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Decisione

32.2006.42

Assicurato con patologia cardiaca è stato posto al beneficio di una rendita temporanea. Conferma della valutazione del perito cardiologo e del miglioramento della situazione valetudinaria con soppress

1 febbraio 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i periti con rapporto 27 ottobre 2005 accertato una capacità lavorativa globale

del 70% in qualsiasi attività lucrativa a partire dall’agosto 2003, con decisione

su opposizione 16 gennaio 2006 l’amministrazione ha confermato l’erogazione

temporanea della rendita intera facendo presente quanto segue:

"

Ne consegue quindi, in

definitiva, che l'assicurato dal lato medico è stato ritenuto ancora abile al

90% nelle sue attività, percentuale di abilità che gli permetterebbe di

conseguire il 90% del reddito conseguito in precedenza, per cui il grado d'invalidità

viene corretto, a partire dal 1. novembre 2003, dal 28% al 10%. Risulta quindi

superfluo procedere con un confronto dei redditi. A tal proposito giova

comunque ricordare che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa. E' quindi lecito affermare che, esercitando

la sua attività in misura del 50%, l'assicurato non sfrutta appieno la sua

capacità lavorativa (e di conseguenza di guadagno) residua.

La decisione del 13 settembre 2004 viene quindi

riformata nel senso che il grado d'invalidità viene corretto dal 28% al

10%." (Doc. AI 64)

1.3. Avverso

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha

presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita

dal 1° novembre 2003, facendo presente:

"

Contro questa decisione

l'assicurato, per nostro tramite, è prontamente insorto, ritenendo la decisione

ingiusta e lesiva e chiedendo nel contempo di essere messo al beneficio di una

mezza rendita d'invalidità a contare dal 1 novembre 2003.

Infatti, come risulta dallo scritto 23 settembre 2004

all'Ufficio AI, il dr. Med. __________, medicina interna, specialista

cardiologia 6600 Locarno, non concordava con la decisione presa, ritenendo il paziente

inabile al lavoro nella misura del 50% anche in lavori senza sforzi fisici.

Per quanto concerne le argomentazioni di "Fatto e

di diritto" si riprendono interamente quelle contenute nell'opposizione

del 30 settembre 2004 che devono essere pertanto indicate quali parti integrali

anche del presente gravame.

In merito alla decisione su opposizione si contesta il

punto 5, paragrafo 2 …"Per quanto attiene…" per i seguenti

motivi:

a) con scritto 06.02.2006 (doc. A) il Dr. __________

avanza dei dubbi circa la conformità della visita cardiologica al SAM. Se ciò

fosse vero cadrebbe la forza probatoria dell'esame peritale in quanto si

potrebbero insinuare dubbi d'inaffidabilità.

b) a detta del nostro assistito durante il soggiorno al

SAM egli è stato peritato da due medici psichiatrici, di cui uno, il Dr. __________,

ha dichiarato un'inabilità lavorativa in netto contrasto con il risultato

emesso dall'altro perito e fatto proprio dall'AI." (Doc. I)

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della

propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso. In particolare

essa ha osservato:

"

In merito allo scritto

del Dr. __________ del 6 febbraio 2006 allegato al ricorso, si segnala che il

medesimo è stato sottoposto al vaglio del Servizio Medico Regionale dell'AI

(SMR). Lo scrivente Ufficio allega quindi l'annotazione medica emessa dal SMR,

la quale indica che quanto enunciato dal Dr. __________ non cambia

l'esigibilità funzionale dell'assicurato.

Lo scrivente Ufficio ha inoltre preso atto della risposta

17 febbraio 2006 dei Dr. __________ e __________ del Servizio di cardiologia e

angiologia (servizio che ha eseguito la perizia cardiologica e angiologica

all'interno della perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento medico dell'AI

(SAM)) allo scritto citato del Dr. __________. A tal proposito si cita che "…

Riassumendo, nella fattispecie, ai fini periziali, il fattore determinante è

l'assenza di un'insufficienza coronarica manifesta mentre che il peritando

faccia 125 watt o che ne faccia 100 non influenza la mia valutazione della

capacità lavorativa". (cfr. lettera 17.02.2006 Dr. __________ e Dr. __________).

Ritenute le considerazioni precedenti, viene confermato

anche in fase di ricorso il valore probatorio della perizia pluridisciplinare

SAM del 27 ottobre 2005." (Doc. V)

1.5. Con

scritto 19 aprile 2006 il rappresentante dell’assicurato ha evidenziato:

"

abbiamo preso atto della risposta

datata 15.03.2006 dell'ufficio AI e con la presente avvalendoci della facoltà

concessaci formuliamo le seguenti osservazioni.

Contestiamo integralmente il contenuto della risposta

di causa 15.03.2006 dell'Ufficio Al in quanto stravolge, naturalmente a sfavore

dell'assicurato, il parere 17.02.2006 del servizio di cardiologia e angiologia

( cfr. doc. III 3) In effetti, il Dr. Med. __________ e il Dr. Med. __________

attestano testualmente " ....Quindi il fatto di aiutare il paziente

affinché riesca a terminare l'ultimo scalino "è sicuramente

teoricamente sbagliato se si vuol determinare la capacità lavorativa". Questo

fatto, per noi determinante in quanto le prestazioni di rendita insufficienti

sono state stabilite dall'AI proprio basandosi sulla residua capacità lavorativa,

è stato banalizzato nelle annotazioni del medico dell'Ufficio AI Ticino. D. __________

del 15.03.2006. A questo punto, ribadiamo la mancanza di forza probatoria

dell'esame peritale, come già espresso alla pagina 2 del nostro ricorso, per

cui una perizia pluridisciplinare neutra è senz'altro auspicabile, se non

necessaria.

A complemento trasmettiamo certificato medico. Dr. __________

con il quale si giustifica "assolutamente" un'invalidità del

50%." (Doc. VII)

1.6. Interpellato

dal TCA in merito alla nuova documentazione medica prodotta, il 2 maggio 2006

l’Ufficio AI ha osservato:

"

Preso atto del rapporto medico 30.03.2006 emesso dal Dr.

__________, abbiamo trasmesso quest'ultimo all'esame dei Servizio Medico

Regionale dell'AI (SMR) per presa di posizione. Con annotazione del 02.05.2006

allegata alla presente il SMR ha ribadito la stazionarietà dello stato di

salute dell'assicurato e confermato la valutazione posta in data 15.03.2006

(alla quale rinviamo), la quale contiene un ragionamento e non certo una

banalizzazione sul tema dell'assenza di influsso dell'eventuale aiuto avuto in

occasione dell'ergometria per stabilire la funzionalità residua

dell'assicurato." (Doc. IX)

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è la valutazione medico-teorica operata dal SAM, fatta propria

dall’Ufficio AI, di ritenere l’assicurato, dal mese di agosto 2003, abile al 90%

in qualsiasi attività, ciò che ha comportato la soppressione della rendita a

partire dal 1° novembre 2003. Sulla base della documentazione medica prodotta,

l’assicurato sostiene invece un’incapacità lavorativa del 50% principalmente

dovuta alla sua problematica cardiaca.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1.

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004.

nella causa T., I 299/03).

L’art.

17.

cpv. 1 LPGA stabilisce che: “se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.”

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17.

LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5

Nel

caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di

salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare.

Dal referto SAM 27 ottobre 2005 (doc. Al 56) risulta che i periti, dopo aver

esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto

capo a due consultazioni specialistiche esterne, l’una di natura cardiologica e

angiologica (dr. __________) e l’altra psichiatrica (dr. __________ /dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5.1

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sofferenza ansiosa di grado leggero.

Coronaropatia tritroncolare con/su:

- stato dopo infarto miocardico inf. fibrinolisato

in fase acuta, settembre 2001,

- triplice by-pass aortocoronarico il 17.06.2002

(LIMA-RNA mediale e distale, radiale sin. sul ramo diagonale),

- PTCA semplice sul ramo diagonale il 26.05.2003 su

occlusione del graft radiale sul ramo diagonale, occlusione del RNP (coronarografia

del 26.05.2003),

- FRCV: ipertensione arteriosa, dislipidemia, abuso

nicotinico pregresso

5.2

Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Arteriopatia periferica ostruttiva con/su:

- PTA ed impianto di stent arteria iliaca esterna ds. il 26.03.2002.

Stato dopo epatite B.

Leggero sovrappeso con BMI 25,5 kg/m2."

(Doc. AI 56)

In

merito alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, i

periti del SAM hanno evidenziato:

"

CONSEGUENZE SULLA

CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano da

patologie psichiatriche e cardiologiche, mentre, invece, come descritto al

capitolo 6, dal punto di vista angiologico l'A. non

presenta patologie che possano influenzare la sua capacita lavorativa.

Dal punto di vista cardiologico, tenendo in

considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione

descritta al capitolo 6, l'A. è ritenuto teoricamente pienamente abile per

dei lavori che richiedono un impiego fisico da lieve a moderato, evitando il

sollevamento ed il trasporto di pesi superiori a 15 kg. Ricordiamo a questo

proposito quanto già esposto nel suo rapporto finale dal consulente IP (vedasi

atto del 16.06.2004): l'A., da marzo 2004, aveva cambiato datore di

lavoro. Le mansioni che è tenuto a svolgere presso la __________ di __________

sono particolarmente adeguate al suo stato di salute e l'A. si

dice soddisfatto della sua attuale situazione lavorativa: si occupa di carrozzeria

nautica (ritocchi, verniciatura, lucidatura, cambio pezzi ecc.), attività

definita leggera (non deve sollevare pesi particolari) e che, internamente alla

ditta, si riesce ad organizzare facilmente tenendo conto delle limitazioni

fisiche dell'A. Il pomeriggio l'A.

riposa, e si occupa delle

mansioni di portineria dello stabile in cui abita (vedasi atto del 16.06.2004).

Dal punto di vista psichiatrico l'A. non ha mostrato segni di scompenso psicologico grave da

determinare un'importante riduzione della capacità lavorativa. L'esame non ha

messo in luce problematiche legate ad un affaticamento precoce. La sofferenza

ansiosa di grado leggero, evidenziata all'esame clinico comporta, secondo il

nostro consulente, un'inabilità lavorativa nella misura del 10%.

Concludendo, per le ragioni sopra esposte,

dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa

globale, sia nell'attività di operaio di cantiere nautico, che nell'attività di

portinaio nella misura del 90%.

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione

temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che a causa

delle patologie cardiache ed angiologiche descritte sopra è stata attestata

un'incapacità lavorativa al 100% dal 2.09.2001 in poi, con una ripresa al 50% a

partire dall'1.08.2003. Dall'anamnesi però emerge che l'A.,

già da allora, lavorava più del 50% del suo tempo (se sommiamo le due

professioni di operaio e portinaio). Dalla presente perizia scaturisce una

capacità lavorativa nella misura del 90%.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Sulla base di quanto emerso dall'attuale consulto

psichiatrico, con una valutazione di una capacità lavorativa nella misura del

90% in qualunque attività professionale (e visto che dal punto di vista cardiologico

ed angiologico viene valutata una capacità lavorativa piena per lavori che

richiedano un impiego fisico da lieve a moderato, che eviti il sollevamento ed

il trasporto di pesi superiori ai 15 kg possiamo affermare che anche in

un'altra attività la capacità lavorativa globale dell'A. può essere valutata

nella misura del 90%. Ricordiamo che attualmente l'A. svolge due attività: quella di

operaio in un cantiere navale di __________ (nella misura del 50%, di mattina)

e quella di portinaio presso il condominio dove abita (che svolge nel

pomeriggio con un onere orario non chiaro e che forse varrebbe la pena di

appurare con maggiore precisione). Concordiamo con le conclusioni del consulente

IP che visti il percorso scolastico e socioprofessionale e l'età dell'A. non ci

sono i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti

al conseguimento di una qualifica di base (vedasi atto del 16.06.2004).

Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità

terapeutiche possiamo fare le seguenti constatazioni:

▪ Dal

punto di vista cardiologico ed angiologico vanno continuate le cure ed i

controlli in atto, ricordando che quali fattori di rischio l'A. presenta

un'ipertensione arteriosa, una dislipidemia ed un abuso nicotinico pregresso.

La presenza di una terapia a base di acido folico lascia inoltre presupporre un'iperomocisteinemia.

▪ Dal

punto di vista psichiatrico è importante che l'A. mantenga nel

tempo l'attuale atteggiamento mentale verso la malattia che si è rivelato

finora vincente nel mantenerlo a galla dal lato psicologico. L'adozione delle

misure ansiolitiche a dosaggio blando è da confermare per una buona tenuta

complessiva della personalità volitiva ed emotiva. Ricordiamo che secondo il

nostro consulente l'A. sembra aver trovato nel suo lavoro, che ha sempre

svolto con soddisfazione, la situazione ideale per sentirsi realizzato a

livello del sentimento di personalità. L'attività lavorativa gli ha anche

consentito di prendere una certa distanza dalle preoccupazioni e dalle tensioni

interiori suscitate dal suo stato di salute e da quello della moglie." (sottolineatura

del redattore; doc. AI 56)

Il

ricorrente contesta tale valutazione.

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7

Il ricorrente contesta la valutazione cardiologica eseguita dal dr. __________,

attivo presso il Servizio di cardiologia ed angiologia all’Ospedale Regionale

di __________ e __________, nell’ambito della perizia SAM. In particolare, facendo

riferimento alle certificazioni del suo cardiologo curante (dr. __________), egli

sostiene che la malattia cardiovascolare gli causa un’inabilità lavorativa del

50% anche in attività leggere (doc. AI 41-1). Riguardo alla perizia del dr. __________,

con scritto 6 febbraio 2006 il cardiologo curante ha evidenziato:

"

sono stato informato dal paziente

che la sua domanda di invalidità al 50% non è stata accettata e pure respinta

è stata la sua opposizione a questa decisione. Personalmente trovo che alla

luce della malattia cardiovascolare diffusa con sintomi associati (anche

se in parte pure di origine extracardiaca, noto che nel frattempo per parte

delle toracalgie riproducibili alla palpazione, si è proceduto alla rimozione

dei cerchiaggi sternali, 2 dei quali fratturati), una incapacità lavorativa al

50%, tanto più che con questa limitazione il paziente era ancora stato reintegrato

nella sua normale attività lavorativa) giustificata.

Non voglio ora entrare nei meriti della decisione Al,

ritengo però sia mio dovere informarvi su il seguente fatto riferitomi dal

paziente, avvenuto durante i vostri accertamenti.

Sembrerebbe che durante I' ECG da sforzo al

cicloergometro, il paziente sia stato "spronato" ad eseguire un

carico di lavoro per lui inabituale nel senso che alla sua dx e alla sua sx due

infermieri avrebbero "contribuito" ad aumentare la capacità

lavorativa "spingendo con le loro braccia le gambe del paziente nel movimento

del pedalare". Questo fatto, se veritiero, lascia alcuni interrogativi e

dubbi, noto che presso di me il 08.03.2005 il paziente eseguiva per 1 min 100 W, quindi

diminuita capacità funzionale, con sforzo interrotto a una scala di Borg non modificata

a 5-6 per fatica/esaurimento generali." (Doc. III2)

In

merito al succitato scritto, il 17 febbraio 2006 il perito ha per contro osservato:

"

L'esame cicloergometrico

ha come scopo principale di rilevare la presenza di un'insufficienza coronarica

sottogiacente e, se presente, di valutarne la soglia di apparizione e quindi la

riserva funzionale.

Notoriamente la soglia di apparizione dei segni

d'ischemia dipende principalmente dal doppio prodotto - che è il prodotto tra

la pressione e la frequenza cardiaca indipendentemente dallo sforzo - e il suo

incremento.

Quindi il fatto di aiutare il paziente affinché riesca

a terminare l'ultimo scalino è sicuramente teoricamente sbagliato se si vuol

determinare la capacità lavorativa mentre invece, se si ha come obbiettivo

quello di dare maggior potere diagnostico all'esame, questa pratica non trova

nessuna controindicazione. In pratica, durante l'esame cicloergometrico quando

mancano pochi secondi alla fine dell'ultimo scalino e il paziente manifesta

stanchezza, a volte, per mantenere il valore diagnostico predittivo, vengono

date delle piccole spinte sulle ginocchie che aiutano il paziente a finire la

prova ma sicuramente non riescono ad aumentare in maniera significativa la

capacità lavorativa.

Si ricorda comunque nel contesto che per avere una

valutazione affidabile della capacità lavorativa e/o della intolleranza allo

sforzo occorrerebbe eseguire un esame spiroergometrico per determinare la

massima potenza aerobica. Riassumendo, nella fattispecie, ai fini periziali, il

fattore determinante è l'assenza di un'insufficienza coronarica manifesta

mentre che il peritando faccia 125 watt o che ne faccia 100 non influenza la

mia valutazione della capacità lavorativa." (Doc. III3)

Quindi,

nella presa di posizione 17 febbraio 2006 il perito ha spiegato che “in

pratica, durante l’esame cicloergometrico, quando mancano pochi secondi alla

fine dell’ultimo scalino e il paziente manifesta stanchezza, a volte, per mantenere

il valore diagnostico predittivo, vengono date delle piccole spinte sulle ginocchia

cha aiutano il paziente a finire la prova .” Vero che egli ha ritenuto simile

apporto “sicuramente teoricamente sbagliato se si vuol determinare la capacità

lavorativa”, ma ha anche precisato che le spinte “non riescono ad aumentare

in maniera significativa la capacità lavorativa”.

Nel

citato scritto 6 febbraio 2006 il dr. __________ ha descritto, usando il condizionale,

l’aiuto ricevuto: “alla sua destra e alla sua sinistra due infermieri avrebbero

“contribuito” ad aumentare la capacità lavorativa “spingendo con le loro

braccia le gambe del paziente nel movimento del pedalare”. Al riguardo,

nella nota 15 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha espresso “qualche dubbio

nel senso che posso immaginarmi che sia stato aiutato a vincere lo sforzo iniziale

necessario pedalando a carico elevato (nota: i primi giri dopo aver rallentato

la pedalata sull’ergometro risultano assai pesanti divenendo in seguito più

“leggeri” raggiungendo la frequenza di pedalata regolare di 50-60 giti al minuto)

[circostanza ammessa dal dr. __________, n.d.r.]. Stento invece ad immaginarmi

che l’assicurato sia stato aiutato per 4 minuti pedalando ad una frequenza di

50.

giri al minuto” (doc. V1).

Sia

come sia, sta di fatto che, come ammesso dal dr. __________, il “paziente

eseguiva per 1 min 100 W” e che, come evidenziato nello scritto 17 febbraio

2006.

dal perito, “ ai fini periziali, il fattore determinante è l’assenza di

un’insufficienza coronarica manifesta mentre che il peritando faccia 125 watt o

che ne faccia 100 non influenza la mia valutazione della capacità lavorativa”.

Senza

voler banalizzare la problematica cardiaca dell'assicurato (infarto al miocardio

inferiore nel settembre 2001, triplice by pass il 17 giugno 2002, stent occlusionale

del ramo diagonale il 26 maggio 2003), determinante è che nella perizia il dr. __________

ha evidenziato “una coronaropatia tri-troncolare ben compensata” senza

riscontrare un’insufficienza coronaria manifesta (“i dolori parasternali riferiti

a sinistra non sono per carattere, durata e, considerato anche l’esito negativo

della prova di sforzo, da considerare l’espressione di una insufficienza

coronarica”), spiegando che “l’intolleranza allo sforzo riferita e la

leggera diminuzione della capacità lavorativa riscontrata alla prova funzionale

non sono, considerato anche l’esito dell’ecocardiografia transtoracale,

l’espressione di una insufficienza cardiaca ma piuttosto di un

decondizionamento fisico” (cfr. cfr. perizia 5 agosto 2005 pag. 3; doc. AI

56-26).

In

queste circostanze, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio che, dal

profilo cardiologico, l’assicurato è teoricamente pienamente abile per dei

lavori che richiedono un impegno fisico da lieve a moderato, evitando il sollevamento

ed il trasporto di pesi superiori a 15 kg (cfr. perizia SAM pag. 11). Il

certificato 30 marzo 2006 del medico curante non apporta alcun elemento medico

nuovo (VIIbis), se non una diversa valutazione della capacità lavorativa che

non può essere seguita per i suesposti motivi.

Infine,

per quel che concerne l’aspetto psichico il SAM si è basato sulla dettagliata

ed approfondita perizia 20 ottobre 2005 del dr. __________, il quale ha fra

l’altro evidenziato quanto segue:

"

L'A non ha mostrato

segni di scompenso psicologico grave da determinare un importante riduzione

della capacità lavorativa. L'esame non ha messo in luce problematiche legate ad

un affaticamento precoce. La sofferenza ansiosa di grado leggero evidenziata

all'esame clinico comporta a mio avviso una inabilità lavorativa psichiatrica

del 10%." (Doc. AI 56)

Corrisponde

al vero che i periti del SAM avevano in precedenza fatto capo al dr. __________,

ma è altrettanto vero che gli stessi hanno dettagliatamente ed approfonditamente

motivato la scelta di scostarsi dalla sua valutazione e di incaricare successivamente

il dr. __________ (cfr. perizia SAM pag. 10/11). Né l’assicurato ha prodotto

documentazione specialistica atta ad inficiare il giudizio circa una lieve

incapacità lavorativa (10%) per motivi psichiatrici.

In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia

del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.

1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato presenta un’abilità al lavoro del 90%

in qualsiasi attività, tra cui quella esercitata di addetto alla manutenzione

di natanti (l'assicurato non deve sollevare pesi particolari), definita

leggera, e di portinaio. Ne consegue che rettamente l’Ufficio AI ha limitato il

diritto alla rendita al 30 ottobre 2003, tre mesi dopo la ripresa lavorativa avvenuta

il 1° agosto 2003 (art. 88a cpv. 1 OAI).

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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