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Decisione

32.2006.41

Assicurato con problamatiche reumatologiche e psichiatriche. Soppressione della rendita in via di revisione. Esecuzione di una perizia giudiziaria in ambito psichiatrico. Conferma della perizia multid

26 aprile 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i succitati elementi portano a concludere che, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), l’assicurato non presenta una

patologia psichiatrica maggiore di quella attestata dal dr. __________.

2.9.2. Per

quel che concerne invece l’aspetto neurologico, a mente del TCA, lo stesso è

stato valutato in modo approfondito dal perito dr. __________. Né vi sono elementi

che permettono di ritenere un rilevante peggioramento.

Certo

che nel certificato 13 febbraio 2006 il neurologo curante dr. __________ ha

fatto presente che le “cefalee sono ribelli ad ogni tipo di trattamento”,

trattamento medicamentoso descritto nel precedente rapporto 23 novembre 2005.

Ora,

a prescindere dal fatto che il ricorrente si è recato dal dr. __________ nel

novembre 2005 – quindi dopo l’emissione della decisione formale di soppressione

della rendita datata 25 ottobre 2005 e dopo un intervallo di oltre tre anni [l’ultima

cura, come scritto nel certificato 13 febbraio 2006 (doc. E), è stata eseguita

dal 1° marzo al 18 giugno 2002] - dal punto di vista oggettivo non risultano

tuttavia modifiche sostanziali rispetto alla perizia SAM. Sia il dr. __________

che il dr. __________ hanno infatti accertato cefalee croniche giornaliere. Tuttavia

nella dettagliata e completa valutazione 23 settembre 2005 il perito neurologo ha

evidenziato, sulla base dei dati anamenstici, l’incidenza delle cefalee sulla

capacità lavorativa (cfr. risposta alla domanda no. 2).

Vero

che nel certificato 13 febbraio 2006 (doc. E) il neurologo curante ha sostenuto

che “il paziente non riesce a riprendere un’attività professionale in parte

per la persistenza della cefalee quotidiane, per la persistenza di una

sindrome astenia, per mancanza di concentrazione e di slancio vitale”

(sottolineatura del redattore), ma è altrettanto vero che nella nota 16 marzo

2006 (doc. IIIbis) il dr. __________ ha pertinentemente sottolineato che “

la valutazione dei curanti di una incapacità lavorativa in pratica completa si

basa principalmente sulle indicazioni soggettive dell’assicurato (sindrome

Considerandi

astenica, mancanza di concentrazione e di slancio vitale)”.

2.9.3

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici

del dr. __________ e dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere

fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre

patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione

del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeits- prinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato secondo il summenzionato grado

della verosimiglianza preponderante che ragionevolmente l’assicurato può

esercitare la sua precedente attività lucrativa nella misura del 20%. Non

presentando (più) di conseguenza un’invalidità di grado pensionabile, rettamente

l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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