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Decisione

32.2006.44

Non necessita di un aggiornamento professionale per ottenere un posto di docente l'A in possesso della patente della scuola magistrale che, dopo aver insegnato 4 anni in una SE e lavorato per 20 anni

8 marzo 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Nel

caso in esame dagli atti di causa risulta innanzitutto che per l’assicurato, da

un punto di vista medico (fatto questo non contestato), ogni attività non

leggera ed inadeguata alle limitazioni imposte dalle patologie reumatologiche

di cui è affetto è controindicata per sempre. Per contro, in attività leggere

(senza obbligo di alzare pesi ingenti ripetutamente sopra i 10 kg, senza

movimenti bruschi o incontrollati, senza carico assiale [lunghe marce], senza

lavori su terreni irregolari), l’assicurato, dal 1° settembre 2004, è

totalmente abile al lavoro (vedi i rispettivi rapporti medici del dr. __________,

FMH in medicina interna e reumatologia e in medicina psicosomatica e

psicosociale AMPP [doc. AI 7/1-3], del dr. __________, FMH in chirurgia

ortopedica [doc. AI 11/1-3, e del dr. __________, medico SMR [doc. AI 14%1-2]).

In

particolare il ricorrente non ha neppure sostenuto che egli non potrebbe esercitare

la professione di docente di scuola elementare per dei motivi legati al suo

stato di salute.

L’assicurato

contesta in via principale che egli, senza una riformazione professionale,

possa essere assunto quale docente di scuola elementare e in generale possa

essere reinserito nel mondo del lavoro.

Ora,

lasciata aperta la questione a sapere se l’assicurato, da un punto di vista

economico, ha diritto a provvedimenti professionali – meglio, se senza la riformazione

professionale egli subisce una perdita di guadagno pari almeno al 20% (questa

evenienza non è data secondo la decisione 25 ottobre 2005 confermata dalla decisione

su opposizione 18 gennaio 2006 [oggetto del contendere] visto che il reddito da

valido ammonta a fr. 65'738.-- e quello da invalido a fr. 68'770.-- [vedi i doc.

AI 51/1-2, 54/1-6, 44/1 e 43/1]; diversamente, una tale perdita di guadagno è appena

adempiuta secondo la decisione 26 aprile 2005 che, ritenuto lo stesso reddito

da invalido di fr. 68'770.--, considera quale reddito da valido l’importo di

fr. 86'544.-- [vedi i doc. AI 30/1-2, 26/1 e 25/1]) – nella decisione 25

ottobre 2005 (confermata dalla decisione su opposizione 18 gennaio 2006) si

legge che dall’esito degli accertamenti esperiti presso il capo ufficio del __________

è emerso che:

“- la “patente” di scuola

elementare non ha scadenza; non serve quindi alcuna abilitazione supplementare,

nonostante gli anni di assenza dall’ambito dell’insegnamento;

- per quanto riguarda

l’aggiornamento alle nuove modalità e programmi d’insegnamento, non esiste un

sistema/pacchet-to di corsi particolari da frequentare (buona parte dei corsi

sono accessibili anche a docenti che al momento non hanno una classe);

- il miglior modo per

inserirsi/reinserirsi nel settore dell’inse-gnamento consiste nell’effettuare

delle supplenze;

- il problema principale

in vista dell’integrazione professionale quale docente di scuola elementare è

rappresentato dal mercato del lavoro, ma questa difficoltà concerne tutti (nuovi

diplomati, insegnanti dopo il periodo di congedo maternità, ecc.)” (doc. AI

51/2).

Anche

il consulente in integrazione, sig. __________ – di cui l’assi-curato mette in

dubbio l’oggettività (sia per il fatto che il consulente aveva già respinto in

precedenza l’applicazione di provvedimenti professionali che per l’asserita

risposta deludente circa uno stage a __________) senza tuttavia sostanziare

questa sua censura – nel suo rapporto finale 11 agosto 2005 (doc. AI 49/1-3),

ha rilevato:

"

(…)

1. Nel mio rapporto finale del 19.04.05 precisavo come,

dal mio punto di vista, tenendo conto della formazione e delle attitudini

dimostrate dall'A. nel suo percorso professionale e non, non ci fossero i

presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali volti al

conseguimento di una qualifica di base. Ritenevo però fosse possibile applicare

una misura professionale di più breve durata e volta all'inserimento

lavorativo dell'A. in un posto determinato oppure entrare nel merito di un

aiuto al collocamento (misura che poi l'A.

ha richiesto ma che non è stata accordata

da parte del nostro Ufficio). Eventuali corsi d'aggiornamento alla docenza

avrebbero potuto rientrare in tale misura professionale (applicabile a

condizione che esistesse un reale posto di lavoro).

Considerandi

2.

Ho contattato il capo dell'Ufficio delle scuole

comunali (__________), __________, signor __________:

- come mi era stato anticipato presso l'Alta Scuola

Pedagogica, la "patente" di docente di scuola elementare non

ha scadenza; non serve quindi alcun'abilitazione supplementare, nonostante gli

anni d'assenza dall'ambito dell'insegnamento, per reinserirsi come docente;

- per quanto riguarda l'aggiornamento alle nuove

modalità e programmi d'insegnamento, non esiste un sistema/pacchetto di corsi

particolari da frequentare (buona parte dei corsi di formazione continua

proposti dall'ASP sono accessibili anche ai docenti che, al momento, non

"hanno una classe" <non insegnano>);

- il miglior modo per inserirsi/reinserirsi nel

settore dell'insegnamento di scuola elementare consiste nell'effettuare delle

supplenze, meglio se di lunga durata (dopo aver svolto 4 mesi di supplenza

nello stesso posto nasce il diritto ad una valutazione da parte dell'ispettore

scolastico, se questa valutazione è positiva chiaramente la candidatura del

docente acquista visibilità); questi periodi di supplenza rappresentano un

biglietto da visita importante per trovare un posto di lavoro;

- il problema principale in vista dell'integrazione

professionale quale docente di scuola elementare è rappresentato dal mercato

del lavoro, ma questa difficoltà concerne anche i nuovi diplomati presso l'ASP

(i "50 che sono appena usciti"); rientri nel mondo dell'insegnamento

dopo diversi anni di assenza (ad esempio dopo 12-15 anni) ve ne sono diversi:

riguardano soprattutto donne che si sono fermate per maternità;

⇒ non corrisponde

dunque al vero quanto scritto nella decisione su opposizione "l'assicurato,

manca nondimeno della necessaria abilitazione all'insegnamento, non avendo

d'altronde seguito i corsi obbligatori di aggiornamento alla docenza,

trovandosi di conseguenza privo delle qualifiche che il regolamento cantonale

impone nell'ambito della nomina dei docenti scolastici".

3.

Durante il primo colloquio avuto con l'A., lui stesso

ammetteva di essere ancora in grado di lavorare come docente di scuola elementare.

Era però "frenato" nel riprendere tale via professionale a causa

della penuria di posti di lavoro disponibili e dall'attuale mancanza di

motivazione e stimoli verso tale professione.

4.

Faccio notare come la motivazione portata dall'A. in

sede di opposizione "non ritengo nemmeno serio che il sottoscritto vada ad

improvvisare sulle spalle di allievi che hanno il diritto di avere un docente

qualificato" sia in contrasto con l'attività da lui svolta in qualità di

docente a tempo parziale (nelle materie di tedesco e ginnastica) e di docente

d'appoggio.

(…)." (doc. AI 49/1-2)

In

simili circostanze questo Tribunale deve concludere che – anche se, nel 1984,

dopo quattro anni d’insegnamento, ha lasciato il suo posto di docente delle scuole

elementari di __________ per dedicarsi ad un’occupazione indipendente quale agricoltore

a __________ – nel 2004, allorquando per motivi di salute ha abbandonato

l’attività agricola, l’assicurato era abilitato e poteva concorrere per un

posto di docente di scuola elementare senza la necessità di intraprendere un aggiornamento

professionale per le seguenti ragioni.

Da

una parte la sua patente di docente di scuola elementare era sempre valida ed

egli non era tenuto a svolgere nessun corso di aggiornamento obbligatorio prima

di poter rientrare nel mondo del lavoro quale insegnante.

Dall’altra

parte, anche dopo i primi quattro anni di insegnamento (dal 1980 al 1984),

fatti salvi gli anni dal 1985 al 1987 e dal 2003 al 2004, l’assicurato ha sempre

mantenuto un contatto con il mondo della scuola. Nel curriculum vitae (doc. AI

28/1-2) egli ha infatti indicato le seguenti ulteriori attività quale docente:

“1988-2002 due UD

settimanali di tedesco presso le scuole elementari a __________

1992-1999 tre UD

settimanali docente di ginnastica a __________

1996-1998 sette UD

docente d’appoggio SE + Medie a __________” (doc. AI 28/1)

Che

l’assicurato potesse poi rientrare in generale nel mondo del lavoro senza la

necessità di ulteriori provvedimenti professionali è peraltro provato dal fatto

che, come asserito dall’insorgente medesimo nel ricorso, dal 1. settembre 2005

è stato “(…) impiegato, quale incaricato, presso il __________ alla scuola

agraria di __________ con compiti diversi (…)” (doc. I, pag. 7).

Di

conseguenza, per i motivi appena esposti, è a ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.

2.6

Pure

a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita AI.

Infatti,

anche volendo tenere per buono il reddito complessivo di fr. 81'415.-- (doc. AI

26/1, fr. 11'415.-- reddito da dipendente + fr. 70'000.-- reddito

dall’agricoltura) ritenuto dall’autorità fiscale per la tassazione 2001-2002

(doc. AI 8/6) – quindi il reddito conseguito nel biennio 1999-2000 in un periodo in

cui egli era ancora attivo presso il __________ di __________ e allorquando i

danni alla salute non influenzavano ancora la sua capacità lavorativa (vedi il

curriculum vitae doc. AI 28/1-2 e il rapporto medico 15 giugno 2004 del dr. __________

(doc. AI 7/1-3) che ha certificato una inabilità quale contadino del 50% dal 25

marzo 2004 e del 100% dal 17 maggio 2005, specificando che i sintomi e la

clinica da riferire chiaramente al problema displasia-coxartrosi sintomatica

(diagnosi questa con influsso sulla capacità lavorativa) sono stati trattati

dal mese di novembre 2001 – e aggiornandolo, secondo l’indice d’aumento dei salari, al 2004, si

ottiene un reddito ipotetico da valido pari a fr. 86'544.-- che confrontato con

un reddito da invalido di fr. 68'770.-- (minimo nel 2004 della classe 25 – i

docenti di scuola elementare sono inseriti nelle classi salariali cantonali

25-27) dà un grado d’invalidità del 20.54% non sufficiente per ottenere una

rendita (vedi rapporto finale 19 aprile 2005 del consulente IP, doc. AI 29/1-3).

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).

Per

quanto riguarda infine il quesito posto nel ricorso secondo cui “(…) non si

capisce in effetti quali siano i reali concetti nei quali rientra un mondo del

lavoro supposto in equilibrio, visto che il Signor RI 1 non riesce nemmeno a

sostenere un colloquio di assunzione (…)” il TCA si limita qui a rilevare che

ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Occorre

infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

Nel

caso di specie non vi sono le condizioni per ritenere l’atti-vità di docente di

scuola elementare priva di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro

equilibrato.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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