medici prodotti
dall’assicurato in sede di opposizione.
L’assicurato
in sede di opposizione ha criticato tali conclusioni, ritenendo che la sua
inabilità lavorativa sia stata causata non dall’abuso di alcool, come sostenuto
dal SAM, bensì da uno stato ansioso-depressivo reattivo alla separazione dalla
moglie, che ha indotto un peggioramento dell’abuso etilico. Nel caso di
specie, la possibilità che l’abuso di sostanze alcoliche abbia
portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di
guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato è sicuramente da
respingere.
Infatti,
senza voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’interessato,
in casu non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per
ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di una danno alla salute psichica
avente carattere invalidante. Il dr. __________, specialista in psichiatria, ha
attestato un’inabilità lavorativa del 100% quale camionista a causa dell’abuso
etilico, senza tuttavia diagnosticare una specifica malattia psichica ma
ponendo quale unica diagnosi quella di “disturbi psichici legati all’uso
dannoso di alcool con problemi di tipo ansioso-depressivi”, rilevando una
diminuzione della fenomenologia ansioso-depressiva ed indicando che lo stato
psicofisico del ricorrente è dovuto all’assunzione dannosa di bevande alcoliche (perizia del dr. __________
del 27 maggio 2004, doc. AI 21-18).
Inoltre,
la conclusione dell’amministrazione circa un’inca-pacità lavorativa totale
causata dall’uso dannoso di alcool, certificato dal dr. __________, risulta
perfettamente in linea con quella della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________
del __________, le quali nel rapporto 5 novembre 2004 al curante, dopo aver indicato
che l’interessato ha dichiarato di essere astinente ormai da mesi, hanno
constatato la persistenza di una lieve sintomatologia ansioso-depressiva
con difficoltà di concentrazione, insonnia, perdita di energia, preoccupazione
per il futuro, concludendo che “al momento quindi le condizioni psichiche
del paziente non sono tali da compromettere le proprie capacità sociali
e lavorative” (doc. AI 36-2, la sottolineatura è della redattrice).
Pertanto, non si può ritenere che l’abuso etilico abbia provocato
problemi psichiatrici per l’interessato.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal dr. __________ e dal __________
– che a sostegno della tesi esposta nell’opposizione, hanno attestato che “i
problemi familiari unitamente ai problemi di salute fisica hanno determinato
l’insorgere di uno stato ansioso-depressivo con conseguente abuso secondario di
sostanze alcoliche” (doc. AI 36-2 e doc. 34-5) – occorre rilevare che
l’assicurato è afflitto dal problema dell’abuso etilico da oltre un decennio,
come da lui stesso indicato ai periti del SAM (doc. AI 21-6, la sottolineatura
è della redattrice) e come risulta dal rapporto d’uscita 3 gennaio 2001 dopo la
degenza dal 27 dicembre 2000 al 29 dicembre 2000 presso l’Ospedale regionale di
__________, in cui il dr. __________ ha indicato di aver “sensibilizzato il
paziente sull’importante problematica etilica, in parte già affrontata in
passato” (doc. AI 6-17, la sottolineatura è della redattrice). Inoltre,
nel suo rapporto medico 26 febbraio 2001 indirizzato al curante, dr. __________,
il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva indicato quali
uniche diagnosi la dipendenza cronica dall’alcool in remissione iniziale, oltre
che una conflittualità coniugale dopo separazione e pregressi episodi di minaccia,
evidenziando che durante il ricovero presso l’unità di medicina psicosomatica
della __________ dal 26 gennaio 2001 al 9 febbraio 2001 l’assicurato è stato
posto in astinenza e messo al beneficio di un trattamento antidepressivo, con
un’evoluzione senza complicazioni, che ha fatto ritrovare al paziente un discreto
equilibrio (doc. AI 6-14).
Da quanto precede, visto il perdurare dell’abuso etilico da oltre un
decennio, non appare verosimile quanto sostenuto dall’interessato e dal curante
in merito all’insorgere di uno stato ansioso-depressivo dovuto ai problemi
familiari e ai problemi di salute fisica, con conseguente abuso secondario di
sostanze alcoliche.
Con
il ricorso l’assicurato ha poi contestato la valutazione ortopedica effettuata
dal SAM, in particolare dal dr. __________, rilevando che il dr. __________ ha
attestato nel luglio 2003 una riduzione della capacità lavorativa quale
camionista superiore al 50% e nell’aprile 2005 un’inabilità lavorativa completa
in tale attività.
Al
riguardo, occorre rilevare che il dr. __________ nel suo rapporto 27 aprile
2005.
al curante, ha indicato che la situazione dell’assicurato è invariata,
constatando che “il nuovo esame clinico riconferma una buona mobilità
lombare in assenza di dolori; la palpazione del rachide lombare e della muscolatura
è normale; l’esame neurologico delle estremità inferiori è normale;
l’esame clinico del livello cervicale risulta pure normale con una
mobilità cervicale normale e indolente; palpazione indolente del rachide
cervicale; l’esame neurologico delle estremità superiori risulta pure normale”
(doc. AI 39-2, la sottolineatura è della redattrice). Dopo aver constatato
quindi una situazione neurologica normale, lo specialista ha concluso che dal
punto di vista radiologico e clinico non ci sono elementi che possano indicare
un grave problema organico, osservando che “date le circostanze è
probabile che il paziente risulti inabile nella sua attività come
camionista o come cuoco, mentre tuttavia in attività leggere ed ergonomicamente
favorevoli ci sarà senz’altro una capacità lavorativa pressoché nella norma”
(doc. AI 39-3). Lo specialista non spiega però i motivi della probabile
inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua professione di camionista (la sottolineatura
è della redattrice).
Anche
il dr. __________ nel suo referto peritale ha osservato un quadro clinico
stabile, indicando che la lieve sindrome vertebrale lombare intermittente,
attualmente silente, così come il disturbo disestesico al bordo esterno del
piede destro non giustificano nessuna limitazione della capacità lavorativa
complessiva (doc. AI 21-25). Il perito ha quindi concluso che dal punto di
vista ortopedico l’assicurato è in grado di svolgere senza limitazioni particolari
l’attività di guida di un autoveicolo pesante munito degli standard recenti di
comfort (servosterzo e cambio automatico) e può eseguire lavori leggeri di
manutenzione usuale del veicolo, la mansione di controllo delle modalità di
carico e, se del caso, essere d’aiuto nelle mansioni di carico con l’uso di
mezzi ausiliari adeguati, segnalando per contro delle limitazioni nella guida
di autoveicoli più vecchi, senza le menzionate comodità, in alcune attività di
manutenzione pesante ai veicoli, nelle attività di carico e scarico senza poter
far uso di mezzi ausiliari adeguati (doc. AI 21-24).
Al
riguardo, nelle sue annotazioni 10 novembre 2005 il dr. __________ ha confermato
la piena esigibilità dal punto di vista ortopedico dell’attività di camionista,
ritenendo per contro l’assicurato inabile al lavoro al 50% nell’attività di
cuoco, maggiormente inergonomica e abile al lavoro al 100% in attività adeguate
(doc. AI 42-2).
Pertanto,
a fronte di un quadro radiologico e clinico definito dallo stesso dr. __________
nella norma, non vi è motivo per ritenere che l’assicurato presenti
un’inabilità lavorativa nella sua professione di camionista.
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,
115.
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188
consid. 2b), che i problemi di dipendenza dall’alcool che affliggono
l’assicurato da diversi anni, non sono la conseguenza di un preesistente danno
alla salute psichica. Nessun certificato medico agli atti attesta una simile
evenienza. Né si può ritenere che l’abuso di sostanze
alcoliche abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato
una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato. Ciò è dimostrato dal fatto che, dopo
un’astinenza di diversi mesi, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________
hanno constatato solo un lieve stato depressivo, che non influisce comunque sull’abilità
lavorativa dell’interessato.
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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