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Decisione

32.2006.43

Revisione d'ufficio. A torto l'Ufficio AI ha ritenuto dato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato riconoscendogli il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2004. Confermato il dir

14 marzo 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non

sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.

109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF

125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht

im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7. Nel

ricorso l’assicurato contesta principalmente l’esistenza di un peggioramento

del suo stato di salute e sostiene pertanto che il riconoscimento in via di

revisione del diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2004 non è giustificato.

Dopo

attento esame degli atti, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.6), non può aderire

alle conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI.

Per

i motivi di seguito esposti, non è infatti possibile condividere la conclusione

cui è giunto il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 9 giugno

2004, secondo la quale “(…) il peggioramento della IL è giustificato, per

peggioramento dell’uso delle mani, inoltre altre patologie (infezioni urinarie,

sindrome da apnea da sonno). Giustificato aumento IL al 80% almeno.

Dall’ottobre 2003 (…)” (doc. AI 169/1).

Nel

suo rapporto medico 29 settembre 2003, il dr. __________ non ha attestato un

peggioramento dello stato di salute valetudinario dell’assicurato e si è limitato

a osservare che “(…) la decisione del pensionamento anticipato dipende anche

da ragioni di salute e dall’ulteriore difficoltà a continuare con il tasso di

occupazione attuale (…)” (doc. 162/1, la sottolineatura è del redattore). Lo

stesso medico ha poi certificato che “(…) un’inabilità lavorativa uguale o

superiore ai 2/3 avrebbe potuto essere giustificata da tempo (…)” – quindi anche

in un periodo in cui l’assicurato di fatto ha lavorato al 100% e/o al 50% – e ha

precisato che “(…) sicuramente il suo stato di salute non è migliorato

dopo la mia ultima visita (…)” (doc. AI 162/1-2, la sottolineatura è del

redattore).

Nel

rapporto 17 maggio 2002 il dr. __________ aveva riassunto l’esame della sua

ultima visita del 16 maggio 2002 rilevando che “(…) rispetto all’esame del 28.4.00

vi è la perdita di 1 punto sulla scala MRC della forza del tricipite, un lieve

peggioramento della flessione del pugnetto sin, un ulteriore peggioramento

(abolizione della percezione dolorosa e del senso posturale) anche al pollice ds,

l’unico dito fino a 2 anni fa in qualche modo risparmiato. L’esame conferma

dunque l’impressione di RI 1 di un peggioramento della funzionalità dei 2 arti sup,

che si associa anche ad una riacutizzazione di sensazioni dolorose al collo,

soprattutto il mattino al risveglio. L’aumento dei dolori al collo è ev.

favorito dall’applicazione regolare del CPAP che tra l’altro ha nettamente

migliorato la sonnolenza diurna di RI 1 e migliora anche la qualità del sonno. Prevediamo

una RM cervicale alla ricerca di un ev. peggioramento della mielopatia e in

particolar modo della cavità siringo-mielica. Il senso di fastidio alla parte

prossimale dell’avambraccio sin. può essere in relazione con un sovraccarico tendineo.

Prescrivo del Celebrex a titolo di prova (…)” (doc. AI 162/3).

Nel

rapporto 28 aprile 2000 il dr. __________ aveva osservato che: “(…) il 30.8.99

causa ribaltamento della carrozzina il signor RI 1 è caduto all’indietro

battendo la nuca e accusando immediatamente una insensibilità alle 2 braccia a

partire dalle spalle. Si è poi reso conto di aver perso ulteriormente sensibilità

alle 2 mani. La ripresa è stata solo molto parziale. Come conseguenza gli

oggetti gli cadono di mano molto più facilmente di prima. Per non citare i

problemi supplementari nella vita privata, ha molte più difficoltà nello

scrivere a mano al computer, nell’usare il mouse, nel girare le pagine dei

libri, fatti molto andicappanti per il suo lavoro di giurista, nello spostarsi

con la carrozzina perché la insensibilità alle mani impedisce di manovrare

correttamente le ruote (rischia tra l’altro sempre di ferirsi) (…)” (doc.

AI 162/4, la sottolineatura è del redattore).

Dalle

risultanze degli atti medici appena esposti emerge quindi, da una parte che il

dr. __________ non ha attestato in alcun modo un peggioramento dello stato di

salute dell’assicurato dal mese di ottobre 2003, dall’altra che il motivo del

“(…) peggioramento dell’uso delle mani (…)”, addotto dal dr. __________ nelle

sue annotazioni 9 giugno 2004 per giustificare l’asse-rito “ (...) aumento IL

al 80% almeno. Dall’ottobre 2003 (…)” (doc. AI 169/1), in realtà era già stato

riscontrato in precedenza (cfr. i rapporti 17 maggio 2002 e 28 aprile 2000 del

dr. __________ appena sopra riprodotti in parte, doc. AI 162/3 e 162/4) e ciò

nonostante l’assicurato ha continuato a lavorare nella misura del 50% fino al

mese di ottobre 2003.

Ma

vi è di più, il dr. __________, nel suo rapporto 17 gennaio 2005, ha ancora

ribadito che “(…) vi faccio presente che al limite, tenuto

conto delle sue condizioni il signor RI 1 avrebbe potuto beneficiare fin da

sempre di una rendita d’invalidità intera ma in pratica ha invece lavorato al

100% fino al 2000 e poi al 50%! Si tratta di una situazione assolutamente inabituale,

in cui vi è sempre stata una importante discrepanza tra la valutazione medico-teorica

e la reale attività remunerativa del paz. Questa dipende dal tipo di

lavoro, dalle opportunità pratiche, dalla disponibilità personale, dalla

volontà del paz. stesso. Grazie anche ad una riorganizzazione con lavoro a

domicilio il signor RI 1 sta dimostrando di saper mantenere una abilità

superiore a quella medico-teorica che poteva essere anche uguale o superiore ai

2/3 e dunque una capacità lavorativa del 50% (…)” (doc. AI 210/2, la

sottolineatura è del redattore).

Il

dr. __________, nel suo rapporto 29 marzo 2004, non si è espresso sulla

incapacità lavorativa dell’assicurato e ha certificato che “(…) il

peggioramento delle condizioni neurologiche risale dopo un ulteriore trauma con

caduta dalla sedia a rotelle nell’agosto del 1999: a partire da quel

momento la residua sensibilità agli arti superiori è andata accentuandosi per

cui egli non può più nemmeno spostarsi autonomamente con l’automobile per paraplegici

che gli permetteva di conservare una certa mobilità individuale (…)” (…)” (doc.

AI 167/2, la sottolineatura è del redattore).

Ora,

e lo si ribadisce, nonostante l’attestato peggioramento dello stato di salute risalente

all’agosto 1999, l’assicurato ha continuato a lavorare nella misura del 50%

sino al mese di ottobre 2003 e il dr. __________, a parte un semplice

accentuarsi della insensibilità agli arti superiori, non ha certificato un

ulteriore e rilevante peggioramento intervenuto dopo quel momento.

Lo

stesso dr. __________, sempre nel suo rapporto 29 marzo 2004 – anche se ha

osservato che “(…) le continue infezioni urinarie e broncopolmonari insieme con

la sindrome delle apnee da sonno ostruttive gli rende la vita sempre più

difficile e al proprio domicilio abbisogna di sempre maggior assistenza per le

funzioni fisiologiche e per la toilette giornaliera (…)” (doc. AI 167/2) – ha

ritenuto che le diagnosi di “(…) modica insufficienza renale (stato dopo

nefrotomia dx e infezione urinaria recidivanti) – sindrome delle apnee notturne

e iperreattività bronchiale (…)” sono senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

(doc. AI 167/1).

Di

conseguenza, anche il motivo delle “(…) altre patologie (infezioni urinarie,

sindrome da apnea da sonno) (…)”, addotto dal dr. __________ nelle sue

annotazioni 9 giugno 2004 per giustificare l’asserito “ (...) aumento IL al 80%

almeno. Dall’otto-bre 2003 (…)” (doc. AI 169/1), non può essere ritenuto visto

che queste patologie non hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurato.

Va

qui ancora evidenziato che il dr. __________, capoclinica in neurologia, e il

dr. __________, medico assistente, della __________, nel loro rapporto

26 marzo 2003 hanno ancora attestato una capacità lavorativa dell’assicurato pari

al 50% (doc. AI 167/3-6).

Neppure

un rilevante peggioramento del suo stato di salute può essere desunto dal solo

fatto che l’assicurato, nella comunicazione 12 agosto 2003, ha asserito che

“(…) a partire dal 1° ottobre 2003, soprattutto per motivi di salute, sarò al

beneficio della pensione di vecchiaia presso la Cassa pensioni __________ (…)”

(doc. AI 157/1) e, nel questionario 13 settembre 2003, ha osservato che “(…) pensionamento

d’anzianità anticipato 100% dal 1/10/03 x motivi di salute (…)” (doc. AI

160/2).

Questo

vale a maggiore ragione se si considera il fatto che, oltre al mandato esterno

annuale conferitogli dal __________ e prolungato fino al 30 settembre 2005

(doc. AI 205/8), al punto F dell’opposizione l’assicurato ha indicato diverse altre

attività – rimaste incontestate – da lui svolte che lo occuperebbero

globalmente in una misura superiore al 40% (doc. AI 205/2-3). Queste le

attività elencate dall’assicurato:

"

a. dal 1. ottobre 2003 ho un mandato annuale

di collaborazione con

la __________,

prolungato fino al 31 settembre 2005 (all. 2); l’esecuzione del mandato

comporta un impegno lavorativo pari circa al 25%; questa percentuale effettiva

risulta leggermente superiore a quanto concordato inizialmente e da me

notificato all’Ufficio AI;

b. dal 1. gennaio 2003 ho eseguito alcune perizie e consulenze

giuridiche per __________ e per la __________ con un impegno lavorativo

quantificabile globalmente intorno al 4.5%;

c. sono tuttora (e da oltre dodici anni) membro del __________ (Art.

segg. legge sanitaria) in qualità di giurista; questa funzione comporta

un’attività lavorativa di circa 8-10%;

d. sono membro (da circa 20 anni) in rappresentanza dello Stato

della __________ di __________; questa funzione comporta un impegno lavorativo

quantificabile intorno al 2-3%;

e. faccio parte in qualità di consulente giuridico __________

(coordinatore dr.ssa __________, Ospedale __________ di __________)

dell’Istituto __________ e del __________ (coordinatore dr. __________,

Ospedale __________ di __________); queste funzioni comportano un impegno

lavorativo quantificabile intorno al 3%;

f. sono inoltre membro del

Comitato __________ (Presidente signor __________) e del Comitato __________

(Presidente Signor __________)."

(doc. AI 205/3)

In

particolare, a differenza di quanto indicato nella decisione impugnata secondo

cui “(…) l’assicurato stesso ha ammesso e confermato di aver sempre avuto un

rendimento lavorativo ed una capacità di guadagno inferiori al 30% (cfr.

l’annotazione 17.1.2006 del Sostituto Capoufficio Signor __________ agli atti)

(…)”, la citata annotazione si riferisce unicamente al mandato esterno presso

il __________ e non considera invece le altre attività – lo si ribadisce non

contestate – sopra riprodotte e elencate dall’assicurato nella sua opposizione.

Nell’annotazione si legge infatti semplicemente che “(…) il Signor RI 1 afferma

che ha terminato la “collaborazione” con il 30 settembre 2005 e che il reddito

è stato superiore al 20% ma comunque inferiore al 30% (limite per il riconoscimento

o meno di una rendita intera) (…)” (doc. AI 220/1).

Infine,

a differenza di quanto sembrerebbe sostenere l’UFAS (doc. AI 187/1), un

peggioramento dello stato di salute non può essere ritenuto nemmeno avuto

riguardo al fatto che l’assicurato ha chiesto la sostituzione o l’acquisto di

nuovi mezzi ausiliari.

Infatti

nella lettera 17 settembre 2002 l’assicurato riferisce innanzitutto di un deterioramento

delle sue condizioni di salute dovute all’età (60 anni) e, in ogni caso, egli

fa richiesta di un autoveicolo che potrebbe guidare sua moglie affinché possa

continuare la sua attività al 50% presso il __________ che non vorrebbe

abbandonare (doc. AI 144/1-2, la sottolineatura è del redattore). Inoltre,

l’esigenza di un sollevatore di ammalati in sostituzione di una precedente

installazione per consentire il trasferimento dalla carrozzella al letto e la

cura dell’igiene personale da parte dei familiari (doc. AI 153/1), non

significa ancora una diminuzione della capacità lavorativa dell’assicurato.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo TCA deve dunque

concludere che a torto l’Ufficio AI ha ritenuto dato un peggioramento dello

stato di salute dell’assicurato riconoscendogli una rendita intera dal 1°

gennaio 2004.

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che è

riconfermato il diritto a una mezza rendita AI.

Visto

l’esito della vertenza può qui restare irrisolta la questione a sapere se, come

da lui sostenuto, ai sensi dell’art. 23 LPGA, l’assicurato poteva pretendere di

conservare il diritto alla mezza rendita riconosciutagli e rinunciare

all’aumento fino alla rendita intera a contare dal 1° gennaio

2004.

Pure

non merita qui ulteriore disamina la richiesta di non volere riconoscere un

asserito effetto retroattivo alla decisione impugnata.

Vincente

in causa l’assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e riformata nel senso che all’assicurato viene confermato il

diritto a una mezza rendita AI.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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