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Decisione

32.2006.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2007Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I valori epatici si sono sempre rilevati

normali mentre il CDT in due occasioni è risultato di poco superiore alla

norma.

Dal momento che il paziente mi ha assicurato

in modo convincente di essere stato completamente astemio ho controllato in

letteratura, dove figura effettivamente che in rari casi questo CDT misurato in

modo abituale, può dimostrare in taluni pazienti dei falsi positivi. In questo

senso dopo discussione con ì colleghi del laboratorio abbiamo proceduto al

dosaggio del CDT con un altro metodo (metodo HPLC), che in effetti utilizzando

lo stesso siero (del 22.12.2004), è risultato perfettamente negativo.

In questo senso si può certamente confermare

la completa astinenza del Signor RI 1 dall'assunzione di bevande alcoliche."

(Doc. AI 38.2)

-

valutazione neuropsicologica 25 ottobre 2004 del dr. __________, neuropsicologo

e della dr.ssa __________, neuropsicologa della Clinica __________:

"

(...)

CONCLUSIONI

L'odierna valutazione neuropsicologica

evidenzia lievi deficit a livello esecutivo-attentivo caratterizzati da

disturbi dell'attenzione selettiva e difficoltà di pianificazione. Si situano

inoltre nella fascia di incertezza (borderline) le prassie costruttive e lo

span di memoria visuo-spaziale.

Sono nella norma le restanti funzioni

valutate. In particolar modo le difficoltà mnesiche lamentate non trovano

riscontro nei risultati dei vari test somministrati.

Il quadro neuropsicologico emerso potrebbe

essere principalmente imputabile alla sintomatologia depressiva citata in

anamnesi; non è tuttavia da escludere un'eventuale partecipazione di una

componente neurologica, come possibile esito dell'evento cerebrovascolare del 2002.

A sostegno di tale ipotesi vi è il fatto che

l'insorgenza delle difficoltà cognitive è successiva all'evento cerebrovascolare,

mentre l'esordio della sintomatologia depressiva è antecedente a tale periodo.

Se i disturbi neuropsicologici fossero esclusivamente imputabili alla

depressione, ci si dovrebbe attendere una loro comparsa in relazione all'esordio

psichiatrico."

(Doc. AI 38-7+8)

-

scritto 3 marzo 2005 del dr. __________, FMH in neurochirurgia, al dr. __________:

"

(...)

Come lei sa, il paziente è stato operato in

dicembre del 2002 tramite ACIF C5/6.

Dopo quest'intervento la sintomatologia

algica radicolare è sicuramente regredita con sparizione dei dolori al braccio

dx. Il paziente ha sempre accusato però fastidi alle spalle, prima a dx e poi

anche a sx.

Il paziente era attivo inizialmente come

cuoco, poi come camionista e da prima dell'intervento non ha più ripreso il

lavoro.

Attualmente accusa nuovamente dolori

cervicali, ma molto fluttuanti ed accentuati di notte. Dolori anche alla spalla

sx intermittenti. Nessun'irradiazione verso le braccia. Lamenta inoltre anche

fastidi lombari, ma non eccessivi.

All'esame clinico noto una mobilità lombare

ridotta, ma indolente. Palpazione del rachide lombare, della muscolatura

paraspinale e dei m. glutei indolente. L'esame neurologico delle estremità

inferiori risulta normale con motoria, trofica, sensibilità e riflessi deboli e

simmetrici. Il lasègue è bilateralmente negativo.

Mobilità della testa leggermente ridotta in

rotazione a dx e reclinazione con induzione di lievi dolori in sede cervicale.

Palpazione della muscolatura del cinto cervico scapolare e del rachide

cervicale indolente. L'esame neurologico delle estremità superiori risulta pure

normale con motoria, trofica, sensibilità e riflessi deboli e simmetrici.

Poiché i radiogrammi risalgono al 2002,

evidentemente ritengo sia opportuno provvedere ad ulteriori accertamenti per

completare una valutazione clinica. Ho provveduto quindi ad una RM del rachide

cervicale e lombare che avrà luogo prossimamente." (Doc. AI 39-4+5)

-

ulteriore scritto 27 aprile 2005 del dr. __________ al dr. __________,

in cui lo specialista in neurochirurgia conclude:

"

(...)

In conclusione quindi non ci sono dal punto

di vista radiologico e clinico degli elementi che possano indicare un grave

problema organico. Il problema quindi è solamente di tipo funzionale.

Date le circostanze è probabile che il

paziente risulti inabile nella sua attività come camionista o come cuoco,

mentre tuttavia in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli ci sarà

senz'altro una capacità lavorativa pressoché nella norma." (Doc. AI 39-3)

Al riguardo,

chiamato dall’avv. __________ dell’Ufficio AI ad esprimersi circa le critiche

dell’assicurato mosse alla perizia del SAM, alla luce dei referti medici prodotti

in sede di opposizione (doc. AI 41-1), il dr. __________, con annotazioni 10 novembre

2005, ha osservato:

"

Osservazioni relative alla

perizia SAM del 5.2004

Patologia locomotoria (dr. __________): a seguito

miglioramento dopo intervento cervicale l'Ato si dichiara molto migliorato con

correlato obbiettivo clinicamente status buono mentre a livello lombare non si

giustifica una inabilità che parzialmente per attività inergonomica di cuoco.

Altre attività leggere ed adeguate sono esigibili al 100%.

Patologia neurologica (dr. __________): non vi sono

deficit riferibili a danni centrali o periferici e neppure rilevanti deficit da

abuso etilico. La patologia non è limitante.

Patologia psichiatrica (dr. __________): disturbo

dovuto all'uso dannoso di alcol per cui piena inabilità lavorativa è

giustificata.

È da rilevare che sia al pt. 3.5 del SAM dove si

descrivono le affezioni attuali incluse le abitudini dell'Ato viene riferito

che l'Ato lui medesimo riporta uso regolare (anche se con pause intermittenti)

di buoni dosaggi di alcol.

Anche obbiettivi sono i dati riportati agli atti pt. 2

del SAM dove il medico curante dr. __________ gastroenterologo 28.5.2003

riporta presenza di epatopatia steatosica grado I - Il sonograficamente con

base di consumo etilico generoso.

In fase di opposizione valutando i dati del laboratorio

dr. __________ medico curante si nota che il 6.5.2003 (quindi prima del SAM) le

transaminasi GOT e GPT sono elevate incluse le YGT.

I dati pertanto obbiettivi prima del SAM e anche presso

il SAM sono coerenti e riportano dati che ben coincidono con abuso alcolico e

mentre il perito psichiatra dr. __________ ha reputato che questa patologia sia

limitante va notato che in base alla CIGI 1013 riguardante tossicomania

l'ufficio AI dopo annotazione del SMR 25.8.2004 ha respinto la richiesta di

prestazioni.

Adesso in fase di opposizione viene riportato dall'Ato:

- Valutazione psichiatrica __________ di __________

del 11.2004 (dopo 6 mesi dal SAM) che convalida una lieve sintomatologia

ansioso depressiva che non compromette capacità sociali e lavorative; riporta

inoltre che l'Ato asserisce sospensione dell'uso regolare d'alcol.

- Valutazione del medico curante che

riporta dati laboratoristici nettamente migliorati rispetto al 2003 (periodo di

abuso alcolico prima del SAM) con transaminasi e YGT nella normalità (il che

dimostra reversibilità del danno d'organo in astinenza).

- Valutazione ortopedica rachide dr. __________

neurochirurgo medico trattante del 4.2005 che asserisce buona motilità e risultato

terapeutico sia cervicale che lombare con incipiente discopatia lombare (RM del

5.2005) senza patologie obbiettivabili clinicamente. Si esprime su una probabile

inabilità come camionista o come cuoco mentre in attività leggere ed

ergonomicamente favorevoli vi sarebbe una piena abilità.

- Valutazione neuropsicologica del

25.10.2005 clinica __________ che convalida un lieve deficit esecutivo

attentivo, al limite della norma per le prassie e la memoria visuo spaziale

mentre le restanti funzioni sono nella normalità. Si cita inoltre che le

difficoltà mnesiche non trovano riscontro nei risultati dei test effettuati.

A questo punto va fatta una ulteriore osservazione

medica:

- l'unica parzialmente discrepante

valutazione dell'abilità lavorativa è quella a carico apparato locomotorio che

reputa una probabile inabilità come camionista o come cuoco (ma è fatta dal

curante neurochirurgo dr. __________ superficialmente e non dettagliata in che

percentuale) senza apportare obbiettivi dati clinici differenti rispetto alla

meglio redatta e più nel dettaglio valutazione del SAM ortopedico dr. __________

che riporta e motiva il perché di una piena abilità lavorativa come autista

mentre come cuoco essendo più inergonomica l'abilità sarebbe solo attorno al

50% (mentre in attività adeguate sarebbe del 100%).

- Per la valutazione neuropsicologica

effettuata dopo il SAM ovvero 10.2005 alla clinica __________ anch'essa

convalida una lieve diminuzione cognitiva il che può essere correlato con una

sintomatica depressiva (come è documentato dalla valutazione post SAM del __________

di __________) e che non è limitante le esigibilità mentre convalida il buon

andamento dopo sospensione dell'abuso alcolico su base regolare praticamente

fino al periodo SAM.

In conclusione:

gli atti medici riportati in opposizione coincidono con

le asserzione del SAM ovvero che in abuso alcolico fino al 4.2005 la dipendenza

ben documentata era limitante (ma va anche asserito che questa tossicomania

alcolica non è tutelata dall'AI (vedi CIGI 1013)).

Lo dimostrano i dati sopraccitati di reversibilità

delle valutazioni mediche dopo astensione da tale abuso (dopo il SAM del

4.2005).

Quello

che ritengo a livello medico giustificato a partire dal periodo SAM del 4.2005

è la limitazione dell'esigibilità per la patologia ortopedica con una piena

abilità lavorativa come autista mentre come cuoco essendo più inergonomica

l'abilità sarebbe solo attorno al 50% a carattere definitivo (mentre in

attività adeguate vedi SAM sarebbe del 100%). Questo è ben valutabile adesso

dopo aver sospeso l'abuso alcolico e si giustifica a mio avviso a partire dalla

sospensione dell'abuso alcolico (documentazione dopo il SAM).

La patologia psi. attualmente in base ai dati portati

in fase di opposizione non è limitante (e non limita atti a carattere

reintegrativo)." (Doc. AI 42-1+2)

Contro la decisione

su opposizione che ha confermato il rifiuto di prestazioni, l’assicurato ha

interposto tempestivo ricorso, senza tuttavia apportare nuova documentazione

medica.

2.6. Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.

31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid.

2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

Considerandi

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di

un’affezione rilevante ai sensi della LAI, essendo l’inabilità dell’assicurato

legata non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di sostanze

alcoliche.

Questo

TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministra-zione prima dell’emissione della decisione impugnata,

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM e

riassunta nella perizia 2 luglio 2004 (doc. AI 21). Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In

ambito peritale è stato valutato l’aspetto psichiatrico, quello neurologico e

quello ortopedico, con la conclusione che l’assicurato presentava al momento

della perizia una totale inabilità nella precedente attività di

autista-camionista e in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 21-13). I periti

hanno rilevato che al momento delle loro conclusioni la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa era da circoscrivere alle patologie psichiatriche,

legate all’uso dannoso di sostanze alcoliche, le altre problematiche

(ortopediche e neurologiche) non inficiando la capacità lavorativa

dell’interessato.

Per

quanto in particolare attiene ai problemi ortopedici, il dr. __________ ha osservato

un quadro clinico stabile, indicando che “la regressione del disturbo irradiato

all’arto superiore destro, oggetto dell’intervento di discectomia del dicembre

2002, intervenuta dopo l’intervento, persiste tuttora. La remissione dei

disturbi viene tuttora quantificata dal signor RI 1 stesso nell’ordine del 90%.

Persistono per contro invariati dei disturbi a componente vertebrale

medio-basso cervicale, così come alla spalla. Dal punto di vista clinico il

reperto oggettivabile all’esame attuale corrisponde nelle grandi linee a quello

descritto a suo tempo dal dr. __________” e che “la lieve sindrome

vertebrale lombare intermittente, attualmente silente, così come il disturbo

disestesico al bordo esterno del piede destro non giustificano nessuna

limitazione della capacità lavorativa complessiva” (doc. AI 21-25, la

sottolineatura è della redattrice). Il perito ha quindi concluso che dal punto

di vista ortopedico l’assicurato è in grado di svolgere senza limitazioni

particolari l’attività di guida di un autoveicolo pesante munito degli standard

recenti di comfort (servosterzo e cambio automatico) e può eseguire lavori

leggeri di manutenzione usuale del veicolo, la mansione di controllo delle

modalità di carico e, se del caso, essere d’aiuto nelle mansioni di carico con

l’uso di mezzi ausiliari adeguati, segnalando per contro delle limitazioni

nella guida di autoveicoli più vecchi, senza le menzionate comodità, in alcune

attività di manutenzione pesante ai veicoli e nelle attività di carico e

scarico senza poter far uso di mezzi ausiliari adeguati (doc. AI 21-24).

Dal

canto suo il dr. __________, specialista in neurologia, ha rilevato come

l’evoluzione dei problemi neurologici negli ultimi due anni sia stata favorevole,

senza recidiva di eventi ischemici cerebrali e senza ulteriori sintomi

riferibili ad una sindrome radicolare. Egli ha constatato uno stato neurologico

normale, senza deficit riferibili a lesioni centrali o periferiche e

senza rilevanti deficit imputabili al conosciuto abuso etilico, giungendo alla

conclusione di una abilità lavorativa del 100% nella precedente attività di

camionista, così come in quella di cuoco e in altre attività (doc. AI 21-16, la

sottolineatura è della redattrice).

Quanto

ai disturbi psichici, il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

ha rilevato che l’assicurato ha un trascorso sociale e familiare difficile, aggiungendo

che “egli ha continuato ad abusare di sostanze alcoliche, ciò che probabilmente

lo ha portato al suo stato attuale psicofisico” (doc. AI 21-19). Il dr. __________

ha poi indicato che dagli atti a disposizione emerge che l’assicurato presenta

una diminuzione della fenomenologia ansioso-depressiva, grazie alle cure

psicologiche e psichiatriche che egli segue presso il medico curante, con una

medicazione minima. Quanto alla eventuale capacità lavorativa, il perito

psichiatra ha indicato di ritenere l’assicurato totalmente inabile al lavoro

come camionista dato che egli “è affetto da un disturbo dovuto all’uso

dannoso di alcool”. Il dr. __________ ha poi indicato che dal punto di

vista psichiatrico l’attività di camionista non è al momento praticabile “poiché

egli non segue un trattamento specifico sull’astinenza”. Quanto alle

possibilità di una reintegrazione lavorativa, il perito ha osservato che

l’assicurato dovrebbe “sottoporsi ad un ulteriore trattamento con

l’obiettivo di un’astinenza etilica” (doc. AI 21-20, la sottolineatura

è della redattrice). Infine, a mente del perito, in un’attività in ambito

ausiliario, dove egli non entri in contatto con sostanze alcoliche,

l’assicurato potrebbe reinserirsi nella misura almeno dell’80% (doc. AI 21-21, la

sottolineatura è della redattrice).

Alla

luce delle suesposte conclusioni specialistiche i periti del SAM hanno accertato

una totale incapacità lavorativa per l’assicurato, da ricondurre all’unica diagnosi

ritenuta invalidante in maniera rilevante, quale l’uso dannoso di sostanze

alcoliche, mentre che la patologia neurologica e quella ortopedica non sono idonee

a limitare l’interessato.

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta

sì una inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato in qualsiasi attività, ma

riconduce tale inabilità all’abuso etilico. Questa conclusione, approfondita e

motivata, non può essere contraddetta dai rapporti medici prodotti

dall’assicurato in sede di opposizione.

L’assicurato

in sede di opposizione ha criticato tali conclusioni, ritenendo che la sua

inabilità lavorativa sia stata causata non dall’abuso di alcool, come sostenuto

dal SAM, bensì da uno stato ansioso-depressivo reattivo alla separazione dalla

moglie, che ha indotto un peggioramento dell’abuso etilico. Nel caso di

specie, la possibilità che l’abuso di sostanze alcoliche abbia

portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di

guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato è sicuramente da

respingere.

Infatti,

senza voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’interessato,

in casu non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per

ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di una danno alla salute psichica

avente carattere invalidante. Il dr. __________, specialista in psichiatria, ha

attestato un’inabilità lavorativa del 100% quale camionista a causa dell’abuso

etilico, senza tuttavia diagnosticare una specifica malattia psichica ma

ponendo quale unica diagnosi quella di “disturbi psichici legati all’uso

dannoso di alcool con problemi di tipo ansioso-depressivi”, rilevando una

diminuzione della fenomenologia ansioso-depressiva ed indicando che lo stato

psicofisico del ricorrente è dovuto all’assunzione dannosa di bevande alcoliche (perizia del dr. __________

del 27 maggio 2004, doc. AI 21-18).

Inoltre,

la conclusione dell’amministrazione circa un’inca-pacità lavorativa totale

causata dall’uso dannoso di alcool, certificato dal dr. __________, risulta

perfettamente in linea con quella della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________

del __________, le quali nel rapporto 5 novembre 2004 al curante, dopo aver indicato

che l’interessato ha dichiarato di essere astinente ormai da mesi, hanno

constatato la persistenza di una lieve sintomatologia ansioso-depressiva

con difficoltà di concentrazione, insonnia, perdita di energia, preoccupazione

per il futuro, concludendo che “al momento quindi le condizioni psichiche

del paziente non sono tali da compromettere le proprie capacità sociali

e lavorative” (doc. AI 36-2, la sottolineatura è della redattrice).

Pertanto, non si può ritenere che l’abuso etilico abbia provocato

problemi psichiatrici per l’interessato.

Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal dr. __________ e dal __________

– che a sostegno della tesi esposta nell’opposizione, hanno attestato che “i

problemi familiari unitamente ai problemi di salute fisica hanno determinato

l’insorgere di uno stato ansioso-depressivo con conseguente abuso secondario di

sostanze alcoliche” (doc. AI 36-2 e doc. 34-5) – occorre rilevare che

l’assicurato è afflitto dal problema dell’abuso etilico da oltre un decennio,

come da lui stesso indicato ai periti del SAM (doc. AI 21-6, la sottolineatura

è della redattrice) e come risulta dal rapporto d’uscita 3 gennaio 2001 dopo la

degenza dal 27 dicembre 2000 al 29 dicembre 2000 presso l’Ospedale regionale di

__________, in cui il dr. __________ ha indicato di aver “sensibilizzato il

paziente sull’importante problematica etilica, in parte già affrontata in

passato” (doc. AI 6-17, la sottolineatura è della redattrice). Inoltre,

nel suo rapporto medico 26 febbraio 2001 indirizzato al curante, dr. __________,

il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva indicato quali

uniche diagnosi la dipendenza cronica dall’alcool in remissione iniziale, oltre

che una conflittualità coniugale dopo separazione e pregressi episodi di minaccia,

evidenziando che durante il ricovero presso l’unità di medicina psicosomatica

della __________ dal 26 gennaio 2001 al 9 febbraio 2001 l’assicurato è stato

posto in astinenza e messo al beneficio di un trattamento antidepressivo, con

un’evoluzione senza complicazioni, che ha fatto ritrovare al paziente un discreto

equilibrio (doc. AI 6-14).

Da quanto precede, visto il perdurare dell’abuso etilico da oltre un

decennio, non appare verosimile quanto sostenuto dall’interessato e dal curante

in merito all’insorgere di uno stato ansioso-depressivo dovuto ai problemi

familiari e ai problemi di salute fisica, con conseguente abuso secondario di

sostanze alcoliche.

Con

il ricorso l’assicurato ha poi contestato la valutazione ortopedica effettuata

dal SAM, in particolare dal dr. __________, rilevando che il dr. __________ ha

attestato nel luglio 2003 una riduzione della capacità lavorativa quale

camionista superiore al 50% e nell’aprile 2005 un’inabilità lavorativa completa

in tale attività.

Al

riguardo, occorre rilevare che il dr. __________ nel suo rapporto 27 aprile

2005.

al curante, ha indicato che la situazione dell’assicurato è invariata,

constatando che “il nuovo esame clinico riconferma una buona mobilità

lombare in assenza di dolori; la palpazione del rachide lombare e della muscolatura

è normale; l’esame neurologico delle estremità inferiori è normale;

l’esame clinico del livello cervicale risulta pure normale con una

mobilità cervicale normale e indolente; palpazione indolente del rachide

cervicale; l’esame neurologico delle estremità superiori risulta pure normale”

(doc. AI 39-2, la sottolineatura è della redattrice). Dopo aver constatato

quindi una situazione neurologica normale, lo specialista ha concluso che dal

punto di vista radiologico e clinico non ci sono elementi che possano indicare

un grave problema organico, osservando che “date le circostanze è

probabile che il paziente risulti inabile nella sua attività come

camionista o come cuoco, mentre tuttavia in attività leggere ed ergonomicamente

favorevoli ci sarà senz’altro una capacità lavorativa pressoché nella norma”

(doc. AI 39-3). Lo specialista non spiega però i motivi della probabile

inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua professione di camionista (la sottolineatura

è della redattrice).

Anche

il dr. __________ nel suo referto peritale ha osservato un quadro clinico

stabile, indicando che la lieve sindrome vertebrale lombare intermittente,

attualmente silente, così come il disturbo disestesico al bordo esterno del

piede destro non giustificano nessuna limitazione della capacità lavorativa

complessiva (doc. AI 21-25). Il perito ha quindi concluso che dal punto di

vista ortopedico l’assicurato è in grado di svolgere senza limitazioni particolari

l’attività di guida di un autoveicolo pesante munito degli standard recenti di

comfort (servosterzo e cambio automatico) e può eseguire lavori leggeri di

manutenzione usuale del veicolo, la mansione di controllo delle modalità di

carico e, se del caso, essere d’aiuto nelle mansioni di carico con l’uso di

mezzi ausiliari adeguati, segnalando per contro delle limitazioni nella guida

di autoveicoli più vecchi, senza le menzionate comodità, in alcune attività di

manutenzione pesante ai veicoli, nelle attività di carico e scarico senza poter

far uso di mezzi ausiliari adeguati (doc. AI 21-24).

Al

riguardo, nelle sue annotazioni 10 novembre 2005 il dr. __________ ha confermato

la piena esigibilità dal punto di vista ortopedico dell’attività di camionista,

ritenendo per contro l’assicurato inabile al lavoro al 50% nell’attività di

cuoco, maggiormente inergonomica e abile al lavoro al 100% in attività adeguate

(doc. AI 42-2).

Pertanto,

a fronte di un quadro radiologico e clinico definito dallo stesso dr. __________

nella norma, non vi è motivo per ritenere che l’assicurato presenti

un’inabilità lavorativa nella sua professione di camionista.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,

115.

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188

consid. 2b), che i problemi di dipendenza dall’alcool che affliggono

l’assicurato da diversi anni, non sono la conseguenza di un preesistente danno

alla salute psichica. Nessun certificato medico agli atti attesta una simile

evenienza. Né si può ritenere che l’abuso di sostanze

alcoliche abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato

una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato. Ciò è dimostrato dal fatto che, dopo

un’astinenza di diversi mesi, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________

hanno constatato solo un lieve stato depressivo, che non influisce comunque sull’abilità

lavorativa dell’interessato.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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